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L'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

economia



L'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA


E' una procedura concorsuale prevista per le imprese di maggiori dimensioni in stato di crisi, al fine di agevolare il risanamento della loro situazione finanziaria ed evitare la disgregazione del complesso aziendale, nonché la soppressione di posti di lavoro, riuscendo così a soddisfare i creditori senza ricorrere al fallimento.

a) Presupposti soggettivi: stesse imprese che sono 747e45h assoggettabili al fallimento

b) Presupposto oggettivi:

- stato di insolvenza;

- numero di dipendenti non inferiore a duecento da almeno un anno

- indebitamento complessivo pari ad almeno due terzi tanto dei beni che compongono l'attivo dello stato patrimoniale quanto dei ricavi che risultano dalla voce corrispondente nell'ultimo bilancio d'esercizio.

Quando ci sono tali presupposti il tribunale, sentiti in camera di consiglio il debitore, il ricorrente e il ministro dello sviluppo economico, deve emettere una sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, che è sottoposta alla stessa pubblicità della sentenza di fallimento e deve:

nominare il commissario giudiziale (possono essere anche tre, in caso di particolare complessità e rilevanza) e il giudice delegato;



fissare l'adunanza di verifica dello stato passivo;

prevedere il termine entro cui i creditori devono presentare domanda di ammissione al passivo;

dare al debitore un termine entro cui depositare in cancelleria le scritture contabili.

Con questa sentenza, però, non si apre la procedura di amministrazione straordinaria, bensì una fase in cui devono essere accertate concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico, in presenza delle quali può aprirsi la procedura. Se invece queste prospettive non vengono accertate, l'impresa è soggetta a fallimento.

Quindi, in seguito a questa sentenza, il debitore non è privato della disponibilità e dell'amministrazione dei suoi beni, e continua l'esercizio dell'impresa (se non viene affidato al commissario giudiziale), compiendo gli atti di straordinaria amministrazione con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, che può addirittura autorizzare anche il pagamento anticipato di alcuni crediti.

Peculiare è la previsione secondo cui i crediti assunti durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa sono considerati crediti di massa, quindi sono prededucibili.

Il commissario giudiziale, dopo la nomina, deve depositare in cancelleria una relazione in cui indica le cause dello stato di insolvenza e le prospettive di risanamento, che può essere seguito con due programmi alternativi:

a)  programma di cessione dei complessi aziendali, sulla base di un piano di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa non superiore ad un anno si ha una fase liquidatoria, perché i beni dell'azienda vengono ceduti a terzi dietro un ricavato che servirà per soddisfare i creditori sociali (solo se viene scelto questo programma si possono esercitare le azioni revocatorie fallimentari);

b)  programma di ristrutturazione, sulla base di un piano di risanamento non superiore a due anni prosegue l'esercizio dell'impresa, in modo che il debitore sia rimesso in grado di pagare i creditori.

Copia della relazione va comunicata al Ministro, che esprime un proprio parere sul programma; anche il debitore e altri interessati possono depositare in cancelleria le loro osservazioni.

Il tribunale, entro trenta giorni, ha due possibilità:

se giudica insussistenti le prospettive di recupero, dichiara il fallimento dell'impresa con decreto motivato nomina il curatore e il giudice delegato;

se ritiene sussistenti tale prospettive, sempre con decreto motivato, dichiara l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria la gestione dell'impresa va affidata a un commissario straordinario nominata dal Ministro, che vigila sulla sua attività; si applicano le norme sulla liquidazione coatta amministrativa, se non è previsto diversamente.

Opposizioni

a)  opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza

opposizione accolta perché l'impresa non ha natura commerciale o perchè non sussiste lo stato di insolvenza il tribunale revoca con sentenza la dichiarazione dello stato di insolvenza

opposizione accolta perché non ci sono i presupposti per l'amministrazione straordinaria il tribunale emette una sentenza dichiarativa di fallimento, dopo che la sentenza di revoca passi in giudicato;

b)  opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento ( per convertirlo in amministrazione straordinaria) dopo il passaggio in giudicato della sentenza che accoglie l'opposizione, il tribunale fallimentare invita il curatore a depositare in cancelleria una relazione sulle possibilità di realizzazione di uno dei due programmi di ripristino dell'equilibrio economico; se uno dei due è ritenuto possibile, il tribunale ordina con decreto motivato la conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, altrimenti prosegue il fallimento.

