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RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE nella
Riduzione REALE alla riduzione del capitale è legata la riduzione del patrimonio
Riduzione X PERDITE le perdite hanno gia eroso il patrimonio sociale e quindi la riduzione del capitale è tesa a tener conto della riduzione che gia si è verificata nel patrimonio
Riduzione REALE art. cc
Questa prima della riforma del diritto societario veniva qualificata come RIDUZIONE DEL CAPITALE ESUBERANTE si diceva : il capitale è eccessivo,esuberante rispetto all'oggetto sociale e allora si diceva riduciamo il capitale sociale.
1° comma
Attiene alle modalità
attraverso le quali si realizza
O si LIBERANO I SOCI se ancora devono effettuare i versamenti
(questo avveniva anche prima quando la riduzione veniva qualificata come riduzione del capitale esuberante)
O si RIMBORSA AI SOCI UNA PARTE DEI VERSAMENTI FATTI (se hanno gia effettuato tutti i conferimenti dovuti)
2° comma
" L' avviso di convocazione dell'assemblea (assemblea straordinaria perché siamo nelle modifiche dell'atto costitutivo) deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione"
Quindi mentre prima l'unica ragione della riduzione era che il capitale fosse esuberante in relazione al conseguimento dell'oggetto sociale ora il legislatore ha ampliato lo spettro di ipotesi che possono dar luogo alla riduzione del capitale sociale però bisogna che siano indicate le RAGIONI E LE MODALITA' DELLA RIDUZIONE
MODALITA' SONO UNA DI QUEI DUE MODI
LE RAGIONI vuol dire che possono essere ragioni ulteriori rispetto a quelle dell'esuberanza rispetto all'oggetto sociale.
3° comma
" La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo 90 giorni dal giorno dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, purchè entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione(1)"
4°comma
" Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che l'operazione (2) abbia luogo nonostante l'opposizione(3 414e41e )"
Cosa vuol dire questo? Facciamo l'ipotesi tradizionale dell'esuberanza che ovviamente rientra tra le possibili ragioni della riduzione. Se i lcapitale è eccessivo si dice: RIDUCIAMO IL CAPITALE e conseguentemente si RIMBORSANO I SOCI O SI LIBERANO DALL' OBBLIGO.SOSTANZIALMENTE SI VA A ridurre realmente il patrimonio sociale ma noi sappiamo che il patrimonio sociale è la garanzia dei creditori sociali per cui i CREDITORI SOCIALI di fronte alla riduzione della loro garanzia potrebbero dire NO prima di rimborsare ai soci ci siamo noi che dobbiamo ancora veder soddisfatti i nostri crediti.
Allora possono fare OPPOSIZIONE per dire: noi siamo creditori, dobbiamo essere pagati, con questa riduzione del capitale il patrimonio diventa insufficiente al soddisfacimento delle ragioni creditorie.
Questa è la ragione per quale dopo 90 giorni dall'iscrizione produce effetti la riduzione per chè in quei 90 giorni i creditori devono poter fare opposizione, se nessuno fa opposizione vuol dire che non ci sono problemi.
SE però i creditori FANNO OPPOSIZIONE non è detto che l'opposizione debba sospendere l'esecuzione della delibera di riduzione del capitale perché il Tribunale potrebbe RITENERE INFONDATO IL PERICOLO DI PREGIUDIZIO PER I CREDITORI (vuol dire:caro creditore non c'è motivo per cui tu ti opponga perché nonostante la riduzione del capitale sociale il patrimonio è sufficiente a soddisfare le tue ragioni creditorie) oppure nel caso in cui la società PRESTI IDONEA GARANZIA AL CREDITORE OPPONENTE.
Il problema che si pone riguarda le
AZIONI DI GODIMENTO art. 2353 cc
Sono quelle azioni che vengono emesse a fronte di una riduzione del cap.sociale. Xchè? in caso di rimborso del cap. sociale agli azionisti siccome abbiamo ci deve essere esatta corrispondenza tra azioni e cap.sociale quando si dice che vengono rimborsate le azioni ai soci vuol dire che vengono ANNULLATE QUELLE AZIONI E CONSEGUENTEMENTE RIMBORSATE AI SOCI.
