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PROCEDURE CONCORSUALI - Le fasi della procedura fallimentare

economia



PROCEDURE CONCORSUALI

Le fasi della procedura fallimentare

   Dopo aver visto cos'é il Fallimento, gli organi, i presupposti e le conseguenze, andiamo ad esaminarne lo svolgimento vero e proprio.
   Le fasi della procedura fall. possono raggrupparsi nelle seguenti:

·   &nb 828h76i sp;   &nb 828h76i sp; Custodia e amm.zione del patrimonio fallimentare

·   &nb 828h76i sp;   &nb 828h76i sp; Accertamento del passivo

·   &nb 828h76i sp;   &nb 828h76i sp; Liquidazione e ripartizione dell'attivo



·   &nb 828h76i sp;   &nb 828h76i sp; Chiusura del Fallimento e Concordato fallimentare

La custodia e l'amministrazione del patrimonio fallimentare

Subito dopo la dichiarazione di F., il giudice delegato provvede all'apposizione dei sigilli sui beni del fallito, oggetto dello spossessamento. Ciò per evitare che questi beni siano sottratti o alienati.

Il curatore provvede, quale primo compito del suo ufficio, alla rimozione dei sigilli apposti sui beni fallimentari ed alla successiva redazione dell'inventario dei medesimi.

L'inventario dei beni è operazione fondamentale, perché attraverso di questo si può avere una quantificazione iniziale del grado di soddisfazione che riceveranno gli aventi diritto (i creditori).

L'inventario redatto dal curatore deve essere dettagliato e completo ed i beni sono elencati, con l'assistenza di un cancelliere del Tribunale, alla presenza del comitato dei creditori e, se possibile, del fallito.

Eseguito e verbalizzato l'inventario, il curatore prende ufficialmente in consegna i beni ed inizia la sua attività di amministrazione del patrimonio del fallito.

In questa attività egli può compiere tutti gli atti necessari per raggiungere l'obiettivo del F., ossia il soddisfacimento dei creditori, chiedendo, se necessario, le previste autorizzazioni.

A tale riguardo, come abbiamo già visto, gli atti amm.tivi compiuti dal curatore si distinguono:

  • Atti di ordinaria amm.zione
  • Atti di straordinaria amm.zione
  • Atti specifici di straordinaria amm.zione

Un atto amm.vo di particolare importanza è l'esercizio provvisorio, cioè la continuazione dell'attività dell'impresa pur in presenza del F..

Infatti il Tribunale può autorizzare il curatore a gestire l'impresa ed a continuarne la sua attività produttiva o commerciale, sentito il parere del comitato dei creditori. Il parere di questo comitato vincola la decisione del Tribunale, riguardo all'esercizio provvisorio, solo se esso è negativo.

La continuazione dell'attività d'impresa è una soluzione adottata quando l'interruzione improvvisa della vita aziendale porterebbe un grave e irreparabile danno, in termini di valore del patrimonio aziendale, e quindi motivi di opportunità consigliano la prosecuzione imprenditoriale, per non portare discapito ai creditori.

L'esercizio provvisorio cessa quando lo decide il Tribunale con decreto non soggetto a reclamo, oppure quando lo richieda il comitato dei creditori (in questo caso la richiesta del comitato è vincolante).

L'accertamento del passivo fallimentare


E' una fase procedurale nevralgica, perché è a questo punto che vengono individuati i creditori concorsuali, cioè coloro che hanno il diritto di essere soddisfatti, sia pur con la moneta fallimentare.

Il curatore, sulla base dei libri contabili e degli altri documenti in suo possesso, forma un elenco dei creditori, a ciascuno dei quali invia una lettera raccomandata contenente i dettagli del F. ed il termine entro il quale essi devono presentare la domanda di insinuazione al passivo (max 30 gg. dalla dichiarazione di F.).

I creditori hanno l'obbligo, se vogliono essere pagati, di presentare la suddetta domanda e depositarla presso la cancelleria del Tribunale. Nella domanda devono indicare l'ammontare del credito vantato e tutti i dati identificativi dello stesso, allegando le "pezze giustificative" (contratti, fatture, ecc.).

