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L'insider trading - Il mercato finanziario e l'opa

economia



L'insider trading


L'insider trading è la negoziazione di strumenti finanziari da parte di chi è nelle condizioni di insider, ossia chi possiede informazioni privilegiate su chi emette gli strumenti finanziari negoziati o informazioni privilegiate sul mercato di questi.

Questa operazione è vietata ed è  penalmente sanzionabile; chi si trova nella condizione di insider non può acquistare o vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari o sui relativi diritti di opzione avvalendosi di informazioni privilegiate.

La Consob  vigila e verifica eventuali violazioni di questo divieto e se le rileva il presidente della consob deve trasmettere al pubblico ministero competente la documentazione raccolta.


La ratio per cui l'insider trading è vietato è perché si vuole garantire il buon funzionamento del merc 636c21g ato dei valori mobiliare e questo dipende molto dalla fiducia che esso ispira agli investitori. Per cui è necessario che venga assicurata a tutti gli investitori una parità di condizioni nella negoziazione (è non si avrebbe se alcuni fossero avvantaggiati dalle loro posizioni nell'avere informazioni che altri non  possono avere).


Per capire il fenomeno è bene specificare alcune nozioni base:




Informazione privilegiata è la conoscenza di un evento o di un proposito altrui.


Insider = è colui che possiede informazioni riservate in ragione della partecipazione al capitale di una società o in ragione dell'esercizio di una funzione (anche pubblica).


Insider Tipper = è l'insider che non utilizza l'informazione riservata ma la gira, senza giustificato motivo, ad un altro soggetto (il tippee) che se ne serve per compiere operazioni.


Il mercato finanziario e l'opa


Il mercato finanziario è il mercato dei valori mobiliari (detti anche strumenti o prodotti finanziari):

  1. azioni e obbligazioni di società
  2. titoli del debito pubblico
  3. certificati di partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare
  4. ogni altra forma di investimento di natura finanziaria

Il testo unico in materia di intermediazione finanziaria contiene una disciplina speciale diretta a tutelare i risparmiatori, in presenza di operazioni di massa di investimento o disinvestimento, cioè di contratti che prendono avvio da una proposta rivolta al pubblico.

Il decreto legislativo 58/1998 qualifica tali operazioni di massa come appello al pubblico risparmio e disciplina le due forme in cui esso può avvenire:

  1. la sollecitazione all'investimento
  2. l'offerta pubblica di acquisto (OPA)

La sollecitazione all'investimento


Per sollecitazione all'investimento si intende l'appello al pubblico risparmio diretto a sollecitare la sottoscrizione di nuovi prodotti finanziari o l'acquisto di prodotti finanziari già emessi.

Il testo unico in materia di intermediazione finanziaria prescrive che coloro che intendono effettuare una sollecitazione all'investimento:

  1. devono informare preventivamente la Consob, allegando alla comunicazione un prospetto informativo contenente tutte le informazioni necessarie ad assicurare agli investitori una corretta informazione sui prodotti finanziari offerti e sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente.
  2. devono rendere pubblico il prospetto informativo, dopo aver ottenuto l'autorizzazione della Consob. L'autorizzazione espressa non è necessaria se si tratta di prodotti finanziari quotati o largamente diffusi presso il pubblico e se la Consob non ha richiesto informazioni integrative nel termine di 15 giorni dalla comunicazione. Le modalità di pubblicazione del prospetto e lo svolgimento generale della sollecitazione sono stabiliti dalla Consob con un proprio regolamento.  Dopo la diffusione del prospetto informativo, si apre il periodo di adesione, durante il quale vengono raccolte le adesioni di chi ha aderito alla sollecitazione. Conclusa la raccolta delle adesioni, deve essere pubblicato un avviso con i risultati della sollecitazione, il quale deve essere inviato alla Consob.

