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I CONSORZI FRA IMPRENDITORI

economia



I CONSORZI FRA IMPRENDITORI


1. Nozione e tipi

" con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese" ( art.2602). È questa la nuova nozione dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi.

L'attuale disciplina legislativa comporta che il consorzio è oggi schema associativo tra imprenditori idoneo a ricomprendere due distinti fenomeni della realtà.

Un consorzio può essere costituito al fine prevalente o esclusivo di disciplinare la reciproca concorrenza fra imprenditori e che svolgono la stessa attività o attività similari ( consorzio con funzione anticoncorrenziale).

Più imprenditori possono però dar vita ad un consorzio anche per conseguire un fine parzialmente o totalmente diverso: " per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese". In tal caso il consorzio rappresenta anche uno strumento di cooperazione interaziendale ( consorzio con funzione di coordinamento).



E da queste forme di cooperazione ricorrono in modo particolare le imprese di piccole e medie dimensioni.

I consorzi anticoncorrenziali sollecitano controlli volti ad impedire che per loro tramite si stavano situazioni di monopolio di fatto contrastanti con l'interesse generale.

I consorzi di cooperazione interaziendale rispondere invece all'esigenza di accrescere la competitività delle imprese e concorrono a preservare la struttura concorrenziale del mercato.

Sul piano della disciplina e diritto privato, consorzi anticoncorrenziali e consorzi di cooperazione aziendale sono tuttavia regolati in modo tendenzialmente uniforme.

Altre infatti distinzione rilevante sul piano civilistico. Ed è la distinzione fra consorzi con attività interna e consorzi destinati a svolgere attività esterna. In entrambi si crea un'organizzazione comune; ma nei consorzi consola attività interna il compito di tale organizzazione si esaurisce nel regolare i rapporti reciproci fra i consorziati e nel controllare il rispetto di quanto convenuto. Il consorzio quanto tale non entra in contatto e non opera con i terzi. Nei consorzi con attività esterna, le parti prevedono l'istituzione di un ufficio comune ( art. 2612 ), destinata a svolgere attività con i terzi nell'interesse delle imprese consorziate.



2. Il contratto di consorzio. L'organizzazione consortile

Il contratto di consorzio può essere stipulato solo fra imprenditori e solo coloro che svolgono attività di impresa possono essere interessati a disciplinare o a svolgere in comune determinate fasi delle rispettive imprese.

Il contratto di consorzio deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità( art. 2603, 1 comma).

Il contratto di consorzio è per sua natura un contratto di durata.

Questa può essere liberamente fissato dalle parti, ma una previsione contrattuale a riguardo una necessaria. Nel silenzio il contratto è valido per dieci anni ( art. 2604).

Il contratto di consorzio non contratto tendenzialmente aperto. È perciò possibile la partecipazione al consorzio di nuovi imprenditori senza che sia necessario il consenso di tutti gli attuali consorziati.

Il contratto di consorzio può sciogliersi limitatamente ad un consorziato, per volontà di questi ( recesso) o per decisione degli altri consorziati (esclusione). Le cause di recesso e di esclusione devono essere indicate nel contratto.

Dalle cause di recesso di esclusione vanno tenute distinte le cause di scioglimento dell'intero contratto di consorzio.

Carattere essenziale dei consorzi è la creazione di un'organizzazione comune, cui è demandato il compito di attuare il contratto assumendo portando l'esecuzione decisioni a tal fine necessarie.



3. I consorzi con attività esterna

I consorzi destinate a svolgere attività con terzi, attraverso un ufficio a tal fine istituito sono disciplinati all'art. 2612. Disciplina che trova fondamento sia l'esigenza di regolare rapporti patrimoniali consorzio- terzi, sia nel carattere tipicamente imprenditoriale dell'attività di tali consorzi.

Per essi innanzitutto previsto regime di pubblicità legale destinato a portare a conoscenza dei terzi i dati essenziali della struttura consortile.

Nei consorzi con attività esterna, il contratto deve indicare le persone cui attribuita la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio e i relativi poteri ( art.2612,n.4).

Le persone che hanno la direzione del consorzio sono altresì tenute a redigere annualmente la " situazione patrimoniale" del consorzio osservando le norme previste per il bilancio di esercizio della società per azioni e a depositarla presso l'ufficio del registro delle imprese.

Nei consorzi con attività esterna è può espressamente prevista la formazione di un fondo patrimoniale (c.d. fondo consortile), costituito dai contributi iniziali e successivi dei consorziati e dei beni acquistati con tali contributi.

Il fondo consortile costituisce patrimonio autonomo rispetto al patrimonio dei singoli consorziati: a essa destinato a garantire il soddisfacimento dei creditori del consorzio e solo da questi è aggredibile finquando dura il consorzio. I creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo (art.2614).

Quali siano le obbligazioni gravanti sul fondo consortile stabilito dall'art. 2615. La norma distingue fra " obbligazioni assunte in nome del consorzio" dei suoi rappresentanti e " obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati".

Per le prime risponde esclusivamente al consorzio e i creditori possono far valere i loro diritti sul fondo consortile.



4. Le società consortili

Consorzi e società (art.2247) sono istituti diversi. La diversità è netta quando il consorzio svolge attività esclusivamente interna. Manca in tal caso l'esercizio in comune di una attività economica da parte dei consorziati, che invece costituisce elemento essenziale delle società.

Società e consorziati con attività esterna infatti presentano in comune, sia il normale carattere imprenditoriale dell'attività esercitata, sia il fine di realizzare attraverso tale attività un interesse economico dei partecipanti (scopo egoistico).

Funzione tipica di un consorzio è quella di produrre beni e servizi necessari a alle imprese consorziate e destinati ad essere assorbiti dalle stesse senza il conseguimento di utili da parte del consorzio, dato che i rapporti di scambio sono posti in essere con gli stessi imprenditori partecipanti al consorzio. Lo scopo tipico perseguito nei singoli consorziati non è quindi quello di ricavare un utile dall'attività del consorzio con i terzi, bensì è solo quello di conseguire un vantaggio patrimoniale diretto nelle rispettive economie, sotto forma di minori costi sopportati o i maggiori ricavi conseguiti nella gestione delle proprie imprese.

Lo scopo tipico dei consorzi è perciò diverso da quello delle società lucrative, la cui finalità tipica è quella di produrre utili da distribuire fra i soci; esse perciò svolgono tipicamente attività di scambio con i terzi. Di regola, una società per azioni acquista merci per rivenderle sul mercato e ricavarne un guadagno da dividere fra soci. Un consorzio, invece, acquista merci che servono alle imprese dei consorziati, per rivenderle consorziati stessi ad un prezzo calcolato in modo da coprire costi di gestione e non di più.

Lo scopo consortile presenta accentuata affinità con lo scopo tipicamente perseguito dalle società cooperative: lo scopo mutualistico.

Anche l'impresa mutualistica tende a procurare soci un vantaggio patrimoniale diretto, sotto forma di un risparmio di spesa o di un maggior guadagno personale.

La " mutualità consortile" si differenzia dalla generica mutualità delle cooperative in quanto specifico e tipico è il vantaggio " mutualistico" perseguito dai partecipanti ad un consorzio: riduzione dei costi di produzione o aumento dei ricavi delle rispettive imprese.

Consorzi e società ( lucrative e mutualistica) sono quindi forme associative previste dal legislatore per la realizzazione di finalità non coincidenti.

L'art. 2615 -ter dispone infatti che tutte le società lucrative " possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602", cioè gli scopi di un consorzio.

Imprenditori e danno vita ad una società consortile possono inserire nell'atto costitutivo specifiche pattuizioni volte ad adattare la struttura societaria prescelta alla finalità consortile perseguita.



5. Il gruppo europeo di interesse economico

Il gruppo europeo di interesse economico (Geie) è un istituto giuridico predisposto dall'unione europea per favorire la cooperazione fra imprese appartenenti a diversi stati membri. È uno strumento di cooperazione economica transnazionale la cui disciplina è larga parte uniforme nei singoli ordinamenti nazionali.

La disciplina base del Geie è infatti fissata dal regolamento comunitario 25-7-1985 n.2137. Ciascun legislatore nazionale ha provveduto ad emanare specifiche norme integrative. L'Italia ha provveduto al riguardo rendendo concretamente fruibile l'istituto anche nel nostro ordinamento.

La struttura del Geie in larga parte coincide con quella dei consorzi di cooperazione con attività esterna.

Parte del contratto costitutivo del gruppo possono infatti essere solo persone fisiche o giuridiche che svolgono una attività economica. Diversamente che per i consorzi, non ha però necessario che si tratti di imprenditori, ed è espressamente previsto che il Geie può essere costituito anche fra liberi professionisti.

Il Geie è un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici distinto le sue membri, ma privo di personalità giuridica. Ha infatti " la capacità, a proprio nome, di essere titolare di diritti e di obbligazione di qualsiasi natura" ed è dotato di capacità processuale (art.1 reg).

Il gruppo " dallo scopo di realizzare profitti per se stesso" (art.3 reg), la sua finalità quella di agevolare di sviluppare l'attività economica dei suoi membri.

Il contratto costitutivo del Geie deve essere redatto per iscritto a pena di nullità così come previsto per i consorzi. Nel contratto devono essere indicati almeno: la denominazione del gruppo, la sede, l'oggetto, il nome dei membri, la durata.

Il contratto è soggetto a pubblicità legale, e mediante iscrizione nel registro delle imprese e successiva pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica. Con l'iscrizione nel registro delle imprese gruppo vista la capacità di essere titolare di diritti ed obbligazioni.

Per quanto riguarda l'organizzazione interna regole di funzionamento del Geie a sono rimesse all'autonomia privata; sono comunque espressamente previsti due organi: un organo collegiale ( assemblea) composto da tutti membri e un organo amministrativo.

I membri del gruppo possono adottare collegialmente qualsiasi decisione per la realizzazione dell'oggetto del gruppo.

Ciascun membro dispone di un solo voto.

La gestione del Geie è affidata ad uno o più amministratori. Può essere nominato amministratore anche una persona giuridica. I poteri degli amministratori sono fissati dal contratto.

Il Geie deve tenere le scritture contabili previste negli imprenditori commerciali, indipendentemente dalla natura commerciale o meno dell'attività esercitata. Gli amministratori, i bilanci, lo sottopongo all'approvazione dei membri e provvedono a depositarlo nel registro delle imprese.

In applicazione del principio che il Geie non ha lo scopo di realizzare profitti per se stesso, i profitti risultanti dall'attività del gruppo sono considerati direttamente profitti dei membri e ripartiti fra gli stessi.

Ogni non membro del gruppo risponde anche dell'obbligazioni anteriori al suo ingresso, salvo patto contrario opponibile ai terzi solo se pubblicato (art.26 reg.). Inoltre, i membri che cessano di far parte del Geie, per recesso o esclusione, continuano a rispondere delle obbligazioni anteriori (art.33 reg.).

Al pari di ogni imprenditore commerciale, il Geie che esercita attività commerciale è esposto fallimento in caso di insolvenza. Il fallimento del Geie non determina però l'automatico fallimento dei suoi membri, e benché responsabili limitatamente. Trova al riguardo applicazione più favorevole disciplina delle società cooperative: gli organi del fallimento potranno richiedere membri del Geie il versamento delle somme necessarie per estinguere debiti, secondo la procedura di riparto previsto dall'art. 151 l.fall.












PARTE SECONDA

LA SOCIETà



CAPITOLO DECIMO: LE SOCIETà


1. Il sistema legislativo

Le società sono organizzazioni di persone e di mezzi create dall'autonomia privata per l'esercizio comune di una attività produttiva. Sono le strutture organizzative tipiche previste dal ordinamento per l'esercizio in forma associata dell'attività di impresa ( impresa collettiva).

Le società formano un sistema composto da una pluralità di tipi: vi sono otto tipi di società:

a) società semplice;

b) società in nome collettivo,

c) la società in accomandita semplice;

d) società per azioni;

e) società in accomandita per azioni;

f) società a responsabilità limitata;

g) società cooperativa;

h) mutue assicuratrici (società mutualistiche).

La società semplice,la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice o sono tradizionalmente definite come società di persone. La società per azioni, la società in accomandita per azioni e la società a responsabilità limitata sono invece definite società di capitali.



A. LA NOZIONE DI SOCIETà


2. Il contratto di società

"Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili" ( art. 2247 ).

Le società sono quindi enti associativi a base contrattuale che si caratterizzano per la contemporanea presenza di tre elementi:

1) i conferimenti dei soci;

2) e l'esercizio in comune di un'attività economica (c.d. scopo-mezzo);

3) lo scopo di divisione degli utili (c.d. scopo-fine).



3. I conferimenti

I conferimenti sono le prestazioni quelle parti del contratto di società si obbliga. Essi costituiscono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società. La loro funzione è quella di dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell'attività di impresa. Col conferimento ciascun socio destina stabilmente parte della propria ricchezza personale all'attività comune e si espone al rischio di impresa.

Quanto all'oggetto dei conferimenti, l'art. 2247 stabilisce genericamente che essi possono essere costituiti da beni e da servizi: denaro, beni in natura.

Può costituire oggetto di conferimento ogni entità suscettibile di valutazione economica che le parti ritengono utile o necessaria per lo svolgimento dell'attività di impresa.



4. ( segue): Patrimonio sociale e capitale sociale

Il patrimonio sociale è complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società. Esso è inizialmente costituito dai conferimenti eseguiti o promessi dei soci. La consistenza del patrimonio sociale è accertata periodicamente attraverso la redazione annuale del bilancio di esercizio.E si definisce patrimonio netto la differenza positiva fra attività e passività.

Il patrimonio sociale costituisce la garanzia principale o esclusiva dei creditori della società. Garanzia principale, se per le obbligazioni sociali rispondono anche soci col proprio patrimonio. Garanzia esclusiva, se si tratta di un tipo di società nel quale per l'obbligazioni sociali risponde solo società col proprio patrimonio.

Il capitale sociale e nominale è una cifra che esprime il valore in denaro dei conferimenti quale risulta dall'atto costitutivo della società. Esso rimane immutato nel corso della vita della società finquando, con modifica dell'atto costitutivo, non se ne decide l'aumento o la riduzione. Il capitale sociale è quindi un valore storico. Assolve però due funzioni fondamentali: una funzione vincolistica ed una funzione organizzativa.

Il capitale sociale indica l'ammontare dei conferimenti dei soci; indica quindi il valore delle attività patrimoniali che i soci si sono impegnati a non distrarre dalla attività di impresa per tutta la durata della società.

La cifra del capitale sociale indica perciò la frazione ( quota ideale) del patrimonio netto non distribuibili e fra i soci e perciò assoggettata ad un vincolo di stabile destinazione alla attività sociale (c.d. capitale reale).

Vi è una perdita se le attività sono inferiori alle passività più il capitale sociale.

Il capitale sociale nominale funge anche da base di misurazione di alcune fondamentali situazioni soggettive dei soci, sia di carattere amministrativo (diritto di voto), sia di carattere patrimoniale ( diritto agli utili e alla quota di liquidazione).

Il capitale sociale nominale è sì una cifra numerica, ma è nel contempo fondamentale termine di riferimento per un ordinato e corretto svolgimento della vita sociale.



5. L'esercizio in comune di attività economica   

L'esercizio in comune di una attività economica è il secondo gli elementi caratterizzanti fissati dalla nozione società.

È questo il cosiddetto scopo- mezzo del contratto di società ed oggetto sociale si definisce la specifica attività economica che soci si propongono di svolgere. Tale attività deve essere predeterminata nell'atto costitutivo della società e da modificabile nel corso della vita della stessa solo con l'osservanza delle norme che regolano le modificazioni dell'atto costitutivo.

In tutte società all'oggetto sociale deve consistere nello svolgimento di una attività ed una attività economica; e trattarsi di attività produttiva, di una attività cioè condotta con metodo economico finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Si tratta in sintesi di un'attività che di regola presente caratteri propri dell'attività di impresa.

Vietate sono solo società di mero godimento, mentre non vi è incompatibilità fra godimento dei beni e attività produttiva. La stessa attività può infatti costituire nel contempo godimento di beni preesistenti attività produttiva dei nuovi beni o servizi.

Certamente illegittime sono perciò le società immobiliari di comodo; società il cui patrimonio è attivo è costituito esclusivamente dagli immobili conferiti dai soci e la cui attività si esaurisce nel concedere tali immobili in locazione a terzi o agli stessi soci, senza produrre e fornire agli uni o agli altri alcun servizio collaterale.

Non può invece essere considerata società di mero godimento una società immobiliare che ha per oggetto la gestione di un albergo o di un residence,utilizzando l'immobile conferito dai soci.

È possibile d'altro canto che dalla comunione si passi alla società. Ipotesi questa che classicamente si verifica quando più figli ereditano l'azienda paterna ( comunione incidentale)e proseguono in comune l'attività di impresa.



6. ( segue): Le società fra professionisti

L'attività dei professionisti intellettuali è attività economica, ma non è legislativamente considerata attività di impresa. Una società fra professionisti per l'esercizio in comune della loro attività darebbe perciò vita ad un'ipotesi di società senza impresa.

L'art. 2247 parla infatti di " attività economica" e non di attività di impresa.

Esso però va coordinato con altre norme:

a) con le norme del codice civile che regolano l'esercizio delle professioni intellettuali ( art. 2229 ss.), dalle quali emerge con chiarezza carattere rigorosamente personale dell'attività del professionista intellettuale.

b) con la legge 23-11-1939, n.1815, che disciplina gli studi di assistenza e di consulenza. E in base a tale legge, le persone munite dei necessari titoli di abilitazione che si associano per l'esercizio della professione " debbono usare nella denominazione dell'ufficio e nei rapporti con i terzi, esclusivamente tradizione di ' studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario', seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati"(art.1).

Nel 1997 è stato abrogato l'art. 2 della legge 1815/1939, mentre si è affidato ad un regolamento governativo il compito di fissare la discipli 545f51f na delle società fra professionisti ( art. 2 legge 266/1997). A tutt'oggi tale regolamento non è stato però ancora emanato.

Una eccezione tale principio è allo stato costituita dalla società fra avvocati, di recente introdotta dal d.lgs. 2-2-2001,n.96, con cui è stata data attuazione alla direttiva Ce n.98/5, volta a facilitare il libero esercizio della professione di avvocato nell'ambito dell'unione europea.

La società fra avvocati ha per oggetto esclusivo l'esercizio in comune dell'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio svolta dai propri soci. Essa è regolata dalle norme della società in nome collettivo ove non diversamente in disposto dalla relativa disciplina speciale (art.16 d.lgs 96/2001).

Tutti i soci devono essere in possesso del titolo di avvocato e ed ora consentita la partecipazione data società di avvocati( art. 21 ).

La società fra avvocati e iscritte in una sezione speciale del registro delle imprese relativa alle società fra professionisti e l'iscrizione ha solo funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ( art. 16, 2 comma).

La società fra avvocati non è soggetta fallimento ( art. 16,3 comma), in quanto non svolge attività di impresa.

L'amministrazione della società non può essere affidata a terzi ( art. 23 ), ma il cliente ha diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più soci da lui scelti.

La società fra professionisti va innanzitutto tenuta distinta dalla c.d. società di mezzi fra professionisti; una società cioè costituita da professionisti per l'acquisto e la gestione in comune di beni strumentali all'esercizio individuale delle rispettive professioni. Ad esempio, due medici o, per dividersi le spese di studi, costituiscono una società per la gestione di ogni aspetto non strettamente professionale della loro attività. Una tale società non ha per oggetto l'esercizio della professione medica.

Le società di mezzi fra professionisti sono perciò perfettamente lecite sono certamente titolari di impresa commerciale in quanto svolgono attività di impresa e non attività intellettuale.

Ulteriore fenomeno, che va tenuto distinto dalle vere e proprie società fra professionisti, è quello delle società che offrono sul mercato un servizio complesso, per la cui realizzazione sono necessarie anche prestazioni professionali dei soci o dei terzi.

Il più classico esempio di tali società è costituito dalle società di ingegneria; società la cui attività non si esaurisce nella semplice progettazione di opere di ingegneria, ma comprende anche ulteriori prestazioni quali la realizzazione della vendita di impianti e attrezzature industriali.

Tali società sono lecite e valide in quanto la loro attività non coincide con quella propria di alcuna delle professioni intellettuali.



7. Lo scopo- fine delle società

L'ultimo elemento caratterizzante le società è costituito dallo scopo perseguito dalle parti (c.d. scopo- fine del contratto di società).

L'art. 2247 enuncia solo uno dei possibili scopi del contratto di società: lo scopo di divisione degli utili.

Una società può essere costituita per svolgere attività di impresa con terzi allo scopo di conseguire utili ( lucro oggettivo), destinati ad essere successivamente divisi fra i soci ( lucro soggettivo). È questo il c.d. scopo di lucro o di profitto. Ed è questo lo scopo tipica che il legislatore assegna ad alcuni tipi di società: le società di persone le società di capitali, che perciò vengono definite società lucrative.

Società sono però anche le società cooperative e queste devono perseguire per la legge (artt.2511 e 2515)uno scopo mutualistico. Lo scopo cioè di fornire direttamente ai soci beni, servizi o un'occasione di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che i soci stessi otterrebbero sul mercato.

Anche la società cooperativa è una società che deve operare con metodo economico e per la realizzazione di uno scopo economico dei soci. E non ha però una società istituzionalmente preordinata per la realizzazione dello scopo di lucro in senso proprio ( lucro soggettivo), anche se non le è precluso di svolgere attività con i terzi e di conseguire utili da fare attività ( lucro oggettivo).

Tutti i tipi di società possono essere utilizzati anche per la realizzazione di uno scopo consortile (art.2615-ter, introdotto dalla legge 377/1976).

Una società consortile è tenuto ad operare con metodo economico e per la redazione dello scopo economico le soci, consistente in un particolare vantaggio patrimoniale degli imprenditori consorziati: sopportazione di minori costi o realizzazione di maggiori guadagni nelle rispettive imprese.

Sotto il profilo dello scopo perseguibile le società possono essere distinte in tre grandi categorie:

1) società lucrative (art.2247);

2) società mutualistiche ( art. 2511 );

3) società consortili ( art. 2615 -ter).

Le società sono enti associativi si operano con metodo economico e per la realizzazione di un risultato economico a favore esclusivo dei soci.



B. I TIPI DI SOCIETà


8. Nozione. Classificazione

Le società formano un sistema composto da una pluralità di tipi; da una pluralità di modelli organizzativi, ciascuno dei quali costituisce una diversa combinazione di risposte legislative ai problemi di disciplina che solleva l'esercizio in forma societaria dell'attività di impresa.

Gli otto tipi di società previsti possono esser tuttavia aggregati in categorie omogenee sulla base di alcuni fondamentali criteri di classificazione.

Una prima distinzione è quella basata sullo scopo istituzionale perseguibile. Sotto tale profilo le società cooperative e le mutue assicuratrici ( società mutualistiche) si contrappongono a tutti gli altri tipi di società, definiti come società lucrative.

Una seconda distinzione è quella basata sulla natura della attività esercitabile. La società semplice è utilizzabile solo per l'esercizio di attività non commerciale ( art. 2249 ). Tutte le altre società lucrative possono esercitare sia attività commerciale si attività non commerciale sono sempre soggette a iscrizione nel registro delle imprese e con effetti di pubblicità legale. Per quest'ultima caratteristica si riferiscono società di tipo commerciale.

Altra distinzione legislative quella società dotate di personalità giuridica e società prive di personalità giuridica. Hanno personalità giuridica e società di capitali ( società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata) e le società cooperative. Ne sono invece prive le società di persone ( società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice).

Nelle società di capitali in quanto società con personalità giuridica:

a) è legislativamente prevista ed è inderogabile un'organizzazione di tipo corporativo; organizzazione cioè basata su una necessario presenza di una pluralità di organi, ciascuno investito per legge di proprie specifiche funzioni e competenze.

b) il funzionamento degli organi sociali è dominato dal principio maggioritario.

c) il singolo socio in quanto tale non ha alcun potere diretto di amministrazione di controllo; ha solo il diritto di concorrere, con il suo voto in assemblea, alla designazione dei membri dell'organo amministrativo e di controllo.

Nelle società di persone ( prive di personalità giuridica) invece:

a) non è prevista un'organizzazione basata sulla presenza di una pluralità di organi;

b) l'attività della società si fonda su un modello organizzativo che, per verso, riconosce ad ogni socio a responsabilità illimitata il potere di amministrare società ( art. 2257 ) e richiede di regola il consenso di tutti soci per le modificazioni dell'atto costitutivo ( art. 2252 );

c) il singolo socio a responsabilità illimitata è in quanto tale investito del potere di amministrazione di rappresentanza e della società e ciò indipendentemente dall'ammontare del capitale conferito e dalla consistenza del suo patrimonio personale.

Ultimo fine di distinzione è quello basato sul regime di responsabilità per l'obbligazione sociale. Sotto tale profilo vi sono:

1) società nelle quali per l'obbligazioni sociali rispondono sia il patrimonio sociale sia singoli soci personalmente ed illimitatamente, in modo inderogabile ( società in nome collettivo) o con la possibilità di deroga pattizia per i soli soci non amministratori ( società semplice);

2) società, come l'accomandita semplice operazione, nelle quali coesistono istituzionalmente soci a responsabilità illimitata ( accomandatari), e soci a responsabilità limitata ( accomandanti) .

3) società nelle quali per le obbligazioni sociali di regola risponde solo società col proprio patrimonio ( società per azioni, a responsabilità limitata e società cooperative).



9. Personalità giuridica ed autonomia patrimoniale delle società

Il codice di commercio dei 1882 definiva unitariamente i tre tipi di società allora previsti come " enti collettivi distinti dalle persone dei soci" (art.77, 3 comma).

Il legislatore del 1942 ha pensato di risolvere la disputa operando una netta distinzione: le società di capitali e le società cooperative sono persone giuridiche; la personalità giuridica è invece negata alle società di persone. Queste ultime società godono però di autonomia patrimoniale.

Nelle società di capitali e nel società cooperative vi è il riconoscimento della personalità giuridica: in quanto persone giuridiche, queste società sono per la legge trattate come soggetti di diritto formalmente distinti delle persone dei soci. La società gode di una piena e perfetta autonomia patrimoniale.

Infatti, i beni conferiti dai soci diventano beni di proprietà della società.

Attraverso il riconoscimento della personalità giuridica, il patrimonio sociale è reso autonomo rispetto a quello dei soci e quello dei soci è reso autonomo rispetto a quello della società.

Per quanto riguarda le società di persone vediamo che ad esse il legislatore ha negato la personalità giuridica. Infatti nelle società di persone:

a) i creditori personali dei soci non possono aggredire il patrimonio della società per soddisfarsi.

b) i creditori della società non possono aggredire direttamente il patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili. È necessario che prima tentino di soddisfarsi sul patrimonio della società e solo dopo avere infruttuosamente escusso il patrimonio sociale potranno agire nei confronti dei soci.

Anche nelle società di persone il patrimonio della società è autonomo rispetto a quello dei soci; il patrimonio dei soci è autonomo rispetto a quello della società.

Le società di persone, pur se prive di personalità giuridica, costituiscono soggetti di diritto distinti dalle persone dei soci.

L'art. 2266, 1 comma, stabilisce che " la società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi". È quindi la società che diventa titolare di diritti ed obbligazioni relative.

Ne consegue che anche nelle società di persone:

- i beni sociali non sono beni in comproprietà " speciale" fra i soci, bensì beni in proprietà della società;

- le obbligazioni sociali non sono obbligazioni personali dei soci ma obbligazioni della società, cui si aggiunge a titolo di garanzia la responsabilità di tutti o di alcuni dei soci;

- imprenditore è la società, non il gruppo dei soci, anche se il fallimento della società determini automaticamente fallimento dei soci illimitatamente responsabili.



10. Tipi di società e autonomia privata

Quanti costituiscono una società possono liberamente scegliere fra tutti i tipi società previsti se l'attività da esercitare non è commerciale; fra tutti i tipi tranne la società semplice se attività commerciale ( art. 249, 1 comma).

Se l'attività non commerciale la scelta del tipo è necessaria solo se le parti vogliono sottrarsi al regime della società semplice.

La società semplice è la società in nome collettivo costituiscono perciò i regimi residuali dell'attività societaria, rispettivamente non commerciale e commerciale. Una società con oggetto non commerciale è una società semplice ed una società con oggetto commerciale è una società in nome collettivo.

Certo un determinato tipo di società, parti possono, con apposita clausola contrattuale, disegnare un assetto organizzativo della loro società parzialmente diverso da quello risultante della disciplina legale del tipo prescelto.




CAPITOLO UNDICESIMO: LA SOCIETà SEMPLICE.

LA SOCIETà IN NOME

COLLETTIVO


1. Le società di persone

La società semplice, la società in nome collettivo e società in accomandita semplice formano la categoria delle società di persone.

La società semplice (artt.2251-2290) e un tipo di società che può esercitare sullo attività non commerciale e disciplina per essa dettata trova applicazione ove non risulti che le parti hanno voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi.

La società in nome collettivo (artt.2291-2312) è un tipo di società che può essere utilizzato sia per l'esercizio di attività commerciale, sia un esercizio di attività non commerciale. Essa è soggetta all'iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale. Tutti soci rispondono solidamente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali e non è ammesso patto contrario (art. 2291).

La società in accomandita semplice (artt.2313-2324) si caratterizza rispetto alla società in nome collettivo per la presenza di due categorie di soci:

a) i soci accomandatari che rispondono solidamente e illimitatamente per le obbligazioni sociali;

b) i soci accomandanti che rispondono limitatamente alla quota conferita. È un tipo di società che in ogni caso deve essere specificamente scelto delle parti.



2. La costituzione della società

Il contratto di società semplice " non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti"( art. 2251 ).

Diversamente da quanto stabiliva il codice del 1942, anche per la società semplice è oggi prevista l'iscrizione nel registro delle imprese. L'iscrizione avviene nella sezione speciale ed era in origine prive di specifici effetti giuridici avendo solo funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia. L'art. 2 del dd..lgs. 18-5-2001,n.228 ha infatti attribuito anche efficace di pubblicità legale all'iscrizione delle società semplici.

Il contratto può essere conclusa anche verbalmente può risultare da comportamenti concludenti.

Per la nascita della società in nome collettivo sono dettate regole di forma (art. 2296 ) e di contenuto ( art. 2295 ). Sono però descritte solo ai fini dell'iscrizione della società nel registro delle imprese; a iscrizione che, a differenza di quella della società semplice, è condizione di regolarità della società, ma non è elevata a condizione di esistenza della stessa, come nelle società di capitali.

I rapporti fra società e terzi sono regolati sotto alcuni aspetti dalla disciplina della società semplice ( art. 2297).

Da quella distinzione fra società in nome collettivo regolare e irregolare.

È regolare la società in nome collettivo iscritta nel registro delle imprese. Essa è integralmente disciplinata dalle norme della società in nome collettivo.

È irregolare la società in nome collettivo non iscritta nel registro delle imprese, perché le parti non hanno provveduto a redigere l'atto costitutivo o perché, pur avendolo redatto, non hanno provveduto alla registrazione dello stesso.

Solo ai fini della registrazione e della regolarità della società, l'atto costitutivo della società in nome collettivo deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Deve contenere:

a) le generalità dei soci. La partecipazione degli incapaci è assoggettata alle norme che regolano l'esercizio di impresa commerciale individuale da parte degli incapaci (art.2294). Soci possono essere anche altre società ed in particolare società di capitali.

b) la ragione sociale, che deve essere costituita " dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale "( art. 2292 ,1 comma).

c) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;

d) la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

e) l'oggetto sociale;

f) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito ed il modo di valutazione;

g) le prestazioni a cui sono obbligati i soci d'opera;

h) i criteri di ripartizione degli utili e che la quota di ciascun socio negli utili e delle perdite;

i) la durata della società.

La forma scritta è richiesta solo per la validità del conferimento immobiliare, non per la validità del contratto di società.



3. ( segue): Società di fatto. Società occulta. Società apparente 

Per la costituzione di una società di persone non è necessario l'atto scritto. Il contratto di società si può perfezionare anche per fatti concludenti e si parla tal caso di società di fatto. La società di fatto è regolata dalle norme della società semplice se l'attività esercitata una commerciale. È invece regolata dalle norme della collettiva irregolare se l'attività commerciale.

1 società di fatto che esercita attività commerciale è esposta fallimento al pari di ogni imprenditore commerciale. E il fallimento della società determina automaticamente il fallimento di tutti soci.

L'esteriorizzazione della qualità di socio non è quindi necessaria.

Dalla società con soci occulti e va tenuto distinto il fenomeno della società occulta: è società occulta la società costituita con l'espressione e concorde volontà dei soci di non agevolarne l'esistenza all'esterno, sicche, per comune accordo, all'attività di impresa deve essere svolta ed è svolta per conto della società, ma senza spenderne il nome. La società esiste fra i soci, ma non viene esteriorizzata. nei rapporti esterni l'impresa si presenta perciò come impresa individuale di uno dei soci o anche di un terzo, che operano spendendo il proprio nome.

Lo scopo che le parti si propongono di realizzare con patto di non esteriorizzazione della società è quello di limitare la responsabilità nei confronti dei terzi al patrimonio del solo gestore.

La giurisprudenza tratta allo stesso modo socio occulto di società ( di fatto) palese e società occulta. In entrambi i casi applica il secondo comma dell'art. 147 ( fallimento in estenzione); in entrambi i casi ritiene non necessaria l'esteriorizzazione e sufficiente la prova dell'esistenza del contratto di società nei rapporti interni.

Nel caso del socio occulto di società palese, l'attività di impresa infatti svolta in nome della società ed essa è certamente imputabile in tutti i suoi effetti.

L'esteriorizzazione della qualità di socio non è necessaria.

Nella società occulta invece l'attività di impresa non è svolta in nome della società; gli atti di impresa non solo ad essa formalmente imputabili. Chi opera nei confronti dei terzi agisce in nome proprio.

La prova dell'esistenza della società nei rapporti interni una efficiente per assoggettare a fallimento una società occulta.

Società apparente: una società, ancorché non esistente nei rapporti tra i presunti soci, deve considerarsi esistente all'esterno quando due o più persone operino in modo da ingenerare nei terzi l'incolpevole affidamento circa l'esistenza effettiva della società.



4. I conferimenti

Con la costituzione della società il socio assuma l'obbligo di effettuare conferimenti determinati nel contratto sociale.

"Se i conferimenti non sono determinati si presume che soci siano obbligati a conferire, in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale" (art. 2253, 2 comma).

Diversamente da quanto avviene nelle società di capitali, nessuna limitazione proposta per quanto riguarda le entità conferibili. Nelle società di persone può essere perciò conferita ogni entità suscettibile di valutazione economica ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Il codice detta specifica disciplina per alcuni tipi di conferimenti diversi dal danaro: conferimento di beni in natura, conferimento di crediti, conferimento d'opera.

Per il conferimento di beni in proprietà, è disposto che " la garanzia dovuta dal socio e il passaggio di rischi sono regolati dalle norme sulla vendita" (art.2254, 1 comma). Il socio è perciò tenuto alla garanzia per evizione (artt.1483-1484) e per i vizi ( art. 1465 ).

Per le cose conferite in godimento, e che si resta a carico del socio che le ha conferite ( art. 2254, 2 comma). Questi potrà perciò essere escluso dalla società qualora la cosa perisca o il godimento diventi impossibile per causa non imputabile agli amministratori (art. 2286, 2 comma). Il rischio del caso fortuito incombe perciò sul conferente.

La garanzia per il godimento è poi regolata con rinvio alle norme sulla locazione.

Il bene conferite in godimento resta ovviamente di proprietà del socio. Il socio che conferisce crediti risponde nei confronti della società dell'insolvenza del debitore ceduto nei limiti del valore assegnato al suo conferimento sarà inoltre tenuto al rimborso delle spese ed a corrispondere gli interessi. Se non versa tale valore può essere escluso da società (art.2255).

Nelle società di persone il conferimento può infine essere costituita anche dall'obbligo del socio di prestare la propria attività lavorativa a favore della società. Questo il c.d. socio d'opera o d'industria.

Il socio d'opera non è un lavoratore subordinato e non ha diritto al trattamento salariale e previdenziale proprio dei lavoratori subordinati. Il compenso per il suo lavoro è rappresentato dalla partecipazione guadagni della società. Il socio d'opera corre per cioè il rischio di lavorare invano.



5. ( segue) : Patrimonio sociale e capitale sociale

I conferimenti dei soci formano patrimonio iniziale ( l'attivo patrimoniale iniziale) della società. Questa diventa proprietario dei beni conferiti al titolo dai soci.

Nella società semplice è del tutto assente una disciplina del capitale sociale; mentre è presente, sia pur frammentaria, per la società in nome collettivo: è prescritto che l'atto costitutivo indichi non solo i conferimenti dei soci, ma anche " il valore ad essi attribuito ed il modo di valutazione"( art. 2295, n. 6); e ciò consente di determinare l'ammontare globale del capitale sociale nominale.

L'art. 2303 vieta la ripartizione fra i soci di utili non realmente conseguiti (utili fittizi); di somma cioè che non corrispondono ad un'eccedenza del patrimonio netto ( attività meno passività) rispetto al capitale sociale nominale.

L'art. 2306 vieta agli amministratori di rimborsare ai soci conferimenti eseguiti o di liberarsi dall'obbligo di ulteriori versamenti e in assenza di una specifica deliberazione di riduzione del capitale sociale, adottata secondo le norme che regolano la modifica dell'atto costitutivo e soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese.

L'operazione comporta una riduzione reale del patrimonio netto e può perciò pregiudicare i creditori sociali.



6. La partecipazione dei soci agli utili e alle perdite

Tutti soci hanno diritto di partecipare agli utili e partecipano alle perdite della gestione sociale. E si godono della massima libertà nella determinazione della parte a ciascuno spettante e non è particolare necessario che la ripartizione sia proporzionale conferimenti.

Il solo limite posto autonomia privata è rappresentato dal divieto di patto leonino. Infatti, " è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite"( art. 2265 ).

Nullo è in via di principio sono il patto leonino, con la conseguenza che troveranno applicazione criteri legali di ripartizione degli utili e delle perdite previsti per l'ipotesi in cui l'atto costitutivo nulla disponga al riguardo (art.2263). Vale a dire:

a) se il contratto nulla dispone, le parti spettanti soci dei guadagni e delle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti;

b) se neppure il valore dei conferimenti è stato determinato, le parti si presumono uguali;

c) si è determinata soltanto la parte di ciascuno dei guadagni, si presume che nella stessa misura debba determinarsi la partecipazione alle perdite.

La parte spettante al socio opera se una determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità ( art. 2263, 2 comma).

Nella società semplice il diritto del socio di percepire la sua parte di utili nasce con l'approvazione del rendiconto ( art. 2262 ).

Nella società in nome collettivo documento destinato all'accertamento degli utili e delle perdite è invece un vero e proprio bilancio di esercizio: il bilancio deve essere predisposto dai soci amministratori.

L'art. 2262 : " salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto".

Le perdite risultanti dal bilancio incidono direttamente sul valore della singola partecipazione sociale riducendolo proporzionalmente, con conseguenze che, in sede di liquidazione la società, il socio si vedrà rimborsare una somma inferiore al valore originale del capitale conferito.

Prima dello scioglimento della società, le perdite accertate hanno un rilievo solo indiretto: impediscono la distribuzione degli utili successivamente conseguiti, fin quando il capitale non sia stato reintegrato o ridotto in misura corrispondente. Posso inoltre condurre lo scioglimento della società per sopravvenute possibilità di conseguimento dell'oggetto sociale.