Il cancelliere forma un elenco cronologico delle domande presentate e lo trasmette al g. delegato. Questi compie un primo esame dei crediti, con l'assistenza del curatore e con l'eventuale presenza del fallito. Il g. delegato alla fine formerà lo stato passivo provvisorio, nel quale sono indicati i creditori ammessi (creditori concorrenti, non più concorsuali), distinguendoli in privilegiati (assistiti da garanzia o privilegio) e semplici chirografari (non assistiti da cause di prelazione). Nello stato pass. provvisorio sono anche indicati i creditori ammessi con riserva (di cui è ancora da accertare bene il titolo del credito) ed i creditori esclusi (totalmente o parzialmente).

Lo stato passivo è depositato in cancelleria almeno tre gg. prima dell'adunanza dei creditori, affinché essi ne prendano visione.

All'adunanza di verifica dello stato passivo, presieduta dal g. delegato, da tenere entro i 20 gg. successivi al termine di insinuazione, vengono apportate, alla situazione passiva, tutte le variazioni ed integrazioni ritenute indispensabili dal g. delegato, alla luce delle osservazioni e dei reclami dei creditori presenti in adunanza. Si formerà così lo stato passivo definitivo, che sarà dichiarato esecutivo con decreto.

Entro 15 gg. dal deposito dello stato pass. definitivo in cancelleria è possibile presentare ricorso contro lo stesso, al g. delegato, da parte dei creditori esclusi, ammessi con riserva o ammessi senza titolo di privilegio. Su tutte le opposizioni presentate decide il Tribunale con un'unica sentenza.



Anche se lo stato passivo def. è già stato reso esecutivo, i creditori ritardatari possono presentare domanda di insinuazione al passivo (insinuazione tardiva). Nel caso i loro crediti siano ammessi, lo stato pass. definitivo è modificato di conseguenza. Il creditore ritardatario sopporta le spese procedurali di ammissione, se il ritardo è dovuto ad una sua colpa, e perde il diritto alle somme eventualmente già ripartite tra i creditori.

Durante tutta la procedura, fino alla chiusura del F., è inoltre possibile chiedere la revocazione dei crediti ammessi, da parte del curatore o di qualunque creditore. Il credito è cancellato dallo stato passivo qualora viene riscontrato che la sua precedente ammissione era stata determinata da errore, falsità o dolo.

Per concludere, è da ricordare che lo stesso procedimento che abbiamo visto per l'ammissione dei crediti è previsto per il riconoscimento dei diritti mobiliari vantati dai terzi (beni in possesso del fallito, ma di proprietà di altri che ne chiedono la restituzione con le azioni di rivendicazione, di separazione o di restituzione).







Liquidazione e ripartizione dell'attivo fallimentare


Liquidazione dell'attivo

Dopo l'esecutività dello stato passivo, il curatore è tenuto ad eseguire le seguenti operazioni, finalizzate a liquidare (cioè a trasformare in moneta) l'attivo fallimentare:

·   &nb 828h76i sp;   &nb 828h76i sp; Vendita dei beni mobili ed immobili

·   &nb 828h76i sp;   &nb 828h76i sp; Riscossione dei crediti


Il curatore è libero di decidere la forma migliore di liquidazione di ciascun bene patrimoniale, non avendo alcuna formalità da rispettare (tranne ovviamente le dovute autorizzazioni, quando richieste). E' libero di trattare con i terzi, fare compromessi e transazioni e può addirittura vendere in blocco l'azienda del fallito se lo ritiene opportuno. Quest'ultima soluzione è stata, in passato, spesso appoggiata e consigliata dal Tribunale per mantenere i livelli occupazionali all'interno dell'impresa fallita.

Per i beni immobili la regola legislativa è la vendita all'asta, ma è possibile adottare altre formalità da parte del g. delegato su proposta del curatore, sentito il comitato dei creditori.

Per l'alienazione dei beni mobili si utilizza generalmente la trattativa privata, ma anche qui le modalità sono stabilite dal g. delegato su proposta del curatore, sentito il comitato dei creditori.


Ripartizione dell'attivo

Il riparto dell'attivo è la distribuzione ai creditori delle somme ricavate dalla liquidazione ed è operata dal curatore.

Il riparto può avvenire in più tranches (ripartizioni parziali), ogni volta che si rendono disponibili delle somme di denaro dalla liquidazione, oppure in un'unica soluzione (ripartizione unica).

