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LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

economia



LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi imponibili prodotti in Italia, anche se residente all'estero, è tenuto a dichiararli all'amministrazione finanziaria, salvo i casi di esclusione previsti espressamente. Dal '98 il modello 740 è sostituito dal modello Unico che, oltre alla dichiarazione dei redditi, comprende:

- la dichiarazione annuale dei contribuenti Iva

- il modello con il quale i datori di lavoro dichiarano le ritenute operate durante l'anno a dipendenti, collaboratori e simili (modello 770)

- la dichiarazione Irap (la nuova imposta regionale che dal '98 sostituisce i contributi sanitari, l'Iciap e diversi altri tributi).

È stato inoltre predisposto un modello specifico - "Unico 2000 NR" - più semplice da compilare, riservato ai non residenti in Italia titolari solo di redditi di immobili e/o redditi di lavoro dipendente o di pensione.

I contribuenti che si trovano nelle condizioni previste possono, a scelta, utilizzare il modello Unico 2000 NR oppure quello ordinario (Unico 2000): entrambi i modelli possono essere prelevati dal sito Internet del Ministero delle Finanze (www.finanze.it) e utilizzati per presentare la dichiarazione.

Non possono utilizzare il modello Unico 2000 NR:



- i contribuenti che nel '99 hanno posseduto redditi diversi da quelli indicati (ad esempio, redditi di impresa, di lavoro autonomo, ecc.)

- i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il modello base per la dichiarazione deve essere compilato da tutti i contribuenti non esonerati, e contiene:

- il frontespizio, con i dati che identificano il dichiarante e le istruzioni fondamentali

- la seconda facciata, con le informazioni personali e quelle relative alla dichiarazione (tipo di dichiarazione, altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione, destinazione dell'8 per mille, firma)

- i quadri dei redditi di colore celeste 727d33h contrassegnati dalla lettera R (RA, RB, RC, RN, RP, RV, RX).

I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.

L'indirizzo del domicilio in Italia va indicato solo nel caso in cui sia individuabile un recapito nel Comune di domicilio fiscale.

In caso di residenza all'estero si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo (ad esempio, codice di sicurezza sociale, codice identificativo generale, ecc).

Se il Paese estero di residenza è strutturato secondo suddivisioni geografiche, nell'apposito rigo deve essere indicato lo Stato federato, la Contea, il Distretto, ecc.: in presenza di più suddivisioni territoriali si deve indicare solo la maggiore (ad esempio, se un Paese è diviso in Stati federati, a loro volta suddivisi in Contee, si indica solo lo Stato federato).

Attenzione: La dichiarazione deve essere sempre firmata dal dichiarante.

1. L'Irpef: chi deve pagarla e su cosa

L'Irpef, imposta sul reddito delle persone fisiche, fonda il suo presupposto sul possesso di redditi in denaro o in natura compresi nelle sei categorie elencate nella tabella 1.

I soggetti passivi dell'imposta sono tutti i soggetti residenti e non residenti, questi ultimi esclusivamente per i redditi prodotti nel nostro Paese. Vale a dire che sono assoggettati all'Irpef i redditi elencati in precedenza e prodotti in Italia o all'estero da parte dei soggetti residenti in Italia: i non residenti, invece, sono tenuti a pagare l'imposta esclusivamente per i redditi conseguiti in Italia.

Tabella 1 - Classificazione dei redditi ai fini Irpef

Fondiari: dominicali e agrari dei terreni, fabbricati

Capitale: dividendi, interessi attivi, rendite perpetue

Lavoro dipendente: prestazioni di lavoro, pensioni, assimilati

Lavoro autonomo: arti e professioni, autori, amministratori e sindaci di società

Impresa: prestazioni di servizi - imprese non agricole

Diversi: lavoro autonomo occasionale - affitto di terreni per uso non agricolo, ecc.

2. Controllare se si è esonerati

La prima cosa da fare è controllare se si è tenuti o meno a fare la dichiarazione.