7. La responsabilità dei soci per l'obbligazioni sociali

Nella società semplice è nella società in nome collettivo delle obbligazioni sociali risponde la società col proprio patrimonio, che costituisce la garanzia primaria di quanti concedono credito alla società. Garanzia primaria ma non esclusiva.

Nella società semplice, la responsabilità personale di tutti soci non è principio inderogabile. La responsabilità dei soci non investiti del potere di rappresentanza della società può essere infatti esclusa o limitata da un apposito patto sociale.

Nella società in nome collettivo, invece, la responsabilità illimitata e solidale di tutti soci è inderogabile. L'eventuale patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi ( art. 2291, 2 comma).

In entrambe le società poi la responsabilità per le obbligazioni sociali precedentemente contratte è estesa anche noi soci.

Lo scioglimento del rapporto sociale per morte, recesso o esclusione, non fa venir meno la responsabilità personale del socio per le obbligazioni sociali anteriori al verificarsi di tali eventi, che devono tuttavia essere portati a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.



8. ( segue): Resposabilità della società e responsabilità dei soci

Nella società semplice nella società in nome collettivo i creditori sociali hanno di fronte a sé più patrimoni su cui soddisfarsi: il patrimonio della società e il patrimonio dei singoli soci illimitatamente responsabili.

I soci sono responsabili in solido fra loro, ma sono responsabili in via sussidiaria rispetto alla società in quanto godono del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale (artt.2268 e 2304). I creditori sociali sono cioè tenute a tentare di soddisfarsi sul patrimonio della società prima di poter aggredire il patrimonio personale dei soci.

Il beneficio di preventiva escussione opera però diversamente nella società semplice nella collettiva irregolare: nella società semplice il creditore sociale può rivolgersi direttamente al singolo socio illimitatamente responsabile che sarà questi a dover invocare la preventiva escussione del patrimonio sociale indicando, specifica l'art. 2268, " i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi". Il beneficio di escussione opera quindi in via di eccezione. Nella società in nome collettivo regolare il beneficio di escussione è più intenso: opera automaticamente. I creditori sociali " non possono pretendere il pagamento dei singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale" ( art. 2304 ).



9. I creditori personali dei soci

Il creditore personale del socio non può in alcun caso aggredire direttamente patrimonio sociale per soddisfarsi; non può compensare suo credito verso socio con il debito che eventualmente abbia perso società (art.2271).

Il creditore personale del socio non è però del tutto sprovvisto di tutela. Sia nella società semplice si nella collettiva egli infatti può:

a) far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio suo debitore;

b) compiere atti conservativi solo quota allo spettante della liquidazione della società ( art. 2270, 1 comma).

nella società semplice della società in nome collettivo irregolare, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere anche la liquidazione della quota del suo debitore; deve però provare che " gli altri beni del debitore solo insufficiente a soddisfare i suoi crediti" (artt.2270,2 comma e 2297).

Una diversa disciplina invece dettata per la società in nome collettivo regolare. In questa, " il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore" (art.2305).

I soci possono prorogare la durata della società (art.2307).



10. L'amministrazione della società

L'amministrazione della società è l'attività di gestione dell'impresa sociale. Il potere di amministrare è il potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

Per legge ogni socio illimitatamente responsabile è amministratore della società ( art. 2257 ).

Quando l' amministrazione della società spetta più soci e il contratto sociale nulla dispone in merito alle modalità di amministrazione, trova applicazione al modello legale dell'amministrazione disgiunta ( art. 2257). Ciascun socio amministratore può intraprendere da solo tutte le operazioni che rientrano nell'oggetto sociale. L'amministrazione disgiunta offre vantaggi sotto il profilo della rapidità delle decisioni; però è prevista con metodo alternativo di amministrazione che privilegia l'esigenza di maggiore ponderazione nelle decisioni: l'amministrazione congiunta(art.2258). Questa deve espressamente essere convenuta nell'atto costitutivo o con modificazione dello stesso, dato che nel silenzio delle parti la regola è l'amministrazione disgiunta. Con amministrazione congiunta è necessario il consenso di tutti soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali. L'amministrazione congiunta può atteggiarsi sia come amministrazione all'unanimità sia come amministrazione maggioranza, ovvero all'unanimità per determinati atti e a maggioranza per gli altri.



11. ( segue):Amministrazione e rappresentanza

Fra le funzioni di cui gli amministratori sono per legge i vestiti di anche quella di rappresentanza della società (c.d. potere di firma).

Il potere di rappresentanza il potere di agire nei confronti dei terzi in nome della società, dando luogo all'acquisto di diritti e all'assunzione di obbligazioni da parte della stessa ( art. 2266, 1 comma). Tale potere si distingue da quello di gestione, che il potere di decidere il compimento degli atti sociali. Il potere di gestione riguarda l'attività amministrativa interna, la fase decisoria delle operazioni sociali. Il potere di rappresentanza riguarda invece l'attività amministrativa esterna.

Nel caso di amministrazione disgiunta, ogni amministratore può perciò da solo decidere da solo stipulare atti in nome della società ( firma disgiunta). Dell'amministrazione congiunta invece tutti soci amministratori devono partecipare alla stipulazione dell'atto ( firma congiunta).

La rappresentanza inoltre è non solo sostanziale ma anche processuale (art.2266, 1 comma): la società può agire o può essere convenuta in giudizio in persona dei soci amministratori che ne hanno la rappresentanza.



12. I soci amministratori

La regola secondo cui ogni socio illimitatamente responsabile è amministratore della società a carattere dispositivo. L'atto costitutivo può riservare la amministrazione solo ad alcuni soci, dando così luogo alla distinzione fra soci amministratori e soci non amministratori.

I soci missini dell'amministrazione possono esser nominati direttamente nell'atto costitutivo o con atto separato.

La distinzione fra amministratori nominati nell'atto costitutivo e amministratori nominati con atto separato acquista rilievo ai fini della revoca della facoltà di amministrare ( art. 2259 ).

La revoca dell'amministratore nominato il contratto sociale comportano modifica di quest'ultimo; deve essere perciò decisa dagli altri soci all'unanimità, se non è convenuto diversamente ( art. 2252 ). Inoltre la revoca non ha effetto se non ricorre una giusta causa ( art. 2259, 1 comma).

L'amministratore nominato per atto separato, invece, " è revocabile secondo le norme del mandato" ( art. 2259, 2 comma).

La revoca per giusta causa può essere disposta dal tribunale su ricorso anche un solo socio ( art. 2259, 3 comma).

Per quanto riguarda diritti e gli obblighi degli amministratori, art. 2260 stabilisce che essi " sono regolati dalle norme sul mandato".

Numerosi sono poi doveri specifici che incombono sugli amministratori: nella società in nome collettivo e si devono tenere le scritture contabili e redigere il bilancio di esercizio ( art. 2302); devono inoltre provvedere agli adempimenti pubblicitari connessi all'iscrizione nel registro delle imprese (artt.2296 e 2301 ).



13. I soci non amministratori. Il divieto di concorrenza 

Quando l'amministrazione della società riservata soltanto ad alcuni soci, ai soci esclusi dall'amministrazione sono riconosciuti ampi e penetranti poteri di informazione di controllo ( art. 2261).

Ogni socio non amministratore ha infatti:

a) il diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e ritengo che gli amministratori non possano sottrarsi a tale dovere eccependo il segreto aziendale;

b) il diritto di consultare documenti relativi all'amministrazione e tutte le scritture contabili della società;

c) il diritto di ottenere il rendiconto al termine di ogni anno.

Nella società in nome collettivo ( ma non nella società semplice) incombe su tutti soci uno specifico obbligo: quello di non esercitare per conto proprio o altrui una attività concorrente con quella società, e di non partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente (art.2301).



14. Le modificazioni dell'atto costitutivo

Nella società semplice e nella società in nome collettivo " il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti soci, se non è convenuto diversamente" ( art. 2252 ).

L'atto costitutivo può stabilire la libera trasferibilità fra vivi della quota e/o la continuazione della società con gli eredi del socio defunto.

A nella società in nome collettivo e nella società semplice la modificazione dell'atto costitutivo sono soggette pubblicità legale e finché non sono state iscritte nel registro delle imprese non sono opponibili ai terzi.

Nella società irregolare, le modificazioni dell'atto costitutivo devono invece essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei e non opponibili a coloro che abbiano senza colpa ignorate.



15. Scioglimento del singolo rapporto sociale

Il singolo socio può cessare di far parte della società per morte, recesso o esclusione.

Il venir meno di uno o più soci non determina in alcun modo lo scioglimento della società; di per sé comporta solo la necessità di definire rapporti patrimoniali fra i soci superstiti e il socio uscente o gli eredi del socio defunto attraverso la liquidazione della quota sociale. È invece rimesse soci superstiti il decidere se porre fine alla società o continuarla.

Il principio di conservazione della società opera anche quando resta un solo socio. Infatti, il venir meno della pluralità dei soci opera come caso di scioglimento della società solo se la pluralità non è ricostituita nel termine di sei mesi ( art. 2272, n. 4 ). Il socio superstite ha quindi tempo sei mesi per decidere se associare a se altre persone e continuarla società ovvero porvi fine. Le singole cause di cessazione del rapporto sociale sono:

se muore un socio, i soci superstiti sono per legge obbliga di liquidare la quota del socio defunto ai suoi eredi nel termine di sei mesi ( artt. 2284 e 2289 ). I soci superstiti non sono quindi tenuti a subire il subingresso in società degli eredi del defunto.

In alternativa i soci superstiti possono tuttavia decidere:

a) lo scioglimento anticipato della società. In tal caso gli eredi del socio defunto non hanno più diritto alla liquidazione della quota nel termine di sei mesi. Essi devono attendere la conclusione delle operazioni e di liquidazione della società, per partecipare con i soci superstiti e alla divisione dell'attivo che residua dopo l'estinzione dei debiti sociali.

b) la continuazione della società con gli eredi del socio defunto.

Il recesso è lo scioglimento del rapporto sociale per volontà del socio (art.2285).

Se la società è a tempo indeterminato o è contratta per tutta la vita di uno dei soci, ogni socio può recedere liberamente.

Se la società è a tempo determinato, il recesso è ammesso per legge solo se sussiste una giusta causa ( art. 2285, 2 comma).

L'ultima delle cause di scioglimento parziale del rapporto sociale è costituita dall'esclusione del socio dalla società. Essa in alcuni casi ha luogo di diritto (art. 2288 );in altre facoltativa: è cioè rimessa alla decisione degli altri soci (art. 2286 ).

È escluso di diritto:

A) il socio che sia dichiarato fallito;

B) il socio il cui creditore particolare "abbia ottenuto la liquidazione della quota".

Nel primo caso ( fallimento), l'esclusione opera dal giorno stesso della dichiarazione di fallimento.

I fatti che legittimano la società a deliberare l'esclusione di un socio sono stabiliti dall'art. 2286 :

1) gravi inadempienze degli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto sociale;

2) l'interdizione, l'inabilitazione del socio una sua condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

3) nei casi di sopravvenuta impossibilità di esecuzione del conferimento per causa non imputabile al socio.



16. ( segue): La liquidazione della quota

In tutti i casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio, questi o suoi eredi hanno diritto alla liquidazione della quota sociale. "Hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota" ( art. 2289, 1 comma). Il che significa che il socio non può pretendere la restituzione dei beni conferiti in proprietà, né può pretendere la restituzione dei beni conferiti in godimento finquando dura la società.

Il valore della quota è determinata in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.

Il pagamento della quota spettante al socio deve essere effettuato entro sei mesi dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto ( art. 2289, 4 comma); e, nell'ipotesi di scioglimento su richiesta del creditore particolare, entro tre mesi dalla richiesta ( art. 2270 ).

Il socio uscente o gli eredi del socio defunto continuano a rispondere personalmente confronti dei terzi per le obbligazioni sociali sorte fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.



17. Scioglimento della società

Le cause di scioglimento della società semplice, valida anche per la collettiva, sono fissate dall'art. 2272 , essa sono:

a) il decorso del termine fissato nell'atto costitutivo;

b) il conseguimento dell'oggetto sociale una sopravvenuta impossibilità di conseguirlo.E fra le cause che rendono impossibile il conseguimento dell'oggetto sociale la giurisprudenza comprende gli ostacoli al funzionamento della società determinati dall' " insanabile discordia" fra i soci.

c) la volontà di tutti soci;

d) il venir meno della pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non ricostituita. La riduzione ad uno dei soci non è quindi di per sé causa di scioglimento della società;

e) le altre cause previste dal contratto sociale.

Verificatasi una causa di scioglimento la società automaticamente in stato di liquidazione e nella società in nome collettivo tale situazione deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza ( art. 2250, 3 co).

La società però non si estingue immediatamente. Si deve infatti prima provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali e alla distribuzione fra i soci dell'eventuale residuo attivo.



18. ( segue): Il procedimento di liquidazione. L'estinzione della società

Il procedimento di liquidazione inizia con la nomina di uno più liquidatori, che richiede il consenso di tutti soci se nell'atto costitutivo non diversamente previsto. In caso di disaccordo fra i soci, i liquidatori sono nominati dal presidente del tribunale ( art. 2275 ,1 co).

I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa, su domanda di uno o più soci ( art. 275, 2 co).

Con l'accettazione della nomina liquidatori prendere il posto degli amministratori. Gli amministratori e liquidatori devono poi redigere insieme l'inventario (c.d. bilancio di apertura della liquidazione).

Il compito dei liquidatori è quello di definire i rapporti che si ricollegano alla attività sociale: conversione in denaro dei beni, pagamento dei creditori, ripartizione fra i soci dell'eventuale residuo attivo.

Sui liquidatori però incombe un duplice divieto:

a) non possono intraprendere " non operazioni", operazioni cioè che non sono in rapporto di mezzo a fine rispetto all'attività di liquidazione. E si violano tale divieto essi " rispondono personalmente e solidamente per gli affari intrapresi"( art. 2279 ) nei confronti dei terzi.

b) non possono ripartire fra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali finché creditori sociali non siano stati pagati o non siano state accantonate le somme necessarie per pagarli ( art. 2280 ).

Nella società in nome collettivo i liquidatori devono redigere,invece, il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto ( art. 2311 ). Il primo è in sostanza rendiconto della gestione dei guidatori; il secondo invece è una proposta di divisione fra i soci dell'atto residuo.

Nella società semplice ( e nella collettiva irregolare)la chiusura del procedimento di liquidazione determina l'estinzione della società.

Nella società in nome collettivo registrata, una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, i guidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese ( art. 2312 ). Con la cancellazione dal registro delle imprese la società si estingue.



CAPITOLO DODICESIMO: LA SOCIETà IN ACCOMANDITA

SEMPLICE


1. Nozione e caratteri distintivi

La società in accomandita semplice (artt. 2313- 2324 ) è una società di persone che si differenzia da società in nome collettivo per la presenza di due categorie di soci:

a) i soci accomandatari che, al pari dei soci della collettiva, rispondono solidamente e illimitatamente per le obbligazioni sociali alla quota di capitale sottoscritto.) Sono gli amministratori che devono figurare nella regione sociale ( nome della società).

b) i soci accomandanti che rispondono limitatamente alla quota conferita ( alla quota di capitale sottoscritto).

L' amministrazione della società compete esclusivamente ai soci accomandatari; i soci accomandanti sono esclusi da direzione dell'impresa sociale.

La disciplina della società in accomandita semplice modellata su quella della società in nome collettivo( art.2315 ).

Nella società in accomandita per azioni sono presenti entrambe le figure dei soci; essa è una società di capitali e la sua disciplina modellata su quella della società per azioni.

La società in accomandita semplice è il solo tipo di società di persone che consente l'esercizio in comune di impresa commerciale con limitazione del rischio e non esposizione a fallimento personale per alcuni soci.



2. La costituzione della società. La ragione sociale

Per la costituzione della società in accomandita semplice valgono le regole esposte per la società in nome collettivo. L'atto costitutivo dovrà indicare quali sono i soci accomandatari e quali gli accomandanti.

L'atto costitutivo della accomandita semplice è soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese.

Per quanto riguarda la formazione della ragione sociale ( art. 2314 ), nella società in accomandita semplice esame essere formata col nome di almeno uno dei soci accomandatari con indicazione del tipo sociale.

La sanzione per l'accomandante che violi tale divieto è particolarmente pesante, infatti: " l'accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali" (art. 2314, 2 comma).

L'accomandante perde cioè il beneficio della responsabilità limitata e lo perde per tutte le obbligazioni sociali e nei confronti di qualsiasi creditore sociale. Non diventa però socio accomandatario e quindi non acquista il diritto di partecipare all'amministrazione della società.



3. I soci accomandanti e l'amministrazione della società

L'amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari, che hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei soci della collettiva ( art. 2318 ). Dall'amministrazione della società sono invece esclusi i soci accomandanti ( art. 2320, 1 comma).

La norma stabilisce che gli accomandanti " non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari". All'accomandante è quindi preclusa sia la partecipazione all'amministrazione interna della società, sia la possibilità di agire per la società nei rapporti esterni.

Per quanto riguarda l'amministrazione interna l'accomandante privo di ogni potere decisionale autonomo in merito alla condotta degli affari sociali: non può decidere da solo alcun atto di impresa e non può neppure partecipare alle decisioni degli amministratori o condizionarne l'operato.

L'accomandante che viola il divieto di immistione si espone ad una sanzione patrimoniale; egli infatti risponde di fronte a terzi illimitatamente e solidalmente per tutte le obbligazioni sociali. In caso di fallimento della società, anche egli saranno automaticamente dichiarato fallito al pari degli accomandatari.

L'accomandante che ha violato il divieto di immistione è esposta inoltre all'ulteriore sanzione dell'esclusione dalla società.

Agli accomandanti sono tuttavia riconosciuti per legge alcuni diritti e poteri di carattere amministrativo:i soci accomandanti hanno innanzitutto diritto di concorrere con gli accomandatari alla nomina e la revoca degli amministratori.

Per quanto riguarda poi la partecipazione a all'attività dell'impresa comune, il generale divieto di ingerenza dell'amministrazione è in parte temperato dal riconoscimento legislativo che essi:

a) possono trattare a concludere affari in nome della società, sia pure solo in forza di una procedura speciale per singoli affari;

b) possono prestare la loro opera, manuale o intellettuale, all'interno della società sotto la direzione degli amministratori e quindi mai in posizione autonoma e indipendente;

c) possono, se l'atto costitutivo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni, nonché compiere atti di ispezione e di controllo.

Per quanto riguarda i poteri di controllo degli accomandanti, essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società ( art. 2320, 3 comma).

Gli accomandanti e non sono tenuti a restituire gli utili fittizi eventualmente riscossi, purché essi siano in buona fede e gli utili risultino da un bilancio regolarmente approvato (art. 2321 ).



4. Il trasferimento della partecipazione sociale

Resta ferma per i soci accomandatari la disciplina prevista per la società in nome collettivo. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il trasferimento per atto fra vivi della quota degli accomandatari può avvenire solo col consenso di tutti gli altri soci. E per la trasmissione a causa di morte sarà necessario anche il consenso degli eredi.

La disciplina dettata per il trasferimento della quota degli accomandanti (art.2322 ) è diversa: la loro quota liberamente trasferibile per causa di morte.

Per il trasferimento per atto fra vivi è invece necessario il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.



5. Lo scioglimento della società

La duplice categoria di soci che caratterizza la società in accomandita semplice deve permanere per tutta la vita della società. Infatti, la società si scioglie quando rimangono soltanto soci accomandatari o soci accomandanti, semprechè nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno ( art. 2323 ).

Se sono venuti meno i soci accomandatari, gli accomandanti devono nominare un amministratore provvisorio, i cui poteri sono per legge limitati "al compimento degli atti di ordinaria amministrazione". L'amministratore provvisorio diventa socio accomandatario.



6. La società in accomandita irregolare

È irregolare la società in accomandita semplice il cui atto costitutivo non è stato iscritto nel registro delle imprese.

Come per la società in nome collettivo, l'omessa registrazione non impedisce la nascita della società. Inoltre, resta ferma la distinzione fra soci accomandatari e soci accomandanti.

Infatti, anche nella accomandita irregolare " i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali" ( art. 2317, 2 comma).



CAPITOLO TREDICESIMO: LA SOCIETà PER AZIONI


1. Nozione caratteri essenziali

La società per azioni forma con società in accomandita per azioni e con la società a responsabilità limitata la categoria della società di capitali. È una società di capitali nella quale:

A) a per l'obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo patrimonio ( art. 2325, 1 comma);

B) la partecipazione sociale rappresentata da azioni ( art. 2346, 1 comma, nuovo testo).

Il primo dato differenzia società per azioni della società in accomandita per azioni, nella quale vi è una categoria di soci responsabili solidamente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.

Il secondo dato differenza società per azioni da società a responsabilità limitata.

La società per azioni è la società più importante per la sua ampia diffusione, perché la forma prescelta dalle imprese di media e grande dimensione a capitale sia privato sia pubblico.

I suoi caratteri essenziali sono: personalità giuridica, responsabilità limitata dei soci, organizzazione corporativa, quote di partecipazione rappresentate da azioni.

Nella società per azioni i soci e tutti i soci non assumono alcuna responsabilità personale per le obbligazioni sociali; di queste risponde soltanto la società col suo patrimonio ( art. 2325, 1 comma).

I creditori della società per azioni possono quindi fare affidamento solo sul patrimonio sociale per soddisfarsi.

La responsabilità illimitata dei soci trova contrappeso nell'organizzazione di tipo corporativo della società per azioni: in organizzazione basata cioè sulla necessario presenza di tre distinti organi: assemblea, amministratori e collegio sindacale. Il funzionamento dell'assemblea e poi dominato dal principio maggioritario.

Dato caratterizzante è che le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da partecipazioni- tipo omogenee e standardizzate.

La società per azioni è il tipo di società elettivo della grande impresa.

Vi è la compartecipazione di un ristretto numero di soci, che assumono l'iniziativa economica e sono animati da spirito imprenditoriale (c.d. azionisti imprenditori), con una grande massa di piccoli azionisti animati dal solo intento di investire infruttuosamente il proprio risparmio (c.d. azionisti risparmiatori) e rassicurati dalla possibilità di pronto disinvestimento.

L'omogeneità della compagine azionaria e la partecipazione attiva dei soci alle assemblee assicurano l'effettiva operatività del principio cardine su cui si fonda il corretto funzionamento della società per azioni: chi ha più conferito che più rischia ha più potere, ma proprio per che più rischia è pensabile che il potere si esercitate modo oculato.



2. L'evoluzione della disciplina

La disciplina della società per azioni ha subito dal 1942 numerosi interventi legislativi sotto la spinta di una duplice esigenza:

a) quella di dare risposta ai problemi che il codice del 1942 non aveva saputo, voluto o potuto risolvere;

b) quella di dare attuazione alle numerose direttive emanate dalla comunità economiche europea per l'armonizzazione della disciplina azionaria delle società di capitali.

Il movimento di riforma è iniziato nel 1974 e poi proseguito fino a sfociare nel 1998 e successivamente nel 2003 nella riforma della disciplina delle società di capitali non quotate.

Le novità sono:

A) è stato posto un freno al proliferare di minisocietà per azioni con capitale del tutto irrisorio. Fenomeno questo determinato dal fatto che il codice del 1942 fissava in un milione di lire il capitale sociale minimo richiesto a per la costituzione e l'inflazione monetaria aveva reso del tutto irrisoria tale somma, favorendo oltre ogni ragionevole limite il nascere di società sottocapitalizzate. Il capitale sociale minimo per la costruzione della società per azioni è stato però portato a 200 milioni di lire nel 1977 ed elevato oggi a 120 mila euro.

B) si è preso atto che la disciplina dettata dal codice del 1942 è inidonea ad assicurare il corretto funzionamento e delle società per azioni che fanno appello sistematico al pubblico risparmio rappresentano perciò una larghissima base azionaria. E con una serie di interventi legislativi sia dettata una specifica disciplina per le società con azioni quotate in borsa.

Un primo intervento si è avuto nel 1974: vi è stata la possibilità di emettere una particolare categoria di azioni ( le azioni di risparmio) prive del diritto di voto e privilegiate sotto il profilo patrimoniale; certificazione dei bilanci da parte di un'autonoma società di revisione; e istituzione di un organo pubblico di controllo diretto a garantire la completezza e la veridicità dell'informazione societaria.

Un secondo intervento riformatore si è poi avuto nel 1998: L'obiettivo di incentivare l'afflusso del risparmio gestito verso le società quotate, nonché di valorizzare il ruolo attivo degli investitori istituzionali come correttivo del prepotere dei gruppi di comando minoritaria, costituisce il motivo ispiratore di fondo della riforma culminata nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Tuf) emanato con il d.lgs. 24-2-1998,n.58, che ha mandato in pensione la previgente normativa in materia.

C) l'esigenza di modernizzare la disciplina delle società per azioni non quotate e delle altre società di capitali ha portato da ultimo ad una riforma organica del disciplina generale delle società di capitali (d.lgs.17-1-2003,n.6).

Obiettivo di fondo della riforma è quello di semplificare la disciplina delle società di capitali e di ampliare lo spazio riconosciuto l'autonomia statuaria al fine di favorire la crescita e la competitività delle imprese italiane anche su mercati internazionali dei capitali.



A. LA COSTITUZIONE


3. Il procedimento

La costituzione della società per azioni si articola attualmente due fasi essenziali:

a) stipulazione dell'atto costitutivo;

b) iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese. Solo con l'iscrizione nel registro delle imprese la società per azioni acquista la personalità giuridica ( art. 2331, 1 comma) e viene ad esistenza.

La stipulazione dell'atto costitutivo può a sua volta avvenire secondo due diversi procedimenti:

A) stipulazione ( o costituzione) simultanea dove l'atto costitutivo è stipulato immediatamente da coloro che assumono iniziativa per la costituzione della società ( soci fondatori).

B) stipulazione ( o costituzione) per pubblica sottoscrizione (artt.2333-2336),si addiviene alla stipulazione dell'atto costitutivo al termine di una complesso procedimento che consente la raccolta fra il pubblico del capitale iniziale sulla base di un programma predisposto da coloro che assumono l'iniziativa ( promotori).



4. L'atto costitutivo: forma e contenuto

La società per azioni può essere costituita per contratto o per atto unilaterale ( art. 2328, 1 comma, nuovo testo), nel caso in cui si abbia un solo socio fondatore.

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico a pena di nullità della società. L'atto costitutivo deve indicare:

a) le generalità dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi.

b) la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie.

La sede sociale è luogo dove risiedono l'organo amministrativo degli uffici direttivi della società.

c) l'oggetto sociale; vale a dire il tipo di attività economica che la società si propone di svolgere.

d) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;

e) il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione.

f) il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura, sempre che vi siano conferimenti di tale tipo.

g) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti.

h) i benefici eventualmente accordati ai promotori o soci fondatori. Per i promotori l'unico beneficio può essere costituito da una partecipazione agli utili che non può superare complessivamente il 10% degli utili netti risultanti dal bilancio non può avere una durata superiore a cinque anni ( art. 2340 ). I soci fondatori possono invece riservarsi anche altri benefici ( art. 2341) .

i) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società.

l) il numero dei componenti del collegio sindacale.

m) la nomina dei primi amministratori e sindacati e, quando previsto, del soggetto che dovrà esercitare il controllo contabile.

n) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società. Ad esempio: spese notarili.

o) la durata della società.

L'omissione di una o più di tali indicazioni legittima il rifiuto del notaio di stipulare l'atto costitutivo.

Anche se formò oggetto di atto separato, lo statuto si considera parte integrante dell'atto costitutivo ( art. 2328, 3 comma). Ne consegue che anche lo statuto deve essere redatto per atto pubblico a pena di nullità.



5. Le condizioni per la costituzione

A partire dal primo gennaio 2004 la società per azioni nelle costituirsi con capitale non inferiore a 120 mila euro ( art. 2327 ), salvo i casi in cui leggi speciali impongono un capitale minimo prelevato. Ad esempio: società bancarie e finanziarie.

Per procedere alla costituzione della società per azioni e poi necessario ( art. 2329 ):

1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;

2) che siano rispettate le disposizioni relative conferimenti; e di particolare che sia versato presso la banca il 25% dei conferimenti in denaro o, nel caso di costituzione per atto unilaterale, il loro intero ammontare;

3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste delle leggi speciali per la costituzione della società.

I conferimenti in denaro devono essere versati prima della stipula dell'atto costitutivo.



6. L'iscrizione nel registro delle imprese

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo, entro 20 giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della società, allegando all'atto costitutivo i documenti che comprovano l'osservanza delle condizioni richieste per la costituzione. Se noi non provvede, all'obbligo incombe sugli amministratori nominati nell'atto costitutivo. Nell'inerzia di entrambi, punita con sanzione amministrativa pecuniaria ( art. 2630, nuovo testo), ogni socio può provvedervi a spese della società ( art. 2330 ).

In passato, la seconda fase del procedimento di costituzione è a: il giudizio di omologazione da parte del tribunale competente, che doveva verificare l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione della società.

In base l'attuale disciplina spetta al notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di verificare l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione ( art. 2436, 1 comma).

Il notaio dovrà svolgere un controllo di legalità, volto ad accertare la conformità alla legge della costituenda società. Potrà e dovrà rifiutare di chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese se l'atto costitutivo e lo statuto contengono clausole contrastanti con l'ordine pubblico o col buon costume.

Se tale controllo ha invece esito positivo, il notaio riceve l'atto costitutivo e richiede l'iscrizione della società nel registro delle imprese. L'ufficio del registro delle imprese prima di procedere l'iscrizione può e deve verificare solo la regolarità formale della documentazione ricevuta ( art. 2330, 3co).

Con l'iscrizione nel registro delle imprese la società acquista la personalità giuridica e viene ad esistenza ( art. 2331, 1 comma).

L'accollo da parte della società non fa venir meno la responsabilità verso i terzi dei soggetti agenti ( art. 2331, 3 comma).

Prima dell'iscrizione nel registro delle imprese è vietata l'emissione delle azioni ed essa non possono formare oggetto di sollecitazione all'investimento.



7. La nullità della società per azioni

Il procedimento di costituzione della società per azioni ed in particolare l'atto costitutivo possono presentare vizi e anomalie.

Prima della registrazione via solo contratto di società; un atto di autonomia privata che per il momento destinata a produrre effetti solo fra le parti contraenti. Tale contratto può essere dichiarato nullo o annullato nei casi e con gli effetti previsti dalla disciplina generale dei contratti ( art. 1418 ss. c.c.).

La situazione muta invece radicalmente dopo l'iscrizione della società nel registro delle imprese. Se prima esisteva solo contratto invalido o procedimento viziato, dopo esiste invece una società, sia pure invalidamente riconosciuta.

Cause di nullità: intervenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la società per azioni può essere dichiarata nulla solo in tre casi tassativamente elencati:

1) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico;

2) illiceità dell'oggetto sociale;

3) mancanza dell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, con l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.

Non costituiscono qualcosa di unità da società: la mancanza dell'atto costitutivo; l'incapacità di tutti i soggetti fondatori; la mancanza della pluralità dei fondatori.

La dichiarazione di nullità di un contratto ha effetto retroattivo e travolge in linea di principio tutti gli effetti prodotti. Invece, la dichiarazione di unità della società per azioni " non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese" ( art. 2332, 2 comma).

La dichiarazione di unità non tocca minimamente l'attività svolta. Opera solo per il futuro ed opera come semplice causa di scioglimento della società, che si differenzia dalle caso di scioglimento della società valida solo perché i liquidatori sono nominati direttamente dal tribunale con la sentenza che dichiara la nullità ( art. 2332, 4 comma)ed il cui dispositivo deve essere iscritto nel registro delle imprese.

per il resto trova applicazione il normale procedimento di liquidazione da società per azioni.

Mentre la nullità di un contratto è insanabile ( art. 1423 ), la nullità della società iscritta " non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese" ( art. 2332, 5 comma).

La regola che l'azione di nullità è imprescrittibile ( art. 1422) .



B. SOCIETà PER AZIONI UNIPERSONALEE. PATRIMONI

DESTINATI


8. La società per azioni unipersonale

Il codice del 1942 vietava la costituzione di una società per azioni da parte di una singola persona a e sanciva la nullità della società in mancanza di pluralità di soci fondatori. Stabiliva inoltre la responsabilità illimitata del socio nelle cui mani si concentravano tutte le azioni nel corso della vita della società, in caso di insolvenza di quest'ultima ( art. 2362 ).

Identici principi erano dettati anche per le società a responsabilità limitata (s.r.l.).

La riforma del 2003 ha provveduto a ridefinire anche la disciplina della s r l unipersonale. Infatti, in base all'attuale disciplina:

a) è consentita la costituzione della società per azioni con atto unilaterale di un unico socio fondatore ( art. 2328, 1 comma);

b) anche nella società per azioni unipersonale per l'obbligazioni sociali di regola risponde solo società col proprio patrimonio, salvo altri casi eccezionali.

L'unico socio fondatore risponde in solido con coloro che hanno agito, per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione nel registro delle imprese ( art. 2331, 2 comma).

sia in sede di costituzione da società, sia in sede di aumento del capitale sociale, l'unico socio è tenuto infatti versare integralmente, al momento della sottoscrizione, i conferimenti in danaro. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro 90 giorni ( art. 2342, 2 e 4 comma).

Per consentire ai terzi di conoscere agevolmente se la società è unipersonale, negli atti nella corrispondenza della società deve essere indicato se questa ha unico socio. Per consentire l'agevole identificazione dell'unico socio i dati anagrafici dello stesso devono essere iscritti nel registro delle imprese a cura degli amministratori ( art. 2362 ).

Una particolare disciplina poi introdotta per assicurare maggiore trasparenza rapporti che intercorrono fra società ed unico socio. Si stabilisce infatti che i contratti fra società ed unico socio e operazioni a favore dello stesso sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento (art. 2362, 5 comma).

Per quanto riguarda il regime di responsabilità per le obbligazioni sociali, oggi per la società per azioni unipersonale vale la regola opposta rispetto a quella dettata dal codice del 1942: l'unico socio non incorre in responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali.

Sono tuttavia previste due eccezioni ( art. 2325, 2 comma ) che comportano, in caso di insolvenza della società, la responsabilità illimitata dell'unico socio per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui tutte le azioni sono allo stesso appartenute:

A) l'unico socio risponde illimitatamente quando non sia osservata la disciplina dell'integrale liberazione dei conferimenti.

B) l'unico socio risponde inoltre fino a quando non sia stata attuata la specifica pubblicità dettata per la Spa unipersonale dall'art.2362.

In entrambi i casi responsabilità illimitata viene meno per le obbligazioni sociali sorte dopo che i conferimenti sono stati eseguiti o dopo che la pubblicità è stata effettuata.

Con la riforma del 2003 sono stati soppressi gli altri due casi di perdita del beneficio della responsabilità limitata previsti dalla disciplina del 1993: unico socio che sia una persona giuridica ed unico socio che sia socio unico di altra società di capitali.



9. I patrimoni destinati

La creazione di società unipersonali consente di limitare il rischio di impresa attraverso la moltiplicazione formale dei soggetti cui i relativi diritti e le relativee obbligazioni sono imputabili. La riforma del 2003 offre alle società per azioni ancora nuova tecnica per limitare il rischio di impresa: quella dei patrimoni destinati ad uno specifico affare ( art. 2447 -bis-2447-decies).

Una tecnica che consente di evitare la moltiplicazione formale delle società e relativi costi; e permette di raggiungere risultati sostanzialmente identici operando direttamente sul patrimonio dell'impresa societaria.

L'l'attuale disciplina offre due modelli di patrimoni destinati:

a) la società per azioni può costituire uno più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, sia pure entro i limiti del 10% del proprio patrimonio netto e purché non si tratti di affari attinenti ad attività riservate in base leggi speciali;

b) la società può inoltre stipulare con terzi un contratto di finanziamento di uno specifico affare, pattuendo che al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati i provenienti dell'affare stesso o parte di essi.

La costituzione di un patrimonio destinato avviene con apposita deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione della società maggioranza assoluta dei componenti. La delibera costitutiva deve contenere una serie di dati volti a consentire l'identificazione dell'affare, dei beni ed i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato.

La deliberazione deve essere verbalizzata da un notaio ed è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese ( art. 2447 -quater). Diventa però produttiva di effetti solo dopo che siano decorsi due mesi dall'iscrizione. Decorso tale termine si producono gli effetti della separazione patrimoniale ( art. 2447-quinquies).

Perché la separazione patrimoniale operi è necessario che gli atti compiuti in relazione allo specifico affare è che l'espressa menzione del vincolo di destinazione. In mancanza ne risponde la società con il suo patrimonio residuo. Il vincolo di destinazione riguardante beni immobili o mobili registrati deve essere trascritto nei rispettivi registri.

E amministratori e redigono un rendiconto finale che deve essere depositato presso ufficio del registro delle imprese.

E il contratto di finanziamento di uno specifico affare deve indicare gli elementi essenziali dell'operazione, deve specificare beni strumentali necessari per la realizzazione e il relativo piano finanziario indicando la parte coperta dal finanziamento e quella a carico della società. Dovrà indicare anche le eventuali garanzie che quest'ultima offre per il rimborso di una parte del finanziamento. È necessario tuttavia che copia del contratto sia stata iscritta nel registro delle imprese.



C. I CONFERIMENTI


10. Conferimenti e capitale sociale

I conferimenti costituiscono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società; la loro funzione essenziale è quella di dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell'attività di impresa (c.d. funzione produttiva dei conferimenti). Il valore in danaro del complesso dei conferimenti promossi dai soci costituisce il capitale sociale nominale da società.

La disciplina è ispirata da una duplice finalità:

a) quella di garantire che i conferimenti promossi dei soci vengano effettivamente acquisiti dalla società;

b) quella ulteriore di garantire che il valore assegnato dei soci conferimenti sia veritiero.



11. I conferimenti in danaro

Nella società per azioni i conferimenti devono essere effettuati in danaro se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente ( art. 2342, 1 comma).

E' disposto l'obbligo di versamento immediato presso una banca di almeno il 25% dei conferimenti in denaro o dell'intero ammontare se si tratta di società unipersonale ( art. 2342, 2 comma).

Costituita la società, gli amministratori sono liberi di chiedere in ogni momento ai soci i versamenti ancora dovuti.Nè sono tenuti a rispettare eventuali termini stabiliti nell'atto costitutivo.

La responsabilità dell'alienante è però limitata nel tempo ed ha carattere sussidiario. Permane infatti solo il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento del libro dei soci.

Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Se la vendita coattiva non ha esito, gli amministratori possono escludere il socio della società, trattenendo i conferimenti già versati e salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Le azioni del socio escluso e entrano a far parte del patrimonio società che questa può ancora tentare di rimetterne in circolazione entro l'esercizio.



12. I conferimenti diversi dal danaro

Non ogni entità economica diversa dal denaro può essere conferita in società per azioni o può formare oggetto di conferimento imputabile al capitale sociale.

È espressamente stabilito " che non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi" ( art. 2342, 5 comma).

Limitazioni sono poi state introdotte anche per quanto riguarda i conferimenti dei beni in natura e dei crediti, ai quali si applicano comunque principi già esposti per le società di persone quanto alla garanzia cui è tenuto al socio conferente ed al passaggio dei rischi.