Ogni 2 mesi il curatore presenta un prospetto con le somme ricavate dalla liquidazione ed un progetto di ripartizione di queste somme tra i creditori. Il g. delegato, sentito il comitato dei creditori, apporta eventuali modifiche al progetto del curatore e ne ordina il deposito in cancelleria. Entro 10 gg. dal deposito i creditori possono fare le loro osservazioni sul progetto di riparto, dopo di cui il g. delegato, tenuto conto delle osservazioni, lo rende esecutivo con decreto.

E' molto importante l'ordine di pagamento delle somme ai creditori che, come già accennato, è il seguente:

1)   &nb 828h76i sp;   Vengono innanzitutto pagate le spese (p. es. il compenso del curatore) e i debiti della procedura (c.d. debiti di massa). Questi pagamenti sono fatti in "prededuzione", prima del riparto vero e proprio.

2)   &nb 828h76i sp;   Poi vengono pagati i creditori privilegiati (cioè con un diritto di prelazione), che sono i creditori pignoratizi, quelli ipotecari e quelli aventi un privilegio speciale (p. es. i dipendenti dell'impresa fallita, per il credito loro derivante da stipendi non pagati).

3)   &nb 828h76i sp;   Infine sono pagati i creditori chirografari, che sono quelli che non vantano nessuna causa di prelazione, in quanto il loro credito è semplicemente documentato, ma non garantito. Con i creditori chirografari concorrono quelli privilegiati per la parte del loro credito che è rimasta insoddisfatta al punto precedente.

Ovviamente le somme sono distribuite a tutti proporzionalmente (sono creditori concorrenti) e la ripartizione si ferma anche prima del terzo punto qualora le somme ricavate dalla liquidazione sono insufficienti (non è un caso infrequente).


Al termine della liquidazione e prima del riparto finale, il curatore deve presentare al g. delegato il Rendiconto della gestione, da depositarsi in cancelleria. Se non ci sono contestazioni, il g. delegato approva il Rendiconto e liquida il compenso al curatore.

Solo adesso è possibile procedere alla Ripartizione finale dell'attivo, con la quale sono distribuite le ultime somme disponibili ai creditori, secondo l'ordine di cui sopra.

La chiusura del Fallimento ed il Concordato fallimentare


Chiusura del Fallimento

Il Fallimento è dichiarato chiuso d'ufficio con decreto motivato del Tribunale, oppure su istanza del curatore o del fallito.

Contro il decreto di chiusura è ammesso reclamo entro 15 gg. alla Corte d'appello.

Queste sono le cause che comportano la chiusura del F.:

·   &nb 828h76i sp;   &nb 828h76i sp; Ultimazione della ripartizione dell'attivo

·   &nb 828h76i sp;   &nb 828h76i sp; Mancanza del passivo, ovvero delle domande di insinuazione

·   &nb 828h76i sp;   &nb 828h76i sp; Mancanza dell'attivo, ovvero inesistenza di beni sui quali procedere esecutivamente

·   &nb 828h76i sp;   &nb 828h76i sp; Pagamento integrale di tutti i creditori ammessi, già nelle ripartizioni parziali

·   &nb 828h76i sp;   &nb 828h76i sp; Concordato fallimentare (vedi succ.)


Qualsiasi sia la causa, la chiusura del F. comporta le seguenti conseguenze:

·   &nb 828h76i sp;   &nb 828h76i sp; Cessano gli organi fallimentari

·   &nb 828h76i sp;   &nb 828h76i sp; Se rimane qualcosa del patrimonio fall., questo torna nella disponibilità del fallito

·   &nb 828h76i sp;   &nb 828h76i sp; Cessano gli effetti concorsuali sui creditori, perciò essi possono iniziare o riprendere le azioni esecutive individuali (inibite durante il F.) per la parte di credito non soddisfatta dalla procedura. Di conseguenza il fallito non è mai liberato con la chiusura del F., se i creditori non sono stati pagati integralmente

·   &nb 828h76i sp;   &nb 828h76i sp; Cessano anche alcune limitazioni a carico del fallito, come il controllo della corrispondenza e l'obbligo di residenza (le altre incapacità cessano solo con la riabilitazione civile di cui abbiamo parlato nella lez. 26)


Esiste anche la possibilità di riapertura del Fallimento, entro 5 anni dal decreto di chiusura, su istanza dei creditori, qualora essi dimostrino l'esistenza di attività, precedentemente non considerate, che rendano opportuno il provvedimento di riapertura. In caso di accoglimento da parte del Tribunale della richiesta di riapertura, sono richiamati nel loro ufficio il curatore ed il g. delegato precedenti. Nella procedura cosi riaperta concorrono sia i vecchi che i nuovi creditori.


