Caricare documenti e articoli online 
INFtub.com è un sito progettato per cercare i documenti in vari tipi di file e il caricamento di articoli online.


 
Non ricordi la password?  ››  Iscriviti gratis
 

APPUNTI DI DIRITTO COMMERCIALE - LE SOCIETA' DI CAPITALI

economia



APPUNTI DI DIRITTO COMMERCIALE


LE SOCIETA' DI CAPITALI


Ha una struttura di tipo corporativo (rigida) l'organizzazione della società si basa sulla necessaria presenza di organi sociali. Questi organi se il modello è quello tradizionale sono:

  • Assemblea dei soci: prende le decisioni riguardanti la struttura amministrativa della società
  • Consiglio di amministrazione: ha la gestione della società
  • Collegio sindacale o revisore contabile: controlla l'operato degli altri organi

La responsabilità per le obbligazioni sociali è limitata alla sola quota conferita (autonomia patrimoniale perfetta)




S.p.A. = società a responsabilità limitata in cui la partecipazione sociale è rappresentata da azioni

Art. 2325 per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio

Art. 2346 Le quote di partecipazione dei soci sono  rappresentate da azioni

Art. 2325 bis la s.p.a. non è più a tipologia unitaria ma vi sono delle normative particolari a seconda delle dimensioni e a seconda della diffusione delle stesse azioni.

  • Società aperte: hanno titoli o quotati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante
  • Società chiuse: non hanno titoli quotati e non hanno azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante

Società con azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante si fa riferimento alla normativa della CONSOB: quando ci sono più di 200 soci e un fatturato di "qualche decina di milioni di euro"


Tipi di società


  • Società chiuse
  • Società aperte (che fanno ricorso al capitale di rischio =  mercato finanziario):

Quotate

non quotate

Man mano che una società si apre al mercato la normativa assume sempre più carattere imperativo (non derogabile)


Costituzione S.p.A.


Il procedimento costitutivo è diviso in due fasi:

  1. stipula dell'atto costitutivo
  2. adempimento altre operazioni
  3. iscrizione al registro delle imprese

  1. atto costitutivo: art. 2328 la società può essere costituita per contratto o 727c25h per patto unilaterale; è necessario l'atto pubblico (requisito di forma), cioè redatto davanti ad un notaio

L'atto costitutivo deve contenere:

Le generalità dei soci e il numero di azioni assegnate a ciascuno di essi

La denominazione della società e il comune dove è posta la sede sociale e le eventuali sedi secondarie. Deve contenere l'indicazione s.p.a.

L'oggetto sociale cioè l'attività economica che la società deve svolgere

L'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato: Il capitale sottoscritto è il valore complessivo del conferimento che i soci si obbligano a versare mentre il capitale versato è quella parte dei conferimenti che i soci hanno realmente effettuato a favore della società

Numero e eventuale valore nominale delle azioni

Il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura

Le regole riguardanti gli utili

I benefici per i promotori e i soci fondatori

Il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori, i loro poteri

Il numero dei componenti del collegio sindacale

La nomina dei primi amministratori e dei sindaci

L'importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società

La durata della società


Nella pratica si fanno due documenti, l'atto costitutivo e lo statuto (allegato dell'atto), in cui vengono descritte dettagliatamente tutte le regole di funzionamento della società. Lo statuto si considera parte integrante dell'atto costitutivo, in caso di contrasto tra le due fonti prevale però lo statuto.




Stipulazione dell'atto costitutivo:

  • Simultanea l'atto costitutivo viene stipulato davanti ad un notaio da parte dell'unico socio fondatore o di tutti i soci fondatori.
  • Per pubblica sottoscrizione (nella pratica inusuale)

Conferimenti (se non specificato si intendono di denaro):


  • Denaro: si deve versare il 25% in un c/c vincolato che sarà liberato al momento dell'iscrizione della società nel registro delle imprese
  • Beni in natura o crediti: Si deve presentare una relazione giurata di stima di un esperto designato dal tribunale, contenente la descrizione dei beni conferiti e dei crediti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello del conferimento e i criteri di valutazione. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo e deve essere controllata dagli amministratori i quali possono richiedere una revisione della stima. Se la stima risulta eccessiva (almeno 1/5 inferiore a ciò che è dichiarato):
    • La società può ridurre proporzionalmente il capitale sociale
    • Il socio che ha effettuato il conferimento può recedere gli viene restituito il conf.
    • Il socio può integrare la differenza in denaro
  • Per le società per azioni non sono previste prestazioni d'opera ma possono essere emesse azioni con prestazioni accessorie oltre al conferimento il socio è obbligato a compiere delle prestazioni per la società