È esonerato dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi chi nel 1999 ha posseduto:

- solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto

- redditi di lavoro dipendente o assimilati corrisposti da più datori di lavoro italiani per un importo complessivo non superiore a 9.100.000 lire (4.699,76 euro) se le detrazioni per lavoro dipendente spettano per l'intero anno

- redditi di lavoro dipendente erogati da più sostituti d'imposta se è stato chiesto all'ultimo di tenere conto dei redditi corrisposti durante i rapporti precedenti e quest'ultimo ha effettuato le operazioni di conguaglio

- solo redditi di terreni e fabbricati complessivamente non superiori a 360.000 lire (185,92 euro).

L'esonero dalla dichiarazione è inoltre previsto se l'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo, tolte le detrazioni di lavoro dipendente e le ritenute, non supera l'importo di 20.000 lire (10,33 euro).

Attenzione: tutti coloro che hanno conseguito redditi nel 1999 e che non rientrano nelle condizioni di esonero elencate sono obbligati alla presentazione della dichiarazione.

I rimborsi d'imposta

Il contribuente esonerato può comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze d'imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 1999 o da acconti versati nello stesso anno.

Nel caso in cui si sia subita in Italia una ritenuta superiore a quanto previsto dalla Convenzione internazionale vigente, si può chiedere il rimborso delle imposte pagate in eccedenza.

L'istanza di rimborso deve essere presentata ai Centri di servizio nel cui territorio si trova il sostituto d'imposta che ha effettuato la ritenuta eccedente (gli indirizzi sono riportati nella tabella 2).

Nelle province sottoelencate, che non sono attualmente servite da un Centro di Servizio, le istanze dovranno essere presentate alla Sezione staccata nel cui territorio si trova il sostituto d'imposta che ha ottenuto la ritenuta eccedente: Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia, Como, Varese, Pavia, Cremona, Mantova, Massa Carrara, Pisa, Lucca, Pistoia, Firenze, Siena, Arezzo, Livorno, Grosseto, Prato, Terni, Perugia.

I termini di decadenza per la presentazione delle domande sono:

- 18 mesi dal momento in cui è stata effettuata la ritenuta, nel caso in cui il sostituto non sia un'amministrazione dello Stato

- 48 mesi in caso di versamenti diretti

- 10 anni nel caso in cui la ritenuta sia stata effettuata direttamente da amministrazioni dello Stato.

Le domande dovranno essere corredate in ogni caso da una certificazione di residenza rilasciata dalle autorità fiscali del Paese di residenza, nonché dalla documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione stessa.

3. Le novità della dichiarazione

Quest'anno la dichiarazione dei redditi presenta numerose novità (introdotte dalla Finanziaria 2000 e illustrate dalla circolare n. 247/E del 29 dicembre 99), tra cui segnaliamo in particolare:

- la possibilità di presentare la dichiarazione in euro

- la riduzione dal 98 al 92 per cento dell'entità dell'acconto Irpef

- la riduzione del reddito per gli immobili locati in Comuni ad alta densità abitativa

- l'introduzione di un'ulteriore detrazione per chi possiede le seguenti tipologie di reddito per un importo massimo di 9.600.000 lire (4.957,99 euro):

1. assegni periodici percepiti a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili

2. redditi di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno

- il riconoscimento di una detrazione del 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro alla società di cultura "La Biennale di Venezia"

- l'aumento da 70.000 (36,15 euro) a 120.000 lire (61,97 euro) dell'ulteriore detrazione spettante a chi ha soltanto redditi di pensione non superiori a 18.000.000 di lire (9.296,22 euro)

- l'eliminazione della possibilità di destinare il 4 per mille dell'Irpef per il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici.