L'offerta pubblica di acquisto (OPA)


Innanzitutto è bene fare una precisazione. Nelle società con azioni quotate in borsa si deve fare una tripartizione tra i possessori di azioni. Perché vi sono:

  1. coloro che hanno un capitale di comando, ossia hanno un numero di azioni che gli assicura il controllo della società (uno o più azionisti diversi);
  2. coloro che hanno un capitale flottante: ossia i tanti piccoli azionisti, che hanno ognuno un numero di azioni insignificanti ai fini della formazione della maggioranza assembleare.
  3. coloro che sono in una posizione intermedia, ossia coloro che posseggono un cospicuo pacchetto azionario ma non sufficiente a diventare maggioranza in assemblea. (azionisti di riferimento).

Detto questo, nella vita di una Spa è possibile che gli azionisti di riferimento intendano acquistare altre azioni sul mercato per ottenere la maggioranza e il controllo della società (la cosiddetta scalata societaria).

Le scalate societarie sono,  di solito, gestite da forti gruppi di potere economico che hanno le risorse per acquistare anche a prezzi più elevati di quelli di mercato, le azioni in possesso dei piccoli azionisti , e a prezzi sicuramente più elevati del loro valore reale, i pacchetti di maggioranza o di riferimento. Non è vero infatti che tutte le azioni hanno uguale valore di mercato: le azioni che compongono il pacchetto di maggioranza (il pacchetto di comando) hanno un valore sensibilmente superiore alle azioni del singolo piccolo azionista. Chi vende il pacchetto di maggioranza si aspetta un sovrapprezzo, chiamato premio di maggioranza.

La scalata ad una società poteva portare quindi ad un arricchimento dei soci di maggioranza o di riferimento a danno dei piccoli azionisti, non in grado di spuntare analoghi guadagni dalla vendita delle loro azioni.

Il legislatore è così intervenuto introducendo una particolare disciplina (la legge sulle OPA). Grazie ad essa tutte le offerte di acquisto di azioni di società devono essere pubbliche e devono portare vantaggi a tutti i soci indistintamente.

La legge sulle OPA prevede che:

  1. chi vuole acquistare il controllo di una spa quotata in borsa deve promuovere un offerta pubblica di acquisto che può avere per oggetto azioni già esistenti sul mercato, o azioni di nuova emissione. L'offerta deve contenere un prezzo stabilito di acquisto non modificabile.
  2. l'OPA deve essere comunicata preventivamente alla Consob che ne verifica la legittimità e può provvedere anche a darne notizia sui giornali quotidiani a larga diffusione. La Consob stabilisce inoltre le garanzie che devono essere date dall'offerente.

L'OPA può essere fatta in diverse forme:

  1. Opa totalitaria: Chi abbia conseguito, a seguito di acquisti a titolo oneroso, una partecipazione azionaria superiore al 30 % del capitale sociale, deve entro 30 giorni promuovere un opa sulla totalità delle azioni con diritto di voto quotate sul mercato, per un prezzo non inferiore alla media aritmetica fra il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 12 mesi e quello più elevato pattuito nello stesso periodo dall'offerente per azionisti di azioni della medesima categoria. L'obbligo di OPA totalitaria non sussiste se la partecipazione del 30 % è stata ottenuta con un opa diretta a conseguire la totalità delle azioni ordinarie.
  2. Opa residuale: quando si è acquistato il controllo di una spa attraverso operazioni nel mercato di borsa con l'effetto che il capitale flottante (i piccoli azionisti) scende al di sotto del 10 %, chi effettua l'acquisto deve provvedere ad una opa per la totalità delle azioni in circolazione. Il prezzo è determinato dalla Consob. L'obbligo di promuovere l'offerta residuale si giustifica per il fatto che le azioni in circolazione, essendo in percentuale minima rispetto al capitale controllato, perdono ulteriormente valore poiché non attribuiscono ai possessori alcun potere di influire nelle assemblee. Si attua così una ingiusta penalizzazione degli azionisti di minoranza che deve essere rimossa con l'offerta residuale.




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