|
|
Un ulteriore fattore che riduce la capacità di colludere delle imprese è il pericolo di finire nel mirino delle agenzie che tutelano la concorrenza (autorità antitrust).
Uno dei principali obiettivi dell’autorità antitrust è quello di impedire gli effetti negativi che possono derivare dal potere di mercato di imprese dominanti. Vengono quindi perseguiti quei comportamenti che possono determinare una situazione di monopolio, quali prezzi predatori per favorire l’uscita ed impedire l’entrata, la discriminazione dei prezzi, pratiche monopolistiche.
In realtà ciò che dovrebbe essere proibito è l’azione volta ad ottenere una posizione di monopolio non il monopolio in sé che se è il risultato di una superiore efficienza è legittimo, anche se deve essere regolamentato. La difficoltà è proprio quella di distinguere situazioni in cui l’impresa è dominante grazie ad una superiore efficienza da quelle in cui questo risultato è stato ottenuto grazie a politiche anticoncorrenziali.
Una delle pratiche che ha dato luogo a maggior dibattito è quella dei prezzi predatori. Come per le imprese è complicato dete 454i86e rminare dal prezzo di mercato se qualcuno sta tradendo l’accordo lo stesso vale per le autorità antitrust, in particolare si presenta difficile distinguere politiche di prezzi predatori (finalizzate ad eliminare la concorrenza e quindi a generare perdita di benessere per il consumatore) da politiche di prezzi derivanti da una superiore efficienza e, più in generale, prezzi di concorrenza (che invece implicano un aumento del benessere per il consumatore). Ad esempio un’impresa può sostenere di fissare prezzi bassi in quanto ritiene che otterrà un vantaggio strategico come semplice effetto dell’apprendimento, mentre la sua rivale potrà invece sostenere che essa sta attuando una politica predatoria. In realtà visto che i due effetti non sono distinguibili è difficile accusare un’impresa di prezzi predatori. Inoltre in presenza di una curva di apprendimento può risultare difficile per un’autorità antitrust non perfettamente informata distinguere fra prezzi competitivi e prezzi predatori.
Un altro caso in cui un prezzo inferiore al costo marginale non è un indice di comportamento predatorio è quello di un’impresa multiprodotto che può vendere in modo permanente un prodotto subendo una perdita, se facendo ciò può accrescere il rendimento su altri prodotti o può ridurre la variabilità del flusso dei profitti attesi, così da accrescere il valore dell’impresa.
Per individuare un comportamento predatorio è necessario, oltre all’analisi del rapporto prezzo-costo, esaminare altri elementi quali la documentazione di intenti anticompetitivi, la dinamica delle quantità e dei prezzi nel tempo, l’analisi della condotta delle altre imprese presenti sul mercato, l’analisi della domanda relativa ai mercati interessati, ecc.
Supponiamo che un agente economico razionale, ad esempio un produttore di autovetture, debba decidere se compiere un illecito antitrust, partecipando ad un cartello con altri costruttori che innalzerebbe i prezzi delle auto, oppure rifiutarsi. Se partecipa godrà di un profitto rilevante, ma se il cartello viene scoperto le autorità antitrust commineranno una sanzione amministrativa, che genererà un costo complessivo poniamo prevedibile in € 150 milioni.
Se sulla base del track record dell’antitrust è possibile stimare che solo il 15% dei cartelli venga scoperto, il costo atteso derivante dalla partecipazione al cartello sarà € 150 * 0.15= € 22,5 milioni, ed il costruttore vi parteciperà solo se il profitto addizionale atteso dalla partecipazione sarà almeno superiore a € 22,5 milioni
Quindi conoscendo il profitto addizionale e la probabilità che il cartello venga scoperto possiamo facilmente calcolare la sanzione ottimale, ovvero quel livello di sanzione amministrativa che sarà sufficiente a scoraggiare efficacemente il produttore d’auto dal partecipare al cartello. Se poniamo il profitto addizionale pari a € 100 milioni, essa si ottiene risolvendo la seguente disuguaglianza:
il valore atteso di una data somma è pari al prodotto tra la somma e la probabilità che essa venga percepita, analogamente il valore atteso di un costo è pari all’esborso previsto moltiplicato per la probabilità che esso si verifichi.
sanzione * 0,15> € 100 milioni
dalla quale ricaviamo che la sanzione ottimale risulta essere pari a
100/0,15=666 milioni
La tradizione di politica a tutela della concorrenza negli Stati Uniti risale al 1890, anno dell’approvazione dello Sherman Act.