Reclami:

a)  contro il rigetto del ricordo per la dichiarazione dello stato di insolvenza dinanzi alla corte d'appello reclamo accolto: rimette gli atti al tribunale perché dichiari l'insolvenza e, se ricorrono solo i presupposti per il fallimento, dichiari questo:

b)  contro il decreto di apertura della amministrazione straordinaria o del fallimento dinanzi alla corte d'appello non possono farsi valere motivi che sono stati o sarebbero potuti essere fatti valere nell'opposizione contro la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza; se la corte accoglie il reclamo, rinvia gli atti al tribunale perché dichiari il fallimento o l'amministrazione straordinaria

Programma di recupero dell'equilibrio economico dell'impresa. E' scelto non dal tribunale in seno alla dichiarazione di apertura dell'amministrazione straordinaria, bensì dopo dal commissario straordinario, che deve avere l'autorizzazione all'esecuzione del programma redatto da parte del Ministro (da questa decorrono i termini per la realizzazione del programma).

Esso, qualunque sia, deve salvaguardare l'unità operativa dei complessi aziendali.

Qualunque sia il tipo di programma scelto, sono dettate delle norme a salvaguardia della tutela dei lavoratori subordinati:

il commissario straordinario non può sciogliersi dai contratti di lavoro subordinato;

nella vendita delle aziende, il terzo deve essere scelto anche valutando la sua affidabilità di rispettare gli obblighi di proseguire per almeno un biennio le attività imprenditoriali e mantenere per lo stesso periodo i livelli occupazionali stabiliti.

Gli atti di esecuzione del programma vengono svolti dal commissario, ma per quelli più importanti ci vuole l'autorizzazione del Ministro, che può anche autorizzare la modica o la sostituzione del programma,su richiesta del commissario.

Cessazione della procedura: si verifica in caso di:

a)  concordato la proposta deve essere autorizzata dal Ministro

b)  conversione in fallimento disposta dal tribunale con decreto motivato reclamabile alla corte d'appello, su istanza del commissario straordinario o d'ufficio, durante la procedura quando questa non può più essere utilmente proseguita; ovvero al termine della procedura o alla scadenza del programma se la cessione dei complessi aziendali non è ancora avvenuta, oppure se non viene eliminata l'insolvenza.

Chiusura della procedura:

a)  mancanza di domande di insinuazione al passivo;

b)  quando alla scadenza - o prima di questa- dei programmi, viene eliminato lo stato di insolvenza;

c)  quando è compiuta la ripartizione dell'attivo;

d)  quando tutti i crediti ammessi sono stati soddisfatti, ovvero si sono estinti.

Queste ultime due cause di chiusura valgono solo quando è stato ammesso  un programma di cessione dei complessi aziendali.

La chiusura viene decisa dal tribunale con un decreto motivato reclamabile, su istanza del commissario straordinario o del debitore, o d'ufficio.

Riapertura:disposta dal tribunale in caso di chiusura per ripartizione finale dell'attivo, con gli stessi presupposti e gli stessi effetti previsti per la riapertura del fallimento. Tuttavia la sentenza di riapertura determina automaticamente la conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento.

Amministrazione straordinaria delle imprese appartenenti a un gruppo: è previsto che se viene disposta per un'impresa che appartiene a un gruppo, automaticamente viene estesa anche alle altre imprese insolventi del gruppo, sebbene non abbiano i requisiti necessari, se risulta opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza , in quanto idonea per raggiungere gli obiettivi della procedura, visti i rapporti economici tra le imprese. Al commissario giudiziale e poi a quello straordinario sono attribuiti poteri per la reintegrazione del patrimonio dell'impresa insolvente, esercitabili anche nei confronti delle altre imprese del gruppo, sebbene non insolventi. Inoltre egli può denunciare al tribunale le irregolarità nella gestione degli amministratori delle altre imprese del gruppo, ex art 2409 c.c., ed esercitare l'azione di responsabilità contro la capogruppo per abuso dell'attività di direzione e coordinamento.




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