Tabella 2 - I Centri di Servizio

Città

Regione

Cap

Indirizzo





L'Aquila

Abruzzo


Corso Federico II, 9

Bari

Puglia e Basilicata


Via Gentile, 52/B

Bologna

Emilia Romagna


Via Marco Polo, 60

Cagliari

Sardegna


S.S. 554, Km. 1,6

Genova

Liguria


Via Morego, 30

Milano

Prov. di Milano e di Lodi


Via M. del Vascello, 14

Palermo

Sicilia


Via Konrad Roentgen, 3

Pescara

Abruzzo Marche e Molise


Via Rio Sparto, 52/B

Roma

Lazio


Via F. Depero (La Rustica)

Salerno

Campania e Calabria


Via Uffici Finanziari

Torino

Piemonte e Valle d'Aosta


Strada della Berlia, 20

Segue: Tabella 2 - I Centri di Servizio

Trento

Trentino Alto Adige


Viale Verona, 187

Venezia

Veneto e Friuli V. Giulia


Via G. De Marchi, 16

Unico 2000 e Internet

Da quest'anno i contribuenti persone fisiche posssono presentare la dichiarazione direttamente all'amministrazione finanziaria ed effettuare i versamenti tramite Internet. Queste operazioni saranno consentite ai soggetti non residenti a partire dal prossimo anno.

4. I redditi di terreni e fabbricati (quadri ra - rb)

I redditi di terreni e fabbricati ubicati nel territorio dello Stato sono imponibili in Italia anche se sono posseduti da soggetti non residenti, salvo che nel caso specifico in cui il Paese di residenza sia legato all'Italia da una Convenzione per evitare le doppie imposizioni (l'elenco delle Convenzioni in vigore è riportato nell'ultima parte della guida

I redditi dei terreni risultanti dai certificati catastali (da indicare nel quadro RA) vanno rivalutati:

- dell'80 per cento per i redditi dominicali

- del 70 per cento per i redditi agrari.

L'Irpef sugli immobili è dovuta per il reddito derivante da terreni e/o fabbricati a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento (quadro RB). Per poter dichiarare l'immobile si deve conoscere la rendita catastale, che può essere trovata nei contratti di acquisto o nelle dichiarazioni di successione. In mancanza, la rendita può essere richiesta all'ufficio del Territorio del luogo in cui è situato l'immobile; se l'immobile non è accatastato può essere indicata la rendita presunta, che è quella attribuita a fabbricati similari.

Attenzione: la rendita catastale deve essere rivalutata del 5 per cento.

In ogni caso:

- gli immobili che hanno perso le caratteristiche di ruralità devono essere accatastati e quindi sono soggetti a Irpef

- gli immobili di nuova costruzione devono essere dichiarati dal momento in cui possono essere utilizzati per l'uso a cui sono destinati

- per gli immobili tenuti a disposizione dal contribuente si applica l'aumento di un terzo della rendita catastale (aumentata del 5 per cento). Se il contribuente è residente all'estero, questo aumento non si applica per uno degli immobili da lui tenuti a disposizione .

Gli immobili che non devono essere dichiarati

Ai fini dell'Irpef non vanno considerati:

- gli immobili di cui si ha solo la nuda proprietà

- le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al proprietario o all'affittuario del terreno ed effettivamente adibite ad usi agricoli

- gli immobili con licenza di restauro, ristrutturazione edilizia o risanamento conservativo, che per queste ragioni non vengono utilizzati

- le parti comuni condominiali, se la quota parte di reddito del singolo condomino non supera le 50.000 lire (25,82 euro). Esempio: proprietà di quote condominiali in tre diversi fabbricati per importi rispettivamente di 31.000 (16,01 euro), 73.000 (37,70 euro) e 40.000 lire (20,66 euro). Il contribuente pagherà l'Irpef sulla sola quota che supera le 50.000 lire, limite che non deve essere considerato una franchigia: sono quindi da assoggettare ad imposizione 73.000 lire

- gli immobili adibiti esclusivamente all'esercizio del culto, se non sono affittati, e i monasteri di clausura

- gli immobili completamente adibiti a musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche aperti al pubblico, se al proprietario non deriva alcun reddito per tutto l'anno.

La deduzione per l'abitazione principale

Un contribuente non residente, proprietario di un immobile ad uso abitativo in Italia, non può usufruire della deduzione Irpef prevista per l'abitazione principale (attualmente pari a 1.800.000 lire, 9.296,22 euro), in quanto questa è concessa solo quando l'unità immobiliare è effettivamente adibita ad abitazione principale ed il contribuente vi dimora abitualmente con i suoi familiari.

