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LA CAMBIALE - La cambiale: funzione economica, nozione e tipologie

economia



LA CAMBIALE


La cambiale: funzione economica, nozione e tipologie:

La cambiale è disciplinata dalla "legge cambiaria", RD 1669/1933..

Tra tutti i titoli di credito la cambiale occupa una posizione di rilievo per la sua funzione economica: rappresenta uno strumento giuridico capace di agevolare ed accelerare il trasferimento attuale di una ricchezza futura.

La cambiale è un titolo all'ordine, formale ed astratto, incorporante il diritto al pagamento della somma specificata ad una certa scadenza.

E' un titolo all'ordine trasferibile mediante girata

E' un titolo formale da redigersi nella forma e con i requisiti prescritti dalla legge

E' un titolo a letteralità completa, e astratto, non vi è menzione del rapporto causale



E' un titolo esecutivo, purché ottemperato l'obbligo fiscale del bollo.

Distinguiamo due tipi di cambiale:

cambiale tratta: contiene l'ordine di pagamento del traente ad un suo debitore detto trattario, in favore di un terzo portatore del titolo, beneficiario o prenditore

vaglia cambiario o pagherò: contiene la promessa di pagare resa da un emittente, ad una certa scadenza, la somma specificata al prenditore del titolo.

(cambiale di favore): quando viene emessa una cambiale se non vi è rapporto di debito tra emittente o traente verso il prenditore. Il fine di questa cambiale è di conferire al prenditore uno strumento di credito: il rapporto causale è costituito dall'accordo tra emittente e primo prenditore (convenzione di favore).


I requisiti della cambiale:

Deve essere redatta in forma scritta e avere carattere autonomo, quindi non vale scrittura cambiaria inserita in un altro documento. Troviamo elementi prescritti per la validità e elementi accidentali; per la validità sono requisiti formali:

denominazione: nel titolo deve essere precisato cambiale, vaglia cambiario o pagherò

ordine o promessa incondizionata: di pagare la somma, specificata in cifre o lettere

nome, luogo, data di nascita e codice fiscale del trattario

il nome del primo prenditore

la data di emissione

la sottoscrizione autografa dell'emittente o del traente

luogo, data di nascita e codice fiscale dell'emittente (nel pagherò).

Esistono poi elementi accidentali, la cui assenza comunque non comporta invalidità del titolo perché possono essere determinati con presunzioni legali. Esempio il luogo di emissione, in mancanza si considera il luogo indicato accanto alla firma del traente o dell'emittente, il luogo di pagamento o la data di scadenza, in mancanza la cambiale si considera pagabile a vista.[1]


La cambiale in bianco ed incompleta. Particolarità della rappresentanza cambiaria.

Cambiale in bianco: emessa a circolare anche se priva dei requisiti suddetti, purché il titolo sia firmato dal traente o dall'emittente, e porti la denominazione di cambiale; tutti gli altri elementi possono essere scritti al momento della presentazione del pagamento.

Le parti devono essersi accordate su una convenzione di riempimento, riempimento che deve avvenire entro 3 anni dall'emissione.

Altrimenti scatta la disciplina di "abusivo o tardivo riempimento".



Diversamente poi c'è la cambiale incompleta, cioè quel titolo cambiario incompleto che entra in circolazione senza alcun accordo su un successivo riempimento, e senza volontà dell'emittente o del traente.

Allora la dottrina dà priorità all'esigenza di tutela dei terzi prenditori del titolo ignari alla vicenda: la cambiale incompleta è equiparata alla cambiale in bianco, con la conseguente inopponibilità della sua involontaria emissione al terzo prenditore in buona fede.

Infine, è scontato dire che affinché la cambiale possa essere validamente assunta è necessaria:

la piena capacità d'agire dei soggetti che intervengono

che la firma sia autentica o che sia stata apposta da un soggetto munito di validi poteri di rappresentanza.


La circolazione della cambiale. La girata.

Rapporto di provvista: la cambiale tratta viene emessa a causa di un negozio, appunto il rapporto di provvista, concluso tra il traente e il trattario, in forza del quale il traente vanta un credito ed il trattario ne è obbligato al pagamento.

Rapporto di valuta: la cambiale è poi consegnata dal traente al beneficiario a causa di un ulteriore rapporto, appunto il rapporto di valuta, il cui il traente è debitore del beneficiario. In seguito la cambiale potrà essere trasferita dal beneficiario a un terzo e così via fino al suo incasso. In genere ogni trasferimento avviene perché chi trasferisce deve denaro a colui che prende la cambiale.


La naturale modalità di trasferimento è la girata, cioè l'ordine impartito dal possessore attuale del titolo (detto girante) al debitore originario, trattario o emittente, di pagare al nuovo prenditore della cambiale (giratario).