Il terzo comma dell'attuale art. 2342 dispone che " le azioni corrispondenti a tali conferimenti e devono essere interamente liberate al momento della sottoscrizione ": il socio deve porre in essere tutti gli atti necessari affinché la società acquisti la titolarità e la piena disponibilità del bene conferito, una volta che sia venuta ad esistenza con il completamento del procedimento di costituzione.

È invece da ritenersi ammissibile il conferimento di diritti di godimento, dato che la società acquista col consenso del conferente l'effettiva disponibilità del bene ed è in grado di trarne tutte le utilità.

Funzione primaria dei conferimenti è quella di dotare la società dei mezzi utili per lo svolgimento dell'attività produttiva, non invece anche quella di formare un patrimonio ad credibile dei creditori (c.d. funzione di garanzia).



13. ( segue): La valutazione

I conferimenti diversi dal denaro devono formare oggetto di uno specifico procedimento di valutazione regolato dall'art. 2343 ( parzialmente modificato della riforma del 2003).

Il procedimento di valutazione si articola in più fasi.

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare una relazione giurata di stima di un esperto designato dal tribunale. La stima deve contenere una serie di indicazioni e in particolare deve attestare che " il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo". La relazione deve essere legata all'atto costitutivo e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

Il valore assegnato in base alla relazione di stima

Provvisorio. Entro sei mesi dalla costruzione della società, gli amministratori devono controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima e devono procedere alla revisione della stiva. Nel frattempo le azioni corrispondenti sono inalienabili.

L'obbligo di assoggettare a stima i conferimenti in natura poteva essere in passato eluso attraverso un semplice espediente. Chi intendeva conferire un bene in natura figura nell'atto costitutivo con un socio che si era obbligata a conferire denaro; appena costituita la società vendeva alla stessa il bene, per importo corrispondente alla somma dovuta a titolo di conferimento, con la conseguenza che il suo debito di apporto si estingueva per compensazione. Questo pericolo è però oggi neutralizzato dall'art. 2343 - bis.

In base a tale disposizione, sono necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria è rappresentazione da parte dell'alienante della relazione giurata di stima di un esperto designato dal tribunale per l'acquisto da parte della società di beni o crediti dai promotori, dai fondatori, dei soci attuali o dagli amministratori quando:

a) il corrispettivo pattuito è pari o superiore al decimo del capitale sociale;

b) l'acquisto è compiuto nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Sono tuttavia esenti da tale disciplina " gli acquisti che siano effettuati in condizioni normali nell'ambito delle operazioni correnti della società".



14. Le prestazioni accessorie

Oltre all'obbligo di conferimenti, l'atto costitutivo può prevedere l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in denaro, determinandone anche contenuto, durata, modalità e compenso ( art. 2345 ).

Le prestazioni accessorie costituiscono un utile strumento per vincolare stabilmente soci ad effettuare a favore della società prestazioni che non possono formare oggetto di conferimento.

Le azioni con prestazioni accessorie devono essere nominate e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori, dato che il trasferimento delle azioni comporta anche il trasferimento in testa all'acquirente dell'obbligo di esecuzione delle prestazioni accessorie.

Salvo diversa clausola statuarie, tali obblighi possono essere modificati con il consenso di tutti soci.




CAPITOLO QUATTORDICESIMO: LE AZIONI


1. Nozione e caratteri

Le azioni sono le quote di partecipazione dei soci nella società per azioni. Sono quote di partecipazione a omogenee e standardizzate, liberamente trasferibili e di regola rappresentate documenti che circolano secondo la disciplina dei titoli di credito.

Nella società per azioni il capitale sociale sottoscritto è diviso in un numero predeterminato di parti di identico ammontare.

La singola azione rappresenta l'unità minima di partecipazione al capitale sociale e e l'unità di misura dei diritti sociali. È perciò indivisibile. Se più soggetti diventano titolari di comunicazione devono nominare rappresentante comune per l'esercizio dei diritti verso la società ( art. 2347 ).

Uguaglianza di valore e di diritti, indivisibilità, autonomia e circolazione in forma cartolare sono i caratteri tipizzati le azioni.



2. Azioni e capitale sociale

Le azioni devono essere tutte di eguale valore ( art. 2348, 1 comma); devono cioè tutte rappresentare una identica frazione del capitale sociale nominale. E si definisce valore nominale delle azioni da parte del capitale sociale da ciascuna rappresentata e espressa monetaria.

Non è consentito emettere contemporaneamente azioni con e senza valore nominale ( art. 2346, 2 comma).

Nelle azioni senza valore nominale lo statuto deve indicare solo il capitale sottoscritto e il numero delle azioni emesse, fermo restando che anche azioni senza valore nominale sono frazioni uguali del capitale sociale.

In tal caso la partecipazione al capitale del singolo azionista sarà espressa in una percentuale del numero complessivo delle azioni emesse.

Per tutte le azioni ( con e senza valore nominale) vale la regola che in nessun caso il valore complessivo dei conferimenti può essere inferiore all'ammontare globale del capitale sociale ( art. 2346, 5 comma).

Le azioni possono essere emesse persona superiore al valore nominale (emissione con sovrapprezzo). L'emissione con sovrapprezzo è obbligatoria quando venga escluso o limitato il diritto di opzione degli azionisti sulle azioni di nuova emissione ( art. 2441, 6 comma) e il valore reale delle azioni sia superiore a quello nominale.

Il valore di emissione delle azioni va infatti tenuto distinto dal valore reale delle stesse, che si ottiene dividendo il patrimonio netto della società per il numero di azioni. (c.d. valore di bilancio).

Diverso ancora è il valore di mercato o delle azioni, risulta giornalmente dei listini ufficiali quando le azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato ( borsa valori). Esso indica presso di scambio delle azioni in quel determinato giorno.

L'andamento delle quotazioni di borsa esprime il valore effettivo delle azioni meglio valore di bilancio.

Un pacchetto azionario, soprattutto se consente il controllo della società, a un proprio specifico valore, maggiore e spesso notevolmente maggiore della somma dei valori delle singole azioni.



3. La partecipazione azionaria

Ogni azione costituisce una partecipazione sociale e attribuisce al suo titolare un complesso unitario di diritti e poteri di natura amministrativa, di natura patrimoniale, ed anche a contenuto complesso amministrativa e patrimoniale.

Un peculiare carattere delle azioni è: l'uguaglianza dei diritti.

Le azioni, infatti, " conferiscono ai loro possessori uguale diritti" ( art. 2348, 1 comma).

Si tratta di uguaglianza relativa e non assoluta e inoltre di eguaglianza oggettiva e non soggettiva.

L'uguaglianza è relativa in quanto è possibile creare " categorie di azioni fornite di diritti diversi" ( art. 2348, 2 comma). Da quella distinzione fra azioni ordinarie e azioni di categoria o speciali.

L'uguaglianza è poi oggettiva non soggettiva. Uguali sono i diritti che ogni azione attribuisce, non i diritti di cui ciascun azionista globalmente dispone, dovendosi al riguardo del conto anche del numero delle azioni di cui ciascuno è titolare.

Ed è proprio con riferimento a questi diritti che si coglie situazione di disuguaglianza soggettiva degli azionisti.

Diseguaglianze soggettive perfettamente legittime e giuste, perché su di esse si fonda l'ordinato funzionamento di un organismo economico base capitalistica. In esse si esprime infatti l'essenza del principio cardine delle società di capitali: chi ha più conferito e più rischi ha più potere e può imporre, nel rispetto della legalità, la propria volontà alla minoranza.



4. Le categorie speciali di azioni

Sono categorie speciali di azioni quelle fornite di diritti diversi da quelli tipici previsti dalla disciplina legale. Le azioni speciali si contrappongono perciò alle azioni ordinarie. Esse possono essere create con lo statuto o con la successiva modificazione dello stesso.

Se esistono diverse categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse devono essere approvate anche dall'assemblea speciale della categoria interessata. Alle assemblee speciali si applica la disciplina delle assemblee straordinarie( art. 2376 ).

La valutazione dell'interesse di tutti gli azionisti è quella degli interessi di categoria prevalgono perciò sulla volontà individuale e rendono legittimo, nell'interesse comune, il sacrificio dei diritti speciali originariamente attribuiti ad una determinata categoria di soci. I diritti speciali di categoria sono perciò diritti di gruppo e non diritti individuali.

Fra i limiti espressi permane dopo la riforma del 2003 il divieto di emettere azioni a voto plurimo ( art. 2351, 4 comma); azioni cioè che attribuiscono ciascuna più di un voto.

Con la riforma del 2003 tutte le società possono emettere azioni senza diritto di voto, in passato consentite solo per le società quotate ( azioni di risparmio) a partire dal 1974.

Nel contempo sono scomparse le azioni privilegiate a voto limitato e si consente a tutte le società:

a) la creazione di azioni " con diritto di voto limitato a particolari argomenti";

b) di azioni " con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

l'azione senza voto, a voto limitato e a voto condizionato non possono tuttavia superare complessivamente la metà del capitale sociale.

Alle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è inoltre consentita anche di prevedere che :

A) il diritto di voto sia limitato ad una misura massima;

B) si è introdotto il c.d. voto scalare.

Con l'attuale disciplina è caduto per le società non quotate il principio che il voto può essere escluso o limitato solo se le relative azioni sono assistite da privilegi patrimoniali. Resta invece fermo il principio che possono essere emesse azioni privilegiate anche senza limitazione dei diritti amministrativi (art. 2350 ).

Le azioni privilegiate sono azioni che attribuiscono ai loro titolari un diritto di preferenza nella distribuzione degli utili e/o nel rimborso del capitale al momento dello scioglimento della società.

Col solo limite del divieto di patto leonino( art. 2265 ), la società è perciò libera di articolare come preferisce il contenuto patrimoniale di tali azioni.

È altresì consentita l'emissione di azioni fornite diritti patrimoniali, anche quando non si danno vita a patrimoni separati destinati solo ad uno specifico affare.

Lo statuto deve tuttavia stabilire " i criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, le modalità di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali azioni, nonché le eventuali condizioni e modalità di conversione in azioni di altra categoria" ( art. 2350, 2 comma).



5. ( segue): Le azioni di risparmio

Le azioni di risparmio costituiscono, insieme alle azioni privilegiate a voto limitato previste dalla disciplina previgente, la risposta ad un'esigenza unitaria: quella di incentivare l'investimento in azioni offrendo ai risparmiatori titoli meglio rispondenti ai loro specifici interessi. Titoli cioè che tengano conto del disinteresse degli stessi per l'esercizio dei diritti amministrativi e del preminente rilievo attribuito invece al contenuto patrimoniale e alla redditività dei titoli azionari.

Le azioni di risparmio e possono essere messe solo da società le cui azioni ordinarie sono quotati in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'unione europea.

Con le azioni di risparmio distinzione fra azionisti imprenditori e azionisti risparmiatori trova pieno riconoscimento legislativo: le azioni di risparmio sono infatti del tutto prive del diritto di voto. Tuttavia esse si differenziano delle azioni senza voto emesse dalle società non quotate, per il fatto che devono essere necessariamente dotate di privilegi di natura patrimoniale, anche se sotto tale profilo l'attuale disciplina ( artt.145-147 Tuf) ha profondamente modificato quella originaria.

A differenza delle altre azioni, possono essere emesse al portatore. Assicurano quindi l'anonimato.

Le azioni risparmio sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie. Di esse perciò non si tiene conto per il calcolo dei relativi quorum costitutivi o deliberativi.

È da escludersi oggi che agli azionisti di risparmio possa essere riconosciuto il diritto di intervento in assemblea e il diritto di impugnare le delibere assembleari invalide.

Le azioni di risparmio erano azioni privilegiate sotto il profilo patrimoniale, ma con la riforma del 1998 è infatti stato cancellato la rigida disciplina legislativa dei privilegi patrimoniali.

L'attuale disciplina si limita infatti a stabilire che le azioni di risparmio sono " dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale" e e che l'atto costitutivo " determina il contenuto del privilegio, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini per il suo esercizio" (art. 145, 2 comma).

La disciplina delle azioni di risparmio è poi completata dalla previsione di organizzazione di gruppo per la tutela degli interessi comuni. Un'organizzazione si articola dall'assemblea speciale e nel rappresentante comune. L'assemblea delibera sugli oggetti di interesse comune e in particolare sull'approvazione delle delibere dell'assemblea della società che pregiudicano i diritti degli azionisti di risparmio e sulla transazione delle controversie con la società.

Il rappresentante comune, nominato dall'assemblea, può essere anche una persona giuridica autorizzata all'esercizio dei servizi di investimento o una società fiduciaria.



6. ( segue) : Le azioni a favore dei prestatori di lavoro

Il cointeressamento dei lavoratori alla gestione e risultati della società è favorito sotto più profili dal legislatore.

L'art. 2349 consente l'assegnazione straordinaria di utili ai dipendenti delle società o di società controllate da attuarsi mediante un articolato procedimento: gli utili sono imputati a capitale e la società emette speciali categorie di azioni che vengono assegnate largamente prestatori di lavoro. Per tali azioni la società può stabilire " norma particolare riguardo alla forma, al modo di trasferimento e ai diritti spettanti agli azionisti. "

la società può infine assegnare propri dipendenti o dipendenti società controllate strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni.



7. Azioni e strumenti finanziari partecipativi   

L' emissione degli strumenti finanziari partecipativi è stata prevista dalla riforma del 2003, anche al fine di consentire l'acquisizione da parte di soci o di terzi di apporti patrimoniali che non possono formare oggetto di conferimento e che perciò non sono imputabili al capitale sociale, quali le prestazione di opera o di servizi ( art. 2346, 6 comma); nonché come alternativa alle azioni a favore dei prestatori di lavoro ( art. 2349, 2 comma).

A differenza delle azioni, gli strumenti finanziari partecipativi non sono parti del capitale sociale.

Gli strumenti finanziari partecipativi non attribuiscono perciò alla qualità di azionista e presentano ampia elasticità per quanto riguarda i diritti propri delle azioni che possono essere loro riconosciuti.

Essi possono essere forniti solo di diritti patrimoniali o dei diritti amministrativi, con esclusione però del diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Lo statuto disciplina " modalità condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento e delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione".



8. La circolazione delle azioni

I titoli azionari sono i documenti rappresentano le quote di partecipazione nelle società per azioni e ne consentono il trasferimento secondo le regole proprie dei titoli di credito.

Lo statuto può infatti escludere l'emissione dei titoli azionari (art. 2346, 1 co).

In tal caso, la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci, il trasferimento delle azioni resta assoggettato alla disciplina della cessione del contratto in quanto applicabile ed ha effetto nei confronti delle società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci ( art. 2355, 1 comma).

Ai titoli azionari deve essere riconosciuta la natura di titoli di credito. Le azioni rientrano nella categoria dei titoli di credito causali. Sono cioè titoli di credito che possono essere emessi solo in base ad un determinato rapporto causale e che si caratterizzano per la parziale sensibilità del rapporto documentato dal titolo alle eccezioni desumibili da disciplina legale del rapporto societario.

Le azioni possono essere nominative o al portatore a scelta dell'azionista (art. 2354, 1 comma). L'significa concedere il beneficio dell'anonimato all'investimento azionario, rendere quest'ultimo fiscalmente competitivo rispetto ad altre forme di investimento.

Il sistema vigente è perciò il seguente: tutte le azioni devono essere nominative, salvo le azioni di risparmio e quelle emesse dalle Sicav che, purché interamente liberate, possono essere nominative o al portatore a scelta dell'azionista.

Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo ( art. 2355, 2 comma).

Per le azioni nominative è invece dettata una specifica disciplina, che tuttavia è larga parte riprende e sviluppa la disciplina generale dei titoli di credito nominativi dettata dal codice (artt.2021-2027).



9. I vincoli sulle azioni

Le azioni possono essere costituite in usufrutto o impegno e possono inoltre formare oggetto di misure cautelari ed esecutive.

Salvo convenzione contraria, il diritto di voto compete al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. Essi dovranno comunque esercitarlo in modo da non ledere gli interessi del socio, esponendo si altrimenti al risarcimento dei danni nei suoi confronti. Nel caso di sequestro delle azioni il voto è esercitato dal custode.

Gli altri diritti amministrativi spettano invece disgiuntamente sia al socio sia creditore pignoratizio o all'usufruttuario. In caso di sequestro sono invece esercitati dal custode, salvo che dal provvedimento del giudice non risulti diversamente ( art. 2352, 6 comma).

Il diritto di opzione spetta invece al socio è l'attuale disciplina stabilisce che sono ad esso sono attribuite le nuove azioni sottoscritte. Il socio deve tuttavia provvedere almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione. In mancanza, e gli altri soci possono offrire di acquistarlo.

In caso di aumento gratuito del capitale, il pegno, l'usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione.

Il versamento delle somme dovute sulle azioni non liberate è con la soluzione opposta per il pegno usufrutto: in caso di pegno, è socio che deve provvedere al versamento; in caso di usufrutto è invece l'usufruttuario che deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione di tale somma al termine dell'usufrutto.



10. I limiti alla circolazione delle azioni

Le azioni sono in via di principio liberamente trasferibili. La libera trasferibilità tuttavia esclusa o limitata per legge e determinate ipotesi:

a) le azioni liberate con conferimenti diversi dal denaro non possono essere alienate prima del controllo della valutazione ( art. 2343, 3 comma);

b) le azioni con prestazioni accessorie non sono trasferibili senza il consenso del consiglio di amministrazione ( art. 2345, 2 comma).

I limiti alla circolazione delle azioni risultanti da patti parasociali vengono definiti sindacati di blocco ed hanno lo scopo di evitare l'ingresso in società e terzi non graditi.

I sindacati di blocco vincolano solo parti contraenti.

Le clausole statutarie finalizzate a limitare la circolazione delle azioni possono assumere le formulazioni più varie: le più diffuse sono tuttavia:

1) la clausola di prelazione, alla clausola che impone al socio, che intende vendere azioni, di offrirle preventivamente agli altri soci e di preferirli ai terzi a parità di condizioni. La clausola quindi consente di impedire l'ingresso in società di soci non graditi;

2) le clausole di gradimento, esse possono essere loro volta distinte in due sottocategorie: a) clausole che richiedono il possesso di determinati requisiti

da parte dell'acquirente (ad es. cittadinanza italiana);

b) clausole che subordinano il trasferimento delle azioni a

consenso di un organo sociale, quale sempre costituito dal

consiglio di amministrazione.

La validità delle clausole di gradimento del primo tipo è stata sempre e fuori contestazione.

L'attuale disciplina consente infatti l'inserimento dell'atto costitutivo di di clausole che subordina il trasferimento, anche a causa di morte, delle azioni al mero gradimento di organi sociali.

3) le clausole di riscatto: l'introduzione di clausole statutarie che prevedono potere di riscatto delle azioni da parte della società o dei soci al verificarsi di di determinati eventi ( art. 2437 -sexies). Ad esempio: in caso di morte dell'azionista al fine di evitare che subentri no gli eredi, di mancata esecuzione delle prestazioni accessorie cui il socio sia obbligato.

Le clausole statutarie limitative della circolazione possono essere introdotte o rimosse nel corso della vita della società con delibera dell'assemblea straordinaria. Se lo statuto non dispone diversamente, è riconosciuto diritto di recesso è soci che non hanno concorso all'approvazione della delibera(art. 2437, 2 comma, lett.b).



11. Le operazioni della società sulle proprie azioni

Le operazioni della società per azioni sulle proprie azioni e in particolare la loro sottoscrizione compravendita sono operazioni particolarmente pericolose e pericolose sotto più profili. Pericolose per l'integrità del capitale sociale, per il corretto funzionamento dell'organizzazione societaria, per il mercato dei titoli. Per tutti questi motivi le operazioni della società sulle proprie azioni sono considerate con estremo sfavore dal legislatore e sono in linea di principio vietate: è questa la linea fissata dal codice del 1942 e ribadita dalla riforma del 2003.

Tre sono le situazioni attualmente regolate:

a) sottoscrizione: in nessun caso la società può sottoscrivere proprie azioni. Il divieto ha carattere assoluto e soffre una sola a parziale deroga. Il divieto opera sia in sede di costituzione della società sia in sede di aumento del capitale sociale. Colpisce inoltre tanto la sottoscrizione diretta, compiuta cioè in nome della società, quanto la sottoscrizione indiretta, compiuta cioè da terzi in nome proprio ma per conto della società.

In caso di sottoscrizione diretta, le azioni si intendono sottoscritte devono essere liberate dai promotori e dei soci fondatori. Nel caso di sottoscrizione indiretta, invece è il terzo che ha sottoscritto le azioni.

b) acquisto delle proprie azioni: operazione questa che può dar luogo ad una riduzione del capitale reale senza l'osservanza della relativa disciplina(art.2245).


Il regime delle azioni proprie in possesso della società ( art. 2357-ter), è disciplinato con la finalità di evitare indebiti posizione di vantaggio degli amministratori e del gruppo di comando.

Gli atti sociali relativi alle azioni proprie sono infatti sterilizzati. Il diritto di voto l'è sospeso. Le azioni proprie sono computate nel capitale ai fini del calcolo del quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea.

E amministratori non possono disporre delle azioni senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea, la quale dovrà stabilire anche relative modalità.

Alla società ha evitato di concedere prestiti o fornire garanzie di qualsiasi tipo a favore di soci o dei terzi per la sottoscrizione o l'acquisto di azioni proprie ( art. 2358, 1 comma).

La società non può inoltre accettare azioni proprie in garanzia ( art. 2358, 2 co).



12. Le partecipazioni reciproche

Le partecipazioni reciproche fra società di capitali dando luogo a pericoli di carattere patrimoniale o e amministrativo non diversi da quelli visti per la sottoscrizione e l'acquisto di azioni proprie.

Pericoli che diventano particolarmente accentuati quando fra le due società intercorre un rapporto di controllo.

Questi pericoli sono di tutta evidenza nel caso di sottoscrizione reciproca del capitale. Se due società si costituiscono o aumentano capitale sociale sottoscrivendo l'una capiva dell'altra, si era infatti una moltiplicazione illusoria di ricchezza. Aumenta cioè il capitale sociale nominale delle due società, senza che si incrementi di una sola lira il rispettivo capitale reale.

In nessun caso la società controllata può sottoscrivere un aumento di capitale deliberato dalla controllante, sia direttamente, sia avvalendosi di terzi.

Identiche sono inoltre le sanzioni. Le azioni sono imputate agli amministratori della società controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa, ovvero al terzo che ha sottoscritto le azioni in nome proprio, ma per conto della controllata.

L'attuale disciplina può essere così sintetizzata:

a) l'acquisto reciproco di azioni è possibile senza alcun limite quando fra le le due società che intercorre un rapporto di controllo e nessuna delle due quotate in borsa.

b) se l'incrocio è realizzato fra società controllante e sue controllate, l'acquisto da parte della società controllata, anche tramite i società fiduciaria o interposta persona, è considerato come effettuato dalla controllante stessa.

È perciò assoggettato alle seguenti limitazioni:

1) le somme impiegate nell'acquisto non possono eccedere l'ammontare degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato o della società controllata;

2) possono essere acquistate solo azioni interamente liberate;

3) l'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria della controllata e deve contenere le stesse specificazioni richieste per l'acquisto di proprie azioni;

4) il valore nominale delle azioni acquistate non può eccedere il 10% del capitale della società controllante;

5) la società controllata non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee della controllante.

Le azioni o quote acquistate in violazione di tali condizioni devono essere alienate entro un anno dal loro acquisto ( art. 2359-ter, 1 comma).

La società controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale sociale. La società controllata e ha diritto però al rimborso del valore delle azioni annullate, determinato secondo i criteri stabiliti nella disciplina del diritto di recesso.

c) diversa da quella fin qui esposta invece la disciplina degli incroci azionari che trova applicazione quando una o entrambe le società protagoniste dell'incrocio abbiano azioni quotate in borsa, ma fra le stesse non intercorre rapporto di controllo.

in tal caso sono previsti solo limiti quantitativi agli incroci azionari; limiti che coincidono con le percentuali che fanno scattare l'obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti alla società partecipata e alla Consob: perciò

A) se entrambe le società sono quotate, l'incrocio non può superare il tetto del 2% del capitale con diritto di voto;

B) se una sola delle società è quotata, la società quotata può arrivare fino al 10% del capitale della società non quotata, fermo restando il tetto del 2% per quest'ultima.

Qualora la partecipazione incrociata ecceda da entrambi i lati le percentuali massime consentite, la società che ha superato il limite successivamente:

- non può esercitare il diritto di voto per le azioni o quote possedute in

eccedenza rispetto alla percentuale consentita;

- deve alienare l'eccedenza entro 12 mesi;

- in caso di mancata alienazione, la sospensione del diritto di voto si estende

l'intera partecipazione e quindi anche alla parte che può essere

legittimamente posseduta.

Qualora il voto venga ugualmente esercitato, la delibera adottata con voto determinante di tali azioni sono annullabili e l'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob.

In sostanza, questa disciplina si preoccupa essenzialmente di frenare gli abusi di carattere amministrativo degli incroci azionari.




CAPITOLO QUINDICESIMO: LE PARTECIPAZIONI

RILEVANTI. I GRUPPI DI

SOCIETà


A. LE PARTECIPAZIONI RILEVANTI


1. L'informazione sulle partecipazioni rilevanti

Nel libro dei soci le azioni sono iscritte al nome dell'intestatario formale, si che i relativi dati non permettono di conoscere anche i possessi azionari indiretti degli azionisti. Inoltre, l'iscrizione nel libro dei soci è necessaria solo in occasione dell'esercizio dei diritti sociali, perciò pare libero non riflette la reale composizione della compagine azionaria.

L'attuale disciplina prevedono obbligo di comunicazione alla società partecipata e alla Consob per:

A) tutti coloro che partecipano in una società con azioni quotate in misura superiore al 2% del capitale di questa;

B) le sole società per azioni quotate che partecipano, direttamente o indirettamente, in società con azioni non quotate o in società a responsabilità limitata in misura superiore al 10% del capitale di queste.

le comunicazioni servono anche per reprimere il fenomeno delle partecipazioni incrociate, ma la funzione principale quella di rendere note le reali posizioni di potere dei maggiori azionisti. Per il calcolo delle percentuali si tiene conto solo del capitale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto e solo delle azioni o quote che direttamente o indirettamente attribuiscono il diritto di voto.

La Consob determina contenuto, modalità e termini per l'inoltro delle comunicazioni, nonché per l'informazione del pubblico, con regole che oggi sono sensibilmente diverse per le partecipazioni in società quotate e per quelle in società non quotate.

Sono comminate sanzioni pecuniarie ( art. 193 Tuf), mentre è mantenuta ferma per le sole partecipazioni in società quotate l'ulteriore sanzione della sospensione senza voto inerente alle azioni per le quali sia stata omessa la comunicazione ( art. 120, 5 comma).

Qualora la società ammetta ugualmente socio votare, la relativa deliberazione assembleare è impugnabile a norma dell'art. 2377 c.c., qualora il voto di quel socio sia stato determinante per la formazione della maggioranza.

Una disciplina che ricalca quella dettata per le partecipazioni in società quotate è prevista attualmente per le partecipazioni rilevanti:

a) società bancarie;

b) società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio e società di investimento a capitale variabile;

c) società di assicurazione.



2. L'acquisto di partecipazioni rilevanti società quotate che 

Chiunque intenda acquistare una partecipazione di controllo in una società con azioni quotate e osservare specifiche regole di comportamento introdotte con la legge 18-2-1992, n. 149 ed oggi riformulata dagli artt. 102-112 Tuf. L'idea ispiratrice della legge del 1992 è che il passaggio di proprietà di pacchetti azionari di controllo di società quotate deve avvenire con la massima trasparenza e con modalità che consentano a tutti gli azionisti di partecipare al premio di maggioranza che l'operazione può comportare. Per realizzare tali obiettivi sono stati introdotti due principi:

1) il lancio di una offerta pubblica di acquisto è obbligatorio quando è trasferito il pacchetto di controllo di una società quotata;

2) l'opa, sia essa obbligatorio volontarie, deve svolgersi nel rispetto di determinate regole di comportamento volte a tutelare i destinatari dell'offerta e il regolare funzionamento del mercato.

L'opa successiva totalitaria consente agli azionisti di minoranza di uscire dalla società a seguito del mutamento dell'azionista di controllo.

È infatti tenuto a promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie ancora circolazione chiunque, in seguito ad acquisti a titolo oneroso, venga a detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 30% delle azioni ordinarie di una società con azioni quotate.

È fissato per legge anche il prezzo minimo che deve essere offerto: il prezzo da pagare agli azionisti di minoranza che aderiscono all'opa è quindi più basso di quello corrisposto per l'acquisto della partecipazione di controllo.

L'opa preventiva può stavolta essere totale o parziale (art.170Tuf; deve avere per oggetto almeno il 60% delle azioni ordinarie. L'esonero dall'opa successiva totalitaria essere autorizzato dalla Consob) .

L'opa preventiva diretta a conseguire tutte le azioni ordinarie non è soggetta a condizioni e l'offerente può fissare liberamente prezzo di acquisto.

Un altro caso di opa obbligatoria è l'opa residuale ( art. 108 ): la sua funzione è quella di consentire agli azionisti di minoranza uscita dalla società ad un prezzo equo quando la stessa è ormai saldamente in pugno di un predeterminato gruppo di controllo, sicché il regolare andamento delle negoziazioni è pregiudicato dalla mancanza di un adeguato flottante.

È perciò previsto che chiunque venga detenere più del 90% delle azioni ordinarie è tenuto a lanciare un'opa sulla totalità delle azioni con diritto di voto ancora in circolazione, al prezzo fissato dalla Consob.

Chi viene detenere in seguito al lancio di un'opa totalitaria più del 90% delle azioni con diritto di voto ha diritto di acquistare coattivamente le azioni residue ad un prezzo fissato da un esperto nominato dal presidente del tribunale ( art. 111 ). È così tutelato chi ha conseguito con un'opa il controllo quasi totalitario.

La violazione dell'obbligo di promuovere un'opa è colpita con sanzioni particolarmente dissuasive ( art. 110 ):

a) il diritto di voto inerente all'intera partecipazione detenuta non può essere esercitato.

b) le azioni eccedenti le percentuali del 30 del 90% devono essere alienate entro 12 mesi.

Sono previste anche sanzioni pecuniarie ( art. 192 ).



3. ( segue): Le offerte pubbliche di acquisto e di scambio

È disciplinato anche lo svolgimento delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio, al fine di garantire la massima trasparenza dell'operazione e la parità di trattamento dei destinatari dell'offerta.

L'opa, anche volontaria, è utilizzata quasi esclusivamente per l'acquisto di azioni quotate.

L'offerta pubblica di acquisto o di scambio è una proposta irrevocabile rivolta a parità di condizioni a tutti titolare di prodotti finanziari che ne formano oggetto. Ogni clausola contraria è nulla ( art. 103, 1 comma).

L'offerta può essere aumentata modificata durante la pendenza dell'operazione; l'offerta si svolge sotto il costante controllo della Consob. Una consono può inoltre sospendere dichiarare decaduta l'offerta in caso di violazione della relativa disciplina legislativa e regolamentare.

I soggetti che intendono lanciare un'offerta pubblica, volontaria obbligatorie, devono darne preventiva comunicazione alla Consob allegando il documento di offerta destinato la pubblicazione. Tale documento deve contenere le informazioni necessarie per consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta ed è reso pubblico secondo la modalità stabilite dalla stessa Consob.

Con una diffusione di un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e una valutazione motivata degli amministratori sull'offerta stessa, si apre la fase delle adesioni all'offerta .

Dopo la pubblicazione di un offerta concorrente o di un rilancio, le adesioni all'altro offerte possono essere revocate.

Alla scadenza del termine, l'offerta diventa irrevocabile se stato raggiunto il quantitativo minimo specificato nel documento di offerta.




B. I GRUPPI DI SOCIETà


4. Il fenomeno di gruppo. I problemi

Le società per azioni sono libere di sottoscrivere o acquistare azioni o quote di altre società di capitali. E l'assunzione di partecipazioni è lo strumento principale attraverso il quale si realizza fenomeno del gruppo di società.

Il gruppo di società è una aggregazione di imprese societarie formalmente autonome e indipendenti l'una dall'altra, ma assoggettate tutte ad una direzione unitaria. Tutte sono infatti sotto l'influenza dominante di un'unica società.

Nei gruppi ad un'unica impresa sotto il profilo economico corrispondono più imprese sotto il profilo giuridico.

Il gruppo di società all'assetto organizzativo tipico assunto dalle imprese di grande grandissima dimensione per comminare i vantaggi dell'unità economica con quelli offerti dall'articolazione in più strutture formalmente distinte e autonome.

Tali gruppi si distinguono in:

A) gruppi a catena: la società A ( capogruppo) controlla e dirige la società B, che a sua volta controlla dirige la società C e così via.

B) gruppi stellari o a raggiera: la capogruppo A controlla e dirige contestualmente tutte le altre società.

La presenza di aggregazioni societarie sollecita una specifica disciplina diretta a soddisfare un triplice ordine di esigenze:

a) assicurare una adeguata informazione sui collegamenti di gruppo, sui rapporti finanziari e commerciali fra società del gruppo;

b) evitare che eventuali intrecci di partecipazioni alterino l'integrità patrimoniale delle società coinvolte il corretto funzionamento degli organi decisionali della capogruppo;

c) evitare che le scelte operative delle singole società del gruppo pregiudichino le aspettative di quanti fanno affidamento esclusivamente a sulla consistenza patrimoniale e sui risultati economici di quella determinata società.



5. Società controllate e direzione unitaria

È società controllata la società che si trova sotto l'influenza dominante di altra società, che perciò in grado di indirizzarne l'attività nel senso da essa voluto(art. 2359 c.c.).

Il controllo societario può assumere diverse forme:

a) è controllata società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria: cioè, dispone di più della metà delle azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie;

b) è società controllate inoltre la società in cui una società dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

c) si considerano controllate, le società che sono sotto l'influenza dominante di una società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini del solo controllo azionario si computano poi anche " i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta", con esclusione però " dei voti spettanti per conto di terzi", quali i voti per delega ( art. 2359, 2 comma).

Il controllo azionario può quindi essere non solo diretto ma anche indiretto: ad esempio, se A controlla B che a sua volta controlla C, quest'ultima società si considera controllata indirettamente da A.

Dalle società controllate vanno potuto distinte le società collegate. Si considerano infatti collegate " le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole", ma non dominante.



6. La disciplina dei gruppi

In presenza di un gruppo di controllo societario si rendono applicabili al fenomeno di gruppo sia le norme, introdotte prima della riforma del 2003, che regolano i rapporti fra società controllante e società controllate, sia le ulteriori disposizioni introdotte della riforma del 2003 dedicate alle società o enti che esercitano attività di direzione e di coordinamento di altre società.

In base all'attuale disciplina è infatti istituita un'apposita sezione del registro delle imprese nella quale sono iscritti i soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento e le società alla stessa sottoposte.

Queste ultime sono inoltre tenute ad indicare negli atti e nella corrispondenza alla soggezione all'altrui attività di controllo e coordinamento.

Bilancio consolidato di gruppo (artt.25-43 d.lgs 127/1991): consente di conoscere la situazione patrimoniale, finanziaria e economica del gruppo considerato unitariamente, attraverso l'eliminazione delle operazioni intercorse fra le società del gruppo.



7. ( segue): La tutela dei soci e dei creditori delle società

controllate

Passi avanti sono stati compiuti con la riforma del dominatore anche per quanto riguarda la tutela degli azionisti esterni e dei creditori delle società controllate contro possibili abusi della controllante atto, che induca le prime al compimento di atti vantaggiosi per il gruppo unitariamente considerato, ma pregiudizievoli per il proprio patrimonio.

Con la disciplina della Spa e della Srl unipersonale introdotto dalla riforma del 2003, la responsabilità diretta della capogruppo per le obbligazioni assunte dalle società figlia resta esclusa anche quando la prima è unico socio delle seconde.

L'indipendenza formale comporta però che la capogruppo non può legittimamente imporre alle società figli e il compimento di atti che contrastino con gli interessi delle stesse separatamente considerate.

L'art. 2497-ter stabilisce infatti che " le decisioni delle società soggette all'attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivato e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione".

Una specifica disciplina poi dettata per i finanziamenti concessi alle società controllate dalla capogruppo o da altri soggetti alla stessa sottoposti ( art. 2497-quinquies), al fine di evitare che un eccessivo indebitamento danneggi gli altri territori sociali.

Se la società finanziata fallisce entro un anno dal rimborso, la somma riscossa deve essere restituita.

La società capogruppo è tenuta a indennizzare direttamente azionisti e creditori delle società controllate per i danni dagli stessi subiti per il fatto che la propria società si è stupidamente attenuta alle direttive di gruppo lesive del proprio patrimonio.

Le società o gli enti che violano i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società soggette alla loro attività di direzione e coordinamento " sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio sociale" ( art. 2497, 1 comma).

L'azione esercitata dai soci e dei creditori sociali è azione diretta e non surrogatorio di quelle che eventualmente spetta alla società controllata, sicché il risarcimento dei danni spetta direttamente primi e non alla seconda. Poiché il danno subito dai soci o dei creditori della società controllata è pur sempre un riflesso del danno subito da quest'ultima, l'azione di risarcimento danni nei confronti della capogruppo è esperibile solo se essi non sono stati soddisfatti dalla società controllata ( art. 2497, 3 comma).

Il danno va valutato considerando il risultato complessivo dell'attività di direzione e di coordinamento e quindi vantaggi compensativi che possono derivare dall'appartenenza ad un gruppo.

Ulteriore significativa novità della riforma del 2003 e riconoscimento del diritto di recesso ai soci di una società soggetta ad attività di direzione e di coordinamento in presenza di eventi riguardanti la società capogruppo.

Il diritto di recesso è infatti riconosciuto ai soci di una società non quotata che entra a far parte di gruppo una nasce, se " ne deriva una alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento e non venga promossa un'offerta pubblica di acquisto" che consenta associo di alienare la propria partecipazione.



8. Il gruppo insolvente. Rinvio

"Gli amministratori delle società che hanno abusato di tale direzione rispondono in solido con gli amministratori della società dichiarata insolvente dei danni da questi cagionati alla società stessa (art. 90 d.lgs. 270/1999, e già l'art. 3, 10 comma, legge 95/1979).

Gli amministratori delle società dominanti sono coinvolti nella responsabilità degli amministratori delle società dominate, per i danni da questi ultimi cagionati alla prova società per il fatto di aver stupidamente dato attuazione alle direttive di gruppo.




CAPITOLO SEDICESIMO: L'ASSEMBLEA


1. I modelli organizzativi   

La società per azioni si caratterizza per la presenza di tre distinti organi:

1) l'assemblea dei soci, organo con funzioni esclusivamente deliberative le cui competenze sono per legge (artt. 2364 - 2365 ) circoscritte alle decisioni di maggior rilievo della vita sociale.

2) l'organo amministrativo, cui è devoluta la gestione dell'impresa sociale e che nello svolgimento di tale funzione ha per legge ampi poteri decisionali. Gli amministratori hanno inoltre la rappresentanza legale della società e ad essi spetta il compito di dare attuazione alle deliberazioni dell'assemblea;

3) l'organo di controllo interno, con funzioni di controllo sull'amministrazione della società.

Per quanto riguarda l'amministrazione e il controllo, il codice civile del 1942 prevedeva un unico sistema basato sulla presenza di due organi:

a) l'organo amministrativo;

b) il collegio sindacale, che inizialmente svolgeva anche funzioni di controllo contabile.

