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TITOLI DI CREDITO
Circolazione
La funzione più importante dei t.d.c. è senz'altro quella di permettere la circolazione del diritto cartolare semplicemente con il trasferimento del documento che questo diritto incorpora.
Spesso, soprattutto nel mondo commerciale e degli affari, è proprio questa funzione di circolazione del credito che giustifica l'emissione del titolo.
Il titolo di credito ha dunque una sua legge di circolazione, che è diversa dalla trasmissione del credit 717g66h o secondo il diritto comune.
I soggetti che intervengono nel titolo di credito hanno la facoltà di limitare la circolazione dei titoli all'ordine (quelli che si trasferiscono mediante girata). Essi infatti, attraverso alcune clausole che possono inserire nel titolo (non trasferibile, non all'ordine), inibiscono l'ulteriore circolazione del t.d.c.. Secondo alcuni autori, quando queste limitazioni di trasferibilità sono apposte direttamente dal creatore del titolo, viene meno addirittura la natura di titolo di credito del documento, per mancanza di una sua caratteristica essenziale (la trasmissibilità del diritto secondo la legge di circolazione propria dei t.d.c.). Secondo altri autori invece, ferma restando la natura di t.d.c., le parti esprimono solo una manifestazione di volontà (di non trasferibilità), rientrante nell'ambito della loro autonomia.
Innanzitutto, per sgombrare il campo da facili equivoci, bisogna
distinguere e tenere ben separati i due concetti di titolarità del
diritto di credito (che riguarda il rapporto fondamentale) e la legittimazione
ad esercitare il diritto di credito (che invece riguarda dil diritto cartolare
contenuto nel documento).
Infatti,
mentre la titolarità del diritto (parliamo dell'originario contratto tra 2
parti, per il quale è stato emesso il documento) si trasferisce secondo le
norme di diritto comune e prescinde dalle sorti del diritto cartolare
incorporato nel titolo, la legittimazione ad esercitare il credito (cioè ad esigere
il pagamento) segue necessariamente il documento e il diritto può essere
esercitato dal suo legittimo possessore, secondo le norme della legge di
circolazione dei t.d.c., indipendentemente dal fatto che egli sia anche il
titolare dell'originario diritto contrattuale.
In altre parole, mentre il credito derivante dal negozio giuridico che sta sotto l'emissione del titolo può trasferirsi solo per successione o per cessione del credito, così come regolata dal diritto comune, il potere di richiedere il pagamento indicato nel titolo spetta al possessore del documento e questo potere circola insieme con il documento seguendo delle regole tutte sue.
C'è quindi
la separazione del soggetto titolare del diritto dal soggetto legittimato a
ricevere il pagamento (legittimo possessore del titolo). Questo ci porta ad
affermare che con il titolo di credito circola la legittimazione ad esercitare
il diritto e solo quella.
La circolazione del titolo avviene sulla base di un negozio di trasmissione (girata, consegna del titolo, ecc.). Questa è la c.d. circolazione regolare del t.d.c. (e della legittimazione come abbiamo detto). In alcuni casi però il titolo può circolare, senza un negozio di trasmissione, contro la volontà del possessore (è il caso di smarrimento o furto del t.d.c.). Si parla in quest'evenienza di circolazione irregolare o anomala.
La legge
tutela il soggetto che ha smarrito o a cui è stato sottratto il titolo, pur
salvaguardando i diritti del terzo in buona fede che è entrato eventualmente in
possesso del titolo smarrito o rubato. La tutela è diversa a seconda che sia
conosciuta o ignota la persona dell'attuale possessore del titolo.
Nel primo caso, quando si conosce il soggetto possessore del titolo, la legge attribuisce al derubato o allo smarritore l'azione di rivendicazione del titolo nei confronti di tutti coloro che ne sono venuti in possesso con mala fede o colpa grave, perché consapevoli del vizio della causa di possesso. Soltanto nei confronti del terzo acquirente in buona fede del titolo l'azione di rivendicazione si blocca, come abbiamo accennato. Chiaramente l'onere della prova della mala fede o della colpa grave incombe su chi agisce in rivendica.
Nel secondo caso, quando è ignoto l'attuale possessore del titolo, la legge attribuisce allo smarritore o al derubato l'azione d'ammortamento (=perdita di valore) per i titoli all'ordine o nominativi e un'azione molto simile per i titoli al portatore.
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