Caricare documenti e articoli online 
INFtub.com è un sito progettato per cercare i documenti in vari tipi di file e il caricamento di articoli online.


 
Non ricordi la password?  ››  Iscriviti gratis
 

La legge istitutiva dell'I.V.A. è il D.P.R. n°633 del 26/10/72 e successive modifiche

economia






La legge istitutiva dell'I.V.A. è il D.P.R. n°633 del 26/10/72 e successive modifiche.

Essa è costituita da 94 articoli raggruppati in 7 titoli.

Titoli

disposizioni generali  art. 1 - 20

obblighi dei contribuenti   art. 21 - 40



sanzioni   art 41 - 50

accertamento e riscossione    art. 51 - 66

importazioni   art. 67 - 70

disposizioni varie   art. 71 - 75

disposizioni transitorie e finali  art. 76 - 94


Allegate alla legge vi sono le tabelle A e B nella quale sono indicati i beni soggetti alle diverse aliquote IVA



Di alcuni dei suddetti articoli sono riportati qui di seguito i contenuti.












Art. 1     (Operazioni imponibili)



L'IVA si applica su:


cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi

(presupposto oggettivo)

effettuate nell'esercizio di impresa ovvero nell'esercizio di arti e professioni

(presupposto soggettivo)

nel territorio italiano e sulle importazioni da chiunque effettuate

(presupposto territoriale)


In questo articolo si rilevano i tre "presupposti" dell'imposta, ossia le condizioni che si devono verificare per l'applicazione dell'imposta.


La prima condizione fa riferimento all'oggetto dell'operazione, che deve essere una cessione di beni o una prestazione di servizi.

La seconda riguarda la persona fisica o giuridica che compie le azioni.

La terza considera l'ambito in cui lo Stato esercita la propria sovranità che, per le cessioni di beni si riferisce al bene che è oggetto del contratto, per le prestazioni di servizi si riferisce al soggetto che le effettua il quale deve essere residente o domiciliato in Italia.




Art.6  (Effettuazione delle operazioni)


Il momento in cui si considera effettuata l'operazione, ovvero il momento in cui sorge l'obbligazione tributaria, è così indicato dal decreto:


cessione di bene immobile    alla stipulazione del contratto

cessione di bene mobile   alla consegna o spedizione

prestazione di servizi    all'atto del pagamento del corrispettivo

cessioni allo Stato    all'atto del pagamento del corrispettivo

autoconsumo   all'atto del prelievo del bene


Gli acconti eventualmente corrisposti anteriormente al verificarsi degli eventi sopra indicati devono essere assoggettati al momento della loro corresponsione con l'emissione di una "fattura di acconto" alla quale farà poi seguito la "fattura a saldo".

Art. 10  (Operazioni esenti)



Rendendo l'imposta più oneroso l'acquisto di determinati servizi, il legislatore ha inteso agevolare il consumatore esentandone alcuni per motivi di carattere sociale o economico.


Sono esenti dall'imposta, pur presentando tutti i requisiti per l'applicabilità della stessa, le seguenti operazioni:


le operazioni di credito e finanziamento, compresi lo sconto di crediti, cambiali o assegni, le dilazioni di pagamento;

le prestazioni sanitarie;

le operazioni di assicurazione e di riassicurazione;

le operazioni relative ad azioni o obbligazioni;

le locazioni e gli affitti di beni immobili (l'esenzione non si applica agli affitti di aziende commerciali).


Tali operazioni sono sottoposte a fatturazione e registrazione e concorrono a formare il volume d'affari.



Art. 15  (Esclusioni dalla base imponibile)


Sono escluse dalla base imponibile le somme che, pur essendo addebitate dalla controparte, non hanno vera e propria natura di corrispettivo e mancano del presupposto oggettivo. Tra queste rientrano:


gli interessi di mora e le penalità per ritardati pagamenti;

il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali (le cessioni a titolo di sconto pattuite successivamente alla contrattazione originaria sono soggette all'imposta);

le somme dovute a titolo di anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte e regolarmente documentate;

l'importo degli imballaggi quando ne sia espressamente pattuito il rimborso alla resa (ovviamente sull'importo degli imballaggi non resi è dovuta l'imposta).



Da sole, tali operazioni non comportano emissione di fattura, ma, se vi sono incluse, devono risultare con indicazione separata dalle operazioni imponibili.

Tali operazioni non concorrono a formare il volume d'affari e non sono sottoposte a registrazione.

Art. 16  (Aliquote dell'imposta)


Attualmente sono in vigore le seguenti aliquote:


aliquota normale 20%.

Ci sono inoltre altre due aliquote ridotte:

aliquota del 10% (carni equine, suine, bovine, yogurt, latte fresco, salse, condimenti, somministrazione di alimenti e bevande ecc.)

aliquota 4% (paste alimentari, cracker e fette biscottate, giornali e notiziari quotidiani ecc.)



