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Rating socio-ambientale delle società del Mib 30:
Di
seguito riportiamo gli indici di valutazione assegnati da Avanzi (importante
struttura italiana di valutazione dell'impegno etico-sociale-ambientale delle
imprese) ad alcune importanti aziende italiane quotate in Borsa ed inserite
nel MIB 30.
Finmeccanica
I criteri presi in considerazione
da Avanzi |
Di seguito presentiamo un caso concreto di calcolo del surplus:
ANNO 1 QUANTITA' PREZZO UNITARIO TOTALE |
Vendite 6000 20 120000 Acquisti 700 30 21000 Lavoro 3000 16 48000 Ammortamenti 25000 15% 3750 Oneri finanziari 30000 10% 3000 Totale costi 75750 Reddito lordo 44250 |
ANNO 2 QUANTITA' PREZZO UNITARIO TOTALE |
Vendite 6500 21 136500 Acquisti 750 28 21000 Lavoro 3200 18 57600 Ammortamenti 25000 15% 3750 Oneri finanziari 32000 10.2% 3264 Totale costi 85614 Reddito lordo 50886 |
CALCOLO DEL SURPLUS[2] |
Clienti (6500 - 6000) x 20 10000 Fornitori (750 - 700) x 30 1500 Dipendenti (3200 - 3000) x 16 3200 Finanziatori (32000 - 30000) x 10% 200 Dotazione capitali (25000 - 25000) x 15% - Surplus di produzione |
CONTO DEL SURPLUS[3] |
Impieghi del surplus a: Fonti del surplus da: Dipendenti 6400 Surplus di produzione 5100 Finanziatori 64 Fornitori 1500 Stato/azionisti/impresa 6636 Clienti 6500 Surplus globale 13100 13100 |
Le voci sono ottenute nel modo seguente: |
Dipendenti (18 - 16) x 3200 = 6400 Finanziatori (10.2% - 10%) x 32000 = 64 Stato/azionisti/impresa (50886 - 44250) = 6636 Fornitori (30 - 28) x 750 = 1500 Clienti (21 - 20) x 6500 = 6500 |
Il codice di comportamento dell'ENI.
PREMESSA
L'Eni è un gruppo industriale a vocazione internazionale che, per le sue dimensioni e l'importanza delle sue attività, svolge un ruolo rilevante rispetto al mercato, allo sviluppo economico e al benessere delle comunità in cui è presente.
L'Eni opera in una molteplicità di contesti istituzionali, economici, politici, sociali e culturali in continua e rapida evoluzione. Tutte le attività dell'Eni devono essere svolte, nell'osservanza della legge, in un quadro di concorrenza leale con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi legittimi dei clienti, dipendenti, azionisti, partner commerciali e finanziari e delle collettività in cui l'Eni è presente con le proprie attività. Tutti coloro che lavorano nell'Eni, senza distinzioni o eccezioni, sono impegnati ad osservare e a fare osservare tali principi nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità. In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio dell'Eni può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con questi principi.
Per la complessità delle situazioni in cui l'Eni si trova ad operare, è importante definire con chiarezza l'insieme dei valori che l'Eni riconosce, accetta e condivide e l'insieme delle responsabilità che l'Eni assume verso l'interno e verso l'esterno. Per questa ragione è stato predisposto il Codice di Comportamento ("Codice"), la cui osservanza da parte dei dipendenti dell'Eni è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione dell'Eni, fattori che costituiscono un patrimonio decisivo per il successo dell'impresa.
I dipendenti dell'Eni, oltre che adempiere ai doveri generali di lealtà, di correttezza, di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede, devono astenersi dallo svolgere attività in concorrenza con quelle dell'Eni, rispettare le regole aziendali e attenersi ai precetti del Codice, la cui osservanza è richiesta anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 del codice civile.[4]
Ciascun dipendente è tenuto a conoscere il Codice, a contribuire attivamente alla sua attuazione e a segnalarne eventuali carenze. L'Eni si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Codice da parte dei dipendenti e il loro contributo costruttivo sui suoi contenuti. Ogni comportamento contrario alla lettera e allo spirito del Codice sarà sanzionato in conformità con quanto previsto dal Codice medesimo.
L'Eni vigilerà con attenzione sull'osservanza del Codice, predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo e assicurando la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere, intervenendo, se del caso, con azioni correttive.
