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IL GOVERNO - IL GOVERNO NELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE

politica



IL GOVERNO


IL GOVERNO NELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE


Il Governo è un organo costituzionale, non subordinato giuridicamente ad altri poteri dello Stato ma è sottoposto al controllo politico dello Stato.

Il Governo è a capo del potere esecutivo e svolge:

L'attività amministrativa in senso stretto, rivolta a eseguire le leggi e a soddisfare i bisogni collettivi (es. la gestione dei servizi pubblici); questa attività viene esercitata dai singoli ministri, per la materia di loro competenza;

L'attività politica o di indirizzo politico, diretta a realizzare un determinato programma politico nei rapporti interni e internazionali (es. gli atti di alta amministrazione); questa attività è svolta dall'intero Consiglio dei ministri, sotto la direzione e il coordinamento del Presidente del Consiglio.




LA COMPOSIZIONE E I POTERI DEL GOVERNO


A norma del primo comma dell'art. 92 della Costituzione <<il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri>>.

Gli organi possono essere:

Necessari, in quanto sono previsti espressamente dalla Costituzione; se mancasse anche solo uno di essi, il Governo sarebbe costituzionalmente illegittimo;

Eventuali o non necessari, perché possono anche non essere presenti in un determinato Governo e in ogni caso, anche quando sono presenti, sono subordinati ad altri organi necessari.

Il primo organo necessario del Governo è il Consiglio dei ministri, al quale spetta il compito di determinare l'indirizzo politico e di assicurare l'unità dell'azione del Governo nel suo complesso.

Il Consiglio dei ministri è un organo complesso e collegiale, poiché è formato da più organi semplici con proprie attribuzioni e respo 545h76f nsabilità e delibera all'unanimità di tutti i suoi componenti.

A norma dell'art. 2 della legge 400/1988, il Consiglio dei ministri o Gabinetto:

Determina la politica generale del Governo e definisce l'indirizzo generale dell'azione amministrativa;

Risolve i conflitti di attribuzione che possono sorgere tra i ministri;

Delibera sulle questioni più importanti relative all'indirizzo politico del Governo.

La convocazione e la fissazione dell'ordine del giorno del Consiglio dei ministri, che si riunisce a Palazzo Chigi a Roma e ha un proprio regolamento interno, sono effettuate dal Presidente del consiglio; le funzioni di segretario del Consiglio dei ministri sono svolte dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, che deve provvedere alla verbalizzazione delle riunioni e alla conservazione del registro delle deliberazioni.

Le riunioni del Consiglio dei ministri non sono pubbliche e le discussioni al suo interno dovrebbero rimanere segrete; le deliberazioni prese a maggioranza dai suoi componenti sono decisioni dell'intero Consiglio e sono vincolanti anche per i ministri assenti o dissenzienti, che possono esprimere il loro dissenso solo dimettendosi dal Governo.

Un altro organo necessario del Governo è il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha il compito di dirigere la politica generale del Governo e di promuovere e coordinare l'attività dei singoli ministri, al fine di mantenere l'unità dell'indirizzo politico e amministrativo del Governo.

Tra il Pres. del Consiglio e i singoli ministri non esiste un rapporto di natura gerarchica e quindi il Pres. del Consiglio:

Non può dare ordini ai ministri riguardo alla gestione del ministero di loro competenza;

Non può revocare i ministri ed obbligarli a dimettersi ma, se il loro comportamento è incompatibile con gli obiettivi generali del Governo, può dimettersi o minacciare di presentare le dimissioni dell'intero Consiglio.

La cessazione dalla carica del Pres. del Consiglio per qualsiasi causa comporta anche le dimissioni dell'intero Consiglio dei ministri, mentre se riguarda soltanto uno o più ministri possono provocare la sostituzione del ministro o dei ministri senza dovere aprire una crisi di governo e senza dover procedere alle consultazioni.

La posizione del Pres. del Consiglio è stata rafforzata con la creazione di un'apposita struttura organizzativa alle sue dipendenze, denominata Segretatariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha sede a Palazzo Chigi e ha il compito di assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni.