La riforma del 2003 ha tuttavia affiancato al sistema tradizionale di amministrazione e di controllo, altri due sistemi alternativi:

A) il sistema dualistico, di ispirazione tedesca. Con tale sistema amministrazione e controllo sono esercitati da un consiglio di sorveglianza, di nomina assembleare, e da un consiglio di gestione, nominato direttamente dal consiglio di sorveglianza.

B) il sistema monistico, di ispirazione anglosassone. Con tale sistema l'amministrazione e il controllo sono esercitate rispettivamente dal consiglio di amministrazione, nominato dall'assemblea, ed un comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno ed i cui componenti devono essere dotati di particolari requisiti di indipendenza e professionalità.



2. Nozione e distinzioni

L'assemblea è l'organo composto da persone dei soci; la sua funzione è quella di formare la volontà della società nelle materie riservate alla sua competenza da legge o dall'atto costitutivo. È un organo collegiale che decide secondo il principio maggioritario.

A seconda dell'oggetto delle deliberazioni, l'assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria.

In seguito alla riforma del 2003, le competenze dell'assemblea ordinaria varia a seconda del sistema di amministrazione di controllo adottato.

Nelle società prive del consiglio di sorveglianza, l'assemblea in sede ordinaria:

1) approva il bilancio;

2) nomina e revoca gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale;

3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;

4) delibere sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea;

6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Con l'attuale disciplina sembra invece essere venuta meno la possibilità degli amministratori di sottoporre, di propria iniziativa, all'assemblea operazioni attinenti alla gestione sociale.

Più ristrette sono poi competenza dell'assemblea ordinaria della società che optano per il sistema dualistico, dato che in tal caso è il consiglio di sorveglianza che nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione, promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti e approva il bilancio di esercizio.

L'assemblea ordinaria invece:

a) nomina e revoca i consiglieri sorveglianza;

b) determina il compenso ad essi spettante;

c) delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;

d) delibera sulla distribuzione degli utili;

e) nomina il revisore.

L'assemblea in sede straordinaria a sua volta delibera:

A) sulle modifiche dello statuto;

B) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;

C) su ogni altra materia espressamente attribuita dal legge alla sua competenza ( art. 2365, 1 comma).

A l'assemblea è unica e generale se la società ha emesso solo azioni ordinarie. E quando invece sono state emessi diverse categorie di azioni, o strumenti finanziari, all'assemblea generale si affiancano l'assemblea speciale di categoria.



3. Il procedimento assembleare

La convocazione dell'assemblea e di regola decisa dall'organo amministrativo, i quali possono disporre la stessa ogni qual volta lo ritengano opportuno.

È tuttavia obbligatoria una serie di casi:

A) devono convocare l'assemblea ordinaria almeno una volta all'anno, entro il termine stabilito dallo statuto, e che comunque non può essere superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

B) devono convocare senza ritardo l'assemblea quando ne sia stata fatta richiesta da tanti soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale o la minor percentuale prevista dallo statuto e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Se gli amministratori oppure in loro vece i sindaci non provvedono, la convocazione dell'assemblea è ordinata con decreto dal tribunale.

Tale disciplina ricalca quella del 1998 per le società quotate al fine di rafforzare la posizione degli azionisti di minoranza attivi.

La convocazione dell'assemblea deve poi essere disposta dal collegio sindacale ogniqualvolta sia obbligatoria e gli amministratori non vi abbiano provveduto.

L'assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente ( art. 2363).

La convocazione e mediante avviso da pubblicare nella gazzetta ufficiale della repubblica, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, può essere sostituita dalla pubblicazione almeno un quotidiano indicato dallo statuto.

Pur in assenza di convocazione, assemblea è regolarmente costituita quando rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi di controllo. Agli assenti deve tuttavia essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte: questa la c.d. assemblea totalitaria. Essa può deliberare su queste argomento, ma la sua competenza è instabile e precaria. Infatti, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, impedendo così che si avvia a deliberare su quel punto.

Il presidente è assistito da un segretario designato dallo stesso modo. L'assistenza del segretario non è tuttavia necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio ( art. 2371 ).

Il presidente assicura l'assemblea si volle modo ordinato nel rispetto delle norme che regolano l'attività.

Le delibere assembleari devono costare da verbale, sottoscritto dal presidente dal segretario o dal notaio. Se si tratta di assemblea straordinaria, il verbale deve essere redatto da un notaio ( art. 2375 ). I verbali devono essere trascritti nell'apposito libro delle adunanze delle deliberazione dell'assemblea, tenuta a cura degli amministratori.



4. ( segue): Costituzione dell'assemblea. Validità delle deliberazioni

Si definisce quorum costitutivo la parte del capitale sociale che deve essere rappresentare in assemblea perché questa sia regolarmente costituita e possa iniziare lavori. Si definisce invece quorum deliberativo la parte del capitale sociale che si deve esprimere a favore di una determinata deliberazione perché questa sia approvata.

L'attuale disciplina ( art. 2368, 3 comma) stabilisce che nel computo del quorum costitutivo non si tiene conto delle azioni istituzionalmente senza diritto di voto, mentre si tiene conto delle azioni per le quali il voto sia occasionalmente sospeso.

La disciplina del quorum costitutivo e deliberativo è comunque diversa per l'assemblea ordinaria e straordinaria:

l'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale con diritto di voto. Essa delibera col voto favorevole della metà più una (maggioranza assoluta) a delle azioni che hanno preso parte alla votazione per con determinata delibera.

Nessun quorum costitutivo è richiesto per l'assemblea ordinaria di seconda convocazione a, che può perciò validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale rappresentare in assemblea.

La disciplina delle assemblee straordinarie è diversa a seconda che la società faccia o meno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Per l'assemblea straordinaria delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la disciplina previgente è rimasta immutata per quanto riguarda la prima convocazione. Non è infatti espressamente previsto un quorum costitutivo. In prima convocazione l'assemblea straordinaria delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale. Per la seconda convocazione, la riforma del 2003 ha introdotto una differenziazione fra quorum costitutivo e quorum deliberativo. L'assemblea straordinaria di seconda convocazione è infatti regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea (art.2369, 3 comma).

Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio disciplina dell'assemblea straordinaria invece stata più volte modificata a partire dal 1974 e prevede, a partire dal 1998, una differenziazione fra quorum costitutivo e quorum deliberativo, volta a contemperare la facilità deliberativa del gruppo di comando con la tutela delle minoranze.

In base all'attuale disciplina, il quorum costitutivo minimo è almeno la metà del capitale sociale in prima convocazione e più di un terzo in seconda convocazione.

Per quanto riguarda i quorum deliberativi invece stabilito che l'assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Seconda novità è la soppressione a partire dal 1998 di tutte le maggioranze rafforzate in precedenza e richieste per delibere di particolare importanza, con la sola eccezione dell'esclusione del diritto di opzione.

Lo statuto può modificare solo in aumento le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria di prima convocazione e quelle dell'assemblea straordinaria, nonché stabilire norme speciali per la nomina alle cariche sociali.

È consentito lo statuto prevede convocazione ulteriori sia dell'assemblea ordinaria che di quella straordinaria; convocazione ai quali si applicano le disposizioni della seconda convocazione.



5. Il diritto di intervento. Il diritto di voto

Possono intervenire in assemblea gli azionisti con diritto di voto (art.2370, 1 comma), nonché i soggetti che pur non essendo soci hanno diritto di voto, come l'usufruttuario o il creditore pignoratizio( art. 2352 ).

In base all'attuale disciplina il diritto di intervento non compete invece agli azionisti senza diritto di voto, eccezion fatta per il socio che ha dato le proprie azioni in pegno o in usufrutto.

È stata anche esemplificata la disciplina dell'intervento in assemblea (art.2370): non è più necessario il preventivo deposito delle azioni presso la sede della società o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione in ed è venuto meno il divieto di ritiro dei titoli prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

Preventivo deposito e divieto di ritiro anticipato possono essere però previsti dallo statuto, che ne fissa anche il termine entro il quale il deposito deve avvenire.

Lo statuto può inoltre consentire l'intervento l'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza. E chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea (art.2370, 4 comma).



6. ( segue): La rappresentanza in assemblea

Gli azionisti possono partecipare all'assemblea sia personalmente sia a mezzo di rappresentante.

La partecipazione a mezzo rappresentante è oggi regolata da due diverse discipline: una applicabile a tutte le società per azioni (art. 2372 c.c.); l'altra, introdotto nel 1998, applicabile in alternativa alla prima solo alle società con azioni quotate.

L'istituto della rappresentanza in assemblea consente la partecipazione indiretta dei piccoli azionisti alla vita della società è agevole raggiungimento delle maggioranze assembleari nelle società con diffuso assenteismo dei soci. E' però istituto che può prestarsi ad abusi: attraverso il rastrellamento delle deleghe il gruppo minoritario di comando della società e/o gli amministratori possono rafforzare le proprie disposizioni potere a spese dei piccoli azionisti in occasione di assemblee che si preannunciano particolarmente combattute.

proprio per evitare ciò il legislatore interviene una prima volta nel 1974, scegliendo la via di introdurre una serie di limitazioni volte ad ostacolare la raccolta delle deleghe:

la delega deve essere conferita per iscritto e deve contenere il nome del rappresentante che può farsi sostituire solo da altra persona indicata nella delega stessa. Le società o di enti possono delegare solo un proprio dipendente o collaboratore. La delega è sempre revocabile.

Con la riforma del 2003 è stata invece circoscritta alle sole società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la regola secondo cui la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee.

Con la riforma del 1998 è stato invece soppresso il divieto di rappresentanza per le banche ( introdotto nel 1974).

Con la riforma del 1974 sono stati infine introdotte limitazioni, tuttora vigenti, anche per quanto riguarda il numero dei soci: non più di 20, o se si tratta di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non per i 50, 100 o 200 soci, a seconda che il capitale della società non superi 5 milioni di euro, non superi i 25 milioni o infine superi quest'ultima cifra.

La riforma del 1998 ha introdotto per le sole società con azioni quotate gli istituti della " sollecitazione" e della " raccolta delle deleghe": istituti per i quali non operano le limitazioni soggettive e quantitative.

La sollecitazione è la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a tutti gli azionisti da parte di uno o più soggetti ( committente), che richiedono una lesione a specifiche proposte di voto. Il committente deve già possedere almeno l'un per 100 delle azioni con diritto di voto da almeno sei mesi. Inoltre per effettuare la sollecitazione deve necessariamente rivolgersi ad un intermediario professionale ( banche, imprese di investimento), che effettuerà la sollecitazione per suo conto, mediante la fusione di un prospetto e di un modulo di delega.

Diversa dalla sollecitazione è la " raccolta" di di deleghe, che risponde allo scopo di agevolare l'esercizio indiretto del voto da parte di piccoli azionisti già organizzati in associazione per la difesa dei comuni interessi.

La raccolta di deleghe è infatti la richiesta di conferimento di deleghe effettuata da associazione di azionisti esclusivamente nei confronti dei propri associati.



7. ( segue): Limiti all'esercizio del voto. Il conflitto di interessi

Con l'esercizio del diritto di voto il socio concorre alla formazione della volontà sociale in proporzione del numero di azioni possedute la maggioranza esplica il potere di operare le scelte discrezionali, necessarie o utili per l'attuazione del e contratto sociale.

l'esercizio di diritto di voto l'è via di principio rimesso all'apprezzamento discrezionale del socio, il quale deve però esercitarlo in modo da non arrecare un danno al patrimonio della società.

Le deliberazioni assembleari regolarmente adottate sono annullabili solo se la maggioranza si sia ispirata esclusivamente ad interessi extra sociali, con danno per la società.

Versa in un conflitto di interessi l'azionista che in una determinata delibera a un interesse personale contrastante con l'interesse della società. Ad esempio, l'assemblea è chiamata a deliberare sull'acquisto di un immobile di proprietà del socio, o sul compenso al socio amministratore, o ancora sulla concessione di fideiussione a favore di altra società composta dagli stessi soci. In base a tale situazione è il socio, art. 2373 , è libero di votare o di astenersi, ma si vota la delibera approvata con il suo voto determinante è impugnabile a norma dell'art. 2377 qualora possa recare danno alla società.

La delibera adottata col voto del socio in conflitto di interessi non è annullabile. Ricorrano due condizioni:

a) che il suo voto sia stato determinante ( prova di resistenza);

b) che la delibera possa danneggiare la società ( danno potenziale).

Due ipotesi tipiche di conflitto di interessi sono previste dall'articolo 2373, 2 comma che:

A) vieta ai soci amministratori di votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità;

B) vieta, nel sistema dualistico, è soci componenti del consiglio di gestione di votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca, o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.

La disciplina del conflitto di interessi consente di reprimere gli abusi della maggioranza a danno del patrimonio sociale.



8. I sindacati di voto

I sindacati di voto sono accordi ( patti parasociali) con i quali alcuni soci si impegnano a concordare preventivamente il modo in cui votare in assemblea.

I sindacati di voto possono avere carattere occasionale o permanente. In questo secondo caso, possono essere a tempo determinato o a tempo indeterminato, nonché riguardare tutte le delibere assembleari o soltanto quella di determinato tipo.

Si può stabilire che il modo come votare sarà deciso all'unanimità o a maggioranza dei soci sindacati.

I vantaggi dei sindacati di voto sono evidenti: essi danno un indirizzo unitario all'azione dei soci sindacati se questi vengono costituire il gruppo di comando, il patto di sindacato consente di dare stabilità di indirizzo alla condotta della società. L'accordo di sindacato consente una migliore difesa dei comuni interessi quando è stipulato fra soci di minoranza.

I pericoli dei sindacati di voto sono altrettanto evidenti: i sindacati di comando cristallizzano il gruppo di controllo, soprattutto a se stipulati a lungo termine o a tempo determinato e combinati con un sindacato di blocco delle azioni. Con i sindacati di comando procedimento assembleare finisce con l'essere rispettato solo formalmente, dato che in fatto e decisioni vengono prese prima e fuori dall'assemblea. Se il sindacato decide a maggioranza, anche principio maggioritario finisce col ricevere ossequio solo formale.

Con i sindacati di voto formalmente nulla cambia del funzionamento dell'assemblea; sostanzialmente invece il procedimento assembleare può essere più o meno gravemente alterato a seconda di come il sindacato è strutturato.

Il sindacato di voto, come patto parasociale produttivo di effetti solo fra le parti e non nei confronti la società. Perciò il voto dell'assemblea resta valido anche se espresso in violazione degli accordi di sindacato.

Altro è profilo su cui incidono i sindacati di voto ( a maggioranza o all'unanimità): a è quello dell'esatta individuazione dei reali centri di potere delle società che si concorrono a determinare, attraverso la concentrazione e l'indirizzo unitario dei voti.

Nelle società non quotate non solo i sindacati di voto, ma anche gli altri patti stipulati al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o i governo della società (ad es. sindacali di blocco), non possono avere durata superiore a cinque anni, ma sono rinnovabili alla scadenza. Inoltre, possono essere stipulate anche a tempo determinato, ma in tal caso ciascun contraente può recedere con un preavviso di sei mesi(art.2341-bis).

Per la società non quotate i limiti di durata non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione della produzione e dello scambio di beni e servizi a quelli relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo ( art. 2341-bis, 3 comma).

I patti parasociali sono inoltre soggetti ad un particolare regime di pubblicità.

Nelle società non quotate che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale di assemblea che deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.

L'omessa dichiarazione è sanzionata con la sospensione del diritto di voto delle azioni cui si riferisce il patto parasociale.

Nelle società quotate, invece, i sindacati di voto e gli altri patti parasociali previsti dall'art. 122 Tuf, devono essere comunicati alla Consob, pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana e depositati presso il registro delle imprese del luogo dove la società ha sede legale entro brevi termini fissati per legge. La violazione di tali obblighi comporta la nullità dei patti e la sospensione del diritto di voto relativo alle azioni sindacate.

Nessuna forma di pubblicità è invece prevista per i patti parasociali riguardanti società non quotate che non fanno appello al mercato del capitale di rischio.



9. Le deliberazioni assembleari invalide

Le 'invalidità delle delibere assembleari può essere determinata la violazione delle norme che regolano il procedimento assembleare o dei vizi che riguardano il contenuto della delibera.

Anche per le deliberazioni assembleari opera la distinzione fra nullità e annullabilità proprie della disciplina dei contratti.

Il codice del 1942 privilegia la stabilità delle delibere assembleari. La nullità si presentava infatti come sanzione eccezionale prevista solo per le delibere aventi oggetto impossibile o illecito. I vizi di procedimento davano vita sempre e soltanto alla annullabilità della delibera e non ha alla più grave sanzione della nullità. Decorso il termine di tre mesi concesso per l'impugnativa la delibera non era più contestabile per vizi procedimentali anche gravi. Questo però era il diritto descritto dal codice del 1942, ben altro è invece del diritto vivente: non potendosi contestare le cause di nullità prevista dall'art. 2379, si era girato l'ostacolo. Lo si era girato introducendo accanto alle delibere nulle e annullabili una terza categoria del tutto ignorata dal codice del 1942: quella delle delibere inesistenti.

Tali erano considerate le delibere che presentavano vizi di procedimento talmente gravi da precludere la possibilità stessa di qualificare l'atto come delibera assembleare. In tal caso a si deve parlare di delibera inesistente per mancanza dei requisiti minimi essenziali di una delibera assembleare. L'e per una delibera inesistente la sanzione non poteva essere che la nullità radicale. Si arrivava così ad estendere la sanzione della nullità anche delibere che presentavano solo vizi di procedimento.

La riforma del 2003 introduce una disciplina, il cui obiettivo di fondo è quello di porre fine alla categoria giurisprudenziale delle delibere esistenti riconducendo le categorie della nullità o dell'annullabilità tutti possibili vizi delle delibere assembleari (c.d. principio di tassatività delle cause di invalidità).

Delibere annullabili (artt.2377-2378): e l'attuale disciplina ribadisce il principio che l'annullabilità costituisce la regola per le delibere assembleari invalide. Infatti sono semplicemente annullabili tutte " le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto " (art.2377, 2 co), mentre la più grave sanzione della nullità scatterà solo nei tre casi tassativamente indicati nell'art. 2379 c.c.

Possono dar vita solo ad annullabilità della delibera:

a) a la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, ma solo se tale partecipazione sia stata determinante per la regolare costituzione dell'assemblea (c.d. prova di resistenza);

b) l'invalidità dei singoli voti o il loro errato conteggio, ma solo se determinanti per il raggiungimento della maggioranza;

c) l'incompletezza o inesattezza del verbale, ma solo quando impediscono l'accertamento del contenuto, degli effetti, e della validità della delibera (art.2377, 4 comma).

Per le delibere annullabile dettata poi una disciplina specifica profondamente diversa da quella prevista per le delibere nulle.

L'impugnativa può essere infatti proposta solo dei soci espressamente previsti da legge. Legittimata l'impugnativa è anche il rappresentante comune degli azionisti di risparmio. La legittimazione di impugnativa non compete quindi i soci che abbiano votato a favore della delibera, né ai terzi qualificati come creditori sociali.

L'impugnativa o l'adozione di risarcimento danni devono essere proposte entro breve termine e decadenza:90 giorni dalla data della deliberazione o, se questa soggetta ad iscrizione o solo deposito nel registro delle imprese, tre mesi dall'iscrizione dal deposito.

L'azione di annullamento proposto davanti al tribunale del luogo dove la società alla sede. Non è più necessario il deposito nella cancelleria del tribunale di almeno un'azione.

Sono inoltre predisposti accorgimenti al fine di evitare che impugnative pretestuose possano danneggiare la società. Il tribunale può disporre in ogni momento che i soci a opponenti prestino idonea garanzia per l'eventuale risarcimento danni. Inoltre, la proposizione dell'azione non sospende di per sé l'esecuzione della delibera. La sospensione può esser tuttavia disposta su richiesta dell'impugnante, previa comparazione fra dalla società danno del ricorrente, e dopo aver sentito amministratori e sindaci.

L'annullamento ha effetto per tutti soci e obbliga amministratori a prendere provvedimenti conseguenti sotto la prova responsabilità. Restano però in ogni caso salvi diritti acquistati in buona fede terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della delibera.

Infine, l'annullamento non può aver luogo se la delibera è sostituita con altra presa in conformità alla legge o dell'atto costitutivo o è stata revocata dall'assemblea. Restano salvi i diritti acquistati dai terzi sulla base della deliberazione sostituita ( art. 2377, 8 comma).



10. ( segue): Le deliberazioni nulle

I casi di nullità delle delibere assembleari sono state cresciuti rispetto la disciplina previgente, al fine di esorcizzare la categoria giurisprudenziale delle delibere inesistenti quindi con l'obiettivo ultimo è di circoscrivere l'ambito di operatività delle sanzioni rispetto al previgente diritto vivente.

La delibera è nulla solo nei tre casi tassativamente indicati nell'art. 2379.

Sono nulle le delibere il cui oggetto è impossibile o illecito; vale a dire contrario a norme imperative, all'ordine pubblico al buon costume. Ad esempio, si delibera di non redigere il bilancio di esercizio di sopprimere il collegio sindacale. Nullità sia tuttavia anche quando la delibera a oggetto lecito ma contenuto illecito.

In data l'attuale disciplina delibera assembleare è altresì nulla nei casi di:

a) mancata convocazione dell'assemblea. Si precisa però che: 1) la convocazione non si considera mancante e non sia nullità della delibera "nel caso di irregolarità dell'avviso, se questo proviene da un componente dell'organo amministrativo o di controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere tempestivamente avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea" ( art. 2379, 3 comma). 2) l'azione di nullità non può essere esercitata da chi, anche successivamente, abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell'assemblea (art.2379-bis, 1 comma).

b) mancanza del verbale. Si precisa che: 1) il verbale non si considera mancante " se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto è sottoscritto dal presidente dell'assemblea o dal presidente del consiglio d'amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio" ( art. 2379, 3 comma); 2) la nullità per mancanza del verbale sanata con effetto retroattivo mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva.

Resta fermo il principio della nullità delle delibere assembleari può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice.

A differenza dell'azione di nullità di diritto comune, non soggetta a prescrizione o a Terni decadenza, possono invece essere impugnata senza limiti di tempo solo le delibere che modificano l'oggetto sindacare prevedendo attività illecite o impossibili. In tutti gli altri casi è introdotto un termine di decadenza di tre anni.

Specificamente disciplinate e poi l'invalidità delle delibere di approvazione del bilancio, con più impugnabile dopo l'approvazione del bilancio successivo e della delibera di trasformazione.




CAPITOLO DICIASSETTESIMO: AMMINISTRAZIONE.

CONTROLLI


1. I sistemi di amministrazione e controllo

La riforma del 2003 ha previsto tre sistemi di amministrazione e controllo:

a) il sistema tradizionale, basato sulla presenza di due organi entrambi di nomina assembleare: l'organo amministrativo e il collegio sindacale.

b) il sistema dualistico, prevede la presenza di un consiglio di sorveglianza di nomina assembleare e di un consiglio di gestione, nominato dal consiglio di sorveglianza.

c) il sistema monistico, nel quale l'amministrazione il controllo sono esercitate rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno.

Anche per le società che adottano il sistema dualistico o monistico è poi previsto il controllo contabile esterno.



A. GLI AMMINISTRATORI


2. Struttura e funzioni dell'organo amministrativo

Nel sistema tradizionale, la società per azioni può avere sia un amministratore unico sia una pluralità di amministratori, che formano il consiglio di amministrazione. Inoltre, il consiglio di amministrazione può essere articolata al suo interno con la creazione di uno o più organi delegati che danno luogo alle figure del comitato esecutivo e degli amministratori delegati ( art. 2381 ).

Gli amministratori sono l'organo cui è affidata in via esclusiva la gestione dell'impresa sociale e ad essi spetta a compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale ( art. 2380-bis).

Le loro funzioni sono:

a) gli amministratori deliberano o su tutti gli argomenti attinenti alla gestione della società che non siano riservati dalla legge all'assemblea. È questo il c.d. potere gestorio degli amministratori.

b) gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società. Hanno cioè il potere di manifestare all'esterno la volontà sociale e ponendo in essere i singoli atti giuridici in cui si concretizza l'attività sociale (potere di rappresentanza).

c) gli amministratori danno impulso all'attività dell'assemblea: la convocano e ne fissano l'ordine del giorno. Danno altresì attuazione alle delibere della stessa ed hanno il potere-dovere di impugnare i quelle che violino la legge è un atto costitutivo.

d) e amministratori devono curare la tenuta dei libri delle scritture contabili della società .

e) gli amministratori devono prevenire il compimento di atti pregiudizievoli per la società, o quanto meno eliminarne o attuarne le conseguenze dannose.

E tutte queste funzioni gli amministratori sono investiti per legge non per mandato dei soci. E si tratta di funzioni che essi esercitano in posizione di formale autonomia rispetto all'assemblea.



3. Nomina. Cessazione dalla carica

I primi amministratori sono nominati nell'atto costitutivo. Successivamente la loro nomina compete all'assemblea ordinaria. La legge sull'atto costitutivo possono tuttavia riservare la nomina di uno o più amministratori allo stato o ad enti pubblici.

Il numero degli amministratori è fissato nello statuto.

Gli amministratori possono essere soci o non soci ( art. 2380 ).

Non possono essere nominati amministratori l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi(art. 2382).

Le cause di incompatibilità comportano solo che l'interessato è tenuto ad optare fra l'uno nell'altro ufficio; non rendono perciò invalida la delibera di nomina.

La nomina degli amministratori non può essere fatta per un periodo superiore a tre esercizi.

Sono cause di cessazione dall'ufficio prima della decadenza del termine:

a) la revoca da parte dell'assemblea, che può essere deliberata liberamente in ogni tempo, salvo il diritto degli amministratori al risarcimento dei danni se non sussiste una giusta causa;

b) la rinuncia ( dimissioni) da parte degli amministratori;

c) la decadenza dall'ufficio, ove sopravvenga una delle cause di ineleggibilità;

d) la morte.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto solo dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. Gli amministratori scaduti perciò rimangono in carica fino all'accettazione della nomina da parte dei nuovi amministratori ( prorogatio).

Le dimissioni dell'amministratore hanno effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori. In caso contrario, le dimissioni hanno effetto solo dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

Nel caso della sostituzione degli amministratori mancanti ( art. 2386), sono previste tre ipotesi:

A) se rimane in carica più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea, i superstiti provvedono sostituire provvisoriamente quelli venuti meno, con delibera consiliare approvata dal collegio sindacale (c.d. cooptazione) .

B) se viene a mancare più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea non si dà luogo alla cooptazione. I superstiti devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti i nuovi amministratori così nominati scadono con quelli in carica all'atto della nomina.

C) si è infine vengono a cessare tutti gli amministratori o l'amministratore unico, il collegio sindacale deve convocare con urgenza l'assemblea per la ricostituzione dell'organo amministrativo.

L'attuale disciplina riconosce la validità delle clausole statutarie che prevede una cessazione di tutti gli amministratori e la conseguente ricostruzione dell'intero collegio da parte dell'assemblea a seguito della cessazione di alcuni amministratori ( clausole simul stabunt simul cadent).

La nomina e la cessazione della carica degli amministratori è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese.



4. Compenso. Divieti

Gli amministratori hanno diritto ad un compenso per la loro attività ( art. 2389 ). Questo può consistere anche meno la partecipazione agli utili della società o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere presto predeterminato azione di futura emissione (c.d. stock options).

Modalità e misura del compenso e sono determinati dall'atto costitutivo o dall'assemblea all'atto della nomina. Per gli amministratori invece di particolari cariche, la remunerazione è invece stabilita dallo stesso consiglio d'amministrazione. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può fissare un importo complessivo per la remunerazione dei tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolare carica.

Per evitare situazioni di antagonismo con la società e di potenziale conflitto di interessi, e amministratore di società per azioni non possono assumere la qualità di soci a responsabilità illimitata in società concorrenti, né essere amministratori e direttori generali in società concorrenti, salva l'autorizzazione dell'assemblea ( art. 2390 ).

E l'inosservanza del divieto espone l'amministratore alla revoca dell'ufficio per giusta causa e al risarcimento degli eventuali danni arrecati la società.



5. Il consiglio d'amministrazione

La società per azioni può avere sia l'amministratore unico, sia una pluralità di amministratori.

L'amministratore unico riunisce insegne esercita individualmente tutte le funzioni proprie della la amministrativo.

Quando invece l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione, ha retto da un presidente scelto dallo stesso consiglio fra i suoi membri, qualora non sia già stato nominato dall'assemblea ( art. 2380-bis, 5 comma). In tal caso l'attività è esercitata collegialmente. Le relative decisioni devono essere adottate in apposite riunioni alle quali devono assistere i sindaci ( art. 2405).

L'attuale disciplina stabilisce che, se lo statuto non prevede diversamente, il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente dello stesso, il quale fissa anche all'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno ( art. 2381, 1 comma).

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza da maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono approvate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti ( voto per teste).

Non è ammesso il voto per rappresentanza.

La riforma del 2003 ha modificato la disciplina dell'invalidità della deliberazione del consiglio di amministrazione, la cui impugnazione è passato consentita in un solo caso: delibera adottata con voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi ( ex art. 2391 ).

L'attuale disciplina ha optato per ampliare la categoria delle delibere consiliari annullabili, mentre non sono previste cause di nullità delle stesse.

L'art. 2388, 4 comma, prevede che possono essere impugnate tutte le delibere del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge o dello statuto. L' impugnativa può essere proposta dagli amministratori assenti o dissenzienti e dal consiglio sindacale entro 90 giorni dalla data della deliberazione.

Quando la delibera consiliare Lea direttamente un diritto soggettivo del socio questi avrà diritto di agire giudizialmente per far annullare la delibera. L'annullamento delle delibere consiliari non pregiudica i diritti acquistati in buona fede terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle stesse.

Il conflitto di interessi degli amministratori è disciplinato all'art. 2391 : l'amministratore che in una determinata operazione ha un interesse non necessariamente in conflitto con quello da società:

a) deve darne notizia agli amministratori e al collegio sindacale precisandone " la natura, i termini, l'origine e la portata";

b) se si tratta di amministratore delegato, deve inoltre astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa l'organo collegiale competente;

c) in entrambi i casi il consiglio d'amministrazione né adeguatamente motivare le ragioni della convenienza per la società dell'operazione.



6. Comitato esecutivo. Amministratori delegati

Nelle società per azioni di maggiore dimensione è frequente un'articolazione interna del consiglio di amministrazione per rendere più razionale ed efficiente la gestione corrente dell'impresa sociale. Se l'atto costitutivo l'assemblea lo consentono, il consiglio d'amministrazione passati delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo ovvero ad uno o più amministratori delegati ( art. 2381 ).

Il comitato esecutivo è un organo collegiale; le sue decisioni sono adottate in riunioni alle quali devono assistere i sindaci ( art. 2405).

Gli amministratori delegati sono invece organi unipersonali. Se vi sono più amministratori delegati, essi agiscono disgiuntamente o congiuntamente, a seconda di quanto stabilito dallo statuto o dell'atto di nomina. Agli amministratori delegati è di regola affidata la rappresentanza della società.

È poi possibile la coesistenza di un comitato esecutivo e di uno o più amministratori delegati con competenze ripartite.

I membri del comitato esecutivo e gli amministratori delegati sono designati dallo stesso consiglio di amministrazione, che determina l'ambito della delega. In base l'attuale disciplina non possono esser tuttavia delegati:

a) la redazione del bilancio di esercizio;

b) la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili per delega;

c) e gli adempimenti posti a carico degli amministratori in caso di riduzione comminatorie del capitale sociale per perdite;

d) la redazione del progetto di fusione o di scissione.

L'attuale disciplina puntualizzare funzioni proprie degli organi delegati e definisce i rapporti tra gli stessi e gli altri componenti del consiglio è ammessa azione, al fine di favorire la circolazione delle informazioni sulla gestione fra i diversi componenti del consiglio e la partecipazione attiva alla gestione anche degli amministratori privi di delega.

Si stabilisce infatti che di organi delegati:

A) curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa;

B) riferiscono periodicamente al consiglio di amministrazione è collegio sindacale sul generale andamento del gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo.

Per consentire un'effettiva partecipazione di tutti i consiglieri alla gestione della società si dispone che tutti gli amministratori devono agire informate che ciascuno può chiedere agli organi delegati che siano fornite in consiglio informazioni relative alla gestione della società ( art. 2385, 6 comma).

L'attuale disciplina attribuisce al consiglio di amministrazione il potere-dovere di:

- valutare, sulla base delle informazioni ricevute, all'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativa e contabile della società;

- esaminare i piani strategici, industriali e finanziari della società;

- valutare, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale

andamento della gestione.



7. La rappresentanza della società

Fra le funzioni di cui gli amministratori sono per legge i vestiti di quella di rappresentanza della società.

Se più sono gli amministratori con rappresentanza, deve essere specificato se esssi hanno il potere di agire disgiuntamente a o congiuntamente. Di regola, la rappresentanza della società attribuita, disgiuntamente o congiuntamente, al presidente del consiglio di amministrazione e/o ad uno o più amministratori delegati.

In base alla tua disciplina il potere di rappresentanza degli amministratori è generale e non più circoscritto agli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

Essi hanno inoltre la rappresentanza processuale, attiva e passiva, della società.

Le limitazioni al potere che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti, non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano agito intenzionalmente a danno della società (art. 2384, 2 comma).

Con l'attuale disciplina non è stata riprodotta la disposizione che precludeva alla società di sotto opporre è terzi di buona fede l'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti nell'amministratori in nome della società; degli atti cioè che non rientravano nell'attività di impresa determinato dallo statuto (c.d. atti ultra vires).



8. La responsabilità degli amministratori verso la società   

Gli amministratori sono responsabili civilmente del loro operato in tre direzioni:

1) verso la società (artt. 2392-2393 );

2) verso i creditori sociali ( art. 2394 );

3) verso i singoli soci o terzi ( art. 2395 ).

In base all'attuale disciplina, gli amministratori incorrono in responsabilità verso la società e sono tenuti al risarcimento dei danni dalla stessa subiti quando non adempiono ai doveri ad essi imposti dalla legge o dallo statuto. Gli amministratori non sono invece responsabili per i risultati negativi della gestione che non sia imputabile difetto di normale diligenza della condotta degli affari sociali o nell' adempimento degli specifici obblighi posti a loro carico.

Se gli amministratori sono più, essi sono responsabili solidamente. Ciascuno può essere quindi costretto la società a risarcirle l'intero danno subito.

La responsabilità degli amministratori Ittiti è comunque responsabilità per colpa e non responsabilità oggettiva. Infatti, la responsabilità per gli atti e le omissione degli amministratori non si estende a quello tra essi che sia immune da colpa, perché:

a) abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

b) del suo dissenso dia immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

L'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori resta deliberato dall'assemblea ordinaria, anche se la società è in liquidazione.

La deliberazione dell'azione di responsabilità comporta la revoca automatica dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta solo se la delibera è approvata con voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. Se non si raggiunge tale percentuale del capitale sociale sarà invece necessario una distinta ed espressa delibera di revoca.

Nel caso la società cada in dissesto ed è dichiarata fallita o assoggettata a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria, la legittimazione a promuovere l'azienda sociale di responsabilità compete al curatore fallimentare, al commissario liquidatore, al commissario straordinario ( art. 2394-bis).

Una unanimità età e indiretta delle minoranze è però prevista anche quando la società è in bonis. La società infatti può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità o pervenire ad una transazione con gli amministratori. È necessario che non vi sia il voto contrario di una minoranza qualificata.

Una tutela più energica delle minoranze è stata introdotta dalla riforma del 1998 per le sole società con azioni quotate (art. 129 Tuf) e poi estesa a tutte le s p a dalla riforma del 2003.

In base l'art. 2393-bis, l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori può essere promossa anche dagli azionisti di minoranza.

L'azione promossa dalla minoranza è diretta a reintegrare il patrimonio sociale, non a risarcire il danno eventualmente subito dal soggetti agenti. Perciò la società deve essere chiamata in giudizio.



9. ( segue) : La responsabilità verso i creditori sociali 

Oltre che nei confronti della società, gli amministratori sono responsabili anche verso territori sociali ( art. 2394 ):

a) gli amministratori sono responsabili verso i creditori sociali solo "per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale";

b) l'azione può essere proposta ai creditori solo quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

Quanto corrisposto dagli amministratori e titolo di risarcimento danni non spetterà alla società, ma direttamente genitori fino alla concorrenza del loro credito.

Fra l'azione sociale di responsabilità e quella concessa genitori vi sono comunque indubbie differenze: infatti, il danno subito dai creditori non è che un effetto riflesso del danno che gli amministratori hanno arrecato al patrimonio sociale rendendolo insufficiente a soddisfare i primi. Consegue che se l'azione risarcitoria è stata esperita dalla società e il relativo patrimonio è stato reintegrato, i creditori non potranno più esercitare l'azione di loro spettanza dato che gli amministratori sono ovviamente tenuti a risarcire una sola volta il danno.

Anche la transazione intervenuta una società paralizza l'azione dei creditori sociali; invece, la rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali.



10. ( segue): La responsabilità verso i singoli soci o terzi 

Le azione di responsabilità della società ed i creditori sociali " non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo le sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori " (art. 2395 ).

Perché il singolo socio o il terzo possano chiedere agli amministratori il risarcimento dei danni devono ricorre a due presupposti:

a) il compimento da parte degli amministratori di un atto illecito nell'esercizio del loro ufficio;

b) la produzione di un danno diretto al patrimonio del singolo socio o del singolo terzo; di un danno cioè che non sia semplice riflesso a del danno eventualmente subito dal patrimonio sociale.

Caso classico di danno diretto e quello degli amministratori che con un falso bilancio e non con i soci o terzi a sottoscrivere l'aumento di capitale a prezzo eccessivo.



11. I direttori generali

I direttori generali sono dirigenti che svolgono attività di alta gestione dell'impresa sociale. Dirigenti cioè che sono al vertice della gerarchia dei lavoratori subordinati dell'impresa ed operano in rapporto diretto con gli amministratori. Essi sono perciò investiti gli ampi poteri decisionali nella gestione dell'impresa.

Inoltre, se nominati dall'assemblea o per disposizione dell'atto costitutivo, agli stessi si applicano le norme che regolano la responsabilità civile degli amministratori, in relazione compiti loro affidati ( art. 2396 ).



B. IL COLLEGIO SINDACALE


12. Premessa

Il collegio sindacale è l'organo di controllo interno della società per azioni, con funzione di vigilanza sull'amministrazione della società.

La disciplina del collegio sindacale ha subito profonde modifiche del 1942 ad oggi: con la riforma del 1974 è stato introdotto per le società quotate hanno con controllo contabile esterno da parte di una società di revisione, dando però vita ad una sovrapposizione di funzioni col collegio sindacale che si è rilevata scarsamente funzionale. Norme volte a migliorare la professionalità e l'efficienza del collegio sindacale sono fatte contro addotte dal d. lgs. 27-1-1992,n.88,che ha istituito un apposito registro dei revisori contabili.

La riforma del 1998 ha modificato la disciplina del collegio sindacale delle società con azioni quotate e ha affrancato tale organo dalle funzione di controllo contabile, che perciò sono ora affidate in via esclusiva alla società di revisione.

Con una riforma del 2003 anche nelle altre società per azioni il controllo contabile stato sottratto al collegio sindacale ed è stato attribuito ad una revisione contabile o ad una società di revisione.



13. Composizione. Nomina. Cessazione

Il collegio sindacale delle società con azioni non quotate si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci, secondo quanto stabilito nello statuto. Devono inoltre essere nominati due membri supplenti ( art. 2397 ).