Il Codice è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali l'Eni intrattiene relazioni d'affari.
PRINCIPI GENERALI
1.1 DESTINATARI E AMBITI DI APPLICAZIONE DEL CODICE
L'integrità
morale è un dovere costante di tutti coloro che lavorano per l'Eni e
caratterizza i comportamenti di tutta la sua organizzazione.
Le norme del Codice si applicano senza eccezione ai dipendenti dell'Eni e a
tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi dell'Eni.
Il management dell'Eni è tenuto a osservare i contenuti del Codice nel proporre
e realizzare i progetti, le azioni e gli investimenti utili ad accrescere nel
lungo periodo i valori patrimoniali, gestionali e tecnologici dell'impresa, il
rendimento per gli azionisti, il benessere di lungo termine per i dipendenti e
per la collettività.
I componenti dei consigli di amministrazione nel fissare gli obiettivi di
impresa si ispirano ai principi del Codice.
Compete in primo luogo ai dirigenti dare concretezza ai valori e ai principi
contenuti nel Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e
verso l'esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo.
I dipendenti dell'Eni, nel già dovuto rispetto della legge e delle normative
vigenti, adegueranno le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi,
agli obiettivi e agli impegni previsti dal Codice.
Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni compiute e, in genere, i
comportamenti posti in essere dai dipendenti dell'Eni nello svolgimento
dell'attività lavorativa sono ispirati alla massima correttezza dal punto di
vista della gestione, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla
legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e verità nei
riscontri contabili secondo le norme vigenti e le procedure interne.
L'Eni, attraverso i suoi dipendenti, coopera attivamente e pienamente con le
Autorità.
Tutte le attività in azienda devono essere svolte con impegno e rigore
professionale. Ciascun dipendente deve fornire apporti professionali adeguati
alle responsabilità assegnate e deve agire in modo da tutelare il prestigio
dell'Eni.
I rapporti tra i dipendenti, a tutti i livelli, devono essere improntati a
criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco
rispetto.
Per la piena osservanza del Codice ciascun dipendente potrà rivolgersi, oltre
che ai propri superiori, direttamente alle specifiche funzioni interne a ciò
deputate.
1.2 IMPEGNI DELL'ENI
L'Eni assicurerà, anche attraverso la designazione di specifiche funzioni interne ("Garante" e "Comitato per il codice di comportamento"):
la massima diffusione del Codice presso i dipendenti e presso i partner;
l'approfondimento e l'aggiornamento del Codice al fine di adeguarlo all'evoluzione della sensibilità civile e delle normative di rilevanza per il Codice stesso;
la messa a disposizione di ogni possibile strumento conoscitivo e di chiarimento circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel Codice;
lo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme del Codice o di riferimento;
la valutazione dei fatti e la conseguente attuazione, in caso di accertata violazione, di adeguate misure sanzionatorie;
che nessuno possa subire ritorsioni di qualunque genere per aver fornito notizie di possibili violazioni del Codice o delle norme di riferimento.
1.3 OBBLIGHI PER TUTTI I DIPENDENTI
Ad ogni
dipendente viene chiesta la conoscenza delle norme contenute nel Codice e delle
norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua
funzione.
I dipendenti dell'Eni hanno l'obbligo di:
astenersi da comportamenti contrari a tali norme;
rivolgersi ai propri superiori, o al Garante, in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle stesse;
riferire tempestivamente ai superiori, o al Garante:
qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili loro violazioni;
qualsiasi richiesta gli sia stata rivolta di violarle;
collaborare con le strutture deputate a verificare le possibili violazioni.
Se dopo la
segnalazione della notizia di una possibile violazione il dipendente ritenesse
che la questione non sia stata adeguatamente affrontata o di aver subito
ritorsioni, potrà rivolgersi al Comitato per il codice di comportamento.
Il dipendente non potrà condurre indagini personali o riportare le notizie ad
altri se non ai propri superiori, al Garante o al Comitato per il codice di
comportamento.
