|
|
DIRITTO: I TITOLI DI CREDITO
La funzione dei titoli di credito è essenzialmente quella di agevolare la circolazione dei crediti, apprestando all'acquirente una posizione di sicurezza che non è dato realizzare nel sistema della cessione dei crediti. In questo sistema, la posizione del cessionario è dipendente da quella del cedente, e se le cessioni sono più di u 454h74e na, la posizione dell'ultimo cessionario è dipendente dalla posizione di tutti i precedenti cedenti, con la conseguenza che il diritto del cessionario può non sussistere non soltanto perché non sussiste un diritto dell'originario cedente, ma anche perché uno qualsiasi degli atti di cessione intermedi è invalido. E' chiaro pertanto che, in un sistema cosi fatto, la circolazione dei crediti è praticamente inattuabile, perché troppo rischiosa, in quanto il diritto dell'ultimo cessionario sussiste solo purchè il diritto dell'originario creditore e purchè siano validamente costituiti i rapporti intermedi di derivazione del credito. Nel sistema dei titoli di credito, attraverso la creazione di un collegamento tra diritto di credito e documento (incorporazione) per cui il diritto e la sua circolazione si fanno dipendere dal documento e dalla sua circolazione, da un lato si fa degradare il rapporto fondamentale a fonte soltanto indiretta del diritto alla prestazione, d'altro conto, dipendendo la circolazione del credito dalla circolazione del documento, il regime di circolazione applicabile non è più quello proprio della circolazione dei crediti, ma sia pure con particolarità di atteggiamenti, quello della circolazione delle cose mobili, con la conseguenza che è applicabile il principio << possesso di buona fede vale titolo >>. Il porre come fonte diretta del diritto alla prestazione la dichiarazione contenuta nel titolo di credito (dichiarazione cartolare) e il far degradare a fonte soltanto indiretta il rapporto fondamentale consente di rendere irrilevante questo rapporto di fronte al terzo acquirente del titolo di credito in base alla legge di circolazione che gli è propria e quindi di rendere in opponibili nei suo confronti le eccezioni derivanti dal rapporto fondamentale. L' applicabilità del principio << possesso di buona fede vale titolo >> consente al terzo acquirente di respingere l'azione di rivendicazione del documento e di conservare la posizione soggettiva che ad esso è inerente tutte le volte che l'acquisto del titolo sia avvenuto in buona fede e con il rispetto della legge di circolazione dello stesso.
Il titolo di credito si può definire come un documento che incorpora un diritto di credito letterale ed autonomo, sottoscritto dal debitore. L'incorporazione, la letteralità ed l'autonomia ne sono caratteristiche fondamentali.
I titoli di credito sono documenti che costituiscono la prova dell'esistenza di un diritto assicurano la possibilità di farlo valere direttamente e ne consentono un agevole trasferimento ad altre persone.
Si possono distinguere in:
A) TITOLI DI CREDITO PROPRIAMENTE DETTI, che conferiscono al possessore il diritto di esigere una somma di denaro oppure di trasferirla ad altri (cambiali e assegni);
B) TITOLI DI CREDITO DI MASSA, chiamati anche valori mobiliari o titoli (azioni, titoli pubblici, e obbligazioni);
C) TITOLI DI CREDITO RAPPRESENTATIVI DI MERCI, che conferiscono al possessore il diritto di ritirare o di trasferire ad altri determinate merci che sono in viaggio o che si trovano depositate nei magazzini pubblici (polizza di carico e fede di deposito).
I titoli di credito propriamente detti e quelli di massa (tranne le azioni) presentano il carattere della letteralità: il diritto di credito e, in particolare, il diritto al pagamento di una somma di denaro, è menzionato nel titolo ed è elemento decisivo ai fini dell'esistenza del contenuto e delle modalità di estrinsecazione del diritto. I titoli rappresentativi di merci, invece non contengono in sé l'enunciazione di un credito, ma l'indicazione della proprietà di merci o di altri diritti sulle stesse. In forza del principio dell'autonomia, colui al quale il titolo è stato regolarmente trasferito acquista il diritto in modo originario e autonomo, non a titolo derivato. Pertanto il debitore non potrà opporre al possessore del documento le eccezioni personali che avrebbe potuto opporre a quelli precedenti, ma solo eccezioni reali (tra cui la mancanza di rappresentanza, la falsità della firma,ecc..).
In relazione alle forme di circolazione, i titoli di credito possono essere al portatore (titoli di debito pubblico), all'ordine (cambiale e assegno), o nominativi (azioni di società). Cambiale e assegno presentano inoltre il carattere dell'astrattezza: l'esercizio del diritto di credito, cosiddetto "diritto cartolare", prescinde dal rapporto sottostante che ha dato origine all'emissione del titolo. Sono invece, causali i titoli di credito che fanno menzione del rapporto causale che ha dato luogo all'emissione del titolo stesso (azioni e obbligazioni). La maggior parte dei titoli di credito sono atipici.
La differenza tra l'assegno e la cambiale oltre che la legge che li regola, e la diversa funzione economica infatti, la cambiale è uno strumento di credito, mentre l'assegno è uno strumento di pagamento.