Il collegio sindacale delle società non quotate ha una struttura semirigida.

fermo restando il numero minimo di tre sindaci effettivi e di due supplenti, l'atto costitutivo delle società quotate può oggi determinare liberamente il numero dei sindaci ( art. 148 Tuf).

I primi sindaci sono nominati nell'atto costitutivo; successivamente essi sono nominati dall'assemblea ordinaria.

I sindaci sono di regola nominati dallo stesso organo che nomina agli amministratori.

La situazione è tuttavia mutata per le sole società quotate con la riforma del 1998. L'atto costitutivo di tali società deve prevedere che almeno un membro effettivo sia eletto dalla minoranza.

Nelle società con azioni non quotate, in seguito alla riforma del 2003, almeno un sindaco effettivo ed uno supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Per le società quotate i requisiti di onorabilità e di professionalità sono invece fissati con regolamento del ministro della giustizia, che prevede anche la nomina di sindaci non iscritti nel registro dei revisori contabili.

Nel registro dei revisori possono iscriversi persone fisiche in possesso di specifici requisiti professionalità e onorabilità.

Per assicurare l'indipendenza dei sindaci sono previste cause di ineleggibilità ulteriori rispetto a quelle dettate per gli amministratori; secondo l'art. 2399 non possono esser nominati sindaci:

a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori, nonché degli amministratori di società facenti parte dello stesso gruppo;

b) coloro che sono legati alla società o a società facenti parte dello stesso gruppo " da un rapporto di lavoro o da una rapporto continuativo di consulenza di prefazione d'opera retributiva, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza".

Valgono poi per i sindaci le stesse cause di incompatibilità viste per gli amministratori.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

L'assemblea può revocarli solo se sussiste una giusta causa; la delibera di revoca deve essere approvata al tribunale ( art. 2400 ), al fine di verificare se ricorre giusta causa.

In caso di morte, di rinuncia o decadenza di un sindaco, subentrano automaticamente i supplenti in ordine di età.



14. Il controllo sull'amministrazione

Funzione primaria del collegio sindacale è quella di controllo.

In base all'attuale disciplina, il controllo del collegio sindacale ha per oggetto l'amministrazione della società globalmente intesa e si estende a tutte le attività sociale, al fine di assicurare che la stessa venga svolta nel rispetto della legge.

Il collegio sindacale vigila " sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento" ( art. 2403, 1 comma e 149 Tuf).

Il collegio sindacale non svolge più il controllo contabile suo società, oggi affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione.

La vigilanza del collegio sindacale è esercitata nei confronti degli amministratori quanto organo investito della gestione della società, ma riguarda anche attività dell'assemblea e comunque può estendersi in ogni direzione. Da qui il potere-dovere dei sindaci di intervenire alle riunioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, nonché di impugnare le relative delibere.

Il controllo del collegio sindacale sull'amministrazione è un controllo di carattere globale sintetico, le cui modalità di esercizio sono rimesse alla discrezionalità tecnica del collegio.

I sindaci hanno il potere-dovere di procedere in qualsiasi momento e ad atti di ispezione e di controllo, nonché di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il collegio sindacale può inoltre convocare l'assemblea " qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili in di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere " ( art. 2406,2 comma).

Il collegio può inoltre promuovere il controllo giudiziario sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli amministratori abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione.



15. Il funzionamento del collegio sindacale

Nelle società non quotate presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea ( art. 2398 ). Nelle società quotate è invece l'atto costitutivo a fissare i criteri di nomina dello stesso.

Il collegio sindacale deve dirsi almeno ogni 90 giorni l'attuale disciplina prevede che le riunioni possono svolgersi anche con mezzi telematici, scrostatura consenso ( art. 2404, 1 comma).

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Delle riunioni deve essere redatto processo verbale, sottoscritto da tutti gli intervenuti, che viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

I sindaci possono avvalersi dei dipendenti e di ausiliario allo svolgimento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo. L'attività di controllo del collegio sindacale può poi essere sollecitata dai soci ( art. 2408). Ogni socio può denunziare al collegio sindacale fatti che ritiene censurabili. Il collegio sindacale è però obbligato solo a tenerne conto nella relazione annuale dell'assemblea.

Doveri specifici e più intensi sono invece poste a carico del collegio sindacale quando la denuncia provenga da tanti soci che rappresentano il 5% del capitale sociale o la minore percentuale prevista dallo statuto. In tal caso il collegio sindacale " deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea", convocando indebitamente la medesima qualora ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità ( art. 2408, 2 comma).



16. La responsabilità dei sindaci

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico( art. 2407 ).

I sindaci sono responsabili, anche penalmente, della verità delle loro attestazioni devono conservare il segreto sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

L'obbligo di risarcimento dei danni grava esclusivamente sui sindaci è qualora il danno sia imputabile solo al mancato negligente adempimento dei loro doveri. Ad esempio, uno più sindaci hanno violato sollevati ufficio.

I sindaci sono responsabili in solido con gli amministratori per i fatti e le omissione di questi ultimi, qualora il danno non si sarebbe prodotto se sindaci avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

L'azione di responsabilità concessi invece disciplinata le stesse norme dettate per l'azione di responsabilità contro gli amministratori.




C. IL CONTROLLO CONTABILE


17. Controllo e revisione contabile

Con la riforma del 2003 si è completato il processo di separazione del controllo sulla amministrazione dal contratto contabile, originariamente entrambi affidati al collegio sindacale. L'affidamento del controllo contabile ad una revisione esterno è stato avviato nel 1974; a tale disciplina sia affiancata la riforma del 2003, quella del controllo contabile applicabile a tutte le altre società per azioni.

Oggi coesistono tre discipline parzialmente diverse:

a) nelle società che lo fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile è esercitato da una revisore contabile persona fisica o da una società di revisione iscritti in un apposito registro istituito presso il ministero della giustizia;

b) nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio diversa dalle società quotate, il controllo invece può essere esercitato solo da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.

c) nelle società con azioni quotate attività di revisione contabile riservata alle società di revisione iscritte in un apposito albo speciale.



18. Conferimento dell'incarico e revoca

Nelle società sottoposta a controllo contabile, il soggetto al quale ha demandato il relativo controllo è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo. Successivamente l'incarico è conferito all'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante alla revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico ( art. 2409- quater, 1 comma).

Non possono essere incaricati del controllo contabile, e se incaricati decadono dall'ufficio, i sindaci della società o di società facenti parte dello stesso gruppo.

Nelle società quotate, l'incarico è conferito, previo parere del collegio sindacale, dall'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio.

L'incarico di controllo o di revisione contabile ha durata di tre esercizi e nelle società quotate può essere rinnovato per non più di due volte.

La stabilità dell'incarico e l'indipendenza della società di revisione sono poi garantite anche dalla disciplina della revoca.

Nelle società assoggettate al controllo contabile, l'incarico può essere revocato dall'assemblea solo per giusta causa e sentito il parere del collegio sindacale.

Le delibere di conferimento dell'incarico di revoca sono soggette ad iscrizione nel registro delle imprese.



D. I SISTEMI ALTERNATIVI


20. Il sistema dualistico

Due sono i sistemi alternativi introdotti dalla riforma del 2003: sistemi che trovano applicazione solo se espressamente adottati in sede di costituzione della società o con modifica dello statuto ( art. 2380, 2 comma).

Il sistema dualistico prevede la presenza di un consiglio di gestione e di un consiglio di sorveglianza.

Il controllo contabile e poi affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione.

Il consiglio di gestione svolge le funzioni proprie del consiglio di amministrazione del sistema tradizionale.

Al consiglio di sorveglianza gli sono attribuite sia le funzioni di controllo propri del collegio sindacale, sia funzione di indirizzo della gestione che nel sistema tradizionale sono proprie dell'assemblea dei soci, come la nomina e la revoca dei componenti del consiglio di gestione.

Il sistema turistico determina quindi un più accentuato distacco fra azionisti ed organo gestorio della società.

È un modello adatto per società con azionatario diffuso e privo di uno stabile nucleo di azionisti imprenditori.

Due sono gli organi in cui si articola tale sistema.

I componenti del consiglio di sorveglianza possono essere soci o non soci. Il loro numero, non inferiore a 3, è fissata dallo statuto ( art. 2409-duodecies).

I primi componenti sono nominati nell'atto costitutivo. Successivamente la loro nomina compete all'assemblea ordinaria.

A meno componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Non possono essere invece eletti componenti del consiglio di gestione.

i componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.

Il consiglio di sorveglianza esercita le funzioni proprie del collegio sindacale nel sistema tradizionale, con conseguente applicabilità di larga parte della disciplina per quest'ultimo dettata ( art. 2409-quaterdecies). In particolare presenta la denunzia al tribunale ex art. 2409; riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.

Al consiglio di sorveglianza è inoltre attribuita larga parte delle funzioni dell'assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione e ne determina il compenso;

b) a approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato;

c) promuovere esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione.

Il presidente del consiglio di sorveglianza è eletto dall'assemblea e dei suoi poteri sono determinati dallo statuto ( art. 2409-duodecies, 8 e 9 co).

I componenti del comitato di sorveglianza devono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla naturadell'incarico, Sono solidalmente responsabili con i componenti del consiglio di gestione per i fatti e le omissioni di questi addotto si avessero vigilato in conformità dei doveri della loro carica.

Le funzioni del consiglio di gestione coincidono con quella del consiglio d'amministrazione del sistema tradizionale ( art. 2409-novies).

il consiglio di gestione è costituito da un numero di componenti non inferiore a 2. I primi componenti sono nominati nell'atto costitutivo. Successivamente la loro nomina compete al consiglio di sorveglianza, che determina anche il numero nei limiti stabiliti dallo statuto.

Non possono esser nominati consiglieri di sorveglianza; essi sono revocabili ad nutum dal consiglio di sorveglianza. Non trova applicazione il meccanismo della cooptazione.



21. Il sistema monistico

Il sistema monistico si caratterizza per la soppressione del collegio sindacale. L'amministrazione e controllo sono fatti esercitare dal consiglio di amministrazione e da un comitato per il controllo della gestione, costituite al suo interno e ( art. 2409-sexiesdecies).

Il controllo contabile e poi affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione.

I componenti del comitato per il controllo sulla gestione sono infatti nominati dallo stesso consiglio di amministrazione fra i consiglieri in possesso di tali requisiti di indipendenza, nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità. Si chiede inoltre che essi non siano membri del comitato esecutivo e che non svolgano funzioni gestori e neppure società controllanti o controllate. Almeno uno dei componenti deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Il consiglio di amministrazione determina anche il numero dei componenti del comitato per il controllo della gestione.

Il comitato elegge al suo interno il presidente ed opera con l'osservanza delle norme di funzionamento dettate per il collegio sindacale.

Il punto debole di questo sistema consiste nel fatto che i controllori sono direttamente nominati e controllati, siedono insieme a questi ultimi e votano nel consiglio di amministrazione. La funzionalità del sistema si gioca tutta sulla effettiva " indipendenza" dei chiamati alla funzione di controllori.



E. I CONTROLLI ESTERNI


22. Il sistema

Accanto al controllo interno del collegio sindacale ed al controllo contabile affidato ad un revisore esterno l'ordinamento prevede un articolato sistema di controlli esterni sulle società per azioni. Controlli che sono diretti a tutelare anche interessi ulteriori e diversi rispetto a quelli tradizionali dei soci di minoranza e dei creditori sociali.

Comune a tutte le società per azioni è infatti solo il controllo esterno sulla gestione esercitato dall'autorità giudiziaria in presenza di situazioni patologiche che ne alterano il corretto funzionamento.

Controlli esterni di diversa natura sono introdotti per la società che svolgono particolare attività dalla relativa legislazione speciale.



23. Il controllo giudiziario sulla gestione

Il controllo giudiziario sulla gestione delle società per azioni ( art. 2409 c.c.) è una forma di intervento dell'autorità giudiziaria nella vita delle società volta a ripristinare la legalità dell'amministrazione delle stesse. La relativa disciplina ha subito significative modifiche con la riforma del '98 e con quella del 2003: ad iniziare della situazione societaria che legittima l'intervento del tribunale in precedenza individuata nel " fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci".

In base all'attuale disciplina invece il procedimento può essere attuato se vi è fondato sospetto che gli amministratori e abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione.

Le gravi irregolarità possono essere denunziate:

A) dai soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale;

B) in tutte società l'iniziativa può essere assunta anche dal collegio sindacale o dal corrispondente organo di controllo nei sistemi alternativi.

C) nelle sole società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'iniziativa può essere assunta anche dal pubblico ministero nonché dalla Consob.

Il tribunale non può invece procedere di ufficio.

Il procedimento attivato con la denunzia si articola in due fasi.

Una prima fase, di carattere istruttorio, è diretta ad accertare l'esistenza delle irregolarità e a individuare provvedimenti da adottare per rimuoverle. A tal fine il tribunale deve sentire in camera di consiglio gli amministratori e sindaci. Può inoltre fare eseguire l'ispezione dell'amministrazione della società.

Il gruppo di comando della società può evitare l'ispezione ed ottenere al tribunale la sospensione del procedimento per un periodo determinato se l'assemblea sostituisce amministratori e sindaci e con soggetto " di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistano e per eliminarle".

I poteri e la durata in carica dell'amministratore giudiziario sono determinati dal tribunale con decreto di nomina.

L'amministratore giudiziario alla rappresentanza della società, ma non può compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza l'autorizzazione del presidente del tribunale.


24. La Consob

La Consob ( commissione nazionale per le società e la borsa) ha è un organo pubblico di vigilanza sul mercato dei capitali; attualmente la Consob è una persona giuridica di diritto pubblico, che gode di piena autonomia dei limiti stabiliti dalla legge. Essa ha sede in Roma ed una sede secondaria operativa a Milano.

Nata come organo di controllo della borsa e delle società che in borsa collocano i propri titoli, la Consob è progressivamente divenuto organo di controllo dell'intero mercato mobiliare.



25. ( segue): Consob e informazione societaria

La Consob svolge un ruolo centrale per assicurare una adeguata e veritiera informazione sul mercato mobiliare sugli eventi di rilievo che riguardano la vita delle società che fanno appello al pubblico risparmio, in modo da consentire agli investitori scelte più consapevoli.

Due sono i principi cardine dell'attuale disciplina:

a) tutte le società con azioni e obbligazioni diffuse fra il pubblico devono tempestivamente informare il pubblico, secondo le modalità stabilite dalla Consob, di qualsiasi fatto, riguardante anche l'attività delle società controllate, la cui conoscenza può influire sensibilmente sul prezzo degli strumenti finanziari ( art. 114 Tuf);

b) la Consob può richiedere che siano resi pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico e provvedervi direttamente.

La Consob ha prescritto specifici obblighi di informazione preventiva del pubblico per una seria operazione straordinaria: acquisto e cessione di pacchetti azionari, acquisto e vendita di azioni proprie, fusioni, scissioni.

Ha inoltre prescritto che siano messi tempestivamente a disposizione del pubblico documenti contabili periodici: bilancio di esercizio e relazione semestrale degli amministratori.

La Consob e poi investita di ampi poteri di indagine di intervento al fine di vigilare sulla correttezza dell'informazione fornita.




CAPITOLO DICIOTTESIMO: IL BILANCIO


1. Il bilancio di esercizio   

La società per azioni deve redigere annualmente il bilancio di esercizio.

In base alla pura disciplina, il bilancio di esercizio è il documento contabile che rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria della società alla fine di ciascun esercizio, nonché il risultato economico dell'esercizio stesso ( cioè, gli utili conseguiti o le perdite subite nell'esercizio).

Esso è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Deve inoltre essere corredato dalla relazione sulla gestione degli amministratori, nonché la relazione del collegio sindacale e delle revisore contabile.

Funzione essenziale del bilancio è quindi quella di accertare periodicamente la situazione del patrimonio ( aspetto statico) e la redditività ( aspetto dinamico) della società.

Il bilancio di esercizio costituisce per i soci il solo strumento legale di informazione contabile sull'andamento degli affari sociali; e costituisce per i creditori sociali il mezzo per conoscere la consistenza del patrimonio della società.

Il bilancio di esercizio delle società di capitali ha inoltre rilievo anche per l'applicazione della normativa tributaria in quanto costituisce per il fisco il termine di riferimento per la tassazione periodica del reddito della società (Irpeg).

I principi cardine che dominano la redazione del bilancio sono quelli della chiarezza e quello della rappresentazione veritiera e corretta. Infatti, "il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio ( art. 2423, 2 comma).

Ulteriori principi sono:

A) la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Si deve altresì tenere conto "della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato" al fine di far prevalere quest'ultima in caso di contrasto con i criteri formali di iscrizione in bilancio (c.d. principio di prevalenza della sostanza sulla forma).

B) nella redazione del bilancio si deve tener conto delle entrate e delle uscite di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso del pagamento. Il bilancio di esercizio è cioè un bilancio di competenza e non di cassa.

C) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.



2. La struttura del bilancio

Il bilancio di esercizio si articola in tre parti: lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa.

Sono dettate alcune regole generali:

a) le singole voci devono essere inserite nello stato patrimoniale e nel conto economico secondo l'ordine tassativo fissato per la legge. Gli amministratori non possono perciò scegliere liberamente l'ordine di esposizione né modificarlo da un esercizio all'altro.

b) le voci sono organizzate in grandi categorie omogenee a loro volta articolate in sottocategorie, in voci ed in alcuni casi anche sottovoci.

c) per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

d) è vietato il compenso di partite ( art. 2423-ter, 6 comma): cioè la somma algebrica di attività e passività.

Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali.

Alle società che non superano determinate dimensioni è consentita la redazione di un bilancio in forma abbreviata, nel quale è ridotto il numero delle voci dello stato patrimoniale.

Lo stato patrimoniale rappresenta in modo sintetico la composizione quantitativa e qualitativa del patrimonio della società e la sua situazione finanziaria del giorno della chiusura dell'esercizio. Consente inoltre l'immediata conoscenza del patrimonio netto della società. Lo stato patrimoniale deve essere redatto nella forma a colonne ( art. 2424 ).

Le voci dell'attivo sono aggregate in quattro grandi categorie:

A) crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già chiamata.

B) immobilizzazioni, che comprendono gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente dalla società e che imballa l'attuale disciplina devono contenere sarà l'indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria.

B-I) immobilizzazioni immateriali ( articolate in sette voci), quali i costi di impianto e di ampliamento (B-I-1), i diritti di brevetto industriale (B-I-3) e l'avviamento (B-I-5) .

B-II) immobilizzazioni materiali ( articolate in cinque voci) quali i terreni e i fabbricati (B-II-1), le attrezzature industriali e commerciali (B-II-3).

B-III) immobilizzazioni finanziarie, che comprendono partecipazioni azionarie e altri titoli e le azioni proprie.

C) attivo circolante, a sua volta distinto in:

C-II) rimanenze ( articolate in cinque voci), quali le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo (C-I-1), di prodotti in corso di lavorazione (C-I-2) e di prodotti finiti e merci (C-I-4 ter).

C-III) attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, fra le quali vanno inserite le partecipazioni, le azioni proprie e gli altri titoli di cui si prevede l'alienazione in tempi brevi.

C-IV) disponibilità liquide ( distinte in tre voci), quali i depositi bancari e il denaro in cassa.

D) ratei e risconti ( attivi), con separata indicazione del disaggio su prestiti. I ratei attivi sono provenienti di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi. I risconti attivi sono invece i costi sostenuti nell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Passando al passivo dello stato patrimoniale:

A) patrimonio netto, composto dal capitale sociale nominale (A-I) e e dei diversi tipi di riserve, distinte a seconda della fonte.

B) fondi per rischi ed oneri. Si tratta di accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti certi e probabili.

C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. L'importo del relativo fondo va calcolato in base agli anni di servizio maturati ( art. 2120 ) .

D) debiti, distinti oggi ben 14 voci per consentire una dettagliata informazione quantitativa e qualitativa sull'inadempimento della società.

E) ratei e risconti ( passivi), con separata indicazione dell'aggio sui prestiti. I ratei passivi sono costi di competenza dell'esercizio che saranno effettivamente sopportati negli esercizi successivi. I risconti passivi sono invece provenienti percepiti nell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

I conti d'ordine: la loro funzione è quella di informare sull'esistenza di rischi ed impegni futuri, che non incidono attualmente sulla consistenza del patrimonio sociale.

Mentre lo stato patrimoniale rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria della società al termine dell'esercizio, il conto economico espone il risultato economico dell'esercizio attraverso la rappresentazione dei costi e degli oneri sostenuti, nonché dei ricavi e degli altri provenienti conseguiti nell'esercizio.

Il conto economico deve essere redatto in forma espositiva scalare ( art. 2425), con esposizione cioè ed unica sequenza prefissata dei componenti positivi e negativi di reddito.

Il conto economico è articolato in cinque sezioni scalari:

nella prima, valore della produzione, vanno indicati e sommati i ricavi di competenza dell'esercizio dell'attività produttiva tipica e le variazioni delle relative rimanenze di magazzino. Dal totale così ottenuto si sottraggono i costi della produzione, fra cui sono compresi gli ammortamenti, le svalutazioni e gli accantonamenti.

Nella terza sezione vanno iscritti assommati algebricamente i provenienti e oneri finanziari.

Nella quarta sezione vanno iscritte sommate algebricamente le rettifiche di valore di attività finanziarie.

Nella quinta ed ultima sezione manoscritti e sommati algebricamente i provvedimenti ed oneri straordinari.

La somma algebrica dei diversi dotali parziali così ottenuti costituisce il risultato globale di esercizio. Si tiene così l'utile alla perdita di esercizio che va riportato nello stato patrimoniale.

Oltre lo stato patrimoniale e il conto economico, gli amministratori devono redigere due ulteriori documenti:

1) la nota integrativa ( art. 2427), che costituisce parte integrante del bilancio. Essa illustra specifica le voci dello stato patrimoniale e del conto economico; fornisce una serie di informazioni integrative e sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico di esercizio, sulle azioni e sugli strumenti finanziari emessi dalla società e sulle operazioni di locazione finanziaria. Nella nota integrativa vanno elencate le partecipazioni in società controllate e collegate.

2) la relazione sulla gestione ( art. 2428 ), è un allegato esterno al bilancio; essa deve illustrare la situazione della società e l'andamento della gestione "nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato".



3. I criteri di valutazione

La redazione del bilancio di esercizio comporta per molti cespiti patrimoniali il compimento di una serie di stima da parte degli amministratori, volte a determinarne il valore da iscrivere in bilancio, sia perché i valori neri in assoluto spesso non esistono, perché il valore di molti cespiti varie nel momento in relazione a molteplici fattori.

I legislatore per un verso fissa principi generali da osservare nella valutazione: quella della prudenza e quello della continuità dei criteri di valutazione. Per altro verso determina dettagliatamente ( art. 2426 ) i criteri cui gli amministratori devono attenersi nelle valutazioni dei diversi cespiti.

Le immobilizzazioni di ogni tipo sono iscritte in bilancio al costo storico: vale a dire al costo di acquisto o di produzione nel quale vanno computati anche i costi accessori.

Il valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere inoltre sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

Se il costo storico è criterio base di valutazione delle immobilizzazioni, a regole particolari sono tuttavia dettate per alcune di esse.

a) le immobilizzazioni finanziarie costituite partecipazioni in imprese controllate e collegate, anziché al costo, possono essere valutate col metodo del patrimonio netto: cioè iscrivendo in bilancio un importo pari alla corrispondente quota, opportunamente rettificata, del patrimonio netto della società partecipata risultante dall'ultimo bilancio della stessa ( art. 2426, n. 4).

b) i costi di impianto e di ampliamento, di ricerca, di sviluppo e di pubblicità possono essere iscritti nell'attivo, solo se hanno un utilità pluriennale.

c) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo solo se acquistato a titolo oneroso e nei limiti del costo per esso sostenuto.

I crediti devono essere sempre valutati secondo il valore di prudente realizzato.

I cespiti dell'attivo circolante e diversi dei crediti devono essere iscritti al costo di acquisto o di produzione ovvero, se minori, al valore realizzato desumibile dall'andamento del mercato.

L'attuale disciplina stabilisce anche i criteri di iscrizione in bilancio delle attività e passività. Al riguardo sono dettati criteri diversi a seconda che si tratti di attività e passività non costituenti immobilizzazioni ovvero di attività che costituiscono immobilizzazioni.

Le prime vanno iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio e la differenza rispetto al cambio del giorno di compimento dell'operazione darà luogo alla formazione di utili o perdite su cambi da imputare al conto economico.

Le immobilizzazioni in valuta devono invece essere iscritte al tasso di cambio del momento del loro acquisto ( cambio storico) o a quello inferiore alla chiusura dell'esercizio se la riduzione è giudicata durevole.

I criteri di valutazione fin qui esposti sono costantemente ispirati dal principio di prudenza e mirano ad evitare che gli amministratori sopravvalutino i relativi cespiti patrimoniali.

La rivalutazione monetaria è possibile solo in presenza di leggi speciali, periodicamente emanate, che ne fissano criteri e modalità.



4. Il procedimento di formazione del bilancio

Il bilancio di esercizio è un atto della società alla cui redazione coprano nel sistema tradizionale di amministrazione e controllo tutti e tre gli organi sociali: amministratori, collegio sindacale e assemblee, nonché il soggetto incaricato del controllo contabile. Nelle società che adottano il sistema dualistico il bilancio invece è predisposto dal consiglio di gestione ed è approvato dal consiglio di sorveglianza.

Il procedimento di formazione del bilancio è cadenzato all'art. 2364, 2 comma. In base a tale norma, l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine stabilito dallo statuto o comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli amministratori redigono progetto di bilancio e tale funzione non è delegabile al comitato esecutivo o agli amministratori delegati.

Il progetto di bilancio e relativi allegati a deve restare depositato in copia nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e affinché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

La legge non specifica quali poteri abbia l'assemblea in merito al bilancio. Essa può certamente approvarlo o respingerlo. Approvazione del bilancio non implica comunque liberazione degli amministratori, direttori generali e sindaci ( art. 2434 ).



5. Utili. Riserve. Dividendi

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili ai soci. Nel sistema dualistico a tal fine provvede l'assemblea convocata dal consiglio di sorveglianza ( art. 2433, 1 comma).

Non tutti gli utili sono però distribuibili e fra i soci sotto forma di dividendi. E ciò per la presenza di alcuni vincoli di destinazione imposti dalla legge.

Se negli esercizi precedenti si è verificata una perdita del capitale sociale, non si possono ripartire gli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Dagli utili netti annuali, non assorbiti da perdite precedenti, deve essere poi dedotta una somma corrispondente almeno al 5% degli stessi per costituire una riserva ( riserva legale).

La riserva legale costituisce un accantonamento contabile di utili imposto per legge a salvaguardia dell'integrità del capitale sociale; per evitare cioè che eventuali perdite degli esercizi futuri colpisca direttamente il capitale sociale riducendola. Essa si risolve in una forma di autofinanziamento obbligatorio della società.

Funzione caratteri non diversi da riserva legale presenta la riserva statutaria.

La differenza consiste nel fatto che la sua costituzione è imposto dallo statuto, che stabilisce anche la quota parte dell'assemblea ordinaria.

Sono infine riserve facoltative, quelle discrezionalmente disposta dall'assemblea ordinaria che approva il bilancio.

Gli utili di cui l'assemblea che approva il bilancio può disporre a favore dei soci sono costituiti:

a) dagli utili distribuibili di esercizio;

b) dagli utili accertati e non distribuiti negli esercizi precedenti.

Diversamente da quanto visto per le società di persone, nella società per azione l' approvazione del bilancio di esercizio non determina di per sé l'insorgere di un diritto individuale degli azionisti all'immediata assegnazione della propria parte di utili.

Gli azionisti non sono tuttavia obbligati a restituire dividendi riscossi per utili non realmente esistenti quando:

A) erano in buona fede al momento della riscossione;

B) i dividendi sono stati distribuiti in base ad un bilancio regolarmente approvato;

C) dal bilancio risultano utili netti corrispondenti.

Non sono esposti a ripetizione gli azionisti che senza colpa ignoravano il carattere fittizio degli utili assegnati e riscossi.

Gli acconti dividendo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede, anche se sia successivamente accertata l'esistenza degli utili di periodo risultanti dal prospetto.



6. Il bilancio consolidato di gruppo

Il bilancio consolidato è un bilancio redatto dalla capogruppo in aggiunta al proprio bilancio di esercizio. In esso è rappresentata situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo considerato nella sua unità.

Il bilancio consolidato costituisce un utile strumento di informazione sulla situazione globale del gruppo. Non incide invece sulla determinazione dell'utile distribuibile.

L'obbligo di redazione del bilancio consolidato di gruppo è stato introdotto dal d.lgs. 9-4-1991 n. 127 (artt. 25-43 ).

Il bilancio consolidato deve essere redatto dalla società di capitali che controllano altre imprese e dalle società cooperative che controllano società di capitali ( art. 25 ).

Le imprese da considerare ai fini del consolidamento sono solo quelle controllate tramite il possesso di partecipazioni.

Sono esonerati dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato i gruppi di minore dimensione, purché nessuna delle imprese del gruppo sia una società con azioni quotate.

Il bilancio consolidato è redatto dagli amministratori della capogruppo ed ha la stessa struttura del bilancio di esercizio. Si articola perciò nello stato patrimoniale, nel conto economico e nella nota integrativa (artt. 38 e 39 ). Deve inoltre essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione complessiva delle imprese comprese nel consolidamento(art. 40).

Non sono inserite nel bilancio consolidato:

a) le partecipazioni della controllante in imprese incluse nel consolidamento e la corrispondente frazione del patrimonio netto (capitale e riserve) di queste.

b) i crediti e debiti fra le imprese incluse nel consolidamento.

c) i provenienti e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le stesse.

d) gli utili e le perdite conseguenti.

Il bilancio consolidato, a differenza di quello di esercizio, non è assoggettato ad approvazione da parte dell'assemblea. Esso costituisce perciò atto degli amministratori.





CAPITOLO DICIANNOVESIMO: LE MODIFICAZIONI

DELLO STATUTO


1. Nozione. Procedimento

Costituisce modificazione dello statuto di una società per azioni ogni mutamento del contenuto oggettivo del contratto sociale e; mutamento che può consistere sia nell'inserimento di nuove clausole, sia nella modificazione o soppressione di clausole preesistenti.

Le modificazioni dello statuto rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci in sede straordinaria ( art. 2365 ). La delibera è perciò adottata con le maggioranze previste in via generale per l'assemblea straordinaria o nelle sue società non quotate, con quelle più elevate stabilite per talune modifiche di particolare rilievo: cambiamento dell'oggetto sociale, trasformazione, scioglimento anticipato, emissione di azioni privilegiate.



2. Il diritto di recesso

L'applicazione del principio maggioritario anche per la modificazione dello statuto fa si che nella società per azioni la minoranza non può impedire modifiche dell'assetto societario.

In presenza di delibere modificative di particolare gravità, la minoranza è inoltre direttamente tutelata dalla previsione di maggioranze più elevate e dal riconoscimento del diritto di recesso dalla società ( art. 2437 ss. c.c.).

Diritto quest'ultimo la cui disciplina è stata profondamente modificata con la riforma del 2003: a sono stati fatti vistosamente ampliati casi in cui il diritto di recesso è concesso.

Mentre la previgente disciplina prevedeva tre sole clausole di recesso (cambiamento dell'oggetto sociale, trasformazione e trasferimento della sede sociale all'estero), l'attuale disciplina amplia notevolmente le stesse (art.2437), che possono essere oggi distinta in causa di recesso inderogabili, derogabili dallo statuto e cause statutarie. A queste vanno poi aggiunte specifiche cause di recesso previste per le società che fanno parte di un gruppo (le società non quotate).

Il diritto di recesso può essere esercitato dai soci che non hanno concorso alle delibere riguardanti: la modifica dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, la revoca dello stato di liquidazione, la modificazione dello statuto concernenti il diritto di voto o di partecipazione ( diritti patrimoniali).

In tutti questi casi il diritto di recesso non può essere soppresso dallo statuto.

Un'ultima causa di recesso riguarda le società a tempo indeterminato che non sono quotate in un mercato regolamentato. Per evitare che i soci restino prigionieri della società, in tal caso tutti soci possono recedere liberamente con un preavviso di centottanta giorni, allungabile dallo statuto fino ad un anno ( art. 2437, 3 comma).

Il diritto di recesso deve essere esercitata mediante comunicazione con lettera raccomandata alla società entro breve termine:15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima; termine portata 30 giorni dalla conoscenza da parte del socio, se il fatto che legittima il recesso non è una delibera ( art. 2437-bis, 1comma).

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede della società.

L'attuale disciplina modifica radicalmente il criterio di determinazione del valore delle azioni da rimborsare. È infatti abbandonata per le società non quotate la prudenziale determinazione in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio di quest'ultimo esercizio.

Nelle società non quotate il valore delle azioni da rimborsare è determinato dagli amministratori.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di rimborso nei 15 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro 90 giorni dall'esercizio del recesso.

Nelle società con azioni quotate il valore di liquidazione delle stesse è invece determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la convocazione dell'assemblea.

L'l'attuale disciplina detto l'articolata disciplina del procedimento di liquidazione delle azioni del socio recedente ( art. 2437-quater), al fine di evitare che l'ampliamento delle cause di recesso e la più equa determinazione del valore di rimborso compromettano l'integrità del capitale sociale e la tutela dei creditori sociali.

Le azioni del socio che precede devono essere innanzitutto offerte in opzione agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

In caso di mancato collocamento presso i soci o presso terzi, le azioni vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società.



3. Le modificazioni del capitale sociale

Una specifica disciplina è dettata per la modificazione dello statuto relativa capitale sociale: aumento e diminuzione ( artt. 2438-2447 ).

L'aumento del capitale sociale può essere reale ( o a pagamento) oppure semplicemente nominale ( o gratuito).

Nel primo caso si ha un aumento del capitale sociale nominale e del patrimonio della società per effetto di nuovi conferimenti. Nel secondo caso si incrementa solo il capitale nominale, mentre il patrimonio della società resta invariato.



4. L'aumento reale del capitale sociale

Con l'aumento reale del capitale sociale, la società intende procurarsi nuovi mezzi finanziari a titolo di capitale di rischio; nuovi conferimenti.

L'aumento reale da perciò luogo all'emissione di nuove azioni a pagamento.

Competente a deliberare l'aumento di capitali è l'assemblea straordinaria dei soci. Lo statuto una successiva modifica dello stesso possono però attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale. Tuttavia:

a) deve essere predeterminato l'ammontare massimo entro cui gli amministratori possono aumentare il capitale sociale;

b) la delega può essere concessa per un periodo massimo di cinque anni (art.2443). La delega è però rinnovabile.

Il verbale della delibera del consiglio di amministrazione di aumento del capitale sociale deve essere redatto da un notaio.

Per quanto riguarda la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale, la deliberazione di aumento dei fissare il termine entro il quale le sottoscrizioni devono essere raccolte.



5. ( segue): Il diritto di opzione

Il diritto di opzione è il diritto dei soci attuali di essere preferiti ai terzi nella sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale a pagamento.

Il diritto di opzione consente di mantenere inalterata la proporzione in cui ciascun socio partecipa al capitale e al patrimonio sociale. Serve quindi a mantenere inalterata la proporzione in cui ciascun socio partecipa, a mantenere inalterato il valore reale della partecipazione azionaria in presenza di riserve accumulate.

Il diritto di opzione ha un proprio valore economico, che l'azionista può monetizzare cedendo a terzi qualora non vogliono possa concorrere all'aumento del capitale sociale. Il diritto di opzione non ha tuttavia un diritto intangibile dell'azionista. Esso può essere sacrificato quando lo specifico interesse della società esige.

Attualmente il diritto di opzione ha per oggetto le azioni di nuova emissione di qualsiasi categoria e le obbligazioni convertibili in azioni emesse da società.

Esso è attribuito a ciascun azionista in proporzione del numero di azioni già possedute.

Gli amministratori non sono liberi di collocare a loro piacimento le azioni che siano rimasti notate. Infatti:

a) sei azioni non sono quotate in borsa, coloro che hanno esercitato il diritto di opzione hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle azioni non optate.

b) se le azioni sono quotate sui mercati regolamentati, i diritti di opzione residue devono essere offerti in borsa da amministratori, per conto della società.

Il diritto di opzione degli azionisti è in tutto o in parte verificabile in presenza di situazioni soggettive rispondenti ad un concreto interesse della società.

1) il diritto di opzione è escluso per legge quando le azioni devono essere liberate mediante conferimenti in natura.

2) il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la delibera di aumento del capitale " quando l'interesse della società esige" (art.2441, 5 comma) .

3) il diritto di opzione può essere escluso, con delibera dell'assemblea straordinaria, quando le azioni devono essere offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società anche dipendenti di società controllanti o controllate.

Nei casi di esclusione del diritto di opzioni di cui ai numeri 1 e 2, è obbligatoria l'emissione delle nuove azioni con sovrapprezzo. La delibera di aumento del capitale " e determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto per le azioni quotate in borsa, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre" ( art. 2441, 6 co).

Il diritto di opzione non si considera però escluso limitato quando le azioni di nuova emissione sono sottoscritte da banche o da altri soggetti autorizzati al collocamento di strumenti finanziari (ad es. Sim), con obbligo di offrirle successivamente agli azionisti rispettando la disciplina del diritto di opzione.



6. L'aumento nominale del capitale sociale

L'aumento nominale ( o gratuito) del capitale sociale è operazione che non da luogo a nuovi conferimenti e non determina perciò alcun incremento del patrimonio sociale. L'aumento nominale è infatti posta in essere dall'assemblea straordinaria " imputando a capitale e riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili" ( art. 2442, 1 comma).

L'aumento è quindi realizzato utilizzando valori già esistenti nel patrimonio della società.

L'aumento nominale del capitale sociale può essere attuato o aumentando il valore nominale delle azioni in circolazione o mediante l'emissione di nuove azioni.

L'aumento deve essere attuato in modo da non alterare le preesistenti posizioni reciproche degli azionisti.



7. La riduzione del capitale sociale. La riduzione reale

Anche la riduzione del capitale sociale può essere reale un nominale, a seconda che la riduzione di luogo meno ad un corrispondente rimborso ai soci del valore dei conferimenti;-accompagnata da una contestuale riduzione del patrimonio sociale ( art. 2445 ).

È riduzione nominale la riduzione del capitale sociale per perdite.

La riduzione reale del capitale resta però circondata da una serie di cautele sostanziali e procedimentali ( art. 2445 ), in quanto operazione potenzialmente pericolosa per i creditori sociali e per i soci di minoranza: a riduce la consistenza del patrimonio sociale e può pregiudicare lo svolgimento dell'attività di impresa o la riduzione si riveli infondata.

Il capitale sociale non può essere ridotto al di sotto del minimo legale di 120 mila euro.

Sono poi previste particolari cautele procedimentali.

L' avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione.

La riduzione reale può aver luogo mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, o mediante rimborso agli stessi del capitale. La società può anche procedere all' acquisto ed al successivo annullamento di proprie azioni.

Le modalità di riduzione prescelte devono comunque assicurare la parità di trattamento degli azionisti.



8. La riduzione del capitale sociale per perdite

Il patrimonio netto della società ( o capitale reale) e può scendere, per effetto di perdite, al di sotto del capitale sociale nominale. La riduzione del capitale sociale per perdite consiste nell'adeguare la cifra del capitale sociale nominale all'attuale minor valore del capitale reale. E' quindi una riduzione puramente nominale.

