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Il divieto di concorrenza dell'alienante

economia



Il divieto di concorrenza dell'alienante (art. 2557)


Disciplina:

è prevista una durata massima del patto che non può comunque eccedere i 5 anni dal trasferimento (per evitare una lesione eccessiva della libertà di iniziativa econ 111c28b omica dell'alienante).


La norma è derogabile solo in senso più favorevole all'alienante: le parti possono eliminare o rendere meno gravoso il divieto di concorrenza;

il regime è solo parzialmente derogabile in senso più gravoso per l'alienante:

la durata del divieto non può mai eccedere i 5 anni ed ogni maggior termine viene ridotto per legge;

l'ampliamento dei limiti legali è ammesso solo se esso non comporti l'impedimento di ogni attività professionale dell'alienante (previsione di un inizio di impresa che abbia oggetto solo affine a quello dell'azienda alienata e quindi sia idoneo a sviare la clientela) "possono ad esempio decidere che l'alienante non possa esercitare un'impresa uguale o affine, ma sotto il profilo temporale il limite è sempre 5 anni ma possono cambiare i limiti di tempo e luogo".

l'avviamento commerciale (L.n. 392/78)




Disciplina:


locazione di immobili diretti all'esercizio di un'attività di impresa che abbia rapporti diretti con il pubblico di utenti o di consumatori;


in caso di cessazione della locazione il conduttore uscente ha diritto di essere compensato dal locatore per la perdita dell'avviamento che l'azienda subisce in conseguenza di tale cessazione;

il conduttore uscente ha diritto ad un indennizzo:

  • pari a 18 mensilità del canone di affitto;
  • la somma si raddoppia se l'immobile viene nuovamente adibito all'esercizio della medesima attività;
  • il compenso non  è dovuto se il contratto non è stato rinnovato per volontà del conduttore.

Finalità:


arginare lo sfratto, proteggendo l'interesse dell'imprenditore a non vedere aumentati i costi di produzione (aumento dell'affitto).


La successione nei contratti relativi all'azienda ceduta (art. 2558 cc)


Art. 2558: "se non è pattuito diversamente l'acquirente dell'azienda subentra in tutti i contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale".


Finalità della disciplina:


  • preservare la continuità dei rapporti  negoziali tramite i quali si esplica l'attività di impresa;
  • tale finalità viene attuata attraverso una disciplina che deroga alle norme in materia di cessione del contratto (nel contratto generale, cioè nella disciplina in generale: per il perfezionamento è richiesto il consenso oltre che del cedente e del cessionario anche del contraente ceduto);
  • la disciplina si applica anche quando l'azienda viene data in usufrutto o in affitto.

I contratti personali:


contratti in cui rileva la fiducia che l'imprenditore (alienante) ripone sull'altro contraente (es.: contratto che l'imprenditore alienante aveva stipulato per procurarsi la consulenza stabile di un esperto tributario).


  • Non passano automaticamente all'acquirente cui deve garantirsi la facoltà di scegliere liberamente il professionista di fiducia;
  • l'identità o qualità personali  che assumono rilievo sono quelle del terzo contraente;
  • il passaggio del contratto all'acquirente richiede il consenso del contraente ceduto;
  • il passaggio del contratto all'acquirente deve inoltre essere espressamente previsto nel contratto di trasferimento dell'azienda.

Non si specifica nulla non passano i contratti personali.


Contenuto della disciplina:


I contratti non personali


  • passano all'acquirente dell'azienda senza bisogno di alcuna specifica pattuizione (bisogno di una specifica clausola per impedire il subingresso dell'acquirente nel contratto);
  • non vi è bisogno che il terzo contraente presti il suo consenso;
  • il terzo contraente può recedere dal contratto per giusta causa entro 3 mesi dalla notizia di trasferimento dell'azienda;
  • in caso di recesso per giusta causa il contraente ceduto dovrà provare che il nuovo (imprenditore) acquirente si trovava in una situazione tale da non dare affidamento sulla regolare esecuzione del contratto (es.: si viene a sapere che il nuovo imprenditore ha una situazione patrimoniale non buona e quindi il contraente può decidere di recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa).

Contratti di lavoro stipulati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art.: 2112 cc)


  • In caso di trasferimento dell'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano;
  • norma con carattere imperativo.

Finalità della disciplina:


rendere indissolubile il nesso economico esistente nell'impresa fra strumenti produttivi di carattere e strumenti produttivi di tipo personale.


La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta (art. 2559 cc)


Art.:2559: "la cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti di terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante". (se il debitore ceduto va dall'imprenditore alienante e paga in buona fede può considerarsi libero)


Contenuto della disciplina:


disciplina comune (disciplina di carattere generale) (art.: 1264 cc): la cessione del credito deve essere notificata al debitore.


Disciplina speciale dell'impresa:


  • la cessione del credito è efficace dal momento dell'iscrizione del R.I. (notifica collettiva)

(funziona in modo diverso rispetto alla disciplina generale dove è necessaria la notifica).

  • non occorre l'accettazione o la notifica al debitore ceduto;
  • la cessione avviene automaticamente;
  • si applica alle imprese soggette a registrazione con effetti di pubblicità legale;
  • è necessaria una pattuizione espressa in caso di usufrutto o di affitto di azienda (art. 2559 comma 3 cc).






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