1.4 ULTERIORI OBBLIGHI PER I RESPONSABILI DELLE UNITÀ E FUNZIONI AZIENDALI
Ogni Responsabile di Unità/Funzione aziendale ha l'obbligo di:
rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri dipendenti;
indirizzare i dipendenti all'osservanza del Codice e sollecitare gli stessi a sollevare problemi e questioni in merito alle norme;
operare affinché i dipendenti comprendano che il rispetto delle norme del Codice costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro;
selezionare accuratamente, per quanto di propria competenza, dipendenti e collaboratori esterni per impedire che vengano affidati incarichi a persone che non diano pieno affidamento sul proprio impegno a osservare le norme del Codice;
riferire tempestivamente al proprio superiore, o al Garante, su proprie rilevazioni nonché su notizie fornite da dipendenti circa possibili casi di violazione delle norme;
adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione;
impedire qualunque tipo di ritorsione.
1.5 VALENZA DEL CODICE NEI CONFRONTI DI TERZI
Nei confronti di terzi, tutti i dipendenti dell'Eni, in ragione delle loro competenze, cureranno di:
informarli adeguatamente circa gli impegni ed obblighi imposti dal Codice;
esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività;
adottare le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento da parte di terzi dell'obbligo di conformarsi alle norme del Codice.
1.6 STRUTTURE DI RIFERIMENTO, ATTUAZIONE E CONTROLLO (GARANTI)
L'Eni SpA ha istituito la funzione di "Garante del codice di comportamento" con il compito di:
comunicare le modalità operative della propria funzione (linee telefoniche, fax, posta elettronica, etc.);
fissare criteri e procedure intesi a ridurre il rischio di violazione del Codice;
promuovere l'emanazione di linee guida e di procedure operative partecipando con le unità competenti alla loro definizione;
predisporre programmi di comunicazione e di formazione dei dipendenti finalizzati alla migliore conoscenza degli obiettivi del Codice;
promuovere e verificare la conoscenza del Codice all'interno e all'esterno dell'Eni e la sua attuazione;
esaminare le notizie di possibili violazioni del Codice, promuovendo le verifiche più opportune;
comunicare alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione i risultati delle verifiche rilevanti per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
informare le strutture competenti dei risultati delle verifiche rilevanti per l'assunzione delle misure opportune;
proporre, d'intesa con il Comitato per il codice di comportamento, al Presidente, che ne riferisce al Consiglio di amministrazione, le iniziative utili per la maggiore diffusione e l'aggiornamento del Codice;
attivare e mantenere un adeguato flusso di reporting e di comunicazione con le analoghe strutture delle società controllate;
presentare, sentito il Comitato per il codice di comportamento, al Presidente, che ne riferisce al Consiglio di amministrazione, una relazione annuale sull'attuazione del Codice nell'Eni SpA e nelle società controllate.
Nello svolgimento dei suoi compiti, il Garante si avvale delle strutture competenti dell'Eni SpA.
L'Eni SpA ha istituito il "Comitato per il codice di comportamento" con il compito di:
esprimere la propria valutazione sulle proposte del Garante in ordine alla diffusione e all'aggiornamento del Codice;
esaminare la relazione annuale sull'attuazione del Codice proponendo al Presidente, che ne riferisce al Consiglio di amministrazione, le iniziative ritenute opportune anche al fine di evitare il ripetersi delle violazioni accertate;
intervenire su segnalazione del dipendente nei casi di notizie di possibili violazioni del Codice ritenute non debitamente affrontate o di ritorsioni subite dal dipendente a seguito della segnalazione di notizie.
Analoga
struttura sarà realizzata dalle società del Gruppo.
Il Garante dell'Eni SpA coordina l'attività dei Garanti delle società
controllate. Copia della relazione annuale esaminata dai consigli di
amministrazione delle società caposettore, riferita all'intero settore, e delle
società partecipate direttamente dall'Eni SpA non inquadrate in settori è
trasmessa al Garante dell'Eni SpA.
1.7 VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE
L'osservanza
delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni
contrattuali dei dipendenti dell'Eni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104
del codice civile.
La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento alle
obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni
conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro
e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.
COMPORTAMENTO NEGLI AFFARI
L'Eni nei
rapporti di affari si ispira ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza,
efficienza ed apertura al mercato.
I dipendenti dell'Eni e i collaboratori esterni, le cui azioni possano essere
in qualche modo riferibili all'Eni stesso, dovranno seguire comportamenti
corretti negli affari di interesse dell'Eni e nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione, indipendentemente dalla competitività del mercato e dalla
importanza dell'affare trattato.
Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi,
sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di
carriera per sé o per altri, sono proibiti.
L'Eni riconosce e rispetta il diritto dei suoi dipendenti a partecipare ad
investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quella svolta
nell'interesse dell'Eni stesso, purché si tratti di attività consentite dalla
legge e compatibili con gli obblighi assunti in qualità di dipendenti.
In ogni caso, i dipendenti dell'Eni devono evitare tutte le situazioni e tutte
le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi
dell'azienda o che possano interferire con la loro capacità di assumere, in
modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell'impresa e nel pieno
rispetto delle norme del Codice. Ogni situazione che possa costituire o
determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata al
superiore. In particolare tutti i dipendenti dell'Eni sono tenuti ad evitare
conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le
mansioni che ricoprono all'interno della struttura di appartenenza. A titolo
esemplificativo, determinano conflitti di interesse le seguenti situazioni:
interessi economici e finanziari del dipendente e/o della sua famiglia in attività di fornitori, clienti e concorrenti;
utilizzo della propria posizione in azienda o delle informazioni acquisite nel proprio lavoro in modo che si possa creare conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi aziendali;
svolgimento di attività lavorative, di qualsiasi tipo, presso clienti, fornitori, concorrenti;
accettazione di denaro, favori o utilità da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con l'Eni;
acquisto o vendita di azioni di società del Gruppo o esterne quando in relazione alle funzioni svolte si è a conoscenza di informazioni rilevanti non di pubblico dominio. In ogni caso la negoziazione di titoli di società del Gruppo dovrà essere sempre guidata da un senso di assoluta e trasparente correttezza nei confronti, oltre che della Società emittente e del Gruppo, degli investitori ed esser tale comunque da non ingenerare attese, allarmismi ed errori di valutazione da parte dei terzi.
Non è
consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti e
benefici materiali di qualsiasi entità a terzi, pubblici ufficiali o privati,
per influenzare o compensare un atto del loro ufficio. Atti di cortesia
commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti quando siano di
modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione
di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore
imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni
caso questo tipo di spese deve essere sempre autorizzato dalla posizione
definita dalle procedure e documentato in modo adeguato.
Il dipendente che riceva omaggi o trattamenti di favore non direttamente
ascrivibili a normali relazioni di cortesia dovrà informare il superiore.
Ai collaboratori esterni (compresi consulenti, rappresentanti, intermediari,
agenti etc.) viene chiesto di attenersi ai principi contenuti nel Codice. A
tale scopo ogni dipendente, in rapporto alle proprie funzioni, curerà di:
osservare i principi e le procedure interne per la selezione e la gestione del rapporto con collaboratori esterni;
selezionare solo persone e imprese qualificate e con buona reputazione;
tener conto adeguatamente delle indicazioni di qualunque provenienza circa l'opportunità di utilizzare determinati collaboratori esterni;
riferire tempestivamente al proprio superiore, o al Garante, su dubbi in ordine a possibili violazioni del Codice da parte di collaboratori esterni;
includere nei contratti di collaborazione esterna, quando previsto dalle procedure, l'obbligazione espressa di attenersi ai principi del Codice.
In ogni caso, il compenso da corrispondere dovrà essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti non potranno essere effettuati a un soggetto diverso dalla controparte contrattuale né in un paese terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto.
2.1 RAPPORTI CON I CLIENTI
L'Eni
persegue il proprio successo di impresa sui mercati attraverso l'offerta di
prodotti e servizi di qualità a condizioni competitive e nel rispetto di tutte
le norme poste a tutela della leale concorrenza.
L'Eni riconosce che l'apprezzamento di chi richiede prodotti o servizi è di
primaria importanza per il suo successo di impresa. È fatto obbligo ai
dipendenti dell'Eni di:
osservare le procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti;
fornire, con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali, prodotti di alta qualità che soddisfino o superino le ragionevoli aspettative e necessità del cliente;
fornire accurate ed esaurienti informazioni circa prodotti e servizi in modo che il cliente possa assumere decisioni consapevoli;
attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie o di altro genere.
