|
|
PROCEDURE CONCORSUALI
Introduzione
La legge fondamentale in materia di procedure concorsuali è il R.D. n. 267 del 16 marzo 1942. Con essa sono state disciplinate le 4 procedure fondamentali del ns. ordinamento:
A questi rimedi legislativi alla crisi economica d'impresa se n'è aggiunto un altro con la Legge n. 95 del 3 aprile 1979:
Tutte le procedure concorsuali si basano su una crisi economica dell'impresa, cioè su delle difficoltà gestionali più o meno gravi, e presentano delle caratteristiche comuni, di cui la più importante è l'applicazione da parte di ciascuna procedura del principio della par condicio creditorum.
E' Importantissimo innanzitutto conoscere quali sono le imprese soggette alle procedure concorsuali.
Inoltre
dobbiamo analizzare, prima di vedere le singole procedure nelle prossime
lezioni, i rapporti che intercorrono tra una procedura e tutte le altre.
Per concludere non possiamo non accennare all'inadeguatezza ed inefficacia di queste procedure, rispetto ai problemi che esse avrebbero dovuto risolvere nelle intenzioni del legislatore. Anzi, spesso è la stessa procedura fallimentare ad originare problemi che inizialmente non esistevano, data la sua lungaggine e la sua complessità di esecuzione. Il fallimento è ormai divenuto un procedimento particolarmente lento e macchinoso che, lungi dal raggiungere l'obiettivo del soddisfacimento paritario dei creditori, alimenta l'occultamento dei capitali e la simulazione di negozi giuridici tesi ad avvantaggiare l'imprenditore fallito. Lo stesso dicasi delle altre procedure, quali il concordato preventivo e l'amm.zione controllata, che intervengono con ritardo e successivamente alla fase in cui la situazione aziendale poteva essere recuperata con successo.
E' ormai richiesta da più parti, ma soprattutto dal mondo giuridico, un'iniziativa del legislatore che mandi in soffitta le attuali procedure concorsuali vecchie e obsolete, a favore di procedure nuove, efficienti e rapide nella loro esecuzione, in grado di tutelare maggiormente i diritti dei creditori e di quant'altri vengano danneggiati dall'insolvenza dell'imprenditore. Un'esigenza questa sentita particolarmente nel mondo dell'edilizia imprenditoriale, dove l'applicazione del fallimento provoca, attraverso il ricorso alla revocatoria, l'annullamento delle vendite immobiliari alle famiglie, con gravi conseguenze economiche e sociali per queste ultime, che si trovano da un momento all'altro privati della casa abitativa, acquistata, spesso, con tutti i risparmi di una vita lavorativa.
Abbiamo detto che le procedure concorsuali si innestano su una situazione d'impresa caratterizzata da alcune difficoltà.
Difficoltà consistenti in generale in una sproporzione tra attività e passività, a favore di queste ultime, per la quale viene messa in pericolo la capacità dell'imprenditore di rimborsare i debiti contratti e quindi di onorare gli impegni finanziari assunti con i terzi.
Alle situazioni che si riconducono a quella sopra descritta, le procedure concorsuali cercano di porre rimedio in vario modo, secondo la gravità della crisi economica che caratterizza appunto l'impresa.
Le procedure cosiddette "liquidative", cioè quelle che hanno l'obiettivo di liquidare il patrimonio dell'impresa, quali il fallimento e la liq. Coatta amm.va, mirano al soddisfacimento paritario dei creditori, che altrimenti perderebbero totalmente il loro credito. In questo caso la crisi economica è considerat 545b14f a talmente grave da non permettere altra via d'uscita se non quella di cessare l'impresa, cercando di salvare il più possibile di quello che è rimasto del suo patrimonio. Ciò appunto a salvaguardia dei creditori dell'impresa stessa.
In casi diversi, nei quali si possono utilizzare le altre forme procedurali, le difficoltà sono considerate temporanee e sanabili, tali cioè da non portare necessariamente alla liquidazione delle imprese sottoposte a procedura. Il concordato preventivo, l'amm.zione controllata e l'amm.zione straord. delle grandi imprese in crisi, puntano quindi a far superare il momento di difficoltà alle imprese che vi sono sottoposte, sempre tutelando i creditori. Anche in questi casi però, l'insuccesso della procedura non liquidativa, porterà necessariamente all'applicazione del fallimento o della liq. Coatta amm.va.
Tutte le procedure sono dette "concorsuali" perché applicano, nella comune tutela dei creditori, il principio generale della parità di trattamento di ogni creditore (par condicio creditorum), sancito dall'art. 2741 del CC: I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.
In realtà il principio di parità di trattamento è "scaglionato", perché trova attuazione solo all'interno di ciascuna categoria di creditori: cred. Privilegiati, cred. Chirografari, cred. Pignoratizi, cred. Ipotecari.