  1. Condizioni per la costituzione società

  • Il capitale sociale deve essere sottoscritto per intero
  • Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo devono essere versati il 25% dei conferimenti in denaro presso un c/c vincolato
  • La società in determinati casi deve ottenere autorizzazioni amministrative
  • Se società unipersonale si richiede il versamento dell'intero ammontare dei conferimenti

  1. Iscrizione al registro imprese

Il notaio che ha redatto l'atto costitutivo deve depositarlo nell'ufficio del registro delle imprese allegando:

Documento avvenuto versamento 25%

Eventuale perizia di stima conferimenti

Eventuali autorizzazioni richieste

Il notaio ha il compito di controllare la sussistenza della conformità alla legge e la mancanza di clausole non

conformi prima di consegnare l'atto costitutivo, prima era affidato al tribunale questo compito.

Finché la società non è iscritta al registro imprese non esiste giuridicamente e i soci sono illimitatamente

responsabili e non può esistere una s.p.a. irregolare.


Nullità della società per azioni (art. 2332)


La nullità può essere fatta valere solo dopo l'iscrizione al registro imprese e solo per delle determinate cause che sono tassative:

  • Mancanza della forma di atto pubblico per l'atto costitutivo
  • Illiceità dell'oggetto sociale (contrario a norme imperative, ordine pubblico, buon costume)
  • Mancanza di ogni indicazione (nome della società, cap. sociale) ogni sta a significare che per essere chiesta la nullità devono proprio mancare le indicazioni.

La società nulla entra in liquidazione (i liquidatori sono nominati dal tribunale che dichiara lo stato di liquidità)

La azione di nullità può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse.


Azioni nelle spa


Nelle spa le partecipazioni sociali sono rappresentate da azioni. Il termine azione ha tre significati:

  1. Azione come frazione del capitale sociale
  2. azione come fascio di diritti che competono al socio
  3. azione come documento che incorpora dei diritti sociali

  1. Dal 2003 si possono emettere azioni senza valore nominale. Esse hanno un valore intrinseco in quanto il loro valore nominale lo si può ricavare dividendo il capitale sociale per il numero delle azioni. Si puo' scegliere cosa si vuole ma devono essere o tutte con valore nominale o tutte senza. Senza le operazioni di aumento o dim. Capitale sociale sono più semplici.
  2. Il socio ha dei diritti. Diritti amministrativi (di voto, di informazione) diritti patrimoniali (diritto all'utile, alla quota di liquidazione, diritto di recesso.) e sia amministrativi che patrimoniali (diritto d'opzione) è il diritto che spetta .
  3. l'azione è un certificato, un foglio di carta che incorpora dei diritti. Il proprietario del foglio di carta è titolare dei diritti dello status socii. Le caratteristiche dei titoli di azionari sono:

astrattezza

letteralità incompleta in quanto il contenuto del diritto non si trova solo tramite il tenore letterario del titolo ma anche tramite altre fonti esterne

indivisibilità: se de individui sono proprietari di un azione devono nominare un rappresentante comune che eserciti i diritti sociali

inscindibilità: l'insieme dei diritti del socio non è separabile ed è esercitabile solo dal socio l'unica deroga è l'usufrutto e la nuda proprietà e pegno. (diritto di voto spetta all'usufruttuario, creditore pignoratizio)

autonomia: ogni azione è tendenzialmente autonoma rispetto alle altre. Il voto divergente è lecito purché rispetti i canoni di correttezza e buona fede del contratto sociale.


Com'è fatto il certificato azionario?

È un foglio di carta a cui è attaccata un altro diviso in quadrati. Nel primo ci sono tutti i dati della società, data in cui è stato redatto l'atto e n. di iscrizione al registro delle imprese, firma del presidente società. Nel secondo foglio attaccato vi sono dei quadrati. A questi quadrati corrispondono le azioni. Di solito ad un socio viene dato un certificato per tutte le sue azioni ma può richiederne anche uno per una sola azione.