Art. 19  (Detrazione)


L'istituto della detrazione regola il procedimento del tributo da versare all'Erario ed attesta il diritto riconosciuto al contribuente di sottrarre dall'IVA dovuta sulle cessioni di beni e/o sulle prestazioni di servizi acquistati o importati nell'esercizio di impresa, arte o professione l'imposta da lui pagata sui beni e servizi acquistati o importati nell'esercizio di impresa, arte o professione.

In sede di liquidazione i soggetti  in regime normale IVA debbono calcolare l'IVA da versare allo Stato detraendo tutta l'IVA assolta sugli acquisti e importazioni da quella dovuta sulle operazioni effettuate e registrate eccetto:


l'IVA relativa all'acquisto o al leasing di autovetture e relativi costi quali il carburante, il lubrificante, le spese di manutenzione e riparazione (N.B. per gli autoveicoli per trasporto promiscuo è prevista la detrazione dell'IVA soltanto se detti beni sono oggetto dell'attività dell'impresa o se sono utilizzati esclusivamente quali beni strumentali);

l' IVA relativa alle prestazioni alberghiere e di ristoranti;

l'IVA relativa all'acquisto di beni di lusso eccetto per le imprese che ne fanno commercio o noleggio;

l'IVA relativa ai pedaggi autostradali (solo per talune categorie)

l'IVA relativa a trasporto persone;

l'IVA relativa ai telefonini radiomobili limite del 50%

l'IVA relativa all'acquisto di omaggi destinati ai dipendenti.

Se il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti, la detrazioni è ridotta.


Il diritto alla detrazione può avvenire:

nel mese di competenza cioè quello nel quale viene fatta la registrazione;

nei mesi successivi a quello di competenza;

al più tardi con la dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.





Art. 20   (Volume d'affari)


Il volume d'affari è l'ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi (imponibili, non imponibili ed esenti), al netto dell'IVA,. registrate nell'anno precedente.

Non concorrono a formare il volume d'affari:

le cessioni di beni ammortizzabili;

i passaggi interni di beni fra attività separate;

le operazioni escluse.



Art. 21   (La fatturazione)


Per ciascuna operazione imponibile il cedente del bene o il prestatore del servizio dovrà emettere una fattura che si considererà emessa all'atto della sua consegna o spedizione.

Tale documento deve essere emesso in duplice esemplare al momento di effettuazione della cessione o prestazione, di cui uno trattenuto dal venditore e l'altro consegnato al compratore.

Un'eccezione alla regola riguarda le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento di trasporto per le quali la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo.


La fattura deve contenere:


data;

numero progressivo;

denominazione e sede della ditta venditrice;

codice fiscale e partita IVA della stessa;

denominazione e sede della ditta compratrice;

natura, quantità e qualità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;

corrispettivi e/o prezzo unitario e totale;

importi imponibili e imposta distinti secondo le aliquote;

eventuale riferimento al documento a cui si riferisce


Nell'ipotesi di cessioni o prestazioni effettuate da soggetti esteri senza rappresentanza in Italia, la fattura deve essere emessa in unico esemplare, dal soggetto che riceve la cessione o la prestazione.

Art. 22  (Commercio al minuto e attività assimilate)


Per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto e assimilati:

non è obbligatoria l'emissione della fattura;

la fattura dovrà però essere emessa se richiesta dal cliente

per determinate categorie di contribuenti è previsto il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale.


Art. 23  (Registrazione delle fatture)


Le fatture emesse devono essere annotate in apposito registro entro 15 giorni nell'ordine della loro numerazione, quelle differite. entro il 15 del mese successivo a quello di emissione.

Per ciascuna fattura vanno indicati

il numero progressivo;

nome e cognome, oppure ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio;

importi imponibili e imposta distinti per aliquota;

importi relativi alle operazioni non imponibili o esenti ed il relativo titolo di non applicabilità.

Le fatture di importo inferiore a £300.000 potranno essere annotate in un documento riepilogativo i cui totali saranno poi riportati nel registro.





















Art.24   (Registrazione dei corrispettivi)


I commercianti al minuto dovranno tenere, in alternativa al registro delle fatture o unitamente a questo, il registro dei corrispettivi.

In suddetto registro dovranno essere annotati entro il giorno successivo non festivo a quello di attuazione delle operazioni:

l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni di vendita o di prestazioni effettuate in ciascun giorno (compresi quelli derivanti dalla cessione di beni strumentali) distinto secondo l'aliquota applicabile. Tale importo potrà essere rilevato dallo scontrino riepilogativo giornaliero (le operazioni assoggettate all'obbligo di emissione di ricevuta fiscale vanno registrate a parte in apposita colonna);

l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni non imponibili o esenti.


