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Problemi di calcolo economico nella rappresentazione delle operazioni aziendali mediante i "circuiti".

economia aziendale





CASE STUDIES PER L'ANALISI DEL SISTEMA D'AZIENDA, DEI SUOI ANDAMENTI E VALORI


Problemi di calcolo economico nella rappresentazione delle operazioni aziendali mediante i "circuiti".



2.1. Introduzione


Le operazioni sono processi elementari all'interno dell'azienda decisi dal soggetto economico o da chi ha potere direttivo o esecutivo che impegnano risorse, hanno uno scopo economico ed effetti sui risultati. Le operazioni si hanno in ogni fase della vita aziendale e possono essere considerate isolate o in gruppi limitati solo per scopi di analisi, infatti tutte le operazioni formano un sistema. Esse possono essere analizzate rispetto diversi criteri, ma se ci si riferisce all'attivazione o meno di una relazione di scambio con i mercati si distinguono in:



operazioni esterne, se la relazione di scambio è tra l'azienda e un attore esterno;

operazioni interne, è il contrario delle operazioni esterne.

Inoltre le operazioni di scambio vedono intervenire l'azienda sia come fornitore che cliente, finanziatore, finanziato, ecc; non coincidono con la compravendita e che la ricchezza creata dall'azienda non dipende solo dalle operazioni esterne ma dall'intero sistema d 141j95b elle stesse.



2.2. Il circuito della produzione economica


Il circuito della produzione consta di 4 fasi:

l'acquisizione dei fattori produttivi;

la combinazione degli stessi;

l'ottenimento dei prodotti;

la vendita di questi ultimi.

Solo l'acquisizione dei fattori produttivi e la vendita dei prodotti mettono l'azienda in relazione col mercato, ossia quello di provvista dei fattori produttivi e quello di sbocco dei prodotti finiti.

L'operazione di acquisizione dei fattori produttivi comprende:

l'acquisto di beni;

l'acquisto di servizi;

l'acquisizione del fattore lavoro;

l'apporto dei conferenti di capitale di beni;

la costruzione in economia.

La cessione dei prodotti finiti consiste nella:

la vendita di un bene;

l'erogazione di un servizio.



2.2.1. Il contratto di compravendita.


È l'atto di acquisto e l'atto di cessione ad altri di un bene contro denaro, ossia il passaggio di proprietà del bene dal venditore al compratore. La compravendita si compone dei seguenti momenti:

le trattative;

la stipulazione del contratto;

l'esecuzione del contratto.



2.2.1.1. Le trattative.


Le trattative che precedono la conclusione di un contratto di vendita possono essere effettuate a distanza o con la presenza dei contraenti. Nelle contrattazioni a distanza è possibile distinguere l'offerta, o proposta, e l'accettazione della stessa. L'offerta deve essere specifica, determinata e completa. Le offerte possono essere sia di vendita che di acquisto e sono valide per un tempo determinato. Spesso le offerte di vendita sono richieste dai compratori che, dopo essere venuti a conoscenza dei recapiti dell'impresa che produce determinati prodotti o servizi, le inviano una richiesta preventivo-offerta alla quale l'impresa risponde comunicando l'offerta di vendita contente sia i prezzi che le altre condizioni che intende applicare. Sono considerate offerte di vendita anche i listini prezzi, con cataloghi o depliant, che molte imprese inviano spontaneamente alla clientela. In riferimento ad essi gli acquirenti possono comunicare le loro ordinazioni ricevendo l'esecuzioni delle stesse con o senza conferma da parte del venditore. L'accettazione di una proposta di vendita o acquisto da parte del contraente a cui è rivolta deve essere conforme all'offerta in quanto se contiene elementi diversi si tratta di controproposta e qust'ultima richiede l'accettazione dell'altro contraente. L'accettazione deve giungere a chi ha fatto la proposta nei termini stabiliti o necessari a secondo della natura o degli usi del prodotto. Si ha la conclusione di un contratto quando chi ha fatto la proposta viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.



2.2.1.2. Il contratto di vendita


Ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un diritto verso il corrispettivo di un prezzo (art.1470 c.c.). Esso è:

bilaterale, xkè venditore e compratore assumo gli stessi obblighi;

consensuale, xkè per il suo perfezionamento basta l'accordo tra le parti e non necessita della consegna della cosa;

a titolo oneroso, xkè impone ai contraenti una prestazione (consegna della cosa) ed una controprestazione (pagamento prezzo).

Gli obblighi del venditore sono:

consegnare la cosa al compratore;

far acquistare al compratore la proprietà della cosa;

prestare la garanzia per l'evizione (garanzia al compratore contro ogni rivendicazione, totale o parziale, da terzi) e contro i vizi ed i difetti occulti (che rendono la merce non idonea all'uso o ne diminuiscono il valore).

Gli obblighi del compratore sono:

pagare il prezzo nel luogo e nei termini come da contratto;

ritirare il bene nel luogo stabilito.



2.2.1.3. La stipulazione del contratto


La legge non prevede alcuna forma obbligatoria per il contratto di compravendita, ma lo stesso può essere stipulato con:

contratto verbale;

contratto scritto (formale o non formale).

Il contratto verbale è stipulato quando i contraenti sono sulla stessa piazza, godono di fiducia reciproca e le merci contrattate sono di modesta entità.

Il contratto scritto non formale è il + diffuso nei rapporti di scambio tra azienda e azienda e si addice maggiormente agli scambi a distanza e risulta da documenti scritti, quali lettere commerciali, fax, ecc.

Il contratto scritto formale richiede la presenza dei contraenti che lo redigono e lo firmano almeno in 2 copie (1 ciascuno).



2.2.1.4. Gli elementi del contratto


Si dividono in essenziali ed accessori.

Gli elementi essenziali sono qualità, quantità e prezzo.

La qualità può essere constata dal compratore soltanto con la visione della stessa o, nel caso di trattative a distanza o indisponibilità o di merce o se la stessa non è ancora esistente, ci si affida ai campioni esibiti dal venditore o alla descrizione della merce fornita da quest'ultimo.

La quantità della merce deve far riferimento al peso, alla lunghezza, al volume o per numerazione, ma è anche possibile la vendita "a massa" (raccolto di un appezzamento di terreno).

Il prezzo deve essere determinato o determinabile. Quello indicato nel contratto è detto prezzo contrattuale che se si riferisce all'intera partita negoziata è detto prezzo a forfait o globale, mentre se si riferisce ad un'unità di misura è detto prezzo unitario. Sono elementi accessori il tempo e il luogo di consegna della merce, le spese e i rischi del trasporto, l'imballaggio; il tempo, il luogo e le modalità di pagamento.



2.2.1.5. Le clausole relative al tempo e al luogo della consegna


Rispetto al tempo si ha la consegna immediata, la pronta consegna e la consegna differita. Quella immediata deve venire contemporaneamente alla stipulazione del contratto; la pronta consegna avviene entro pochi giorni dalla stipulazione del contratto; mentre la consegna differita deve aver luogo in una certa data stabilita o entro un certo periodo di tempo.

Con riferimento al luogo di consegna le condizioni contrattuali relative ai rischi ed ai costi del trasporto sono

consegna franco partenza o franco magazzino venditore: il compratore deve ritirasi la merce c/o il magazzino del venditore e quest'ultimo si accolla tutti i rischi e i costi del trasporto;

consegna franco destino o franco magazzino compratore: il venditore consegna la merce c/o il magazzino del compratore e si accolla sia i rischi per il trasferimento della merce che i costi di trasporto.

