- ha carattere oggettivo in quanto
formata dai beni organizzati dall'imprenditore;
- ha carattere strumentale in
quanto è il mezzo di cui l'imprenditore si serve per raggiungere i propri
fini.
Impresa
è l'attività
svolta dall'imprenditore con ben precise modalità e per il perseguimento di
determinate finalità.
Beni aziendali
l'azienda è
costituita da un insieme di beni eterogenei organizzati dall'imprenditore;
i beni aziendali
possono essere:
materiali( macchinari, scorte, edifici) o immateriali (brevetti, marchi, know
how);
mobili o
immobili
di proprietà
dell'imprenditore o nella sua disponibilità attraverso semplici rapporti
obbligatori (affitto del capannone, leasing dei macchinari, licenze di
brevetto).
La qualificazione
di un bene come bene aziendale dipende esclusivamente dalla destinazione
data al bene dall'imprenditore, indipendentemente dal titolo che gli permette
di utilizzarlo;
ciò che rileva è
che i beni siano "organizzati" dall'imprenditore per l'esercizio
dell'impresa.
Beni aziendali: hanno un duplice
rilievo
Rilievo economico:
i beni aziendali
vanno considerati non staticamente ma nella prospettiva del ciclo produttivo
(vanno a vedere quale sarà la produttività finale);
l'insieme dei beni
che costituiscono l'azienda acquistano un plusvalore rispetto a quello che
avrebbe ciascun bene isolatamente considerato (concetto di avviamento);
tale plusvalore
prende il nome di avviamento (dovuto all'organizzazione sarà tanto più elevato
quanto più è florida).
Rilievo giuridico:
Il codice prende in
considerazione l'azienda essenzialmente in vista del suo trasferimento (cessione,
usufrutto, affitto);
il trasferimento
d'azienda è regolato in modo tale da salvaguardare in qualunque momento la
destinazione unitaria che l'imprenditore ha impresso ai beni.
Natura giuridica
Teorie unitarie:
- l'azienda è considerata un bene unico,
nuovo e distinto rispetto ai beni che la compongono;
- l'azienda viene vista come
un'universalità di beni (art. 826 cc) pur presentando rispetto a
quest'ultima evidenti differenze;
- rilievo fondamentale viene attribuito
alla destinazione unitaria che viene preservata soprattutto in sede
di trasferimento d'azienda.
Teoria atomistica
- L'azienda è una semplice pluralità di
beni tra loro funzionalmente collegati e sui quali l'imprenditore può
vantare diritti diversi (non è un bene unico);
- l'unificazione giuridica dei beni
aziendali sarebbe solo relativa e funzionale dato che per il trasferimento
dell'azienda dovranno essere necessariamente rispettate "le forme
stabilite dalla legge per i singoli beni
che compongono l'azienda" (art. 2556, co.1 cc) (si va a vedere di quali beni è composta l'azienda).
Conclusioni
l'art. 2555 cc
valorizza come elemento qualificante dell'azienda la destinazione dei beni
dell'esercizio dell'impresa.
Non ha influenza ai
fini dell'appartenenza di un bene all'azienda se l'imprenditore ne sia
proprietario o ne disponga in forza di un diritto reale (usufrutto) o di un
diritto personale di godimento (locazione).
Al bene azienda si
applica un regime di circolazione speciale rispetto a quello comune.
Nella prospettiva
dinamica e produttivistica del diritto commerciale, il concetto di azienda
adempirebbe alla stessa funzione unificatrice che nel diritto privato svolge il
concetto di universalità.
La circolazione dell'azienda
Art. 2556 cc "per
le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno ad oggetto il
trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati
per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il
trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare
natura del contratto".
La forma scritta è richiesta:
- solo per la prova del contratto e non
per la sua validità;
- solo per le imprese soggette a
registrazione con effetti di pubblicità legale (sono escluse le piccole imprese e le
imprese accessorie di enti pubblici).
Le forme richieste per la validità del trasferimento
- sono quelle richieste per il
trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda (se nell'azienda è
ricompreso un immobile, la vendita-l'usufrutto dell'azienda o il suo
affitto ultranovennale richiederanno atto pubblico a pena di nullità);
- devono essere rispettate da tutte le
imprese (agricole -commerciali- piccole).
