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L'ITER DI COSTITUZIONE DI UNA S.P.A

economia



L'ITER DI COSTITUZIONE DI UNA S.P.A


COSTITUZIONE simultanea o successiva;

VERSAMENTO dei 3/10 dei conferimenti in denaro presso una banca;

PRESENTAZIONE della relazione giurata di un perito nominato dal tribunale per i conferimenti in natura;



OTTENIMENTO di eventuali prescritte autorizzazioni;

ATTO COSTITUTIVO pubblico redatto da un notaio (costituzione simultanea);

ASSEMBLEA COSTITUENTE (costituzione successiva)


Entro 30 giorni


DEPOSITO dell'atto costitutivo, accompagnato dalle ricevute per i 3/10, dalla relazione giurata e dalle eventuali autorizzazioni prescritte, presso l'ufficio del Registro delle imprese;

OMOLOGAZIONE (controllo di legalità) e registrazione della società, per mezzo delle quali essa acquisisce personalità giuridica.;


Entro 20 giorni


PAGAMENTO dell'imposta di Registro;

INVIO di atto costitutivo e statuto alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per la pubblicazione sul Busarl (Bollettino ufficiale delle Società a responsabilità limitata);

SVINCOLO dei 3/10 dei conferimenti in denaro ed eventuale richiamo dei restanti decimi;


Entro 6 mesi


CONTROLLO delle valutazioni per i conferimenti in natura, fatto dagli amministratori e collegio sindacale, ed eventuale intervento di rettifica.

Gli amministratori e i sindaci devono controllare il valore dei beni opportati risultanti dalla relazione dell'esperto.



La legislazione italiana prevede che la società per azioni possa costituirsi in due modi. Si parla, infatti, di costituzione simultanea e successiva.

Nella costituzione simultanea, duo o più persone sottoscrivono il capitale sociale davanti un notaio e stipulano l'atto costitutivo al quale viene allegato lo statuto che contiene le norme riguardanti il funzionamento della società.

Data Cod. Denominazione conti Descrizione Dare Avere

00.1 Azionisti c/sottoscrizione sottoscritto capitale sociale 1.000.000.000

05.3 Capitale sociale sottoscritto capitale sociale 1.000.000.000

  La costituzione successiva (art. 2333-2340 Cod. Civ..), invece, prevede la possibilità da parte di un gruppo di soci, denominati promotori, di elaborare e presentare un programma che viene poi reso pubblico e sul quale possono convergere le adesioni di coloro che siano interessati.





Un'altra delle condizioni necessarie per procedere alla costituzione di una S.p.A., è che i 3/10 dei conferimenti in denaro siano versati, contestualmente alla sottoscrizione, su un conto vincolato aperto presso una banca.

Tale somma verrà poi sboccata quando la società risulterà effettivamente costituita. Sulla somma vincolata maturano gli interessi, gravati dalla ritenuta fiscale del 27% che nel caso delle società opera a titolo d'acconto.

I rimanenti conferimenti in denaro possono essere versati immediatamente o richiamati a cura degli amministratori in un momento successivo alla costituzione della società. Normalmente non decorre molto tempo, poiché l'azienda necessita dei finanziamenti di capitale proprio per dare il via all'attività.

03.4 Terreni e fabbricati conferimento iniziale 350.000.000

15/01 05.3 Impianti e macchinari conferimento iniziale 50.000.000

00.1 Azionista c/sottoscrizione conferimento iniziale 400.000.000


08.2 Banca c/c vincolato versamento dei 3/10 180.000.000

00.1 Azionista c/sottoscrizione versamento dei 3/10 180.000.000


00.2 Azionisti c/decimi richiamati richiamati 7/10 420.000.000

00.1 Azionisti c/sottoscrizione richiamati 7/10 420.000.000

  La legge stabilisce che il valore assegnato ai conferimenti in natura e sotto forma di crediti, che devono essere effettuati integralmente al momento della sottoscrizione, risulti da una perizia giurata redatta da un esperto incaricato dal presidente del tribunale. Inoltre, entro sei mesi dalla data di costituzione della società, gli amministratori e i sindaci devono procedere alla verifica del valore assegnato a tali beni; se sussistono fondati motivi, devono procedere alla revisione delle stime: se il valore dei beni o dei crediti risulta inferiore di oltre 1/5 a quello assegnato, l'azionista deve integrare il minor valore, oppure la società deve ridurre in proporzione il capitale sociale, o ancora l'azionista può recede dalla società.




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