|
|
Sono tali le cause avvenute per impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al lavoratore; se la cause è invece a lui imputabile si tratta di inadempimento del contratto e ne consegue la sua responsabilità con possibile recesso del contratto della controparte. I casi più comuni sono:
INFORTUNIO E MALATTIA COMUNE: conservazione posto lavoro per un periodo fissato nei contratti collettivi, non viene interrotta l'anzianità di se 757i81h rvizio, trattamento economico completo per i primi 3 giorni a carico del datore ed in seguito a carico di enti previdenziali
SERVIZIO MILITARE O SERVIZIO CIVILE: diritto conservazione del posto ed il periodo è utile ai fini dell'anzianità
ASPETTATIVA: per lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o sindacali; conservazione del posto, non decorre l'anzianità ma il periodo è valido al fine pensionalistico
SCIOPERO: non è utile all'anzianità, diritto conservazione del posto ma niente retribuzione
GRAVIDANZA E PUERPERIO: due mesi prima e 3 dopo la nascita è divieto per chi è in gravidanza di recarsi al lavoro (astensione obbligatoria - 80% della paga dall'INPS); sei mesi nel primo anno di vita ed ogni volta che il figlio è malato nei primi 3 anni di vita (astensione facoltativa - 30% della retribuzione dall'INPS)
SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA per motivi indipendenti dalla volontà del datore. Le sospensioni che non superano i 60 minuti sono a carico del datore (norme contratti collettivi). Per sospensioni maggiori si ricorre ad interventi ordinari e straordinari di integrazione salariale gestiti dall'INPS per tutelare il lavoratore e il suo salario.
CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA: sospensione dovuta ad eventi transitori non imputabili all'imprenditore. Sono situazioni temporanee di mercato che non implicano dubbio sulla ripresa normale dell'attività (mancanza momentanea scorte, blocco per ragioni sanitarie, cause forza maggiore). L'INPS assicura ai dipendenti (tutte qualifiche tranne dirigente) un'indennità dell'80% per le ore non lavorate (0-40). La durata massima è di 3 mesi continuativi.
CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA: sospensioni motivate da ristrutturazione, riorganizzazione aziendale, crisi aziendale rilevante, procedure concorsuali in corso.
Questa cassa integrazione è atta a fronteggiare l'eccedenza occupazionale garantendo la continuità salariale ai lavoratori (80% della retribuzione). La durata è variabile tra 1-2 anni, la richiesta deve essere effettuata nel da imprese che hanno occupato 15 dipendenti nel semestre precedente. I lavoratori in questa cassa integrazione possono essere impiegati in lavori socialmente utili. Se si arriva al termine della cassa integrazione e l'impresa non riesce ad integrare i lavoratori, questi sono messi nelle liste di mobilità.
Ogni rapporto di lavoro a tempo determinato si estingue per scadenza del termine. Può cessare inoltre per:
morte del lavoratore
recesso del lavoratore (dimissioni): se si è a tempo indeterminato c'è l'obbligo di preavviso stabilito dalla legge; a tempo determinato si può recedere solo se c'è giusta causa. Per giusta causa si recede anche dal contratto indeterminato senza dare preavviso
recesso del datore (licenziamento): ci sono molte limitazioni
impossibilità sopravvenuta della prestazione: per il lavoratore (carcerazione, mancata idoneità fisica) e per il datore (requisizione impianti aziendali o loro distruzione)
GIUSTA CAUSA: causa che non consente la prosecuzione, anche temporanea del rapporto. Si tratta di gravi inadempienze (abbandono posto lavoro, concorrenza sleale) o di comportamenti diversi dall'inadempienza contrattuale (violenza verso altri lavoratori).
GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO: notevole inadempimento degli obblighi contrattuali. Deve essere notevole sebbene sia meno grave dell'inadempimento valido per il licenziamento per giusta causa.
GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO: fatti inerenti attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
Si tratta di variazioni del normale andamento dell'impresa che rende un certo tipo di personale inutile.
Contro licenziamenti indebiti bisogna comunque seguire una certa procedura. L'onere di fornire giusta causa e giustificato motivo è a carico del datore; il licenziamento deve essere giustificato ed è impugnabile dal lavoratore entro 60 giorni il che gli permette di rivolgersi al Pretore anche se è ammesso un tentativo di conciliazione. Se il pretore decide per il licenziamento illegittimo si hanno 2 casi:
impresa con + 15 dipendenti (+5 se agricola) c'è l'ordine di reintegrazione e risarcimento del danno (tutela o stabilità reale)
impresa -15 lavoratori (-5 se agricola) il datore può scegliere tra riassunzione e il pagamento di un indennità tra 2,5 e 6 mensilità (tutela o stabilità obbligatoria).
