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APPUNTI SULLA FORMA DELLE IMPRESE
o DITTA INDIVIDUALE
Il soggetto giuridico è una persona fisica.
La sua struttura organizzativa è semplice, in quanto il titolare esercita quasi sempre personalmente le funzioni direttive e volitive.
La sua azione si svolge in un ambito territoriale limitato.
Le scelte gestionali sono affidate all’esperienza e all’istruzione personale del titolare.
Disponibilità di capitali
Poiché la quantità di mezzi finanziari che il titolare è in grado di immettere nell’impresa è strettamente connessa al suo patrimonio personale, l’entità di questo rappresenta indubbiamente un limite oggettivo all’espansione dell’azienda.
I collaboratori hanno diritti di:
partecipare agli utili dell’impresa
partecipare ad alcune importanti decisioni quali l’impiego degli utili, incrementi 111j91b patrimoniali, gestione straordinaria e cassazione dell’impresa
in caso di cessione, hanno sull’azienda un diritto di prelazione
Il profilo fiscale:
La quota complessiva dei collaboratori familiari non deve superare il 49% del capitale, a patto che:
i familiari risultino nominalmente da atto pubblico o scrittura privata autenticata
nella dichiarazione dei redditi dell’imprenditore risultino le loro quote di partecipazione proporzionale al lavoro da essi prestato in modo continuativo
ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività nell’impresa in modo continuativo e prevalente.
Il frazionamento del reddito determina una tassazione meno elevata di quella che subirebbe l’impresa individuale senza collaboratori.
Ai fini Irpef:
l’imprenditore dichiara come “reddito d’impresa” la differenza tra il reddito dell’attività svolta e le quote imputate ai collaboratori
ai collaboratori indicheranno come “redditi di partecipazione” le loro quote
Data la progressività delle aliquote, questa ripartizione comporta l’applicazione di aliquote minori
Ai fini Irap:
Il soggetto passivo d’imposta è soltanto l’imprenditore il quale sarà tassato sul valore netto della produzione, senza imputare alcuna aliquota ai collaboratori.
E’ un tipo particolare di impresa, ben distinto dall’impresa familiare.
E’ un’impresa costituita dopo il matrimonio ed esercitata da due coniugi in regime di comunione di beni.
I suoi caratteri:
si ha la partecipazione dei soli coniugi i quali assumono entrambi la qualifica di imprenditore
la partecipazione agli utili è al 50% per ciascuno
la responsabilità per le obbligazioni contratte investe tutto il patrimonio familiare
L’amministrazione:
Nella SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO spetta a tutti i soci, ma può essere riservata solo ad alcuni. Inoltre può essere:
disgiunta: ogni socio amministratore può compiere operazioni sociali
congiunta: per il compimento delle operazioni sociali è necessario il consenso di tutti i soci amministratori
Fra i doveri dei soci amministratori vi è quello della tenuta delle scritture contabili obbligatorie.
I soci non amministratori hanno il compito di controllo che si manifesta nel diritto ad avere informazioni sugli affari sociali, di consultare i documenti aziendali e di ottenere il rendiconto.
La ragione Sociale:
Le società di persone agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l’individuazione del rapporto sociale.
Per le SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE la ragione sociale deve contenere il nome di uno o più soci accomandatari.
Il trattamento fiscale:
Relativamente alle imposte dirette le società di persone sono:
soggetti passivi d’imposta ai fini IRAP che viene corrisposta direttamente dalla società
soggetti d’accertamento di fini IRPEF, in quanto la società è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi prodotti, ai fini della determinazione delle quote di utili imputabili ai singoli soci.
Tali quote, insieme agli eventuali redditi di natura appartenenti al socio, concorrono a formare il reddito complessivo sul quale egli dovrà pagare l’imposta.
Ogni anno, le società di persone devono presentare all’Agenzia delle Entrate, utilizzando stampati conformi a un apposito modello, la dichiarazione unificata annuale che comprende la dichiarazione ai fini IRAP, IVA e la dichiarazione dei redditi relativi all’anno precedente.
Trattamento fiscale:
Essendo dotate di personalità giuridica, sono soggetti passivi d’imposta sia ai fini IRPEF sia ai fini IRAP.
Esse devono presentale la dichiarazione dei redditi in via telematica entro il 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, utilizzando il Modello UNICO-SC (società di capitali).
