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IL MERCATO MOBILIARE E I SERVIZI DI INVESTIMENTO

economia



IL MERCATO MOBILIARE E I SERVIZI DI INVESTIMENTO


Il mercato mobiliare:

Il mercato finanziario è il luogo ideale di incontro della domanda e dell'offerta dei prodotti finanziari in cui affluisce il risparmio raccolto fra il pubblico. Il mercato finanziario è diviso in:

bancario

assicurativo

mobiliare.

La nozione di mercato mobiliare è stata incentrata su quella di valore mobiliare, che precedentemente era riferita solo ai titoli di credito di massa, cioè a 919b14j quei titoli di identico contenuto emessi in quantità plurime.

La riforma del mercato mobiliare con il D.Lgs. 23 luglio 1996 n.415 (Cd. Decreto Eurosim):

ha sostituito la nozione di strumenti finanziari a quella di valori mobiliari, e la nozione di servizi di investimento a quella di attività di intermediazione mobiliare



ha soppresso il monopolio delle SIM (società di intermediazione mobiliare) estendendo la gestione dei servizi di investimento alle banche nazionali ed alle imprese di investimento comunitarie

ha realizzato la privatizzazione dei mercati finanziari (in seguito alla quale la Consob ha istituito la Borsa Valori spa).

Importante poi il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria: tale atto legislativo ha innanzitutto lo scopo di unificare le norme in tema di intermediari mobiliari e di offerte pubbliche di acquisto, ma anche quello di dettare norme sull'organizzazione dei mercati mobiliari, e di dettare una nuova disciplina di alcuni istituti di diritto societario, come le società quotate in mercati regolamentati.

Per questo decreto si intendono strumenti finanziari:

  • le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali
  • le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito
  • le quote di fondi comuni di investimento
  • i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi d'interesse, valute, merci e relativi indici
  • i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi d'interesse, valute, merci e indici azionari
  • contratti a termine e contratti di opzione.

Sono compresi poi nella categoria degli strumenti finanziari, oltre che i valori mobiliari in senso stretto,anche i prodotti finanziari "derivati", ultimi 3 punti dell'elenco.

Il decreto definisce anche i servizi di investimento:

negoziazione per conto proprio

negoziazione per conto terzi

assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente

gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi

ricezione e trasmissione di ordini, mediazione.

Invece per servizi accessori si intendono:

custodia e amministrazione di strumenti finanziari

locazione di cassette di sicurezza

concessione di finanziamenti agli investitori

consulenza alle imprese in materia finanziaria

servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari

consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari.

L'esercizio professionale dei servizi di investimento nei confronti del pubblico, è riservato:

alle SIM (società di intermediazione mobiliare) e alle banche

alle imprese di investimento comunitarie e extracomunitarie.

Inoltre il decreto ha introdotto una nuova figura di gestore e intermediario finanziario, istituendo le società di gestione risparmio SGR: per esse è prevista la possibilità sia della gestione individuale di portafogli d'investimento sia di quella collettiva. A tale proposito si ricorda che:

la gestione individuale di portafoglio si sostanzia in un investimento personalizzato a gestione fiduciaria in base al quale il capitale del soggetto investitore non confluisce in un fondo comune, ma è gestito separatamente rispetto al capitale di altri investitori

la gestione collettiva di portafoglio comporta la confluenza di tutti i capitali degli investitori in un unico fondo: le opportunità di investimento sono scelte dal gestore rispettando le regole generali di comportamento dettate da Consob e Banca d'Italia.

Il decreto del 1998 ha previsto un'unica disciplina sia per le gestioni individuali che collettive.


La gestione su base individuale di portafogli d'investimento

L'elemento che contraddistingue il contratto di gestione su base individuale di patrimoni mobiliari è la finalità di valorizzazione di un certo patrimonio, da realizzarsi con il compimento di una serie di atti rivolti al conseguimento di un risultato utile dell'attività di investimento e disinvestimento in valori mobiliari.

Possono essere autorizzati all'esercizio del servizio di gestione individuale di portafogli le banche, le SIM e le altre imprese d'investimento, le SGR.

Il contratto di gestione patrimoniale individuale deve essere redatto in forma scritta; indicare le caratteristiche della gestione; individuare le operazioni che l'intermediario non può compiere senza l'autorizzazione dell'investitore; indicare se l'intermediario può delegare a terzi; infine indicare se gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati per finalità diverse da quella di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione.

Il gestore ha poi l'obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità del mercato; investire al meglio il patrimonio del cliente in modo da ottimizzare il risultato di gestione; dare esecuzione alle istruzioni specifiche impartite dal cliente proprietario dei titoli affidati in gestione; non contrarre salvo istruzione scritta obbligazioni per conto del cliente che lo impegnino oltre il patrimonio gestito.