La società non è obbligata ridurre il capitale sociale fino a quando la perdita dello stesso non sia superiore ad un terzo.

Anche se non obbligata, la società può tuttavia ugualmente ridurre il capitale per perdite per poter distribuire gli utili successivamente conseguiti; distribuzione altrimenti vietata fin quando le perdite non siano state colmate ( art. 2433, 3 comma).

La riduzione facoltativa per perdite segue la disciplina generale della modificazione dell'atto costitutivo. Se la società ha emesso obbligazioni, tale riduzione può essere disposta solo rispettando il limite legale all'emissione di obbligazioni ( art. 2413, 1 comma).

La riduzione del capitale sociale diventa invece obbligatoria quando il capitale diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite.

Se minimo legale non è stato intaccato ( art. 2446 ), gli amministratori o nel caso di loro inerzia il collegio sindacale devono convocare senza indugio l'assemblea straordinaria sottoporle una situazione patrimoniale aggiornata della società. La situazione patrimoniale e le osservazioni devono restare depositate nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea.

L'assemblea così convocata prende gli opportuni provvedimenti.

Non è quindi tenuto a decidere l'immediata riduzione del capitale sociale e può anche limitarsi ad un semplice rinvio a nuovo delle perdite.

Se le azioni emesse dalla società sono senza valore nominale, lo statuto può prevedere che la riduzione sia deliberata dal consiglio di amministrazione e art. ( 2446, 3 comma) .




CAPITOLO VENTESIMO: LE OBBLIGAZIONI


1. Nozione e tipologia

La società per azioni può emettere obbligazioni; tipico e tradizionale strumento per la raccolta di capitale di prestito fra il pubblico.

Le obbligazioni sono titoli di credito che rappresentano frazioni di uguale valore nominale e con uguali diritti di un'unitaria operazione di finanziamento a titolo di mutuo.

Mentre l'azione attribuisce la qualità di socio n'e di compartecipe ai risultati dell'attività di impresa; l'obbligazione attribuisce invece la qualità di creditore della società. L'l'obbligazionista, diversamente dall'azionista, ha perciò diritto ad una remunerazione periodica fissa ( interessi); ha inoltre diritto al rimborso del valore nominale del capitale prestato alla scadenza pattuita.

L'azionista, per contro, ha diritto al rimborso del suo apporto forense dei liquidazione della società. La quota di liquidazione dell'azionista può essere uguale, superiore o inferiore al valore nominale del conferimento eseguito.

Fra i tipi speciali di obbligazioni possono essere ricordate:

a) le obbligazioni partecipanti, in in cui la remunerazione periodica del capitale è commisurata agli utili di bilancio della società emittente;

b) le obbligazioni indicizzate (o strutturate), la cui emissione da parte della Spa è espressamente consentita dalla riforma del 2003 ( art. 2411 ). Tali obbligazioni mirano a neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria e ad adeguare il rendimento dei titoli all'andamento del mercato finanziario.

c) le obbligazioni convertibili in azioni, che attribuiscono all'obbligazionista la facoltà di trasformare il proprio credito in una partecipazione azionaria della società emittente e o di altra società alla prima collegata;

d) le obbligazioni con warrant ( o con diritto di opzione su azioni), che attribuiscono all'obbligazionista il diritto di sottoscrivere o acquistare azioni della società emittente o di altra società.

e) le obbligazioni subordinate, nelle quali il diritto degli obbligazionisti al pagamento degli interessi e alle rimborso del capitale è subordinato all'integrale soddisfacimento degli altri creditori.



2. I limiti all'emissione di obbligazioni

Il codice civile del 1942 poneva un limite all'emissione di obbligazioni da parte delle società per azioni, stabilendo che le stesse non potevano essere emesse per somma eccedente il capitale versato ed esistente risultante dall'ultimo bilancio approvato. La riforma del 2003 ha abbandonato definitivamente l'idea che il limite all'emissione di obbligazioni abbia funzione di garanzia e concepisce lo stesso come una tecnica volta ad evitare che gli azionisti ricorrono al mercato del capitale il credito in misura eccessiva rispetto al capitale di rischio apportato.

In base all'attuale disciplina la società per azioni può infatti emettere obbligazioni persona complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I sindaci attestano il rispetto di tale limite ( art. 2412, 1 comma).

La società può emettere obbligazioni per ammontare superiore al limite fissato in via generale quando :

a) le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate ad essere sottoscritta da investitori istituzionali soggetti a vigilanza prudenziale;

b) le obbligazioni sono garantiti da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore di questi.

c) ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale della società è autorizzata con provvedimento dell'autorità governativa a superare il limite.

Per le società con azioni negoziate in mercati regolamentati ogni limite è stato soppresso dalla riforma del 2003; per le altre società, la legge si preoccupa di garantire che il rapporto fra capitale più riserve ed obbligazioni, fissato dall'art. 2412, permanga per tutta la durata del prestito obbligazionario ( art. 2413 ).

La società che ha emesso obbligazioni non può infatti ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se il limite del primo comma dell'art. 2412 non risulta più rispettato per le obbligazioni che restano in circolazione.



3. Il procedimento di emissione

Con l'attuale disciplina l'emissione di obbligazioni cessa di essere materia di competenza dell'assemblea straordinaria; infatti, l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori ( art. 2410 ). La delibera di emissione deve tuttavia risultare dal verbale redatto da un notaio, è soggetta a controllo di legalità; essa produce effetti può essere eseguita solo dopo l'iscrizione (art.2410, 2 comma).



4. Le obbligazioni convertibili in azioni

L'art. 2420-bis, riguardante le obbligazioni convertibili in azioni, regola le obbligazioni convertibili in azioni della stessa società di futura emissione (procedimento diretto). Sono queste obbligazioni che attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni della stessa società utilizzando come riferimento le somme già versate al momento dell'acquisto delle obbligazioni. Chi esercita il diritto di conversione cessa perciò di essere obbligazionista e diventa azionista della società.

Le obbligazioni convertibili devono essere offerte in opzione agli azionisti e ai possessori di obbligazioni convertibili precedentemente emesse.

- la delibera di emissione delle obbligazioni convertibili non può essere

adottata se il capitale sociale precedentemente sottoscritto non è stato

interamente versato;

- le obbligazioni convertibili non possono essere messe persona

complessivamente inferiore al loro valore nominale.

Competente a deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili è l'assemblea straordinaria.

La legge si ne occupa di conciliare, durante il periodo concesso per la conversione, la libertà di decisione della società con l'esigenza di tutelare i possessori di tali obbligazioni il fronte ad operazioni societarie che possono vistosamente alterare il valore del diritto di conversione; sono tre al riguardo le regole fissate:

1) in caso di aumenti del capitale sociale a pagamento e di nuove emissioni di obbligazioni convertibili, il diritto di opzione sugli stessi spetta anche ai possessori di obbligazioni convertibili. Si permette così agli obbligazionisti di mantenere inalterata la proporzione della loro futura partecipazione azionaria;

2) in caso di aumento gratuito del capitale o di riduzione dello stesso per perdite, il rapporto di cambio è automaticamente modificato in proporzione a misura dell'aumento o della riduzione del capitale;

3) la società non può deliberare la riduzione volontaria del capitale sociale, la fusione con altra società, alla scissione una modificazione delle disposizioni dello statuto concernenti la ripartizione degli utili, finquando non siano scaduti i termini fissati per la conversione. Il divieto non ha però carattere assoluto.



5. L'organizzazione degli obbligazionisti

I prestiti obbligazionari emessi da una società per azioni si caratterizzano rispetto a quelli dello stato e degli enti pubblici per la previsione dell'organizzazione del gruppo degli obbligazionisti volta a tutelare gli interessi degli stessi verso la società ed articolata in due organi: l'assemblea e il rappresentante comune (artt. 2415-2418 ).

L'assemblea degli obbligazionisti delibera:

a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;

b) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;

c) sulle proposte di amministrazione controllata e di concordato preventivo e fallimentare,

d) sulla costituzione di un fondo le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sulla relativo rendiconto;

e) sugli altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti( art. 2415 ).

L'assemblea è convocata dagli amministratori della società o dal rappresentante comune degli obbligazionisti.

All'assemblea possono assistere amministratori e sindaci.

L'art. 2416 estende alle delibere dell'assemblea degli obbligazionisti l'intera disciplina dettata per le delibere assembleari nulle e annullabili.

Il rappresentante comune degli obbligazionisti è nominato dall'assemblea degli obbligazionisti.

Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a tre anni ed è rieleggibile. Egli tutela gli interessi comuni e degli obbligazionisti nei confronti della società e dei terzi ( art. 2418 ). In particolare:

A) esegue le deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti;

B) assiste alle operazioni per l'estensione a sorteggio delle obbligazioni;

C) ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti.




CAPITOLO VENTUNESIMO: LO SCIOGLIMENTO DELLA

SOCIETà PER AZIONI


1. Le cause di scioglimento

Lo scioglimento della società per azioni è disciplinato agli artt. 2484-2496 c.c.

La società per azioni si scioglie ed entra in stato di liquidazione col verificarsi di una delle seguenti cause ( art. 2484 ):

1) il decorso del termine di durata fissato nell'atto costitutivo;

2) il conseguimento dell'oggetto sociale una sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, sempre che quest'ultima abbia carattere assoluto e definitivo. Tale causa e di scioglimento non opera se l'assemblea delibera le opportune modifiche statutarie.

3) l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea;

4) la riduzione del capitale ( per perdite) al di sotto del minimo legale, salvo che l'assemblea deliberi la riduzione e il contemporaneo aumento del capitale ad una cifra superiore al minimo legale, oppure la trasformazione della società.

5) la delibera dell'assemblea straordinaria di scioglimento della società in seguito al recesso di uno o più soci ( art. 2437 ), ovvero all'impossibilità di provvedere al rimborso delle relative azioni;

6) la deliberazione dell'assemblea ( straordinaria) di scioglimento anticipato, per la quale nelle società che non fanno appello al mercato del capitale di rischio è richiesta la maggioranza forzata di più di un terzo del capitale sociale anche in seconda convocazione ( art. 2369, 5 comma);

7) le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto per le quali lo statuto deve determinare la competenza a decidere o accettarne e ad effettuare prescritti adempimenti pubblicitari.

8) la sentenza che dichiara nullità della società.

La società operazione si scioglie per le altre cause previste dalla legge, quali la dichiarazione di fallimento o il provvedimento dell'autorità governativa.



2. La società in stato di liquidazione

Il verificarsi di una causa di scioglimento non determina l'immediata estinzione della società: si deve prima provvedere, attraverso il procedimento di liquidazione, al pagamento dei creditori sociali e alla ripartizione fra i soci dell'eventuale residuo attivo.

Gli amministratori restano in carica fino alla nomina dei liquidatori ma devono convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione. Sono inoltre responsabili della conservazione dei beni sociali fin quando li abbiano consegnati liquidatori. Vedono limitati i loro poteri. Infatti, per il semplice verificarsi di una casa di scioglimento gli amministratori conservano il potere di gestire la società " ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale" ( art. 2486, 1 comma) in attesa di farne consegna ai liquidatori.

Con la riforma del 2003 è stata infine espressamente disciplinata la revoca dello stato di liquidazione; la relativa decisione è è circondata da una serie di cautele.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione e tornare ad una fase di normale esercizio, ma nelle società che fanno appello al mercato del capitale di rischio è richiesta la maggioranza rafforzava di un terzo del capitale sociale anche in seconda convocazione. Inoltre, ai soci che non hanno concorso alla deliberazione è riconosciuto diritto di recesso. Anche i creditori sociali sono tutelati.



3. Il procedimento di liquidazione. L'estinzione la società

Il procedimento di liquidazione si apre con la nomina di uno più liquidatori. I guidatori sono nominati dall'assemblea straordinaria ( art. 2487 ).

Nell'inerzia dell'assemblea, i liquidatori sono nominati dal tribunale, su istanza dei singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci ( art. 2487, 2 comma).

I liquidatori restano in carica per tutta la durata del procedimento di liquidazione. Essi possono essere revocate dall'assemblea con maggioranze prescritte dall'assemblea straordinaria. Se sussiste giusta causa, sono revocabili anche al tribunale, su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero.

I provvedimenti di nomina e di revoca dei liquidatori sono soggetti a iscrizione nel registro delle imprese ( art. 2487-bis).

Con l'iscrizione della nomina dei liquidatori, gli amministratori cessano dalla carica devono consegnare ai liquidatori libri sociali.

Poteri, doveri e responsabilità dei liquidatori sono modellati su quelli degli amministratori ( art. 2489 ); pertanto:

a) i liquidatori devono adempiere loro doveri con diligenza e la professionalità richieste dalla natura dell'incarico;

b) i liquidatori devono prendere in consegna dall'amministratori i beni e documenti sociali, nonché redigere con gli stessi l'inventario del patrimonio sociale;

c) i liquidatori possono compiere " tutti gli atti utili per la liquidazione della società" ( art. 2489, 1 comma).

L'attività dei liquidatori deve essere diretta al pagamento dei creditori sociali. Essi non possono perciò ripartire fra i soci beni della società finquando non siano pagati tutti i creditori noti.

I minatori devono redigere ogni anno il bilancio sottoporlo all'approvazione dell'assemblea. Completata la liquidazione del patrimonio sociale con la conversione in danaro dell'attivo, i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione ( art. 2492 ). Il bilancio finale liquidazione deve essere approvato dai singoli soci e non dalla assemblea; e approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.




CAPITOLO VENTIDUESIMO: LA SOCIETà IN

ACCOMANDITA PER AZIONI


1. Caratteri distintivi

La società in accomandita per azioni (artt. 2452-2461 ) è un tipo di società che si caratterizza per la presenza di due categorie di soci:

a) a i soci accomandatari, che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali sono per legge amministratori della società;

b) i soci accomandanti, che sono obbligati verso la società nei limiti della quota di capitale sottoscritto.

Questo tipo di società si caratterizza per il fatto che le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.

Nella società in accomandita per azioni e vi è un nesso indissolubile fra qualità di accomandatario, posizione di amministratore e responsabilità per l'obbligazioni sociali. Non si può essere soci accomandatari se non si è amministratori e si cessa di essere accomandatari e responsabili se si cessa di essere amministratori. Infatti, nel accomandita per azioni:

A) i soci indicati nell'atto costitutivo e come accomandatari sono tutti di diritto amministratori della società ( art. 2455 ) .

B) il socio accomandatario che cessa dall'ufficio di amministratore non risponde per l'obbligazioni della società sorte posteriormente all'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall'ufficio ( art. 2461 ).

C) il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell'accettazione della nomina ( art. 2457 ).

Nel accomandita per azioni, diversamente da quanto avviene nell'accomandita semplice, vi è quindi piena coincidenza fra accomandatari e amministratori e l'accomandatario-amministratore risponde illimitatamente per le sole obbligazioni sorte nel periodo in cui ha rivestito la carica di amministratore.



2. La disciplina

L' atto costitutivo deve indicare quali sono i soci accomandatari.

La denominazione sociale deve essere costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari. Questi ultimi rispondono illimitatamente e solidalmente verso i terzi per l'obbligazioni sociali.

Norme particolari valgono per l'adozione di talune delibere assembleari:

a) gli accomandatari non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di nomina e revoca dei sindaci;

b) le modificazioni dell'atto costitutivo non solo devono essere deliberate dall'assemblea straordinaria con le consuete maggioranze, ma devono inoltre essere approvate da tutti soci accomandatari ( art. 2460 ).

I soci accomandatari sono di diritto amministratori ed il loro ufficio ha carattere permanente;

Gli accomandatari amministratori non sono tuttavia inamovibili. Essi possono essere revocati anche se non ricorre giusta causa; a revoca deve essere però deliberata con le maggioranze prescritte per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria ( art. 2456 ).

Per il collegio sindacale l'unica deviazione della disciplina della società per azioni consiste nel divieto per gli accomandatari di votare della liberazione riguardanti la nomina e la revoca dei sindaci ( art. 2459 ).

Per la società in accomandita per azioni è prevista una causa di scioglimento atipiche adulte rispetto a quelle dettate per la società per azioni. La società si scioglie in caso di cessazione dalla carica di tutti gli amministratori, se nel termine di sei mesi non si è provveduto alla loro sostituzione ed i sostituti non hanno accettato la carica. Per questo atto periodo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio, i cui poteri sono circoscritti agli atti di ordinaria amministrazione. È quindi causa di scioglimento dell'accomandita per azioni di venir meno di tutti gli accomandatari e la conseguente impossibilità di funzionamento dell'organo amministrativo protratta per sei mesi.




CAPITOLO VENTITREESIMO: LA SOCIETà A

RESPONSABILITà LIMITATA


1. Caratteri distintivi

La società a responsabilità limitata ( artt. 2462-2483 ) è una società di capitali nella quale:

a) per l'obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo patrimonio (art. 2462, 1 comma);

b) le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni e non posso inoltre costituire oggetto di sollecitazione all'investimento ( art. 2468, 1 comma).

Con la riforma del 2003 è sostanzialmente caduto il divieto per le società a responsabilità limitata di emettere obbligazioni e quindi di emettere titoli di credito di massa anche per la raccolta di capitale di credito. L'attuale disciplina consente infatti alle s r l di emettere titoli di credito, ma vieta la collocazione diretta degli stessi presso il pubblico dei dei risparmiatori.

Nella serra l a g consentito adottare statutariamente anche soluzioni organizzative proprie delle società di persone.

L'obbligo di fondo è quello di accentuare il distacco della s r l dalla Spa e di farne un modello societario particolarmente elastico, che consenta di valorizzare profili di carattere personale presenti soprattutto nelle piccole e medie imprese.



2. La costituzione della società. La s r l unipersonale

La costituzione della società a responsabilità limitata è richiamata all'art. 2463, 3 comma:

a) il capitale sociale minimo richiesto per la costituzione è di 10 mila euro;

b) la denominazione sociale può essere liberamente formata come nella società per azioni, ma devo ovviamente contenere l'indicazione di società a responsabilità limitata;

c) anche la società a responsabilità limitata può essere costituita a tempo indeterminato.



3. I conferimenti. Le altre forme di finanziamento

L'attuale principio base è quello che anche nella società a responsabilità limitata " possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica" ( art. 2464, 2 comma).

Il versamento presso la banca del 25% dei conferimenti in danaro e dell'intero sovrapprezzo può essere sostituita dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria ( art. 2464, 4 comma).

Disciplinata è anche la posizione del socio moroso ( art. 2466 ), con disciplina applicabile anche quando siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa una fideiussione bancaria rilasciata dal socio; egli non può partecipare alle decisioni dei soci.

Altra significativa novità della riforma del 2003 è l'introduzione di una specifica disciplina dei finanziamenti dei soci volta a porre un freno delle società sottocapitalizzate.

L'art. 2467 stabilisce il che il rimborso dei finanziamenti dei soci alla società è postergato rispetto al soddisfacimento degli altri creditori. Deve essere restituita la società se avvenuto nell'anno precedente dichiarazione di fallimento della stessa.

Identica disciplina è applicabile ai finanziamenti concessi da società capogruppo alle società controllate.

Con l'attuale disciplina è infine caduto il divieto per le società a responsabilità limitata di emettere obbligazioni.

Allo statuto della singola s r l a stabilire se la competenza ad emettere titoli di debito spetta ai soci o gli amministratori " determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie".



4. Le quote sociali

Nella società per azioni il capitale sociale nominale è diviso in parti omogenee e standardizzate che prescindono dalle persone dei soci e dal loro numero. Nella società a responsabilità limitata invece il capitale è diverso secondo criterio personale, dato che in tale società le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.

Il capitale della società responsabilità limitata e perciò diviso in parti in base al numero dei soci: il numero iniziale delle quote corrispondente al numero dei soci che partecipano alla costituzione della società e ciascun socio diventa titolare di un'unica quota di partecipazione.

Mentre le azioni sono necessariamente di egual valore, le quote possono essere di diverso ammontare e lo sono inizialmente in sedi verso all'ammontare del capitale sottoscritto da ciascun socio. Mentre le azioni attribuiscono ai diritti, le quote possono essere anche sotto tale profilo le una diversa dalle altre.

Infatti la regola base è che i diritti sociali spettano i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta e che le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento ( art. 2468, 2 comma).

Ulteriore differenza delle quote rispetto alle azioni, è che le prime non possono essere rappresentate da titoli di credito né possono costituire oggetto di sollecitazione all'investimento.

Il recesso è riconosciuto per legge in una serie di casi:

a) se la società è a tempo indeterminato ogni socio può recedere con un preavviso di almeno sei mesi;

b) se la società è a tempo determinato possono recedere i soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla sua fusione o scissione e. Il diritto di recesso riconosciuta socio contrario all'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ( art. 2481-bis).



5. ( segue): Il trasferimento delle quote sociali

Il trasferimento della quota è valida ed efficace fra le parti per effetto del semplice consenso. È però produttivo di effetti nei confronti della società solo dal momento in cui è iscritto nel libro dei soci.

Specifiche disposizioni sono poi dettate per assicurare la trasparenza nella cessione delle quote e la conoscenza dell'effettiva composizione della compagine societaria al fine di prevenire e reprimere operazioni di riciclaggio di danaro provenienti da reati.

I trasferimenti per atto fra vivi devono risultare da scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio, il quale entro 30 giorni deve depositarla per l'iscrizione nel registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della società. Il trasferimento deve essere annotato nel libro dei soci. Con la successiva iscrizione nel libro dei soci il trasferimento diventa efficace nei confronti della società.



6. Gli organi sociali. Le decisioni dei soci

L'assemblea dei soci e degrada ad organo essenziale ad organo solo eventuale per una serie di decisione dei soci.

Infatti l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso le decisioni sono adottate col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea ( ordinaria) è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale intervenuto.

Non è previsto l'assemblea di seconda convocazione con maggioranze ridotte.



7. ( segue): Amministrazione e controlli

L'amministrazione è affidata a uno più soci, nominati con decisione dei soci, che restano in carica a tempo indeterminato ( art. 2475, 1 comma).

Quando l'amministrazione è affidata a più persone queste costituiscono il collegio di amministrazione.

L'atto costitutivo può prevedere che gli amministratori operino non già collegialmente, bensì disgiuntamente o congiuntamente come nelle società di persone.

Profili di accentuata singolarità rispetto alla società per azioni presenta infine la disciplina della azione di responsabilità ( art. 2476 ):

a) è affermata la responsabilità degli amministratori verso la società e verso i singoli soci o terzi direttamente danneggiati, non si fa menzione della responsabilità verso i creditori sociali;

b) responsabili solidalmente con gli amministratori sono anche " i soci che hanno eccezionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o terzi" ( art. 2476, 7 comma) .

c) l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori può essere promossa anche dal singolo socio, il quale può altresì chiedere la revoca degli amministratori in caso di gravi irregolarità nella gestione della società.

Ogni socio non amministratore ha diritto di avere degli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali di consultare libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.



8. Altri aspetti della disciplina

La redazione del bilancio di esercizio nella distribuzione degli utili non presenta sostanziali differenze rispetto la disciplina della società per azioni (art. 2478-bis).

E' espressamente prevista e disciplinata la delega agli amministratori per l'aumento del capitale sociale a pagamento (art. 2481 ). La determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio è tuttavia integralmente rimessa all'atto costitutivo.

Sostanzialmente coincidente con quelle della società per azioni è infine la disciplina della riduzione reale e nominale del capitale sociale ( art. 2482 ).




CAPITOLO VENTIQUATTRESIMO: LE SOCIETà

COOPERATIVE


1. Il sistema legislativo

In base all'attuale disciplina le società cooperative sono società a capitale variabile che si caratterizzano per lo specifico scopo perseguito nello svolgimento dell'attività di impresa: lo scopo mutualistico ( art. 2511 ).

Dispone l'art. 45, 1 comma, della costituzione che " la repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità".

La disciplina generale delle società cooperative dettate dal codice civile del 1942 era infatti integrata completata in più punti dalla c.d. legge Basevi.

Numerose erano e restano poi le leggi speciali volte ad incentivare particolari manifestazioni del fenomeno cooperativo: alcune delineano un particolare statuto per le cooperative che operano in determinati settori produttivi, e questo, ad esempio, il caso delle cooperative di credito articolate delle due grandi categorie delle banche di credito cooperativo e delle banche popolari.

Altre leggi speciali fissano particolari requisiti e riconoscono particolari agevolazioni creditizie e tributarie per le cooperative che perseguono specifici fini sociali.

La riforma delle cooperative del 2003 introduce la distinzione fra " società cooperative a mutualità prevalente"e altre società cooperative dando così luogo ad una bipartizione delle società cooperative.



2. Le società con scopo mutualistico

Le società cooperative si distinguono dagli altri tipi società per lo scopo economico perseguito: identico allo scopo-mezzo delle società cooperative e delle società lucrative: esercizio in comune di una determinata attività economica. Diverso è invece lo scopo-fine: a nelle società lucrative, la produzione di utili ( lucro oggettivo)da distribuire fra i soci (lucro soggettivo); nelle società cooperative, lo scopo mutualistico.

Lo scopo prevalente dell'attività di impresa delle società cooperative consiste " nel fornire beni o servizi o occasioni di lavoro direttamente a membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato".

Nelle cooperative di consumo vi è una tendenziale è coincidenza fra i soci e soggetti che usufruiscono dei beni o servizi prodotti dall'impresa sociale. Nelle cooperative di produzione e di lavoro, invece, i fattori produttivi necessari per l'attività di impresa sono tendenzialmente forniti dagli stessi soci. Si pensi alle cooperative di trasformazione di vendita dei prodotti agricoli.

L'attività di impresa delle società cooperative si caratterizza per la cosiddetta " gestione di servizio" a favore dei soci.

Anche soci di una cooperativa mirano a realizzare un risultato economico ed un proprio vantaggio patrimoniale, attraverso lo svolgimento di attività di impresa.



3. ( segue): Scopo mutualistico e scopo lucrativo

Le società cooperative sono caratterizzate da uno scopo prevalentemente in, ma non esclusivamente mutualistico. Esse possono svolgere anche attività con terzi, possono cioè fornire anche a terzi le medesime prestazioni che formano oggetto della gestione a favore dei soci. E l'attività con i terzi e di regola finalizzata alla produzione di utili, può essere cioè attività oggettivamente lucrativa.

Nelle cooperative, lo scopo mutualistico può coesistere con un'attività con terzi produttiva di utili.

I compatibile con lo scopo mutualistico è e resta però l'integrale distribuzione soci degli utili prodotti dalla cooperativa.

I dati caratterizzanti lo scopo mutualistico e ed il profilo causale delle società cooperative sono l'esercizio di attività di impresa tendenzialmente orientata verso il soddisfacimento di preesistenti bisogni economici dei soci e con limitata ripartizione fra i soci stessi degli utili eventualmente prodotti.



4. Le cooperative a mutualità prevalente

L'attuale disciplina generale delle società cooperative si basa sulla distinzione fra società cooperative a mutualità prevalente e altre società cooperative.

Le prime godono di tutte le agevolazioni previste per le società cooperative, le seconde invece non godono delle agevolazioni di carattere tributario.

Elementi caratterizzanti le cooperative a mutualità prevalente sono:

a) la presenza nello statuto di clausole che limitano la distribuzione di utili e riserve soci cooperatori ( art. 2514 );

b) la circostanza che la loro attività deve essere svolta prevalentemente a favore dei soci ( cooperative di consumo), ovvero deve utilizzare prevalentemente prestazioni lavorative dei soci ( cooperative di lavoro) o beni e servizi dagli stessi apportati ( cooperative di produzione e lavoro).

Perdono la qualifica di cooperative a mutualità prevalente società che per due esercizi non rispettino tali condizioni ( art. 2545-octies).

le società cooperative a mutualità prevalente sono tenute ad iscriversi in apposito albo delle società cooperative, tenuto a cura del ministero delle attività produttive.

L'atto costitutivo deve stabilire le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica con i soci e dei relativi rapporti deve essere rispettato il principio di parità di trattamento. L'atto costitutivo deve inoltre stabilire se la società può svolgere la propria attività anche con terzi.



5. I caratteri strutturali

Non poche sono le novità introdotte col codice del 1942 per orientare l'attività sociale verso il perseguimento dello scopo mutualistico e per impedire che la stessa sia infatti indirizzata verso finalità prevalentemente educative e speculative.

a) è previsto un numero minimo di soci per la costituzione la sopravvivenza della società. Nel contempo si ritiene che soci cooperatori siano in possesso di specifici requisiti soggettivi.

b) sono fissati limiti massimi alla quota di partecipazione di ciascun socio e alla percentuale di utili agli stessi distribuibili.

c) le variazioni del numero delle persone dei soci e le conseguenti variazioni del capitale sociale e non comportano modificazioni dell'atto costitutivo.

d) ogni socio cooperatore persona fisica a in assemblea un solo voto, qualunque sia il valore della sua quota o il numero delle sue azioni. È così capovolta la regola di funzionamento propri delle società di capitali ( numero di voti proporzionato al numero delle azioni) ed è introdotto il principio "una testa-un voto". Principio che sottolinea il rilievo della persona dei soci anche nel funzionamento della società e nell'indirizzo dell'attività comune.

e) le società cooperative sono sottoposte a vigilanza dell'autorità governativa al fine di assicurarne il regolare funzionamento amministrativo e contabile.



6. La costituzione della società

Per procedere alla costituzione di una società cooperativa è necessario che soci siano almeno 9 ( art. 2522, 1 comma).

Sono tuttavia sufficienti tre soci persone fisiche se la società adottare norme della società a responsabilità limitata.

La società si scioglie deve essere posta in liquidazione se il numero dei soci scenda al di sotto del minimo e non ha reintegrato nel termine massimo di un anno.

La partecipazione ad una società cooperativa è inoltre subordinata al possesso dei requisiti soggettivi volti ad assicurare che esso svolga attività coerente e/o non incompatibile con quella che costituisce l'oggetto sociale della cooperativa.

La disciplina attuale fissa come regola generale che non possono in ogni caso essere soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella cooperativa ( art. 2527, 2 comma).

Tali requisiti però non sono richiesti per i soci sovventori.

Il procedimento ricostituzione ricalca quello previsto dalla società per azioni.

Le indicazioni dell'atto costitutivo da redigere per atto pubblico, in buona parte coincidere con quelle stabilite per la società di azioni. È tuttavia necessaria se inserire:

a) l'indicazione specifica dell'oggetto sociale, con riferimento a requisiti e agli interessi dei soci;

b) i requisiti e le condizioni per l'ammissione di nuovi soci e il modo il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti.

c) le condizioni per l'eventuale recesso e per l'esclusione dei soci;

d) le regole per la ripartizione degli utili e criteri per la ripartizione dei ristorni.

Per accentuare il profilo mutualistico e assicurare la parità di trattamento dei soci, l'attuale disciplina prevede infine che lo svolgimento dell'attività mutualistica società e soci può essere disciplinato da appositi regolamenti. Tali regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea straordinaria ( art. 2521, 5 comma).



8. Le quote. Le azioni

Nelle cooperative la partecipazione sociale può essere rappresentata da quote o da azioni, secondo quanto stabilito dall'atto costitutivo.

Nessun socio persona fisica può avere una quota superiore a 100 mila euro; nelle cooperative con più di 500 soci l'atto costitutivo può tuttavia elevare tale limite fino al 2% del capitale sociale ( art. 2525, 3 comma).

Le quote elezioni dei soci cooperatori non possono essere cedute, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione degli amministratori, il cui provvedimento deve essere comunicata associo entro 60 giorni dalla richiesta. Il silenzio vale assenso.

Il provvedimento che nega autorizzazione essere motivato il conto lo stesso socio può proporre opposizione al tribunale.

L'atto costitutivo può anche vietare del tutto la cessione sia delle quote sia delle azioni salvo questo caso il diritto del socio di recedere dalla società compra viveri tre mesi purché siano decorsi due anni dal suo ingresso in società.

L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare e rimborsare quote o azioni della società con l'osservanza di un duplice limite. Il rapporto tra patrimonio netto e complessivo indebitamento della società deve essere superiore ad un quarto; l'acquisto o il rimborso deve essere effettuata nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolamentare approvato.



9. ( segue): Le nuove forme di finanziamento

La previsione dei limiti massimi alla partecipazione di ciascun socio e di limiti alla libera circolazione delle azioni, sommati i limiti posti per la distribuzione degli utili, frapponevano in passato vistosi ostacoli. Ostacoli che erano solo in parte superati con il diffuso ricorso a finanziamenti a titolo di prestito dei soci.

Significativa innovazione al riguardo sono state introdotte dalla legge 31-1-1992, n. 59. Sono stati elevati limiti massimi della partecipazione ciascun socio; l'nel contempo sono state consentite nuove e più incentivanti forme di raccolta del capitale di rischio con la previsione della figura dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa.

La figura dei soci sovventori, in passato prevista solo per le mutue assicuratrici, consenta la raccolta di capitale di rischio anche fra soggetti sprovvisti degli specifici requisiti soggettivi richiesti per partecipare all'attività mutualistica.

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentate da azioni (o  quote) nominative liberamente trasferibili.

Sono poi introdotte regole volte ad evitare che soci sovventori prendano il sopravvento nella gestione della società.

Le azioni di partecipazione cooperativa costituiscono una particolare categoria di azioni. Possono essere messe per ammontare non superiore al valore delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesso al portatore, se interamente liberate. Sono quindi liberamente trasferibili e godono dell'anonimato.

Esse sono privilegiate sotto il profilo patrimoniale in quanto:

a) assicurano l'ex lege una partecipazione agli utili maggioritaria del 2% rispetto a quella delle quote o delle azioni dei soci cooperatori;

b) hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale, in sede di scioglimento della società,

c) le perdite incidono sulla stessa solo per la parte che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

Alle società cooperative è stata di recente consentita anche l'emissione di obbligazioni per la raccolta di capitale di prestito.

La riforma del 2003 ha consentito tutte società cooperative l'emissione di strumenti finanziari secondo disciplina prevista per le società per azioni ( art. 2526 ).

Le cooperative che hanno optato per la disciplina della Srl possono offrire strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione " solo ad investitori qualificati".



10. Gli organi sociali . L'assemblea

Gli organi delle società cooperative disciplinate dalle norme sono società per azioni sono gli stessi della società per azioni di identico a l riparto di funzioni. Alcune significative deviazioni sono tuttavia introdotte nella disciplina dell'assemblea (artt. 2538-2540 ).

Innanzitutto, il piede di ciascun socio operatore l'assemblea è del tutto svincolato dall'ammontare della partecipazione sociale. Per i soci persone fisiche trova rigida applicazione il principio " una testa-un voto": ogni socio persona fisica infatti diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota al numero delle azioni possedute. Solo ai soci persone giuridiche possono esser attribuiti più voti, ma non oltre 5.

Ai soci sovventori possono essere invece attribuiti più voti, ma essi non devono superare in ogni caso un terzo dei voti spettate tutti soci.

L'attuale disciplina consente poi che nelle cooperative di produzione il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.

Valgono inoltre le seguenti regole:

a) hanno diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

b) il socio può farsi rappresentante assemblea sono d'altro socio.

c) il modo può essere dato anche per corrispondenza mediante altri mezzi di telecomunicazione, se l'atto costitutivo consente.

Alcune differenze siano anche per il procedimento assembleare: i quorum costitutivi e deliberativi vanno ovviamente calcolati secondo il numero dei voti spettanti per teste soci e non in base all'ammontare della loro partecipazione al capitale.

L'innovazione più significativa è però costituito dalla possibilità di una formazione progressiva della volontà assembleare attraverso il meccanismo dell'assemblee separate.

In base l'attuale disciplina le assemblee separate sono però obbligate a quando la società ha più di 3 mila soci svolge la propria attività in più province.

Le assemblee separate deliberano sulle stesse materie che formeranno oggetto dell'assemblea generale ed eleggono dei soci-delegati che parteciperanno quest'ultima.

L'assemblea generale è costituita dai delegati designati dalle assemblee separate e delibera definitivamente sulle materie all'ordine del giorno.



11. ( segue): Amministrazione. Controlli. Collegio dei probiviri

Se è adottato il sistema turistico, i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza del consiglio di gestione.

Se invece è adottato il sistema monistico, agli amministratori eletti dei possessori strumenti finanziari e non possono essere attribuite deleghe operative; negli stessi possono far parte del comitato esecutivo.

Quanto al sistema tradizionale, con l'attuale disciplina è caduta la regola che tutti gli amministratori debbano essere soci cooperatori. Oggi è sufficiente che sola maggioranza degli amministratori si accetta tre soci cooperatori ovvero tra le persone designate dai soci cooperatori persone giuridiche ( art. 2542 ).

Quanto poi al collegio sindacale la nomina dello stesso ha obbligatoria solo quando la cooperativa ha un capitale non inferiore a quello minimo della società per azioni, quando sono superati i limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata quando la società ha emesso strumenti finanziari partecipativi ( art. 2543 ).

Per la nomina del collegio sindacale, lo statuto può attribuire il diritto di voto proporzionalmente alle quote o azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione scambio mutualistico.

È prassi consolidata la previsione degli statuti delle cooperative di un ulteriore organo sociale: il collegio dei probiviri. A tale organo è affidata la risoluzione di eventuali controversie tra soci o fra soci e società, riguardanti il rapporto sociale una gestione mutualistica. Si tratta di un organo però che non sempre è da garanzie di imparzialità.

Con l'attuale disciplina anche società cooperative sono assoggettata al controllo giudiziario sulla gestione previsto dall'art. 2409 per le società per azioni.



12. La vigilanza governativa

Le società cooperative sono sottoposte al controllo dell'autorità governativa, al fine di assicurare il il regolare funzionamento amministrativo e contabile delle stesse e il rispetto delle condizioni richieste per la concessione delle agevolazioni tributarie e creditizie.

Eccezion fatta per alcune categorie di cooperative, la vigilanza spetta al ministro del lavoro ed esercita tramite ispezioni ordinarie ed ispezioni straordinarie.

Nell'attività di vigilanza il ministero si avvale anche delle " associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo".

In caso di irregolare funzionamento della società, l'autorità governativo può revocare amministratori e sindaci ed affidare la gestione della cooperativa ad un commissario governativo.

Inoltre l'autorità governativa può disporre lo scioglimento della cooperativa se non è in grado di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita.



13. Bilancio. Utili. Ristorni

La formazione del bilancio di esercizio della società cooperative è integralmente assoggettata alla disciplina dettata per la società per azioni. Le cooperative di maggior dimensione devono sottoporre al bilancio a revisione obbligatoria da parte di una società di revisione.

Per rafforzare la consistenza del patrimonio sociale, la percentuale degli utili netti annuali da destinare a riserva legale 6 volte più elevata rispetto la società per azioni: il 30%, anziché il 5%.

La legge 59/1992 ha poi introdotto l'obbligo di destinare il 3% degli utili netti annuali ad apposito " ai fondi mutualistici in per la promozione e sviluppo della cooperazione ". Si tratta in sostanza di una forma di auto contribuzione obbligatoria, finalizzata alla promozione al finanziamento di nuove imprese.

Infine sono posti limita la distribuzione fra soci degli utili residui: al riguardo l'attuale disciplina introduce una netta distinzione fra società cooperativa mutualità prevalente e altre società cooperative.

Per queste ultime sufficiente che l'atto costitutivo fissi la percentuale massima dei dividendi che possono essere ripartiti tra soci sovventori.