Pubblicità degli atti di trasferimento
- i contratti aventi ad oggetto il
trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda devono essere
iscritti nel R.I. entro 30 gg a
cura del notaio rogante (che ha redatto l'atto di trasferimento);
- per l'iscrizione è necessario che
l'atto venga redatto per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata;
- l'obbligo pubblicitario risponde a ben
precise finalità:
tutelare l'interesse dei terzi che
entrano in rapporto con l'azienda a conoscerne le vicende;
- tutelare l'interesse dell'imprenditore
trasferente (che trasferisce) e del nuovo imprenditore a rendere
opponibile il trasferimento ai terzi (es.: evitare che la cessazione dei
crediti conseguente al trasferimento debba essere notificata ad ogni
debitore);
- tutelare l'interesse pubblico di
polizia a controllare la circolazione della ricchezza, per evitare
l'accaparramento di aziende da parte della criminalità organizzata ed il
loro impiego nel riciclaggio del denaro sporco.
Oggetto del trasferimento
Possono essere trasferiti:
- l'intero complesso aziendale (si
applica la disciplina del trasferimento d'azienda);
- i singoli beni che compongono l'azienda
(si applicherà la disciplina che regola quel singolo bene);
- uno o più rami d'azienda (si applica la
disciplina del trasferimento d'azienda trattandosi di un'articolazione
funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata che cedente e
cessionario identifichino come tale al momento della cessione).
Effetti del trasferimento
- non occorre in sede di trasferimento di
azienda la specificazione dei singoli beni che compongono l'azienda;
- i beni che si trasferiscono
all'acquirente sono tutti quelli qualificabili come beni aziendali ossia
"organizzati" dall'imprenditore alienante per l'esercizio della propria
impresa;
- i beni saranno determinabili grazie al
criterio dell'inerenza degli stessi ad una medesima organizzazione
imprenditoriale;
- è necessaria l'indicazione espressa di
quei beni aziendali che, per volontà delle parti, vengono esclusi dal
trasferimento;
- in difetto di un'espressa esclusione,
l'intero complesso aziendale si trasferisce all'acquirente della'azienda.
"Serve un quantitativo minimo di beni per potersi parlare
di trasferimento di azienda, si dovrà valutare caso per caso, i beni devono
essere sufficienti per lo svolgimento di quell'impresa".
Il divieto di concorrenza dell'alienante (art. 2557) (tutela l'avviamento soggettivo)
Contenuto del
divieto:
- chi aliena un'azienda commerciale
non può iniziare per cinque anni "una nuova impresa che per l'oggetto,
l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela
dell'azienda ceduta" (divieto che spesso viene aggirato ad es.: tramite
un prestanome);
- nel caso di usufrutto o di affitto
di azienda il divieto imposto al nudo proprietario o al locatore vale solo
per la durata dell'usufrutto o dell'affitto;
- nel caso di azienda agricola
il divieto opera solo per le attività connesse nell'ipotesi in cui
sia configurabile uno sviamento di clientela (agriturismo).
Finalità del divieto
la norma cerca di
contemperare due opposti interessi:
- interesse dell'acquirente alla tutela del c.d. avviamento soggettivo da lui pagato in
occasione dell'acquisto dell'azienda;
- interesse dell'alienante a non subire un'eccessiva compressione della propria libertà di
iniziativa economica.
Concetto di avviamento
avviamento: attitudine del
complesso aziendale a produrre un reddito, la sua capacità di profitto.
Si distingue tra:
- avviamento
oggettivo;
- avviamento
soggettivo.
Avviamento oggettivo:
- è intrinseco all'organizzazione
aziendale;
- l'acquirente lo consegue
automaticamente per il solo fatto di aver acquistato l'azienda;
- ha un prezzo che viene quantificato al
momento della cessione dell'azienda;
- non è un bene a se stante ma una
qualità dell'azienda.
Avviamento soggettivo:
- dipende dalle doti personali
dell'imprenditore, dal rapporto di fiducia che lega i consumatori ad un
determinato imprenditore;
- non si consegue con l'acquisto del
complesso aziendale ma solo nel momento in cui l'imprenditore cedente si
astiene dall'iniziare una nuova impresa che per oggetto, ubicazione o
attività sia idonea a sviare la
clientela dell'azienda ceduta;
- è una qualifica dell'imprenditore
piuttosto che una qualità dell'azienda;
- diventa un'entità economicamente
valutabile solo nella forma negativa di prezzo per l'astensione dalla
concorrenza (concorrenza differenziale).