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IL POTERE LEGISLATIVO DEL POPOLO

economia



IL POTERE LEGISLATIVO DEL POPOLO


L'INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE ED IL REFERENDUM COSTITUZIONALE

Il popolo può eseritare la funzione legislativa, oltre che attraverso i suoi rappresentanti in Parlamento, anche direttamente mediante i referendum, abrogativo e costituzionale, e l'iniziativa legislativa. In tal modo si valorizza la partecipazione popolare al governo dello Stato rendendo operante il principio della sovranità popolare. A livello locale l'istituto del referendum è disiplinato 323c23d negli ordinamenti delle regioni, province e comuni.

IL REFERENDUM AROGATIVO

A) LA DISCIPLINA

è disciplinato dall'art.75 della Cost., esso dispone che il referendum è indetto dal Presid. della Rep. per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono 500.000 elettori o 5 consigli regionali. I LIMITI AL REFERENDUM ABROGATIVO, il ref. non è ammesso per le leggi triutarie e di bilanci, di amnistia o di indulto e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, questo per la volontà della Costituente di riservare la Parlamento la tutela di alcuni interessi fondamentali dello Stato. E' chiamato ad esprimersi l'intero corpo elettorale (elettori della Camera dei deputati). La proposta soggetta a referendum è approvata se ha parteipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti (che è anche minoranza). IL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM ABROGATIVO, è chiamata a giudicare la Corte Cost. che deve accertare se la legge, oggetto del ref., rientri tra quelle per le quali il ref. è escluso.



B) I LIMITI E LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLA AMMISSIBILITA'

l'eleno delle leggi non abrogabili è tassativo o no ? Secondo l'opinione prevalente andrebbero escluse dall'abrogaione per ref. le leggi attuative della Cost. e di alcuni fondamentali diritti di libertà, questo per impedire rotture del sistema costituzionale (es. abrog. delle leggi che disciplinano il funzionamento della Corte Cost.). LE CAUSE DI INAMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM SECONDO LA CORTE COSTITUZIONALE

oltre alle materie previste dall'art. 75 Cost. la Corte Cost. ha ritenuto inammissibile la richiesta al referendum quando:

a) la richiesta concerne una eterogenea pluralità di disposizioni legislative, carenti di una matrice unitaria

b) quando la legge abbia una "copertura" costituzionale in quanto dotata di forza passiva che la sottrae all'abrogazione

c) quando concerne disposizioni legislative a contenuto costituzionalmente vincolato (?)

ma in generale la Corte ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta quando i quesiti sono privi di chiarezza, di dubbio significato (dubbi sul voto consapevole) o quando l'accoglimento della richiesta referendaria darebbe spazio ad una normativa priva di ratio unitaria.

C) LE MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL REFERENDUM

sono disciplinate dalla legge 352/70, le principali sono:

a) la delierazione di richiedere il referendum deve essere approvata dai Consigli regionali con la maggioranza assoluta

b) non possono svolgersi referendum nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezioni politiche

c) le richieste devono essere presentate dal 1/1 al 30/9 di ciascun anno, mediante la presentazione delle firme presso la Corte di cassazione; la loro legittimità è controllata dall'Ufficio centrale dei referendum presso la Corte di cassazione, al quale spetta il compito di accertare se, prima dello svolgimento del ref., la legge sia stata arogata, in tal caso l'Ufficio dichiara che le operazioni relative non hanno più corso, a  meno che la legge sia stata modificata da una nuova legge con modifiche di pura forma, in questo caso il ref. si effettuerà sulle nuove disposizioni legislative.

d) i richiedenti possono presentare alla Corte memorie sulla legittimità cost. delle richieste del referendum



e) il ref. è indetto con decreto del Presid. della Rep., su deliberazione del Consiglio dei Ministri, in data compresa tra il 15/4 e il 15/6.

f) nel caso di anticipato scioglimento delle Camere il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso

g) l'abrogazione della legge oggetto di ref., avviene con decreto del Presid della Rep. e pubblicata immediatamente sulla Gazzetta Ufficiale

h) l'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto sulla Gazz. (il Pres. Rep. può ritardare fino a 60 gg)

i) in caso di risultato negativo non vi è notizia, devono trascorrere almeno 5 anni per riproporrere il referendum

l) se prima dello svolgimento del ref. la legge viene abrogata, le operazioni non hanno più corso

LE PROPOSTE DI MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEL REFERENDUM, elevare fino a 800.000 elettori, deve essere approvata dalla maggioranza degli aventi diritto, il Presid. Rep. può ritardare di 6 mesi il ref. se alle Camere sono in disussione leggi analoghe, niente ref. se le disposizioni (oggetto del ref.) sono sospese.

D) IL SIGNIFICATO

nelle democrazie pluraliste il moltiplicarsi delle associazioni a carattere politico ed economico (associazioni di categoria) ha reso possibile l'inserzione diretta nelle attività di governo, da parte degli operatori politici, delle esigenze popolari. LA RILEVANZA DEL REFERENDUM COME ISTITUTO DI DEMOCRAZIA DIRETTA, la volontà del cittadino difficilmente riesce a formarsi autonomamente, spesso essa è influenzata dalle forze politiche, cosicchè si ha una subordinazione del referendum rispetto alla democrazia rappresentativa, spesso l'istituto è attivato per costringere il legislatore ad intervenire, il ricorso al ref. come estrema ratio qualora non dovessero funzionare le normali funzioni legislative

UN ISTITUTO ATIPICO: IL REFERENDUM DI INDIRIZZO

la nuova figura di referendum prevista dalla legge cost. 2/89 formula il seguente quesito referendario <<Ritenete voi che si debba procedere alla trasformazione delle Comunità europee in una effettiva Unione,...>>. Il ricorso alla legge costituzionale si è reso necessario perchè tale tipo di referendum non è disciplinato nella nostra Costituzione, anche se non ha introdotto il ref. di indirizzo, ma un singolo ref. formulando essa stessa il quesito, una volta svolto il ref. è uscito dallo scenario costituzionale.






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