Lo Sherman Act è costituito da due sezioni principali.
Nella prima si stabilisce che: “Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several States, or with foreign nations, is declared to be illegal. Every person who shall make any contract or engage in any combination or conspiracy hereby declared to be illegal shall be deemed guilty of a felony...”.
Nella seconda sezione si afferma che: “Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with any other person or persons, to monopolize any part of the trade or commerce among the several States, or with foreign nations, shall be deemed guilty of a felony...”.
La struttura fondamentale della legislazione antitrust americana viene completata attraverso due leggi fondamentali: il Clayton Act ed il Federal Trade Commission Act.
Nel Clayton Act si proibiscono alcune condotte specifiche. In particolare (sezione 2(a)) si prevede che sia illegale “ . either directly or indirectly, to discriminate in price between different purchasers of commodities of like grade and quality, ... where the effect of such discrimination may be substantially to lessen competition or tend to create a monopoly in any line of commerce, or to injure, destroy or prevent competition...
La discriminazione di prezzo viene dunque dichiarata illegale, nella misura in cui riduce in modo significativo la competizione.
Il Clayton Act (sezione 3) dichiara inoltre illegali i contratti di esclusiva e i contratti che legano i consumatori all’acquisto di più prodotti insieme, nella misura in cui tali contratti arrecano danno alla competizione.
Il Federal Trade Commission Act prevede la costituzione di un’autorità indipendente, composta da cinque membri designati dal presidente e confermati dal Senato. Si afferma inoltre che (sezione 5(a)) “unfair methods of competition in or affecting commerce, and unfair or deceptive acts or practices in or affecting commerce, are declared unlawful”.
Nel 1950, con il Celler-Kefauver Act, vengono proibite le operazioni di concentrazione il cui effetto possa essere quello di “diminuire sostanzialmente la competizione”.
Gli articoli 81 e 82 del Trattato di Roma costituiscono le basi della normativa a tutela della concorrenza nella Comunità Europea.
L’articolo 81, paragrafo 1, prevede che siano “incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d’imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza . ”.
In particolare si menzionano accordi volti a fissare i prezzi, a limitare la produzione, a ripartire i mercati o a subordinare la conclusione di contratti all’accettazione di prestazioni supplementari. Nel successivo paragrafo si specifica che gli accordi o le decisioni vietati sono “nulli di pieno diritto”.
Tuttavia, in base al paragrafo 3, è possibile ottenere un’esenzione per le intese che “contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva, . ”.
L’articolo 82 considera l’esercizio del potere di mercato da parte di una impresa e proibisce “lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o di una parte sostanziale di questo...”.
La normativa finalizzata al controllo dei processi di concentrazione è apparsa in Europa con un notevole ritardo rispetto al corpo centrale della legge antitrust; infatti solo nel 1989 s’integra il trattato di Roma con il Regolamento n. 4064 sulle concentrazioni.
Abbiamo visto come la trasparenza del mercato sia uno dei fattori in grado di facilitare il raggiungimento di equilibri collusivi, quindi profittevoli. Equilibri convenienti per gli oligopolisti dovrebbero dunque essere facilitati da un regime di “pubblicità obbligatoria” dei prezzi praticati dai concorrenti, dall’impossibilità di praticare sconti significativi rispetto ai prezzi di listino, da un’alta frequenza delle transazioni osservabili e dall’impossibilità di contrattare direttamente con il singolo cliente (tutti fattori che aumentano la trasparenza del mercato).
Queste osservazioni sono parzialmente in contrasto con la comune nozione di “tutela del consumatore”. Infatti in certi mercati il legislatore interviene per assicurare la pubblicazione di prezzi vincolanti per i produttori, limitando fortemente la possibilità di contrattazione tra le parti, con il fine di difendere i consumatori. Il risultato di questa politica, nella realtà dei mercati oligopolistici, potrebbe essere quello di facilitare il mantenimento di equilibri con profitti positivi e quindi di facilitare un trasferimento di benessere dai consumatori ai produttori.
Il mercato danese del calcestruzzo preconfezionato può essere descritto come un insieme di mercati locali, ciascuno dei quali è un oligopolio piuttosto concentrato. Nella maggior parte dei sottomercati agiscono solo poche imprese, molte delle quali sono operative in un solo o al massimo in due sottomercati. Fino al 1993 le imprese erano solite praticare sconti individuali segreti di considerevole entità rispetto ai prezzi di listino. Molti osservatori, e anche le autorità antitrust danesi, ritenevano che questa situazione fosse molto lontana dall’ideale della concorrenza perfetta.