2.2 RAPPORTI CON I FORNITORI
Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi è fatto obbligo ai dipendenti dell'Eni di:
osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori;
non precludere ad alcuna azienda fornitrice in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura all'Eni, adottando nella selezione criteri di valutazione oggettivi, secondo modalità dichiarate e trasparenti;
ottenere la collaborazione dei fornitori nell'assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze dei clienti dell'Eni in termini di qualità, costo e tempi di consegna in misura almeno pari alle loro aspettative;
utilizzare nella misura maggiore possibile, nel rispetto delle leggi vigenti, prodotti e servizi forniti da imprese del Gruppo a condizioni competitive;
osservare le condizioni contrattualmente previste;
mantenere un dialogo franco e aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali;
portare a conoscenza della Direzione Coordinamento Industriale e Sviluppo Aziendale dell'Eni SpA problemi rilevanti insorti con un fornitore, in modo da poterne valutare le conseguenze a livello Eni.
TRASPARENZA DELLA CONTABILITA' E CONTROLLI INTERNI
3.1 REGISTRAZIONI CONTABILI
La
trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza
dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun
dipendente è tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano
rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.
Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di
supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:
l'agevole registrazione contabile;
l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.
Ciascuna
registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione
di supporto. È compito di ogni dipendente far sì che la documentazione sia
facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.
I dipendenti dell'Eni che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni,
trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni
contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti al proprio superiore o al
Garante.
3.2 CONTROLLI INTERNI
È politica
dell'Eni diffondere a tutti i livelli una cultura caratterizzata dalla
consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dalla assunzione di una mentalità
orientata all'esercizio del controllo. L'attitudine verso i controlli deve
essere positiva per il contributo che questi danno al miglioramento
dell'efficienza.
Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti necessari o utili a
indirizzare, gestire e verificare le attività dell'impresa con l'obiettivo di
assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, proteggere i
beni aziendali, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e
finanziari accurati e completi.
La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è
comune a ogni livello della struttura organizzativa; conseguentemente tutti i
dipendenti dell'Eni, nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della
definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo.
Nell'ambito
delle loro competenze, i dirigenti sono tenuti a essere partecipi del sistema
di controllo aziendale e a farne partecipi i loro dipendenti. Ognuno deve
sentirsi custode responsabile dei beni aziendali (materiali e immateriali) che
sono strumentali all'attività svolta. Nessun dipendente può fare uso improprio
dei beni e delle risorse dell'Eni o permettere ad altri di farlo.
L'Internal Audit e le società di revisione incaricate hanno libero accesso ai
dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento
dell'attività di revisione.
POLITICHE DEL PERSONALE
4.1 RISORSE UMANE
Le risorse
umane sono elemento indispensabile per l'esistenza dell'impresa. La dedizione e
la professionalità dei dipendenti sono valori e condizioni determinanti per
conseguire gli obiettivi dell'Eni.
L'Eni si impegna a sviluppare le capacità e le competenze di ciascun dipendente
affinché l'energia e la creatività dei singoli trovi piena espressione per la
realizzazione del proprio potenziale.
L'Eni offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in
modo che tutti possano godere di un trattamento equo basato su criteri di
merito, senza discriminazione alcuna. Le funzioni competenti dovranno:
adottare criteri di merito, di competenza e comunque strettamente professionali per qualunque decisione relativa a un dipendente;
provvedere a selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire i dipendenti senza discriminazione alcuna;
creare un ambiente di lavoro nel quale caratteristiche personali non possano dare luogo a discriminazioni.
L'Eni
interpreta il proprio ruolo imprenditoriale sia nella tutela delle condizioni
di lavoro sia nella protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore, nel
rispetto della sua personalità morale, evitando che questa subisca illeciti
condizionamenti o indebiti disagi. A questo effetto verranno ritenuti rilevanti
anche comportamenti extra lavorativi particolarmente offensivi per la
sensibilità civile, che rendano ragionevolmente penosi i contatti
interpersonali nell'ambiente di lavoro.
L'Eni si attende che i dipendenti, ad ogni livello, collaborino a mantenere in
azienda un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della
reputazione di ciascuno. L'Eni interverrà per impedire atteggiamenti
interpersonali ingiuriosi o diffamatori.
4.2 MOLESTIE SUL LUOGO DI LAVORO
L'Eni esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non venga dato luogo a molestie, intendendo come tali:
la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori;
la ingiustificata interferenza con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui;
l'ostacolo a prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale.