Nel caso vi è il vettore nel contratto di vendita è inserita 1delle seguenti clausole:

porto affrancato, spese di trasporto pagate dal venditore alla partenza;

porto assegnato, le spese le paga il compratore all'arrivo della merce.

Il porto affrancato o assegnato specificano chi deve pagare le spese di trasporto al vettore ma non il soggetto sul quale le stesse gravano. Con la clausola porto assegnato le spese di trasporto sono pagate dal compratore  ma se vi è anche la clausola franco destino sono a carico del venditore e quindi il compratore vanterà un credito nei confronti del venditore.


2.2.1.6. Gli imballaggi


Sono involucri aventi solitamente requisiti di solidità e leggerezza con la funzione di protezione della merce durante la conservazione e/o il trasporto. Ha funzione promozionale se dà al prodotto un'apparenza gradevole che stimola il consumatore all'acquisto rafforzando l'immagine dell'azienda. Per tale motivo l'imballaggio è definito "venditore silenzioso". Alcuni prodotti (cereali) non possono essere imballati e sono negoziati "alla rinfusa". L'imballaggio si distingue in:

confezione, quale involucro iniziale che protegge la merce ed individua il prodotto;

imballaggio in senso stretto o di secondo livello, contenitori di più confezioni;

unità di carico, ossia container o unità contenenti più imballaggi in senso stretto.

A secondo delle caratteristiche e delle condizioni contrattuali vi sono:

imballaggio fatturato a parte, se viene esposto distintamente con specifico prezzo sulla fattura;

imballaggio tara per merce o lordo per merce; se è addebitato al cliente nello stesso prezzo della merce. Tale clausola è poco usata perché la legge prevede lo scomputo della tara per i prodotti alimentari;

imballaggio gratis, quando formalmente non è addebitato alcun costo ma in realtà è già compreso nel prezzo di vendita del prodotto;

imballaggio a rendere, se gli imballaggi vengono consegnati al cliente avente l'impegno della restituzione degli stessi. In tal caso ci può essere o meno il versamento di una cauzione da parte del cliente.

Il peso dell'imballaggio è denominato tara (peso lordo = peso netto + tara, relazione che intercorre tra gli stessi). La tara può essere:

reale, corrisponde al peso effettivo dell'imballaggio;

convenzionale, è concordata tra i contraenti in una data percentuale (10% del peso lordo) o in un dato peso per unità (2 Kg per ogni sacco di merce);

legale, è stabilita dalla legge in materia doganale per facilitare l'accertamento del peso netto della merce nel calcolo dei dazi doganali.

È altresì disposizione legislativa il divieto, sia nel commercio all'ingrosso che al dettaglio, il riferire il prezzo al peso lordo ma deve essere imputato esclusivamente al peso netto.


2.2.1.7. Le clausole relative al tempo di pagamento


Il pagamento del prezzo rappresenta il principale obbligo contrattuale del compratore. Esso è stabilito d'apposite clausole. Il pagamento, rispetto al tempo di consegna della merce, può essere:

anticipato, avviene prima della consegna delle merci ed è solitamente richiesto se la fornitura è d'importo elevato o riguarda merci appositamente fabbricate per il compratore o quando il compratore è poco conosciuto e il venditore vuole cautelarsi nei suoi confronti. Il pagamento anticipato totale è raro, ma solitamente è in parte anticipato e in parte immediato o differito. Con l'anticipo del pagamento il compratore finanzia il venditore;

immediato o per pronta cassa, viene eseguito all'atto della consegna della merce;

per contanti, deve essere effettuato entro un breve periodo (7-10 giorni) dal ricevimento delle merci, variabile a seconda delle piazze e degli usi;

pagamento differito (dilazionato, posticipato, a respiro o a termine), viene effettuato successivamente alla consegna della merce e può essere stabilito in un'unica soluzione o frazionato tra due o più scadenze.


2.2.2.I principali documenti relativi alla compravendita


Il venditore deve emettere:

documento di trasporto, che accompagna la merce durante il trasferimento ed attesta la consegna di beni verso terzi;

la fattura, che attesta l'esecuzione del contratto da parte dl venditore avente il diritto ad essere pagato.

La differenza tra i 2 documenti s sostanzia nel fatto che il Ddt/c non deve soggiacere a requisiti formali né sottoposto a particolari adempimenti (annotazione nei registri).

Il documento di trasporto o consegna emesso dal venditore può essere redatto secondo uno schema libero contenente i seguenti elementi:

data consegna o spedizione merce;

dati identificativi del venditore;

dati identificativi del compratore;

dati identificativi dell'eventuale vettore;

descrizione della natura, qualità e quantità merci vendute;

numero progressivo, in quanto la fattura "differita" che verrà emessa dovrà contenere data e numero di Ddt/c al quale si riferisce. La fatturazione riepilogativa dovrà contenere tutte le date e i numeri di Ddt/c riguardanti le operazioni in essa contenute ed effettuate nel corso dello stesso mese solare al quale fa riferimento.

La fattura è redatta dal venditore e attesta che ha eseguito il contratto pertanto ha vanta il diritto di essere pagato. È il principale documento della vendita e la sua redazione è obbligatoria e deve avvenire in duplice esemplare, ossia l'originale va consegnata la compratore e la copia, identica all'originale, resta al venditore. Le funzioni della fattura sono:

informare il compratore dell'esecuzione del contratto da parte del venditore;

richiama tutte le condizioni del contratto;

precisa il prezzo delle merce e dei servizi forniti, con gli sconti applicati e gli oneri accessori, indicando l'importo totale dovuto dal compratore;

documenta l'operazione secondo quanto stabilisce la legge civile (redazione del documento, la sua conservazione e l'eventuale esibizione al giudice in caso di controversia);

documenta l'operazione agli effetti fiscali, perché concorre sia al calcolo delle imposte dirette che indirette.

La fattura può essere:

immediata, necessaria per operazioni che hanno originato movimento di merce (prestazioni di servizi e versamenti di anticipi). Secondo le norme tributarie essa deve essere emessa nello stesso giorno in cui l'operazione avviene con l'obbligo di dare alla controparte nello stesso giorno 1 degli esemplari. Non ha carattere accompagnatorio e perciò le merci vendute possono o meno viaggiare scortate dalla stessa;

differita, riguarda solo la vendita di merci che sono state spedite o consegnate accompagnate dal Ddt/c. Va emessa, come quella riepilogativa, entro il giorno 15 del mese successivo alla consegna.

Nello schema di fattura, pur essendo libero, si può individuare:

la parte descrittiva, contenente numero e data fattura, dati identificativi del venditore e del compratore, clausole contrattuali e condizioni di vendita generali, riferimenti alla consegna e al trasporto delle merci;

la parte tabellare, contenente natura, qualità, quantità, prezzo unitario e complessivo della merce, aspetto esteriore e numero di colli, eventuali oneri accessori, sconti, abbuoni o premi, aliquota e ammontare dell'Iva, importo complessivo a debito del compratore.


