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I PATTI PARASOCIALI - Art. 2341-bis

economia



I PATTI PARASOCIALI


Sono degli accordi di tipo contrattuale, estranei all'atto costitutivo e allo statuto della società, che intervengono tra alcuni soci e, in quanto tali, sono vincolanti sono nei rispettivi confronti. Hanno quindi un'efficacia obbligatoria, non reale, nel senso che sono efficaci solo fra coloro che li hanno stipulati, non nei confronti della società né nei confronti dei soci futuri di essa: la loro violazione esporrà al risarcimento dei danni verso gli altri soci che vi hanno aderito, ma non inciderà sulla validità degli atti computi dalla società su cui si rifletterà.

Essi ricevono due discipline distinte, a seconda che vengano stipulati in società non quotate o quotate: nel primo caso si applica l'art. 2341-bis; nel secondo caso gli artt. 122-123  Tuf. Comunque i tipi di patti a cui si applicano sono essenzialmente gli stessi:

a)  sindacati di voto: patti parasociali con cui alcuni soci si accordano su come votare in relazione alle delibere contrattuali;

b)  sindacati di blocco: patti con cui  si limita la circolazione delle azioni,stabilizzando gli assetti proprietari e il governo della società;



c)  sindacati di gestione: servono per l'esercizio congiunto di un'influenza dominante sull'operato degli amministratori (secondo alcuni non sarebbero validi, perché vincolerebbero gli amministratori; tuttavia ciò non è vero, poiché essi hanno sempre facoltà di scegliere liberamente le operazioni da porre in essere).

Il Tuf si riferisce anche ai patti di semplice consultazione e a quelli per l'acquisto concertato di azioni.


I. Art. 2341-bis

Come già detto, questa  norma disciplina i patti parasociali nell'ambito delle società per azioni non quotate e di quelle che le controllano.

A)    limiti di durata

se stipulati a tempo determinato, non possono essere contratti per più di cinque anni (se stipulati per un tempo maggiore, si intendono stipulati per cinque anni), ma sono rinnovabili

possono essere a tempo indeterminato, ma è riconosciuto il diritto di recesso con un preavviso di 180 giorni

si può recedere senza preavviso nel caso di adesione ad un opa totalitaria o preventiva parziale, anche se poi il recesso non produce effetto qualora l'opa non si concretizza.

Tali limiti di durata non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni e servizi.

B)    regime di pubblicità (solo per le società aperte):

devono essere comunicati alla società;

devono essere dichiarati in apertura di ogni assemblea e la dichiarazione deve essere trascritta nel verbale, che rimane depositato presso il registro delle imprese in caso di violazione di questa dichiarazione, vi è la sospensione del voto delle azioni a cui si riferisce il patto, con conseguente impugnabilità delle delibere prese con il voto determinane di tali azioni.


II. Art 122-123 Tuf

Queste norme, invece, disciplinano i patti parasociali nelle società quotate e nelle loro controllanti.

A) limiti di durata:

- se a tempo determinato, non possono avere una durata superiore a tre anni, ma sono rinnovabili

- se a tempo indeterminato, gli aderenti hanno diritto di recedere con un preavviso di sei mesi

- si può recedere senza preavviso nel caso di adesione a un'opa totalitaria o preventiva parziale,  anche se poi il recesso non produce effetto qualora l'opa non si concretizza.

B) regime di pubblicità:

non si devono rispettare gli obblighi previsti dal codice, ma ne sono previsti altri  specifici:

comunicazione alla Consob entro cinque giorni dalla stipulazione;

pubblicazione per estratto sulla stampa quotidiana entro dieci giorni

deposito presso il registro delle imprese entro quindici giorni.

In caso di violazione di questa disciplina, i patti sono nulli, e sono previste anche sanzioni amministrative pecuniarie. Inoltre, solo per le società quotate (non per quelle non quotate controllanti) è prevista anche la sospensione del voto per le azioni relative, e le delibere prese con il voto determinante di queste sono impugnabili anche dalla Consob.


III. I sindacati di voto

Tra i patti parasociali, particolari problemi pongono i sindacati di voto che, come detto, sono quelli attraverso cui alcuni soci si impegnano preventivamente su come votare in assemblea.

Questi possono essere variamente configurati: occasionali o permanenti; quelli permanenti possono essere a tempo determinato o indeterminato. Inoltre si può stabilire che il modo in cui votare sia stabilito dalla maggioranza o dall'unanimità dei soci sindacati.

Essi svolgono la funzione di dare un indirizzo unitario all'azione dei soci sindacati, ed, eventualmente, a conferire stabilità al gruppo di comando.

Tuttavia, problemi di ammissibilità sorgono relativamente ai sindacati di voto a maggioranza, in quanto determinerebbero una sostanziale alterazione del procedimento di formazione della volontà assembleare e del principio maggioritario: a decidere sarebbe solo la maggioranza dei soci sindacati ( non di tutti i soci) e comunque le decisioni verrebbero già prese fuori dall'assemblea. Per queste ragioni, secondo alcuni, sarebbero nulli per violazione di norme imperative.

Tuttavia questa è un'opinione difficilmente condivisibile, in quanto nessuna norma vieta che i soci decidano preventivamente sul loro voto e, comunque, non si determina nessuna alterazione sostanziale del principio maggioritario per la formazione della volontà assembleare.

Più che altro i sindacati di voto incidono su un problema di trasparenza sugli assetti di potere reali all'interno della società. Tuttavia, questo problema è parzialmente risolto dalla disciplina sul regime di pubblicità dei patti parasociali anzidetta.






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