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LE SOCIETA' - Nozioni generali

economia



LE SOCIETA'

Nozioni generali:

Le società sono organizzazioni di persone e di beni finalizzate al perseguimento di uno scopo produttivo; tipici sono l'oggetto, cioè l'esercizio in comune di un'attività economica, e lo scopo, ovvero il conseguimento di un utile e la sua ripartizione fra gli associati.

La società è l'esercizio in forma collettiva dell'attività imprenditoriale,qualificato dalla partecipazione di tutti gli associati al rischio di gestione dell'impresa.

L'articolo 2247 inaugura il titolo V del libro V del codice civile, dedicato alle società.

Nel nostro ordinamento esistono sei tipi di società:

società semplice (solo per attività non commerciali, es. agricole)

società in nome collettivo

società in accomandita semplice

società a responsabilità limitata



società per azioni (bancaria e assicurativa solo in questa forma)

società in accomandita per azioni.


I conferimenti:

Il conferimento è il contributo di ciascuno dei soci alla formazione dei mezzi necessari per l'attuazione dello scopo sociale ed ha la funzione di dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell'attività d'impresa, patrimonio iniziale della società.

Il conferimento non deve per forza essere subito eseguito; è sufficiente che si soci si assumano l'obbligo di eseguire un determinato apporto, che fa nascere un diritto di credito a favore della società.

I beni possono essere conferiti sia in proprietà che in semplice godimento.

- conferimenti di capitale: costituiti dal denaro e dagli apporti di beni in natura a titolo di proprietà

- conferimenti di patrimonio: rappresentati dalle entità utili al perseguimento dell'oggetto sociale, ma non idonee ad offrire una garanzia ai creditori, quali i conferimenti d'opera e il godimento di beni e servizi in genere.


Capitale sociale e patrimonio sociale:

Il patrimonio sociale è il complesso di rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società

Il capitale sociale è un'entità numerica che indica il valore in denaro dei conferimenti fatti dai soci in sede di costituzione della società (capitale nominale).

Capitale e patrimonio coincidono nella fase iniziale della società, perché unici mezzi a disposizione della società sono i conferimenti dei soci e ancora non esistono passività.

Poi a seguito di variazioni delle vicende economiche della società il patrimonio cambia, il capitale sociale invece rimane immutato nel corso della vita della società, almeno fino a quando i soci non decidano di aumentarlo.

Il capitale sociale ha due funzioni:

funzione vincolistica: e di garanzia per i creditori sociali, poiché individua il valore delle attività patrimoniali che non possono essere distratte

funzione organizzativa: dell'esercizio dell'attività sociale, quale termine di riferimento per accertare periodicamente con la redazione del bilancio di esercizio se la società ha conseguito utili o ha subito perdite.

Il rapporto tra capitale sociale e patrimonio sociale è costituito dal fatto che il primo rappresenta quella parte di patrimonio non distribuibile tra i soci finché dura la società (capitale reale).


L'esercizio in comune di un'attività economica:

L'attività economica deve essere rivolta alla produzione di nuova ricchezza: l'attività deve essere lecita, possibile, determinata o determinabile, e può anche essere finalizzata alla realizzazione di un singolo affare, come per le società occasionali.

L'attività sociale deve avere contenuto patrimoniale e deve essere svolta secondo criteri di economicità e profitto; inoltre per l'art.2082 in tema di impresa individuale, essa deve essere finalizzata alla produzione e allo scambio di beni e servizi.

Differenza società e comunione:

comunione: l'attività dei contitolari si esaurisce nel semplice godimento del bene, con la fruizione delle utilità prodotte dallo stesso

società: i beni conferiti, che costituiscono il fondo comune, rappresentano solo lo strumento per l'esercizio di un'attività economica volta alla produzione di nuove utilità.