2.2.2.1. L'I.V.A.


L'imposta sul valore aggiunto è un'imposta indiretta sui consumi in vigore in tutti i paesi dell'UE e si applica alle cessioni di beni e servizi incidendo sul consumatore finale che non ha la possibilità di rivalersi su altri. È un'imposta:

indiretta, perché colpisce le manifestazioni della capacità contributiva risultanti dagli atti di scambio e consumo;

proporzionale, perché è calcolata attraverso l'applicazione di aliquote che rimangono costanti al variare della base imponibile;

generale, perché essendo imposta non è limitata a particolari categorie;

neutra, perché il suo importo non risente devi passaggi che la merce deve effettuare per giungere dal produttore al consumatore finale;

comporta obblighi amministrativi, in quanto le disposizioni che la regolano impongono una serie di adempimenti straordinari (dichiarazione di inizio o fine attività), continuativi (emissioni di Ddt/c e fatture, rilascio di ricevute fiscali  scontrini) e ciclici (liquidazioni e versamenti periodici).

Il meccanismo di "deduzione d'imposta da imposta" funziona nelle attività d'impresa o professioni ma il consumatore finale resta soggetto inciso ossia gravato dall'imposta in quanto non può rivalersi su altri.

I presupposti dell'Iva sono le condizioni che devono verificarsi per poterla applicare e possono essere:

presupposto oggettivo, che fa riferimento all'oggetto dell'operazione e rientrano in esso gli atti a titolo oneroso che comportano il trasferimento di proprietà e le prestazioni di servizi;

presupposto soggettivo, riguardante la persona fisica o giuridica di chi effettua le operazioni a cui è collegato l'obbligo tributario. Le operazioni devono essere compiute nell'esercizio d'imprese o nell'esercizio di arti e professioni, mentre non sono soggetti d'imposta i privati che scambiano beni tra loro. Le importazioni costituiscono un'eccezione perché il Decreto Iva afferma che su le stesse va calcolata l'imposta da chiunque sono effettuate;

presupposto territoriale, si riferisce all'ambito in cui lo stato esercita la sua sovranità. Per le cessioni di beni la territorialità si riferisce al bene che è oggetto del contratto, quindi i beni mobili devono essere nazionali o nazionalizzati (sdoganati) e quelli immobili devono trovarsi sul territorio nazionale. Per le prestazioni di servizi la territorialità è riferita al soggetto che li effettua, che deve essere residente o domiciliato nello stato.

Le operazioni prive di 1 o + presupposti non soggette ad Iva si hanno:

per mancanza del presupposto oggettivo (operazioni che non sono cessioni di beni o prestazioni di servizi);

per mancanza del presupposto soggettivo (operazioni effettuate da privati);

per mancanza del presupposto territoriale (operazioni compiute fuori dal territorio nazionale).

Secondo le norme disciplinanti l'Iva le operazioni commerciali si dividono in:

operazioni non soggette ad Iva, ossia prive dei necessari presupposti o considerate estranee al campo di applicazione dell'imposta (cessione di denaro o di crediti in denaro, le vendite di giornali quotidiani) e le stesse non vanno fatturate;

operazioni soggette ad Iva, ossia cessioni di beni o prestazioni di servizi regolate dalle norme di legge relative all'Iva. Tali operazioni devono essere fatturate anche se non è dovuta l'imposta.

Le operazioni soggette ad Iva si distinguono in:

operazioni imponibili, dove si calcola l'imposta in base alle aliquote stabilite dalla legge. Ne fanno parte tutte le cessioni di beni a titolo oneroso e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio nazionale. È soggetto ad Iva anche l'autoconsumo cioè la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore di beni prelevati dall'azienda;

operazioni esenti, dove non si calcola l'imposta per ragioni di opportunità economico-sociale, ma da fatturare se non rientrano nell'attività specifica dell'impresa (interessi per dilazione di pagamento sono da fatturare in quanto la concessione di finanziamenti non fa parte dell'attività propria di un'impresa commerciale);

operazioni non imponibili, dove l'imposta non si calcola per evitare una doppia tassazione (esportazioni, servizi internazionali e cessioni tra operatori dell'UE).

Le aliquote dell'Iva sono:

ordinaria

ridotta

super-ridotta

Sono imputate progressivamente dalla super-ridotta all'ordinaria in relazione ai consumi primari fino a quelli secondari.


2.2.2.2. La base imponibile Iva.


È l'imposto sul quale si applica l'aliquota ed è formata dai seguenti elementi:

prezzo della merce ceduta, dedotto da eventuali sconti mercantili;

spese accessori gravanti sull'acquirente;

prezzo degli imballaggi, ad eccetto di quelli a rendere.

Non formano la base imponibile e quindi sugli stessi non si calcola l'Iva:

interessi moratori o penalità per ritardi o inadempienza degli obblighi contrattuali dal compratore;

gli imballaggi a rendere;

le somme dovute per rimborso di anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente purchè regolarmente documentate.

Sono esenti da Iva gl'interessi per dilazioni di pagamento concordati tra i contraenti alla stipula del contratto o successivamente. Essi devono essere indicati in fattura ma non ci si calcola l'imposta.


2.2.2.3. Lo sconto mercantile.


Lo sconto commerciale è la funzione del capitale da scontare (C), della percentuale di sconto d'applicare (r), e del tempo di anticipo del pagamento (t).

Lo sconto mercantile è la funzione del capitale da scontare (C) e della percentuale di sconto d'applicare (r). Esso si distingue in:

sconto incondizionato, concesso senza sottostare a specifiche condizioni ed è evidenziato in fattura in deduzione del prezzo della merce;

sconto condizionato, in quanto lo sconto è sottoposto ad una determinata condizione (raggiungimento da parte del compratore di un certo volume di acquisti in un determinato arco di tempo).


2.2.2.3. Le spese e gli oneri accessori.


Sono addebitate dal venditore al compratore perché riguardano l'esecuzione del contratto ma non la merce. Esse si distinguono in:

spese documentate, anticipate dal venditore in nome e per conto del compratore e risultanti da apposito documento allegato alla fattura emessa dal venditore. Non rientrano nella base imponibile perché già assoggettate ad Iva;

spese non documentate, ossia cessioni o prestazioni accessorie addebitate al compratore in modo forfetario perché effettuate direttamente dal venditore per suo conto e a sue spese, spesso anche in misura non esattamente determinabile. Costituiscono per il venditore un ricavo accessorio e concorrono a formare la base imponibile.


2.2.3. I calcoli percentuali.


Sono le operazioni con le quali si determinano le grandezze con riferimento a 100 o a 1000. il rapporto percentuale è chiamato tasso o saggio percentuale o aliquota o ragione. Nei casi più complessi i calcoli devono essere eseguiti impostando una proporzione.


2.2.4. Abbuoni, resi e ribassi.


Si hanno se le merci consegnate al cliente presentano delle differenze qualitative o quantitative rispetto alle condizioni contrattuali.

L'abbuono consiste nella riduzione del prezzo convenuto a seguito delle predette difformità entro determinati limiti.

Il reso è la restituzione di tutte o in parte delle merci da parte del compratore con la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto a causa della presenza di difetti o deterioramenti alle merci tali da non essere più utilizzabili all'uso destinate.

Il ribasso è il pagamento inferiore a quello convenuto a causa di un eventuale arrotondamento di cifra effettuato dal debitore all'atto del pagamento.