La cambiale è regolata dalla legge cambiaria n° 1669 del 1933. La cambiale è un mezzo per procurarsi credito. Essa è un titolo di credito dal quale risulta l'obbligo incondizionato, assunto da un persona, detta obbligato cambiario, di pagare o far pagare una determinata somma, nel luogo e alla scadenza indicati, a favore del legittimo possessore. Esistono due tipi cambiali: il pagherò e la cambiale tratta.
Il pagherò (vaglia cambiario) contiene la promessa incondizionata fatta da una persona, chiamata emittente, di pagare un certa somma, nel luogo e alla scadenza indicati a favore di un'altra persona, chiamata beneficiario; i soggetti che intervengono sono quindi due: emittente e beneficiario.
La cambiale tratta contiene l'ordine incondizionato dato da una persona (traente) a un'altra (trattario), di pagare una determinata somma alla scadenza e nel luogo indicati, a favore di una terza persona (beneficiario). I soggetti che intervengono nella cambiale sono generalmente tre: traente,trattario e beneficiario, ma possono anche essere due o più. La cambiale è un titolo all'ordine, pertanto circola mediante una serie di girate (piene o in bianco); inoltre è un titolo astratto ed esecutivo poiché se è in regola con il bollo e subito eseguibile la prestazione.
Il protesto è l'atto solenne mediante cui un pubblico ufficiale (notaio), constata ufficialmente il mancato pagamento della cambiale o dell'assegno. In seguito all'atto di protesto il possessore della cambiale insoluta può svolgere azioni legali contro gli obbligati principali o in via di regresso attraverso tre fasi: atto di precetto, pignoramento dei beni, e vendita dei beni pignorati.
L'avallo, garanzia di pagamento che viene scritta sulla cambiale da una persona chiamate avallante. Tale garanzia può anche essere limitata a una sola parte dell'importo indicato sull'effetto. Mediante l'avallo il pagamento della cambiale viene garantito dalla persona che vi appone la propria firma, con l'espressione "per avallo", sul retro del titolo. L'avallante è obbligato in solido con l'avallato.
L'accettazione è un negozio cambiario, tramite la quale il trattario diventa l'obbligato principale, apponendo la propria firma autografa sul retro della cambiale sotto la scritta "per accettazione". Essa deve essere incondizionata, il trattario può però limitarla ad un sola parte della somma indicata sulla cambiale (letteralità). La presentazione per l'accettazione deve avvenire entro 1 anno dall'emissione. Se la tratta non viene accettata dal trattario essa rimane esecutiva solo nei confronti del traente, e quindi in caso di mancato pagamento il legittimo possessore non potrà dar corso agli atti esecutivi contro i beni del trattario, ma dovrà limitarsi ad agire contro il traente.
L'assegno è regolato dal Decreto legge n° 1736 del 1933. Gli assegni si distinguono dalla cambiale essenzialmente per la diversità della funzione economica a cui adempiono: mentre infatti la cambiale è divenuto uno specifico strumento di credito, gli assegni hanno assunto la funzione di mezzi di pagamento.
L'assegno bancario è un titolo di credito a vista mediante il quale un soggetto (traente) che dispone di un conto corrente presso una banca ordina alla banca (trattario) di pagare una determinata somma a favore proprio o di un altro soggetto (beneficiario). Tale titolo non è a sicuro buon fine poiché può essere emesso a vuoto (senza copertura di fondi). In questo caso la banca non è obbligata a pagare.
Ogni assegno deve essere emesso dal correntista su moduli consegnati dalla banca, e deve contenere: la denominazione di assegno bancario, l'ordine incondizionato di pagare, il nome del trattario, il luogo e la data di emissione e la firma del traente. Non viene indicata una scadenza per il pagamento.
L'assegno bancario circola sia come titolo al portatore, quando non riporta il nome del beneficiario; e sia all'ordine quando è indicato il beneficiario, che deve poi firmarlo dietro per trasferire la proprietà. L'assegno può anche essere non trasferibile se riporta questa dicitura ai sensi della Legge 197 del 1991.
Nel caso di emissione a vuoto dell'assegno con protesto la banca è obbligata a revocare ogni autorizzazione a emettere assegni e deve richiedere la restituzione dei moduli. L'emissione a vuoto è reato penale.
Gli assegni post-datati, quando riportano una data posteriore a quella d'emissione, sono irregolari ma la loro emissione non costituisce reato penale .
L'assegno circolare è un titolo di credito a vista, mediante cui la banca promette di pagare una determinata somma alla persona indicata sul titoli stesso. Questo viene emesso a firma di una banca, dietro il versamento della somma stabilita, è sempre a buon fine e viene generalmente utilizzato per i pagamenti a distanza, l'importo non può superare i 100 milioni.
L'assegno sbarrato riporta 2 sbarre parallele, è pagabile dalla banca trattaria esclusivamente ad un suo cliente o ad un'altra banca.
L'assegno da accreditare è un'assegno che non può essere pagato in contanti ma può solo essere accreditato sul C/C.
L'assegno non trasferibile significa che l'assegno non può essere girato ad altra persona e versato sul C/C del prenditore.
L'assegno turistico (traveller's cheque) viene tratto da una banca nazionale su una banca estera a favore del prenditore. L'assegno turistico è destinato a coloro, che per varie ragioni (turismo,studio,ecc..) devono disporre all'estero di somme di denaro non in moneta.
Privacy |
Articolo informazione
Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |
Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |
Copyright InfTub.com 2024