Il problema è vedere come si fa la riduzione.
Perché il criteri
oche rispetta
RIDUCIAMO PROPORZIONALMENTE A TUTTI e cosi tutti si trovano ad avere un numero di azioni in proporzione inferiore rispetto a quello che avevano. In questo modo viene garantito il principio della parità di trattamento che anima il diritto societario.
Però anche nella riduzione proporzionale no né detto che tutti si trovino nella stessa situazione perché supponiamo che si dica:
vengono rimborsate 10 azioni ad azionista, se io sono titolare di sole 10 azioni mi vengono rimborsate le 10 azioni e io perdo la qualità di socio, quindi la mia posizione è diversa rispetto a quella del socio che ha 100 avioni e si trova ad averne 90 .
Ecco che sopperisce l' AZIONE DI GODIMENTO cioè mi vengono date AZIONI DI MERO GODIMENTO
art. 2353cc
1° comma
"Salvo diversa disposizione dello statuto, le azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non danno diritto di voto nell'assemblea."
Quindi io sul piano dei diritti sociali ovviamente li perdo però :
2°comma
"Esse concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento delle azioni non rimborsate di un dividendo pari all'interesse legale e, nel caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale"
Cosa vuol dire? Vuol dire che nel caso di rimborso siccome nell'es. che abbiamo fatto io perderei la qualità di socio mi si dice: ti si compensa assegnandoti azioni di godimento le quali non mi attribuiscono il diritto di voto perché ovviamente le mie azioni ordinarie sono state annullate quindi io non ne ho più azioni ordinarie però ho dei diritti di natura patrimoniale nella distribuzione degli utili e in sede di liquidazione della quota che mi compensano di questa sproporzione che altrimenti si verificherebbe.
L'altro metodo alternativo a questo ma che è stato maggiormente criticato è quello del SORTEGGIO
Cioè se non si vuole fare la riduzione proporzionale a tutti si può dire sorteggiamo le azioni, dobbiamo annullare 100 azioni si sorteggiano gli azionisti che devono vedere rimborsata la loro partecipazione sociale. Naturalmente questo criterio è stato ritenuto meno conforme al principio della parità di trattamento perché ovvio dire che si riduce proporzionalmente a tutti garantisce un minimo di uguaglianza che ovviamente il sorteggio non comporta. Il sorteggio cmq potrebbe essere applicativo del principio della parità di trattamento perché tutti si trovano nella posizione di poter essere sorteggiati. Ovviamente se si ritiene che anche il sorteggio sia applicativo della parità di trattamento è ovvio che si sorteggiano alcuni azionisti e nel sorteggiarli questi azionisti rischiano di trovarsi nell'ipotesi che abbiamo detto cioè di perdere la qualità di socio ovviamente sopperirà sempre l'art. 2353 cioè l'attribuzione di azioni di godimento. Le azioni di godimento vengono emesse solo ed esclusivamente in caso di RIDUZIONE REALE DEL CAPITALE SOCIALE per sopperire a questa lesione dello status di socio che altrimenti si verificherebbe dando corso alla riduzione, non sono azioni che sono liberamente in circolazione in altre circostanze.
Parlando delle
modalità di riduzione del capitale abbiamo detto o si fa il rimborso o si
liberano dai versamenti che ancora i soci devono effettuare. C'è una ulteriore
modalità che non è espressamente prevista dal 2445 cc ma
DALL'ART 2357 BIS "CASI SPECIALI DI ACQUISTO DELLE PROPRIE AZIONI"
Per l'acquisto delle proprie azioni in sistema ordinario è quello del
Art.2357 dove sono stabiliti limiti e condizioni perché la società possa acquistare le proprie azioni,
poi il 2357 BIS
COSA DICE?
