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FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
I fondi comuni di investimento sono patrimoni indivisi di pertinenza della pluralità dei partecipanti, i quali - con la sottoscrizione di "quote" del fondo - affidano i loro risparmi a una società di gestione che realizza e gestisce investimenti in titoli e altre attività finanziarie o in proprietà immobiliari.
La partecipazione al
fondo può realizzarsi tramite il versamento di una certa somma in un'unica
soluzione, sia aderendo a un 111g63b programma rateale di accumulazione che prevede il
versamento periodico di somme anche modeste per un certo numero di anni.
VANTAGGI
PER I RISPARMIATORI:
competenza dei componenti il Comitato di gestione;
frazionamento dei rischi;
liquidabilità delle quote sottoscritte,
soprattutto nei fondi aperti;
1) I fondi devono essere istituiti e amministrati da società di gestione, con sede statutaria e amministrativa in Italia, iscritte in un apposito Albo tenuto dalla Banca d'Italia e autorizzate dal Ministero del Tesoro.
Inoltre
sono richiesti particolari requisiti di onorabilità per gli amministratori, i
direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza e i sindaci.
2) I fondi mobiliari
italiani possono essere di accumulazione, di reddito oppure misti.
3) Le quote di partecipazione sono
tutte di uguale valore e con uguali diritti.
4) Il patrimonio del
fondo è distinto sia da quello dei sottoscrittori delle quote, sia da quello
della società di gestione.
5) Al fine di
assicurare il frazionamento dei rischi e di impedire che l'attività del fondo
sia utilizzata per ottenere il controllo di imprese commerciali, sono stabiliti
alcuni precisi limiti massimi agli impieghi comuni.
Così ad esempio c'è
il divieto di:
BANCA DEPOSITARIA: il fondo non ha il possesso né del denaro raccolto, né dei titoli comprati.
Il prezzo di emissione delle quote è pari al valore unitario, determinato nel primo giorno di borsa aperta successivo a quello in cui la banca depositaria ha la disponibilità delle somme versate dal sottoscrittore, maggiorato delle provvigioni previste dal regolamento a favore della società di gestione.
Il prezzo di
riscatto corrisponde al valore unitario della quota, determinata nel primo
giorno di borsa aperta successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta del
partecipante, diminuito delle eventuali provvigioni previste a favore delle
società di gestione.
FONDI IMMOBILIARI: investono le somme raccolte nell'acquisto di beni immobili;
FONDI MOBILIARI: investono il risparmio raccolto in valori mobiliari (azioni, obbligazioni, titoli di Stato.) o in altre attività finanziarie.
FONDI DI TIPO CHIUSO: sono a capitale fisso, cioè l'entità del capitale e il numero delle quote emesse sono predeterminati nello statuto del fondo stesso.
FONDI DI TIPO APERTO: sono a capitale variabile perché l'emissione da parte del fondo è continua, così come è continuo l'impegno della società di gestione a riacquistare le quote in circolazione che i partecipanti intendano disinvestire.
FONDI DI ACCUMULAZIONE: i proventi realizzati sono reinvestiti.
FONDI DI REDDITO: mirano a distribuire annualmente i proventi realizzati con la gestione del patrimonio comune, erogano una specie di dividendo.
FONDI OBBLIGAZIONARI: il loro portafoglio è rappresentato da titoli fruttiferi di interessi e da azioni di risparmio e privilegiate.
FONDI AZIONARI: il loro portafoglio è costituito prevalentemente da azioni e da obbligazioni convertibili.
FONDI BILANCIATI: i loro investimenti sono distribuiti in misura pressoché uguale tra titoli azionari e titoli fruttiferi di interessi.
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