Lo scopo di procurare ai soci un vantaggio patrimoniale:

L'art.2247 precisa che l'attività economica esercitata in comune dai soci è finalizzata alla divisione degli utili: il concetto di utile, oltre al diretto incremento patrimoniale, ricomprende anche qualsiasi altro tipo di utilità economica, esempio il risparmio di spesa.

Il risultato economico della società (lucro oggettivo) sarà sempre rivolto al vantaggio dei soci; ma da ciò non deriva necessariamente la conseguenza che l'utile realizzato venga diviso materialmente tra essi (lucro soggettivo).

La partecipazione agli utili e alle perdite da parte dei soci costituisce comunque un requisito essenziale della società. Tale partecipazione agli utili non deve essere necessariamente proporzionale al conferimento eseguito.


Classificazione delle società:

I vari modelli societari possono essere distinti in base a vari criteri di distinzione:

- secondo lo scopo istituzionale perseguito: troviamo allora società lucrative, che perseguono la   realizzazione di un utile, e le società mutualistiche, che mirano ad offrire ai soci un diverso vantaggio patrimoniale

- secondo la natura dell'attività esercitata: esempio il modello organizzativo della società semplice è utilizzabile solo per l'esercizio di un'attività non commerciale, mentre le altre società lucrative nonché le mutualistiche, possono svolgere un'attività di carattere commerciale o di tipo diverso.

- secondo la struttura organizzativa, e allora avremo:

- società di persone: società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice

- società di capitali: società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni.


L'autonomia patrimoniale e la personalità giuridica:

Bisogna anche distinguere tra società dotate di personalità giuridiche e quelle che ne sono prive.

Hanno personalità giuridica le società di capitali, comprese le mutue assicuratrici  e le cooperative; non l'hanno le società di persone.

Tanto le società di persone quanto quelle di capitali costituiscono autonomi soggetti di diritto, dotati di una propria capacità giuridica e di agire; rappresentano autonomi centri di imputazione di effetti giuridici (è la cosiddetta soggettività giuridica).

Le società di persone, pur essendo qualificate come autonomi soggetti di diritto, non fruiscono della personalità giuridica, intesa come la radicale posizione di alterità soggettiva tra le società e i soci.

Nelle società di capitali si realizza in modo più netto la distinzione tra l'organismo societario ed i singoli soci che ne fanno parte, con la prevalenza dell'elemento organizzativo su quello personale.

Le società di capitali, proprio in quanto dotate di personalità giuridica, godono della autonomia patrimoniale perfetta, cioè l'assoluta e reciproca indifferenza del patrimonio sociale e dei patrimoni individuali dei soci alle singole vicende che possono colpirli.

Nelle società di persone invece si realizza l'autonomia patrimoniale imperfetta perché non si è compiuta in modo definitivo la distinzione tra l'ente-società ed i singoli soci, per la prevalenza dell'elemento personale rispetto a quello organizzativo.


Le società unipersonali:

Costituzione unipersonale: è prevista la costituzione di società a responsabilità limitata con unico socio, permettendo ad un singolo soggetto di esercitare individualmente un'attività d'impresa, e di godere del beneficio della responsabilità limitata.

Un recente decreto legislativo del 2003 ha ammesso la costituzione per atto unilaterale anche delle società per azioni; si è così normativizzata anche la possibilità di dar vita a spa unilaterali, eliminando così sotto tale profilo ogni differenza con le srl.

Per le società personali invece non è prevista la costituzione ad opera di un unico socio.


Mancanza sopravvenuta della pluralità dei soci: è possibile che una società originariamente pluripersonale si trasformi in unipersonale a seguito del venir meno della pluralità dei soci, con riunione delle quote sociali in un'unica mano; ciò è vero per le società a responsabilità limitata e per le società per azioni.

Con riguardo alla società per azioni la sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci comporta un mutamento nel regime delle personalità, perché ora l'unico socio in caso di insolvenza della società dovrà rispondere personalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali in caso di mancato versamento dei conferimenti dovuti, allo scadere del termine dei 90 giorni.

Per le società personali infine è previsto lo scioglimento nell'ipotesi di mancata ricostruzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi.