Gli immobili in affitto

Se l'immobile è concesso in locazione, viene assoggettato a tassazione l'85 per cento del canone annuo d'affitto: se il contratto di affitto è stipulato secondo quanto previsto dalla legge di riforma delle locazioni (n. 431/98), è prevista una ulteriore riduzione.

Per gli immobili ubicati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano si indica il 75% del canone.

Dal '98 i canoni di locazione non percepiti dal proprietario non concorrono a formare la base imponibile, e quindi non devono essere dichiarati, se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi si è concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità dell'inquilino (legge n. 431/98). In questo caso la rendita catastale dell'immobile deve essere comunque assoggettata a tassazione.

5. I redditi di lavoro dipendente e assimilati (quadro rc)

Nel modello Unico 2000 NR, quadro RC, vanno dichiarati i seguenti redditi di lavoro dipendente e assimilati (tra cui, ad esempio, gli stipendi relativi al lavoro dipendente prestato in Italia, le pensioni e i redditi assimilati di fonte italiana) percepiti da contribuenti residenti all'estero:

- redditi erogati al residente di un Paese con il quale non esiste Convenzione contro le doppie imposizioni

- redditi erogati al residente di un Paese con il quale esiste Convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale gli stessi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero, o soltanto in Italia.

6. Le spese deducibili e detraibili: la differenza

In alcuni casi sono previste delle riduzioni di imposta per i contribuenti che hanno sostenuto spese di particolare rilevanza sociale (articolo 21, commi 2 e 3 del Tuir). A seconda dei casi, questi oneri possono essere fatti valere nella dichiarazione in due modi diversi:

- alcuni sono deducibili dal reddito complessivo (articolo 10, Dpr n. 917/86) e permettono di ridurre il reddito imponibile, quello su cui si calcola l'imposta lorda;

- altri oneri, i più diffusi, sono detraibili e consentono di detrarre dall'imposta il 19 per cento - o il 36 per cento in caso di ristrutturazioni edilizie - della spesa sostenuta (articolo 13-bis, Dpr n. 917/86 e articolo 1, legge 449/97).

Una spesa deducibile consente di ridurre il reddito imponibile: vale a dire che non si paga l'Irpef su quella porzione di reddito abbattuta per effetto dell'onere deducibile.

Esempio: con un reddito complessivo di 42.550.000 lire (21.975,24 euro), una spesa deducibile di 5.400.000 lire (2.788,87 euro) permette un risparmio di 1.809.000 lire (pari al 33,5 per cento di 5.400.000).

Tutto è più semplice in caso di spese per le quali compete la detrazione d'imposta del 19 per cento. L'ammontare del reddito complessivo, in questo caso, è ininfluente: la detrazione, si dichiarino 20 o 100 milioni, spetta sempre nella misura del 19 per cento.

Esempio: chi ha pagato interessi passivi per mutui agrari per un'ammontare complessivo di 3.250.000 lire (1.678,48 euro) ha diritto alla detrazione del 19 per cento e quindi a una riduzione di 617.000 lire (318,65 euro).

Le regole da rispettare

Le deduzioni dal reddito complessivo e la detrazione d'imposta del 19 per cento competono solo se si realizzano, nell'anno d'imposta interessato, tutti i presupposti stabiliti dalla normativa fiscale vigente.

- La spesa deve essere stata sostenuta nel corso dell'anno per il quale viene presentata la dichiarazione dei redditi, anche se si riferisce ad altri anni (criterio di cassa).

- L'onere deve essere stato effettivamente sostenuto, non è sufficiente che il contribuente abbia assunto l'obbligo di pagare.

- Le spese devono essere rimaste effettivamente a carico del contribuente intestatario delle ricevute, fatture o altro documento di spesa.

- Le deduzioni e le detrazioni spettano ai contribuenti solo se le spese vengono sostenute nell'interesse proprio. Per le spese mediche, le spese relative ad assicurazioni e contributi volontari, nonché quelle di frequenza di corsi di istruzione secondaria o universitaria, la detrazione è concessa anche quando è sostenuta nell'interesse di familiari fiscalmente a carico.