Il venditore in caso di abbuoni, resi o ribassi dovrà emettere nota di accredito al compratore.


2.3. Gli strumenti di pagamento.


La scelta dello strumento di pagamento dipende da molteplici fattori tra cui:

disponibilità di somme liquide da parte del compratore;

possibilità del venditore di concedere dilazioni di pagamento;

forza contrattuale dei contraenti;

rapporto di conoscenza;

fiducia nella correttezza commerciale della controparte, ecc.

Per ogni operazione vi è uno strumento di pagamento adeguato. Quello più conosciuto è il denaro. Gli strumenti di pagamento si distinguono a secondo che il pagamento avvenga su iniziativa del compratore o del venditore:


Ad iniziativa del compratore

Ad iniziativa del venditore

Versamento di denaro

Procedure d'incasso elettroniche

Rilascio di assegni

Emissione di tratte

Emissione di pagherò

Spedizione in contrassegno

Girata di effetti


Versamenti in c/c bancario o postale



2.3.1. I titoli di credito.


I documenti di prova sono attestazioni scritte riguardanti le operazioni commerciali. Sono compilati in diverse forme attraverso l'utilizzo di schemi e moduli già predisposti contenti condizioni e modalità con cui le operazioni commerciali vengono stipulate ed eseguite (contratti, Ddt/c, fatture e ricevute).

I titoli di credito sono documenti che, oltre a provare l'esistenza di un diritto, assicurano la possibilità di farlo valere direttamente consentendone il trasferimento ad altre persone. La funzione fondamentale è la mobiliarizzazione della ricchezza, ossia chi vuole trasferire un diritto di credito secondo modi ordinari deve: dimostrare la titolarità del credito; stipulare un atto con cui trasferisce tale diritto e per far si ché questo abbia efficacia erga omnes deve notificare al debitore ceduto il fatto che dovrà pagare ad altro soggetto.

L'art. 1153 c.c. sancisce l'Acquisto a non domino ossia la possibilità di acquisire un bene mobile anche da chi non è il proprietario purchè sussista:

traditio rei, trasferimento materiale del bene;

buona fede di chi acquista;

titolo idoneo al trasferimento della proprietà.

Il Credito Commerciale incorporato in un titolo di credito, muta la sua natura giuridica divenendo diritto cartolare ossia un credito circolante secondo il regime dei beni mobili.

I titoli di credito si distinguono

per il loro contenuto:

propriamente detti, quando conferiscono al legittimo proprietario il diritto di esigere una somma di denaro o trasferirla ad altri (assegni, cambiali);

di massa, attribuenti ai loro possessori la qualità di soci in società commerciali o di creditori di enti pubblici e società private conferendogli particolari diritti (intervento alle assemblee, partecipazione agli utili, percezione degli interessi). Fanno parte di essi le azioni del capitale societario, i titoli di debito p0ubblico (BOT, ecc.) e le obbligazioni emesse dalle società;

rappresentativi di merci, conferenti ai possessori il diritto di ritirare o trasferire ad altri le merci in viaggio o depositate in magazzini pubblici. Fanno parte di essi la polizza di carico e la fede di deposito che attribuiscono al possessore il diritto al ritiro delle merci caricate su nave mercantile o introdotte in un deposito pubblico;

per le modalità di trasferimento:

al portatore, il trasferimento dei diritti da una persona all'altra avviene con la semplice consegna del titolo;

all'ordine, il titolo è intestato ad una persona che può trasferirlo ad un'altra attraverso un ordine scritto sul titolo stesso, detto girata;

nominativi, il titolo è intestato ad una determinata persona che può trasferirlo ad un'altra attraverso l'annotazione del trasferimento sul titolo e sul registro dell'ente emittente. La legge consente che alcuni titoli di tale specie siano trasferiti attraverso la girata autenticata.


2.3.2. La cambiale.


È un titolo di credito all'ordine, formale ed astratto contenente la promessa incondizionata di pagare (pagherò) o l'ordine incondizionato di far pagare una certa somma, alla scadenza e nel luogo indicati, a favore del suo legittimo portatore. Essa è:

all'ordine, perché può circolare attraverso la girata;

formale, perché per la validità deve avere dei requisiti essenziali:

denominazione di "cambiale" nel contesto e deve essere espressa nella lingua che è redatta;

l'ordine incondizionato o promessa di pagare una certa somma;

nome del trattario, in caso di cambiale-tratta;

nome del primo prenditore;

data di emissione;

sottoscrizione dell'emittente o traente.

La mancanza di uno di tali requisiti fa si ché non valga come cambiale ma come attestazione di credito;

astratto, perché non risulta la motivazione per cui è stata emessa;

esecutivo, perché,in caso di mancato pagamento, il legittimo possessore può direttamente iniziare un'azione esecutiva forzata sul patrimonio del debitore.

La cambiale si divide in:

vaglia cambiario o pagherò;

cambiale tratta o tratta.


2.3.2.1. Il pagherò cambiario.


O vaglia cambiario contiene la promessa incondizionata dell'emittente di pagare una somma di denaro al beneficiario nel luogo ed alla scadenza indicati sul titolo.

Gli elementi del pagherò sono:

denominazione di cambiale;

promessa incondizionata di pagare una determinata somma;

importo in cifre e lettere;

scadenza;

luogo di pagamento;

nome del beneficiario;

data e luogo d'emissione;

sottoscrizione autografa dell'emittente.

Le cambiali sono soggette all'imposta di bollo e quelle non regolarmente bollate sono prive della qualità di titolo esecutivo. L'importo di bollo è proporzionale a quello della cambiale calcolandolo al 12 per mille sull'importo della cambiale stessa. Il pagamento di tale imposta avviene:

all'atto dell'acquisto del modulo cambiario;

con bollatura autorizzata dei propri moduli prestampati, per le aziende utilizzatrici di moduli personalizzati che devono rispettare la forma stabilita dalla legge.


2.3.2.2. La cambiale tratta.


È un titolo di credito contenente l'ordine incondizionato impartito dal traente al trattario di pagare una certa somma alla scadenza a favore del beneficiario. Il traente sottoscrive la cambiale rivolgendo al trattario l'ordine di pagare; il trattario è colui al quale è rivolto l'ordine di pagare; il beneficiario riceve la cambiale e riscuote la somma alla scadenza.

Nell'aspetto operativo la tratta è un comodo strumento di regolamento dei rapporti commerciali tra più soggetti.

Nell'aspetto legale il trattario è obbligato al pagamento solo se accetta l'ordine di pagare rivoltogli dal traente. L'accettazione viene scritta sull'effetto dal trattario con l'apposizione della propria firma autografa sulla faccia anteriore della cambiale tratta che può essere da dicitura tipo "per accettazione". Se non viene accettata dal trattario la tratta costituisce un'obbligazione per il traente e per gli eventuali giranti ed è titolo esecutivo solo verso gli stessi. Gli elementi della tratta sono:

denominazione di cambiale nel contesto e nella lingua in cui è redatta;

ordine incondizionato al pagamento di una determinata somma;

l'indicazione  del trattario;

importo in lettere e cifre;

luogo di pagamento;

nome del beneficiario;

data e luogo di emissione;

sottoscrizione autografa del traente.

