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SOCIETA' ED ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Un contratto che spesso viene confuso con il contratto di società è il contr. di Associazione in partecipazione.
In realtà quest'ultimo non ha niente a che vedere con i contratti sociali che abbiamo visto nella II parte del nostro corso.
Con la società si mettono in comune, tra 2 o più persone, beni o servizi, per l'esercizio di un'attività, allo scopo di dividere tra i partecipanti gli utili conseguiti.
Nell'associazione in partecipazione il discorso è molto diverso. Qui c'è solo un legame contrattuale tra un'impresa (individuale o società) ed un altro soggetto, per il quale legame l'impresa riconosce all'altro soggetto una percentuale dell'utile (annuale o di un determinato affare), in cambio di un certo apporto da parte sua (costituito da beni o dalla prestazione del proprio lavoro).
Vediamo quindi le caratteristiche dell'associazione in partecipazione, nonché quelli che sono i diritti delle parti del contratto (associante ed associato).
Molto simili a questo contratto sono i 2 contratti denominati:
contr. di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite
contr. di partecipazione agli utili ed alle perdite di un'impresa senza il corrispettivo di un determinato apporto
A questi 2 contratti (nei quali il nome ne definisce già il contenuto) si applicano le norme del contr. di associazione in partecipazione.
Un'impresa (che può essere una ditta individuale o una società), detta associante, attribuisce ad un terzo, detto associato, una partecipazione agli utili (dell'impresa o di 1 o più affari) dietro il corrispettivo di un certo apporto, che può consistere in beni (denaro o beni in natura) o nella prestazione di lavoro da parte dell'associato.
E'
importante evidenziare subito che, in virtù di questo contratto, non si forma
una società e quindi il centro d'imputazione dei diritti e delle obbligazioni
assunte dai terzi rimane l'associante, in qualità d'impresa.
Anche la
gestione dell'impresa o dell'affare spetta unicamente all'associante. Il
contratto può prevedere l'esclusiva dell'associato, cioè l'impossibilità per
l'associante di stipulare altre associazioni in partecipazione con altri
soggetti, per la stessa impresa o per lo stesso affare, senza il consenso dei
precedenti associati
I diritti dell'Associante e
dell'Associato
Abbiamo già
detto che la gestione dell'impresa o dell'affare rimane all'associante.
E' previsto
però a favore dell'associato un potere di controllo da determinarsi nel
contratto. In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare
o dell'impresa (cioè il Bilancio d'esercizio).
Ma il diritto più importante dell'associato è sicuramente quello di partecipare agli utili. A tale proposito il contratto può prevedere che l'associato partecipi alle perdite nella stessa misura stabilita per la sua partecipazione all'utile. Tuttavia in nessun caso le perdite che colpiscono l'associato possono superare il valore del suo apporto: egli risponde delle eventuali perdite sempre nei limiti dell'apporto effettuato.
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