In conclusione, le caratteristiche delle procedure concorsuali, in quanto esecuzioni collettive sui beni del debitore, sono le seguenti:
Sono soggetti al fallimento, al concordato preventivo ed all'amm.zione controllata gli imprenditori commerciali.
Per appurare quali sono gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, e che quindi possono essere sottoposti al fallimento ed alle altre procedure, bisogna richiamare l'art. 2195 del CC (vedi lezione 1), il quale elenca le attività considerate "commerciali".
Di conseguenza sono da considerare non assoggettabili alle norme che stiamo studiando le imprese agricole, ma anche qui l'organizzazione di produzione e vendita può essere tale da dar luogo comunque ad un'impresa commerciale e come tale assoggettabile a procedura.
Sono invece esclusi per espressa disposizione legislativa gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori. Tuttavia la norma che individua i piccoli imprenditori fa riferimento ad un ammontare di capitale investito che è divenuto, con il passare del tempo, talmente esiguo da non permettere, di fatto, l'attribuzione della definizione di piccolo imprenditore a nessuno. Con l'inevitabile conseguenza che il giudice fallimentare difficilmente riconosce la qualifica di piccolo imprenditore come causa di esclusione dall'applicazione delle norme procedurali.
Anche gli imprenditori commerciali defunti o che hanno cessato l'impresa possono essere sottoposti al fallimento, purché la morte o la cessazione siano avvenute non oltre 1 anno dalla dichiarazione di fallimento. Inoltre l'insolvenza deve essersi verificata durante l'esercizio di impresa, altrimenti il fallimento non è ammissibile.
Sono altresì ammessi al fallimento (ed alle altre procedure di cui stiamo parlando: conc. preventivo ed amm.zione controllata) i seguenti soggetti:
Imprenditore occulto (cioè colui che sta dietro il c.d. "prestanome")
I soci illimitatamente responsabili di una società di persone (i quali falliscono automaticamente nel caso di fallimento della società)
Per quanto riguarda l'amm.zione straordinaria, le imprese che vi possono essere sottoposte sono le stesse che possono fallire, con l'ulteriore requisito che devono essere "grandi" imprese e cioè imprese che rispettino queste variabili, periodicamente quantificate da decreti ministeriali:
Un numero minimo dei dipendenti
Una certa esposizione debitoria nei confronti degli istituti di credito.
Per concludere, le imprese da sottoporre a liq. Coatta amm.va sono individuate dalle leggi speciali, le quali determinano anche l'autorità che è competente a disporla. Generalmente l'autorità competente a disporre la liquidazione coatta è la stessa che è preposta al controllo sull'impresa. Nel nostro ordinamento le imprese assoggettabili a liq. Coatta amm.va sono:
Le Banche
Le società cooperative
Le compagnie di assicurazione
Gli enti pubblici (che ormai sono quasi del tutto scomparsi per effetto della "privatizzazione pubblica", che li ha trasformati in società per azioni soggette al fallimento)
In linea di massima le leggi speciali prevedono l'adozione del provvedimento della liq. Coatta nel caso (come per il fallimento) dell'insolvenza dell'impresa, tuttavia, in non molti casi, questo provvedimento estremo è stabilito anche per violazioni di legge o statutarie, da parte dell'impresa, che incidono sull'interesse pubblico, nonché per gravi irregolarità nella sua gestione.
Generalmente
le leggi speciali che prevedono per determinate imprese la liquidazione coatta
escludono la possibilità, per le stesse imprese, di far ricorso al fallimento (principio
dell'esclusiva).
Se invece la
legge speciale dispone l'assoggettamento dell'impresa ad ambedue le procedure,
l'instaurazione di una procedura preclude l'apertura dell'altra (cioè se viene
dichiarato il fallimento non si può instaurare più la liq. Coatta amm.va e
viceversa, principio della preclusione o della priorità).
Per quanto
riguarda le altre procedure, i diversi presupposti dell'apertura (v. lezioni
successive) e i diversi scopi (il fall. comporta la liquidazione, mentre le
altre procedure non sono liquidative) rispetto al fallimento, non portano ad
interferenze fra esse ed il fallimento, il quale può essere comunque aperto
durante lo svolgersi di una delle altre procedure (concordato prev., amm.zione
contr. e amm.zione straord. delle grandi imprese in crisi), a causa
dell'insuccesso della procedura stessa.
Quanto detto
nei confronti del fallimento vale anche per la liq. Coatta amm.va, perché le
imprese che possono essere sottoposte, per legge speciale, a liquidazione
coatta sono ammesse pure alle altre procedure non liquidative. Anche qui il
mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dal concordato preventivo (o
da altra procedura) comporta l'apertura della liquidazione coatta.
E' esclusa solamente la possibilità di ammettere ad amm.zione controllata le banche.
Privacy |
Articolo informazione
Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |
Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |
Copyright InfTub.com 2024