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LE SOCIETÀ - SOCIETÀ COOPERATIVE

economia



LE SOCIETÀ


SOCIETÀ COOPERATIVE



TIPI DI COOPERATIVE:

Cooperative di consumo: Hanno come obbiettivo principale la riduzione dei prezzi di vendita dei beni e dei servizi forniti agli associati

Cooperative di produzione e lavoro: I soci gestiscono l’attività produttiva, anche se sono contemporaneamente imprenditor 343i85d i e lavoratori

Cooperative agricole: mettono a disposizione dei soci servizi per la raccolta, lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli

Cooperative edilizie: vendono a condizioni favorevoli, gli immobili ai soci

Cooperative di trasporto: Svolgono attività di trasporto per i soci/per conto dei terzi; il servizio è effettuato dai soci

Cooperative per la pesca: come agricole, ma per il pescato

Cooperative di credito: Raccolgono capitali da prestare ai soci a condizioni favorevoli ( es. banche popolari e banche di credito cooperativo)




TIPI DI MUTUALITÀ

- Pura = L’azienda stipula contratti solo con i soci, e l’attività economica è svolta esclusivamente per offrire benefici ai soci

- Spuria = La società destina la sua attività anche a persone diverse dai soci, creando così degli utili


LA DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Gli utili conseguiti durante l’attività di impresa, devono essere reinvestiti in massima parte al suo interno, oppure per iniziative di natura mutualistica


NORMATIVA DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA

Le società cooperative rispondono generalmente alle stesse norme delle Spa, tranne nel caso siano cooperative di piccole dimensioni (numero dei soci, minore di 20, e attivo di stato patrimoniale non superiore a 1 milione di €), in questo caso invece sono regolamentate dalle norme delle Srl.

- Devono essere iscritte nel registro delle imprese tramite atto pubblico, entro 10 giorni dalla costituzione

- Devono avere almeno 3 soci( coop. Piccole) – Almeno 9 (coop. Medie)

- Sono società a capitale variabile, cioè il CS può variare senza la necessità di modificare l’atto costitutivo


SOCIETÀ COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE = Hanno una normativa tributaria di carattere agevolato. Sono le cooperative che:

- svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci

- I soci apportano la maggior parte dell’attività lavorativa

- Utilizzano prevalentemente i beni apportati dai soci

NORMATIVE

- Impossibilità di distribuire dividendi per ammontare superiore all’interesse massimo dei buoni fruttifiri postali, aumentato del 2.5%, calcolato sul capitale versato dal socio

- Divieto di distribuire riserve ai soci

- Obbligo di devolvere in caso di scioglimento, l’intero patrimonio (esclusi gli utili e il CS formato dai conferimenti dei soci) a scopi mutualistici


SOCIETÀ COOPERATIVE A MUTUALITÀ NON PREVALENTE = rispondono della stessa normativa tributaria delle società aventi scopo di lucro


ATTO COSTITUTIVO

Deve contenere le indicazioni di:

- Regole per lo svolgimento dell’attività

- indicazione del tipo di mutualità ( Prevalente/non prevalente)

- Generalità dei soci, e sede della società

- Oggetto sociale

- Regole di ripartizione di utili e ristorni

- Sistema di amministrazione

- condizioni per l’ammissione di nuovi soci


ASSEMBLEA DEI SOCI

- Nell’assemblea, il voto è espresso per testa, indipendentemente dalla quota di partecipazione del socio al CS, anche se l’atto costitutivo può attribuire ad alcuni soci, fino a 5 voti.

- Sono obbligatorie assemblee separate nel caso che esistano: più di 3000 soci, oppure esistano più di 500 soci, e l’azienda lavori in + settori


LA DESTINAZIONE DEGLI UTILI

- La percentuale di utili che possono essere ripartiti è fissata nell’atto costitutivo (Nelle coop. a mutualità non prevalente in particolare

- Il 30% degli utili deve essere accantonato a riserva legale

- Parte degli utili deve essere devoluta a fini mutualistici

- Devono essere accantonati parte degli utili a riserve indivisibili

- La destinazione degli utili residui è determinata dall’assemblea






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