Raggruppamento e frazionamento azioni


Raggruppamento: dal notaio, si modifica l'atto costitutivo, si diminuiscono le azioni aumentando il valore nominale di ciascuna di esse dannoso per soci con poche azioni

Frazionamento: si divide il valore nominale delle azioni e quindi esse aumentano non è dannoso x piccoli soci


Emissione e trasferimento azioni


Le azioni possono essere:

  • nominative caso comune azioni di risparmio
  • al portatore vietato(per motivi fiscali), solo

azioni delle società a capitale variabile

Circolazione


  • Nominative ci deve essere il cambio della doppia intestazione sia sul certificato che nel libro soci. Ciò può essere fatto in due modi:
    • Transfert alienante o acquirente vanno dagli amministratori e chiedono di cambiare l'intestazione sui documenti. Se ci va l'alienante deve dimostrare di intendere e di volere, se ci va l'acquirente deve mostrare un documento che attesti la compravendita.
    • Girata l'alienante prende un quadrato dal suo certificato e ci scrive il nome del giratario, la firma ci vuole se le azioni non danno solo diritti ma anche doveri. La girata dave poi essere autenticata da un notaio, una banca o una sim (società di investimento mobiliare)
  • Al portatore facilmente perché circolano come beni mobili, se ne entra in possesso tramite il passaggio , la consegna del titolo

Proprietà azione e legittimità ad esercitare i diritti sociali


La proprietà si acquista con la conclusione del contratto di compravendita, i diritti sociali si possono esercitare:

  • Azioni nominative
    • Girata dal 2003 i diritti sociali si acquisiscono quando il giratario esercita i diritti stessi, in quanto gli amministratori devono a quel unto iscriverlo nel libro soci.
    • Transfert i diritti si acquisiscono quando è completata da doppia modifica dell'intestazione

Dematerializzazione


azioni e le obbligazioni quotate Dal 1998 sono diventate dematerializzate. Per motivi:

  • Fiscali: si pagano meno tasse
  • Civilistici: è più semplice e meno macchinoso il trasferimento

Esse quindi sono emesse, e gestite da parte della società MONTE TITOLI S.P.A.(società di gestione accentrata)

Essa apre dei conti al altri intermediari mobiliari autorizzati (banche, sim, ecc..) per il trasferimento e l'esercizio dei diritti patrimoniali relativi alle azioni o obbligazioni dematerializzate.


Limiti alla circolazione azioni


Le azioni per principio circolano liberamente, tuttavia vi sono dei limiti:

  • Legali
  • Statutari
  • Parasociali

Limiti legali

  • Le azioni non possono essere trasferite prima dell'iscrizione della società nel registro imprese
  • Le azioni che derivano da conferimenti di beni o crediti non possono essere trasferite finché non è stata controllata dagli amministratori la perizia giurata dell'esperto nominato dal presidente del tribunale
  • Le azioni con prestazioni accessorie possono essere trasferite solo con consenso degli amministratori

Limiti statutari

I limiti statutari sono 3:

  • Clausola di intrasferibilità: Le azioni se lo decide lo statuto possono essere intrasferibili ma per un massimo di 5 anni e solo se la società non è quotata. Questa clausola è opponibile a terzi ed ha un efficacia reale.
  • Clausola di prelazione:

propria Con questa clausola si decide che in caso un socio voglia vendere delle sue azioni gli altri soci hanno il diritto ad essere preferiti a terzi, egli cioè si impegna ad offrire prima a loro le azioni.

Impropria se il socio a cui è fatta la proposta d'acquisto ritiene che il prezzo è troppo alto può far scegliere il prezzo di vendita ad un altro soggetto, l'arbitratore, che valutando la società deciderà il prezzo.

  • Clausola di gradimento: Se c'è questa clausola il trasferimento delle azioni è possibile solo se c'è il gradimento da parte degli altri soci.

Gradimento: Il gradimento si basa su indici prestabiliti e il passaggio delle azioni è cmq valido ma non ci sono diritti per il nuovo socio egli può solo vendere le azioni

mero gradimento: sta alla mera discrezionalità degli amministratori, prima era vietata questa clausola, ora invece è consentita purché:

gli amministratori o i soci se non hanno accettato il trasferimento delle azioni acquistino loro le azioni

il socio alienante abbia il diritto di recedere dalla società


Limiti parasociali

In caso di Sindacato di blocco vale solo come regola tra i contraenti del sindacato


Acquisto e sottoscrizione di azioni proprie


Sottoscrizione:La sottoscrizione di azioni proprie è vietata. Anche la sottoscrizione reciproca di azioni.


