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LE LIBERTA' E LE AUTONOMIE

economia



LE LIBERTA' E LE AUTONOMIE


CAPITOLO 1°

LE LIBERTA'

LA LIBERTA' DEGLI ANTICHI...consisteva nell'esercitare collettivamente ma direttamente la sovranità, mentre l'individuo era totalmente assoggettato alla comunità che ne controllava e guidava tutte le attività private, ...E LA LIBERTA' DEI MODERNI, che vedono riconosciuta e garantita una sfera di autonomia dei cittadini nei confronti dei pubblici poteri. LIBERTA' ED AUTONOMIA COME CONCETTI DI RELAZIONE, ambedue i concetti esprimono l'idea di una relazione: si è liberi nei confronti di (o rispetto a) qualcosa, ciò sta a significare che in tanto si è liberi o autonomi in quanto si possa esprimere e selezionare i propri interessi (es. autonomia contrattuale, nel diritto privato). L'ASPETTO FORMALE... le libertà dei singoli sono delimitate (limiti) e garantite da norme giuridiche, ...E SOSTANZIALE DELLE LIBERTA' E DELLE AUTONOMIE, libertà e autonomie sono quelle effettivamente vigenti, nella misura ed entro i limiti in cui le cond. economico-sociali le rendono di fatto operanti.




SEZIONE I


IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA


L'EGUAGLIANZA FORMALE

secondo l'art.3 Cost. "Tutti i cittadini hanno apri dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di ....". La Cost. ha sancito il principio dell'EGUAGLIANZA DAVANTI ALLA LEGGE, inoltre ha provveduto alla previsione cost. delle situazioni di fatto alle quali deve essere applicato (di cond. sociali, di sesso, etc.), infatti il legislatore non può operare discriminazioni fra i cittadini, ciò non significa però assoluta parità di trattamento, sia perchè ci sono difficoltà obiettive e sia perchè la stessa Cost. ha apportato delle DEROGHE AL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA FORMALE:

1) eguagl. morale e giuridica dei coniugi può essere limitata dalla legge a garanzia dell'unità familiare

2) sottrazione dei parlamentari e dei cons. regionali alla resp. civile, penale e amministrativa per le opinioni e voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni

3) limitazione di iscrizione ai partiti pol. per alcuni cittadini.

I LIMITI ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE POSTI DAL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA FORMALE, il principio può dirsi integralmente applicato in quanto la legge tratti in modo eguale situazioni eguali ed in modo diverso situazioni diverse. Tuttavia lasciare alla assoluta discrezionalità del legislatore  la valutazione della diversità delle situazioni avrebbe potuto trasformarsi in arbitrio, per cui la Corte cost. ha precisato che l'art.3 mira ad impedire che a danno dei cittadini siano dalle leggi operate discriminazioni arbitrarie, senza che la disp. obblighi il legislatore a fissare per tutti un'identica disciplina. I DESTINATARI DELLA NORMA sono il legislatore ma anche gli amministratori ed i giudici che sono chiamati ad osservarla ed applicarla. APPLICAZIONI DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA FORMALE, quali libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge.

L'EGUAGLIANZA SOSTANZIALE

il principio di eguaglianza formale rischierebbe di rimanere una pura affermazione teorica se non fosse integrato da quello di eguaglianza sostanziale. Al riguardo la Cost. con il secondo comma dell'art.3 dispone che "è compito della Rep. rimuovere gli ostacoli di ordine econ. e sociale che limitando di fatto la libertà e l'eg. dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'eff. partecipazione di tutti i lav. all'org. pol. econ. e sociale del Paese". Quindi compito dello Stato rimuovere gli impedimenti in modo che i cittadini abbiano le medesime opportunità e possano godere, tutti alla pari, dei medesimi diritti. Il principio di eg. sostanziale ha CARATTERE PROGRAMMATICO, impegnando lo Stato a realizzare i fini in esso indicati. Se la Cost. si fosse limitata a statuire il solo principio di egua. formale avremmo avuto un diverso tipo si Stato, fondato sul diritto ma non giuridicamente impegnato ad eliminare le condizioni di privilegio e ad assicurare la piena libertà della persona umana.


