|
|
I TITOLI DI CREDITO
I titoli di credito: funzione e nozione:
I titoli di credito consentono la mobilitazione della ricchezza, conferendo celerità e sicurezza alla circolazione del capitale.
Sono una sorta di artificio giuridico per cercare di omologare la disciplina della circolazione dei crediti a quella più agevole e sicura della circolazione dei beni mobili.
La tradizionale forma della circolazione dei crediti è la cessione del credito, che pur essendo innova 555h72f tiva rispetto alla vecchia novazione, mostra comunque elementi di rigidità e rischio:
il cessionario acquista il credito a titolo derivativo con la conseguenza di vedersi opposte tutte le eccezioni che erano opponibili al cedente e con il rischio di non divenirne proprietario se il cedente era in difetto di titolarità
il cessionario per ottenere la prestazione del debitore dovrà provare l'acquisto del credito.
Invece meno rischiosa è la circolazione dei beni mobili (art.1153):
perché l'acquirente se ha conseguito il possesso e se è in buona fede è tutelato contro il rischio che l'alienante non sia il vero proprietario, e contro eccezioni sconosciute
perché la legittimità ad esercitare diritti sul bene acquistato deriva dal possesso in buona fede, a prescindere dalla prova di un valido atto d'acquisto. Inoltre il principio del possesso vale titolo risolve ogni dubbio in caso di alienazione del bene a più persone.
Perché la disciplina dei beni mobili (beni materiali) fosse applicabile alla circolazione dei crediti (entità immateriali) bisognava conferire a quest'ultimi il carattere della materialità: in ciò la ratio della circolazione del credito cioè di documenti cartacei rappresentativi dei diritti di credito in essi incorporati.
La normativa dei titoli di credito è costituita da:
disposizioni generali art.1992-2002
disposizioni particolari, applicabili a specifiche tipologie art.2003-2027
leggi speciali emanate per regolare alcune figure tipiche di titoli, esempio la legge sulla cambiale, sull'assegno bancario.
Requisiti dei titoli di credito:
incorporazione: il diritto di credito è associato ad un apposito documento cartaceo, il titolo, la cui presenza sarà necessaria perché il diritto (diritto cartolare) possa circolare o essere esercitato. Sarà applicabile il principio del possesso vale titolo: il possessore in buona fede di un titolo di credito non è soggetto a rivendicazione
autonomia: il credito cartolare è acquistato a titolo originario: ogni possessore del documento acquista la titolarità del diritto in esso incorporato in modo autonomo dai precedenti possessori. Perciò al possessore attuale non saranno opponibili eccezioni che il debitore vantava verso i precedenti possessori, né il difetto di titolarità del trasferente (esempio perché il trasferente aveva rubato il titolo, acquisto a non domino)
letteralità: il contenuto del diritto cartolare è definito dal testo del titolo in cui è incorporato. Esistono titoli a letteralità completa o incompleta, a seconda che siano menzionati o meno tutti gli elementi del diritto cartolare.
La circolazione dei diritti di credito:
Il titolo di credito viene ad esistenza con la sua creazione, cioè redazione e sottoscrizione, da parte del soggetto obbligato: esso è creato per regolare un rapporto detto rapporto fondamentale da cui siano scaturiti diritti e obblighi per le parti.
Alla creazione segue l'emissione, cioè la consegna materiale del titolo alla parte attiva del rapporto o ad altro soggetto determinato (primo prenditore); infine il titolo comincia a circolare.
Esce perciò dalla sfera giuridica del primo prenditore e viene consegnato ad un terzo soggetto, poi a un altro e così via.
Dunque la circolazione del credito è strettamente connessa alla circolazione del documento in cui è incorporato. Infatti:
la titolarità del diritto cartolare consegue all'acquisto della proprietà del titolo, in virtù del principio del consenso traslativo
la legittimazione all'esercizio del diritto cartolare è collegata al possesso materiale del titolo, eventualmente qualificato, secondo la legge di circolazione del titolo. In tal modo si offre tutela sia all'acquirente del titolo sia al debitore.
Concludendo segue perciò che anche nel caso di acquisto a non domino, la consegna della cosa materiale del titolo accompagnata da un valido negozio di trasmissione fa acquistare al possessore di buona fede non solo la legittimazione all'esercizio del diritto, ma pure la titolarità del diritto.