Individua alcuni CASI SPECIALI nei quali non si applicano i criteri, i limiti e le condizioni stabilite dal 2357 cc.
ART.2357 BIS:
"Le limitazioni contenute nell'art 2357 non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga:
in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento delle azioni"
Un'altra modalità di riduzione del capitale può essere anziché quella di rimborsare i soci quindi di annullare le azioni in capo ai soci, la società le acquista e le annulla in capo a se stessa. Quindi è una diversa modalità attraverso la quale indirettamente è come se si facesse un rimborso; chiaro che il problema della parità di trattamento si ripone lo stesso perché bisogna vedere A CHI la società acquista le azioni perché quando acquista le azioni proprie o le deve acquistare un po' da tutti ma l'acquisto in questo caso è un acquisto forzoso, si dice mediante riscatto e annullamento delle azioni; quindi vuol dire che gli azionisti che devono vendere le azioni alla società non è che liberamente dicono vendiamo le azioni alla società come nella fattispecie del 2357 ma sono obbligate a venderle perché è una modalità di esecuzione della riduzione del cap. sociale.
La società acquista forzosamente le azioni dal socio e le annulla. Si deve applicare analogicamente l'art. 2353(azioni di godimento) perché nell'ipotesi che la società mi acquisti forzosamente le uniche 10 azioni che avevo la razio è la stessa e quindi si applica anche qui il 2353.
Queste sono le ipotesi di riduzione REALE del cap.sociale.
RIDUZIONE PER PERDITE
La situazione è opposta, mentre nel caso dell'art.2445 cc normalmente siamo in situazione di esubero perché abbiamo troppo capitale sociale, qui il fenomeno è inverso, ABBIAMO TROPPO POCO CAPITALE cioè si sono verificate delle perdite sul capitale sociale che lo hanno intaccato in vario modo e conseguentemente bisogna provvedere anche per la tutela dei terzi (perché il cap.soc viene indicato anche nella corrispondenza) e quindi è chiaro che se c'è stata una riduzione del patrimonio bisogna conseguentemente ridurre anche il capitale.
Abbiamo due fattispecie:
art.2446 cc
art.2447 cc è una sorta di applicazione specifica della specie del genus del 2446
art. 2446 cc riduzione del capitale per perdite
Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti"
Questa è una delle ipotesi di CONVOCAZIONE OBBLIGATORIA DELL'ASSEMBLEA.
Vuol dire che se in capitale si è ridotto a meno di1/3 rientra nelle ipotesi di riduzione facoltativa. Quando si parla di perdite di oltre 1/3 vuol dire che se per es:
abbiamo il cap.soc di 1.000.000 di euro
1/3 sono 333.333
Se si verificano perdite di 400.000 euro, non é detto che siamo nella fattispecie del 2446 perchè se abbiamo per es 200.000 euro di riserva è vero che siamo oltre 1/3 del cap soc ma in realtà non l osiamo perché abbiamo una riserva di 200.000.Quindi queste 400.000 euro di perdita prima vanno ad erodere la riserva e poi si incide sul cap soc per 200.000 e allora non siamo oltre 1/3; non scatta il 2446.
Se la perdita fosse di 600.000 allora si coprirebbe la perdita per 200.000 di riserve e si inciderebbe sul cap soc per 400.000. Qui siamo nella fattispecie del 2446.
Questa norma l'abbiamo ricordata non soltanto quando abbiamo parlato della convocazione obbligatoria dell'assemblea ma ne abbiamo parlato anche quando si è parlato della responsabilità degli amministratori perché se "IL SENZA INDUGIO" non né rispettato e gli amministratori ci dormono sopra e le perdite da 600.000 diventano 2.000.000 di euro rispondono del deterioramento della situazione patrimoniale della società.