Concordato fallimentare

Abbiamo detto che una delle possibili cause di chiusura del F. è rappresentata dal concordato fallimentare. Esso è un accordo tra il fallito ed i suoi creditori (insinuati o no), in base al quale il debitore offre ai creditori privilegiati il pagamento dell'intero credito ed ai creditori chirografari il pagamento di una certa percentuale a saldo e stralcio del loro credito.

Il concordato fall. è proponibile dal fallito, o da un terzo che si assume le obbligazioni del fallito, dinanzi al g. delegato, solo dopo il decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Esso deve contenere almeno queste indicazioni essenziali:

·   &nb 828h76i sp;   &nb 828h76i sp; La percentuale di pagamento offerta ai creditori chirografari (perché quelli privilegiati e le spese di procedura devono essere pagati per intero)

·   &nb 828h76i sp;   &nb 828h76i sp; I tempi di pagamento di quanto promesso

·   &nb 828h76i sp;   &nb 828h76i sp; Le garanzie offerte (necessariamente da un terzo, perché il fallito è "spossessato") ai creditori, che assicurano il buon fine del concordato stesso


Il g. delegato raccoglie l'iniziativa e, dopo aver sentito il parere obbligatorio ma non vincolante del curatore e del comitato dei creditori, comunica la proposta ai creditori chirografari. Qui c'è un meccanismo di approvazione tacita, perché i creditori che non rispondono negativamente, entro un termine indicato del g. delegato (min 20 gg., max 30 gg.), sono automaticamente a favore del concordato.

Con questo metodo la proposta di concordato è approvata se ottiene il voto favorevole del 51% dei creditori chirografari, rappresentanti almeno il 66.66% dell'ammontare dei crediti.

Se la proposta di concordato è rifiutata dai creditori chirografari, il Fallimento prosegue il suo normale corso, se, invece, è approvata con le maggioranze di cui sopra, deve ulteriormente ricevere l'omologazione, con sentenza, del Tribunale. Il quale, prima di omologare il concordato fall., esprime un giudizio sia di legittimità (rispetto delle norme), che di merito (opportunità dello stesso).

Se il concordato è respinto, la procedura fall. continua il suo normale corso. Se invece il concordato è omologato (con sentenza), si producono i seguenti effetti:

·   &nb 828h76i sp;   &nb 828h76i sp; Chiusura del Fallimento

·   &nb 828h76i sp;   &nb 828h76i sp; Riduzione automatica dei debiti chirografari del fallito alla percentuale fissata nel concordato

·   &nb 828h76i sp;   &nb 828h76i sp; Estensione automatica del pagamento percentuale a tutti i creditori, anche a coloro che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo o che non sono stati ammessi


La sentenza che omologa il concordato è provvisoriamente esecutiva. Contro di essa (o contro la sentenza che respinge il concordato) è ammesso appello da parte dei creditori dissenzienti o del fallito. Nel caso di appello bisogna attendere il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione affinché il Fallimento si chiuda.

Inoltre, la sentenza di omologazione è soggetta a 2 tipi di azioni:

·   &nb 828h76i sp;   &nb 828h76i sp; Azione di risoluzione - quando il fallito (o il garante, che può essere un fideiussore o un assuntore) non adempie gli obblighi nascenti dal concordato fall.

·   &nb 828h76i sp;   &nb 828h76i sp; Azione di annullamento - quando si riscontra che il fallito abbia dolosamente aumentato il passivo o sottratto l'attivo

L'accoglimento dell'azione di risoluzione o di annullamento, che rispettivamente risolve o annulla la sentenza di omologazione, provoca l'automatica riapertura del Fallimento.






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