SEZIONE II


DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI


I DIRITTI PUBBLICI SOGGETTIVI E LE LIBERTA'

il riconoscimento giuridico delle libertà segna il passaggio dallo Stato assoluto allo Stato di diritto e la conqu 727d37h ista della qualità di cittadino da parte di chi era prima considerato come suddito. Ma il solo riconoscimento di alcune libertà non è sufficiente se non si accompagni tutta una serie di garanzie dirette a fissare dei limiti all'attività dello Stato. Una prima forma di garanzia, prevista dalla carte cost. nell'800, è data dalle riserve di legge, che doveva assicurare i cittadini contro gli arbitri dell'esecutivo. Successivamente ci si accorse che tale garanzia era solo apparente perchè lasciava il legislatore libero di determinare entro quali limiti erano riconosciute e potevano essere esercitate. LE LIBERTA' DELLO STATO OGGETTO DI DIRITTI PUBBLICI SOGGETTIVI, ulteriori garanzie si resero necessarie al fine di delimitare la sfera della libertà rispetto a quella dell'autorità, così nelle Cost. contemporanee le norme nelle quali le libertà sono enunciate assumono un contenuto non più generico ma dettano una disciplina puntuale delle materie riservate. LE LIBERTA' DALLO STATO OGGETTO DI DIRITTI PUBBLICI SOGGETTIVI, a questo punto le libertà dallo Stato (o libertà negative) divengono l'oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo, con precise garanzie e azionabile nei confronti dei pubblici poteri. Le libertà riconosciute e garantite nella Cost. consistono nella pretesa ad un comportamento omissivo dello Stato, e per questo costituiscono l'oggetto di un diritto soggettivo. Poichè il diritto passivo del rapporto in cui tali diritti soggettivi si inseriscono è lo Stato, quindi si tratta di un rapporto giuridico di diritto pubblico che configura diritti soggettivi pubblici, alcuni dei quali sono :

a) il diritto alla difesa, possibilità di resistere in un giudizio sia personalmente sia per mezzo di un difensore

b) il diritto di voto

c) il diritto di petizione, tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

d) il diritto all'accesso agli uffici pubblici (partecipare a concorsi pubblici) ed alle cariche elettive

e) il diritto, per chi è chiamato a svolgere funzioni pubbliche elettive, di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il proprio posto di lavoro.

I DOVERI COSTITUZIONALI

la Cost. impone ai cittadini anche una serie di doveri :

a) dovere di fedeltà alla Repubblica, oltre che di osservare la Cost. e le leggi

b) dovere di difendere la patria

c) dovere di prestare servizio militare

d) dovere del lavoro, può farsi rientrare in quei doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale.

e) doveri di prestazioni patrimoniali, cioè di concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva (sistema tributario informato a criteri di progressività)

f) dovere di voto, definito civico


SEZIONE III


LE LIBERTA' NEGATIVE

LE LIBERTA' NEGATIVE COME DIRITTI INVIOLABILI che la cost. riconosce e garantisce all'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. LE GARANZIE DELLE LIBERTA' NEGATIVE consistono nei limiti imposti dalla legge ai provvedimenti da parte di chi detiene il potere. Inoltre esistono delle LIMITAZIONI ALLE LIBERTA' NEGATIVE che pur costituendo una contradizione con il principio di inviolabilità di alcune libertà, la Cost. indica espressamente i motivi per i quali l'esercizio di alcuni diritti di libertà può essere limitato. L'inviolabilità dei diritti di libertà costituisce un limite sia alla revisione costituzionale, sia al legislatore ord. che nel disciplinarne l'esercizio dovrà assicurare la loro max espansione, compatibilmente con l'interesse generale. Le libertà negative sono: la libertà personale, di domicilio, la lib. e segretezza della corrispondenza, di circolazione e soggiorno, di riunione, di associazione, di religione, di manifestazione del pensiero, di insegnamento.