Le società tra professionisti:

Aumentando la richiesta di una prestazione professionale fondata su competenze tecniche e specialistiche, il nostro sistema ha creato una società tra professionisti avente ad oggetto l'esercizio di una determinata professione con comunione di spese e utili fra i soci.

Ma l'attività posta in essere da un gruppo di professionisti, pur assumendo carattere economico, non può essere qualificata come una attività imprenditoriale, perché nelle società tra professionisti non sarebbe riscontrabile una vera organizzazione per l'esercizio della libera professione, poiché la prestazione tecnica offerta è prodotta dall'intelletto del professionista.

L'art.2232 sancisce il carattere personale dell'attività del professionista; impone che il prestatore d'opera intellettuale esegua personalmente l'incarico assunto, e l'articolo seguente stabilisce che il compenso debba essere adeguato al decoro della professione e all'importanza dell'opera.

In precedenza l'orientamento giurisprudenziale prevalente negava la liceità delle società tra professionisti, indipendentemente dal modello societario prescelto.

L'art.24 della legge del 7 agosto 1997 n. 266 (la cosiddetta Legge Bersani) ha espressamente abrogato l'appena citato art.2 della legge 1815/1939, consentendo l'esercizio delle professioni intellettuali in forma societaria e demandando ad un regolamento interministeriale l'attuazione pratica del nuovo fenomeno.


Ipotesi particolari di società: la società di fatto, la società occulta e la società apparente:

Società di fatto: quando due o più persone agiscono in concreto come soci senza che tra essi sussista un esplicito accordo rivolto a tal fine. E' una fattispecie inquadrabile solo tra le società di persone, perché nelle società di capitali l'esistenza stessa del fenomeno societario dipende dall'atto formale dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Società occulta: quando più soggetti decidono di dar vita ad una società pattuendo però che la sua esistenza non sia rilevabile all'esterno; in pratica dispongono che nei confronti dei terzi la società appaia come una impresa individuale ed uno solo dei soci si assuma, in via esclusiva, la responsabilità per le obbligazioni assunte (evitando l'esposizione al fallimento degli altri soci).

In questo caso l'attività imprenditoriale viene svolta per conto della società, ma senza che ne venga speso il nome, esistendo la stessa solo nei rapporti interni fra i soci.

Il problema emerge soprattutto in tema di fallimento: secondo il Ferri la mancata esteriorizzazione della società occulta non impedisce l'estensione del fallimento dall'imprenditore individuale anche ai soci occulti, interpretandosi estensivamente il disposto dell'art.147, 2°co.

Società apparente: quando più soggetti, non legati da alcun rapporto societario, si comportano in modo da ingenerare nei terzi la convinzione che essi agiscano in qualità di soci, inducendoli a fare affidamento sull'esistenza della società e sulla sua responsabilità solidale per le obbligazioni assunte.


L'entrata in vigore della riforma societaria e la disciplina transitoria:

Con due decreti legislativi:

17 Gennaio 2003 n.5 "Riforma della disciplina delle società di capitali e cooperative"

17 Gennaio 2003 n.6 "Nuove norme procedurali in diritto societario, intermediazione finanziaria, banca e credito"

Il Governo ha dato attuazione alla delega di riforma del diritto societario contenuta nella legge 366/2001, dando via ad un processo di rivoluzionario cambiamento del sistema societario nazionale.


Per le società di capitali il decreto ha previsto che:

le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata di vecchia costituzione, cioè iscritte nel registro delle imprese prima del 1 Gennaio 2004, devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30 Settembre 2004

dal 1 Gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle imprese società di capitali di nuova costituzione che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi alla nuova disciplina.


Invece circa le società cooperative è stato disposto che:

le società cooperative di vecchia costituzione devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 31 Dicembre 2004, fino a tale data comunque conservano efficacia

dal 1 Gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle imprese, società cooperative di nuova costituzione che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi alla nuova disciplina.








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