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PROCEDURE CONCORSUALI
Effetti del Fallimento
Dal momento in cui viene pronunciata la sentenza dichiarativa del Fallimento si producono una serie di importanti effetti.
Essi si classificano (secondo l'impostazione della Legge Fallimentare) in:
Effetti per il fallito
Effetti per i creditori
Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori
Effetti sui rapporti giuridici preesistenti (cioè sui contratti in essere) Effetti del Fallimento per il fallito
Il Fallimento
comporta delle gravi conseguenze nei confronti del fallito.
Queste conseguenze sono sia di natura personale, che patrimoniale. Vediamole separatamente.
Effetti di carattere personale
Questi effetti si traducono in una menomata capacità giuridica del fallito, nonché in una forte limitazione della sua libertà personale.
Essi sorgono in conseguenza dell'iscrizione del fallito, subito dopo la dichiarazione di Fallimento, nel pubblico Registro dei falliti, tenuto presso ciascun Tribunale.
Da questo Registro il fallito può farsi cancellare (facendo contestualmente cessare gli effetti a suo carico) solamente ottenendo, dall'Autorità giudiziaria, la riabilitazione.
La riabilitazione del fallito è concessa discrezionalmente dal Tribunale, su istanza del fallito stesso o dei suoi eredi, quando venga rispettata almeno una delle seguenti condizioni:
Pagamento integrale dei creditori ammessi al passivo, oppure regolare adempimento del concordato fallimentare (se nello stesso i creditori chirografari abbiano ricevuto almeno il 25% del loro credito)
Buona condotta del fallito per almeno 5 anni dalla chiusura del F.
Nonostante la presenza delle suddette condizioni, la riabilitazione non è mai concessa qualora il fallito sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o per gli altri reati previsti dalla legge, salvo che abbia ottenuto per questi reati la riabilitazione penale.
Le principali incapacità e limitazioni della libertà personale, prodotte dall'iscrizione nel pubblico Registro dei falliti, sono le seguenti:
Tutta la corrispondenza del fallito è dirottata al curatore
Il fallito non può allontanarsi dalla sua residenza, senza l'autorizzazione del g. delegato
Il fallito non gode più dei diritti politici
Il fallito non gode più di alcuni diritti civili (nomina alla carica di amm.tore, sindaco, ecc.)
Il fallito è escluso di diritto dalle soc. di persone e dalle cooperative
Effetti di carattere patrimoniale
Con il F., il fallito perde l'amministrazione e la disponibilità di tutti i suoi beni, sia quelli esistenti al momento del F., che quelli che gli pervengono successivamente (p. es. in conseguenza di una successione).
Questo grave effetto patrimoniale del F. prende il nome (molto espressivo) di spossessamento. In conseguenza di esso, il fallito non può più compiere atti di disposizione sui suoi beni, per cui è inefficace qualsiasi atto compiuto dal fallito dopo la dichiarazione di F..
Sono esclusi dallo spossessamento alcuni beni (c.d. beni personalissimi):
Quelli strettamente personali
Gli assegni al nucleo familiare, retribuzioni, pensioni, ecc., nei limiti del mantenimento della famiglia del fallito
Quelli che per legge sono "inpignorabili", come la casa di abitazione, vestiti. ecc.
I frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli minori
Inoltre, il fallito perde la capacità processuale relativa ai rapporti di diritto patrimoniale
Tutti gli
effetti del F. nei confronti dei creditori sono ricollegabili all'applicazione,
nella procedura fall., del principio della par condicio creditorum, cioè
della parità di trattamento dei creditori (sia pur nell'ambito di ciascuna
categoria di credito).
Infatti, nel
F. i creditori devono essere soddisfatti contemporaneamente e nella stessa
misura, evitando di avvantaggiare alcuni a danno di altri. Questo comporta
l'applicazione delle seguenti regole di condotta:
Da quanto precede sembrerebbe che tutti i creditori del fallito ricevano dal F. la stessa percentuale di soddisfazione (c.d. moneta fallimentare), invece, come già accennato, il principio della parità di trattamento opera per classi di creditori.
In
particolare, ci sono alcuni creditori che non rientrano nella massa
concorsuale, perché hanno dei "vantaggi" rispetto agli altri (cioè rispetto ai creditori
chirografari, che basano il credito su semplici
documenti di prova). Questi vantaggi possono consistere:
nella possibilità di iniziare o
proseguire azioni individuali esecutive, come nel caso in cui il creditore è lo
Stato, per i suoi crediti erariali, o gli Istituti di credito fondiario, per i
finanziamenti erogati al fallito
nel pagamento mediante prededuzione,
cioè con priorità rispetto agli altri creditori, come nel caso dei debiti contratti
dall'Ufficio fall. (compenso del curatore, ecc.)
nel pagamento integrale. E' il caso dei crediti privilegiati, cioè garantiti da pegno, ipoteca o privilegio speciale. Essi sono pagati prima dei crediti chirografari e secondo un ordine stabilito per legge. In particolare, i creditori pignoratizi e ipotecari hanno una prelazione sulla vendita dei beni oggetto del loro credito (se la somma ottenuta dalla vendita è insufficiente, concorrono, per il residuo, insieme a tutti gli altri), mentre i creditori con privilegio speciale (p. es. i lavoratori del fallito, per lo stipendio) hanno solo una priorità di soddisfazione sui creditori chirografari.
Gli atti
pregiudizievoli ai creditori sono quelli (vendite, donazioni, pagamenti, ecc.)
con i quali il fallito ha impoverito il suo patrimonio, prima della
dichiarazione di F., a danno degli stessi creditori.
