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Aumento del capitale sociale

economia



Aumento del capitale sociale


Già sappiamo che esiste una disciplina generale delle modifiche statutarie che prevede il controllo del notaio, l’iscrizione della delibera nel registro delle imprese con effetti di pubblicità costitutiva (cioè nelle delibere di modifica dello statuto non hanno nessun effetto di nessun tipo prima che vengono iscritte nel registro delle imprese). Così come l’iscrizione originale della società ha efficacia costitutiva, anche per le modifiche dello statuto la pubblicità ha efficacia costitutiva.

Alcune particolari modifiche statutarie hanno una particolare disciplina (di cui si parlerà da qui fino alla fine del corso) e sono: gli aumenti del capitale sociale, le riduzioni del capitale sociale, le trasformazioni, le fusioni e le scissioni di società. Quindi abbiamo una disciplina specifica per alcune azioni particolarmente complesse che hanno bisogno di un procedimento regolato dalla legge, tutte le altre modifiche non hanno regole particolare (se io devo trasferire la sede, modificare l’oggetto, modificare qualsiasi clausola diversa da quelle citate non abbiamo una disciplina particolare, ma si osservano solo le norme generali sulle modifiche statutarie); invece per queste altre modifiche c’è una disciplina ulteriore.

L’aumento del capitale sociale, ovviamente, in ogni caso comporta un incremento della voce prevalente del capitale sociale, quindi si modifica l’atto costitutivo perché il capitale sociale si porta da una certa cifra più bassa ad una più alta; questo è il concetto di base nell’aumento di capitale sociale, però esistono varie forme di aumento di capitale sociale perché un aumento del capitale sociale può essere fatto per finalità molto diverse fra di loro, ed in particolare la legge distingue 2 forme di aumento: l’aumento gratuito e l’aumento a pagamento.



L’aumento gratuito è anche detto aumento nominale, mentre quello a pagamento è anche detto aumento reale perché bisogna distinguere le ipotesi in cui l’aumento del capitale comporta anche un aumento del patrimonio e allora in questo caso si dice che l’aumento è reale oppure quando un aumento del capitale non comporta anche un incremento del patrimonio e allora è semplicemente nominale.

L’aumento gratuito meramente nominale (crea meno problemi).

L’art. 2442 questa norma qualifica l’aumento gratuito come Passaggio di riserve a capitale, già dalla rubrica dell’articolo si capisce che si tratta di un’operazione meramente contabile con la quale la società imputa a capitale le riserve e gli altri fondi disponibili iscritti in bilancio (L’assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.) (Primo comma); quindi la società ha delle riserve (riserve statutarie, legali, libere, disponibili o utili che non ha distribuito) e qualsiasi fondo disponibile può essere imputato a capitale, anche la riserva statutaria e la riserva legale: la riserva statutaria è la riserva che società si impegna, per statuto, ogni anno ad accantonare (nello statuto di una società ci può essere la regola per cui ogni anno ad esempio il 10% degli utili vanno accantonate a riserva a livello statutario), questa riserva è disponibile solo nell’assemblea straordinaria, ma siccome il capitale social lo fa l’assemblea straordinaria, questa è libera di spostare la riserva statutaria a capitale, perché tanto mediante questo spostamento anzi aumenta la disponibilità delle somme, perché poi non si potrà svincolare quella somma se non con una riduzione di capitale (che da ai creditori un diritto di opp 828g65i osizione come si vedrà); quindi mentre la riserva statutaria è liberamente disponibile nell’assemblea straordinaria, il capitale sociale non è disponibile perché i creditori, poi, si possono opporre alla riduzione. Quindi io, mediante passaggio da una riserva statutaria a capitale do una certa garanzia ai creditori, ed è possibile certamente anche imputare le riserve statutarie, anche se, di per se, non sono disponibili veramente, ma sono disponibili nell’assemblea straordinaria, quindi qualsiasi tipo di riserva può essere spostata a capitale e poi si tratta di aumentare il vincolo di quelle somme (l’imputazione delle riserve legali, invece, è più discutibile e c’è anche chi sostiene che non si può fare, ma siccome il capitale è una garanzia maggiore della riserva legale si ritiene valido farlo). Per legge le società devono trattenere ogni anno la riserva legale, secondo l’art. 2430 (Riserva legale): Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Ogni anno il 5% degli utili va accantonato a riserva legale fin quando l’intera riserva legale non raggiunga il 20% del capitale, cioè a regime, le società devono avere una riserva inferiore al capitale del 20% del capitale stesso e si crea . , ogni anno accantonando il 5% degli utili, una volta raggiunto questa riserva prevista per legge non bisogna più effettuare questi accantonamenti.