LA LIBERTA' PERSONALE

consiste nella lib. della persona fisica da ogni coercizione che ne impedisca o limiti i movimenti e le azioni. Rientra nella tutela lalib. morale cioè la pretesa dei singoli all'autodeterminazione ed alla integrità della propria coscienza che non deve essere coartata con minacce o intimidazioni. I MODI DI LIMITAZIONE DELLA LIBERTA' PERSONALE sono la detenzione, l'ispezione, la perquisizione, la custodia cautelare, l'arresto di polizia, il fermo di indiziati di reato. Il nuovo codice di procedure penale ha maggiormente garantita la lib. personale dell'imputato, ad es. il ruolo del p.m. risulta adesso nettamente distinto da quello del giudice, pertanto il p.m. non potrà emettere provvedimenti restrittivi della lib. personale. Le forze di polizia, in caso di necessità o di flagranza, possono adottare provvedimenti restrittivi provvisori della lib. personale, ma devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria, il giudice può convalidare il fermo. ULTERIORI GARANZIE DELLA LIBERTA' PERSONALE :

a) è punita ogni violenza fisica e mentale sulle persone sottoposte a restrizioni di libertà

b) limiti max alla detenzione preventiva

c) le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato

d) nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge

e) nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge

f) l'estradizione del cittadino può essere consentita solo se prevista dalle convenzioni internazionali e mai per reati politici

g) contro le sentenze e provvedimenti sulla lib. personale è sempre ammesso ricorso in cassazione

h) l'imputato può proporre al tribunale competente la richiesta di riesame dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva.

LA LIBERTA' DI DOMICILIO

per domicilio si intende il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi interessi ma anche qualunque luogo in cui la persona riesca a mettersi al riparo da qualunque invaisone della sua sfera privata (camera d'albergo, cabina nave, roulotte). Per domicilio deve intendersi anche la sede della persona giuridica. La lib. di domicilio tutela la privacy, il diritto alla riservatezza. Ne consegue IL DIRITTO ALLA CASA, cioè il diritto ad avere una abitazione idonea ad assicurare il libero svolgimento della vita privata. Le garanzie della lib. di domicilio sono le stesse per la lib. personale, l'autorità di polizia non può entrare nel domicilio se non in seguito ad un atto motivato dell'aut. giudiziaria, salvo casi di urgenza indicati tassativamente dalla legge (limitazione comunicata entro 48 ore). DEROGHE ALLA GARANZIA DELLA LIBERTA' DI DOMICILIO sono giustificate dalla necesità di tutelare il prevalente interesse generale (es. gli ispettori del lavoro, senza autorizzazione della magistratura, possono compiere ispezioni sui luoghi di lavoro).

LA LIBERTA' E LA SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA

LA NOZIONE DI CORRISPONDENZA, deve intendersi quella epistolare, telegrafica e telefonica. La cost. dispone sia la lib. della corrispondenza sia la segretezza della stessa, nel senso che i pubblici poteri non possono impedirla nè prender conoscenza della comunicazione. Le limitazioni possono avvenire mediante sequestro della corrispondenza o intercettazione telefonica e sono diposti dalla magistratura con atto motivato.

LA LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO

consiste nella lib. di fissare il proprio domicilio e nella lib. di circolare in qualsiasi parte del territorio nazionale. Possono essere limitate solo per legge, per motivi di sicurezza e di sanità (es. epidemia in un luogo c.d. cordone sanitario; es. obbligo di soggiorno per i mafiosi, allontanamento forzato, divieto di soggiorno). Nessuna restrizione alla lib. di circolazione può essere determinata da ragioni politiche. LA LIBERTA' DI ESPATRIO è assicurata ad ogni cittadino ed è subodinata alla concessione del passaporto o equipollente.