Il cliente ha diritto di recedere dal contratto in ogni momento, anche senza giusta causa o preavviso.


L'appello al pubblico risparmio:

Le proposte di acquisto, vendita, scambio e sottoscrizione aventi ad oggetto strumenti finanziari rivolte al pubblico dei risparmiatori sono soggette ad una disciplina speciale per operazioni un tempo definite sollecitazione del pubblico risparmio.

L'intento è quello di tutelare gli investitori, cioè coloro che vengono sollecitati dai soggetti coinvolti nell'operazione ad investire o disinvestire il proprio risparmio con la prospettazione di un profitto.

Con l'emanazione del TU 58/1998 la sollecitazione al pubblico risparmio viene sostituita dalla locuzione appello al pubblico risparmio, che può avvenire in due forme:

della sollecitazione all'investimento

della offerta pubblica di acquisto o di scambio.

In più oggetto dei vari tipi di offerta rivolta al pubblico dei risparmiatori non sono più i valori mobiliari, ma la più ampia categoria dei prodotti finanziari (strumenti finanziari e altre forme di investimento di natura finanziaria).

Differenze:

destinatario dell'offerta: nella sollecitazione all'investimento ci si rivolge ai risparmiatori, mentre nelle OPA ci si rivolge ai proprietari di prodotti finanziari

tipologia di operazione finanziaria: nella sollecitazione all'investimento si realizza un investimento, perché il risparmiatore è invitato a investire il proprio denaro acquistando prodotti finanziari, mentre nelle OPA si ha un disinvestimento, perché il risparmiatore proprietario di strumenti finanziari è invitato a venderli contro denaro o altri strumenti)

effetto di mercato dell'operazione: poiché con la sollecitazione all'investimento si determina la diffusione degli strumenti finanziari tra i pubblico (in particolar modo azioni e obbligazioni), mentre nelle OPA si determina la concentrazione degli strumenti finanziari in capo a pochi soggetti che hanno lo scopo di acquisire una posizione di influenza o controllo su una società.

Nelle operazioni di appello al pubblico risparmio intervengono tre soggetti: l'emittente dei prodotti finanziari oggetto dell'offerta pubblica; il proponente o offerente che propone l'operazione rivolgendosi al pubblico dei risparmiatori; infine il collocatore, cioè l'incaricato dall'emittente, dal proponente o da altri, che provvede alla raccolta delle adesioni o alla conclusione dei contratt conseguenti all'accordo raggiunto.


La sollecitazione all'investimento:

La sollecitazione all'investimento consiste in ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari.

Per sollecitare il pubblico all'investimento l'emittente può quindi proporre:

la vendita (OPV: offerta pubblica di vendita)

la sottoscrizione (OPS: offerta pubblica di sottoscrizione)

di prodotti finanziari. Vediamo poi le fasi in cui si svolge la sollecitazione all'investimento:

l'offerente invia alla Consob una comunicazione e un prospetto informativo concernente le informazioni essenziali relative all'operazione

istruttoria della Consob

pubblicazione e seguente diffusione del prospetto informativo

periodo di adesione, in cui sono raccolte le sottoscrizioni di coloro cha hanno aderito alla sollecitazione

conclusione delle adesioni e pubblicazione di un avviso sui risultati dell'offerta che deve essere inviato alla Consob.


Il promotore di servizi finanziari:

Per l'offerta fuori sede, ovvero per la promozione e il collocamento presso il pubblico in un luogo diverso dalla sede legale di strumenti finanziari o servizi di investimento, i soggetti abilitati devono avvalersi di promotori finanziari.

E' promotore finanziario la persona fisica che in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'offerta fuori sede. Tale attività può essere svolta solo nell'interesse di un solo intermediario, responsabile in solido di eventuali danni arrecati dal promotore a terzi, nello svolgimento delle incombenze affidategli.

Il promotore di servizi finanziari deve essere iscritto in un apposito albo unico nazionale istituito presso la Consob.


La vigilanza sugli intermediari abilitati:

Il TU 58/1998 prevede anche un sistema di vigilanza sulle attività esercitate dagli intermediari abilitati per garantire trasparenza e correttezza nei comportamenti. Tali poteri di vigilanza sono attribuiti:

alla Banca d'Italia, competente per il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale

alla Consob, competente per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.

Questi due enti devono operare assieme per ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati; devono poi darsi reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate. Il TU distingue tre tipi di vigilanza: regolamentare, informativa e ispettiva.




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