Ma se io sposto la riserva legale a capitale non creo nessun danno anzi devo cominciare di nuovo la riserva legale, anzi la dovrò fare in maniera maggiore perché se il capitale è aumentato dovrò accantonare ancora più soldi di prima, quindi non c’è motivo per vietare che anche la riserva legale possa essere imputata a capitale perché anzi la società deve accantonare altri fondi a tutela dei creditori (la riserva legale sta sotto il capitale sociale e sopra le riserve statutarie).

Questa operazione serve a dare maggiore solidità, credibilità alla società, più alto è il capitale sociale, meglio si presenta la società nei rapporti con i terzi, quindi l’aumento gratuito si fa per questo motivo: per creare maggiore solidità finanziaria e patrimoniale della società e quindi avere una maggiore “appetibilità” sul mercato, avere migliori rapporti con i creditori e con le banche, ect.

Dal punto di vista tecnico l’aumento gratuito si esegue in 2 modi: 1) emettendo nuove azioni; 2) aumentando proporzionalmente il valore delle azioni in circolazione.

Siccome comunque la somma del valore nominale delle azioni deve corrispondere al capitale, se io annullo il capitale o emetto nuove azioni oppure aumento il valore delle azioni, in entrambi i casi l’operazione va fatta naturalmente rispettando le norme del trattamento che è ovvia se io aumento il valore nominale, perché io aumento tutte le azioni, quindi si devono ritirare le azioni e sostituire con altre che hanno valore più alto; se, invece, si emettono nuove azioni, le azioni verranno rilasciate proporzionalmente ad ogni singolo socio in maniera esattamente paritaria, quindi non è un’azione che crea problemi perché si tratta solamente di vincolare a capitale una parte delle somme disponibili ed in questo modo accrescere la solidità patrimoniale della società (per esempio: se la società non ha più capitale di € 120.000,00 ma di € 200.000,00 stabilito da una delibera perché io quella riserva x in bilancio di € 80.000,00 la sposta a capitale, ciò si iscrive nel registro delle imprese e dopo gli amministratori emettono nuove azioni, oppure ritirano le vecchie azioni e le sostituiscono con nuove azioni che hanno valore nominale più alto).

Molto più complicata è la procedura di aumento di capitale  a pagamento perché comporta che la società richiede nuovi conferimenti dei soci.

L’aumento a pagamento è un aumento reale perché non aumenta solo il capitale, ma aumenta anche il patrimonio, cioè il capitale aumenta perché i soci effettuano nuovi conferimenti in natura o in denaro, è una operazione che si fa quando la società ha bisogno di nuove disponibilità finanziarie e non si serve del prestito ne in altro modo, ma vuole recuperare direttamente.

La procedura di aumento a pagamento è complicata perché è ovvio che nel caso in cui l’aumento venga sottoscritto solo da alcuni soci e non da altri cambia completamente il rapporto di forza tra i soci all’interno della società perché le nuove azioni che vengono emesse in corrispondenza dell’aumento ovviamente saranno assegnate solo agli azionisti che accetteranno di effettuare nuovi conferimenti, ed in più si pone il problema della possibilità di escludere il diritto dei soci a partecipare all’aumento e destinare l’aumento stesso, invece, a terzi soggetti che entreranno a far parte della società, quindi questi sono i motivi per cui la procedura di aumento a pagamento è particolarmente delicata perché chi non è disponibile ad effettuare nuovi conferimenti rischia di veder ridotta la propria partecipazione all’interno della società.

Prima fase: delibera assembleare.

Fatta questa premessa vediamo qual è la procedura che prevede la legge per questo tipo di iperazioni, intanto di per se la competenza è dell’assemblea straordinaria perché si tratta di modificare lo statuto, di aumentare il capitale, però lo statuto ad una successiva modifica statutaria può delegare la procedura di aumento al C.d.A. alle seguenti condizioni:

a)    La delega abbia durata massima di 5 anni;

b)   La delega preveda un ammontare determinato massimo entro il quale il C.d.A. può deliberare un aumento di capitale.

Quindi, in qualche modo, la legge prevede alcuni limiti agli amministratori, la delega è limitata anche se queste limitazioni sono abbastanza ampie poiché l’ammontare determinato può essere anche alto e anche i 5 anni sono tempi abbastanza lunghi, peraltro, scaduti i 5 anni la delega può essere rinnovata.

