- interesse dei terzi a conoscere le
vicende più importanti che riguardano la vita dell'impresa disponendo con
facilità di informazioni vere e non contestabili;
- interesse dell'imprenditore di rendere
opponibili ai terzi determinati suoi fatti o atti, affinchè nessuno possa
più sostenere di esserne stato all'oscuro;
- interesse pubblico a che determinati
regimi giuridici di particolare vantaggio si applichino solo a coloro che
si uniformino a regole inderogabili di trasparenza (es.: una Spa consegue
il beneficio della responsabilità limitata per tutti i soci solo se si
iscrive nel Registro delle imprese, acquistando così personalità
giuridica);
- interesse o meglio esigenza dello Stato
di controllare la regolarità formale e sostanziale degli atti destinati ad
essere pubblicizzati per assicurare l'ordinato andamento dei traffici
giuridici che si svolgono intorno alle imprese commerciali.
Pubblicità legale e registro delle imprese
Registro delle imprese: forma di
pubblicità legale cui devono essere sottoposti atti o fatti relativi alle
imprese al fine di renderli conoscibili ed opponibili ai terzi indipendentemente
dalla loro effettiva conoscenza (cd conoscenza legale).
Fonti:
- artt.: 2188-2202 cc
- Legge n. 580/1993: ha istituito il
Registro delle imprese presso le Camere di Commercio
- Dpr n. 581/1995 (successivamente
modificato dal Dpr 588/1999): ha dettato il regolamento di attuazione.
Novità introdotte dalle legge n. 580/93
- Il Registro delle imprese non è più
strumento di pubblicità legale delle sole imprese commerciali (come
prevedeva il codice civile) ma è divenuto strumento di informazione dei dati
organizzativi di tutte le altre imprese;
- L'iscrizione è stata estesa agli
imprenditori agricoli, ai piccoli imprenditori, alle società semplici sia
pure con effetti diversi;
- la tenuta del Registro è affidata alle
Camere di Commercio e non più alle Cancellerie dei Tribunali (come
accadeva nel regime transitorio);
- il Registro è tenuto con modalità
informatiche e ciò consente la consultazione in remoto tramite computer
dell'intera banca dati dei diversi Registri territoriali;
- la consultazione del Registro è
agevolata dall'obbligo dell'imprenditore di menzionare nei suoi atti e
nella corrispondenza il Registro in cui l'impresa è iscritta.
Il Registro delle imprese
È
retto da un conservatore (segretario generale o altro dirigente della camera di
commercio) nominato dalla giunta.
Sulla
tenuta del Registro vigila il giudice (giudice del registro) delegato dal
Presidente del Tribunale territoriale competente, ad esso spetta:
- di decidere contro i provvedimenti di rifiuto
dell'iscrizione addottati dall'ufficio e impugnati dall'interessato;
- di ordinare eventualmente l'iscrizione
o la cancellazione d'ufficio.
Il Registro
delle imprese:
- è articolato in una sezione ordinaria e
in 3 sezioni speciali;
- è impiantato su base anagrafica e sono
tenuti ad iscriversi tutti gli imprenditori (non più solo quelli
commerciali) seppure dislocati nelle diverse sezioni.
Sezione
ordinaria e soggetti tenuti all'iscrizione
- imprenditori commerciali non piccoli
(art 2195 e 2202 cc);
(Art. 2202 Piccoli imprenditori Non sono soggetti all'obbligo
dell'iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori (2083)).
- Società (tranne quelle costituite in
forme di società semplice) anche se non esercitano attività di natura non
commerciale;
- consorzi tra imprenditori con attività
esterna e società consortili;
- G.I.G.E. (gruppo europeo di interesse
economico);
- Enti pubblici che hanno per oggetto
esclusivo un'attività commerciale;
- società estere che hanno in Italia la
sede della loro amministrazione o
l'oggetto principale della loro attività.
Sezioni speciali
e soggetti tenuti all'iscrizione
Sono 3 + 1 "sezione
apposita" non ancora attuata e dedicata alle imprese sociali;
nella prima sezione
speciale si iscrivono:
- imprenditori agricoli individuali (per
i quali si attua eccezionalmente una forma di pubblicità dichiarativa con
presunzione di conoscenza ed opponibilità ai terzi);
- i piccoli imprenditori (art. 2083 cc);
- le società semplici (art. 2251 cc);
- in questa sezione vengono "annotati"
(cioè viene scritto che esistono questi imprenditori artigiani) gli
artigiani iscritti nel relativo Albo.
Nella 2° sezione
speciale si iscrivono
- le società tra professionisti e quindi
la società tra gli avvocati, l'unica attualmente prevista e disciplinata
dal nostro legislatore;
- la terza sezione speciale è dedicata
alla pubblicità dei legami di gruppo.
Atti e fatti da
iscrivere
- sono dettagliatamente indicati dal
Codice Civile e dal Dpr 581/1995 (art. 18) in relazione ai diversi
soggetti obbligati;
- sono soggetti ad iscrizione tutti gli
elementi identificativi dell'imprenditore individuale e dell'impresa (dati
anagrafici dell'imprenditore, ditta, oggetto, sede principale ed eventuali
sedi secondarie);
- sono soggette ad iscrizione tutte le
successive modificazioni di atti già iscritti.
Finalità
dell'iscrizione
- garantire sia all'imprenditore che ai
terzi che entrano in contatto con lui sicurezza nello svolgimento degli
affari
Per l'iscrizione
vale il principio di tassatività o di tipicità: possono e devono
obbligatoriamente essere iscritti solo atti o fatti la cui iscrizione è
prevista dalla legge.
La predeterminazione legislativa degli
atti soggetti ad iscrizione pone i terzi in condizione di sapere in quali casi
consultare il registro, o meglio, in quali casi l'iscrizione rende un atto loro opponibile.