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Pertanto liberalità non vuol dire gratuito poiché esistono altre forme di gratuità

economia



Pertanto liberalità non vuol dire gratuito poiché esistono altre forme di gratuità.

Elemento fondamentale per avere un negozio giuridico: l'accento viene posto sulla volontà da intendere come interna e cioè cosa il soggetto vuole intimamente e poi la volontà esternata e cioè quella dichiarata, ossia la manifestazione della volontà. Importante la manifestazione della volontà.

Pertanto le modalità di manifestazione della volontà o dichiarazione possono essere espresse o  tacite. 1)Espressa quando un soggetto comunica la propria volontà attraverso l'uso di segni, simboli che per convenzione sono di un certo significato. Questi codici sono quelli del linguaggio comune ma esistono anche altri tipi di comunicazione che vengono stabiliti dalle rispettive parti.

2) Dichiarazione tacita. Quando la volontà viene espressa attraver 111b14b so un comportamento da cui si deduce una determinata volontà (un comportamento concludente = comportamento che permette di apprezzare un negozio giuridico esattamente come esprimente una certa volontà). Un esempio può essere la revoca di una certa disposizione che può essere sia espressa che tacita. (Ad esempio la revoca del testamento può essere scritta, o il testamento può essere bruciato). A proposito della dichiarazione tacita, il valore del silenzio giuridicamente viene valutato come una non-dichiarazione. Diverso è il caso in cui il silenzio è stabilito da un accordo come una dichiarazione della propria volontà. (Es. contratti di compravendita di merci, con il silenzio rinnovo il contratto, dura fino a che le parti sono d'accordo). Quindi le parti attribuiscono al silenzio il valore di dichiarazione e volontà ma lo devono fare consensualmente. Ci sono casi in cui è la legge stessa che attribuisce al silenzio un valore giuridico (art. 1333 c.c), questa norma tratta di contratti di obbligazioni di una parte nei confronti dell'altra. La banca deve ricevere un pagamento e chiede al debitore che ci sia un terzo che garantisca, il contratto è chiuso se la banca accetta, cioè non rifiuta il pagamento (La legge da valore giuridico al silenzio).



Un'altra precisazione è legata al fatto che a volte la legge pone dei limiti alle manifestazioni di volontà, che deve essere dimostrata solo in determinati modi per avere valore giuridico; quindi dimostrare che si è concluso un negozio giuridico. In generale vale il principio della libertà della forma ma ci sono tante eccezioni. Se si vuole rinunciare ad una eredità non basta il silenzio ma ci vuole una dichiarazione scritta del rinunciante sull'atto che compie per renderlo noto a tutti.

La donazione, la volontà di donare viene espressa con atto notarile alla presenza di due testimoni.

Il trasferimento dell'eredità di beni immobili è fatta per iscritto. Se la forma è errata c'è l'annullamento dell'atto, ma il contratto produce i suoi effetti propri. Es. per trasferire un bene immobile occorre la forma scritta; per un bene mobile non occorre, ma in caso di controversie senza atto scritto come si dimostra. 

La prova è necessaria sia per prova, per la pubblicità, e per la validità del negozio stesso

Forma come prova per far valere il fatto costitutivo del diritto: ci sono forme probatorie che si formano sia prima che durante il processo. I documenti a cui la legge dà il valore di prova sono: scrittura privata e atto notarile.

La scrittura privata è un documento sottoscritto dalle parti poiché è il modo di imputare la scrittura di quel documento ad entrambi le parti. Questa è una prova per il giudice. La scrittura privata quindi è una prova ma non assoluta. Inoltre la stessa può contenere o non contenere una data che non è certa nei confronti dei terzi. (Un soggetto furbo può vendere una stessa partita di merce a due persone e datare una con una data precedente a quella reale).

Per avere una data certa è necessario l'intervento di un'autorità o qualche fatto che assicuri la veridicità della stessa, altrimenti ci si avvale dei libri fiscali o il timbro postale sul documento, non sulla busta.

Sia il problema dell'imputare della veridicità che della data, non si pongono con la scrittura privata autenticata e l'atto pubblico notarile.

La scrittura privata autenticata viene certificata attraverso un atto notarile e dà certezza assoluta che le persone hanno sottoscritto questa scrittura in tal giorno. Questa è una prova legale che non prova la veridicità del contenuto ma solo la data di sottoscrizione dell'atto stesso.

L'atto pubblico è interamente redatto dal notaio, il quale ascolta e scrive la volontà delle parti. Alla fine verrà firmato da parti e notaio. E' una prova legale che il giudice non può mettere in dubbio perché le dichiarazioni sono veritiere.

Questi documenti in generale, devono essere, grazie ad una legge che ha stabilito il collegamento di provenienza del documento elettronico da un determinato soggetto, basati su un sistema che si basa sulla doppia chiave elettronica; un'appartenente al soggetto stesso e l'altra a colui che deve controllare la certificazione di quell'atto e di quella scrittura.

La forma è anche un mezzo di pubblicità verso i terzi interessati ad informazioni su fatti giudiziari. Questo è molto importante per la sicurezza della circolazione della ricchezza. La pubblicità in genere può essere di tre tipi: NOTIZIA cioè unico scopo è quello di informare e rendere conoscibili determinati fatti giuridici (funzione base). Es. pubblicazioni prematrimoniali (inviti), che anche se non viene fatta non ha effetto giuridico; DICHIARATIVA che invece è una forma di pubblicità che condiziona l'efficacia degli atti giuridici nei confronti dei terzi.

Un esempio può essere la trascrizione: un soggetto A vende a B un bene immobile (basta una scrittura privata); l'atto è soggetto a trascrizione poiché nel caso in cui non avvenga non c'è diritto di proprietà da opporre a terzi C che ha comprato e registrato. Se B e C trascrivono vale chi lo ha fatto prima.

Infine abbiamo la pubblicità COSTITUTIVA: questa forma condiziona la stessa efficacia dell'atto tra le parti, infatti l'atto non produce i suoi effetti se non viene pubblicizzato verso anche i terzi.

(Esempio: il diritto di ipoteca che viene concesso non solo con l'atto della costituzione dell'ipoteca, ma bensì con lo stesso si chiede l'iscrizione dell'ipoteca sull'immobile che implica il diritto della stessa. Sullo stesso bene potremo avere anche più diritti di ipoteca (ma avremo diversi gradi con diritti differenti ossia l'ordine di preferenza di soddisfacimento su quel dato bene).


I SOGGETTI


Soggetto è ciò che può avere dal diritto riconoscimento come titolare di azioni giuridiche attive e passiva. E' colui che ha capacità giuridica che viene riconosciuta. Può essere una persona fisica o giuridica (nella persona giuridica c'è un insieme di persone fisiche distinte da essa).

Principio dell'uguaglianza: tutte le persone fisiche acquistano con la nascita la capacità giuridica e quindi la soggettività.

Ma è pur vero che il codice civile prevede una differenziazione tra cittadini italiani e stranieri ai quali vengono riconosciuti gli stessi diritti del cittadino a condizione che lo straniero tiene un comportamento uguale a quello che l'Italia riserva allo straniero stesso (rapporto di reciprocità).

La costituzione sorta in seguito al codice civile ha abrogato questa legge implicitamente attraverso il principio di uguaglianza. Ma la condizione di reciprocità, nonostante ciò, persiste ancora e c'è un esigenza di carattere politico poiché questa condizione di reciprocità fa sì che l?Italiano in terra straniera riceva lo stesso trattamento.








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