Tutto sommato nelle società di più grosse dimensioni si procede all’aumento di capitale sempre su decisione del C.d.A. perché . sono molto utilizzate nelle pratiche che prevedono procedure più semplici; ma lasciando stare la delega, la decisione di aumentare il capitale sociale spetta  all’assemblea straordinaria, l’assemblea straordinaria delibera di aumentare il capitale sociale cioè delibera che la società ha bisogno di nuovi conferimenti e che quindi occorre recuperarli, questa delibera dell’assemblea è solamente la prima tappa del procedimento ed è la tappa mediante la quale la società si rivolge ai soci chiedendo loro di effettuare nuovi conferimenti, è chiaro che la delibera dell’assemblea straordinaria va presa con una maggioranza abbastanza forte: per la prima convocazione la maggioranza dei soci, nella seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 dei soci ed il voto dei 2/3 dei presenti; quindi è molto probabile che poi questi soci sottoscriveranno le quote, quindi non è che la delibera viene fatta da alcuni o da altri soci diversi, sono sempre gli stessi soci che decidono di aumentare e poi sottoscrivere la delibera che hanno assunto, però è pur sempre una delibera a maggioranza, quindi non sappiamo all’inizio come la procedura verrà completata, quanti e quali soci effettivamente sottoscriveranno, intanto l’assemblea, in questa prima fase, a maggioranza dell’assemblea straordinaria delibera che occorre aumentare il capitale sociale e deve indicare la cifra relativa di aumento.

Seconda fase: offerta in opzione delle azioni di nuova costituzione.

Questa offerta si effettua a norma del codice mediante l’iscrizione nel registro delle imprese di un offerta di opzione, questa offerta di opzione deve contenere un termine per la sottoscrizione stessa (non inferiore ai 30 giorni), quindi bisogna offrire ai soci almeno un termine minimo di 30 giorni per sottoscrivere le azioni.

La sottoscrizione si effettua versando i conferimenti, quindi non è neanche necessaria una dichiarazione scritta, una raccomandata o un atto pubblico da parte dei soci, questo almeno se il conferimento è in denaro, è sufficiente che nei 30 giorni previsti dall’offerta pubblicata dal registro (quindi non deve essere comunicato personalmente al socio) il socio effettui un bonifico o comunque faccia avere il denaro necessario alla società, di per se, il versamento della somma comporta la sottoscrizione dell’aumento, non deve sembrare strano il fatto che il socio non viene informato espressamente perché il socio è stato già convocato dall’assemblea, se ha partecipato all’assemblea già conosce la delibera, se non ha partecipato comunque è stato convocato e quindi si dovrà informare sui tempi relativi alla sottoscrizione.

Per sottoscrivere l’aumento di capitale è sufficiente, per legge, versare il 25% dei conferimenti necessari e questa è una regola che vale anche per la costituzione della società, e siccome per la costituzione è necessario il 25%, anche per l’aumento è necessario versare il 25%, a meno che la delibera non chieda una somma maggiore, può anche essere che la società abbia bisogno di tutto l’intero aumento e allora nella delibera si stabilisce che bisogna versare l’intero aumento, ma il 25% è il limite previsto per legge, tra l’altro, siccome l’aumento di capitale serve per reperire nuovi conferimenti, non si può effettuare un aumento di capitale se i precedenti aumenti o addirittura i conferimenti promessi all’atto della costituzione non sono già stati versati.

Adesso la riforma ha fatto una precisazione cioè: la delibera si può prendere anche se ancora mancano conferimenti da versare, però non può essere eseguita se prima non si richiamano i versamenti precedenti, ci può essere qualche socio che ancora non ha versato qualche somma, ma questo non impedisce di prendere la decisione di aumento, solo che gli amministratori non la possono avviare facendo sottoscrivere nuove azioni se prima non recuperano i vecchi conferimenti e se sorgono in parte conferimenti, l’aumento di mora è lo escludono dalla società secondo norma di legge, quindi l’aumento di capitale si sottoscrive versando il 25% o anche le somme richieste dalla delibera presupponendo che i vecchi conferimenti siano già stati versati.

Cosa succede se non tutti i soci (come può succedere e spesso accade) sottoscrivono l’aumento di capitale?

(ricordiamo che stiamo parlando di sottoscrizione, non se deve fare confusione tra l’acquisto di azioni e la sottoscrizione: le azioni devono essere sempre prima sottoscritte ed emesse, se sono state sottoscritte oppure sono state emesse poi possono essere vendute ed acquistate, qui stiamo parlando di sottoscrivere nuove azioni, di azioni di nuova emissione).