A norma della legge n. 400 del 23 agosto 1988 il Presidente del Consiglio:

Comunica al Parlamento in nome del Governo la composizione del Consiglio dei ministri e ogni sua eventuale modificazione successiva, chiede la fiducia e può porre la questione di fiducia;

Controfirma gli atti più importanti del Pres. della Repubblica (riguardanti ad es. la promulgazione delle leggi;

Indirizza ai ministri direttive politiche e amministrative e ne coordina e promuove l'attività in relazione alla politica generale del Governo;

Può ordinare la sospensione dell'adozione di un atto, relativo a questioni politiche o amministrative, da parte di un singolo ministro e sottoporlo all'esame del Consiglio dei ministri;

Può istituire con un proprio decreto appositi comitati interministeriali, con compiti preparatori o consultivi rispetto all'attività del Consiglio dei ministri

Infine, sono organi necessari del Governo, i singoli ministri, che hanno il compito di partecipare alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e di dirigere il ministero al quale sono preposti.

I ministri sono:

Organi costituzionali, in quanto svolgono collegialmente funzioni politiche e di governo come membri del Consiglio dei ministri (ad es. preparano i disegni di legge);

Organi amministrativi, perché esercitano individualmente funzioni esecutive come responsabili di un determinato ministero o dicastero, cioè uno specifico settore dell'amministrazione statale (ad es. predispongono circolari per gli uffici dipendenti dal ministero).

Una figura particolare di ministri è costituita dai ministri cosiddetti ad interim, ai quali in aggiunta ai compiti di loro competenza, viene affidato un altro ministero.

L'incarico di reggere ad interim un ministero, che viene conferito temporaneamente con un decreto del Pres. della Rep. su proposta del Pres. del Consiglio, ha la funzione di coprire un ministero vacante in seguito alla morte, alle dimissioni o alla decadenza dalla carica del suo titolare, o per motivi di opportunità politica.

Gli organi eventuali del Governo sono:

Il vicepresidente del Consiglio;

I ministri senza portafoglio;

I sottosegretari di Stato;

I commissari straordinari.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Pres. del Consiglio, può attribuire a uno o più ministri le funzioni di vicepresidente del Consiglio.



Il vicepresidente del Consiglio, o quello più anziano d'età se sono più di uno, svolge la funzione di supplente del Presidente, sostituendolo in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

I ministri senza portafoglio svolgono funzioni politiche e tecniche, perché non sono preposti a un ministero e hanno alle proprie dipendenze una struttura burocratica più ridotta. Il termine senza portafoglio indica che questi ministri, non disponendo di un autonomo apparato amministrativo, non hanno finanziamenti specifici nel bilancio statale e dipendono funzionalmente dalla Presidenza del Consiglio (es. il ministro per le pari opportunità, il ministro per le politiche comunitarie).

In base alla legge n. 400/1988 i ministri senza portafoglio possono essere nominati, all'atto della costituzione del Governo, con un decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio e svolgono le funzioni espressamente delegate loro dal Pres. del Consiglio, sentito il Consiglio dei ministri.

I ministri senza portafoglio partecipano alle riunioni del Consiglio dei ministri e sono responsabili collegialmente, insieme al Pres. del Consiglio e agli altri ministri, delle relative deliberazioni.

I sottosegretari sono organi ausiliari dei singoli ministri e vengono nominati, subito dopo la formazione del Governo, con un decreto del Pres. della Rep. su proposta del Pres. del Consiglio.

I sottosegretari, che prima di assumere le loro funzioni devono prestare giuramento davanti al Presidente del Consiglio e che non partecipano alle riunioni del Consigli dei ministri, sono assegnati a un ministero e collaborano con il ministro, esercitando i compiti stabiliti dalla legge o delegati con un decreto ministeriale.

Dato il particolare rapporto fiduciario esistente con il ministro al quale vengono assegnati, un'eventuale crisi del Governo produce automaticamente le dimissioni dei sottosegretari.

I commissari straordinari del Governo possono essere incaricati di realizzare alcuni obiettivi specifici o di assicurare il coordinamento tra diverse amministrazioni statali.

La nomina è disposta con un decreto del Pres. della Rep., su proposta del Pres. del Consiglio e su deliberazione del Consiglio dei ministri, che determina i compiti e la dotazione assegnati al commissario.

La legge prevede che:

L'incarico deve essere conferito a tempo determinato;

Il Pres. del Consiglio, o un ministro da lui delegato, deve fare una relazione periodica alle Camere sui risultati dell'attività dei commissari, per garantire un controllo del Parlamento sul loro operato.

I commissari straordinari possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio dei ministri, quando vengono trattate questioni che rientrano nell'ambito delle loro competenze, e cessano automaticamente dall'esercizio delle loro funzioni con la scadenza del termine previsto o quando hanno compiuto l'incarico per il quale sono stati nominati.


