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PROCEDURE CONCORSUALI
Altre procedure e reati fallimentari
Un'altra procedura concorsuale, di fatto poco usata, è l'amministrazione controllata.
Essa permette al debitore di ottenere dai creditori una dilazione generalizzata per il pagamento dei suoi debiti.
Proprio i cattivi risultati della procedura di cui sopra hanno portato il legislatore ad emanare la L. 3 aprile 1979 n. 95 (legge Prodi, allora Ministro), con la quale si è dato vita alla nuova procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
L'obiettivo della legge 747d35h era, oltre quello di sopperire alle carenze dell'amm.zione controllata che non riusciva a risanare le imprese in difficoltà, quello di garantire i livelli occupazionali delle grandi fabbriche.
La legge fallimentare, per dare maggiore efficacia alle procedure concorsuali, stabilisce una serie di reati, riguardanti il comportamento doloso o colposo tenuto dal debitore (oppure dagli organi della società) o da terzi. Questi reati prendono il nome di reati concorsuali.
All'interno di questi ultimi si trova una categoria di reati particolarmente importante, il cui presupposto giuridico è la dichiarazione di fallimento: i reati fallimentari.
I reati fallimentari, pur prendendo forma soprattutto nel fallimento, si possono verificare anche nelle altre procedure concorsuali.
Abbiamo detto che con questa procedura, quasi inesistente nella realtà economica, il debitore domanda una "moratoria" per il pagamento dei suoi debiti.
Questa
dilazione dei pagamenti ha il palese obiettivo di permettere il risanamento
dell'azienda. Per raggiungere questo traguardo viene concesso appunto il
congelamento dei crediti per un periodo di 2 anni, durante i quali la gestione
dell'impresa, nonché l'amm.zione dei beni del debitore, sono sottoposti al
controllo dell'autorità giudiziaria.
L'amm.zione controllata può essere chiesta dal debitore imprenditore commerciale qualora egli si trovi in temporanea difficoltà ad adempiere le obbligazioni assunte. Manca quindi il presupposto dello stato d'insolvenza, perché in questo caso si mira a risanare l'impresa non a liquidarla.
Condizioni d'ammissione alla procedura
I presupposti di ammissibilità sono i seguenti:
Possesso del debitore degli stessi requisiti soggettivi visti nel concordato preventivo
Temporanea difficoltà nell'adempimento dei pagamenti
Comprovata possibilità di risanare l'impresa entro 2 anni, sia dal punto di vista economico che finanziario
Fasi della procedura
Le fasi della procedura di amm.zione controllata sono quasi del tutto simili a quelle del concordato preventivo, ma non c'è il giudizio di omologazione. Anche qui la domanda di ammissione va presentata al Tribunale competente per territorio, sotto forma di ricorso. Il Tribunale può respingere la domanda (ma in questo caso non c'è l'automatico fallimento, perché l'impresa non è insolvente) o accoglierla. Le successive formalità sono le stesse del concordato preventivo, compresa l'adunanza dei creditori, dove però l'approvazione dell'amm.zione controllata passa con il voto favorevole dei creditori rappresentanti il 51% dei crediti (maggioranza meno qualificata del concordato). La mancata approvazione non comporta il fallimento automatico.
Anche gli organi della procedura sono gli stessi del concordato. Lo stesso dicasi per gli effetti, con l'ulteriore precisazione che, viste le caratteristiche dell'amm.zione controllata, è fatto divieto al debitore di pagare, durante i due anni della procedura, i debiti preesistenti.
Cessazione della procedura
La procedura finisce per le seguenti cause:
Conclusione del biennio. Qualora dopo 2 anni l'impresa non ha risolto i suoi problemi finanziari, il Tribunale può dichiarare il fallimento, se il debitore non chieda prima l'ammissione al concordato preventivo avendone i requisiti
Inutilità del proseguimento della procedura. Anche in questo caso il Tribunale può dichiarare il fallimento.