LA LIBERTA' DI RIUNIONE

la cost. dispone "i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi". Per riunione deve intendersi qualunque raggruppamento di più persone non stabile (altrimenti associazione) e non occasionale (altrimenti assembramento) che convergono in un luogo, pubblico o privato (un cinema), per soddisfare un loro interesse individuale (politico, culturale, religioso). LA PARTICOLARE DISCIPLINA DELLE RIUNIONI IN LUOGO PUBBLICO, i promotori devono darne comunicazione, tra giorni prima, al questore. Nessuna richiesta per le riunioni in luogo privato o aperto al pubblico. La ragione del preavviso è motivata da ragioni di ordine pubblico, l'autorità per l'occasione potrà predisporre un servizio d'ordine, oppure vietare la manifestazione quando esistono fondati motivi per temere danni alla incolumità pubblica. Idem per la libertà di corteo (riunione in movimento). Per le riunioni elettorali non si impone l'obbligo del preavviso.

LA LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE

è garantita senza bisogno di autorizzazione per fini non vietati dalle leggi penali (politici, culturali, sportivi, religiosi). Le associazioni sono formazioni sociali organizzate al fine di soddisfare determinati interessi comuni a tutti coloro che partecipano. La differenza tra associazione e riunione: nell'assoc. l'interesse che accomuna gli associati può essere perseguito solo in forma collettiva e mediante un'organizzazione stabile, nella riunione invece si ha la contemporanea presenza di più persone nello stesso luogo e ciascuno soddisfa il proprio interesse singolarmente, per il solo fatto di partecipare alla riunione. La libertà di associazione si specifica :

a) nella lib. di costituire una associazione

b) di aderire ad una associazione

c) di recedere da una associazione e di non associarsi.

Le associazioni segrete e militari sono vietate dalla Costituzione, e anche quelle che svolgono attività dirette a interferire nell'attività di organi costituzionali (es. Loggia P2), in quando non hanno ragione di esistere in regime democratico. Deroghe al principio della lib. di associazione "è vietata la riorganizzazione del disciolto partito fascista", e di movimenti diretti alla restaurazione della monarchia.

LA LIBERTA' DI RELIGIONE

consiste nel diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, di fare opera di proselitismo e di esercitarne, in pubblico o in privato, il culto. IL LIMITE DEL "BUON COSTUME", esclude l'esercizio del culto quando i riti sono contrari al buon costume (vedi Nozione di buon costume pag.672). Nella lib. di religione rientra anche il diritto di non essere credenti e di non aver imposto il compimento di atti con significato religioso (es. giurare nei giudizi).

LA LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO

A) LA LIBERTA' DI STAMPA

tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Tale libertà è essenziale in un regime democratico, la lib. di opinione. I MEZZI DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO sono: la parola, lo scritto (stampa), la radio, la TV (c.d. mass media), lo spettacolo. IL PROBLEMA DELLA DISPONIBILITA' DEI MEZZI DI DIFFUSIONE DEL PENSIERO, dell'accesso a tali mezzi e dei limiti all'esercizio del diritto. Nulla quaestio significa che ciascuno di noi è libero di manifestare il proprio pensiero, salvo assumersene la resp. quando commetta un reato. L'ESSENZA DELLA LIBERTA' DI STAMPA, la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Chiunque può pubblicare un libro, un giornale, un manifesto, senza chiedere alcun permesso. LA REGISTRAZIONE DELLA STAMPA PERIODICA, presso il tribunale della circoscrizione nella quale devono risultare i nome del proprietario e del direttore, al fine di consentire la identificazione dei responsabili nel caso di reati a mezzo stampa. Dubbi di incostituzionalita' sorgono riguardo all'obbligo di iscrizione nell'elenco dei giornalisti prof. per i direttori o vice dei periodici o agenzie stampa (limitazione alla lib. di stampa). IL SEQUESTRO DEGLI STAMPATI, è una misura repressiva che mira ad impedire la diffusione della pubblicazione, è necessario un atto motivato dell'autorità giudiziaria, oppure in casi di urgenza entro 24 ore il sequestro deve essere convalidato. LA LIBERTA' DI CRONACA, con speciale riguardo alla cronaca giudiziaria, la legge punisce chiunque pubblica atti o documenti di un procedimento giudiziario di cui sia vietata per legge la pubblicazione (c.d. segreto istruttorio). Diverso è il caso del silenzio stampa su una particolare vicenda (c.d. blackout), decisione presa in assoluta autonomia dai giornalisti. IL FINANZIAMENTO DELLA STAMPA PERIODOCA, è talmente importante che il legislatore ha stabilito per legge che siano resi noti i mezzi finanziari, cioè i proprietari delle varie testate, per consentire una lettura critica. LE CONDIZIONI PER L'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLA LIBERTA' DI STAMPA, è in buona parte condizionato dalla disponibilità dei mezzi economici necessari.