Gli AMMINISTRATORI devono senza indugio convocare l'ASSEMBLEA e poi :
1°comma seconda parte
"all'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società,..La relazione e le osservazioni devono restare depositati in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea,perché i soci possano prenderne visione"
Vuol dire che gli amministratori non possono limitarsi a convocare l'assemblea perché l'assemblea non sa cosa è successo che ha determinato le perdite, devono redigere una RELAZIONE che sostanzialmente si traduce in un BILANCIO STRAORDINARIO da cui si evincano le perdite e soprattutto nella relazione si deve spiegare anche il perché delle perdite con le osservazioni anche del COLLEGIO SINDACALE.
Il socio quando va in assemblea deve veder tutelato il proprio diritto di informazione quindi se io vado in assemblea non mi posso ritrovare degli amministratori che mi dicono si sono verificate le perdite di 600.000 euro e quindi dobbiamo ridurre il cap. soc. Quando vado a votare il socio deve sapere di quanto sono le perdite e del perché,deve andare a votare consapevolmente in relazione alla documentazione che deve essere depositata 8 giorni prima.
Tutti questi obblighi non soltanto se non vengono adempiuti si verifica una responsabilità in capo agli amministratori ma dal lato dell'assemblea e dal lato dei soci possono costituire motivo di IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA. Perché se io vado a deliberare e viene deliberata a maggioranza la riduzione del capitale e non è stata depositata negli otto giorni prima la relazione da parte degli amministratori io socio assente o dissenziente posso fare l'impugnazione delle delibere assembleari perché non è stato rispettato il profilo procedimentale previsto e quindi chiedo l'annullabilità della delibera.
Quando si verificano le perdite qualificate di cui al 2447 cc (PERDITE DI OLTRE 1/3 DEL CAPITALE SOCIALE) GLI AMMINISTRATORI o in caso di loro inerzia il COLLEGIO SINDACALE devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti depositando anche il bilancio straordinario. L'assemblea che viene convocata ancorché le perdite siano di questa entità non è obbligata immediatamente a ridurre il cap.sociale perché l'assemblea può dire aspettiamo, vediamo cosa succede nell'esercizio successivo perché la perdita di quest'anno non è detto ke non venga compensata attraverso un'attività proficua dell'esercizio che consente di ridurre l'entità della perdita.
2° comma art. 2446 cc
È quel fenomeno delle perdite riportate a nuovo, vuol dire che l'assemblea dice aspettiamo il prossimo esercizio.
"Se entro l'esercizio successivo la perdita no risulta diminuita a meno di 1/3, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio DEVE ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate"
Quindi in prima battuta non è obbligata, può dire aspettiamo l'esercizio successivo; se però nell'esercizio successivo le perdite NON SI SONO RIDOTTE A MENO DI 1/3 bisogna ridurre il capitale sociale. Con quale peculiarità?
Che pure essendo una delibera di modifica dell'atto costitutivo che dovrebbe essere dell'assemblea straordinaria viceversa siccome è la delibera di approvazione del bilancio dell'esercizio successivo è l' assemblea ORDINARIA ad approvare ed essendo un'ipotesi di riduzione obbligatoria perché vede che le perdite non si sono ridotte, a quel punto non può fare altro che RIDURRE IL CAP.SOCIALE.
2° comma seconda parte
Se l'assemblea aspettata la fine dell'esercizio vede che le perdite non si sono ridotte a meno di 1/3 dovrebbe ridurre il cap. sociale perché a questo punto diventa una ipotesi di riduzione obbligatoria e nonostante ciò non lo riduce, cosa succede?
"In questo caso gli amministratori e sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio"
Se non provvede l'assemblea gli amministratori devono andare in tribunale e dire signori l'assemblea non ha deliberato la riduzione ancorché fosse obbligata.
"Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori"
Vuol dire che il tribunale provvede con decreto quindi la riduzione non avviene con delibera dell'assemblea ma con decreto del tribunale, non è che il tribunale dice all'assemblea devi ridurre il cap.sociale, non potrebbe farlo, però può ridurre il cap.sociale, lo fa il tribunale.