A volte le tratte non sono accettate ma solo autorizzate, ossia spiccate dal traente con il consenso del trattario. Tale consenso può essere inserito nella corrispondenza commerciale atta alla stipula di un contratto di compravendita.

Le tratte indebite sono quelle né accettate e né autorizzate. Le tratte fasulle sono quelle emesse su nominativi ignari o inesistenti.

Nell'aspetto fiscale le tratte sono soggette all'imposta di bollo.


2.3.2.3. La cambiale tratta a 2 persone.


Si ha quando il traente rivolge al trattario l'ordine di pagare a suo favore e quindi il traente ed il beneficiario sono la stessa persona. A tal fine nello spazio per l'indicazione del beneficiario viene scritto il nome del traente o un'espressione atta a far percepire ciò.


2.3.2.4. La scadenza delle cambiali.


Può essere:

a giorno fisso, se lo stesso è specificato;

a vista, ossia pagabile all'atto della presentazione al debitore entro un anno dall'emissione;

a certo tempo data, se la scadenza è ottenuta aggiungendo alla data d'emissione il periodo di tempo indicato (a 3 mesi data);

a certo tempo vista, si ha solo per le tratte e la data di scadenza è definita dalla data in cui il trattario ha accettato con il periodo di tempo indicato (a 2 mesi vista).

Se la scadenza non è indicata la cambiale è pagabile a vista; invece se la data indicata è impossibile (31 giugno) la cambiale non è titolo esecutivo.


2.3.2.5. La girata.


È la dichiarazione scritta sul retro del titolo con cui il girante orina al debitore della cambiale di effettuare il pagamento del titolo stesso al giratario che, per effetto della girata, ha ricevuto la cambiale dal girante. Essa può essere:

in pieno o completa, se contiene nome del giratario, data e firma del girante;

in bianco, se vi è solo la firma del girante;

per l'incasso, che si effettua quando un titolo è girato ad una banca per l'incasso.


2.3.2.6. L'avallo della cambiale.


È una garanzia di pagamento che viene scritta sul titolo da parte dell'avallante. Esso rende l'effetto più sicuro facilitandone la circolazione. Si realizza scrivendo sulla faccia anteriore del titolo la dicitura "per avallo" seguita dalla firma dell'avallante.


2.3.2.7. Le azioni cambiarie.


Le cambiali sono solitamente riscosse attraverso le banche. Il debitore è usuale indicare sul titolo lo sportello bancario presso il quale desidera estinguere l'effetto alla scadenza. Generalmente nell'incasso di una cambiale sono coinvolte 2 banche, ossia quella operante sulla piazza di chi deve riscuotere e quella operante sulla piazza di chi deve pagare la cambiale. La banca, qualche giorno prima della scadenza, invia al debitore l'avviso di scadenza costituito dalla fotocopia della cambiale per invitarlo ad eseguire il pagamento.


2.3.2.8. Le azioni cambiarie.


In caso di mancanza di adempimento alla scadenza da parte del debitore, il creditore può rivalersi attraverso:

azione extragiudiziale, spiccando la tratta di rivalsa sull'emittente o sull'accettante o su uno dei giranti. L'importo della tratta di rivalsa sarà costituto, oltre che dal valore nominale della tratta scaduta, anche dagli interessi per mancato pagamento, dalle spese di protesto sostenute dal creditore e dall'imposta di bollo della nuova tratta;

azione giudiziale, che può essere diretta o di regresso.


2.3.3. La ricevuta bancaria.


È un documento attestante l'avvenuto pagamento ossia un segno di fiducia che il fornitore dà al cliente per evitare di regolare il rapporto con l'emissione di una cambiale in caso di pagamento posticipato rispetto alla vendita.

La ricevuta bancaria elettronica (Ri.Ba.) è emessa dal creditore su supporto magnetico ed inoltrata alla sua banca che l'invia telepaticamente alla banca del debitore. Al momento del pagamento la banca del creditore stampa la ricevuta bancaria rilasciandola per quietanza al debitore.

La procedura M.AV (pagamento mediante avviso) consente una notevole riduzione di tempi rispetto alla Ri.Ba e consta di 5 fasi:

l'impresa cliente consegna alla propria banca (assuntrice) un supporto contenente nominativi ed indirizzi dei debitori e gli importi con le scadenze;

la banca assuntrice invia un avviso di pagamento ad ogni debitore;

ogni debitore può eseguire il pagamento presso qualsiasi banca (esattrice);

la banca esattrice invia un messaggio elettronico dell'avvenuto pagamento alla banca assuntrice;

la banca assuntrice comunica l'avvenuta riscossione all'impresa cliente accreditandole l'importo sul conto corrente.

La procedura M.AV è molto adatta per la riscossione periodica.


2.3.4. Gli assegni.


L'assegno bancario o chéque è un titolo di credito a vista mediante il quale il traente, che ha somme disponibili presso una banca, ordina alla banca stessa (trattario) di pagare una certa somma a favore proprio o di un prenditore beneficiario. Gli assegni sono titoli di credito a vista ed hanno quindi la funzione di sostituire la moneta legale nei regolamenti a pronti.

Il traente è chi emette l'assegno ordinando alla banca di effettuare il pagamento; il trattario o trassato è rappresentato dalla banca che deve effettuare il pagamento; il beneficiario è colui a favore del quale è stato rilasciato l'assegno.

I presupposti per l'emissione di assegni bancari sono:

esistenza di un rapporto di c/c con la banca;

la convenzione di assegno consistente nell'autorizzazione all'emissione degli stessi.

Il modulo di assegno è composto da:

matrice, che resta attaccata al libretto e sulla quale si possono annotare gli estremi dell'assegno rilasciato;

figlia, che è l'assegno vero e proprio.

La legge stabilisce che ogni assegno bancario deve contenere:

denominazione di assegno bancario nel contesto del titolo e nella lingua in cui è redatto;

ordine incondizionato di pagare una certa somma espressa sia in cifre che in lettere;

denominazione della banca designata al pagamento;

luogo di pagamento;

data e luogo d'emissione;

sottoscrizione di chi lo emette.


2.3.4.1. Le clausole di sicurezza.


Sono distinte a secondo della limitazione che offrono:

circolazione dell'assegno;

pagamento dell'assegno.

Tra le clausole limitanti la circolazione dell'assegno vi è quella della non-trasferibilità inserita nel titolo da:

traente, al momento dell'emissione;

un girante, in un momento successivo all'emissione.

Le clausole + diffuse che limitano il pagamento dell'assegno sono:

lo sbarramento, che si effettua sulla facciata anteriore dell'assegno attraverso l'apposizione di due righe trasversali e parallele, può essere: generale che fa si che l'assegno deve essere esclusivamente incassato presso una filiale dell'istituto di credito su cui è tratto; speciale che fa si che l'assegno deve essere riscosso presso la banca indicata tra le due righe tracciate;

la clausola "da accreditare", va scritta trasversalmente sul frontespizio del titolo e la riscossione può avvenire solo attraverso l'accredito sul c/c del presentatore.


2.3.4.2. Il pagamento e il mancato pagamento dell'assegno bancario.


Se il prenditore o ultimo giratario per riscuotere un assegno effettua una girata per l'incasso alla banca ove detiene il c/c.

L'importo viene accreditato sul conto "salvo buon fine", ossia qualora l'assegno non venga pagato la banca recupera la somma accreditata attraverso un addebitamento sul medesimo conto corrente.