Entro il termine di 30 giorni (che è il maggior termine previsto dalla legge) dalla delibera per sottoscrivere l’aumento dice la legge che le azioni rimaste inoptate (cioè che gli azionisti non hanno voluto sottoscrivere pro-quota) vengono attribuite ai soci che hanno sottoscritto l’aumento e che contestualmente hanno fatto richiesta di volerne sottoscrivere altre, quindi verranno assegnate solo questi soci, quelli che preventivamente hanno dichiarato di volerne acquistare altre per evitare le procedure di un altro mercato, cioè gli amministratori devono di nuovo consultare i soci che hanno sottoscritto, verificare se ne vogliono ancora, quindi già quando sottoscrivo devo dichiarare se voglio sottoscrivere altre azioni altrimenti non me ne verranno assegnate altre.

Terza fase: offerta a terzi di azioni di nuova costituzione.

Può accadere che neanche in questo modo si copre l’intero aumento, può essere che i soci che hanno sottoscritto non vogliono sottoscrivere altre azioni, non vogliono versare altro denaro, allora in questo caso si passa alla terza fase che prevede che gli amministratori possono liberamente permettere a soggetti estranei di entrare in società e sottoscrivere le azioni, quindi solo se i vecchi soci (i 2 passaggi precedenti) non hanno coperto interamente l’aumento ci si può rivolgere a terzi soggetti perché la società ha bisogno di una certa somma di denaro, i soci non hanno versato tutti i conferimenti necessari e allora ci si rivolge ad altri soggetti che quindi entreranno e cambieranno i rapporti di forza all’interno della società perché naturalmente i vecchi soci ridurranno proporzionalmente le loro quote di partecipazione, gli amministratori sono liberi di offrire le azioni a chi vogliono loro.

Solo nelle società quotate, per evitare abusi dagli amministratori, la legge prevede che gli amministratori non possono far sottoscrivere l’aumento a terzi soggetti, ma devono vendere in borsa il diritto di opzione perché il diritto di opzione per sottoscrivere le azioni ha un suo valore economico che dipende dal sovrapprezzo che viene chiesto perché le azioni, in caso di emissione, hanno tutte lo stesso valore nominale e hanno esattamente lo stesso valore delle azioni emesse anche 10 o 20 anni prima, quindi io con l’aumento del capitale sociale emetto nuove azioni rimangono sempre € 1,00 anche se il valore reale potrebbe essere di € 10,00, € 100,00, € 1.000,00 non posso emettere azioni che hanno valore nominale di € 100,00 perché le azioni hanno tutte lo stesso valore, allora se la previsione è che entreranno solo i soci è indifferente stabilire un sovrapprezzo inferiore per partecipare perchè sarà potentissimo sottoscrivere nuove azioni, tutti i soci dovrebbero sottoscrivere nuove azioni perché in questo modo acquistano azioni che valgono una certa cifra per un prezzo inferiore, se tutti sottoscrivono non cambia nulla, cioè i soci non guadagnano niente perché il patrimonio è sempre lo stesso e viene diviso pro-quota tra i soci, però se il sovrapprezzo è basso o manca e alcuni soci sottoscrivono ed altri no, i soci che sottoscrivono hanno un guadagno perché aumentano la loro quota di partecipazione in società sottoscrivendo azioni che valgono 10 e pagandone 1, quindi, se non c’è sovrapprezzo e tutti sottoscrivono, l’operazione è neutrale, se invece non c’è sovrapprezzo e alcuni soci sottoscrivono ed altri non, i soci che sottoscrivono hanno un guadagno, e questa operazione può essere pericolosa perché è vero che l’operazione è conveniente, ma ci possono essere soci che in quel momento non hanno denaro e quindi non sono in grado di partecipare all’aumento, quindi spesso si pone il problema di delibere di aumento di capitale che sono fatte per fregare la minoranza che in quel momento non ha denaro e quindi non può partecipare all’aumento, si fa un aumento di capitale senza sovrapprezzo e chi in quel momento può sottoscrivere si impadronisce della società oppure aumenta la propria partecipazione in società pagando molto poco, ciò anche per capire cosa ci può essere dietro le operazioni di aumento di capitale perché la delibera non va giustificata, se la società aumenta non deve giustificare anche perché, non ci può essere un controllo per sindacare se quell’aumento era necessario.

Se entrano dei terzi in società perché i soci non hanno coperto l’intero aumento anche i terzi potrebbero avere un guadagno perché se il sovrapprezzo non c’è o è troppo basso acquistano l’azione e pagano per una cifra inferiore, però se l’ingresso dei terzi avviene in questo modo non c’è niente da fare perché sono i soci che non hanno esercitato i loro diritti di opzione, sono i soci che hanno stabilito che la società doveva aumentare di € 5.000,00 il capitale, poi se non hanno coperto loro ma terzi soggetti, a questo punto non si può più far nulla.