B) IL CINEMA ED IL TEATRO

sono mezzi di diffusione del pensiero. LA CENSURA SUGLI SPETTACOLI non è espressamente vietata, per la proiezione in pubblico dei film è richeisto il nulla-osta del ministero del turismo e spettacolo, rilasciato su parere di apposite commissioni, che stabiliscono vm 14 o 18 anni. Per i lavori teatrali non è previst alcun nulla-osta, ad eccezione di riviste o commedie musicali. E' consentito anche il sequestro in caso di violazione del buon costume. E' auspicabile l'abolizione delle commissioni e lasciare il solo intervento dell'autorità giudiziaria.

C) LA RADIO E AL TELEVISIONE

sono stati definiti dalla Corte Cost. un servizio sociale, in quanto assicura la libera manifestazione del pensiero e dell'informazione. La legge 223/90 regola la materia, segna il passaggio da un regime di monopolio (Rai) ad uno di concorrenza. La legge regolamenta la pubblicità e il controllo delle imprese editrici, istituisce il Garante per la radiodiffusione e l'editoria con compiti di controllo, di vigilanza e ispezione sulla attuazione dell'attuale legge. Inoltre compiti di vigilanza e di indirizzo sono affidati alla "Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi", la quale stabilisce le norme per garantire IL DIRITTO DI ACCESSO al mezzo radiotv, dei partiti, degli enti locali, dei sindacati. LE STAZIONI DI RADIOAMATORI, occorre una concessione.

IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

è tutelato dalla Cost. art.21, per favorire, in regime democratico, la pluralità delle fonti di informazione e il libero accesso alle medesime. IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE NELL'ORDINAMENTO REGIONALE. LA LIBERTA' DI INFORMAZIONE, i pubblici poteri non possono porre delle limitazioni alla libertà d'informazione, tranne quelle riguardanti il segreto istruttorio. Sulla lib. di info. incide negativamente il contrasto tra la legge n.69/63 (ordinamento prof. giornalista), che impone ai giornalisti di rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, e l'art.200 del nuovo cod. proc. pen. grazie alla quale il giudice può ordinare al giormalista di indicare la fonte della sua informazione, se questa è indispensabile per accertare la verità.

LA LIBERTA' DELL'ARTE E DELLA SCIENZA E DEL RELATIVO INSEGNAMENTO

significa non solo che non possono esistere un'arte o una scienza di Stato, ma che all'artista e allo scienziato è concessa la max libertà di espressione. Mancanza di una politica della ricerca scientifica. I RAPPORTI FRA SCIENZA E POLITICA, problema di conciliare la libertà della scienza con la necessità di un apparato organizzativo pubblico di supporto e di finanziamento. Il max centro è il CNR il cui compito è quello di promuovere e coordinare la ricerca scientifica nazionale. Strettamente collegata alla lib. dell'arte e della scienza è la lib. d'insegnamento, consite di garantire il docente contro ogni costrizione o condizionamento da parte dei pubblici poteri, egli deve essere libero di comunicare le proprie idee e teorie. Tale libertà è garantita nelle scuole statali.


SEZIONE IV


LE LIBERTA' POSITIVE

il passaggio dallo Stato moderno o di diritto alla Stato sociale avviene anche con il riconoscimento nelle cost. di alcuni diritti c.d. "sociali", accanto alle libertà negative si pongono quindi le lib. positive.