Acquisto: Le azioni proprie si possono acquistare nel limite che:

  • rappresentino solo utile distribuibile o riserve disponibili
  • non superino 1/10 del capitale sociale
  • siano interamente liberate tutto il conferimento relativo alle azioni da acquistare deve essere stato versato
  • l'acquisto sia approvato dall'assemblea ordinaria la quale deve specificare quante azioni proprie acquistare, in che tempi a che prezzo.

Soltanto così è lecito, senno è illegittimo e nasce l'obbligo per i soci di rivendere le azioni acquistate entro un anno pena la diminuzione del capitale sociale per il valore corrispondente alle azioni proprie acquistate.


Regime azioni proprie

  • diritti di voto di tali azioni è congelato
  • bisogna creare una riserva azioni proprie pari all'importo delle stesse ed essa non può essere toccata finché vi sono tali azioni e sta nel passivo

Patti parasociali


Li azionisti (tutti o soltanto alcuni) possono, separatamente dall'atto costitutivo, stipulare accordi denominati patti parasociali. Questi patti possono essere stipulati anche nel corso della vita della società, con essi i soci si impegnano a tenere reciprocamente determinati comportamenti all'interno della società.


I più importanti patti parasociali sono i sindacati azionari, essi sii distinguono in:

  • sindacati di blocco quando gli appartenenti al sindacato si impegnano a non cedere le azioni a terzi
  • sindacati di voto quando i contraenti si impegnano a votare quanto stabilito preventivamente in sindacato, nell'assemblea della società.

I sindacati azionari sono efficaci soltanto nei rapporti interni tra i soci che li hanno stipulati


Obblighi:

DURATA

  • durata limitata: possono essere rinnovati
    • società quotate 3 anni
    • società non quotate 5 anni
  • durata illimitata: ogni socio e parasocio può recedere in qualsiasi momento dando preavviso di 6 mesi

PUBBLICITà


  • società chiuse: nessun obbligo
  • Società aperte al pubblico
    • Patto va comunicato alla società
    • L'esistenza del patto deve essere dichiarata ad ogni apertura delle assemblee
    • La dichiarazione deve essere trascritta sul verbale dell'assemblea
    • Il verbale deve essere depositato presso il registro imprese
  • Società quotate
    • Patto va comunicato alla CONSOB entro 5 giorni dalla stipulazione del sindacato
    • Entro 10 gg deve essere pubblicato per astratto almeno su un quotidiano economico
    • Entro 15 gg il patto deve essere depositato presso il registro delle imprese

Obbligazioni


Le obbligazioni sono frazioni di un mutuo ideale che la società contrae con il pubblico dei risparmiatori. Obbligazionista ha diritto al rimborso del prestito effettuato alla data stabilita e alla corrispondenza periodica di interessi. Gli obbligazionisti non diventano soci bensì creditori della società

Le obbligazioni possono essere emesse al portatore o nominative.


Emissione


L'emissione è deliberata dagli amministratori. La deliberazione deve risultare da verbale redatto da un notaio e deve essere iscritta al registro imprese.


Limiti


Le società quotate non hanno limiti all'emissione di azioni

Le società non quotate invece:

  • Possono emettere obbligazioni per una somma non eccedente il doppio del capitale sociale, delle riserve disponibili e della riserva legale derivanti dall'ultimo bilancio approvato
  • Non possono ridurre il capitale sociale , se non in proporzione delle obbligazioni rimborsate

Questo limite può però essere superato in tre casi:

  • Quando le obbligazioni emesse in eccedenza (oltre il doppio del cs, rl, rd) sono destinate a investitori professionali (banche, sim, ecc..)
  • Quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca sui beni della società
  • Quando il governo autorizza a emettere obbligazioni per particolari ragioni economiche.