Invece (poi si vedrà) che se la delibera preveda a monte una esclusione del diritto di opzione, cioè prevedi sin dall’inizio che le azioni vengono offerte a terzi, allora il sovrapprezzo diventa obbligatorio perché è previsto per legge allo scopo di evitare operazioni fraudolenti a danno delle minoranze, e non solo il sovrapprezzo è obbligatorio, ma il sovrapprezzo deve essere verificato dal collegio sindacale o dal soggetto incaricato al controllo contabile che devono esprimere un parere sulla congruità del prezzo di emissione dell’azione, cioè si deve tenere ben presente dal punto di vista economico-finanziario: il sovrapprezzo normalmente viene stabilito, è abbastanza elevato nelle operazioni che si pagano all’unanimità per un accordo fra i soci perché in fondo gli si può anche evitare il sovrapprezzo, comunque quando il sovrapprezzo non c’è o è molto basso, chi sottoscrive le azioni rispetto a chi non lo fa perché aumenta le sue quote all’interno della società pagando di meno, e questo spiega perché il sovrapprezzo diventa obbligatorio quando si esclude il diritto di opzione, cioè quando la delibera stessa riserva ad altri soggetti la sottoscrizione, quando si può fare, ma a prescindere da quando si possa fare in questo caso il sovrapprezzo è obbligatorio e va verificato, se poi il sovrapprezzo risulta arbritario o sbagliato addirittura questo tizio l’invalidità della delibera.

Nelle società quotate il diritto di opzione va venduto dalla stessa società perché questo diritto di opzione può avere un valore in base a questo, se il sovrapprezzo è un po’ più basso rispetto al valore di mercato, il diritto di opzione vorrà la differenza tra sovrapprezzo e valore di mercato (se le azioni valgono 10 e in valore nominale più sovrapprezzo valgono 9, il diritto di opzione varrà 1 o un po’ meno di 1), se non tutti i soci, in una società quotata, hanno sottoscritto l’aumento e resta il 10 o il 20% di aumento da sottoscrivere, gli amministratori non si rivolgono direttamente a terzi, ma vengono in corso i diritti di opzione, incassano il ricavato per la società e chi comprerà il diritto di opzione avrà diritto a sottoscrivere la parte restante dell’aumento, per esempio: abbiamo un aumento di capitale di € 1.000.000,00 . e di azioni risultano ancora da sottoscrivere, facciamo l’ipotesi che queste 100.000 azioni sono 1.000 azioni da € 100,00 ciascuna in valore nominale e facciamo anche l’ipotesi che la delibera abbia stabilito un sovrapprezzo di € 100,00 per azione, quindi abbiamo € 100.000,00 di azioni, 1000 azioni da € 100,00 ciascuna per cui ho ancora da versare € 100,00 di valore nominale e € 100,00 di sovrapprezzo; facciamo l’ipotesi che le azioni in borsa valgono per € 300,00, io con € 200,00 posso sottoscrivere un azione che vale € 300,00 sul mercato, devo versare € 100,00 di valore nominale, € 100,00 di sovrapprezzo, ma alla fine ho un azione che vale € 300,00. Quindi chi sottoscrive a € 200,00 ha un vantaggio di € 100,00 allora la società non può fare sottoscrivere a terzi quelle azioni, ma deve vendere il diritto di opzione in borsa, il diritto di opzione, a sua volta, è un diritto che può dare un rimborso e quindi viene venduto, io compro il diritto di opzione per poter sottoscrivere le azioni, quindi quel diritto di opzione varrà € 90,00 / € 95,00 io pagherò € 90,00 / € 95,00 e in questo modo € 190,00 / € 195,00 e sottoscriverò un azione che ne vale € 300,00; se io vendo per € 100,00 nessuno lo sottoscriverà e lo offrirò ad un prezzo leggermente più basso rispetto alla convenienza dell’operazione, se io devo spendere € 300,00 allora compro le azioni che già sono in borsa e che già sono quotate € 300,00; se io invece voglio sottoscrivere nuove azioni e so che devo versare € 200,00 posso essere disponibile a comprare il diritto di opzione a € 90,00 / € 95,00 è la società che deve vendere in borsa il diritto di opzione.

Ultimo passaggio del procedimento

Anche con quest’ultima fase che (c’è un interesse diverso della tecnica del diritto di opzione) non è matematico . perché può essere che nessuno voglia comprare questi diritti di opzione, può essere, nelle piccole società, che non si trovino terzi soggetti disposti a sottoscrivere l’aumento di capitale, allora l’ultimo passaggio è questo: cosa succede se l’aumento di capitale non viene interamente coperto? Interamente sottoscritto dai soci?