L'Eni non ammette le molestie sessuali, intendendo come tali:
la subordinazione di determinazioni di rilevanza per la vita lavorativa del destinatario all'accettazione di favori sessuali;
le proposte di relazioni interpersonali private, condotte nonostante un espresso o ragionevolmente evidente non gradimento, che abbiano la capacità, in relazione alla specificità della situazione, di turbare la serenità del destinatario con obiettive implicazioni sulla sua espressione lavorativa.
4.3 ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE O STUPEFACENTI
L'Eni richiede che ciascun dipendente contribuisca personalmente a mantenere l'ambiente di lavoro rispettoso della sensibilità degli altri. Sarà pertanto considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudizio di tali caratteristiche ambientali, nel corso dell'attività lavorativa e nei luoghi di lavoro:
prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto;
consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa.
Gli stati di
dipendenza cronica da sostanze di tale natura, quando di incidenza sull'ambiente
di lavoro, saranno - per i riflessi contrattuali - equiparati ai casi
precedenti.
L'Eni si impegna a favorire le azioni sociali previste in materia dalla
contrattazione collettiva.
4.4 FUMO
Fermi restando i divieti generali di fumare nei luoghi di lavoro, ove ciò generi pericolo e comunque negli ambienti di lavoro contraddistinti da apposite indicazioni, l'Eni nelle situazioni di convivenza lavorativa terrà in particolare considerazione la condizione di chi avverta disagio fisico in presenza di fumo e chieda di esser preservato dal contatto con il "fumo passivo" sul proprio posto di lavoro.
SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE
Nell'ambito delle
proprie attività, l'Eni è impegnato a contribuire allo sviluppo e al benessere
delle comunità in cui opera perseguendo l'obiettivo di garantire la sicurezza e
la salute dei dipendenti, dei collaboratori esterni, dei clienti e delle
comunità interessate dalle attività stesse e di ridurre l'impatto ambientale.
L'Eni contribuisce attivamente nelle sedi appropriate alla promozione dello
sviluppo scientifico e tecnologico volto alla protezione ambientale e alla
salvaguardia delle risorse.
Le attività industriali dell'Eni debbono essere gestite nel pieno rispetto
della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione.
La gestione operativa deve fare riferimento a criteri avanzati di salvaguardia
ambientale e di efficienza energetica perseguendo il miglioramento delle
condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro.
La ricerca e l'innovazione tecnologica devono essere dedicate in particolare
alla promozione di prodotti e processi sempre più compatibili con l'ambiente e
caratterizzati da una sempre maggiore attenzione alla sicurezza e alla salute
degli operatori.
I dipendenti dell'Eni, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipano al
processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela
della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei
terzi.
RISERVATEZZA
Le attività
dell'Eni richiedono costantemente l'acquisizione, la conservazione, il
trattamento, la comunicazione e la diffusione di notizie, documenti ed altri
dati attinenti a negoziazioni, procedimenti amministrativi, operazioni
finanziarie, know how (contratti, atti, relazioni, appunti, studi, disegni,
fotografie, software), etc.
Le banche-dati dell'Eni possono contenere, tra l'altro, dati personali protetti
dalla normativa a tutela della privacy, dati che per accordi negoziali non
possono essere resi noti all'esterno e dati la cui divulgazione inopportuna o
intempestiva potrebbe produrre danni agli interessi aziendali.
È obbligo di ogni dipendente assicurare la riservatezza richiesta dalle
circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione
lavorativa.
L'Eni si impegna a proteggere le informazioni relative ai propri dipendenti e
ai terzi, generate o acquisite all'interno e nelle relazioni d'affari, e ad
evitare ogni uso improprio di queste informazioni.
Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati dai dipendenti durante
il proprio lavoro o attraverso le proprie mansioni appartengono all'Eni e non
possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica
autorizzazione del superiore.