LA FORMAZIONE E LA CRISI DEL GOVERNO


La procedura di formazione di un nuovo Governo si apre formalmente con la presentazione delle dimissioni, da parte del Pres. del Consiglio in carica, al Capo dello Stato; di solito il Pres. della Rep. accetta le dimissioni con riserva, ma il Governo dimissionario rimane in carica fino all'insediamento di quello successivo limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione o indilazionabili (per es. la gestione dei servizi pubblici e il pagamento degli stipendi ai pubblici dipendenti).

La prassi dell'accettazione con riserva è giustificata dal fatto che il Capo dello Stato, se non è possibile formare un nuovo Governo, prima di scogliere il Parlamento e di indire le elezioni anticipate può invitare il Governo dimissionario a presentarsi davanti alle Camere, per verificare se non esiste più una maggioranza parlamentare disposta a sostenerlo.

Dopo la presentazione delle dimissioni del Governo il Pres. della Rep. procede alle consultazioni, convocando al Quirinale le maggiori personalità politiche (gli ex Pres. della Rep., i Pres. del Senato e della Camera dei deputati, i Pres. dei gruppi parlamentari e i segretari dei partiti politici).

Attraverso le consultazioni il Capo dello Stato dovrebbe essere in grado di farsi un'idea abbastanza precisa, in base agli orientamenti espressi dalle diverse forze politiche, sulla maggioranza o sulle maggioranze di governo che si possono formare all'interno del Parlam.

Se al termine delle consultazioni il quadro della situazione politica è ancora poco chiaro, il Pres. della Rep. può procedere ad un secondo giro di consultazioni o può conferire un mandato esplorativo a una personalità politica di prestigio, incaricandola di procedere ad altri incontri con le forze politiche e di riferirgli i risultati.

Al termine di questa attività conoscitiva il Pres. della Rep. conferisce l'incarico di formare il Governo a un determinato esponente politico.

Di solito il Pres. incaricato accetta l'incarico con riserva e procede a sua volta a una serie di incontri ufficiali con le forze politiche ed economiche, per concordare i programma del nuovo esecutivo e la lista dei ministri; al termine di questi incontri il Pres. designato si reca dal Capo dello Stato e scioglie la riserva, accettando o rinunciando all'incarico.

Se la persona designata rinuncia all'incarico, perché non riesce a mettere assieme una maggioranza parlamentare, il Pres. della Rep. può procedere a nuove consultazioni e affidare l'incarico di formare il Governo ad un'altra persona oppure, dopo diversi tentativi falliti di formare una maggioranza, può ordinare lo scioglimento del Parlamento e indire nuove elezioni.

Se la persona designata accetta l'incarico il Capo dello Stato la nomina Pres. del Consigli e nomina anche i singoli ministri. Il decreto di nomina del nuovo Governo deve essere controfirmato dallo stesso Pres. del Consiglio, con il decreto di accettazione delle dimissioni del precedente Governo.

L'atto formale con il quale il nuovo Governo assume le sue funzioni è costituito dal giuramento che il Pres. del Consiglio e i ministri devono fare, dopo la nomina, al Pres. della Rep. Il giuramento riconferma il dovere di fedeltà alla Rep. e di osservanza della Cost. e delle leggi.

Dal momento del giuramento il nuovo esecutivo entra in carica ma può compiere solo gli atti urgenti o di ordinaria amministrazione.

Dopo essere stato nominato e aver prestato il giuramento, il Governo deve presentarsi alle Camere entro 10 giorni dalla sua formazione per chiedere la fiducia.

Per ottenere la fiducia del Parlamento, il Pres. del Consiglio deve esporre a ciascuna Camera il programma politico che si impegna a realizzare, indicando gli obiettivi che si propone di raggiungere e i mezzi che intende impiegare.

Dopo l'esposizione del programma e la discussione del suo contenuto, i parlamentari della maggioranza presentano una mozione motivata di fiducia, che è un atto parlamentare, presentato dalla maggioranza, con il quale si dichiara che viene concessa la fiducia al Governo.

Ciascuna Camera deve votare la fiducia al Governo con voto palese e a maggioranza semplice.

Se entrambe le Camere concedono la fiducia, il Governo inizia a esercitare in modo pieno i suoi poteri; invece se anche una delle due Camere rifiuta la fiducia, il Governo è obbligato a dimettersi e si apre una nuova crisi politica.

