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Motivi dello statuto dell'imprenditore commerciale

economia




Motivi dello statuto dell'imprenditore commerciale


  • Un'impresa commerciale, soprattutto quando è di dimensioni medio grandi, necessita di notevoli investimenti di capitali (per acquisto materie prime.) e deve fare in larga misura ricorso al credito concesso da banche, società finanziarie, fornitori;
  • necessita di una disciplina particolare per tutelare più efficacemente i terzi e soprattutto i creditori che entrano in rapporto con l'impresa che esercita un'attività commerciale: l'imprenditore sarà così obbligato a pubblicizzare le vicende più importanti dell'impresa, a tenere regolare contabilità 717i85h e subire le procedure concorsuali in caso di insolvenza;
  • tale disciplina si rivela comunque vantaggiosa per l'intera categoria degli imprenditori poiché, proteggendo e garantendo i terzi, favorisce la conclusione degli affari e la concessione del credito.

Pubblicità legale e registro delle imprese


Funzione ed interessi sottostanti:



  • interesse dei terzi a conoscere le vicende più importanti che riguardano la vita dell'impresa disponendo con facilità di informazioni vere e non contestabili;
  • interesse dell'imprenditore di rendere opponibili ai terzi determinati suoi fatti o atti, affinchè nessuno possa più sostenere di esserne stato all'oscuro;
  • interesse pubblico a che determinati regimi giuridici di particolare vantaggio si applichino solo a coloro che si uniformino a regole inderogabili di trasparenza (es.: una Spa consegue il beneficio della responsabilità limitata per tutti i soci solo se si iscrive nel Registro delle imprese, acquistando così personalità giuridica);
  • interesse o meglio esigenza dello Stato di controllare la regolarità formale e sostanziale degli atti destinati ad essere pubblicizzati per assicurare l'ordinato andamento dei traffici giuridici che si svolgono intorno alle imprese commerciali.

Pubblicità legale e registro delle imprese


Registro delle imprese: forma di pubblicità legale cui devono essere sottoposti atti o fatti relativi alle imprese al fine di renderli conoscibili ed opponibili ai terzi indipendentemente dalla loro effettiva conoscenza (cd conoscenza legale).


Fonti:

  • artt.: 2188-2202 cc
  • Legge n. 580/1993: ha istituito il Registro delle imprese presso le Camere di Commercio
  • Dpr n. 581/1995 (successivamente modificato dal Dpr 588/1999): ha dettato il regolamento di attuazione.

Novità introdotte dalle legge n. 580/93


  • Il Registro delle imprese non è più strumento di pubblicità legale delle sole imprese commerciali (come prevedeva il codice civile) ma è divenuto strumento di informazione dei dati organizzativi di tutte le altre imprese;
  • L'iscrizione è stata estesa agli imprenditori agricoli, ai piccoli imprenditori, alle società semplici sia pure con effetti diversi;
  • la tenuta del Registro è affidata alle Camere di Commercio e non più alle Cancellerie dei Tribunali (come accadeva nel regime transitorio);
  • il Registro è tenuto con modalità informatiche e ciò consente la consultazione in remoto tramite computer dell'intera banca dati dei diversi Registri territoriali;
  • la consultazione del Registro è agevolata dall'obbligo dell'imprenditore di menzionare nei suoi atti e nella corrispondenza il Registro in cui l'impresa è iscritta.

Il Registro delle imprese


È retto da un conservatore (segretario generale o altro dirigente della camera di commercio) nominato dalla giunta.

Sulla tenuta del Registro vigila il giudice (giudice del registro) delegato dal Presidente del Tribunale territoriale competente, ad esso spetta:

  • di decidere  contro i provvedimenti di rifiuto dell'iscrizione addottati dall'ufficio e impugnati dall'interessato;
  • di ordinare eventualmente l'iscrizione o la cancellazione d'ufficio.

Il Registro delle imprese:

  • è articolato in una sezione ordinaria e in 3 sezioni speciali;
  • è impiantato su base anagrafica e sono tenuti ad iscriversi tutti gli imprenditori (non più solo quelli commerciali) seppure dislocati nelle diverse sezioni.

Sezione ordinaria e soggetti tenuti all'iscrizione

  • imprenditori commerciali non piccoli (art 2195 e 2202 cc);

(Art. 2202 Piccoli imprenditori Non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori (2083)).

  • Società (tranne quelle costituite in forme di società semplice) anche se non esercitano attività di natura non commerciale;
  • consorzi tra imprenditori con attività esterna e società consortili;
  • G.I.G.E. (gruppo europeo di interesse economico);
  • Enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo un'attività commerciale;
  • società estere che hanno in Italia la sede  della loro amministrazione o l'oggetto principale della loro attività.

Sezioni speciali e soggetti tenuti all'iscrizione

Sono 3 + 1 "sezione apposita" non ancora attuata e dedicata alle imprese sociali;

nella prima sezione speciale si iscrivono:

  • imprenditori agricoli individuali (per i quali si attua eccezionalmente una forma di pubblicità dichiarativa con presunzione di conoscenza ed opponibilità ai terzi);
  • i piccoli imprenditori (art. 2083 cc);
  • le società semplici (art. 2251 cc);
  • in questa sezione vengono "annotati" (cioè viene scritto che esistono questi imprenditori artigiani) gli artigiani iscritti nel relativo Albo.

Nella 2° sezione speciale si iscrivono

  • le società tra professionisti e quindi la società tra gli avvocati, l'unica attualmente prevista e disciplinata dal nostro legislatore;
  • la terza sezione speciale è dedicata alla pubblicità dei legami di gruppo.

Atti e fatti da iscrivere

  • sono dettagliatamente indicati dal Codice Civile e dal Dpr 581/1995 (art. 18) in relazione ai diversi soggetti obbligati;
  • sono soggetti ad iscrizione tutti gli elementi identificativi dell'imprenditore individuale e dell'impresa (dati anagrafici dell'imprenditore, ditta, oggetto, sede principale ed eventuali sedi secondarie);
  • sono soggette ad iscrizione tutte le successive modificazioni di atti già iscritti.

Finalità dell'iscrizione

  • garantire sia all'imprenditore che ai terzi che entrano in contatto con lui sicurezza nello svolgimento degli affari

Per l'iscrizione vale il principio di tassatività o di tipicità: possono e devono obbligatoriamente essere iscritti solo atti o fatti la cui iscrizione è prevista dalla legge.


La predeterminazione legislativa degli atti soggetti ad iscrizione pone i terzi in condizione di sapere in quali casi consultare il registro, o meglio, in quali casi l'iscrizione rende un atto  loro opponibile.




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