Così, nell’ottobre 1993 le autorità antitrust danesi decisero di raccogliere e pubblicare con regolarità i prezzi effettivi praticati dalle imprese in tre mercati regionali per due particolari tipologie di calcestruzzo preconfezionato. L’obiettivo della politica di rendere pubblici i prezzi effettivamente praticati era quello di dare più informazioni agli acquirenti (per esempio le imprese edili), stimolando in questo modo la concorrenza fra i venditori e riducendo i prezzi.
Il risultato di questa regolamentazione fu però diverso da quello atteso: la dispersione dei prezzi tra le imprese subì in realtà un drastico ridimensionamento e il livello del prezzo medio aumentò significativamente. I dati suggeriscono che rendere pubblici i prezzi ha aiutato le imprese a coordinarsi per raggiungere un equilibrio collusivo. Conseguentemente, poco tempo dopo, la politica di rendere pubblici i prezzi è stata interrotta.
Tratto da Cabral L. (2003), Economia Industriale, Carocci.
Nello svolgimento dell’attività assicurativa vi è un grado di cooperazione tra imprese molto superiore rispetto agli altri settori industriali, ciò è dovuto ad effettive necessità tecniche che impongono l’utilizzo di strumenti collaborativi nell’assunzione dei rischi, quali la coassicurazione e la riassicurazione, mediante i quali le imprese neutralizzano i rischi assunti.
Tale cooperazione si rivela inoltre necessaria anche nella raccolta di informazioni sui rischi oggetto di copertura per permettere un’adeguata quotazione dei rischi stessi allo scopo di costruire una tariffa tecnicamente corretta. È infatti arduo che una singola impresa disponga di una base statistica sufficientemente ampia contando sui soli dati in suo possesso.
Da ciò deriva la necessità di acquisire e mettere in comune le proprie esperienze e i propri dati con quelli delle imprese concorrenti.
Tale scambio d’informazioni pone diversi problemi di conciliabilità con le norme di tutela della concorrenza, considerato che i flussi informativi potrebbero propiziare o nascondere il coordinamento delle politiche commerciali e tariffarie delle imprese.
Le Istituzioni comunitarie e l’Autorità Garante hanno dedicato particolare attenzione proprio alla cooperazione fra imprese assicuratrici nello scambio di informazioni.
Il fenomeno dello scambio d’informazioni fra imprese non viola il divieto di cui all’art. 81 (già 85), par. 1, del Trattato, a condizione che i suddetti dati siano necessari per decidere in modo autonomo ed indipendente il proprio comportamento sul mercato.
Le imprese incorrono in una violazione anticoncorrenziale qualora la libertà di azione delle parti venga limitata o quando il loro comportamento risulti coordinato sulla base delle informazioni scambiate, sia in modo esplicito che mediante un comportamento cosciente e coordinato.
In generale lo scambio di informazioni di per sé neutrale a fini competitivi, non è colpito da divieto, ma in determinati contesti oligopolistici può divenire illecito quando ha lo scopo o l’effetto di rivelare le strategie delle imprese, soprattutto quando queste divengono facilmente individuabili, eliminando ogni incertezza circa il futuro atteggiamento sul mercato.
Il caso ANIA
Il primo campo d’intervento dell’Autorità (provv. 1266 del 2/7/1993, in Boll. 15/16 del 1993) in materia ha riguardato una vicenda che ha coinvolto direttamente l’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) ed avente ad oggetto una questione riguardante il ramo auto rischi diversi.
La vicenda aveva ad oggetto l’emanazione di due circolari relative al ramo auto rischi diversi, contenenti indicazioni di premio puro, di franchigia e di condizioni generali di polizza relative ai contratti di assicurazione contro il furto e l’incendio dei veicoli a motore.
In particolare l’Autorità aveva accertato che:
a) le circolari dell’ANIA avevano cadenza irregolare e la loro emanazione coincideva con situazioni critiche di mercato;
b) il premio puro indicato dall’Associazione attraverso le circolari si componeva di due elementi: una componente storica e una componente previsionale;
c) le classi di autovetture non erano individuate sulla base di indagini statisticamente attendibili;
d) le indicazioni di premio puro relative all’incendio, al leasing e alle autoradio non erano frutto di alcuna analisi statistica;
e) l’aggregazione delle province in classi di rischio poteva essere effettuata dalle singole compagnie in autonomia;
f) le condizioni generali di polizza erano anche frutto di contatti con associazioni di consumatori.