Organi sociali


  1. assemblea soci

è la riunione dei soci della società:

  • ordinaria

  • Approva il bilancio e decidere se e quanti utili distribuire
  • Nomina amministratori, sindaci, presidenti del collegio sindacale,
  • stabilisce i loro compensi.
  • Delibera su altri oggetti attinenti alla gestione società
  • Può fare azione di responsabilità verso amministratori e sindaci

  • Straordinaria

  • Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e statuto notaio deve verificare la liceità modifica
  • Delibera sull'emissione di obbligazioni
  • Delibera sulla nomina e i poteri dei liquidatori

Convocazione assemblea

Deve essere fatta mediante avviso contenete l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo e l'elenco delle materie trattate

Dopo la riforma del 2003 vi sono due metodi:

  • Può essere utilizzata la forma tradizionale mettendo un avviso di convocazione almeno 15 gg prima sulla gazzetta ufficiale
  • Può essere utilizzato anche un altro mezzo di comunicazione purché comporti l'avvenuta conoscenza del fatto.(di solita raccomandata con ricevuta di ritorno)

Assemblea totalitaria presenti tutti i soci, la maggioranza dell'organo di controllo, la maggioranza dell'organo amministrativo. Può deliberare su tutto e sempre, ma se un socio si dichiara non sufficientemente informato e bloccare i lavori dell'assemblea totalitaria


L'assemblea si riunisce (ora oltre che fisicamente ci si può riunire anche con video conferenza)


Ci sono due quorum: costitutivo e deliberativo

  • il primo è la quantità di capitale sociale che deve essere presente perché l'assemblea possa dirsi costituita solidamente.
  • il secondo è la quantità di capitale sociale che deve essere d'accordo per approvare delibera.

Quorum inderogabile: alla seconda convocazione per la nomina di amministratori e approvazione del bilancio

= maggioranza dei presenti


  1. Consiglio di amministrazione

Funzione

L'organo amministrativo è quello che ha il compito esclusivo di gestire la società, esso compie le azioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.


Composizione

Nel modello ordinario l'amministrazione della società può essere affidata ad una persona (amministratore unico) o a più persone (cda) decide secondo le regole della collegialità e sceglie tra i suoi membri il presidente, se questo non è stato fatto dall'assemblea.


Delegati

Il consiglio di amministrazione , se lo statuto o l'assemblea lo consente può delegare alcune sue funzioni ad:

  • Comitato esecutivo:
  • Amministratore delegato o amministratori delegati

Gli organi delegati devono riferire al consiglio di Amm. il generale andamento della gestione e la sua possibile evoluzione. Il consiglio deve così valutare l'operato dei delegati e eventualmente impartire direttive, può in qualunque momento fare lui delle operazioni delegate e può revocare dalla delega i delegati.




Nomina

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea ordinaria. Non possono restare in carica per più di 3 esercizi ma possono essere rieletti per tutta la vita.


Cause di cessazione

  1. Scadenza del termine
  2. morte
  3. Revoca Spetta all'assemblea il compito di revocare gli amministratori che possono essere revocati in qualunque momento anche senza giusta causa
  4. Rinuncia gli amministratori in ogni momento possono rinunciare al mandato mandando lettere di dimissioni

Sostituzione amministratori

  • Da parte di altri amministratori cooptazione purchè sussista la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea
  • Sennò vengono rinominati tutti

Compenso

Il compenso che spetta agli amministratori viene deciso dall'assemblea ordinaria e può essere di:

  • Denaro
  • Partecipazione agli utili
  • Stock option s possibilità di sottoscrivere delle azioni dalla società ad un prezzo prestabilito

Gli interessi degli amministratori

L'amministratore nella gestione della società deve perseguire fini sociali.


Dal 2003 se un amministratore deve compiere delle operazioni che riguardano  interessi che entrano in conflitto con quelli della società può cmq esercitare quelle operazioni purché il CDA sia informato sul la natura e sulla portata del suo interesse e la convenienza per la società per quell'operazione. sarà il CDA a decidere in merito.


Amministratore delegato oltre a  specificare i suoi interessi deve astenersi dal voto e affidare operazione a CDA


Se non viene seguita la trasparenza degli interessi nella gestione la delibera consigliare è impugnabile.





Privacy




Articolo informazione


Hits: 8736
Apprezzato: scheda appunto

Commentare questo articolo:

Non sei registrato
Devi essere registrato per commentare

ISCRIVITI



Copiare il codice

nella pagina web del tuo sito.


Copyright InfTub.com 2024