Qui la legge dice che: salvo diverse disposizioni dello statuto, l’aumento decade; perché si parte dal principio di inscindibilità dell’aumento, cioè l’aumento del capitale è un operazione inscindibile, se la società ha chiesto € 100.000,00 vuol dire che ha bisogno di € 100.000,00 e se i soci, i terzi, il mercato sono disposti a dare € 90.000,00 quel denaro potrebbe non bastare e quindi si parte dal presupposto che l’aumento perde efficacia, se la società è disponibile fin dall’inizio a ricevere somme minori lo deve stabilire nella delibera, quindi è possibile che la delibera di aumento di capitale stabilisca fin dall’inizio che l’aumento è scindibile mediante quella che si chiama clausola di aumento parziale che può essere indeterminata o determinata, cioè la società può aumentare di € 100.000,00 e dire comunque io accetto tutte le sottoscrizioni che vengono effettuate anche di € 15.000,00, € 20.000,00, € 30.000,00, i soci sottoscrivono le azioni e l’aumento rimane parzialmente efficace, oppure si può aprire un tetto minimo: la società chiede € 100.000,00 ma si accontenta di € 60.000,00.

A questo punto diventa chiaro che la precedente delibera, di per se non comporta l’effettiva modifica dell’atto costitutivo, l’atto costitutivo verrà definitivamente modificato quando si chiude la procedura perché in teoria è possibile che anche nessun socio sottoscriva l’aumento, allora la procedura si chiude qualora l’attestazione, la dichiarazione degli amministratori che, alla scadenza del termine, dichiarano se l’aumento è stato o non è stato effettuato in . , fino a questa data, fino a quando non viene depositata presso il registro delle imprese questa dichiarazione degli amministratori l’aumento è solo virtuale e quindi la società non lo può utilizzare ne negli atti, ne nella corrispondenza che in qualsiasi altro documento sociale.

L’aumento di capitale sociale è una procedura molto complessa che prevede tutte queste fasi: la delibera, l’offerta dei soci, la sottoscrizione dei soci, la sottoscrizione di altri soggetti e l’ultimo aspetto di questa procedura è ancora aperta ed il capitale sociale non è stato effettivamente aumentato, in fondo l’aumento della delibera serve a chiedere ai soci i versamenti, serve ad offrire le nuove azioni in sottoscrizione ai soci, ma l’aumento effettivo si ha solamente alla chiusura del procedimento.

Nella pratica è anche possibile che la procedura di aumento si chiuda subito, ciò avviene spesso nelle piccole società in cui i soci sono già d’accordo prima, sono presenti in assemblea e in assemblea stessa non solo deliberano l’aumento ma lo sottoscrivono al momento, allora nella stessa delibera si ha sia la delibera di aumento e anche la delibera di sottoscrizione e di chiusura del procedimento, e quindi depositando, scrivendo nel registro delle imprese quella sola delibera la società ha aumentato effettivamente il capitale sociale e questo nella pratica è la metodologia con cui si aumenta il capitale sociale nelle SRL o nelle SPA di piccola dimensione quando i soci sono pochi, se c’è un disaccordo tra i soci allora la procedura si apre e bisognerà verificare se tutti i soci sono d’accordo a sottoscrivere e cosa succede in tutte le fasi.

In alcuni casi può non essere necessario neanche fare i conferimenti quando i soci abbiano effettuato, in precedenza, lo stesso in cambio dei versamenti anticipati alla società oppure che i finanziamenti o vincoli che ha effettuato la società, spesso, per permettere il funzionamento della società, i soci versano alla società delle somme in denaro senza spesso neanche stabilire a che titolo di prestito, come diritto di rimborso oppure a fondo perduto e questi versamenti hanno dal punto di vista contabile diversi trattamenti a secondo del tipo di causa per cui sono state effettuate (finanziamenti di soci, versamenti in conto per aumento di capitale, versamenti in conto capitale, versamenti a fondo perduto, versamenti in c/futuro, ect) quale che sia però la modalità originaria, se tutti i soci sono d’accordo queste voci di bilancio di finanziamento a vari titoli possono essere trattate come conferimenti in questo modo viene eliminato dal posto del bilancio relativo a questi versamenti si fa un aumento e un pagamento che si considera già sottoscritto compreso il nome . in cassa della società e questo non è un aumento gratuito, ma è un aumento a pagamento perché non si usano fondi della società, ma si usano fondi che i soci hanno temporaneamente versato alla società, quindi è come se si compensasse l’obbligo di conferimento dei soci con il diritto dei soci ad ottenere la restituzione di queste somme.

Casi in cui si può escludere il diritto di opzione.