Il reddito fiscale non coincide con l’utile d’esercizio e quindi viene determinato dall’applicazione dei criteri stabiliti dalle norme fiscali.
Anche le società di capitali eseguono l’auto-liquidazione delle imposte, cioè determinano l’ammontare delle imposte dovute all’erario e alla regioni ed effettuano i relativi versamenti mediante delega F24 ad una banca convenzionata oppure ad un ufficio postale.
o SOCIETA’ PER AZIONI
E’ la più importante società di capitali, in quanto rappresenta la forma solitamente assunta dalle grandi imprese industriali, commerciali, bancarie, assicurative, di trasporto le quali hanno un fabbisogno finanziario assai rilevante. Infatti essa può mobilitare grandi masse di capitali non solo ricorrendo a particolari forme di finanziamento che la legge espressamente le consente (prestiti ecc.) ma soprattutto facendo partecipare alla proprio compagini un gran numero di soci.
Il termine AZIONI indica sia le quote ideali in cui è suddiviso il capitale sociale sia i titoli nominativi che le rappresentano e che conferiscono al legittimo possessore la titolarità di una quota di comproprietà del patrimonio.
Il valore dell’azione come parte del capitale si dice VALORE NOMINALE.
CAPITALE SOCIALE = VALORE NOMINALE UNITARIO x N. DI AZIONI DI CIRCOLAZIONE
Le azioni ordinarie attribuiscono ai possessori:
diritto di voto all’assemblea
diritto di opzione cioè il diritto di sottoscrivere le azioni di nuove emissione
diritto di dividendo cioè di percepire una quota degli utili d’esercizio
diritto a una quota nel netto finale in occasione della liquidazione della società
diritto di informazione
o SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI
Esse sono società dotate di personalità giuridica e contraddistinte da quote di partecipazione dei soci rappresentate da azioni.
La società in accomandita per azioni è di fatto una s.p.a. modificata dalla presenza dei soci accomandatari, ai quali compete il diritto di potere di gestione.
o SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA
Risponde monto bene alle esigenze di una società che, essendo costituita tra persone legate da rapporti di reciproca conoscenza, hanno un ristretto numero di soci e, quindi, sono destinate ad iniziative di piccole e medie dimensioni, le quali necessitano di una notevole snellezza operativa e di una intensa partecipazione dei soci ala vita sociale dell’impresa.
Conferimento dei soci:
Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo, suscettibile a valutazione economica (art. 2464 c.c.)
Il ruolo dell’assemblea:
I soci decidono:
sulle materie che l’atto costitutivo riserva alla loro competenza
sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori oppure da tanti soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
approvazione del bilancio e distribuzione degli utili
nomina degli amministratori se lo prevede l’atto costitutivo nonché la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale
modifiche dell’atto costitutivo e compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell’oggetto sociale
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA UNIPERSONALE
L’art. 2463 del C.c. prevede che la società a responsabilità limitata possa costituirsi con un atto unilaterale cioè con un unico socio. Questa situazione può però verificarsi anche successivamente alla costituzione, quando, per qualsiasi motivo, le quote di partecipazione si concentrino nella nomina di una sola persona.
Le società cooperative sono soggette alla vigilanza governativa prevista dal Cod. civile e dalle norme speciali in materia di cooperazione.
Vi è, infatti, un’attività di vigilanza sulle singole cooperative per verificarne la natura mutualistica, la consistenza del patrimonio, nonché il diritto a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura previste dalla legge.
Si applica mediante:
ispezioni ordinarie: almeno una volta all’anno da parte delle associazioni nazionali delle cooperative
ispezioni straordinarie: disposte dal Ministero delle Attività Produttive ogni volta che ne ravvisi l’opportunità.
Il Ministero in questione può, in caso di irregolare funzionamento della cooperativa, affidarne la gestione a un commissario governativo oppure procedere allo scioglimento della cooperativa che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in grado di raggiungere gli scopi per cui vennero costituite.
Alle società cooperative si applicano:
come regola generale le norme delle s.p.a.
le norme delle s.r.l. se così prevede l’atto costitutivo ma solo nelle cooperative con meno di 20 soci
cooperatori o in quelle con un attivo dello stato patrimoniale non superiore a 1.000.000,00 €; è obbligatorio quando i soci sono persone fisiche ed il loro numero è minore di 9.
In ogni caso per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
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