L’Autorità dopo avere, come di consueto, individuato le parti e il mercato rilevante ha esaminato il comportamento dell’Associazione.
Nella prassi del mercato italiano l’attività di scambio informativo avveniva soprattutto a livello di associazione di settore. Tra gli scopi dell’ANIA vi era infatti quello di raccogliere ed elaborare tutti gli elementi, notizie e dati che potessero avere interesse per la categoria.
In particolare era demandato alle sezioni tecniche dell’Associazione il compito di curare la raccolta e l’aggiornamento dei dati statistici sull’andamento economico dei singoli rami e/o rischi, fornendo alle imprese le opportune informazioni di mercato e di determinare premi puri di riferimento per i singoli rischi e promuoverne l’adozione, su base volontaria, da parte delle imprese socie, nell’ambito di tale attività l’ANIA emanava circolari contenenti le elaborazioni svolte. La rilevanza di tali circolari nell’influenzare il comportamento delle imprese aderenti all’Associazione è stata ritenuta rilevante a fini antitrust.
Il provvedimento conclusivo accerta la restrittività del comportamento tenuto dall’ANIA: l’Autorità ha osservato che le circolari hanno svolto una significativa funzione di “annuncio” segnalando l’opportunità di modificare le condizioni contrattuali. Seguendo le indicazioni dell’Associazione, le imprese hanno potuto attenuare il rischio che una scelta aziendale d’incremento dei prezzi potesse risultare fuori mercato.
Ciò è stato possibile poiché le indicazioni concernenti il premio puro incorporavano valutazioni sull’evoluzione futura dei comportamenti rilevanti e contenevano inoltre elementi di previsione svincolati da rilevazioni statistiche significative.
È quindi stata accertata l’esistenza di un coordinamento delle imprese nell’applicazione di tariffe e di franchigie raccomandate dall’Associazione di categoria attraverso circolari, elaborate in seno ad apposite commissioni tecniche interne, in cui erano rappresentate le principali imprese assicuratrici. Le indicazioni dell’Associazione di categoria rappresentavano un punto di riferimento per tutti gli aderenti; inoltre i comportamenti erano coordinati anche rispetto alla scelta del momento in cui introdurre le modifiche tariffarie.
L’oggetto dei dati, apparentemente neutro (le indicazioni riguardavano il premio puro) non è stato ritenuto sufficiente, secondo l’Autorità, ad evitare l’applicazione del divieto: mancando alla base di tali indicazioni serie indagini statistiche, le stesse sono apparse essere il frutto di concertazioni a livello di associazione di categoria.
Provv. 1266 del 2/7/1993, in Boll. 15/16 del 1993.
Libri
Ken Binmore (2008), Teoria dei giochi, Codice edizioni, Torino.
Alberto Quadrio Curzio e Roberto Scazzieri (1977), Protagonisti del pensiero economico II. Tradizione e rivoluzione in economia politica (1890- 1936), il Mulino, Bologna.
Avinash Dixit e Barry Nalebuff (2004), Io vinco tu perdi. Strategie di successo nel business e nella vita, Il Sole 24 ORE S.p.A., Milano.
Giulio Ecchia e Giancarlo Gozzi(2002), Mercati, strategie e istituzioni. Elementi di microeconomia, il Mulino, Bologna.
Luca Ferrucci (2001) Strategie competitive e processi di crescita dell’impresa, Franco Angeli, Milano.
Paolo G. Garella e Luca Lambertini (2002), Organizzazione industriale, Carocci editore, Roma.
David M. Kreps (1992), Teoria dei giochi e modelli economici, il Mulino, Bologna.
Oskar Morgestern (1969), Teoria dei giochi, scientifica Boringhieri, Torino.
Massimo Motta e Michele Polo (2005), Antitrust Economia e politica della concorrenza, il Mulino, Bologna.
Fabio Pammolli (2004), Modelli e strategie di marketing, Franco Angeli S.r.l., Milano.
Robert S. Pindyck e Daniel L. Rubinfeld (2006), Microeconomia, Zanichelli, Bologna, quarta edizione italiana.
Andrew Shotter (2009), Microeconomia, G. Giappichelli editore, Torino.
Salvatore Vinci (1993), Introduzione alla microeconomia, Liguori editore, Napoli.
Privacy |
Articolo informazione
Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |
Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |
Copyright InfTub.com 2024