Fermo restando il divieto di divulgare notizie attinenti all'organizzazione e
ai metodi di produzione dell'impresa o di farne uso in modo da poter recare ad
essa pregiudizio, ogni dipendente dell'Eni dovrà:
acquisire e trattare solo i dati necessari ed opportuni per le finalità della sua Unità di appartenenza e in diretta connessione con le sue funzioni;
acquisire e trattare i dati stessi solo all'interno di specifiche procedure;
conservare i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano conoscenza;
comunicare i dati stessi nell'ambito di procedure prefissate e/o su esplicita autorizzazione delle posizioni superiori e comunque, in ogni caso, dopo essersi assicurato circa la divulgabilità nel caso specifico dei dati;
assicurarsi che non sussistano vincoli assoluti o relativi alla divulgabilità delle informazioni riguardanti i terzi collegati all'Eni da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso, ottenere il loro consenso;
associare i dati stessi con modalità tali che qualsiasi soggetto autorizzato ad avervi accesso possa agevolmente trarne un quadro il più possibile preciso, esauriente e veritiero.
RAPPORTI CON L'ESTERNO
7.1 RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE
I rapporti
con le Istituzioni Pubbliche volti al presidio degli interessi complessivi
dell'Eni e collegati all'attuazione dei suoi programmi sono riservati
esclusivamente alle funzioni e alle responsabilità a ciò delegate.
Le funzioni delle società del Gruppo interessate si coordinano con l'unità
Rapporti Istituzionali per l'Italia e l'Unione Europea dell'Eni SpA per la
valutazione preventiva della qualità degli interventi da porre in atto per la
condivisione delle azioni, per la loro attuazione e per l'opportuno
monitoraggio.
Omaggi e atti di cortesia e di ospitalità verso rappresentanti di governi,
pubblici ufficiali e pubblici dipendenti sono consentiti quando siano di modico
valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una
delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale,
come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo
tipo di spese deve essere autorizzato dalle persone indicate nella procedura e
documentate in modo adeguato.
7.2 RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI
L'Eni non eroga contributi, diretti od indiretti e sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, tranne quelli dovuti in base a normative specifiche.
7.3 RAPPORTI CON I MASS MEDIA
L'informazione
verso l'esterno deve essere veritiera e trasparente.
L'Eni deve presentarsi in modo accurato e omogeneo nella comunicazione con i
mass media. I rapporti con i mass media sono riservati esclusivamente alle
funzioni e alle responsabilità aziendali a ciò delegate e sono concordati
preventivamente con l'unità Rapporti con gli Organi di Informazione dell'Eni
SpA.
I dipendenti dell'Eni non possono fornire informazioni a rappresentanti dei
mass media né impegnarsi a fornirle senza l'autorizzazione delle funzioni
competenti.
In nessun modo o forma i dipendenti dell'Eni possono offrire pagamenti, regali,
o altri vantaggi finalizzati ad influenzare l'attività professionale di
funzioni dei mass media, o che possano ragionevolmente essere interpretati come
tali.
7.4 ILLUSTRAZIONE DI OBIETTIVI, ATTIVITÀ, RISULTATI E PUNTI DI VISTA DELL'Eni
I dipendenti dell'Eni chiamati ad illustrare o fornire all'esterno notizie riguardanti obiettivi, attività, risultati e punti di vista dell'Eni tramite, esemplificativamente:
la partecipazione a convegni, congressi e seminari;
la redazione di articoli, saggi e pubblicazioni in genere;
la partecipazione a pubblici interventi;
sono tenuti ad ottenere l'autorizzazione del vertice della struttura organizzativa di appartenenza circa i testi, le relazioni predisposte e le linee di azione che si intendono seguire e a concordare i contenuti con l'unità Rapporti con gli Organi di Informazione dell'Eni SpA.
7.5 INIZIATIVE "NON PROFIT"
L'Eni
favorisce le attività "non profit" che testimoniano l'impegno
dell'impresa ad attivarsi liberalmente alla soddisfazione dei fabbisogni delle
società civili in cui opera.
I dipendenti dell'Eni, nell'ambito delle rispettive funzioni, sono tenuti a
partecipare alla definizione delle singole iniziative in coerenza con le
politiche e i programmi di intervento, ad attuarle con criteri di assoluta
trasparenza e a sostenerle quale valore integrante degli obiettivi dell'Eni.