Se gli amministratori non si rivolgono al tribunale c'è una responsabilità degli amministratori perché magari le perdite continuano ad aumentare. Responsabilità ex art. 2393 cc "azione sociale di responsabilità" ed ex art.2394 cc "azione dei creditori sociali".
Art 2447 cc "riduzione cap.soc. al di sotto del minimo legale"
"Quando le perdite siamo di oltre 1/3 e intaccano il minimo del cap. sociale allora siamo in una fattispecie più grave
gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo,o la trasformazione della società"
Qui non si può aspettare l'esercizio successivo perché siamo sotto il minimo legale e quindi l'assemblea deve immediatamente ridurre il cap.sociale e contestualmente deliberare l'aumento fino
al minimo (aumento necessariamente con nuovi conferimenti- aumento a pagamento) oppure deve deliberare una trasformazione
della società da un tipo ad un altro per es da spa ad srl od spa in soc.di persone dove il limite legale del 2327 non c'è(120.000 cap.min spa).
Se l'assemblea che viene convocata non provvede a ridurre e aumentare il cap.sociale o a deliberare la trasformazione si verifica una CAUSA DI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA':
ART. 2484 cc Cause di scioglimento della spa.sapa e srl
N4) : riduzione del capitale al di sotto del minimo legale,salvo quanto è disposto dagli art.2447 e 2482ter.
Riduzione cap. sociale nella
Art cc. Riduzione del cap.sociale (2445 spa)
1° comma
"La riduzione del cap.sociale può aver luogo mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti."
La terza modalità quella dell'acquisto di quote proprie non è ammissibile perchè mentre è possibile che la società per azioni acquisti le proprie azioni, la srl non può acquistare le quote proprie.
2°comma
"La decisione dei solidi ridurre il cap.sociale può essere eseguita soltanto dopo 90 giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese della decsione medesima, purchè entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione"
3°comma
"Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio peri creditori oppure la società abbia prestato un idonea garanzia, dispone che l'esecuzione abbia luogo nonostante l'opposizione"
Quindi abbiamo la stessa disciplina del 2445 anche nella srl.
Le cose cambiano un po' con riguardo alla:
RIDUZIONE DEL CAP.SOCIALE PER PERDITE
ART.2482 BIS e seguenti (2446 e 2447 nella spa)
1°comma
"Quando risulta che il capitale sia diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.
2°comma
"All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, col le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del revisore. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno 8 giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione".
Dove già vediamo che si dice: SE L'ATTO COSTITUTIVO NON PREVEDE DIVERSAMENTE perché nella srl dove abbiamo una maggior flessibilità c'è anche la possibilità che l'autonomia negoziale stabilisca diversamente rispetto a quello che stabilisce la legge. Nella spa invece se gli amministratori non fanno ciò che prescrive la legge sono sicuramente in una situazione di difetto.
Nella srl c'è una minor garanzia del diritto di informativa perché lo statuto può anche prevedere che la relazione non venga depositata.
3° comma
"Nell'assemblea gli amministratori devono dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma"
Qui abbiamo la stessa identica disciplina della spa.
4 ° comma
"Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il revisore devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio."
5°comma
"Il tribunale, anche
su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo,
che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli
amministratori. Si applica in quanto compatibile l'ultimo comma del
Il tribunale
anche su istanza di QUALSIASI INTERESSATO provvede alla riduzione con decreto. Quindi mentre nella SPA soltanto gli amministratori e sindaci possono chiedere al tribunale in difetto della delibera dell'assemblea che provveda a ridurre il cap.sociale
nel caso della SRL addirittura qualunque interessato quindi chiunque anche un soggetto terzo, un creditore, può chiedere al tribunale che provveda con decreto alla riduzione del cap.sociale.
La differenza maggiore rispetto alla SPA attiene alla
RIDUZIONE DEL CAPITALE AL DI SOTTO DEL MINIMO LEGALE
Art. 2482 ter
1°comma
" Se per la perdita di oltre 1/3 del capitale, questo siriduca al di sotto del minimo stabilito dal num. 4) dell'art.2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.