LIBERTA' POSITIVE E LIBERTA' NEGATIVE

LE LIBERTA' POSITIVE vanno considerate come il risultato di una serie di interventi dei pubblici poteri diretti a dare attuazione al principio di eguaglianza sostanziale. Esse non si traducono (come lib. neg.) in diritti pubblici soggettiviavente come oggeto la sfera di autonomia (dallo Stato) dei privati, bensì presuppongono alcune situazioni giuridiche soggettive strumentali attribuite ai singoli al fine di raggiungere la presenza e l'integrazione dei governati nell'area di governo. LE LIBERTA' NEGATIVE, ciò spiega come le lib. pos. conferiscano nuovo significato e valore alle lib. negative. A nulla vale riconoscere ai singoli alcuni diritti fondamentali se poi non si eliminano gli ostacoli economico-sociali che limitano di fatto l'esercizio delle libertà ad essi connesse. Si pensi all'art.49 cost. dove la lib. (negativa) di associazione viene specificata come lib. positiva attribuendo a tutti i cittadini il diritto di associarsi in partiti per concorrere a determinare la pol. nazionale.

I DIRITTI SOCIALI

sono: il diritto al lavoro, il dir. alla salute (cure gratuite) includendo anche il diritto alla salubrità dell'ambiente, il dir. allo studio, il diritto del lavoratore ad una retribuzione suffuciente per una vita dignitosa, il dir. del lavoratore al riposo settimanale e alle ferie, il diritto al pari trattamento della donna. LO STATO ATTUALE DEI DIRITTI SOCIALI, le leggi che dovrebbero darvi attuazione non sempre appaiono idonee a renderle operanti, es. la disp. che tutela la salute come fond. diritto dell'individuo non trova corrispondenza con l'attuale org. sanitaria del Paese e con la mancanza di una pol. ecologica. L'insufficiente attuazione della Cost. nel campo dei diritti sociali implica che il fine voluto, vale a dire quello di rendere le lib. dallo Stato effettive e operanti anche come lib. nello Stato, non è stato ancora raggiunto, e quindi lo Stato sociale non è ancora una realtà.

LE LIBERTA' ECONOMICHE

assumono particolare rilievo la disciplina cost. del diritto di proprietà, della lib. di iniziativa econ. privata e del dirito al lavoro. LA PROPRIETA' PRIVATA, la cost. distingue la proprietà in pubblica e privata e si dispone che i beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. I BENI PUBBLICI, si distinguono da quelli privati per il loro diverso regime giuridico, il cod. civile li distingue in beni demaniali (soddisfano un bisogno pubblico, demanio necessario, la spiaggia, e accidentale, le strade) e beni patrimoniali (disponibili, le miniere, le caserme , e indisponibili, edifici pubblici). I BENI PUBBLICI E L'ART.9 COST., "La Rep. promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica  e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione", soltanto dopo la nascita del ministero per i beni culturali e ambientali e del ministero per l'ambiente si è cominciato a considerare l'art.9 come una norma la cui attuazione è condizione per la tutela di altri valori costituzionali. LA PROPRIETA'-FUNZIONE, la proprietà privata è riconosciuta e garantita come diritto soggettivo, esso non si deve intendere come mezzo di esclusiva tutela dell'interesse del proprietario, ma anche come mezzo di attuazione di un interesse pubblico. Quindi tutte le volte che questa funzione sociale viene meno (es. terre incolte) il diritto di proprietà degrada a interesse legittimo. Può essere espropriata per motivi di interesse generale, salvo indennizzo a prezzi di mercato. I LIMITI DELLA PROPRIETA' PRIVATA, la legge può imporre obblighi, vincoli e limiti di estensione alla proprietà terriera, al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo (bonifiche, trasf. del latifondo). LA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA trova dei limiti nel diritto al lavoro, nel senso che tale libertà si deve accordare con il rispetto della sicurezza, della lib. e dignità della persona umana. IL DIRITTO AL LAVORO, non significa diritto ad ottenere un posto di lavoro, ma che la Rep. promuova le condizioni per rendere effettivo questo diritto. Al diritto al lavoro si ricollega la libertà di lavoro (scegliere un lavoro secondo le proprie capacità).

