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TITOLI DI CREDITO
Esercizio del diritto cartolare
Per quanto abbiamo detto nella lezione precedente, la legge di circolazione dei t.d.c. stabilisce che il possesso del titolo attribuisce la legittimazione all'esercizio del diritto di credito, cioè il potere di pretendere il 141c26b pagamento dell'importo indicato nel titolo stesso.
Il possessore può quindi pretendere il pagamento dal debitore, ma il debitore (art. 1992 CC) non è liberato se adempie la prestazione con dolo o colpa grave, qualora il legittimato, in base al possesso del titolo, non sia il titolare del diritto.
Ciò sembrerebbe in contraddizione con quanto abbiamo detto circa la netta separazione tra titolarità del diritto e legittimazione, ma non è così.
La norma non significa altro che il debitore che paga al possessore con dolo o colpa grave equivale a dire che egli era a conoscenza (o avrebbe conosciuto con la normale diligenza) del fatto che il legittimato ha acquistato il titolo con malafede o colpa grave ed è quindi soggetto ad azione di rivendica. Per cui, stando così le cose, ne consegue la sua mancata liberazione, nonostante il pagamento effettuato a persona solo apparentemente legittimata a richiedere la prestazione. E' chiaro invece che qualora il debitore adempia la sua prestazione in buona fede, ignorando la mala fede dell'apparente legittimato, egli è totalmente liberato.
Oltre a rifiutare il pagamento nel caso di cui sopra,
il debitore può opporre delle eccezioni a colui che risulti legittimato in
quanto possessore del titolo. Eccezioni
opponibili al possessore legittimato.
Esistono due tipi di eccezioni:
Le eccezioni assolute
Sono le seguenti:
Quelle riguardanti la forma del titolo e cioè la mancanza di quei requisiti essenziali che ne fanno un titolo di credito
Quelle riguardanti il contesto letterale del titolo
Quelle riguardanti la manifestazione di volontà di chi ha creato il t.d.c.
Quelle riguardanti la mancanza di capacità del legittimato o la falsità della firma
Quelle riguardanti la mancanza delle condizioni necessarie per ottenere la prestazione (p.es. la mancata presentazione del titolo)
Le eccezioni personali
Sono in generale quelle riguardanti:
le modalità del rapporto fondamentale (quando il titolo non è stato trasferito e quindi le controparti del titolo e del rapporto sono le stesse)
le modalità del negozio di trasmissione del titolo
gli accordi intercorsi tra le parti all'atto di emissione del titolo o successivamente
Esistono dei casi in cui le eccezioni personali ad un possessore possono comunicarsi ad altro possessore del titolo. L'ipotesi più frequente è quella del trasferimento del titolo intenzionalmente a danno del debitore, cioè quando il titolo è trasferito unicamente allo scopo di precludere al debitore l'opponibilità delle eccezioni personali al trasferente. In quest'evenienza la legge tutela il debitore, accordandogli la possibilità di opporre al nuovo possessore le stesse eccezioni personali che poteva opporre al precedente legittimato.
Altro caso di comunicazione delle eccezioni personali è quello che si verifica quando il titolo è trasferito sulla base delle norme di diritto comune, cioè per successione o per cessione del credito.
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