Il diritto di opzione può essere escluso in 4 casi previsti dalla legge in cui quindi le azioni di nuove sottoscrizione non vengono verso i soci, questi soci non hanno più il diritto di partecipare all’aumento con la conseguenza che entreranno nuovi soci in società e la loro partecipazione viene ridotta, ovviamente ci deve essere un motivo che giustifica questa operazione perché i soci avrebbero diritto ad ottenere la propria quota di partecipazione all’interno della società e allora la legge prevede alcuni specifici casi per poter compiere questa operazione:

a)    Caso dei conferimenti in natura.

Nel caso che la società si rende conto che ha necessità di un certo utensile, macchinario immobile (durante la sua attività) ma non ha disponibilità per pagarlo, per comprarlo, allora invece di acquistarlo offre al proprietario di questo bene un aumento di capitale, in questo modo non deve pagare il bene, ma il proprietario di quel bene entrerà a far parte della società ed avrà azioni, in questo caso si dovrà per forza escludere il diritto di opzione ai soci perché le azioni andranno interamente sottoscritte dal proprietario affinché il bene possa essere conferito, anche in questo caso ci possono essere dei problemi perché queste operazioni possono essere fatte per favorire certe persone.

Se si sa che una certa persona ha un certo bene si fa un aumento di capitale in natura per permettere a questa persona di entrare in società e quindi ridurre le partecipazioni degli altri soci, è chiaro poi che la delibera può essere impugnata se si dimostra che la società non ha per nulla bisogno di quel bene; a parte queste ipotesi di possibili abusi, la legge prevede che se la società intende acquisire un certo bene mediante conferimento di per se, tecnicamente è giustificato l’esclusione del diritto di opzione.

b)   Azioni che vengono offerte ai dipendenti della società

La legge vuole favorire, in parte, l’azionariato dei dipendenti perché vuole rendere i lavoratori dipendenti più participi delle sorti aziendali, allora per questo si stabilisce nell’art. 2441 (Diritto di opzione) l’ultimo comma prevede che: può essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione (se invece si vuole assegnare ai dipendenti una somma maggiore rispetto al quarto del capitale, per esempio: effettuare tutto un aumento di capitale a favore dei dipendenti della società; allora bisogna rispettare delle maggioranze più forti, la maggioranza assoluta del capitale sociale, che poi si vedrà). L’esclusione dell’opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma. 

c)    Terza ipotesi stabilita dalla riforma è relativa alle sole società quotate in borsa.

Questa è una novità perché la legge prevede a priori lo statuto delle società quotate possa escludere il diritto di opzione nel limite del 10% del capitale sociale preesistente a condizione che il sovrapprezzo corrisponda all’effettivo valore di mercato di borsa delle azioni e che ci sia una relazione del revisore contabile. Mediante questa operazione si da agli amministratori un potere di emettere, in qualsiasi momento, una parte delle azioni senza dovere prima offrire ai soci, questa è una procedura più estrema che può essere utilizzata dagli amministratori in momenti di difficoltà, per esempio: per sostenere la quotazione in borsa delle azioni, oppure se si ha più bisogno di denaro, oppure se si ha bisogno di effettuare manovre difensive contro dei soggetti hanno . ; quindi, entro un limite ridotto (che poi non è così ridotto perché il 10% dell’intero capitale nelle società quotate non è affatto poco), lo statuto può dare agli amministratori questa possibilità che serve in fondo ad accelerare molto la procedura di aumento perché non devo offrire prima ai soci e aspettare che questi sottoscrivono e poi offrire le altre azioni a chi le sottoscrive per primo e poi alla fine tenere conto anche dei terzi, ma ho bisogno immediatamente di aumentare il capitale sociale in questo modo posso farlo subito tanto essendo una società quotata la sottoscrizione avviene in borsa e quindi avviene in maniera indeterminata non è che le azioni si danno a singoli, ma vengono offerte comunque in sottoscrizione in borsa e quindi c’è la possibilità di effettuare operazioni di aumento di capitale rapidissima, tanto più se sono accompagnate da una delega.

d)   La quarta ipotesi è quella dell’esclusione del diritto di opzione nell’interesse della società.

A differenza delle prime 3 ipotesi, questa non è un’ipotesi specifica, ma è generale, la società può deliberare di escludere il diritto di opzione ogni volta che si ritiene necessario nell’interesse della società, quindi bisogna dimostrare che è nell’interesse della società che entrino altri soci all’interno della società stessa; è importante il termine che usa la legge perché la legge perché la legge dice che l’interesse sociale esige l’esclusione o la limitazione del diritto di opzione, quindi non basta un’utilità della società ad avere interessi su terzi soggetti, ma c’è bisogno qualcosa di più forte, cioè che la società necessiti, esiga che in quel momento entrino nuovi soggetti all’interno della società, quindi deve essere necessario, fortemente utile per la società l’ingresso di nuovi soggetti, per esempio: la società intende espandersi in certi mercati dove prima non operava ed allora ha bisogno di soci che appartengono a nazioni, regioni geografiche dove la società intende espandersi, una società italiana vuole espandersi in Cile e ritiene necessario avere anche dei soci cileni, un caso di questo genere si verificò quando entrò a far parte della Fiat . a cui fu contestato un aumento di capitale sociale poiché si riteneva che per la sopravvivenza della Fiat prevedeva un socio per motivi di crisi petrolifera.