Come si documentano

Tutti gli oneri portati in diminuzione dal reddito o in detrazione dall'imposta devono essere documentati: vale a dire che i contribuenti debbono munirsi di ricevute, quietanze, bollettini di conto corrente postale, fatture, prescrizioni mediche (nei casi in cui sono richieste) e ogni altra certificazione idonea a comprovare i presupposti oggettivi e soggettivi che giustificano il riconoscimento del beneficio fiscale (ad esempio, la sentenza di separazione, nel caso degli assegni alimentari al coniuge).

È obbligatorio documentare gli oneri, senza che questo comporti l'allegazione dei documenti alla dichiarazione dei redditi: le certificazioni relative agli oneri dedotti o detratti devono essere conservate per tutto il periodo durante il quale l'amministrazione finanziaria ha la possibilità di richiederne l'esibizione (per la dichiarazione di quest'anno, fino al 31 dicembre 2004).

7. Come si calcola l'imposta dovuta

L'Irpef è un'imposta progressiva per scaglioni, cioè non si applica in misura unica e fissa sui redditi posseduti, indipendentemente dal loro ammontare: il reddito imponibile viene suddiviso in più scaglioni, ad ognuno dei quali si applica un'aliquota d'imposta via via crescente.

La somma dei redditi indicati nei vari quadri, sottratti gli oneri deducibili, costituisce il reddito imponibile. Sul reddito imponibile deve essere calcolata l'imposta lorda in base alle aliquote vigenti per scaglioni: la determinazione dell'imposta lorda viene effettuata con l'utilizzo della tabella 3, che riporta le aliquote progressive dell'Irpef. Sull'imposta lorda si applicano poi le detrazioni spettanti: il calcolo dell'imposta va effettuato tenendo conto anche dei versamenti d'acconto effettuati nel 1999 e delle eventuali eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione.

Le detrazioni per lavoro dipendente

In riferimento all'attività lavorativa svolta e alla composizione del nucleo familiare i contribuenti possono conseguire ulteriori risparmi d'imposta.

In particolare sono previste detrazioni di lavoro dipendente - concesse ai lavoratori dipendenti e ai pensionati (indicate nella tabella 4) - commisurate al periodo di lavoro effettivamente prestato nell'anno.

Le detrazioni per familiari a carico, invece, non competono ai non residenti.

Novità: le detrazioni per particolari tipologie di redditi

La legge Finanziaria per il 2000 ha introdotto una nuova detrazione in favore di alcune particolari tipologie di reddito, per le quali finora non era previsto analogo beneficio.

In particolare, la detrazione viene concessa a coloro che possiedono soltanto i seguenti redditi:

- assegni periodici percepiti per effetto di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili

- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

- lavoro dipendente di durata inferiore all'anno.

La detrazione ammonta a:

- lire 300.000 (154,94 euro) se il reddito complessivo non supera 9.100.000 lire (4.699,76 euro);

- lire 200.000 (103,29 euro) se il reddito complessivo è compreso tra 9.100.000 e 9.300.000 lire (4.803,05 euro);

- lire 100.000 (51,65 euro) se il reddito complessivo supera 9.300.000 lire ma non 9.600.000 lire (4.957,99 euro).

8. Come si presenta la dichiarazione

I contribuenti non residenti possono presentare la propria dichiarazione dei redditi dall'estero utilizzando il mezzo della raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni tali da contenerla senza piegarla. La busta deve essere indirizzata al Ministero delle Finanze - 00100 - Roma - Italia, e deve recare le seguenti indicazioni:

- cognome e nome del contribuente

- codice fiscale del contribuente

- la dicitura: "Contiene dichiarazione modello Unico 2000 NR Persone fisiche".

Possono essere consegnate le dichiarazioni redatte sui modelli prelevati dal sito Internet del ministero delle Finanze (www.finanze.it).

9. Quando si presenta la dichiarazione

La dichiarazione deve essere presentata nel periodo compreso tra il 2 maggio ed il 31 luglio 2000.