Siccome l'assegno è un titolo di credito esecutivo, dopo la constatazione del protesto, il possessore può esercitare l'azione di regresso contro il traente o gli eventuali giranti, tale azione consiste nel recupero coatto del credito e si svolge in tre fasi: il precetto, il pignoramento dei beni e la loro vendita giudiziale.

Per esercitare l'azione di regresso verso il traente è necessario che l'assegno bancario sia presentato entro i termini stabiliti dalla legge ossia 8 giorni se è pagabile sulla stessa piazza d'emissione e 15 fuori piazza, e che il rifiuto di pagamento da parte della banca sia stato constatato con atto di protesto o dichiarazione sostitutiva di un funzionario della Banca d'Italia.

Coloro che emettono assegni in mancanza di "convenzione di assegno" o a vuoto commettono violazioni amministrative punibili con pene pecuniarie dalla gravità dell'illecito e dell'importo dell'assegno o anche con sanzioni amministrative.


2.3.4.3. Il servizio di garanzia assegni.


È fornito dalle società di garanzia assegni attrezzate per fornire tempestive informazioni telefoniche.

Tale servizio comporta dei costi per commercianti costituiti da una quota associativa annua e da una percentuale sull'importo di ogni assegno approvato. Il vantaggio è rappresentato dalla società di garanzia del rimborso integrale degli assegni approvati telefonicamente e non andati a buon fine, da parte della società di garanzia. Tale rimborso ha decadenza indiscutibile.

Per usufruire di tale servizio si deve stipulare un contratto scritto con tali società.

Questo tipo di servizio si articola delle seguenti fasi:

il commerciante o l'addetto alla cassa compone il numero verde della società di garanzia, comunicando il codice e la denominazione del negozio, gli estremi di un documento di riconoscimento del cliente e i dati dell'assegno;

la società di garanzia assegni esegue un controllo immediato presso la "banca dati"contenente tutti coloro che hanno avuto una firma protestata e tutti i numeri di assegni rubati o smarriti;

la società di garanzia fornisce la risposta che può consistere:

a)   nell'approvazione dell'assegno e viene dato al commerciante un numero di approvazione da annotare a tergo dell'assegno apponendovi un apposito timbro con la dicitura "approvato" e la denominazione della società di garanzia assegni così il rischio di un eventuale mancato pagamento passa dal commerciante alla società di garanzia;

b)  nella mancata approvazione dell'assegno: in tal caso il commerciante consegna al cliente un foglietto di cortesia predisposto dalla società di garanzia, suggerendogli di regolare l'acquisto con altri mezzi di pagamento.


2.3.4.4. Gli assegni bancari speciali


Sono appositi strumenti idonei a garantire al beneficiano la copertura del titolo

l'eurochéque

l'assegno turistico (traveller's chéque)

l'assegno di copertura garantita

L'eurochéquè facilmente convertibile in denaroe può circolare solo al di fuori del territorio nazionale e perciò può essere convertito dal traente in moneta estera presso banche straniere recanti la sigle "EC".

Il buon fine di tale assegno è garantito dalla presentazione da parte de3l traente della carta assegni recante la stessa sigla.

L'assegno turistico, o traveller's chéque, è un assegno bancario con importo prestampato tratto da una banca italiana a favore del prenditore-richiedente su una banca straniera.

Sono rilasciati a chiunque ne faccia richiesta anche se non correntista, a condizione che versi il contro valore in euro corrispondente all'ammontare degli assegni richiesti.

Tale tipo di assegno può essere negoziato presso qualsiasi banca estera o direttamente utilizzato per pagamenti in negozi visto anche l'indicazione dell'importo in moneta straniera.

Colui che richiede l'assegno turistico appone la propria firma:

sia al momento in cui lo ritira presso la banca emittente che al momento in cui lo incassa, consegnandolo alla banca straniera o controllano la legittimità confrontando le firme e previo presentazione di documento di riconoscimento.

Gli assegni rimasti inutilizzati possono essere restituiti in territorio nazionale presso una banca ottenendone il rimborso.

Nell'assegno a copertura garantita risulta prestampato l'importo massimo per il quale può essere emesso e la banca trattaria ne garantisce il buon fine perché già ricevuto dal cliente la relativa copertura.


2.3.4.5. Carta assegni e tessere multifunzionali


La carta assegni è una tessera plastificata, rilasciata dalle banche a clienti che godono della fiducia della stessa per garantire, entro un determinato importo, il buon fine degli assegni bancari emessi. Essa contiene:

la generalità e, a volte, la fotografia del titolare;

la firma del titolare;

il nome della banca che l'ha emessa;

il numero del conto corrente del titolare;

il numero del documento;

la data di scadenza;

l'importo massimo garantito.

Il correntista così quando effettua un pagamento con assegno bancario, esibisce la relativa carta assegni e il creditore può accettare con maggiore sicurezza ed espletando solo alcune formalità:

far firmare l'assegno bancario in sua presenza e accertandosi che la stessa e che il numero di conto corrente coincidano con quelli sulla tessera;

la carta assegni non deve essere scaduta;

annotare sul retro dell'assegno il numero della carta assegni.

La diffusione della carta assegni e limitata perché la stessa:

garantisce ciascun assegno per un importo fissato massimo di 150 euro;

le recenti tecnologie elettroniche hanno consentito lo sviluppo di tessere multifunzionali che offrono l'accesso al titolare a servizi bancari.

Le tessere multifunzionali, oltre a garantire la copertura degli assegni bancari, consentono:

il prelevamento di denaro dal proprio conto corrente presso gli sportelli automatici;

il regolamento degli acquisti effettuati nei punti vendita dove sono istallati dei terminali POS (Point of sale) collegati con le banche.


2.3.4.6. La carta Bancomat

È una tessera circolare che può avvantaggiarsi del servizio Bancomat esistente in Italia dal 1983 e consistente in un sistema nazionale di sportelli automatici collegati tra loro in "reti interbancarie".

La carta Bancomat può essere richiesta alla propria banca da chiunque disponga di un conto corrente; è un badge (tessera plastificata) che consente di usufruire di numerosi servizi bancari ed è consegnata al correntista unitamente ad un plico sigillato che contiene un codice PIN da digitare per poter accedere ai servizi che essa offre.

Sulla tessera Bancomat è impressa una banda magnetica che permette alle apparecchiature di leggere i dati identificativi del cliente.


2.3.5. L'assegno circolare


L'assegno circolare è un titolo di credito a vista mediante il quale una banca (emittente) promette di pagare una determinata somma all'ordine di una persona indicata (beneficiario):

l'emittente è la banca che si impegna a effettuare il pagamento;

mentre il beneficiario è la persona a cui verrà consegnato e che lo presenterà per la riscossione o lo girerà a un'altra persona. L'assegno circolare non può essere emesso al portatore.

Per ottenere un assegno circolare è necessario:

  rivolgersi a una banca

  compilare un apposito modulo di richiesta;

  depositare prevalentemente presso la banca la provvista e per questo è un titolo di credito a copertura precostituita e di sicuro buon fine.

Ogni banca per poter emettere assegni circolari deve avere un apposita autorizzazione della Banca d'Italia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed in assenza di questa esse ricorrono ad altre banche più importanti che gli emettono assegni per loro conto definiti assegni di corrispondenti o ricorrono ai loro istituti centrali.