I NUOVI DIRITTI

l'evoluzione della società, con i conseguenti nuovi rapporti civili etico-sociali ed economici, hanno provocato l'insorgere dei c.d. "nuovi diritti". Si pensi al diritto alla casa, all'informazione, alla salubrità dell'ambiente, all'accesso ai documenti amministrativi. Espressione di "interessi diffusi" sono i diritti dei consumatori, degli utenti dei pubblici servizi, dei malati, degli anziani, dei minori. I DIRITTI dell'uomo DELLA TERZA GENERAZIONE, emersi in seguito alla evoluzione dei rapporti internazionali, e sono diritto alla pace, allo sviluppo economico-sociale, culturale e ad un'ambiente sano.


SEZIONE V


LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL'UOMO E LA CONDIZIONE GIURIDICA  DELLO STRANIERO


dopo la conclusione della seconda guerra mondiale i diritti dell'uomo hanno ricevuto una particolare protezione nel 1948 con la

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO (nel 1948)

frutto di un accordo tra gli stati membri, IL VALORE PROGRAMMATICO DELLA DICHIARAZIONE, infatti viene definita come "ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni", il suo valore giuridico appare ben limitato in quanto spetta ai singoli stati darle attuazione, e in caso di violazione da parte di un singolo stato l'ONU non potrà obbligarlo nè applicare sanzioni. I DIRITTI DELL'UOMO RICONOSCIUTI NELLA DICHIARAZIONE sono quelli fondamentali quali lib. personale, di domicilio, di corrispondenza, di circolazione e soggiorno, di pensiero, di coscienza e di religione, ma anche i c.d. "diritti sociali", di sposarsi, di formare una famiglia, una proprietà personale.

LA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI

si propone di prendere le prime misure adatte ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti enunciati nella "Dichiarazione Universale" dei diritti dell'uomo. Essa garantisce solo le libertà negative e i diritti sociali, appare riduttiva ed estensiva. LA TUTELA DEI DIRITI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI NELLA CONVENZIONE, estensiva perchè non si limita a proclamare i diritti e le libertà ma istituisce una Commissione europea dei diritti dell'uomo ed una Corte europea dei diritti dell'uomo, alla prima possono rivolgersi i Paesi contraenti ma anche ogni persona fisica vittima di una violazione, la seconda opera nel caso di fallimento della Commissione, la sua decisione è definitiva.

LA CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO

l'obbligo dello Stato italiano di regolare la condizione giuridica dello straniero in conformità delle norme e dei trattati internazionali è vincolante nei limiti in cui norme e trattati non siano in contrasto con i principi del sistema costituzionale. I DIRITTI E I DOVERI DEGLI STRANIERI, lo Stato italiano è tenuto a parificare la condizione giuridica dello starniero a quella dei cittadini tutte le volte che ciò non contrasti con i suoi preminenti interessi. Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini a condizione di reciprocità. IL DIRITTO DI ASILO, è attribuito allo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'esercizio delle libertà democratiche che la nostra cost. garantisce, assumendo la qualità di rifugiato politico.


SEZIONE VI


DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO E FORMAZIONI SOCIALI


l'art.2 cost. riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, come singolo e nell'org. sociali nelle quali si svolge la sua personalità.

L'IMPEGNO DELLA REPUBBLICA DI RICONOSCERE E GARANTIRE I DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO NELLE FORMAZIONI SOCIALI

LIBERTA' DELLA ASSOCIAZIONE E LIBERTA' NELLA ASSOCIAZIONE, ogni formazione sociale deve essere lasciata libera di darsi un ordinamento interno in cui i diritti inviolabili possono o no essere riconosciuti, garantiti o no.

