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Bilancio d'esercizio: 'contenuti, finalita' e postulati'

economia







Il bilancio d'esercizio è il documento, redatto alla fine dell'anno di ciascun periodo amministrativo, con cui devono essere rappresentati in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico. Gli Amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

La finalità del bilancio di esercizio è fornire una conoscenza del risultato economico conseguito nell'esercizio, della composizione del patrimonio aziendale e fornire elementi informativi essenziali quali informazioni per la comprensione dei dati di bilancio e informazioni di 828c26i carattere finanziario e patrimoniali come le variazioni nelle voci del patrimonio netto e le variazioni nei componenti attivi e passivi del patrimonio aziendale.



Il bilancio si compone di tre prospetti ovvero lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa.

Lo stato patrimoniale è il prospetto contabile che fornisce una fotografia della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa al termine d'esercizio. E' regolato dal codice civile all'art. 2424 nel quale viene stabilita la forma, la struttura e il contenuto. Il legislatore italiano ha scelto la forma a sezioni divise.

A sinistra si trova la sezione denominata Attivo, a destra a sezione denominata Passivo. Ogni sezione è suddivisa in:

Classi lettere maiuscole (A,B,C,D ecc.);

Sottoclassi numeri romani (I, II, III, IV ecc.);

Voci numeri arabi (1, 2, 3, 4, 5 ecc.);

Sottovoci lettere minuscole (a, b, c, d, ecc.).

Il conto economico è il prospetto contabile nel quale vengono riepilogati i componenti positivi e negativi di reddito di competenza dell'esercizio e dalla cui differenza emerge il risultato economico. E' regolato dal codice civile all'art. 2425 e ha forma a scalare. Lo schema adottato permette di individuare alcune aree di gestione:

Area della produzione, che accoglie i costi e i ricavi della gestione

Area della gestione finanziaria, nella quale vengono inseriti elementi finanziari e patrimoniali;

Area della gestione straordinaria, che comprende le minusvalenze e plusvalenze.

La nota integrativa è un documento di carattere descrittivo costituito da note e tabelle che completa gli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico. Assolve alle seguenti funzioni:

una funzione descrittiva in quanto illustra i valori di bilancio per facilitarne la comprensione;

una funzione informativa in quanto fornisce informazioni complementari inerenti le voci e i valori dello Stato patrimoniale e del Conto economico.

Una funzione esplicativa in quanto illustra le motivazioni delle scelte operate nella stesura del bilancio

In base all'articolo 2427 c.c. le informazioni contenute nella Nota integrativa devono riguardare i seguenti aspetti:

i criteri di valutazione utilizzati;

l'analisi e la spiegazione delle voci dello Stato patrimoniale;

l'analisi e la spiegazione delle voci del Conto economico;

altre notizie integrative come il numero dei dipendenti e i compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci.

I postulati di bilancio sono principi fondamentali a cui gli amministratori devono attenersi nella redazione del bilancio d'esercizio.

In base all'articolo 2423 il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Da questo articolo emergono:

la chiarezza in quanto chi legge il documento deve comprenderne i contenuti

la rappresentazione veritiera e corretta in quanto il bilancio non deve dar false informazioni al pubblico.

Quindi occorre:

rispettare gli schemi di bilancio;

evitare il raggruppamento di voci;

evitare le compensazioni di partite;

fornire informazioni complementari quando quelle previste dalla legge non sono sufficienti;

derogare alle disposizioni di legge se esse si dimostrano incompatibili.

L'articolo 2423 fissa i principi di redazione che devono essere seguiti e che possono essere così riassunti:

per il principio di prudenza devono essere indicati in bilancio solo gli utili effettivamente realizzati;

per il principio di continuità della gestione gli amministratori devono valutare gli elementi aziendali prevedendo la continuazione dell'attività dell'impresa;

per il principio di competenza nel Conto economico devono essere considerati i costi e i ricavi sicuramente riferibili all'esercizio con maggiore precisione al 31/12;

per il principio della continuità dei criteri di valutazione i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro;

per il principio della valutazione separata gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente.

Il Conto economico lo Stato patrimoniale e la Nota integrativa costituiscono il bilancio d'esercizio in senso stretto ma vi sono altri documenti che devono accompagnare il bilancio e che ne sono parte integrante. Essi possono essere così sintetizzati:

la relazione sulla gestione è redatta dagli amministratori e deve dare indicazioni sulla situazione della società e sull'andamento della gestione;

la relazione del collegio sindacale è redatta dai sindaci che costituiscono l'organo della società e devono dare indicazioni sulla regolarità della tenuta della contabilità e dei risultati d'esercizio;

la relazione di revisione è redatta da una società di revisione e il revisore deve certificare nel corso del periodo amministrativo e almeno ogni trimestre la regolarità della tenuta della contabilità e del bilancio d'esercizio.

Oltre a fissare i principi di redazione a indicare la struttura che il bilancio d'esercizio deve presentare la legislazione civilistica si occupa anche delle modalità di approvazione e di pubblicazione del documento fissandone tempi e modalità per l'attuazione. Dopo che gli amministratori i sindaci e le società di revisione hanno esaurito i propri compiti il bilancio d'esercizio deve essere presentato e da questi approvato. Deve essere depositato presso la sede della società per i 15 giorni che precedono l'assemblea affinchè i soci possano prenderne visione prima della data prevista per l'approvazione.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla data di chiusura d'esercizio.

Entro 30 giorni dall'approvazione il bilancio completo di tutti i suoi documenti a dal verbale di approvazione dell'assemblea ordinaria deve essere depositato presso il registro delle imprese a cura degli amministratori, con tale operazione il bilancio d'esercizio diviene documento pubblico e tutti i soggetti eventualmente interessati possono prenderne visione.











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