L'assegno circolare viene rilasciato gratuitamente. La banca che emette l'assegno dopo averne ottenuto la copertura, perché ha il vantaggio di disporre di tali fondi per un certo periodo di tempo.

La legge stabilisce che ogni assegno circolare deve contenere:

denominazione di assegno circolare inserita nel contesto del titolo;

promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata;

indicazione del beneficiano;

data e luogo dove l'assegno circolare è emesso;

firma della banca emittente.

Con la firma di emissione, la dipendenza della banca emittente e tutte le altre dipendenze della stessa banca, devono pagare a vista l'assegno circolare che deve indicare il nome e cognome del beneficiario o la denominazione legale dell'impresa.

L'importo deve essere scritto in cifre e in lettere.

Per impedire alterazioni dell'importo, gli assegni circolari recano anche un quadro di controllo a cifre da annullare u perforare.

Altra precauzione è l'utilizzo di moduli di carta speciale recanti l'indicazione dell'importo massimo.

Anche gli assegni circolari possono essere trasferiti mediante girata, ma può essere anche apposta la clausola "non trasferibile".


2.4. I contratti locazione e leasing


2.4.1. La locazione

La locazione è "un contratto di scambio con il quale si attribuisce una cosa mobile o immobile per un tempo determinato e contro un corrispettivo denominato variamente secondo la natura della cosa(canone, affitto, pigione, nolo, ecc.)" (art. 1571 c. c. ).

La "locazione", in base alla diversità dell'oggetto, può trattare:

o   di beni mobili registrati

o   di beni non registrati

o   di immobili urbani

o   l'affitto, quando la localizzazione ha per oggetto beni produttivi.

L'obbligazione fondamentale del locatore è di far goder la cosa al conduttore. La consegna della cosa in buono stato, la manutenzione del buono stato locativo e la garanzia del pacifico godimento.

La locazione di immobili ad uso non abitativo (attività industriale, commerciale, professionale). Il contratto ha durata massima di 6 anni, 9 per attività alberghiere. È previsto il tacito rinnovo. Il conduttore può recedere prima della scadenza per gravi motivi o se previsto contrattualmente. Il locatore può intimare per esigenze abitative, economiche, professionali sue o di stretti congiunti; demolizione; ristrutturazione.


2.4.2. Il leasing


È un rapporto regolato da un contratto atipico mediante il quale le due parti prendono i seguenti accordi:

o   la società leasing o società locatrice o locatore, concede un bene in locazione alla controparte, che si impegna a corrispondere un numero di canoni consecutivi, il cui importo è soggetto eventualmente a variazioni secondo un parametro ed è un meccanismo già fissato nel contratto;

o   alla scadenza del contratto, o con anticipo contrattualmente stabilito, il conduttore ha la possibilità di esercitare un'opzione di acquisto, "riscatto del bene", contro il pagamento di un importo definito o di un valore indicizzato con parametri e meccanismi definiti nel contratto stesso.

Il leasing si differenzia dalla vendita a rate perché il conduttore può o meno riscattarsi il bene e dalla locazione pura e semplice perché sono stabilite fin dall'inizio le modalità che il conduttore deve seguire e il prezzo che deve pagare per riscattarsi definitivamente il bene.

Il leasing può essere:

finanziario;

operativo.

Il leasing finanziario ha come oggetto beni mobili ed immobili che vengono ceduti in locazione per un periodo di tempo generalmente corrispondente alla vita economico-tecnica degli stessi ed è prevista la possibilità del loro acquisto, al termine del contratto, da parte del locatario, contro il versamento di un determinato corrispettivo solitamente di importo abbastanza modesto. Il totale dei canoni corrisposti, durante la vita del contratto, è superiore al valore relativo ai beni e non comprendono i servizi accessori (riparazione, manutenzione).

Nel leasing operativo i canoni contrattuali includono i servizi correlati ma non è prevista, la possibilità di acquisto del bene da parte del locatario al termine della locazione.

Nella sfera professionale internazionale l'International Acconting Committee (IAS) nel principio n. 17 "Accounting for leales" propone quattro condizioni che, se singolarmente o congiuntamente verificate, permettono la distinzione ai fini contabili del leasing finanziario da quello operativo. Esse sono:

v    prestabilita sorte del bene: una locazione che prevede esplicitamente il trasferimento della proprietà del bene attribuisce al locatario, fin dalla stipulazione tutti i vantaggi della proprietà senza che questa sia formalmente trasferita;

v    prevedibile destinazione della proprietà: se alla scadenza del contratto il prezzo di riscatto assume un valore inferiore al valore normale del bene, si può supporre che il locatario eserciterà l'opzione già alla stipula dello stesso la locazione è di natura finanziaria;

v    tempo, un contratto deve intendersi di localizzazione finanziaria se la durata prevista rappresentata la maggior parte della vita economicamente utile del bene: di solito il 75%;

v    denaro, se il valore attuale dei canoni è maggiore o uguale al valore normale del bene locato, si può supporre che il locatario impegnandosi in misura così rilevante abbia interesse all'acquisto a scadenza contrattuale.


2.4.2.1. Il leasing operativo


Il leasing operativo è un rapporto fra due soggetti:

L'impresa locataria, che acquisisce il bene in leasing;

L'impresa costruttrice, è anche locatrice

La causa economica del contratto nel leasing operativo è riconducibile al godere del bene da parte dell'utilizzatore e per tale motivo si tratta di leasing di godimento. I canoni periodici che l'impresa locataria paga sono contabilizzati dalla stessa alla stregua di un contratto d'affitto.


2.4.2.1. Il leasing finanziario


Prevede un rapporto fra tre soggetti:

impresa locataria;

impresa costruttrice;

società di leasing.

    Il locatore (società di leasing):

a) acquisisce un fattore pluriennale dall'impresa costruttrice e ne trasferendone tutti i benefici della proprietà al locatario pur mantenendone, solo fondamentalmente, la proprietà fino alla scadenza della locazione. L'impresa costruttrice consegna direttamente il bene all'impresa utilizzatrice;

b)    concede al locatario un finanziamento per l'acquisto del bene, il quale lo rimborserà secondo un piano d'ammortamento finanziario previsto dal contratto di locazione;

    il locatario (impresa utilizzatrice):

a) senza acquistare formalmente la proprietà di un fattore pluriennale ne acquisisce tutti i benefici;

b)    ottiene dal locatore un finanziamento per l'acquisizione del fattore pluriennale che rimborsa gradualmente tramite canoni, corrispondendo, un interesse (passivo).


2.5. Il contratto di lavoro dipendente


Secondo l'art. 2094 c.c. "è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore".

Il contratto di lavoro è a tempo indeterminato se garantisce al lavoratore la continuità della prestazione e al datore di lavoro un personale relativamente stabile. Invece per quello a tempo determinato la legge richiede due requisiti: l'atto scritto e la specialità del rapporto.

In mancanza di atto scritto è considerato a tempo indeterminato e una copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore.

Per la specialità del rapporto la legge determina i8 vari casi in modo rigido e tassativo (lavorazioni stagionali).

I rigenti possono essere assunti con contratto a tempo determinato ma di durata non superiore ai 5 anni e trascorso un triennio possono recedere dal previo preavviso.