ALLEGATO 4
Di seguito presentiamo il modello proposto dal Forum Rapporti Ambientali; è possibile individuare due sezioni, una attinente alle informazioni qualitative e l'altra alle informazioni quantitative:[5]
Sezione 1: le informazioni qualitative
Descrizione dell'impresa
a. Attività e dimensione dell'impresa (R.M.)
b. Numero e localizzazione dei siti produttivi (R.M.)
c. Descrizione generale dei processi produttivi (R.M.)
d. Descrizione degli aspetti ambientali principali connessi all'attività di produzione e distribuzione (R.M.)
Politica ambientale
a. Data di introduzione e contenuti (R.M.)
b. Risultati attesi (R.M.)
c. Monitoraggio dei risultati (confronto con gli obiettivi enunciati in rapporti precedenti) (R.M.)
Sistemi di gestione ambientale
a. Struttura organizzativa (direzione ambientale e relazioni con le altre funzioni aziendali) (R.M.)
b. Programmi di attuazione della politica ambientale (R.M.)
c. Attività di formazione (R.R.)
d. Grado di applicazione dei sistemi di gestione ambientale ed eventuale certificazione (Regolamento europeo 1836/93, norme ISO o UNI) (R.R.)
Gestione del rischio
a. Verifica delle situazioni di rischio, interventi e risultati (R.R.)
b. Operazioni di risanamento ambientale (R.R.)
c. Descrizione degli incidenti rilevanti (R.R.)
Rapporto con la legislazione
a. Illustrazione delle modalità con le quali l'azienda assicura l'ottemperanza delle proprie operazioni alle leggi in materia di ambiente (R.R.)
b. Descrizione delle azioni intraprese in relazione all'attuazione di nuove norme di legge intervenute nel periodo a cui si riferisce il rapporto ambientale (R.R.)
Politica di prodotto
a. Descrizione del ciclo di vita dei prodotti e dei relativi impatti e azioni significative intraprese (R.R.)
b. Innovazione di prodotto (R.R.)
c. Efficienza energetica dei prodotti (quando è da considerarsi rilevante per il rapporto ambientale) (R.R.)
d. Responsabilità dell'impresa alla fine della vita utile dei prodotti (R.R.)
e. Programmi di collaborazione con clienti e consumatori (R.R.)
f. Eventuali eco-label (R.R.)
Conservazione delle risorse naturali
a. Programmi per il risparmio energetico (R.M.)
b. Programmi per la riduzione dei consumi di acqua (R.M.)
c. Eventuali altri programmi per la protezione del patrimonio naturale (R.R.)
Relazione con soggetti esterni
a. Partecipazione ad accordi volontari (R.R.)
b. Relazioni con i portatori di interesse (Pubblica Amministrazione, ambientalisti, università, .) (R.R.)
c. Ufficio o reparto o nome della persona da contattare per ulteriori informazioni (R.M.)
Certificazione
a. Certificazione esterna (R.R.)
b. Certificazione a cura dei verificatori accreditati previsti dal regolamento comunitario sull'ecogestione e l'audit (1836/93) (R.R.)
Sezione 2: le informazioni quantitative
Le spese ambientali
a. Informazioni sulle spese ambientali (R.R.)
b. Spiegazione dei criteri di imputazione utilizzati per le spese ambientali (R.M.)
Emissioni, consumi di materie prime e prodotti
a. Le informazioni quantitative devono essere specificate a livello di stabilimento (per gli stabilimenti principali) (R.M.)
b. Materie prime consumate (R.R.)
c. Energia consumata (R.M.)
d. Quantità di rifiuti, inquinanti nell'atmosfera, nell'acqua e nel suolo e altri inquinanti specifici derivanti dall'attività dell'impresa (R.M.)
e. Quantità prodotta di beni o equivalente valore rappresentativo delle attività di produzione (R.M.)
f. Impatti (scientificamente accertati) conseguenti alle attività di produzione (R.R.)
g. Obiettivi di riduzione per: materie prime, energia, inquinanti, impatti (R.R.)
Gli indicatori di performance ambientale
a. Indicatori di performance ambientale confrontati con periodi passati (R.M.)
In pratica si calcola il surplus della produttività globale, che si ottiene non considerando la variazione di prezzo da un anno all'altro, bensì soltanto gli scostamenti di quantità.
Attraverso tale conto si vede come il surplus viene ripartito tra i vari partner economici e l'impresa stessa; a tal fine si prendono in considerazione gli scostamenti di prezzo che si sono verificati da un anno all'altro.
L'articolo recita così: "Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta,dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.
Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende".
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