Disciplina più restrittiva è invece prevista dalla società cooperative a mutualità prevalente ( art. 2514 ): in data l'attuale disciplina che sostanzialmente ricalca quella prevista dalla legge Basevi, gli statuti di tale società devono prevedere:

1) il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali ;

2) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al 2% rispetto al limite massimo;

3) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

4) l'obbligo di devolvere in caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale e ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

In tutte le società cooperative per rafforzare la consistenza patrimoniale della società possono essere distribuiti dividendi, solo se il rapporto tra patrimonio netto e complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto.

Dagli utili ( in remunerazione del capitale) vanno tenuti distinti i ristorni: questi costituiscano rimborso ai soci di parte del prezzo pagato per i beni e servizi acquistati dalla cooperativa ( cooperativa di consumo) a prezzo di mercato, ovvero l'integrazione della retribuzione corrisposta dalla cooperativa per le prestazioni del socio ( cooperative di produzione e di lavoro).

Costituiscono quindi uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci cooperatori vantaggio mutualistico derivante da rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa.

Possono essere distribuiti anche mediante aumento gratuito del capitale sociale ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.



14. Variazioni dei soci e del capitale sociale

Le società cooperative sono società a capitale variabile. Il capitale sociale non ha determinato in un ammontare prestabilito. La variazione del numero delle persone dei soci non comporta modificazione dell'atto costitutivo ( art. 2524).

Il che non esclude però che anche nelle cooperative l'ingresso di nuovo soci possa avvenire attraverso una modifica dell'atto costitutivo.

È estremamente semplificato è il procedimento per l'ammissione di nuovi soci, non dovendosi di volta procedere ad una modifica dell'atto costitutivo (c.d. "porta aperta") e. La missione è infatti deliberata in amministratori e le delibere di emissione è annotata quegli stessi amministratori del libro dei soci. Il nuovo socio deve alzare, oltre l'importo delle quote o delle azioni sottoscritte, anche un sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio proposto degli amministratori.

Nella società cooperative costituiscono cause di riduzione del numero dei soci e del capitale, il recesso ( art. 2532 ), l'esclusione ( art. 2533 ) e la morte( art. 2534 ) del socio.

Il recesso è ammesso per legge:

a) quando l'atto costitutivo vieta la cessione delle quote o delle azioni;

b) nei casi previsti per la società per azioni.

La dichiarazione di recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per quanto riguarda invece i rapporti mutualistici ha effetto con la chiusura dell'esercizio sociale in corso.

L'esclusione al nuovo diritto in caso di fallimento del socio. Può essere invece disposta da società in caso di: mancato pagamento delle quote o delle azioni, nei casi previsti per la società di persone, per gravi inadempienze del socio.

Quando non ha luogo di diritto, l'esclusione destra deliberata dagli amministratori o dall'assemblea.

In caso di morte del socio, il rapporto sociale si scioglie, salvo che l'atto costitutivo risponda la continuazione della società con gli eredi.



15. Il gruppo cooperativo paritetico

Anche società cooperative possono ordinate organizzazione del gruppo. È diffuso nella pratica che il gruppo cooperativo trovi fondamento in un accordo contrattuale, inquadrabile nello schema del consorzio fra imprenditori (art. 2602 c.c.), morto a dar vita ad una strategia imprenditoriale comune e unitario.

La legge fissa il contenuto minimo del relativo contratto richiedendo che siano indicate: la durata, alla cooperativa o le cooperative cui è affidata in direzione del gruppo e dei relativi poteri nonché " i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti da attività comune ".

Ogni cooperativa può recedere dal contratto senza oneri di alcun tipo qualora le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.

Il contratto del essere depositata in forma scritta presso l'albo delle società cooperative.



16. Lo scioglimento della società

Valgono per le società cooperative le cause di scioglimento previste per le società di capitali, con la sola differenza che solo la perdita totale del capitale è causa di scioglimento ( art. 2545-duodecies).

Sono poi cause specifiche di scioglimento:

a) la riduzione dei soci al di sotto del numero minimo di 9 (o 3), se questo non è reintegrato entro un anno;

b) la liquidazione coatta amministrativa disposta dall'autorità governativa.

Per il procedimento di liquidazione, l'unica peculiarità è costituita dal fatto che, in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo no svolgimento dell'eliminazione, l'autorità governativa può sostituire liquidatori o può chiederne la sostituzione al tribunale.



17. Le mutue assicuratrici

Le mutue assicuratrici o società di mutua assicurazione (artt. 2546-2548 sono società cooperative caratterizzate dalla stretta indipendenza che per legge esiste fra la qualità di socio e le qualità di assicurato: " non si può acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso la società " e viceversa " si perda la qualità di socio con l'estinguersi dell'assicurazione " ( art. 2546, 3 comma).

Questo principio differenzia nettamente le mutue assicuratrici rispetto alle comuni cooperative di assicurazione. Queste ultime si può essere assicurati senza diventare soci il socio ha diritto alle prestazioni assicurative solo se ed in quanto stipula un distinto autonomo contratto di assicurazione una società.

Nelle mutue assicuratrici, le due posizioni socio assicurato nascono e restano fra loro strettamente collegate.

Per l'obbligazioni sociali risponde solo società col proprio patrimonio. I soci assicurati sono obbligati verso la società pagamento di " contributi ", che costituiscono il contempo conferimento e premio di assicurazione.

Il patrimonio sociale, formato con i contributi dei soci assicurati, può essere insufficiente per l'esercizio dell'attività assicurativa. Per superare questo ostacolo l'atto costitutivo può prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento dell'indennità, mediante speciali conferimenti da parte dei soci assicurati di terzi.

Nelle mutue assicuratrici possono coesistere due categorie di soci:

- soci assicurati.

- soci sovventori: si limitano a conferire il capitale necessario per l'attività della società senza essere assicurati. Sono minati amministratori, ma maggioranza di amministratori deve essere costituita da soci assicurati.




CAPITOLO VENTICINQUESIMO: TRASFORMAZIONE .

FUSIONE E SCISSIONE


A. LA TRASFORMAZIONE


1. Nozione e limiti

La riforma del 2003 ha profondamente modificato ha l'ambito di operatività e disciplina della trasformazione: la trasformazione è nel sistema del codice del 1942 un istituto tipicamente societario. Questa linea di tendenza è stata recepita dall'attuale disciplina con la distinzione fra trasformazione omogenea ( fra società) e trasformazione eterogenea ( da società di capitali in altri enti o viceversa).

La trasformazione omogenea e cambiamento del tipo di società; il passaggio da un tipo ad un altro tipo di società. Ad esempio, una società in nome collettivo assuma la veste giuridica della società per azioni o viceversa.

Con la trasformazione assetto organizzativo della società. Non si ha però estinzione della società preesistente e nasce dirò società; è la stessa società che continuò a vivere in una rinnovata veste giuridica e che " conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione" ( art. 2498, 1 comma).

Rientrano nella trasformazione omogenea la trasformazione di società di persone in società di capitali e viceversa, in breve, il passaggio dall'uno all'altro tipo nell'ambito delle società lucrative.

Per quanto riguarda ciò che comporta il mutamento dello scopo economico della società era e resta espressamente vietata la trasformazione di una società cooperativa mutualità prevalente in società lucrativa, " anche se tale trasformazione sia deliberata all' unanimità ". Con la riforma del 2003 è stata invece consentita la trasformazione delle altre società cooperative e società lucrative o consorzi, la trasformazione di società di capitali ( ma non di persone) in società cooperative.



2. La trasformazione omogenea: il procedimento e trasformazione 

Da trasformazioni omogenea deve essere deliberata secondo le modalità previste dell'atto costitutivo e con l'osservanza delle relative maggioranze.

Al fine di favorire la trasformazione delle società di persone in società di capitali, ma disciplinato richiede più il consenso di tutti soci. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, è sufficiente consenso a maggioranza dei soci determinata secondo la partecipazione attribuita a ciascuna negli utili. Al socio che non ha concorso alla decisione è però riconosciuto diritto di recesso.

Per le società di capitali è invece necessaria una delibera dell'assemblea straordinaria da adottare nelle società per azioni non quotate con la maggioranza forzata. È comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata. I soci che non hanno concorso alla deliberazione hanno diritto di recesso.

Nella trasformazione di società cooperative, diverse da quelle a mutualità prevalente, in società di persone o di capitali è invece richiesto il voto favorevole di almeno la metà dei soci, elevata due terzi quando i soci sono meno di 50.

La delibera di trasformazione fissa le basi organizzative della società nella nuova veste giuridica. Deve perciò rispondere a requisiti di forma di contenuto previsti per l'atto costitutivo del tipo di società prescelto. Devono inoltre essere rispettate le ulteriori regole previste dalla costituzione della società che risulta dalla trasformazione.

Alla delibera di trasformazione deve essere allegata una relazione giurata di stima del patrimonio sociale.

La delibera di trasformazione in società di capitali è soggetta a controllo di legittimità da parte del notaio che ha redatto il verbale e ad iscrizione nel registro delle imprese. Ogni socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o quote proporzionali alla sua partecipazione, mentre regole specifiche sono dettate per l'assegnazione alle socio d'opera ( art. 2500-quater).

Per quanto riguarda infine le società cooperative diverse da quella mutualità prevalente, l'attuale disciplina ne consente la trasformazione in società lucrative. Impone però di devolvere ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione il valore effettivo del patrimonio esistente alla data della trasformazione.



3. ( segue): La responsabilità dei soci

La trasformazione può comportare un mutamento del regime di responsabilità dei soci.

Se in seguito la trasformazione socio suo responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, l'attuale disciplina dispone che comunque richiesto il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata.

Per favorire la trasformazione, è però introdotto una disciplina che agevola la liberazione dei soci. È infatti stabilito che:

a) il consenso dei creditori alla trasformazione vale come consenso alla liberazione di tutti soci a responsabilità illimitata.

b) il consenso a trasformazione si presume, se singoli creditori è stata comunicata per raccomandata la delibera di trasformazione ed essi non hanno negato espressamente la loro adesione, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il silenzio vale quindi consenso.



4. La trasformazione eterogenea

L'attuale disciplina regolante la trasformazione eterogenea e più esattamente la trasformazione eterogenea da parte di una società di capitali o che da vita ad una società di capitali. Non è invece disciplinata la trasformazione eterogenea di società di persone o in società di persone.

Una società di capitali può trasformarsi in " consorzi, società consortili, società cooperative, comunione di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni" ( art. 2500-septies).

Più articolata è la disciplina della trasformazione eterogenea in società di capitali ( art. 2500-octies) prevista per " i consorzi, le società consortili, le comunioni e di aziende, le associazioni riconosciute e fondazioni " (ma non per le associazioni e riconosciute e le cooperative).

Nei consorzi la trasformazione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei consorziati. Nelle comunioni di azienda da tutti i partecipanti alla comunione. Nelle società consortili e nelle associazioni con le maggioranze richieste per lo scioglimento anticipato.




B. LA FUSIONE


5. Nozione. Distinzioni

La fusione è l'unificazione di due o più società in una sola.

Essa può essere realizzata in due diversi modi:

a) con la costituzione di una nuova società, che prende il posto di tutte le società che si fondano ( fusione in senso stretto);

b) mediante assorbimento in una società preesistente di una o più altre società ( fusione per incorporazione).

La disciplina della fusione era stata già radicalmente riformata nel 1991 dando attuazione alla terza e sesta direttiva Cee in materia societaria, e successivamente nel 2003.

La fusione può aver luogo sia società dello stesso tipo ( fusione omogenea), sia fra società di tipo diverso ( fusione eterogenea).

La fusione fra società eterogenee comporta anche la trasformazione di una o più delle società che si fondono. Per le fusioni eterogenee valgono perciò gli stessi limiti esposti per la trasformazione.

La partecipazione alla fusione non è consentita alle società che si trovano in stato di liquidazione, mentre con la riforma del 2003 è caduto il divieto per le società sottoposte a procedura concorsuale.

La fusione è uno strumento di concentrazione delle imprese societarie che consente di ampliarne la dimensione e la competitività sul mercato in questa prospettiva è agevolata sotto diversi profili dalla legislazione tributaria. La fusione inoltre un istituto che dà luogo ad una concentrazione giuridica e non solo economica.

La fusione determina perciò la riduzione ad unità dei patrimoni delle singole società e la confluenza dei rispettivi soci in unica struttura organizzativa che continua attività di tutte le società preesistenti.

La società incorporante o che risulta dalla fusione " assumono diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti loro rapporti, anche processuale, anteriori alla fusione".



6. Il progetto di fusione

Il procedimento di fusione si articola in tre fasi essenziali: il progetto di fusione, la delibera di fusione e l'atto di fusione.

Il progetto di fusione della avere identico contenuto per tutte le società partecipanti alla fusione e dallo stesso devono risultare, fra le altre, le seguenti indicazioni:

a) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione.

b) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante.

c) il rapporto di cambio delle azioni o quote; vale a dire rapporto in base al quale saranno assegnate a ai soci delle società che si estinguono le azioni o quote della società incorporante o della nuova società.

Il progetto di fusione deve essere iscritto nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione.

La documentazione informativa non si esaurisce però nel progetto di fusione in quanto è prescritta la redazione preventiva di altri tre documenti:

1) la situazione patrimoniale ( art. 2501-quater);

2) la relazione degli amministratori ( art. 2501-quinquies);

3) la relazione degli esperti ( art. 2501- sexies).

Gli amministratori di ciascuna delle società partecipanti alla fusione devono redigere una situazione patrimoniale aggiornata della propria società, con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio.

Si tratta di un vero e proprio bilancio di esercizio infrannuale (c.d. bilancio di fusione), la cui funzione prevalente è quella di fornire i creditori sociali informazione aggiornate per il consapevole esercizio del diritto di opposizione alla fusione.

Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere una relazione la quale lustri giustifichi il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio, in modo da mettere soci in condizione di verificare i metodi di valutazione utilizzati dagli amministratori nella determinazione del rapporto di cambio.

È inoltre prescritto che per ciascuna società partecipante la fusione uno più esperti devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio ed esprimere un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti dagli amministratori. Per le società quotate esperte è scelto fra le società di revisione ( art. 2501-sexies).

Il progetto di fusione, le relazioni degli amministratori degli esperti, le situazioni patrimoniali tutte le società partecipanti alla fusione i nostri bilanci degli ultimi tre esercizi delle stesse, devono restare depositato in copia nelle sedi di ciascuna delle società partecipanti alla fusione durante i 30 giorni che precedono l'assemblea e finché la fusione sia deliberata.



7. La delibera di fusione

La fusione viene decisa da ciascuna delle società che vi partecipano "mediante l'approvazione del relativo progetto" ( art. 2502). L'attuale disciplina consente tuttavia che la decisione di fusione possa portare al progetto le modifiche non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.

Nelle società di capitali la fusione essere invece deliberata dall'assemblea straordinaria con le normali maggioranze.

Le delibere di fusione delle singole società devono essere iscritte nel registro delle imprese, previo controllo di legalità da parte del notaio verbalizzante se la società risultante dalla fusione è una società di capitali.



8. La tutela dei creditori sociali

La fusione può essere attuata solo dopo che siano trascorsi 60 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese dell'ultima delibera delle società che vi partecipano. Entro tale termine, a ciascun creditore anteriore la pubblicazione del progetto di fusione può proporre opposizione alla fusione.

L'opposizione sospende l'attuazione della fusione fino all'esito del relativo giudizio.

Se alla fusione partecipano società con soci a responsabilità illimitata e la società risultante della fusione è una società di capitali e resta ferma responsabilità personale dei soci delle prime per le obbligazioni interiori alla fusione.



9. L'atto di fusione

Il procedimento di fusione si conclude con alla stipulazione dell'atto di fusione ( art. 2504 ).

L'atto di fusione deve essere sempre redatto per atto pubblico, anche se la società incorporante o la nuova società risultante dalla fusione a una società di persone.

L'atto di fusione essere iscritto nel registro delle imprese dei luoghi ove posta la sede di tutte le società partecipanti alla fusione e di quello della società risultante dalla fusione.

Dall'ultima iscrizione nel registro delle imprese decorrono gli effetti della fusione. Si produce perciò l'unificazione soggettive patrimoniale delle diverse società. La società risultante dalla fusione assume tutti i diritti e gli obblighi di quelle partecipanti, che si estinguono.




C. LA SCISSIONE


10. Nozione. Forme

Con la scissione il patrimonio di una società composta da assegnare in tutto o in parte altre società, con contestuale assegnazione ai soci della prima di azioni o quote delle società beneficiarie del trasferimento patrimoniale .

con la scissione sia la suddivisione di un unico patrimonio sociale e di un'unica compagine societaria in più società.

nella scissione infatti le azioni o quote delle società beneficiarie del trasferimento patrimoniale sono acquistare direttamente soci della società che si scinde.

La scissione non era regolata dal codice del 1942, situazione è però cambiata nel 1991.

La scissione può assumere forme diverse.

Può essere innanzitutto totale o parziale:

nella scissione totale, l'intero patrimonio della società che si scinde era trasferita più società. La prima società perciò si estingue senza che però si abbia liquidazione della stessa, dato che l'attività continua tramite le società beneficiarie della scissione che assumono diritti e gli obblighi corrispondenti alla quota di patrimonio loro trasferita.

Nella società parziale, invece, sono parte del patrimonio della società che si scinde viene trasferito ad una o più altre società. La società scissa resta perciò invita sia pure con un patrimonio ridotto e continuatività parallelamente alle società beneficiarie, di cui entra a far parte i soci della prima.

Beneficiarie della scissione possono essere:

A) società di nuova costituzione, che nascono per gemmazione dalla società che si scinde ( c.d. scissione in senso stretto);

B) una o più società preesistenti (c.d. scissione per incorporazione), che vedono nel contempo incrementati il loro patrimonio e la compagine sociale per l'ingresso dei soci della società scissa.



11. Il procedimento

Il procedimento di scissione ricalca quello dettato per la fusione.

Gli amministratori della società partecipante a scissione devono redigere un unitario progetto di scissione, sottoposta la stessa pubblicità prevista per il progetto di fusione.

Oltre alle indicazioni stabilite per quest'ultimo, il progetto di scissione deve contenere:

a) l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali;

b) i criteri di distribuzione soci delle azioni o quote delle società beneficiarie.

Nella scissione totale, le attività di incerta attribuzione sono ripartite fra la società beneficiarie in proporzione della quota di patrimonio netto trasferita a ciascuna di esse. Delle passività di dubbia imputazione a rispondere invece in solido tutte società beneficiarie.

Nella scissione parziale, le relative attività restano in testa alla società trasferente. Delle passività a rispondere in solido sia questa sia le società beneficiarie.

Per la situazione patrimoniale, la relazione degli amministratori e quella degli esperti, è integralmente richiamata la disciplina della fusione.

Rinvia la disciplina della fusione sia anche per le altre fasi del procedimento di scissione: delibera di scissione, pubblicità, e opposizione dei creditori e stipula dell'atto di scissione.

La scissione diventa efficacia a partire dalla data in cui è stata eseguita l'ultima iscrizione dell'atto di scissione registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie. A partire da tale momento ciascuna delle società beneficiarie assume diritti e gli obblighi della società scissa, che le sono state attribuiti nell'atto di scissione.

"Ciascuna società è solidamente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico "( art. 2506-quater, 3 comma). Tutte le altre società coinvolte nella scissione sono garanti in via sussidiaria di quella cui il debito è stato trasferito, sia pure nei limiti specificati dalla norma.


PARTE TERZA :

I CONTRATTI



CAPITOLO VENTISEIESIMO: LA VENDITA


1. Nozione. Tipi   

La vendita è contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo  (art. 1470 c.c.).

Attraverso la stipula di contratti di compravendita si procurano infatti larga parte dei beni necessari per lo svolgimento della loro attività; attraverso altri contratti di compravendita collocano sul mercato larga parte dei beni prodotti o acquistati.

Per le vendite di cose mobili è da ricordare poi che esistono in materia di convenzioni internazionali che rispondono all'esigenza di rendere omogenea la disciplina del settore svincolandola in parte dalle singole leggi nazionali. Attualmente la vendita internazionale di merci è regolato dalla convenzione di Vienna del 1980.



2. Vendita reale e vendita obbligatoria

La vendita contratto consensuale: si perfeziona cioè col semplice accordo delle parti; è inoltre un contratto con effetti reali. Il consenso delle parti è parso di regola sufficiente perché la proprietà della cosa si trasferisca dal venditore al compratore ( art. 1465 ).

Oltre la vendita con riserva di proprietà, costituiscono casi di vendita obbligatoria alla vendita di cose generiche, di cose future e altrui.

Nella vendita di cose determinate solo nel genere, la proprietà passa al compratore con l'individuazione( art. 1378 ) che consente di isolare le cose che formano oggetto della vendita. L'individuazione è fatta di accordo fra le parti non è modi dalle stesse stabiliti.

Nelle vendite di cose future, il compratore ne acquista la proprietà non appena cosa viene desistenza ( art. 1472, 1 comma). La vendita di cosa futura non è di per sé un contratto aleatorio; la vendita è perciò nulla ( inefficace) se la cosa non viene ad esistenza.

Nella vendita di cosa altrui ( art. 1478 ), il venditore obbligato a procurare l'acquisto della cosa al compratore e questa diventa proprietario nel momento stesso in cui il venditore acquista dal terzo.



3. L'obbligazione del venditore

La vendita è fonte di obbligazioni per entrambe le parti.

Le obbligazioni principali del venditore sono:

a) quella di consegnare la cosa al compratore;

b) quella di fargliene acquistare la proprietà, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto ( vendita obbligatoria);

c) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa ( art. 1476 ).



4. ( segue): La garanzia per evizione

Il venditore è tenuto a garantire il compratore contro l'evizione.

Si ha evizione quando il compratore perde in tutto o in parte la proprietà della cosa acquistata o subisce una limitazione del libero godimento della stessa. Ad esempio: un terzo rivendica vittoriosamente la proprietà dell'intera cosa acquistata dal compratore ( evizione totale) o di una parte della stessa (evizione parziale).

se l'evizione totale, il venditore dovrà rimborsare al compratore il prezzo pagato e le spese sostenute, anche se immune da colpa ( art. 1483 ).

Se invece l'evizione è stata parziale, il compratore ha diritto solo ad una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento dei danni.

La garanzia per evizione può essere esclusa dalle parti.



5. ( segue): Vizi. Mancanza di qualità. Buon funzionamento

Il venditore deve garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata una diminuiscono in modo apprezzabile il valore( art. 1490 ).

La garanzia copre di regola soli vizi occulti, i vizi scendo riconosciuti sono facilmente riconoscibili dal compratore al momento dell'acquisto.

La garanzia copre tuttavia anche:

a) i vizi facilmente riconoscibili quando il venditore ha dichiarato espressamente che la cosa era esente da vizi;

b) i vizi apparenti ( difetti che emergono ictu oculi) quando si tratta di cose da trasportare ( art. 1511 ).

In presenza di vizi coperti dalla garanzia il compratore può chiedere alternativamente:

1) la risoluzione del contratto ( azione redibitoria), con conseguente rimborso integrale del prezzo e delle spese pattuite;

2) la semplice riduzione del prezzo ( azione estimatoria o quanti minoris) in rapporto al minor valore della cosa a causa dei vizi ( art. 1494).

Inoltre:

A) il compratore decade dalla garanzia sono denunzia vizi al compratore entro otto giorni dalla scoperta, salvo che il venditore abbia riconosciuto l'esistenza del vizio o l'abbia occultato;

B) l'azione si prescrive in ogni caso nel termine abbreviato di un anno dalla consegna.

Dalla garanzia per vizi occulti fin qui esposta, la legge distingue il caso in cui la cosa venduta " non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata" ( art. 1497 ). Ad esempio: la stoffa venduta una di pura lana vergine come pattuito.

Diversa dalla garanzia per vizi occulti o per mancanza di qualità è la "garanzia di buon funzionamento" previsto all'art. 1512 per le sole cose mobili.



6. ( segue): Garanzia di conformità

Il venditore all'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita ( art. 1519-ter) ed è responsabile nei confronti dello stesso per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene l'articolo (.1519-quater).

In caso di difetto di conformità, il consumatore può chiedere la ripartizione del bene una sua sostituzione a spese del venditore; e qualora tali rimedi non siano praticabili, anche per colpa del venditore, il consumatore può chiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ( art. 1519-quater, 2 comma).

Il venditore tutte le responsabile solo se il difetto di conformità si manifesta entro due anni dalla consegna del bene. Il difetto deve essere denunciato entro due mesi della scoperta.



7. ( segue): Clausole sulla qualità della merce

Nelle vendite commerciali, è diffusa l'utilizzazione di clausole particolari volte ad assicurare la presenza della cosa venduta delle specifiche qualità desiderate dal compratore in modo da prevenire successive controverse. Alcuni di tali clausole sono state espressamente disciplinate: vendita con riserva di gradimento ( art. 1520 ), vendita a prova ( art. 1521 ), vendita su campione o su tipo di campione ( art. 1522 ).

La vendita con riserva di gradimento la vendita che si perfeziona solo dopo che il compratore ha esaminato la merce da comunicata al venditore che la stessa di suo gradimento.

Nella vendita a prova il contratto è invece sottoposto alla condizione sospensiva la merce abbia le qualità pattuite ossia idonea all'uso cui è destinata. Diversamente della vendita con riserva di gradimento, la vendita a prova perciò contratto già perfetto. La sua efficacia è però subordinata all'esito positivo della prova.

La vendita su campione infine un contratto perfetto ed immediatamente efficace.



8. Le obbligazioni del compratore

Obbligazione principale del compratore è quella di pagare il prezzo convenuto ( art. 1498 ).

Se le parti hanno omesso qualsiasi pattuizione relativa al prezzo il contratto è nullo, salvo che:

a) si tratti di cose che il venditore vende abitualmente ed in tal caso si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore;

b) si tratti di merci aventi un prezzo di borsa o di listino ed in tal caso il prezzo dedotto da listini o dalle mercuriali del luogo in cui la merce deve essere consegnata o da quelli della piazza più vicina ( art. 1474 ).



9. La vendita con riserva di proprietà

La vendita con riserva di proprietà (artt. 1523 ss.) è una forma particolare di vendita che ricorre tipicamente delle vendite errate; quando cioè il pagamento del prezzo è frazionato nel tempo.

La clausola di riserva di proprietà ( o patto di riservato dominio) offre un'efficace tutela al venditore contro l'inadempimento del compratore e nel contempo libera immediatamente dai rischi inerenti al perimento del bene. Infatti, con la clausola di riserva di proprietà:

a) il compratore diventa proprietario della cosa acquistata solo col pagamento dell'ultima rata del prezzo, fermo restando che il venditore non ne può disporre;

b) i rischi del perimento della cosa sono a carico del compratore fin dal momento della consegna.

Il mancato pagamento di una sola rata, che non superino ottava parte del prezzo, non da luogo alla risoluzione del contratto.

Risolto il contratto, il venditore ha diritto alla restituzione della cosa, rimasta di sua proprietà. Deve però restituire al compratore le rate riscosse.

Il compratore, fin quando non ha pagato l'ultima rata, non può vendere la cosa.






PARTE QUARTA:

I TITOLI DI CREDITO



CAPITOLO TRENTANOVESIMO: I TITOLI DI CREDITO IN

GENERALE


1. Premessa

I titoli di credito sono documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il diritto ad una determinata prestazione. Questa può consistere nel pagamento della somma di denaro ( cambiale), nell'assegno bancario e circolare, delle obbligazioni società e nei titoli del debito pubblico ( titoli di credito in senso stretto). Può consistere anche nel diritto alla riconsegna di merci depositate o viaggianti (fede di deposito), nella polizza di carico e così via ( titoli di credito rappresentativi di merci) vi sono infine titoli di credito che rappresentano una situazione giuridica complessa e i relativi diritti, come le azioni di società ( titoli di partecipazione).

Fra i titoli di credito delle sono poi alcuni che vengono di regole messi ognuno per una distinta operazione economica e si presentano perciò come titoli individuali ( cambiali e assegni). Altri la presentano frazioni di uguale valore nominale di una unitaria operazione economica di finanziamento e attribuiscono ciascuno uguale diritti ( titoli di massa).

Alcuni titoli di credito presuppongono un bene determinato rapporto giuridico e solo in base a tale rapporto possono essere emessi ( titoli causali). Per altri il rapporto giuridico che dà luogo alla loro emissione può variamente atteggiarsi ( titoli astratti).



2. Funzione e caratteri essenziali dei titoli di credito 

I titoli di credito e hanno la funzione tipica di rendere più semplice, rapida e sicura la circolazione dei diritti di credito, non realizzando i rischi e gli inconvenienti che al riguardo presenta la disciplina della cessione del credito ( artt. 1260 ss.).

Le regole di circolazione più semplici e sicure sono certamente quelle previste per i beni mobili: la proprietà dei beni mobili si trasferisce con il semplice consenso ( art. 1376 ) e l'acquirente di un bene mobile è tutelato contro il rischio della mancanza di titolarità nel trasferente dalla regola "possesso di buona fede vale titolo" ( art. 1153 ).

Del titolo di credito, il diritto ha incorporato nel documento si concretizza in quattro principi:

1) chi acquista la proprietà del documento diventa titolare del diritto in esso menzionato. Diventa titolare del diritto cartolare anche se ha acquistato il titolo a non domino.

È questo il principio della autonomia in sede di circolazione del diritto cartolare fissato dall'art. 1994 c.c.

Principio che consente di neutralizzare il più grave dei rischi della cessione del credito, il rischio cioè che si trasferisce il credito non sia titolare dello stesso.

2) che acquista un titolo di credito acquista un diritto il cui contenuto determinato esclusivamente dal tenore letterale del documento. Sono questi principi della letteralità e dell'autonomia in sede di esercizio ( art. 1993 ) .

3) chi ha conseguito il possesso materiale del titolo di credito, nelle forme prescritte dalla legge, è senz'altro legittimato l'esercizio del diritto cartolare. Può cioè pretendere dal debitore la prestazione senza essere tenuto a provare l'acquisto della proprietà del titolo o della titolarità del diritto. È questa la funzione di legittimazione del titolo di credito( art. 1992 ).

4) i vincoli sul diritto menzionato in un titolo di credito devono essere effettuati sul titolo e non hanno effetto se non risultano dal titolo ( art. 1997 ).

Il titolo di credito è uno strumento necessario e sufficiente per la circolazione del diritto e la costituzione di vincoli sullo stesso. Attribuisce perciò al chilo acquista in sede di circolazione un diritto letterale e autonomo. Un diritto cioè il cui contenuto è determinato esclusivamente da lettera del titolo.

Il titolo di credito è un documento necessario sufficiente per la costituzione, la circolazione e l'esercizio del diritto letterale e autonomo in esso incorporato.



3. La creazione del titolo di credito: rapporto cartolare e rapporto fondamentale

La creazione e il rilascio di un titolo di credito trovano giustificazione in un preesistente rapporto fra emittente e primo prenditore (c.d. rapporto fondamentale o causale) e in un accordo fra gli stessi con cui si conviene di fissare nel titolo di credito la prestazione dovuta dal primo al secondo in base a tale rapporto ( convenzione di rilascio o esecutiva).

Il titolo di credito, emesso in attuazione della convenzione di rilascio, riproduce in forma semplificata schematizzata l'obbligazione derivante dal rapporto fondamentale.

La dichiarazione risultante dal titolo di credito costituisce il rapporto cartolare e il diritto della stessa riconosciuto alla prenditore del titolo il diritto cartolare destinato a circolare.



4. ( segue): Titoli di credito astratti e causali

L'emissione di un titolo di credito presuppone sempre l'esistenza di un determinato rapporto fondamentale fra emittente e primo prenditore.

la connessione che si instaura fra rapporto fondamentale e rapporto cartolare non è però identica per tutti i titoli di credito. Essi possono distinguersi:

a) titoli di credito astratti: possono essere emessi in base ad un qualsiasi rapporto fondamentale e non contengono alcuna menzione del rapporto che concreto ha dato luogo alla loro emissione. Il contenuto del diritto cartolare è determinato esclusivamente dalla lettera del titolo: in essi manca infatti ogni riferimento al rapporto fondamentale che ha dato luogo all'emissione ed anche se apparisse è per legge irrilevante.

b) titoli di credito causali: possono essere emessi solo in base ad un determinato tipo di rapporto fondamentale. Sono titoli di credito causali le azioni e le obbligazioni società, i titoli rappresentativi di merce. Il contenuto del diritto cartolare è determinato non solo da lettera del titolo, ma anche dalla disciplina legale del rapporto obbligatorio tipico richiamato nel documento. Questi titoli si riferiscono a letteralità incompleta o per relationem.

I titoli rappresentativi di merce attribuiscono al possessore:

- il diritto alla consegna delle merci che sono emessi specificate;

- il possesso delle medesime;

- il potere di disporne mediante trasferimento del titolo ( art. 1996 ).

Rappresentano quindi strumenti per la circolazione documentale e di merci viaggianti o depositate nei magazzini generali e si caratterizzano per il fatto che l'obbligazione cartolare del vettore o del depositario ha per oggetto la riconsegna di cose determinate.



5. La circolazione dei titoli di credito

Uno dei profili caratterizzanti la disciplina dei titoli di credito era distinzione fra titolarità del diritto cartolare e legittimazione all'esercizio dello stesso: titolare del diritto cartolare è il proprietario del titolo; legittimato al suo esercizio è invece il possessore del titolo nelle forme prescritte dalla legge (possessore qualificato).

La qualità di proprietario-titolare e di possessore-legittimato di regola circolano congiuntamente e coincidono nella stessa persona.

Si ha circolazione regolare quando il titolo viene trasferito dall'attuale proprietario all'altro soggetto in forza di un valido negozio di trasmissione; chi trasferisce la proprietà del titolo dovrà poi consegnarlo e adempiere le eventuali altre formalità necessarie per attribuire all'acquirente la legittimazione all'esercizio del relativo diritto.

Si ha circolazione irregolare quando la circolazione del titolo non è sorretta da un valido negozio di trasferimento. Si pensi al caso classico in cui un titolo di credito è stato rubato. In tal caso il possessore del titolo (il ladro) non acquista la proprietà del titolo e la titolarità del diritto, che restano al derubato; ha però la possibilità di fatto di esercitare il diritto ( legittimazione) e di far circolare ulteriormente il titolo. Sia quindi una dissociazione fra (proprietà) titolarità e ( possesso) legittimazione.

Chi ha perso il possesso del titolo contro la sua volontà non è ovviamente senza tutela. Potrà esercitare azione di rivendicazione nei confronti dell'attuale possessore.

Stabilisce l'art. 1994 che " chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità delle norme che disciplinano la circolazione, non è soggetta rivendicazione": diventa anche proprietario del titolo e titolare del diritto cartolare.

Per esigenze di sicurezza della circolazione, il titolare spossessato prevale sull'altro, ma non su colui che in buona fede ha acquistato il titolo dal ladro.

Perché si perfezione l'acquisto a non dominio di un titolo di credito devono ricorrere tre presupposti:

1) un negozio astrattamente idoneo a trasferire la proprietà del titolo;

2) l'investitura dell'acquirente nel possesso del titolo, con l'osservanza delle formalità prescritte dalla relativa legge di circolazione ( legittimazione);

3) la buona fede dell'acquirente.



6. La legge di circolazione. I titoli al portatore

In base alla legge di circolazione i titoli di credito si distinguono in: titoli al portatore, all'ordine e nominativi.

Sono al portatore i titoli di credito che recano la clausola " al portatore", anche se contrassegnati da un nome. Essi circolano mediamente a la semplice consegna del titolo. Il possessore è legittimato all'esercizio del diritto essi menzionato in base alla sola presentazione del titolo al debitore.

Possono essere al portatore: gli assegni bancari, i libretti di deposito, le azione di risparmio.



7. ( segue): I titoli all'ordine

I titoli all'ordine sono titoli intestati ad una persona determinata. Essi circolano mediante consegna del titolo accompagnata dalla girata. Il possessore del titolo all'ordine si legittima in base ad una serie continua di girate ( art. 2008). Sono titoli di credito all'ordine: la cambiale, l'assegno bancario, l'assegno circolare.

La girata a è una dichiarazione scritta sul titolo e sottoscritta, con la quale l'attuale possessore ( girante) ordina al debitore cartolare di adempiere nei confronti di altro soggetto ( giratario). La girata può essere:

- in pieno, quando contiene il nome del giratario ( art. 2009 ); la forma

consueta è " per me pagate a....", con la sottoscrizione del girante;

- in bianco, quando non contiene il nome del giratario. Di regola e se costituita dalla sola firma del girante.Chi riceve un titolo girate in bianco può:

a) riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona; a

b) girare di nuovo il titolo in pieno o in bianco;

c) trasmettere il titolo ad un terzo senza riempire la girata e senza apporne una nuova.

Effetto costante della girata è quello di mutare la legittimazione a all'esercizio del diritto cartolare.

" La girata trasferisce tutti diritti inerenti al titolo" ( art. 2001), una volta accolto il principio che la proprietà del titolo e titolarità del diritto si trasferiscono col semplice consenso.

Di regola la girata non ha funzione di garanzia: il girante non assume alcuna obbligazione cartolare, non è responsabile verso i giratari successivi per l'inadempimento da parte dell'emittente.

Il giratario acquista nei confronti dell'emittente un diritto letterale e autonomo ed è di regola libera trasferire ulteriormente il titolo.

Vi sono due tipi di girata con effetti limitati:

- la girata per incasso o per procura ( art. 2013 ), dove il giratario assume la veste di rappresentante per l'incasso del girante. Titolare del credito cartolare resta il girante e il giratario non acquista alcun diritto autonomo.

- la girata a titolo di pegno ( art. 2014 ), detta anche girata in garanzia o valuta in garanzia, attribuisce al giratario un diritto di pegno sul titolo, a garanzia di un credito che il giratario stesso vanta nei confronti del girante.



8. ( segue): I titoli nominativi

I titoli nominativi sono titoli intestate ad una persona determinata. Essi si caratterizzano per il fatto che l'intestazione a deve risultare non solo dal titolo, ma anche da un apposito registro tenuto dall'emittente (doppia intestazione).

Possono essere titoli nominativi: le obbligazioni, le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento, i titoli del debito pubblico.

Per le procedure del trasferimento della legittimazione dei titoli nominativi è in ogni caso necessaria la cooperazione dell'emittente.

Una prima procedura prevede il cambiamento contestuale delle due intestazioni, a cura e sotto la responsabilità dell'emittente (c.d.transfert). Il transfert può essere richiesto sia dall'alienante sia dall'acquirente. L'alienante deve esibire il titolo e deve provare la propria identità e la propria capacità di disporre mediante certificazione di un notaio, di un agente di cambio. L'acquirente che richiede il trasfert deve invece esibire il titolo e deve inoltre dimostrare il suo diritto.

La seconda forma di trasferimento prevista per i titoli normativi è il trasferimento mediante girata ( art. 2023 ). Nel trasferimento per girata alla doppia annotazione è eseguita da soggetti diversi e tempi diversi: l'annotazione sul titolo ( girata) è fatta dall'alienante, quella nel registro dell'emittente ad opera di quest'ultimo e si rende necessaria solo quando l'acquirente voglia esercitare i relativi diritti.

la girata deve essere datata, deve contenere l'indicazione del giratario e deve essere sottoscritta anche da questo ultimo se il titolo non è interamente liberato. La girata deve inoltre essere autenticata da un notaio o da un agente di cambio.