Le forme prescritte dalla legge per il trasferimento e per l'esercizio del diritto cartolare:
Condizione sufficiente per l'esercizio del diritto cartolare è il possesso legittimo qualificato del diritto di credito: la qualificazione deriva dalle modalità imposte per la circolazione dei titoli.
A tal riguardo i titoli possono distinguersi in:
titoli al portatore: nel testo del titolo non è specificato alcun nome; il trasferimento e la legittimazione del titolo avvengono con la semplice consegna o presentazione del titolo stesso, esempio assegno bancario. E' perciò sufficiente il mero possesso del titolo
titoli all'ordine: circolano con la consegna materiale del documento accompagnata da "girata"; il possessore del titolo è legittimato in base ad una serie continua di girate. In questo caso è quindi necessario un possesso qualificato del titolo. La girata è l'ordine fatto dall'attuale possessore (girante) ad debitore di pagare un terzo soggetto (giratario) cui viene trasferito il titolo. La girata può essere piena, se è fatto il nome del giratario, o in bianco, se non è indicato il nome del giratario. La girata muta la legittimazione all'esercizio del diritto cartolare. Esempi di titoli all'ordine sono cambiale e assegno circolare
titoli nominativi: sono intestati al possessore. La legittimazione si acquista con la presentazione del titolo e con la doppia intestazione del nome del possessore sul titolo e su un apposito registro tenuto dall'emittente. Anche qui è necessario un possesso qualificato del titolo. I titoli nominativi si trasferiscono attraverso la consegna del titolo e il cambiamento della doppia intestazione, che può avvenire con un articolato procedimento detto transfert, o con girata piena, datata e autenticata.
Regime delle eccezioni cartolari:
In particolare al portatore saranno opponibili:
le eccezioni inerenti al rapporto tra lui e debitore (eccezioni a lui personali)
le eccezioni reali, che derivano da inosservanza dei requisiti formali prescritti dalla legge, contenuto del diritto cartolare tipo illiceità della prestazione, falsità della firma del debitore stesso, mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio del diritto cartolare.
Sono invece inopponibili le eccezioni personali, cioè le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, a meno che non si provi che il possessore attuale abbia acquistato il titolo per danneggiare intenzionalmente il debitore (eccezione di dolo).
Sottrazione, distruzione o dispersione del titolo di credito. L'ammortamento.
In caso di involontaria distruzione, furto o smarrimento del documento, segue l'impossibilità di ottenere la prestazione del debitore, dato che questa è subordinata alla presentazione del titolo.
Per ovviare a ciò il legislatore ha predisposto il procedimento di ammortamento, finalizzato a:
reintegrare la legittimità dell'ex possessore
sancire la nullità del titolo sottratto o disperso.
L'ammortamento è previsto solo per i titoli all'ordine e nominativi e consiste in due fasi:
fase necessaria: in cui il presidente del Tribunale su ricorso del titolare interessato, dopo un accertamento, stabilisce con decreto da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale e da notificare al debitore, l'ammortamento del titolo. Segue che la legge di legittimazione perde efficacia, e il debitore non sarà liberato se paga al presentatore del titolo
fase eventuale: le legittimazione del ricorrente è reintegrata decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di ammortamento. Se in questo periodo il detentore del titolo fa opposizioni, si darà luogo ad accertamenti per stabilire l'effettiva titolarità del diritto cartolare; in mancanza di opposizioni il decreto di ammortamento diviene definitivo, consentendosi al ricorrente di esercitare i suoi diritti sul debitore.
Classificazione dei titoli di credito:
titoli di credito in senso stretto: attribuiscono il diritto ad una determinata prestazione di natura monetaria (cambiale, assegno)
titoli di partecipazione: conferiscono al possessore un determinato status giuridico (azioni di società)
titoli rappresentativi di merci: incorporano il diritto alla consegna, al possesso ed al trasferimento delle merci in essi descritte (fede di deposito, nota di pegno, polizza di carico).
Inoltre si hanno:
titoli pubblici: emessi dallo Stato centrale o periferico (buono del tesoro)
titoli privati: emessi da un privato, persona fisica o giuridica (cambiale o assegno)
titoli singoli: emessi individualmente di volta in volta, differenziandosi l'uno dall'altro (cambiale o assegno)
titoli di massa: emessi in serie, identici nella forma e nel contenuto (obbligazioni, titoli del debito pubblico).
Privacy |
Articolo informazione
Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |
Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |
Copyright InfTub.com 2024