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MANDATO, COMMISSIONE E SPEDIZIONE

economia



MANDATO, COMMISSIONE E SPEDIZIONE


Il mandato: nozione ed effetti:

Per l'art.1703 il mandato è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra. Si colloca tra i contratti che svolgono funzione di cooperazione.

Il mandatario agisce nell'interesse del mandante sostituendosi a questi nel compimento di un'attività giuridica; il mandatario svolge detta attività in autonomia e non in posizione di dipendenza del mandante.

Nb: mentre la procura è un atto unilaterale, il mandato è un contratto; il mandatario spende il proprio nome, il rappresentante spende quello del rappresentato.

Il mandatario assume diritti e obblighi nascenti dal contratto, mentre i terzi non entrano in nessun rapporto col mandante; il mandante ha poi la possibilità di sostituirsi al mandatario per far valere i diritti che nascono dalla conclusione dell'aff 212f53c are.

Può accadere che contemporaneamente le parti stipulino un contratto di mandato e uno di procura  

(mandato con rappresentanza): in talo il mandatario, oltre ad avere l'obbligo di compiere una determinata attività per conto del mandante, ha anche il potere di spendere il nome di costui (allora gli effetti degli atti posti in essere dal mandatario ricadono direttamente nella sfera giuridica del mandante).


Requisiti del mandato e sue tipologie:



  1. oggetto del mandato è sempre il compimento di atti giuridici, negoziali o non
  2. il mandato non richiede alcuna forma ad substantiam
  3. il mandato si presume oneroso, può però essere anche gratuito, perché l'onerosità non è requisito essenziale
  4. il mandato è in genere di regola espresso, ma può essere anche tacito, purché si evidenzi un comportamento univoco che valga come accettazione da parte del mandatario
  5. è un contratto consensuale ad effetti obbligatori, che si estingue con la morte del mandatario e non continua con gli eredi; perciò è un contratto intuitu personae.

Esistono poi diverse tipologie di mandato:

generale: quando ha ad oggetto tutti gli affari che riguardano il mandante; è però limitato al compimento degli atti di ordinaria amministrazione

generico: quando ha ad oggetto il compimento di tutti gli atti di una determinata categoria (esempio mandato a vendere)

speciale: quando è limitato ad uno specifico atto determinato

in rem propriam: quando è conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi

collettivo: quando è conferito da più persone, nell'interesse comune, ad un solo mandatario contestualmente in un unico atto

congiuntivo: quando è conferito a più persone che dovranno agire congiuntamente

disgiuntivo: quando è conferito a più persone le quali però possono operare disgiuntamente.


I rapporti tra mandante e mandatario e tra mandante e terzi:

L'art.1705 afferma l'assoluta indipendenza tra il rapporto mandante-mandatario e il rapporto mandatario-terzo: i terzi non hanno nessun rapporto con il mandante, anche se erano a conoscenza dell'esistenza del mandato.

Si realizza il fenomeno dell'interposizione reale: la persona interposta acquista realmente i diritti che poi dovrà trasferire alla persona interponente.

Nel mandato senza rappresentanza ad acquistare beni immobili e mobili registrati il mandatario è obbligato a ritrasferire al mandante i beni immobili o mobili registrati acquistati; in caso di inadempimento il mandante può ricorrere all'esecuzione specifica dell'obbligo a contrarre.



Disciplina:

Obbligazioni del mandatario:

eseguire l'attività stabilita con diligenza del buon padre di famiglia

rispettare i limiti fissati nel mandato ed osservare le istruzioni ricevute dal mandante

informare il mandante dell'esecuzione del mandato e prestare il rendiconto

se a conoscenza dell'insolvenza del terzo, rispondere verso il mandante delle obbligazioni da lui assunte

comunicare al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modifica del mandato

eseguire personalmente l'incarico ricevuto, a meno che non sia stato autorizzato dal mandante alla sostituzione.

Obbligazioni del mandante:

somministrare al mandatario i mezzi necessari

rimborsare le spese e le anticipazioni sostenute dal mandatario

risarcire i danni eventualmente subiti nello svolgimento dell'incarico

pagare al mandatario l'eventuale compenso pattuito.


Estinzione del mandato:

scadenza del termine

compimento dell'affare

morte, interdizione o inabilitazione di una delle due parti

rinuncia del mandatario

revoca del mandato.


Il contratto di commissione:

Per l'art.1731 il contratto di commissione è un mandato senza rappresentanza a compiere un contratto di compravendita per conto del committente, ma in nome del commissionario.

Differentemente dal mandato, la commissione è sempre onerosa; è prevista la possibilità dell'entrata del commissionario come parte del contratto; infine il commissionario può essere assoggettato alla "clausola dello star del credere": in tal caso egli garantisce al committente il regolare adempimento dell'obbligazione del terzo ed il buon esito dell'affare, e risponde con il proprio patrimonio qualora le persone con cui ha concluso il contratto siano inadempienti.

In pratica il commissionario assume la figura e gli obblighi di un fideiussore ed ha diritto ad una maggiore provvigione.


Il contratto di spedizione:

Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie, e rientra nella categoria del mandato senza rappresentanza.

Differenze: mentre nel contratto di trasporto il vettore si obbliga a eseguire il trasporto con i propri mezzi o anche a mezzo di altri assumendone i rischi, nel contratto di spedizione lo spedizioniere si obbliga soltanto a concludere con altri, in nome proprio e per conto di colui che gli ha dato l'incarico, un contratto di trasporto.

Perciò mentre il vettore esaurisce i suoi obblighi trasferendo al luogo indicatogli le cose ricevute in consegna, lo spedizioniere esaurisce il suo compito con la conclusione del contratto di trasporto, e risponde solo dell'eventuale inadempimento dell'obbligo di concluderlo.

lo spedizioniere deve osservare le istruzioni del committente per il mezzo e le modalità di trasporto; senza istruzioni, bisogna operare nel migliore interesse del committente

fra le operazioni accessorie che lo spedizioniere deve compiere rientra la temporanea custodia delle merci affidategli in attesa della conclusione del contratto

lo spedizioniere non è tenuto ad assicurare le cose spedite; ha diritto al rimborso delle spese anticipate e ai compensi per le prestazioni accessorie eseguite

l'ordine di spedizione è revocabile fino a quando lo spedizioniere non ha concluso l'affare; questo deve però ricevere dal mittente un equo compenso per l'attività prestata e ricevere il rimborso delle spese sostenute.





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