I termini sono stati ora modificati per i contribuenti che emettono scontrino fiscale e/o ricevuta fiscale. Per costoro cioè è possibile, con un'unica annotazione, registrare i corrispettivi mensili entro il 15 del mese successivo


Alcune categorie di dettaglianti che vendono beni soggetti ad aliquote diverse possono registrare il totale dei corrispettivi senza distinzione per aliquote ed, alla fine del periodo d'imposta, scorporarne l'IVA.






















Art. 25 (Registrazione degli acquisti)



Il contribuente dovrà numerare in ordine progressivo le fatture, le bollette doganali concernenti beni e servizi acquistati nell'esercizio di impresa, arte o professione, i documenti ricevuti a rettifica dell'IVA in aumento o in diminuzione, le autofatture emesse in alcuni casi particolari (ad esempio per prestazioni di non residenti).


Tali documenti dovranno poi essere, dallo stesso, registrati in apposito registro entro

l'anno nella cui dichiarazione viene esercitato il diritto alla detrazione.


Gli elementi da annotare nel suddetto registro sono:


numero progressivo attribuito da chi riceve il documento;

data della fattura o bolletta;

la ditta o la ragione sociale o il nominativo del fornitore;

l'imponibile e l'imposta distinti per aliquota;

l'articolo di legge che prevede la mancata applicazione dell'imposta in caso di operazioni non imponibili, esenti o escluse;

le operazioni con l'eventuale IVA indetraibile


















Art. 26  (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta)


Quando la fattura è già stata emessa o l'operazione è già stata annotata nel relativo registro e si riscontrano successivamente errori nella stessa circa la quantità , il prezzo o le aliquote IVA oppure si verificano resi di merce o concessione di abbuoni, per effettuare una variazione dell'imponibile o dell'imposta sarà necessario:


emettere una nuova fattura in duplice esemplare e consegnarla all'altra parte;

registrare la fattura nei modi e nei termini ordinari.

Questa fattura prenderà il nome di

NOTA DI ADDEBITO   se la variazione IVA è in aumento;

NOTA DI ACCREDITO    se la variazione IVA è in diminuzione Le note di accredito a differenza delle altre, sono facoltative e consentite solo in conseguenza di determinati avvenimenti. Esse possono essere emesse entro un anno dalla data di effettuazione dell'operazione.


Art. 27  (Liquidazione dell'IVA)


In sede di liquidazione dell'IVA il contribuente calcolerà l'IVA ad versare all'Erario facendo la differenza tra l'IVA che risulta dal registro delle fatture o dei corrispettivi e il totale dell'IVA detraibile che risulta dal registro degli acquisti.

Il conteggio deve essere eseguito nell'apposita sezione del registro delle fatture emesse oppure quello dei corrispettivi


IVA A DEBITO (incassata e risultante dal registro delle fatture o dei corrisp.)

IVA  A CREDITO (pagata e detraibile risultante dal registro acquisti)

IVA A DEBITO +

IVA CREDITO O DEBITO PRECEDENTE

IVA DA VERSARE   (il versamento dovrà essere eseguito solo se supera £ 50.000 altrimenti si riporterà alla liquidazione successiva)


Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente (credito), il relativo importo verrà portato in detrazione il mese o il trimestre successivo.

La liquidazione dovrà essere effettuata dai:

contribuenti mensili entro il 16 di ogni mese

contribuenti trimestrali entro il 16 dei mesi di marzo (congiuntamente alla dichiarazione annuale) maggio, agosto e novembre.






Art. 28 (Dichiarazione annuale)   Art. 30 (Versamento del conguaglio)



Il contribuente dovrà presentare entro il giorno quindici del mese di marzo di ogni anno * la dichiarazione riguardante l'imposta dovuta per l'anno solare precedente.

Sono esonerati dal presentare la dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'art.10.

Essa consente di determinare il volume d'affari dell'anno precedente, di quantificare l'imposta detraibile e di rettificare eventuali errori compiuti in sede di liquidazioni periodiche.


Contenuto:

totale imponibile delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi registrate nell'anno precedente distinto per aliquote;

ammontare dell'IVA relativa a suddette operazioni;

ammontare delle operazioni esenti e delle operazioni non imponibili;

il totale degli acquisti e importazioni con IVA detraibile registrate nell'anno precedente distinti per aliquota;

ammontare dell'IVA;

versamenti periodici;

la differenza fra l'IVA relativa alle vendite e quella detraibile.


Termine di versamento:

Il relativo versamento dovrà essere effettuato entro il 25/3 di ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale.


Saldo a credito

Se dalla dichiarazione risulta un saldo a credito esso potrà essere riportato all'anno successivo oppure chiesto a rimborso. A partire da quest'anno sarà possibile, a coloro che presenteranno la dichiarazione unificata, portarne il relativo importo a compensazione.






Privacy




Articolo informazione


Hits: 5533
Apprezzato: scheda appunto

Commentare questo articolo:

Non sei registrato
Devi essere registrato per commentare

ISCRIVITI



Copiare il codice

nella pagina web del tuo sito.


Copyright InfTub.com 2024