La Costituzione, per evitare crisi di Governo troppo frequenti, dispone che il voto contrario su una proposta del Governo, da parte di una o di entrambe le Camere, non comporta l'obbligo di dimissioni, ma può comunque dimettersi se il Parlamento non approva una proposta che l'esecutivo ritiene fondamentale per la realizzazione del suo indirizzo politico.

Il Governo ha l'obbligo di presentare le dimissioni se una delle due Camere approva una mozione di sfiducia nei suoi confronti, che è l'atto parlamentare, presentato dall'opposizione con il quale si dichiara che viene revocata la fiducia al Governo.

L'eventuale mozione di sfiducia è sottoposta a regole molto precise, in quanto:

Deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti della Camera presso cui è presentata e non può essere messa in discussione prima di 3 giorni dalla sua presentazione.

Deve essere motivata e votata per appello nominale, cioè con scrutinio palese.

Queste regole mirano a garantire la stabilità governativa e a impedire che le minoranze parlamentari possano provocare crisi di governo.

Alcuni Governi repubblicani appoggiati da una maggioranza debole o privi di una maggioranza parlamentare hanno introdotto la prassi di porre la questione di fiducia su un determinato provvedimento, considerato essenziale per realizzare gli obiettivi indicati nel loro programma politico. Con la questioni di fiducia la permanenza in carica del Governo viene subordinata all'approvazione di un determinato provvedimento, dichiarando che l'eventuale bocciatura del provvedimento stesso da parte del Parlamento equivale al ritiro della fiducia.

La questione di fiducia comporta la verifica della maggioranza: se in Parlamento la maggioranza governativa non è compatta su una proposta, il Governo può esercitare una pressione indiretta sulle Camere collegando all'approvazione del provvedimento la conferma della fiducia nei suoi confronti e minacciano, nel caso in cui il provvedimento non venga approvato, di aprire una crisi di governo.

Le crisi di governo possono essere:

Parlamentari, quando sono provocate dall'approvazione di una mozione di sfiducia;

Extraparlamentari, quando il Governo presenta le dimissioni prima che le Camere ritirino la fiducia.


LA RESPONSABILITA' DEI MINISTRI




I membri del Governo sono responsabili politicamente nei confronti del Parlamento, nel senso che devono ottenere e mantenere la fiducia di entrambe le Camere.

La responsabilità giuridica del Pres. del Consiglio e dei singoli ministri, per gli atti compiuti come membri del Governo, può essere di natura civile, penale o amministrativa.

La responsabilità civile comporta l'obbligo di risarcimento dei danni causati ingiustamente ad altre persone nell'esercizio delle proprie funzioni.

Per gli eventuali giudizi riguardanti la responsabilità civile dei componenti del Governo è competente l'autorità giudiziaria ordinaria.

La responsabilità amministrativa si verifica quando il Pres. del Consiglio o i ministri producono un pregiudizio patrimoniale a carico dello Stato e consiste nell'obbligo di risarcimento dei danni causati allo Stato.

Per le cause relative alla responsabilità amministrativa dei membri del Governo nei confronti dello Stato è competente la Corte dei conti.

La responsabilità penale riguarda i reati ministeriali, cioè i reati eventualmente compiuti dal Pres. del Consiglio o dai singoli ministri nell'esercizio delle loro funzioni.

Costituiscono reati peculiari:

Il peculato, consistente nell'appropriarsi del denaro o di un'altra cosa mobile di cui si ha il possesso o la disponibilità per ragioni del proprio ufficio;

La corruzione, consistente nel ricevere o nell'accettare la promessa di denaro o di un'altra utilità per compiere o non compiere degli atti d'ufficio;

L'abuso d'ufficio, consistente nel procurare intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, o nell'arrecare ad altri un danno ingiusto.

L'art.96 della Cost. dispone che per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni il Pres. Del Consiglio e i ministri, anche se sono cessati dalla carica, sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria previa autorizzazione a procedere rilasciata da una Camera.

L'autorizzazione è preceduta dagli accertamenti svolti da uno speciale collegio di 3 magistrati.