Richiesta dell'imprenditore che dimostri di aver superato il momento critico. E' la causa di cessazione naturale dell'amm.zione controllata, quella in cui si è raggiunto l'obiettivo di risanamento propostosi.
Questa
procedura, relativamente nuova rispetto alle altre, è ricalcata sulla
liquidazione coatta ed ha come obiettivo il mantenimento in vita delle grandi
attività produttive.
Sono
assoggettabili ad essa le grandi imprese commerciali, passibili di fallimento,
aventi dei limiti dimensionali minimi legati alle seguenti variabili:
Anche in questa procedura il presupposto oggettivo è lo stato d'insolvenza, da accertare e pronunciare da parte del Tribunale competente per territorio, su istanza del debitore, dei creditori o del pubblico ministero.
Una
particolarità è il fatto che l'insolvenza è accertabile semplicemente
constatando il mancato pagamento di 3 mesi di stipendio ai dipendenti.
Pronunciata
l'insolvenza, il ministero dell'industria dichiara aperta la procedura.
Gli organi
sono i commissari governativi (da 1 a 3), con compiti analoghi a quelli del
commiss. liquidatore. Essi devono redigere un dettagliato programma di
risanamento, che, una volta ottenuto il benestare dal ministero, è
pienamente efficace ed operativo.
Altro organo
è il comitato di sorveglianza (da 3 a 5 membri), con compiti di controllo
simili a quelli dell'omonimo organo della liquidazione coatta.
Gli effetti
dell'amm.zione straordinaria sono in tutto e per tutto simili agli effetti
della l.c.a., ma è da sottolineare che, avendo questo procedimento applicazione
esclusivamente nelle società di grosse dimensioni (S.p.A.), un effetto
importante è la cessazione dalle loro funzioni del consiglio di amm.zione e del
collegio sindacale.
La durata
dell'amm.zione straord. è di 2 anni, che possono essere prorogati dal governo
per un massimo complessivo di altri 2 anni.
La cessazione della procedura avviene o perché al termine dei 2 anni (più le eventuali proroghe) l'impresa è risanata e l'attività può riprendere normalmente, o perché viene constatato, sempre alla fine del periodo dei 2 anni, l'esito negativo del programma di risanamento e quindi non resta che porre l'impresa in liquidazione.
La legge distingue i reati fallimentari un 2 categorie a seconda di chi li commette.
Reati commessi dal fallito
Sono i reati più importanti. I principali di essi sono:
Bancarotta fraudolenta. E' il rato più grave, perché il suo presupposto è il dolo, cioè l'intenzione di ledere da parte del fallito. La pena è la reclusione da 3 a 10 anni. Rientrano nella bancarotta fraudolenta le seguenti ipotesi di reato:
distruzione o occultamento delle attività
gonfiamento di passività esistenti o esposizione di passività inesistenti
distruzione o falsificazione dei libri contabili
esecuzione di pagamenti a favore solo di alcuni creditori o dichiarazioni di privilegi (pegno o ipoteca) inesistenti (in questo caso la pena detentiva è ridotta da 1 a 5 anni)
Bancarotta semplice. Meno grave della precedente perché il presupposto è il fatto colposo, cioè la negligenza. E' punita con la reclusione da 6 mesi a 2 anni. Sono esempi di questo reato:
sperpero per motivi personali del patrimonio aziendale
aggravamento della situazione finanziaria per il ritardo nella richiesta di fallimento
mancata tenuta dei libri contabili per 3 anni o tenuta degli stessi in modo irregolare
Reati commessi da altre persone (diverse dal fallito)
Le persone che possono commettere reato nelle procedure concorsuali sono queste:
Gli organi societari (amm.tori, sindaci e liquidatori). Per loro la pena è quella prevista per i reati di cui sopra.
Il Curatore. Sono un esempio di reati commessi dal curatore: l'interesse privato negli atti del suo ufficio o l'appropriazione dei beni del fallito.
I creditori. Un esempio è rappresentato dall'esposizione di crediti non veri (simulati)
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