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Documenti di legittimazione e titoli impropri

economia



Documenti di legittimazione e titoli impropri.



Hanno solo una funzione di legittimazione, ma sono privi dei caratteri di letteralità e di autonomia quei documenti che servono:


o, ad identificare l'avente diritto alla prestazione, e tali titoli sono detti documenti di legittimazione.


Ad esempio: il biglietto di viaggio, (che non è cedibile), la cui esibizione dà al pr 424d37e esentatore il diritto di pretendere la prestazione in esso indicata senza essere costretto a provare di avere stipulato il contratto di trasporto.



o, che servono, a consentire il trasferimento del titolo del credito senza l'osservanza delle forme proprie della cessione, detti titoli impropri.




Ad esempio: il vaglia postale, (trasferibili mediante girata e consegna del titolo), che, come la cambiale, ha la funzione di permettere la cessione del credito mediante il trasferimento del possesso del documento accompagnato dalla girata, ma, a differenza della cambiale, non attribuisce al portatore legittimo un diritto letterale ed autonomo.



In generale, nei titoli impropri, il debitore può e deve adempiere nei confronti del portatore legittimo, ma essi non sono titoli di credito:

sia perché, l'incorporazione del diritto nel titolo non è perfetta,

in quanto, ad esempio: se si perde il documento, si può egualmente esercitare il diritto provando

di essere il creditore, senza dovere ricorrere alla procedura d'ammortamento.

sia perché, anche quando il titolo è cedibile, il debitore può opporre all'ultimo cessionario tutte le eccezioni personali ai creditori precedenti, quindi non è autonomo.






















I titoli atipici



Poiché il codice civile disciplina la figura generale dei titoli di credito senza individuarli specificatamente, gli interpreti sono soliti ritenere ammissibile l'emissione di titoli di credito anche atipici, cioè non previsti neppure da leggi speciali.


Nonostante la legge riconosce la libertà di emissione di titoli atipici, la legge pone un limite a ciò in quanto non possono essere emessi, quando hanno per oggetto l'obbligazione di pagare una somma di denaro, titoli di credito al portatore non previsti dalla legge



Titoli di investimento.


Nelle SpA la legge ammette l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni e diversi dalle obbligazioni che, se non sono dematerializzate possono essere considerati titoli atipici.




Peraltro, quando i titoli atipici vengono emessi "in serie", solitamente si tratta di titoli diretti a sollecitare gli investimenti finanziari della massa dei risparmiatori, cosiddetti titoli di massa.


Le emissioni di titoli di massa, se dirette al pubblico, costituiscono operazioni di "sollecitazione all'investimento", ipotesi nelle quali la legge affida alla Consob un potere di controllo sull'emissione e sull'offerta al pubblico dei cosiddetti prodotti finanziari, il tutto per assicurare ai risparmiatori destinatari dell'offerta un'adeguata informazione delle caratteristiche dell'emissione.


Quando non si ha un'operazione di sollecitazione all'investimento del pubblico risparmio nel testo unico bancario è previsto che le emissioni di valori mobiliari (negoziabili) siano liberamente effettuabili solo se non superano certi limiti 50 milioni di euro, o il maggior importo determinato dalla Banca d'Italia), o se rientrano in tipologie previste dall'ordinamento e presentano le caratteristiche individuate dalla Banca d'Italia,


Oltre detti limiti 50 milioni di euro, o il maggior importo determinato dalla Banca d'Italia), le emissioni sono soggette al controllo della stessa Banca d'Italia per valutarne l'incidenza sul mercato finanziario.


Quando non si tratta di titoli rappresentativi di operazioni di investimento, non è ammissibile da parte di imprese diverse da quelle bancarie il ricorso a titoli atipici rappresentativi di titoli di credito, cosiddetti titoli di debito, per raccogliere il risparmio tra il pubblico, mediante l'acquisizione di fondi con l'obbligo del rimborso, cioè mediante prestiti.


La raccolta del risparmio tra il pubblico sotto forma di prestiti è riservata solo alle banche.


Quindi, la raccolta del risparmio tra il pubblico, anche mediante prestiti rappresentati da titoli di debito diversi da quelli obbligazionari, è consentita:

- alle società e agli enti non bancari i cui titoli sono negoziati in un mercato di borsa, o sono altrimenti garantiti,

- ad enti sottoposti a vigilanza amministrativa.

Ad esempio: imprese di investimento o intermediari finanziari iscritti in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.


Il tutto a condizione che si tratti di titoli le cui caratteristiche, anche di durata e di taglio, siano state individuate dal Cicr (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio).


Tuttavia, la previsione legislativa di controlli pubblicistici non significa, secondo un'opinione diffusa, anche un conseguente riconoscimento preventivo dell'ammissibilità dell'emissione di qualsiasi modello (atipico) di strumenti finanziari o di valori mobiliari.







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