Il collegio, che viene estratto a sorte presso il tribunale del luogo dove ha sede la Corte d'appello territorialmente competente a giudicare i ministri, dopo aver compiuto le indagini sui fatti che sono stati denunciati e aver sentito il pubblico ministero può:

Archiviare l'accusa nei confronti del membro del Governo, con decreto non impugnabile, quando ritiene che non vi siano indizi di colpevolezza;

Chiedere l'autorizzazione a non procedere nei confronti dei membri del Governo e trasmettere gli atti al Pres. Della Camera competente a concederne l'autorizzazione.

A sua volta la Camera, in seguito alla relazione scritta della giunta per le autorizzazioni a procedere, può decidere di:

Concedere l'autorizzazione a procedere;

Negare l'autorizzazione a procedere a maggioranza assoluta dei suoi componenti qualora ritenga che il membro del Governo abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato.

Per quanto riguarda i reati comuni, vale a dire i reati commessi come privati cittadini ed estranei all'esercizio delle loro funzioni, i componenti del Governo sono giudicati dalla magistratura ordinaria e sono sottoposti integralmente alle regole comuni.


LA FUNZIONE NORMATIVA DEL GOVERNO


Al Governo sono riconosciute alcune funzioni di tipo normativo, consistenti nel potere di emanare alcuni atti normativi di primo grado, o aventi efficacia di legge (decreti legislativi e decreti legge), e altri atti normativi di secondo grado (regolamenti amministrativi).

Il decreto legislativo o delegato è un atto avente forza di legge emanato dal Governo in base a una delega del Parlamento.

L'esercizio del potere legislativo da parte del Governo presuppone una legge di delegazione del Parlamento.

La delega riguarda materie tecniche e dettagliate, che hanno bisogno di una regolamentazione di tipo specialistico affidata ai competenti uffici ministeriali, o materie ampie e articolate, che richiedono un lavoro legislativo lungo e complesso.

Il Parlamento può sempre revocare la delega prima il Governo ha emanato il decreto legislativo senza alcun obbligo di motivazione.

In attuazione del principio di separazione dei poteri la delega da parte del Parlamento non può essere in bianco, cioè non può attribuire al Governo pieni poteri in materia legislativa.

Costituisce un'eccezione alla regola in esame la delega prevista dall'art. 78 della Costituzione, a norma del quale le Camere, in caso di deliberazione dello stato di guerra, conferiscono al Governo i poteri necessari.

La nostra Costituzione fissa alcuni limiti alla facoltà di delegazione per evitare un'intromissione eccessiva del potere esecutivo nell'esercizio della funzione legislativa e impedire che la maggioranza attribuisca il potere legislativo al Governo per sottrarsi al confronto politico con l'opposizione parlamentare. Secondo l'art. 76 tali limiti sono:

La competenza: la funzione legislativa può essere delegata al Governo nel suo complesso e non a un singolo ministro o ad alcuni ministri o al Presidente del Consiglio;

Le finalità: nella legge di delega devono essere indicati i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'emanazione dei decreti delegati;

Il contenuto: la legge di delegazione deve indicare, in modo chiaro e non equivoco, l'oggetto o gli oggetti a cui si riferisce;

Il tempo: la delega può essere conferita soltanto per un tempo limitato e deve contenere l'indicazione di un termine massimo entro il quale il Governo deve emanare il decreto;

La forma: i decreti legislativi devono assumere la forma di un decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Presidente del Consiglio e dal ministro o dai ministri proponenti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

L'emanazione di un decreto legislativo è un atto governativo e il Pres. della Rep., qualora ritenga che il decreto sia costituzionalmente illegittimo, può chiedere al Governo un riesame dell'atto ma, se l'esecutivo lo ripresenta, deve comunque emanarlo.

La pubblicazione dei decreti legislativi viene effettuata mediante l'inserzione nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Rep. italiana e la riproduzione del testo nella Gazzetta Ufficiale; l'entrata in vigore, se non è stabilito diversamente, avviene dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione legale.

Se il decreto delegato che viene emanato dal Governo non è conforme alla legge di delega del Parlamento viola la legge stessa e l'art. 76 della Cost. e può essere dichiarato illegittimo costituzionalmente dalla Corte costituzionale.

Il decreto delegato è un atto normativo con efficacia di legge ordinaria e in quanto tale può modificare o abrogare atti legislativi anteriori.

Il Governo può decidere di emanare autonomamente dei decreti legge, cioè atti aventi forza di legge emanati in casi straordinari di necessità e urgenza e presentati immediatamente al Parlamento per le loro eventuali conversioni in leggi.