2° comma
" E fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società"
Quindi sostanzialmente in modo analogo all'ipotesi precedente ma con la differenza che :
mentre nel caso della SPA si deve (2447) ridurre e contestualmente aumentare il cap. sociale e nell'aumento i soci hanno il diritto di opzione (2441)
nel caso della SRL il 2481 bis non consente l'ipotesi dell'esclusione del diritto di opzione quindi nella SRL si dice che necessariamente deve esserci la sottoscrizione da parte dei soci anche perché si dice l'atto costitutivo può prevere salvo per il caso di cui all'art.2482 ter che l'aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di QUOTE di nuova emissione a terzi.
E l'art. 2482 ter è proprio l'ipotesi della RIDUZIONE DEL CAPITALE AL DI SOTTO DEL MINIMO LEGALE.
Cosa vuol dire?
Che mentre nella SPA i soci hanno il diritto di opzione ai sensi del 2441 ma che si applica nella sua integralità quindi anche con la possibilità di prevedere l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione, quindi anche la possibilità per il socio di perdere la qualità di socio..nel caso della SRL siccome si dice che può essere attribuita l'offerta delle quote di nuova emissione ai terzi salvo che nell'ipotesi del 2482 ter vuol dire che nell'ipotesi dell' AUMENTO CONSEGUENTE ALLA RIDUZIONE DEL CAP.SOC PER PERDITE CHE ABBIANO INTACCATO IL MINIMO DEL CAPITALE SOCIALE il socio non può vedere escluso il proprio diritto di opzione. Quindi diciamo che il socio della SRL è maggiormente tutelato rispetto al socio della SPA perché il socio della SPA in caso della riduzione e conseguente aumento vede applicato totalmente il 2441 e quindi potrebbe anche se si verifica per es una delle ipotesi che fanno si che veda escluso o limitato il proprio diritto di opzione nel caso della SRL il socio ha il diritto di opzione ma non può vederlo assolutamente escluso o limitato perché il 2481 bis nel secondo inciso dice che l'atto costitutivo può prevedere la sottoscrizione da parte di terzi salvo nel caso del 2482 ter cioè nel caso in cui l'aumento del cap.soc sia conseguente ad una riduzione relativa all'ipotesi che il cap sia sceso al di sotto del minimo legale.
Sempre in questa logica l'art. 2482 quater cc che non trova un corrispondente nella spa prevede che
"In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione dei diritti spettanti ai soci"
Questa affermazione che cioè non può essere escluso o limitato il diritto di opzione nel caso della SRL trova ulteriore rafforzamento nella previsione dell'art. 2482 quater che ci dice che in tutte le ipotesi di riduzione del cap. per perdite sia in quella in cui sia stato intaccato il minimo del capitale sociale ma anche nell'ipotesi in cui il cap. soc non sia stato intaccato nella sua entità minima i diritti spettanti ai soci non possono essere toccati. C'è una intangibilità dei diritti individuali del socio e questo maggiore rigore nella tutela del socio in sede di riduzione del cap. per perdite credo che si possa giustificare col fatto della natura personalistica relativa alla partecipazione del socio di srl rispetto a quello di spa perché nella spa che sia socio Tizio Caio o Sempronio non interessa a nessuno
per cui se vengono annullate le azioni dell'azionista X non ce ne importa nulla perché possiamo sempre avere l'azionista Y o Z viceversa se siamo nella srl dove rileva la qualità del socio allora io lo tutelo di più perché ho timore che se si verifica una ipotesi di riduzione del cap. per perdite che mi va ad incidere sul minimo del cap. sociale posso vedere intaccata di più la posizione del socio e allora potrei perdere proprio magari quel socio che invece mi interessa che sia presente nella società per ha delle caratteristiche personali che fanno comodo al perseguimento dell'oggetto sociale.
l'del 2482 ter cioè il caso lutamente escluso o limitato perchè ebbe anche se siMella sua integralità quindi anche con l
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