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TITOLI DI CREDITO
Estinzione
I titoli di credito si estinguono sostanzialmente per due ragioni:
per l'esercizio del diritto menzionato nel titolo
per la distruzione, lo smarrimento e la sottrazione del titolo, in conseguenza dell'ammortamento
Nel primo caso il titolo adempie la funzione per la quale è stato emesso e viene conseguentemente ritirato dalla circolazione. L'eventuale ulteriore circolazione del titolo , dopo la sua estinzione, non comporta circolazione della legittimazione, perché il titolo ha già esaurito la sua funzione e quindi il documento non ha più la qualità di titolo di credito.
Molto più complessa è l'altra modalità di estinzione, quella che si verifica in conseguenza dello smarrimento, della distruzione o della sottrazione del t.d.c.. In questo caso l'estinzione deriva dal procedimento di ammortamento, che in definitiva è un procedimento diretto ad ottenere una dichiarazione di inefficacia del titolo.
L'ammortamento ha senso per i titoli nominativi e per quelli all'ordine, non per i titoli al portatore. Per questi ultimi la legge tutela lo smarritore, il distruttore o la vittima del furto con un'azione che è un surrogato dell'amm.nto. Essa consiste nella possibilità attribuita al possessore del titolo andato perduto di pretendere la prestazione, decorso il termine di presentazione del titolo, previa denuncia dell'accaduto all'emittente e sempre che, nel termine prescritto, non si presentino altri possessori a pretendere il titolo.
L'ammortamento invece si attua attraverso un processo contenzioso che si
compone di due fasi. Di queste la prima è necessaria e la seconda eventuale.
Con la prima il ricorrente ottiene la pronuncia del decreto di amm.nto, da parte del presidente del Tribunale che accoglie la sua istanza. Questo decreto è notificato al debitore e pubblicizzato per renderlo noto a tutti gli interessati. Esso, sin da questo momento, produce l'effetto di far perdere l'efficacia di legittimazione al titolo, che quindi non ha più la qualifica di t.d.c.. Pertanto il possessore del documento non può più pretendere la prestazione indicata sullo stesso e se il debitore adempie ugualmente, lo fa a suo rischio. Viceversa, il ricorrente che ha ottenuto il decreto di amm.nto acquista la legittimazione nei confronti del debitore e può compiere atti conservativi in attesa della conclusione della seconda fase.
La seconda
fase eventuale inizia con l'opposizione del detentore del titolo e finisce con
l'accertamento, in contraddittorio del ricorrente e del debitore, della
spettanza del diritto sul titolo. L'opposizione da parte di chiunque sia
detentore del titolo deve essere proposta con atto di citazione, entro 30 gg.
dalla pubblicazione del decreto d'amm.nto, al Tribunale che lo ha pronunciato.
Se nessuna opposizione viene proposta il decreto di amm.nto passa in giudicato
e l'unico legittimato a chiedere il pagamento del titolo al debitore è il
ricorrente.
Rimane da dire che l'ammortamento regola solo la legittimazione del diritto cartolare e non tocca mai la titolarità del diritto (cioè il rapporto sottostante il titolo). Per cui il titolare del diritto, anche se ha perso il possesso del documento in seguito al procedimento d'amm.nto, può sempre agire utilizzando le norme di diritto comune, per es. con l'azione di rivendica o, se il titolo è stato estinto, con l'azione per il risarcimento dei danni.
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