La girata deve essere sottoscritta in maniera autografa dal girante; deve essere incondizionata; può essere piena, se vi è l'indicazione del giratario, o in bianco.

La girata ha la funzione di trasferire la legittimità all'esercizio del diritto cambiario: il presentatore del titolo è legittimato ad ottenere la prestazione dal debitore sulla base di una serie continua di girate (cioè ogni girante deve corrispondere al giratario della girata precedente).

La clausola "non all'ordine" esclude la girabilità: in tal caso il titolo sarà trasferibile con un'ordinaria cessione del credito.


Funzione di garanzia della girata:

La girata ha un'importante funzione di garanzia: ogni girante infatti diviene obbligato cambiario verso tutti i successivi prenditori del titolo; è responsabile solidalmente per l'accettazione e il pagamento della cambiale.

Così il credito cambiario si rinforza, perché alla responsabilità del debitore originario si aggiunge quella di tutti coloro che sono entrati in possesso del titolo e l'hanno successivamente girato ad altri.

Nb: possono comunque essere inserite le clausole "non all'ordine" e "senza garanzia", che esclude la responsabilità del girante verso tutti i successivi prenditori del titolo.


L'avallo. Le cambiali garantite.

L'avallo è una garanzia cambiaria tipica, che consiste in una firma di garanzia posta sul titolo da un soggetto detto avallante, a favore di un obbligato cambiario detto avallato.

L'avallo può essere dato per uno qualsiasi degli obbligati, l'avallato dovrà però essere specificato.

L'avallante garantisce il pagamento anche parziale della somma da parte dell'avallato; la responsabilità dell'avallante è solidale; l'obbligazione dell'avallante è la medesima dell'avallato; il pagamento dell'avallante libera l'avallato e i successivi prenditori del titolo.


Infine il credito cambiario può essere sorretto da ulteriori garanzie (extracambiarie), come ipoteca, cessione della provvista e privilegio agrario.

L'accettazione della cambiale tratta:

Nella cambiale tratta il soggetto che formalmente è chiamato al pagamento è il trattario; perché egli assuma la qualità di obbligato cambiario deve accettare la cambiale, firmandola.

L'accettazione può essere richiesta presentando il titolo fino alla scadenza della cambiale, e può anche essere data ad un terzo detto intervenente, indicato dal traente o dal trattario.


Autonomia delle obbligazioni cambiarie. Gerarchia degli obbligati.

Quindi alla cambiale sono connesse molte obbligazioni: quella del trattario accettante, del traente o dell'emittente, del girante, ecc.

Ogni obbligazione è autonoma dalle altre, l'invalidità di una non pregiudica le altre.

Gli obbligati cambiari si distinguono sul piano della responsabilità, poiché esistono:

obbligati principali: l'emittente e i suoi avallanti nel pagherò; il trattario accettante a i suoi avallanti nella tratta. Essi sono obbligati verso tutti i prenditori del titolo

obbligati di regresso: il traente e i suoi avallanti, ogni girante e i suoi avallanti. Ciascuno di essi è responsabile solidalmente per il pagamento del titolo; il pagamento di essi comunque libera soltanto gli obbligati a lui successivi.


Il pagamento della cambiale:

Il pagamento della cambiale deve essere richiesto all'obbligato principale (trattario o emittente) presso il suo domicilio salvo diversa indicazione e nei termini di scadenza del titolo.

Ha diritto al pagamento il portatore del titolo legittimato in base ad una serie continua di girate: egli dovrà cioè essere l'ultimo giratario della cambiale, a meno che l'ultima non sia in bianco.

Il debitore è tenuto a verificare la continuità delle girate e l'identità del portatore; effettuato il cambiamento il debitore chiederà a titolo di quietanza il rilascio della cambiale.

Il mancato pagamento dà diritto:

all'azione diretta contro gli obbligati principali, non soggetta a formalità né a scadenza; il termine di prescrizione è di tre anni dalla scadenza della cambiale

all'azione di regresso contro gli obbligati di regresso.

In caso di mancato pagamento o mancata accettazione, il portatore del titolo ha l'obbligo di avvisare il proprio girante e i suoi avallanti; questi dovrà poi avvisare il proprio e così fino a risalire la catena fino al traente o all'emittente.

Il mancato avviso, a meno che non ci sia la clausola "senza avviso", obbliga l'inadempiente al risarcimento dei danni arrecati.



A vista significa pagabile in qualsiasi momento entro un anno dall'emissione; a certo tempo vista significa a tempo determinato tipo a un mese vista; a certo tempo data a u tot di giorni dall'emissione come a 90 giorni; a giorno fisso, cioè scade nel giorno indicato.




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