LE FORMAZIONI SOCIALI A RILEVANZA COSTITUZIONALE

sono le confessioni religiose, la famiglia, la scuola, la comunità del lavoro, i partiti politici, gli enti locali, le minoranze linguistiche. I valori cost. che le formazioni sociali devono rispettare sono quelli di eguaglianza e libertà. I LIMITI COSTITUZIONALI ALLA AUTONOMIA DELLE FORMAZIONI SOCIALI, es. la cost. dispone che le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri stauti, purchè non contrastino con le leggi italiane; che il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

AZIONABILITA' DEI DIRITTI INVIOLABILI E FORMAZIONI SOCIALI, i singoli hanno a disposizione gli strumenti giuridici per far valere i loro "diritti inviolabili" nei confronti del potere privato, devono ricorrere all'autorità giudiziaria, secondo l'art.24 cost. "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Ma se così è, sino a che punto l'intervento dello Stato all'interno del gruppo sociale si concilia con le libertà delle associazioni di regolare i loro ordinamenti in modo autonomo, così come i rapporti con gli associati? La dottrina sul punto è divisa.

CONSIDERAZIONI FINALI

per un tentativo di soluzione si deve tener conto della NON OMOGENEITA' DELLE FORMAZIONI SOCIALI A RILEVANZA COSTITUZIONALE, da un lato abbiamo formazioni sociali necessarie (la famiglia), dall'altro formazioni sociali volontarie (le confessioni religiose, i partiti politici) che perseguono fini eterogenei (di assistenza: la famiglia; politici: i partiti) rispetto ai quali lo Stato-istituzione può avere un interesse diretto, oppure soltanto indiretto. CONSEGUENZE DELLA NON OMOGENEITA' SULLA LORO DISCIPLINA, alla diversa natura dei fini (e della loro rilevanza cost.) delle formazioni sociali, non corrisponde un ordinamento interno omogeneo e quindi ad una parità di trattamento da parte dello Stato. Di conseguenza la Cost. per alcune formazioni sociali ha richiesto una disciplina ad hoc. CASI DI INTERVENTO DEL LEGISLATORE, dettando una disciplina diretta a tutelare i diritti del lavoratore all'interno dell'impresa (c.d. statuto dei lavoratori) ed i diritti dei componenti la famiglia legittima (con la riforma del diritto di famiglia). PREVALENZA DELLA LIBERTA' DELL'ASSOCIAZIONE SULLE LIBERTA' DEI SINGOLI, altrimenti verrebbe gravemente compromessa se lo Stato intervenisse con sue norme all'interno dell'associazione.

FORMAZIONI SOCIALI, POTERI PRIVATI E LIBERTA' DEL TERZO

le libertà individuali possono essere minacciate anche quamdo l'individuo è terzo rispetto alla formazione sociale. CONDIZIONI DI PRIVILEGIO E DI POTERE DI ALCUNE FORMAZIONI SOCIALI, es. il regime di immunità dell'amministrazione (o della burocrazia) nel campo del contratto e della resp. civile; si pensi all'influenza che certe form. sociali (la grande impresa, i partiti, i sindacati, le chiese) esercitano sui terzi attraverso i mass media, la scuola, l'apparato statale, invadendo la loro privacy. I rimedi proposti a protezione riguardano l'ord. giurdico generale a salvaguardia del terzo contro le sopraffazioni delle f.s., eliminazione di alcune immunità delle amm. pubbliche.

IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

interessa soprattutto il profilo pubblicistico della questione (anzichè quello privatistico), cioè le connessioni fra la riservatezza e le libertà. Un tempo l'individuo si poneva nella sua casa al riparo da ogni altrui influenza, nella c.d. società tecnologica esistono degli strumenti che non gli consentono di godere appieno della propria sfera di intimità, neanche a casa propria (telefono, radio, TV, congegni elettronici, app. fotografiche). Sull'esistenza di un diritto alla riservatezza costituzionalmente garantito non vi è concordia in dottrina. La cost. tutela la riservatezza solo come componente della libertà personale (lib. di domicilio, morale, di segretezza della corrispondenza), ma la sfera privata dell'individuo può essere violata nelle moderne società di massa, non appresta alcun argine specifico contro la massificazione dell'individuo, il suo indottrinamento, la manipolazione del consenso. La Cost. contiene, tuttavia, due principi che possono valere per la tutela della privacy: l'art.2 (garantisce i diritti inviolabili) e l'art.3 (rimozione degli ostacoli di ord. econ. e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana).





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