CAMPO LIBERA RECEDIBILITA': esiste il licenziamento ad nutum (con un cenno). Riguarda dirigenti, lavoratori con contratto a termine, addetti a servizi domestici, di coniugi e parenti. Riguarda categorie per le quali non sussiste obbligo di fornire giusta causa o giustificato motivo.
Riduzione personale che riguarda buon numero di lavoratori (almeno 5 in 120 giorni) che implica l'applicazione di una speciale procedura. Presupposti per il licenziamento collettivo:
impresa che occupa più di 15 dipendenti
è avvenuta una trasformazione o una riduzione dell'attività lavorativa
effettuare 5 licenziamenti in 120 giorni
il tutto deve avvenire in una sola unità produttiva o in più unità produttive a carattere regionale
L'imprenditore deve basarsi sui criteri di scelta dei contratti collettivi oppure basare la scelta su carichi familiari, anzianità ed esigenze produttive dell'azienda. Il licenziamento collettivo deve essere comunicato ai sindacati che tentano strade di mediazione alternative (riduzioni di orario, part-time). Se non si ottiene nulla spetta alla Direzione provinciale convocare le parti per un esame congiunto; fallito anche questo l'impresa ha facoltà di licenziare i lavoratori per via scritta e con dovuto preavviso. Scattano infine le procedure di mobilità.
Servono a rendere meno grave sul piano sociale la crisi occupazionale. Con tale procedura si vuole favorire il passaggio dei lavoratori da aziende in crisi ad aziende bisognose di operai. Vengono attuate:
a seguito di licenziamenti collettivi per riduzione personale
nei confronti di imprese con procedimento cassa integrazione speciale che non riescono a fornire reimpiego ai lavoratori sospesi
L'iscrizione nelle liste di mobilità è presupposto per ricevere l'indennità di mobilità. I vantaggi della mobilità sono dunque la possibilità di ricevere un trattamento economico e la facilità di trovare un impiego (ci sono agevolazioni per chi assume gente in mobilità). L'indennità va dai 12 ai 48 mesi e c'è la possibilità di richiedere la completa riscossione per attuare un progetto personale. Il lavoratore ha però degli oneri che se non rispetta gli costano la cancellazione:
obbligo partecipare corsi formazione professionale
impossibilità di rifiutare lavori equivalenti od omogenei
eseguire opere o servizi pubblici a cui si viene assegnati
LAVORI SOCIALEMENTE UTILI E LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'
LAVORI SOCIALMENTE UTILI: utilizzare a vantaggio della collettività soggetti inattivi ai quali è erogato un sussidio. Si tratta di opere e fornitura servizi di utilità collettiva. Sono inseriti in lavori socialmente utili i disoccupati e gli inoccupati iscritti da più di due anni in liste di collocamento, gli iscritti nelle liste di mobilità, i sospesi a cassa integrazione speciale e i detenuti che possono svolgere lavori esterni. L'adesione al lavoro è obbligatoria pena cancellazione dalle liste di appartenenza
LAVORI DI PUBBLICA UTILITA': stanziamento di 1000 miliardi per l'occupazione di mille giovani inoccupati residenti in zone ad alto tasso di disoccupazione. L'età deve essere tra i 21 e i 32 anni e devono essere iscritti nella prima classe delle liste di collocamento da almeno 30 mesi.
IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il prestatore ha diritto al trattamento di fine rapporto (liquidazione). Questo si calcola accantonando ogni fine anno di servizio una quota pari all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso diviso per 13,5. Ogni 31 dicembre si rivaluta il totale. Lo scopo del T.F.R. è quello di agevolare le difficoltà economiche dovute alla cessazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore con almeno 8 anni di sevizio può richiedere un anticipo del T.F.R. pari al 70% del totale. In caso di insolvenza del datore l'INPS costituisce un fondo di garanzia. Se muore il prestatore il T.F.R. spetta al coniuge.
Privacy |
Articolo informazione
Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |
Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |
Copyright InfTub.com 2024