2.5.1. La costituzione del rapporto di lavoro


Il rapporta di lavoro subordinato si costituisce attraverso l'accordo fra datore di lavoro e lavoratore rispettando le norme di legge e contratti collettivi nazionali di lavoro CCNL.

All'assunzione il lavoratore deve presentare al datore di lavoro i seguenti documenti:

a) la carta d'identità o documento identificativo equipollente;

b)    il libretto di lavoro per eseguire la carriera del lavoratore e documentare l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro è obbligatorio per tutti i lavoratori con l'eccezione dei parenti e affini entro terzo grado del datore di lavoro e per i dirigenti;

c) documentazione necessaria per fruire dell'assegno per il nucleo familiare;

d)    eventuale documentazione comprovante il all'anzianità convenzionale;

e) il numero di codice fiscale agli effetti delle denunce di malattia, maternità, infortunio sul lavoro, ecc.;

f)  dichiarazione relativa alle detrazioni d'imposta per aver diritto alle stesse;

g) il mod. CUD utilizzato dal datore di lavoro per le denunce annuali all'INPS dei dati retribuiti;

h) la dichiarazione di responsabilità dalla quale si evincono le giornate di malattia indennizzate (per gli ultimi 365 giorni) se non si tratta di 1° assunzione.

Alcuni contratti richiedono la presentazione di altri documenti tipo: il certificato penale e il certificato medico.

Il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore per iscritto:

la data di assunzione;

la durata dell'eventuale periodo di prova;

l'inquadramento sindacale;

il trattamento economico iniziale.

Il datore di lavoro dopo aver verificata la validità di tutta la documentazione deve:

comunicare l'assunzione all'ufficio di collocamento e all'INPS;

registrare i dati del lavoratore sul libro paga e matricola;

consegnare al lavoratore la dichiarazione dell'avvenuta registrazione sul libo matricola.


2.5.2. Le categorie fondamentali di lavoratori subordinati


Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistono le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 c.c. e che ricoprono nell'azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa.

Sono quadri i prestatori di lavoro subordinato che, svolgono continuamente funzioni aventi caratteristiche di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'azienda (es:. capi-reparto, capo-ufficio, ecc.).

Sono impiegati i prestatori di lavoro dipendente che svolgono continuativamente lavori prevalentemente di tipo intellettuale.

Sono operai i prestatori di lavoro dipendente che svolgono prevalentemente lavori di tipo manuale.

Agli apprendisti l'imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire l'insegnamento necessario affinché possano acquisire le capacità tecniche per diventare lavoratori qualificati.


2.5.3. La retribuzione



È "il corrispettivo che il prestatore di lavoro riceve, in denaro o in natura, direttamente dal datore di lavoro a compenso dell'opera prestata".

Gli elementi caratteristici sono:

    l'onerosità per il donatore di lavoro;

    la corrispettività per le prestazioni fornite dal lavoratore;

    la continuità della corresponsione

    la determinatezza o determinabilità del suo ammontare o di una sua quota;

    la certezza della sua erogazione.

L'art. 36 della costituzione afferma che la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e deve essere in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore un esistenza libera e dignitosa.

Le forme di retribuzione sono:

retribuzione a tempo;

retribuzione a cottimo;

retribuzione a compartecipazione.

La retribuzione a tempo (o a economia) è determinata con riferimento ad un periodo di tempo senza alcun riferimento al risultato della prestazione.

La retribuzione a cottimo è corrisposta al lavoratore con riferimento al risulto della prestazione lavorativa, indipendentemente dal tempo impiegato per conseguirlo.

L'art. 2100 c.c. stabilisce il cottimo è obbligatorio quando il prestatore "in conseguenza dell'organizzazione del lavoro è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo" e in tutti i casi in cui "la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione".

Il cottimo è puro (o integrale) quando il lavoratore è retribuito esclusiva mentre in base al risultato del suo lavoro, mentre è misto quando la retribuzione è una a tempo e a cottimo.

Il cottimo può essere individuale e collettivo o a squadra.

Nel cottimo collettivo, non potendosi individuare il rendimento personale del lavoratore, si corrisponde la retribuzione al capo cottimista, che provvede a retribuirla ai vari componenti della squadra.

La retribuzione a compartecipazione è socialmente d'integrazione a quella a tempo e può essere applicata sugli affari andati a buon fine(retribuzione a provvigione). O alla partecipazione agli utili dell'impresa (retribuzione mediante partecipazione agli utili).

La retribuzione viene corrisposta a scadenze periodiche e posticipate e all'atto del pagamento viene consegnato al lavoratore (busta paga) dalla quale si possono desumere gli elementi che concorrono al calcolo della retribuzione.


2.5.5. Gli elementi della retribuzione


La retribuzione si compone di tre:

la retribuzione diretta, relativa all'effettiva prestazione lavorativa;

la retribuzione indiretta, dovuta a specifici istinti contrattuali indipendenti dalla prestazione diretta (ferie retribuite, gratifica natalizia).

la retribuzione differita ossia quella parte che il datore di lavoro accantona e che verrà corrisposta al lavoratore al termine del rapporto di lavoro.

La busta paga è costituita dagli elementi che concorrono alla determinazione della retribuzione diretta e quindi:

a)    retribuzione base o minimo contrattuale: è la retribuzione minima prevista dai contratti collettivi nazionali di categoria;

b)    indennità di contingenza: elemento integrativo la cui funzione era quella di adeguare la retribuzione al costo della vita;

c) Scatti di anzianità: rappresentano quella parte della retribuzione legata alla permanenza del lavoratore nella stessa azienda a nella stessa categoria professionale;

d)    Premio di produzione: è un incentivo collettivo contrattato a livello aziendale per sollecitare tutti i dipendenti a migliorare la produzione dell'azienda;

e) Superminimo individuale (o "ad personam"): è concesso per premiare specifiche capacità professionali del singolo lavoratore;

f)  Indennità varie: sono compensi particolari a carattere continuativo, correlati alle mansioni svolte o alle modalità o al luogo di svolgimento delle stesse;

g)    Compensi vari: sono erogazioni effettuate al verificarsi di certe condizioni (lavoro straordinario, indennità di trasferta.

Non costituiscono retribuzioni n senso tecnico l'assegno per il nucleo familiare e le altre indennità degli istituti previdenziali e assicurativi.


2.5.6. La struttura della busta paga


La legge dispone che all'atto della corresponsione della retribuzione venga consegnato ai lavoratori dipendenti la busta paga.

Essa deve arrecare la firma del datore di lavoro e le singole registrazioni devono corrispondere a quelle eseguite sui libri paga per lo stesso periodo. La busta paga è esente da bollo. Schema di una busta paga:



Minimo contrattuale


Superminimo (individuale o collettivo)


Paga base di fatto


Indennità di contingenza


Scatti di anzianità


Indennità varie


Paga di riferimento per il calcolo delle maggiorazioni percentuali


Compenso per lavoro straordinario


Premio di produzione


Altre indennità


Retribuzione complessiva lorda


Contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore (calcolati sull'imponibile continuativo)


Ritenuta d'accordo IRPEF (calcolati sull'imponibile fiscale)


Assegno per il nucleo familiare


Indennità di malattia o maternità eventualmente spettanti


Acconti già versati


Ritenute sindacali


Netto in busta







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