Tabella 3 - Scaglioni e aliquote Irpef

Fino a 15.000.000 (7.746,85 euro) 18,5%

da 15.000.000 a 30.000.000 (15.493,71 euro) 26,5% *

da 30.000.000 a 60.000.000 (30.987,41 euro) 33,5%

da 60.000.000 a 135.000.000 (69.721,68 euro) 39,5%

oltre 135.000.000 (69.721,68 euro) 45,5%

* 25,5% per l'anno 2000

10. Quando e come si paga

I versamenti risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto per l'anno 2000, devono essere eseguiti:

- entro il 20 giugno, senza alcuna maggiorazione

- dal 21 giugno al 20 luglio, con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interessi.

I contribuenti residenti all'estero possono effettuare i versamenti presso una qualsiasi banca del luogo attraverso un bonifico in lire a favore di una banca nazionale con sede in Italia (Credito Italiano, Banca Nazionale del Lavoro, Banca di Roma, ecc.). Nel bonifico si devono indicare le generalità del contribuente, il codice fiscale, la residenza all'estero, il domicilio in Italia, la causale del versamento e l'anno a cui si riferisce. Non è possibile effettuare i pagamenti inviando assegni.

Se l'importo da versare a saldo, al netto della eventuale maggiorazione, non supera lire 20.000 (10,33 euro), non va effettuato alcun versamento.

Tabella 4 - Le detrazioni per lavoro dipendente e/o pensione

Reddito di lavoro dipendente/pensione Detrazione

fino a L.   9.100.000 L. 1.680.000 (867,65 euro)

oltre  L.   9.100.000 e fino a L.   9.300.000 L. 1.600.000 (826,33 euro)

oltre  L.   9.300.000 e fino a L.  15.000.000 L. 1.500.000 (774,69 euro)

oltre  L.  15.000.000 e fino a L.  15.300.000 L. 1.350.000 (697,22 euro)

oltre  L.  15.300.000 e fino a L.  15.600.000 L. 1.250.000 (645,57 euro)

oltre  L.  15.600.000 e fino a L.  15.900.000 L. 1.150.000 (593,93 euro)

oltre  L.  15.900.000 e fino a L.  30.000.000 L. 1.050.000 (542,28 euro)

oltre  L.  30.000.000 e fino a L.  40.000.000 L. 950.000 (490,63 euro)

oltre  L.  40.000.000 e fino a L.  50.000.000 L. 850.000 (438,99 euro)

oltre  L.  50.000.000 e fino a L.  60.000.000 L. 750.000 (387,34 euro)

oltre  L.  60.000.000 e fino a L.  60.300.000 L. 650.000 (335,70 euro)

oltre  L.  60.300.000 e fino a L.  70.000.000 L. 550.000 (284,05 euro)

oltre  L.  70.000.000 e fino a L.  80.000.000 L. 450.000 (232,41 euro)

oltre  L.  80.000.000 e fino a L.  90.000.000 L. 350.000 (180,76 euro)

oltre  L.  90.000.000 e fino a L.  90.400.000 L. 250.000 (129,11 euro)

oltre  L.  90.400.000 e fino a L. 100.000.000 L. 150.000 ( 77,47 euro)

oltre  L. 100.000.000 L. 100.000 ( 51,65 euro)

11. Il ravvedimento operoso

In base alle norme sul cosiddetto "ravvedimento" è possibile regolarizzare entro precisi limiti di tempo, e beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative, le omissioni e le irregolarità relative alla dichiarazione (predisposizione e presentazione) ed ai versamenti.

Il ravvedimento può essere utilizzato da tutti i contribuenti (persone fisiche, giuridiche, sostituti d'imposta). Gli errori e le irregolarità sanabili sono:

1. gli omessi, carenti versamenti di imposte e/o di ritenute dichiarate

2. gli errori che incidono nella formazione del reddito

3. gli errori formali che non incidono nella determinazione del reddito

4. l'omessa presentazione della dichiarazione nei termini previsti.

Nel caso descritto al punto 1, l'irregolarità viene sanata effettuando un versamento. Nei casi descritti ai punti 2, 3 e 4 oltre al versamento deve essere presentata una dichiarazione integrativa, che va inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensione idonea a contenerla senza piegarla. Sulla busta deve essere riportata la dicitura: "Dichiarazione integrativa per ravvedimento operoso Mod. Unico 2000 Persone fisiche".