Il terzo comma dell'art. 77 della Cost. prevede una durata massima di efficacia dei decreti legge, in quanto devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla loro pubblicazione o, in mancanza, divengono inefficaci retroattivamente o ex tunc (cioè è come se non fossero mai stati emanati giuridicamente), con conseguente ripristino della situazione precedente e con l'eliminazione degli effetti giuridici che si sono prodotti nel frattempo.



La mancata conversione in legge del decreto, che deve essere comunicata nella Gazzetta Ufficiale può dipendere dal rifiuto di conversione anche soltanto di una delle due Camere o dalla mancata approvazione, nel termine previsto dalla Cost., da parte di entrambe le Camere.

Il giorno stesso della sua emanazione il Governo deve presentare il decreto legge alle Camere per la conversione; nella prassi questo avviene mediante la presentazione di un disegno di legge, formato da un solo articolo e avente come oggetto la conversione del provvedimento.

I regolamenti delle Camere, allo scopo di ridurre i tempi necessari per l'approvazione, prevedono una particolare procedura cosiddetta corsia preferenziale per l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge. In sede di conversione di un decreto legge, il Parlamento può:

Non convertire il decreto legge, rifiutando di discutere e di votare il disegno di legge di conversione oppure respingendolo;

Convertire in legge il decreto che è stato emanato, senza apportarvi alcuna modifica.

Il decreto legge assume la forma di un decreto del Pres. della Rep., che deve essere controfirmato dal Pres. del Consiglio dei ministri e dal ministro o dai ministri proponenti e deve contenere la denominazione di decreto legge. All'emanazione segue la pubblicazione, con le stesse modalità previste per il decreto legislativo, e l'entrata in vigore che avviene immediatamente cioè il giorno stesso o il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per cercare di ridurre il ricorso troppo frequente allo strumento del decreto legge da parte del Governo, la legge n. 400 del 23 agosto 1998, ha disposto che non può essere adottato un decreto legge per:

Conferire deleghe legislative, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione;

Disciplinare alcune materie, indicate nell'ultimo comma dell'art. 72 della Cost.;

Procedere alla rinnovazione di decreti legge per i quali sia stata negata la conversione in legge da parte di una delle Camere.

I regolamenti amministrativi sono atti normativi secondari, che hanno un'efficacia inferiore a quella della legge ordinaria.

In base alla gerarchia delle fonti di produzione del diritto, i regolamenti amministrativi:

Non possono essere in contrasto con una legge ordinaria o con un altro atto avente forza di legge;

Possono essere emanati soltanto se la legge riconosce a una determinata autorità amministrativa una specifica potestà regolamentare, cioè il potere di emanare dei regolamenti;

Non possono disciplinare le materie nelle quali la Costituzione stabilisce una riserva assoluta di legge, poiché si tratta di materia nelle quali possono intervenire soltanto fonti di livello legislativo.

Dal punto di vista sostanziale i regolamenti sono atti normativi, in quanto contengono norme generali e astratte; dal punto di vista formale sono atti amministrativi, perché vengono emanati nelle stesse forme previste per i provvedimenti amministrativi.

I regolamenti possono essere:

Statali, se sono emanati dal Consiglio dei ministri o dai singoli ministri e si dividono in:

Regolamenti governativi; a norma dell'art. 17 della legge n. 400/1988, dopo essere stato deliberato dal Consiglio dei ministri, un regolamento del Governo viene emanato sotto forma di un decreto del Pres. della Rep. e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

I regolamenti governativi si possono classificare in:

Esecutivi, quando consentono l'esecuzione di una legge o di un altro atto avente forza di legge;

Integrativi, quando contengono norme di completamento di una legge o un altro atto legislativo;

Indipendenti, quando riguardano una materia non regolata da norma legislative o non riservata alla legge e disciplinano le facoltà discrezionali riconosciute al Governo.

Delegati, o autorizzati, che intervengono in una materia regolata da norme legislative in base a una legge di delegificazione, che consente ai regolamenti di modificarne in tutto o in parte la disciplina;

Di organizzazione, che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legge, in conformità della riserva di legge di cui all'art. 97.

Regolamenti ministeriali o interministeriali, vengono adottati previo parere del Consiglio di Stato, e vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Questi tipi di regolamenti non possono contenere norme contrarie a quelle contenute nei regolamenti governativi e devono essere comunicati al Pres. del Consiglio prima della loro emanazione.

Non statali, se provengono dalle Regioni, dai Comuni, dalle Province o da altri enti pubblici.





















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