Ai fini
quindi della tutela dei creditori concorsuali, è possibile attivare, da parte
del curatore, uno speciale strumento che permette un validissimo reintegro del
patrimonio del fallito: la revocatoria fallimentare.
Con la
revocatoria fallimentare (molto più semplice ed elastica della rev. ordinaria)
è attribuito al curatore un mezzo con il quale può rendere inefficaci gli atti
compiuti dal fallito, nei 2 anni antecedenti il F., a danno dei suoi creditori.
Due sono le condizioni che devono sussistere per poter esercitare la rev.
fall.:
Gli atti devono essere stati posti
in essere dal fallito non più di due anni prima della dichiarazione di F.
(perché la legge presume che nei 2 anni precedenti il F., già esistesse lo
stato d'insolvenza, c.d. periodo sospetto)
Il curatore deve dimostrare che il terzo (cioè il contraente dell'atto) era a conoscenza dello stato d'insolvenza del fallito
Già queste condizioni sono di particolare favore (rispetto all'esecuzione della revocatoria ordinaria) per l'esercizio dell'azione revocatoria fall., ma non finisce qui. Per permettere al curatore una più agevole ricostruzione del patrimonio originario del fallito andato perduto, la Legge fall. stabilisce anche delle presunzioni assolute e relative (queste ultime ammettono quindi la prova contraria da parte del terzo) di conoscenza da parte del terzo dello stato d'insolvenza. E' chiaro che con queste premesse la revoca degli atti fraudolenti compiuti dal fallito a danno dei creditori è molto più semplice.
Presunzioni assolute di conoscenza dell'insolvenza
Nei seguenti casi la presunzione è assoluta e quindi l'inefficacia verso i creditori degli atti opera automaticamente di diritto:
Atti a titolo gratuito (donazioni) compiuti nei due anni precedenti la dichiarazione di F.
Pagamenti di debiti con scadenza coincidente o posteriore al F., eseguiti nei due anni antecedenti lo stesso
Presunzioni relative di conoscenza dell'insolvenza
Per i seguenti atti è stabilita per legge una presunzione relativa di conoscenza da parte del terzo dello stato d'insolvenza del fallito (è ammessa dunque la prova contraria fornita dal terzo) e per revocarli è necessaria una sentenza del Tribunale:
Atti a titolo oneroso (p. es. vendite) compiuti nei 2 anni precedenti il F, in cui c'è una sproporzione tra i valori delle prestazioni
Pagamento di debiti scaduti ed esigibili, eseguiti nei 2 anni precedenti il F., non effettuati in denaro o con mezzi normali di pagamento (p. es. dando un bene patrimoniale in cambio)
Pegni ed ipoteche costituite nei 2 anni antecedenti il F., per debiti non ancora scaduti
Pegni ed ipoteche costituite nell'anno antecedente il F., per debiti scaduti
Atti "normali" senza presunzioni
Come abbiamo detto, per tutti gli altri atti fraudolenti del fallito (c.d. atti normali), la revocatoria fall. è comunque esperibile dal curatore, ma solo se riesce a dimostrare la mala fede del terzo, cioè la conoscenza da parte di costui dello stato d'insolvenza, e purché l'atto sia stato posto in essere nel periodo sospetto (2 anni prima del F.). Quindi, per gli atti c.d. normali manca la presunzione (assoluta o relativa) della conoscenza e di conseguenza essa deve essere provata dal curatore. Nonostante ciò, la rev. fall. rimane uno strumento molto più semplice da applicare rispetto alla revocatoria ordinaria.
Quest'ultima può sempre essere esercitata dal curatore, soprattutto quando quella fallimentare non è attuabile (p. es. quando gli atti da revocare risalgono ad un periodo meno recente dei canonici 2 anni della fallimentare). Ma il curatore che vuole esperire la rev. ordinaria si troverà costretto a provare:
La conoscenza da parte del terzo dell'insolvenza (come per la rev. fall.)
Il danno arrecato ai creditori in conseguenza dell'atto
L'intento fraudolento del debitore nel compimento dell'atto
Per concludere, è importante tener presente che una norma della L.F., tendente a salvaguardare i diritti dei terzi colpiti dall'azione revocatoria, stabilisce che colui che ha restituito un bene (p. es. denaro) per effetto della revoca, ha diritto di essere ammesso al passivo fall. per l'importo del relativo credito.
La L.F. si preoccupa di disciplinare i contratti in essere al momento dell'apertura del F..
Chiaramente
questa regolamentazione ha motivo di esistere qualora il contratto non è stato
eseguito da nessuna delle parti, altrimenti si ricade nella disciplina propria
del Fallimento ed il creditore dovrà insinuarsi nel passivo (se il fallito è il
debitore).
Abbiamo 4
casistiche:
Scioglimento automatico del contratto
E' il caso dei contratti di:
a) conto corrente
b) mandato
c) associazione in partecipazione
d) borsa a termine
Esecuzione del contratto
Se il curatore ritiene che la continuazione del contratto è opportuna per il
F., possono eseguirsi i seguenti:
a) locazione (se fallisce il locatore)
b) assicurazione contro i danni (se fallisce l'assicurato)
Scioglimento o esecuzione del
contratto a scelta del curatore
Il curatore può scegliere fra le 2 possibilità (chiaramente nell'interesse
della procedura) nei seguenti contratti:
a) locazione (se fallisce il conduttore)
b) compravendita (se fallisce il venditore)
Scioglimento o esecuzione del
contratto a scelta del terzo contraente
C'è un unico caso in cui la facoltà di scelta è attribuita
al terzo:
a) compravendita (se fallisce l'acquirente)
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