L'elenco dettagliato delle fattispecie interessate, degli importi dei versamenti e delle modalità di pagamento sono indicate nelle istruzioni allegate al modello Unico 2000 NR.

12. La destinazione dell'8 per mille dell'Irpef

Una quota dell'Irpef liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali - l'otto per mille, appunto - viene destinata, sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, oppure a scopi di carattere religioso o assistenziale da parte delle seguenti istituzioni religiose:

- la Chiesa cattolica

- l'Unione italiana delle Chiese Avventiste del 7° giorno

- le Assemblee di Dio in Italia

- la Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi

- la Chiesa Evangelica Luterana

- l'Unione delle Comunità ebraiche in Italia.

La scelta viene effettuata mettendo la propria firma in corrispondenza dell'apposito riquadro: è ammessa la scelta per una sola istituzione. La quota dei contribuenti che non hanno firmato, e che quindi risulta non attribuita, sarà suddivisa tra gli organismi destinatari secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse.

Le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese sono devolute alla gestione statale.

Si ricorda che la scelta dell'8 per mille non determina un prelievo aggiuntivo o un'imposta da pagare a parte: si tratta di una quota dell'Irpef che é stata già trattenuta sotto forma di ritenute fiscali.

13. Il modello 730

I soggetti non residenti non possono utilizzare il modello 730.

Invece, i contribuenti fiscalmente residenti in Italia che si trovano all'estero per motivi di lavoro (è il caso, ad esempio, del personale in servizio presso Ambasciate e Consolati) e scelgono di presentare la propria dichiarazione dei redditi utilizzando il 730, devono presentare al proprio sostituto d'imposta:

- il modello già compilato

- la busta chiusa, contrassegnata sui lembi di chiusura, contenente il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef. La busta deve recare l'indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale del contribuente.

La scheda deve essere consegnata anche se non viene espressa alcuna scelta.

14. Le sanzioni

Per le omissioni o inadempienze collegate all'utilizzo della dichiarazione dei redditi vengono applicate le seguenti sanzioni.

Omessa presentazione della dichiarazione. Sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento delle imposte dovute, con un minimo di 500.000 lire (258,23 euro). Se non sono dovute imposte, sanzione da 500.000 a 2.000.000 di lire (1.032,91 euro).

Dichiarazione compilata su modelli non conformi a quello ministeriale. È considerata nulla, e quindi si applicano le sanzioni previste per l'omessa presentazione.

Dichiarazione non firmata. L'irregolarità viene sanata se il contribuente la firma entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito dall'ufficio. In caso contrario si applicano le sanzioni previste per l'omessa presentazione.

Dichiarazione presentata dopo la scadenza. Se il ritardo non è superiore a 90 giorni, la dichiarazione è valida ma si applica la sanzione da 500.000 lire (258,23 euro) a 2.000.000 (1.032,91 euro).

Omessa o inesatta indicazione del codice fiscale. Sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 lire (103,29 euro) a 4.000.000 (2.065,83 euro). La stessa sanzione è applicata a chi indica il codice fiscale provvisorio pur avendo ricevuto quello definitivo.

Indicazione di redditi e imposte inferiori a quelli dichiarati o di un credito superiore . Sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta o del minor credito. La stessa sanzione è prevista in caso di indebite deduzioni dall'imponibile e di detrazioni d'imposta.

Omessa, inesatta o incompleta indicazione di tutti i dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e la determinazione del tributo. Pena pecuniaria da 500.000 lire (258,23 euro) a 4.000.000 (2.065,83 euro).

Omesso, carente o tardivo versamento . Sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato o versato in ritardo. La sanzione del 30 per cento viene ridotta:

- al 10 per cento (1/3) se gli importi dovuti vengono pagati entro 30 giorni dal ricevimento dell'esito della liquidazione automatica (effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis, Dpr 600/73);

- al 20 per cento (2/3) se gli importi dovuti vengono pagati entro 30 giorni dal ricevimento dell'esito della liquidazione automatica (effettuata ai sensi dell'articolo 36-ter, Dpr 600/73).





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