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LE SOCIETA' - LE SOCIETÀ DI PERSONE

economia



LE  SOCIETA'



Con il contratto di società due o più persone* conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.


* La società può nascere anche da un atto unilaterale ma solo se questa è una società a responsabilità limitata.


Sono elementi costitutivi di una società:

l'esercizio in comune di una attività economica: in quanto le persone concorrendo alla direzione dell'attività econ 242e47c omica ne assumono il rischio;



il conferimento che può consistere nel prestare un'attività lavorativa o nel conferire danaro e/o beni. I beni conferiti formano il capitale della società che sarà distinto da quello dei soci e potrà essere utilizzato solo per assolvere le obbligazioni della società stessa;

lo scopo di divisione degli utili


Le società legalmente costituite si suddividono in due gruppi:


Società di persone


Società in nome collettivo (Snc)

Società in accomandita semplice (Sas.)

Società di capitali


Società per azioni (SpA)

Società a responsabilità limitata (Srl)

Società in accomandita per azioni (SApA)

Società cooperative



Caratteristiche

Caratteristiche

si basano sulla conoscenza e reciproca fiducia dei soci;

l'amministrazione della società, salvo patto contrario, spetta a tutti i soci;

la responsabilità dei soci è solidale ed illimitata.


Si basano sul capitale che ogni socio apporta e il patrimonio dell'ente si distingue dal patrimonio dei singoli soci;

la società è una persona giuridica e per l'operato della società risponde essa stessa con il suo patrimonio;

la responsabilità dei soci è perciò limitata alla quota conferita


La denominazione delle società si chiama:

ragione sociale nelle società di persone

denominazione sociale nelle società di capitali.

LE SOCIETÀ DI PERSONE





Società in nome collettivo (Snc)


Nella ragione sociale compare sempre il nome di uno o più soci;

ha di solito per oggetto l'esercizio di una attività commerciale;

i soci rispondono, per le obbligazioni sociali, con tutto il patrimonio personale;

i soci rispondono, per le obbligazioni sociali solidalmente cioè ciascun socio può essere chiamato a rispondere nei confronti dei creditori della società anche per gli altri soci, salvo rivalersi successivamente nei loro confronti una volta pagato il debito;

se fallisce la società si ha il fallimento individuale di ogni singolo socio;

l'atto costitutivo deve essere stipulato con atto pubblico oppure con scrittura privata autenticata.





La società in accomandita semplice  (Sas)


Questa società è strutturata in modo diverso dalla precedente infatti essa è costituita da due categorie di soci:


soci accomandatari che rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali ed amministrano la società (nella ragione sociale deve comparire almeno il nome di un socio accomandatario)


soci accomandanti    che rispondono per le obbligazioni sociali della società solo limitatamente alla quota conferita. Essi non possono amministrare e qualora contravvengano a questo divieto perdono il beneficio della responsabilità limitata ed il loro patrimonio personale potrà essere utilizzato per soddisfare le obbligazioni sociali.


L'atto costitutivo deve essere stipulato con atto pubblico oppure con scrittura privata autenticata.





SOCIETA' DI CAPITALI



Societa' per azioni  (SpA)


L'atto costitutivo deve essere stipulato con atto pubblico;

le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni;

la somma delle azioni costituiscono il capitale sociale (esso non deve essere inferiore a 200 milioni);

per i debiti societari i soci  hanno responsabilità limitata alla quota conferita come capitale;

in caso di fallimento non falliscono i singoli soci bensì la società;

la SpA può reperire, in caso di bisogno, finanziamenti emettendo obbligazioni che conferiscono al possessore la qualità di creditore ma non di socio della SpA.


Gli organi della SpA


l'assemblea degli azionisti che è l'organo deliberativo;

gli amministratori che hanno poteri decisionali, esecutivi e di rappresentanza;

il collegio sindacale che è l'organo di controllo.


Società in accomandita per azioni (SApA)


Vi sono due categorie di soci:

soci accomandatari che rispondono per le obbligazioni societarie solidalmente ed illimitatamente;

soci accomandanti che rispondono limitatamente alla quota di capitale sottoscritta.

Si applicano, quando è possibile le norme relative alla SpA.



Società a responsabilità limitata  (Srl)


L'atto costitutivo deve essere stipulato con atto pubblico;

il capitale sociale non può essere inferiore a 20 milioni di lire;

la responsabilità è limitata alla quota conferita;

corrisponde nella struttura e nel funzionamento alla SpA fatta eccezione per la minor entità del capitale e per l'assenza di azioni sostituite da quote.





Cooperative


Le società cooperative hanno uno scopo mutualistico, la loro attività cioè è:


diretta ad offrire ai soci, attraverso la loro reciproca collaborazione, beni o servizi a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato (cooperative di consumo)

diretta a fornire ai soci migliori occasioni di lavoro (cooperative di lavoro)


Le società cooperative debbono costituirsi per atto pubblico e il numero minimo di soci è generalmente 9, ma può essere ridotto o elevato.





L'IMPRESA FAMILIARE



L'impresa familiare non è una società ma una ditta individuale alla quale collaborano in modo continuativo, con attività prevalente, il coniuge e/o i parenti entro il terzo grado (genitori, figli zii, fratelli. ecc.) e/o gli affini entro il secondo grado (cognati ecc.). L'unico soggetto imprenditore è il titolare dell'impresa, gli altri partecipanti non sono contitolari ma collaboratori dell'imprenditore.


La costituzione  deve avvenire per atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

in caso di perdita essa va attribuita interamente al titolare;

le quote di partecipazione agli utili ai fini fiscali sono determinate alla fine di ogni esercizio proporzionalmente al lavoro prestato con un minimo del 51% degli utili riservato al titolare;


Dichiarazione dei redditi - prospetto di ripartizione:


Il titolare dichiarerà nella propria dichiarazione il reddito complessivo dell'azienda, le quote dei familiari partecipanti e per differenza il reddito a lui imputabile attestando altresì l'effettività del lavoro del collaboratore ( sotto responsabilità penale);

i collaboratori dovranno dichiarare la propria quota di reddito in base al prospetto di ripartizione redatto e sottoscritto dal titolare dell'impresa ed attestare altresì di aver prestato la propria attività in modo continuativo e prevalente.




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