Ci deve essere un motivo ben preciso per il quale è necessario per il buon funzionamento della società che entri a far parte uno o più nuovi soggetti, e allora in questo caso bisogna escludere il diritto di opzione per offrire le azioni di nuova sottoscrizione a questi nuovi soggetti.

Un altro caso frequente di esclusione del diritto di opzione è quando la società si quota in borsa, quindi passa da società non quotata a società quotata perché in questo caso bisogna creare un azionariato diffuso, quindi passare da una situazione di pochi soci ad una situazione in cui l’azionariato è disperso tra il pubblico, per creare una quotazione in borsa bisogna avere migliaia di soci, migliaia di azioni distribuite fra questi soggetti, altrimenti la società non può quotarsi in borsa, e allora tecnicamente la quotazione in borsa avviene mediante ricorso al capitale molto grosso che viene fatto sottoscrivere, con esclusione del diritto di opzione, in maniera che la società crei con i risparmiatori un’azionariato indistinto di soggetti che diventano soci.

Quindi ci deve essere un motivo che giustifichi in maniera molto forte l’esclusione del diritto di opzione, dopodichè scatta il discorso che si diceva prima: una volta deciso di escludere il diritto di opzione però dal punto di vista patrimoniale bisogna salvaguardare i nuovi soci e quindi questa operazione va fatta seguendo delle regole più rigorose rispetto alle altre.

Queste regole prevedono:

una relazione da parte degli amministratori che va depositata prima dell’assemblea e che deve contenere le ragioni dell’esclusione e nel caso in cui l’aumento sia per i conferimenti in natura anche i motivi per cui la società richiede questi conferimenti in natura e i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione, quindi i soci devono essere messi in grado di decidere in maniera consapevole su quali basi vi è una rinuncia ad un loro diritto, al diritto di opzione e potrà deliberare dall’assemblea stessa. La relazione deve essere comunicata, dice la legge, al collegio sindacale e al revisore contabile 30 giorni prima dell’assemblea, 30 giorni prima perché 15 giorni prima dell’assemblea la relazione stessa in parere del collegio sindacale e del revisore contabile devono essere depositate presso la sede della società dove i soci possono consultarla, quindi alla delibera si arriva con la relazione degli amministratori e del revisore contabile sui motivi dell’esclusione e anche sulla conformità del prezzo di emissione perché . del sovrapprezzo che si . per entrare in società.

La delibera non va presa con le normali maggioranze, ma va presa con una maggioranza che raggiunga almeno la metà del capitale sociale, questo significa che se siamo in prima convocazione siccome ci vuole già una maggioranza del capitale, la regola già di per se è rispettata, quindi tale regola serve per la seconda convocazione in cui di per se si potrebbe deliberare anche con delle maggioranze inferiori (si delibera con la presenza di 1/3 dei soci e la maggioranza dei 2/3 quindi si può prendere la delibera normalmente anche con molto meno di 1/3 dei soci) se però si esclude il diritto di opzione bisogna avere la maggioranza per deliberare, cioè il 50% del capitale sociale.

Un’altra novità della riforma è quella che autorizza anche gli amministratori ad escludere il diritto di opzione, in passato non era così: la delibera agli amministratori non poteva consentire un esclusione del diritto di opzione perché si voleva che i soci rinunziassero espressamente a questi diritti, invece oggi si prevede (art. 2493 secondo comma) che la delibera degli amministratori può anche prevedere che il C.d.A. possa escludere il diritto di opzione, quindi i soci possono ritrovarsi con un’esclusione deliberata dagli amministratori purchè . in questo caso si applicano le norme esposte prima in quanto compatibili.

È ovvio che non può applicarsi la norma sulla maggioranza, che non può funzionare sul C.d.A., il C.d.A. delibera a maggioranza ovviamente sono applicabili tutte le altre norme, cioè occorrerà obbligatoriamente un sovrapprezzo, il sovrapprezzo dovrà essere verificato dal collegio sindacale e dalla società di revisione contabile, gli amministratori devono comunque redigere una relazione che devono depositare in C.d.A. prima che si discuta dell’operazione, quindi tutto il resto delle norme resta applicabile.





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