9. L'esercizio del diritto cartolare. La legittimazione

Il possessore qualificato del titolo può far valere il diritto di cartolare nei confronti del debitore senza essere tenuto a provare il valido acquisto della proprietà del titolo e il conseguente acquisto della titolarità del diritto.

il primo comma dell'art. 1992 stabilisce che il possessore di un titolo di credito, legittimato delle forme previste dalla legge, " ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo" (c.d.  legittimazione attiva).

" Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberata anche se questi non è il titolare del diritto" (art. 1992, 2 comma). La liberazione del debitore non è subordinata alla sua buona fede, bensì all'assenza di dolo o colpa grave.



10. ( segue): Le eccezioni cartolari

Il regime delle eccezioni che il debitore cartolare può opporre al portatore del titolo a per sottrarsi a pagamento è fissato dall'art. 1993, norma che pone principi della letteralità e dell'autonomia del diritto cartolare.

Le eccezioni cartolare si distinguono in:

- reali, opponibili a qualunque portatore del titolo; danno luogo ad eccezioni reali:

A) le eccezioni di forma, vale a dire la mancata osservanza dei requisiti formali del titolo richiesti dalla legge a pena di unità.

B) le eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo principio della letteralità del diritto cartolare);

C) la falsità della firma;

D) il difetto di capacità di rappresentanza al momento dell'emissione del titolo; al momento cioè in cui l'obbligazione cartolare diviene operativa con l'immissione del titolo in circolazione.

E) la mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione.

- personali, opponibili solo ad un determinato portatore e non si ripercuotono sugli altri. Sono eccezioni personali tutte le eccezioni diverse da quelle reali:

a) le eccezioni derivanti dal rapporto fondamentale che ha dato luogo all'emissione del titolo;

b) le eccezioni fondate su altri rapporti personali con i precedenti possessori;

c) l'eccezione di difetto di titolarità del diritto cartolare, opponibile al possessore del titolo che non ne ha acquistato la proprietà.

Le eccezioni di cui ai punti a e b si definiscono " eccezioni personali fondate sui rapporti personali"; quelle di cui al punto c, " eccezioni personali in senso stretto".



11. L'ammortamento

Per i titoli all'ordine e nominativi è previsto l'istituto dell'ammortamento (artt.2016-2020 e 2027).

La procedura di ammortamento è ammessa solo in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo e si articola in due fasi: la prima essenziale, la seconda eventuale.

La procedura di ammortamento inizia con la denunzia al debitore della perdita del titolo e con il contestuale ricorso dell'ex possessore al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile.

Il presidente del tribunale pronuncia con decreto l'ammortamento; il decreto deve essere pubblicato nella gazzetta ufficiale. Solo con la notifica del decreto il debitore non è liberato se paga al detentore del titolo.

Il debitore non può però pagare neppure all'ammontare prima che siano decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del decreto nella gazzetta ufficiale.

La procedura di ammortamento non è ammessa per i titoli al portatore.



12. Documenti di legittimazione e titoli impropri

I documenti che hanno solo una funzione di legittimazione non attribuiscono un diritto letterale ed autonomo. L'articolo 2002 prevede due categorie:

1)i documenti di legittimazione , " servono a un solo ad identificare l'avente diritto alla prestazione" e. Sono documenti di legittimazione, i biglietti di viaggio, di cinema o teatro.

2) i titoli impropri consentono " il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione". È l'esempio, titoli in proprio, la polizza di assicurazione all'ordine o al portatore ( art. 1899 ). Questi tipi di titoli agevolano la circolazione in quanto dispensano il cessionario o dalla formalità della notifica al debitore.



13. La gestione accentrata dei titoli di massa

Nel nostro ordinamento c'è il sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari rappresentati da titoli. In base l'attuale disciplina:

a) l'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari di emittenti privati è esercitata da apposite società per azioni a statuto speciale che operano sotto la vigilanza della Consob e della banca d'Italia;

b) sono ammessi al sistema azioni e altri strumenti finanziari di emittenti privati;

c) la gestione accentrata dei titoli di stato è affidata alla banca d'Italia ed è disciplinata dal ministro del tesoro con proprio regolamento;

d) le modalità di funzionamento del sistema di gestione accentrata sono diverse a seconda che gli strumenti finanziari immessi possono o meno essere rappresentati da titoli.

La gestione accentrata degli strumenti finanziari non dematerializzati si fonda sulla custodia accentrata dei titoli presso la società di gestione. L'adesione al sistema inoltre facoltativa.




CAPITOLO QUARANTESIMO: LA CAMBIALE


1. Cambiale tratta e vaglia cambiario

La cambiale è un titolo di credito la cui funzione tipica è quella di differire il pagamento di una somma di danaro; è uno strumento di credito.

Esistono due tipi di cambiale:

1) la cambiale tratta, in cui una persona ( traente) ordinare un'altra persona (trattario) di pagare una somma di denaro al portatore del titolo. La cambiale tratta e ha perciò la struttura di un ordine di pagamento. In essa figurano tre persone: il traente, che da l'ordine e per legge garantisce l'accettazione il pagamento del titolo; il trattario che destinatario dell'ordine di pagamento che diventa obbligato cambiario e obbligato principale solo in seguito all'accettazione; il prenditore che beneficiario dell'ordine di pagamento.

2) il vaglia cambiario, ha invece la struttura di una promessa di pagamento. In esso figurano solo due persone: l'emittente, che promette il pagamento assumendo la veste di obbligato cambiario principale, il prenditore che beneficiari della promessa di pagamento.

La cambiale tratta e il vaglia cambiario non alcuni caratteri comuni:

A) la cambiale ( tratta e pagherò) è un titolo di credito all'ordine; circola quindi mediante girata.

B) la cambiale è un titolo astratto. La cambiale può essere emessa anche se manca un preesistente debito del traente o dell'emittente nei confronti del prenditore. È questa la c.d. cambiale di favore, nella quale il rapporto causale è costituito dalla relativa accordo fra l'emittente e primo prenditore (convenzione di favore) .

C) la cambiale è un titolo rigorosamente formale;

D) la cambiale è un titolo che può incorporare e di regola incorpora una pluralità di obbligazioni: quelle del traente, dell'accettante, dei giranti, dei loro avallanti e dell'accettante per intervento, nella cambiale tratta; quelle dell'emittente, dei giranti e dei loro avallanti, nel vaglia cambiario.

E) La cambiale è un titolo esecutivo e assistita da particolari agevolazioni processuali in modo consentire al portatore un pronto soddisfacimento in caso di mancato pagamento.



2. I requisiti formali della cambiale

La cambiale è di consueto redatta su appositi moduli prestampati con i quali viene assolta l'imposta di bollo sulle cambiali.

Sono requisiti formali essenziali deve cambiare:

1) la denominazione di cambiale inserite nel contesto del titolo ed espressa lingua in cui il titolo è redatto;

2) l'ordine incondizionato della cambiale tratta (pagherete a...) o la promessa incondizionata nel vaglia cambiario ( pagherò a...) di pagare una somma determinata.

3) l'indicazione della cambiale tratta del nome di chi è designato a pagare (trattario). Trattario può essere anche lo stesso traente.

4) il nome del primo prenditore, che nella cambiale tratta può essere lo stesso traente.

5) la data di emissione della cambiale;

6) la sottoscrizione del traente o dell'emittente.

La sottoscrizione deve essere autografa, cioè apposta manualmente dal traente o dall'emittente.

Sono requisiti formali naturali della cambiale:

a) l'indicazione della scadenza. Questa infatti può essere omessa ed in tal caso la cambiale si considera pagabile a vista.

b) l'indicazione del luogo dove la cambiale è emessa. In mancanza, la cambiale si considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del traente, o dell'emittente.

c) l'indicazione del luogo di pagamento. In mancanza cambiale tratta è pagabile nel luogo indicato accanto al nome del trattatario; il vaglia cambiario, nel luogo di emissione del titolo.



3. ( segue): La cambiale in bianco

La cambiale che circola sprovvista di uno più requisiti essenziali si chiama cambiale in bianco.

L'emissione della cambiale in bianco e accompagnata da un accordo di riempimento fra emittente e primo prenditore, con il quale si fissano le modalità del successivo riempimento del titolo. All'emissione della cambiale in bianco si ricorre infatti quando alcuni dati cambiari non sono attualmente determinabili.

Chi lascia una cambiale in bianco resta esposto al rischio che la stessa sia riempita dal prenditore e in modo difforme da quanto pattuito nell'accordo di riempimento; al rischio cioè di un abusivo riempimento.

Tale rischio è limitato se il pagamento della cambiale viene richiesto da colui con cui è intercorso l'accordo di riempimento.

Il rischio ben più grave se l'immediato prenditore, dopo aver completato il titolo in difformità degli accordi, lo giri ad un terzo.



4. Capacità e rappresentanza cambiaria

Il rappresentante legale del minore o dell'interdetto può assumere obbligazioni cambiarie il loro nome solo previa autorizzazione del giudice tutelare.

Per l'inabilitato e il minore emancipato autorizzato l'esercizio di impresa commerciale, è previsto che la loro firma sia accompagnata da quella del curatore con la clausola " per esistenza" o altra equivalente. In mancanza, il curatore è obbligato personalmente.

L'obbligazione cambiaria può essere assunta anche a mezzo rappresentante. Questi deve far risultare dal titolo tale sua qualità (contemplatio domini), utilizzando la formula " per procura " o altra equivalente purché idonea ad evidenziare che sta assumendo l'obbligazione in nome altrui.

Il rappresentante cambiario senza poteri è per legge " obbligato cambiariamente come se avessi firmato improprio".



5. Le obbligazioni cambiarie

La cambiale è un titolo di credito destinato ad incorporare più obbligazioni. Nasce con l'obbligazione del traente o dell'emittente ed altre se ne possono aggiungere durante la vita del titolo: quella del trattario-accettante, quella dei singoli giranti, degli avallanti e dell'accettante per intervento.

Le obbligazioni cambiarie sono rette da alcuni principi peculiari: l'invalidità della singola obbligazione cambiaria non incide sulla validità delle altre. È questo il principio della reciproca indipendenza autonomia dell'obbligazioni cambiarie.

Nei confronti del portatore del titolo, gli obbligati cambiari sono distinti in due categorie: obbligati diretti ed obbligati di regresso. L'azione nei confronti dei primi ( azione diretta) non è subordinata a particolari formalità. L'azione nei confronti dei secondi ( azione di regresso) e presuppone invece il verificarsi di determinate condizioni sostanziali.

Sono obbligati diretti: l'emittente, l'accettante ed i loro avallanti.

Sono obbligati di regresso: il traente, i giranti, i loro avallanti e l'accettante per intervento.

La posizione degli obbligati cambiari nei rapporti reciproci: uno solo di essi deve sopportare il peso definitivo del debito cambiario, mentre gli altri sono per legge garanti di grado successivo del pagamento.

Nei rapporti interni infatti gli obbligati cambiari sono disposti per gradi, secondo un ordine tassativamente fissato per legge. Nella cambiale tratta accettata, obbligato di primo grado è l'accettante, obbligato di secondo grado è il traente, obbligato di III grado è il primo girante e seguono poi nell'ordine i successivi giranti. Nel vaglia cambiario, obbligato di primo grado è sempre l'emittente, seguono poi i giranti nell'ordine sopra indicato.

Oltre che obbligazione di reato diverso, la cambiale può contenere anche l'obbligazione di pari grado. E ciò si verifica quando più persone assumono la stessa posizione cambiaria: coemittenti,coavallanti.



6. L'accettazione della cambiale

L'accettazione alla dichiarazione con la quale il trattario si obbliga a pagare la cambiale alla scadenza. Con l'accettazione il trattario diventa obbligato principale ( di primo grado) e diretto.

La presentazione della cambiale per l'accettazione costituisce di regola una facoltà del portatore del titolo e il traente può anche evitare che la cambiale sia presentata per l'accettazione.

La presentazione per l'accettazione è tuttavia obbligatoria:

a) nella cambiale a certo tempo vista;

b) quando la presentazione per l'accettazione è prescritta dal traente o da un girante.

L'accettazione deve essere scritta sulla cambiale con le parole " accetto" , "visto".

L'accettazione deve essere incondizionata.



7. L'avallo

L'avallo è una dichiarazione cambiaria con la quale un soggetto (avallante) garantisce il pagamento della cambiale per tutta o parte della somma. È una tipica garanzia cambiaria. Esso deve risultare dal titolo dal foglio di allungamento. È espresso con le parole " per avvallo" o altri equivalenti.

L'avallo può essere dato per uno qualsiasi degli obbligati cambiari e l'avallante deve indicare per chi l'avallo è dato.

L'avallo può essere prestato anche da più persone congiuntamente per lo stesso obbligato cambiario. Sia in tal caso la figura del coavallo . I coavallanti restano obbligati di grado successivo rispetto all'avallato, ma sono obbligati di pari grado fra loro.

L'avallo è un'obbligazione di garanzia collegata con quella dell'avallato, ma è pur sempre un'obbligazione autonoma rispetto a quest'ultima.

trova applicazione anche per l'avallo il principio cardine della reciproca indipendenza dell'obbligazioni cambiarie, con la sua limitata eccezione che l'avalante può opporre al portatore il vizio di forma dell'obbligazione dell'avallato.

L'avallo è perciò una tipica garanzia cambiaria e che si differenzia nettamente della fideiussione. L'avallo è una garanzia sostanzialmente autonoma; la fideiussione è invece una garanzia accessoria.

Ne consegue che:

a) l'avallo invalido come tale non si converte automaticamente in una fideiussione;

b) non sono applicabili all'avallo le norme proprie della fideiussione.



8. La circolazione della cambiale

Il trasferimento della cambiale mediante girata può essere escluso dal traente o dall'emittente, apponendo sul titolo la clausola " non all'ordine" o altra equivalente. In tal caso la cambiale trasferibile solo nella forma e con gli effetti di una cessione ordinaria.

La girata deve essere apposta sulla cambiale e deve essere sottoscritta dal girante nel modo fissato dall'art. 8 per tutte le sottoscrizioni cambiarie. Altrimenti la girata è nulla. Anche la girata della cambiale può essere in pieno o in bianco. Quelle in bianco, per essere valide, deve essere trascritta esclusivamente a tergo della cambiale o sull'allungamento.

Nella cambiale infatti il girante risponde per legge, come obbligato di regresso, dell'accettazione del pagamento della cambiale. La cambiale può essere girata " per procura" o a titolo di pegno.



9. Il pagamento della cambiale

Legittimata a chiedere il pagamento è portatore della cambiale che giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l'ultima bianco.Le girate cancellate siano per non scritte.

Chi paga alla scadenza è tenuto a controllare solo la regolarità formale delle girate e la continuità delle stesse e se il titolo contiene girate in bianco si presume e che il sottoscritto della girata successiva sia il beneficiario di quelle in bianco. Chi paga non è invece tenuto a controllare l'autenticità della firma dei giranti. Eseguibili tali controlli il debitore cambiario è liberato anche se paga al non titolare.

Nella cambiale " a giorno fisso" e "a certo tempo data o vista", la presentazione deve essere effettuata nel giorno della scadenza o in uno dei due giorni feriali successivi. La cambiale " a vista" deve invece essere presentata per il pagamento entro un anno dalla data di emissione.



10. Le azioni cambiarie

In caso di rifiuto del pagamento il portatore del titolo può agire contro tutti gli obblighi cambiari per ottenere il pagamento. La relativa azione è però regolata diversamente a seconda che si tratti di obbligati diretti o di regresso. Sono obbligati diretti, all'emittente, l'accettante, e i loro avallanti; sono invece obbligati di regresso, il traente, i giranti e i loro avallanti, nonché l'accettante per intervento.

L'esercizio dell'azione cambiaria di regresso è subordinata a particolari condizioni sostanziali.

L'azione contro gli obbligati di regresso può essere innanzitutto esercitata alla scadenza, se il pagamento non ha avuto luogo.

Può essere inoltre esercitata anche prima della scadenza:

a) se l'accettazione è stata rifiutata in tutto o parte;

b) in caso di fallimento del trattario;

c) in caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile.

L'azione di regresso del portatore del titolo è soggetta al termine breve di prescrizione di un anno, che decorre dalla data del protesto.



11. ( segue): Il protesto

Il protesto è l'atto autentico necessario per la conservazione delle azioni di regresso. Con esso si constata la mancata accettazione o mancato pagamento della cambiale da parte dell'designato a pagare in via principale ( trattario o emittente). Il protesto deve essere elevato contro i soggetti designati nella cambiale per l'accettazione o il pagamento.

Sono abilitati alla levata del protesto i notai,gli ufficiali giudiziari.

Il notaio e l'ufficiale giudiziario possono avvalersi della collaborazione di "presentatori", i quali presentano il titolo, ne incassano l'importo o costata noi il mancato pagamento. L'atto di protesto è invece redatto successivamente da notaio o dall'ufficiale giudiziario.

Il protesto può essere annotato sulla cambiale o può essere fatto con atto separato. Esso ha valore di atto pubblico.

I pretesti per mancato pagamento sono pubblicati in un apposito " registro informatico dei protesti".



12. ( segue): Il processo cambiario. Le eccezioni

L'azione cambiaria ( diretta e di regresso) gode di un particolare regime processuale volto a consentire al creditore un più rapido recupero della somma dovutagli.

La cambiale originariamente a in regola col bollo vale come titolo esecutivo.

Tipica della cambiale e l'ulteriore distinzione fra eccezioni oggettive ( quelle che possono essere opposte da tutti gli obbligati cambiari) e eccezioni soggettive ( dando luogo in particolare le cause di invalidità della singola obbligazione cambiaria ).

È eccezione reale e oggettiva l'eccezione di nullità della cambiale per mancanza dei requisiti di forma in quanto punibile da tutti debitori a tutti portatori. È eccezione personale e soggettiva ogni eccezione desunta da rapporto causale intercorso fra un determinato debitore cambiario il portatore del titolo.



13. Le azioni extracambiarie

L'emissione e la circolazione della cambiale trovano di regola fondamento in un preesistente rapporto di debito fatti da chi chi riceve il titolo. Questo rapporto non si estingue con l'emissione o con la girata della cambiale.

L'esercizio dell'azione causale è subordinato ad una serie di cautele per evitare che il debitore contro cui si agisce con l'azione causale sia esposto al rischio di un doppio pagamento.

Per poter esercitare l'azione causale è necessario che:

a) siano stati accertati col pretesto la mancata accettazione o mancato pagamento della cambiale;

b) il portatore offra al debitore la restituzione della cambiale, depositando la presso la cancelleria del giudice competente;

c) il portatore abbia inoltre adempiute tutte le formalità necessarie per conservare al debitore azioni di regresso che possono competergli.



14. Ammortamento

La disciplina dell'ammortamento della cambiale (artt.89-93)sostanzialmente coincide con quella dettata in via generale dal codice per i titoli di credito all'ordine.



15. Le cambiali finanziarie

Le cambiali finanziarie costituiscono un nuovo strumento di finanziamento delle imprese; la loro funzione è quella di offrire alle imprese uno strumento per raccogliere direttamente fra il pubblico capitale di credito a breve termine, alternativo rispetto al ricorso al credito bancario spesso eccessivamente costoso.

Esse sono titoli di credito all'ordine emessi inserti, con scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a 12 mesi dalla data di immissione. La loro struttura è quella del pagherò cambiario; contengono cioè una promessa incondizionata di pagamento da parte dell'emittente.

Le cambiali finanziarie devono avere un taglio minimo non inferiore a 100 milioni di lire ( oggi 51645, 70 euro).

Esse possono essere girate esclusivamente con la clausola " senza garanzia" e quindi senza assunzione di obbligazione cambiaria di regresso da parte del girante.

L'emissione di cambiali finanziarie, in quanto strumento di raccolta del risparmio fra il pubblico, è infatti assoggettata alla disciplina che può non essere di limiti:

limite quantitativo: l'ammontare della raccolta fra il pubblico effettuata mediante cambiali finanziarie e " certificati di investimento" non può eccedere il limite del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato.




CAPITOLO QUARANTUNESIMO : L'ASSEGNO BANCARIO


1. Nozione. Caratteri essenziali

L'assegno bancario e un titolo di credito che contiene l'ordine incondizionato diretto ad una banca di pagare a vista una somma determinata all'ordine di una determinata persona o al portatore.

Funzione tipica dell'assegno bancario è quella di consentire l'utilizzazione di somme disponibili presso una banca per effettuare pagamenti a terzi evitando l'uso materiale del denaro. Esso è quindi uno strumento di pagamento e alternativo rispetto alla moneta legale. È un titolo di credito.

Esso è redatto dal traente su appositi moduli prestampati fornitigli dalla banca ( carnet di assegni) e e ha la stessa struttura della cambiale tratta. Nell'assegno bancario figurano tre persone: il traente, che dall'ordine di pagamento la banca e risponde ex lege del mancato pagamento; la banca-trattataria, alla quale l'ordine di pagamento rivolto; il prenditore dell'assegno.

L'assegno bancario e un titolo di credito astratto, formale ed esecutivo.

Le principali differenze di disciplina dell'assegno bancario rispetta la cambiale tratta possono essere:

a) trattario può essere solo una banca;

b) il rapporto di provvista fra traente e banca trattaria può essere costituite esclusivamente da fondi disponibili esistenti presso la banca e utilizzabili mediante l'emissione di assegni bancari;

c) l'assegno bancario non può essere accettato dalla banca trattaria.

d) l'assegno bancario è sempre pagabile a vista e deve inoltre essere presentato per il pagamento entro brevi termini;

e) l'assegno bancario è assistito da una particolare disciplina sanzionatoria volta a reprimere l'uso abusivo di assegni bancari.



2. I requisiti dell'assegno bancario

I requisiti di regolarità dell'assegno bancario sono:

a) l'esistenza presso la banca trattaria di fondi disponibili;

b) l'esistenza di una convenzione, espressa o tacita (c.d. convenzione di assegno), che attribuisce al traente il diritto di disporre mediante assegni bancari dei fondi disponibili.

L'emissione di assegni bancari senza l'osservanza delle condizioni in esame configura un illecito.

Sono invece requisiti di validità dell'assegno:

1) la denominazione di assegno bancario inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui lo stesso è redatto;

2) l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;

3) l'indicazione del trattario che può essere solo una banca;

4) l'indicazione del luogo del pagamento;

5) la data e luogo di emissione dell'assegno;

6) la sottoscrizione del traente.



3. La posizione della banca trattaria

A differenza della cambiale tratta, l'assegno bancario non può essere accettato.

Il visto, scritto sull'assegno firmato dalla banca trattaria, non comporta un obbligo di pagamento della stessa, ma " ha soltanto l'effetto di accertare l'esigenza dei fondi e impedirne il ritiro da parte del traente prima della scadenza del termine di presentazione".

Più diffuso, soprattutto nei rapporti fra banche, è il cosiddetto benefondi. Questo consiste nella conferma, per lo più telefonica, dell'esistenza dei fondi da parte della banca trattaria.

Ha il valore di semplice informazione sull'esistenza attuale dei fondi e non comporta alcun obbligazione extracartolare di pagamento da parte della banca trattaria (c.d. benefondi informativo).



4. Circolazione. Avallo

Sola significativa differenza rispetto la cambiale è che la girata al trattario vale come quietanza e estingue il titolo. È così preclusa la possibilità che la banca trattaria agire ulteriormente l'assegno assumendo obbligazione cartolare di regresso.

Anche l'assegno bancario può essere garantito mediante avallo, ma si tratta di istituto desueto data la breve vita del titolo. È però escluso l'avallo da parte della banca trattaria.



5. Il pagamento dell'assegno

L'assegno bancario non solo è pagabile a vista, ma deve essere presentato per il pagamento entro i termini fissati dall'art. 32. Termine che per gli assegni emessi e pagabili in Italia è di otto giorni dalla data di emissione, se l'assegno pagabile nello stesso comune in cui fu emesso; di 15 giorni, s'è pagabile in altro comune ( art. 34 ).



6. ( segue): Il regresso per mancato pagamento

In caso di mancato pagamento da parte della banca trattaria il portatore dell'assegno può agire in regresso contro il traente, i giranti e i loro avallanti.

Nei confronti del traente, la presentazione tardiva comporta come unica conseguenza che, se dopo la scadenza del termine di presentazione la disponibilità della somma è venuta meno per fatto del trattario, il portatore perde diritti verso il traente per la somma che è venuta a mancare.

L'azione di regresso del portatore contro il traente, i giranti e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dal termine di presentazione.



7. Assegno sbarrato, da accreditare, non trasferibile. Assegno turistico

Tipiche dell'assegno bancario sono alcune clausole volte a ridurre i rischi connessi al furto allo smarrimento del titolo.

L'assegno sbarrato è un assegno cui vengono apposte due rette parallele sulla faccia anteriore. La barratura può essere generale ( quando fra le sbarre non vi è alcuna indicazione una parola banchiere) o speciale ( quando fra le sbarre è scritto il nome di un determinato banchiere, che può essere lo stesso trattario). Lo sbarramento non impedisce la circolazione dell'assegno, ma circoscrive soggetti legittimati ad incassarne. Inoltre offre una limitata tutela contro i rischi di furto di smarrimento.

L'assegno da accreditare,non può essere pagato per contanti, ma può essere regolato dalla banca trattaria solo mediante scritturazione contabile: accreditamento in conto, giroconto.

L'assegno non trasferibile, può essere pagato solo all'immediato prenditore o accreditato sul suo conto.

Gli assegni bancari di importo superiore a 20 milioni devono essere emessi con la clausola di non trasferibilità.

La banca che pagò un assegno non trasferibile a persona diversa dall'originario prenditore, o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento.

L'assegno turistico (o traveller's check) è un assegno bancario che viene tratto da una banca su una propria filiale o corrispondente estera. È stilato in valuta estera è rilasciato al prenditore dietro contestuale versamento dell'importo corrispondente. Il pericolo di smarrimento o furto è attenuato. Caratteristica peculiare della fede turistico è infatti il pagamento è subordinato alla presenza sul titolo di una doppia firma conforme del prenditore. La prima firma è apposta al momento del rilascio del titolo; seconda al momento del pagamento o della negoziazione.



8. L'ammortamento

La disciplina dell'ammortamento dell'assegno bancario:

a) l'art. 69 e l.ass. non distingue fra assegna all'ordine è segno al portatore e perciò la procedura di ammortamento è eccezionalmente ammessa anche per quest'ultimo.

b) la procedura di ammortamento è esclusa per l'assegno non trasferibile, dato che lo stesso non può circolare.





PARTE QUINTA :

LE PROCEDURE CONCORSUALI




CAPITOLO QUARANTACINQUESIMO: IL CONCORDATO

PREVENTIVO


1. Caratteri generali. Condizioni

L' imprenditore che si trova in stato di insolvenza può evitare il fallimento regolando mediante concordato preventivo i rapporti con i creditori.

Il concordato preventivo (artt. 160 ss.l.fall.) può essere attuato prima che sia dichiarato il fallimento e serve ad evitare lo stesso.

Esso è un concordato giudiziale e di massa; libera definitivamente di imprenditore per la parte eccedente la percentuale concordataria.

Il concordato preventivo offre però l'imprenditore insolvente l'ulteriore notevole vantaggio di evitare le gravi conseguenze patrimoniali, personali e penali del fallimento. L'imprenditore non subisce lo spossessamento e conserva l'amministrazione dei beni e gestione dell'impresa.

Il concordato preventivo costituisce in definitiva un beneficio concesso all'imprenditore insolvente.

Può essere ammesso alla procedura di concordato preventivo solo l'imprenditore che:

a) dall'inizio dell'impresa o da almeno un biennio è iscritto nel registro delle imprese ed ha ottenuto una regolare contabilità;

b) nei cinque anni precedenti non è stato dichiarato fallito o ammesso ad altra procedura di concordato preventivo;

c) non è stato condannato per bancarotta o per delitti contro il patrimonio.



2. L'ammissione al concordato

La procedura di concordato preventivo inizia con la domanda di ammissione del debitore, presentata con ricorso al tribunale del luogo dove si trova la sede principale dell'impresa. Alla domanda devono essere allegati le scritture contabili, uno stato analitico delle attività con i relativi valori e l'elenco nominativo dei creditori.

Ricevuta la domanda il tribunale svolge una prima indagine volta ad accertare se ricorrano le condizioni soggettive e oggettive richieste dalla legge ed in particolare valuta la consistenza dell'attivo.

Se l'accertamento esito negativo, il tribunale dichiara inammissibile la proposta di concordato e con sentenza dichiara di ufficio di fallimento.

Se invece ritiene ammissibile la proposta, il tribunale dichiara aperta la procedura di concordato preventivo e designa gli organi della procedura:

il giudice delegato, cui è devoluta alla direzione della procedura; un commissario giudiziale, che svolge essenzialmente funzioni di vigilanza e di controllo.



3. Lo svolgimento della procedura

Intervenuta l'ammissione alla procedura, il procedimento per la concessione del concordato preventivo si articola in due fasi:

1) l'approvazione della proposta da parte dei creditori;

2) omologazione del concordato da parte del tribunale.

nel concordato preventivo manca il preventivo accertamento giudiziale dello stato passivo.

L'approvazione del concordato preventivo avviene in apposita adunanza dei creditori, presieduta dal giudice delegato. All'adunanza possono intervenire anche i creditori non convocati. Per l' approvazione del concordato preventivo è richiesta una doppia maggioranza: il numero ed in somma. Il concordato preventivo è infatti approvato si riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori votanti.

Se la proposta di concordato respinta, il tribunale dichiara fallimento.

Il concordato preventivo è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura della procedura.



4. Esecuzione. Risoluzione e annullamento del concordato 

Il concordato viene eseguito sotto la sorveglianza del commissario giudiziale.

Con la sentenza che risolve o annulla il concordato, il tribunale dichiara fallimento o lo stato di insolvenza, se si tratta di impresa assoggettabile ad amministrazione straordinaria.




CAPITOLO QUARANTASEIESIMO: L'AMMINISTRAZIONE

CONTROLLATA


1. Caratteri generali. Presupposti

D'amministrazione controllata è una procedura concorsuale la cui funzione è quella di consentire all'imprenditore che si trova in una situazione di crisi temporanea reversibile di superare tale situazione attraverso il risanamento economico e finanziario dell'impresa.

A tal fine l'imprenditore può chiedere ai creditori una sospensione dei pagamenti per il periodo massimo di 2 anni, durante i quali continua l'attività sotto il controllo dell'autorità giudiziaria.

Come il concordato preventivo, l'amministrazione controllata e concepita dalla legge come un beneficio riservato agli imprenditori meritevoli per aver svolto la loro attività in modo corretto.

Il presupposto oggettivo dell'amministrazione controllata ha è costituito dalla " temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni", nonché dall'esistenza di " comprovate possibilità di risanare l'impresa".



2. Il procedimento

La procedura di amministrazione controllata in gran parte ricalca quella del concordato preventivo; essa inizia con la domanda di ammissione rivolta dal debitore al tribunale.

Nell'amministrazione controllata l'imprenditore chiede infatti una dilatazione dei pagamenti per un periodo massimo di 2 anni, nonché " il controllo della gestione della sua impresa e dell'amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori".

Il tribunale esamina preventivamente se ricorrono le condizioni stabilite da legge e valuta se l'imprenditore è meritevole del beneficio.

Il tribunale si pronunzia con decreto non soggetto a reclamo. Se la domanda è accolta, con lo stesso decreto il tribunale:

- nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale;

- ordine alla convocazione dei creditori per la votazione.

L'amministrazione controllata può essere concessa per un periodo non superiore a due anni; essa produce, fin dall'apertura della procedura, degli effetti propri del concordato preventivo.

L'imprenditore conserva la gestione dell'impresa e l'amministrazione del suo patrimonio.

I creditori anteriori all'inizio della procedura di amministrazione controllata non possono iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.



3. La fine dell'amministrazione controllata

O amministrazione controllata può avere una durata massima di due anni. Se al termine, o anche prima, l'imprenditore dimostra di essere in grado di soddisfare regolarmente le prove obbligazioni, il tribunale, con decreto, dichiara cessata la procedura.

Quando l'amministrazione controllata sfociate fallimento sorgono problemi:

A) la decorrenza del termine a ritroso per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare;

B) il trattamento come crediti concorsuali o di massa dei debiti contratti dall'imprenditore durante l'amministrazione controllata per l'esercizio dell'impresa.




CAPITOLO QUARANTASETTESIMO: LA LIQUIDAZIONE

COATTA AMMINISTRATIVA


1. Caratteri generali

La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale ha carattere amministrativo cui sono assoggettate determinate categorie di imprese. Si tratta per lo più di imprese pubbliche o di imprese private sottoposte a controllo pubblico per il rilievo economico e sociale della loro attività.

La liquidazione coatta amministrativa è in particolare prevista per le imprese bancarie e per le società facenti parte di un gruppo bancario, per le imprese di assicurazione.

Dalle leggi speciali emerge che la liquidazione coatta può essere disposta non solo quando vi ero stato di insolvenza, ma anche per gravi irregolarità di gestione o per violazione di norme di legge o regolamentari.

L'autorità competente a disporre la liquidazione coatta non è mai autorità giudiziaria, bensì l'autorità amministrativa individuata dalle singole leggi speciali.

Obiettivo costante della liquidazione coatta è l'eliminazione dal mercato dell'impresa e colpita dal relativo provvedimento.

La liquidazione coatta può tuttavia avere per presupposto oggettivo anche lo stato di insolvenza e da qui la necessità di regolare il rapporto fra le due procedure.

La regola è che le imprese soggette a liquidazione coatta sono sottratte al fallimento.



2. Il provvedimento di liquidazione. L'accertamento dello stato di insolvenza

La liquidazione coatta amministrativa è disposta con decreto dell'autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa.

La stessa autorità governativa nomina gli organi della procedura che sono:

a) il commissario liquidatore, che all'organo deputato a svolgere l'attività di liquidazione; è investito delle qualità di pubblico ufficiale;

b) il comitato di sorveglianza, e è composto da tre o cinque membri scelti fra persone esperte nel ramo di attività esercitata dall'impresa; ha funzioni consultive e di controllo.

Resta però di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria l'accertamento dell'eventuale stato di insolvenza.

La liquidazione coatta amministrativa di una società non si estende in alcun caso ai soci illimitatamente responsabili della stessa. Questi potranno essere solo costretti dal commissario liquidatore a versare le somme necessarie per estinguere le passività, secondo uno specifico piano di riparto.



3. Il procedimento. Chiusura

La liquidazione coatta amministrativa si sviluppa, come il fallimento, attraverso le fasi dell'accertamento dello stato passivo, della liquidazione dell'attivo e del riparto del ricavato fra i creditori concorrenti. Tutte queste fasi si svolgono però in sede amministrativa.

Non è necessaria una domanda di ammissione dei creditori e dello stato passivo è formato di ufficio dal commissario liquidatore sulla base delle scritture contabili.

Manca inoltre una fase di verificazione dello stato passivo.

Alla liquidazione dell'attivo vi provvede il commissario.

La liquidazione coatta amministrativa si può chiudere anche mediante concordato. La proposta di concordato, presentata dall'imprenditore previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, è infatti approvata direttamente dal tribunale.




CAPITOLO QUARANTOTTESIMO: L'AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA

DELLE GRANDI

IMPRESE INSOLVENTI


1. Caratteri generali

L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, erano procedura concorsuale introdotta nel 1979, idonea a conciliare il soddisfacimento dei creditori dell'imprenditore insolvente con il salvataggio del complesso produttivo in crisi e la conservazione dei posti di lavoro.

Essa è la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente " con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali".

È rafforzata la tutela dei creditori dell'imprenditore insolvente il cui soddisfacimento costituisce finalità concorrente della procedura.

L'attuale amministrazione straordinaria si atteggia come una procedura concorsuale nel contempo giudiziaria e amministrativa, articolata in due fasi: a) la dichiarazione dello stato di insolvenza da parte dell'autorità giudiziaria;

b) la successiva eventuale apertura della procedura di amministrazione straordinaria e propria.



2. Presupposti. Dichiarazione di insolvenza

Competente a dichiarare lo stato di insolvenza e il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, che vi provvede d'ufficio o su iniziativa degli stessi soggetti legittimati a chiedere la dichiarazione di fallimento.

Con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il tribunale nomina il giudice delegato; inoltre dà avvio al procedimento per la formazione dello stato passivo.

L'imprenditore insolvente e conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa.

Il tribunale può tuttavia affidare la gestione dell'impresa al commissario giudiziale.



3. Apertura dell'amministrazione straordinaria

Con il decreto che dichiara aperta la procedura di amministrazione straordinaria, il tribunale adotta provvedimenti opportuni per la prosecuzione dell'attività dell'impresa sino alla nomina del commissario straordinario.

L'amministrazione straordinaria si svolge infatti ad opera di uno o tre commissari straordinari nominati dal ministro dell'industria.

Il commissario straordinario alla gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente.

Il ministro dell'industria e nomina anche un comitato di sorveglianza composto da tre o cinque membri che esprime pareri sugli atti del commissario nei casi previsti per la legge e ogni volta il ministro dell'industria lo ritenga opportuno.



4. Lo svolgimento della procedura

Nello svolgimento dell'amministrazione straordinaria, in tempi brevi il commissario straordinario deve predisporre e presentare al ministero dell'industria un programma per il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, optando per uno degli indirizzi alternativi sopraindicati:

- programma di cessione dei complessi aziendali da realizzare entro un anno;

- programma di ristrutturazione da attuare entro due anni.

Il programma deve tendere a " salvaguardare l'unità operativa dei complessi aziendali, tenuto conto degli interessi dei creditori".

L'esecuzione del programma è autorizzata dal ministro dell'industria.

L'attuale disciplina dell'amministrazione straordinaria regola anche la ripartizione dell'attivo prevedendo due forme di distribuzione:

1) gli acconti, possano essere disposti dal commissario straordinario in qualsiasi momento della procedura, hanno carattere provvisorio e sono ripetibili.

2) i riparti, possono essere effettuati solo dopo che lo stato passivo è stato reso esecutivo, con l'osservanza della disciplina al riguardo dettata da legge fallimentare; essi sono definitivi e non revocabili.



5. Cessazione della procedura

L'amministrazione straordinaria termina per conversione il fallimento occorra che l'ora della procedura.

La conversione in fallimento può essere disposta dal tribunale nel corso della procedura quando risulta che la stessa non può esser utilmente proseguita.

La chiusura dell'amministrazione straordinaria, e è disposta dal tribunale nei casi previsti dall'art. 74. Sono cause generali di chiusura, oltre a concordato:

a) la mancata presentazione di domande di ammissione al passivo;

b) il recupero da parte dell' imprenditore della capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

La cessazione dell'amministrazione straordinaria può aversi per concordato, proposto dall'imprenditore o da un terzo dopo che lo stato passivo è stato reso esecutivo.



6. Il gruppo insolvente

Ciascuna impresa insolvente risponde solo delle proprie obbligazioni e non vi è responsabilità della capogruppo nei confronti dei creditori delle imprese figlie.

Sono però previste specifiche norme volte ad assicurare la reintegrazione del patrimonio delle società figlie ed a consentire il ristoro dei danni dalle stesse e eventualmente subiti per effetto della politica unitaria di gruppo.

Un primo tentativo in tale direzione è costituito da allungamento dei termini per l'esercizio delle azioni revocatorie fallimentari nei confronti degli atti posti in essere con altre imprese del gruppo.

Inoltre, il commissario giudiziale, il commissario straordinario e il curatore di un impresa del gruppo dichiarata insolvente possono proporre la denuncia al tribunale per gravi irregolarità nei confronti di amministratori e sindaci di altre società del gruppo non assoggettate alla procedura.





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