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L'intento del presente lavoro

economia



INTRODUZIONE





L'intento del presente lavoro è quello di esaminare le problematiche che, l'introduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, ha posto circa il rispetto di alcuni fondamentali principi costituzionali.

Il nuovo tributo, previsto nel titolo primo del D.L.vo n. 446/1997, si caratterizza per il fatto di essere parametrato sul valore aggiunto prodotto dalle imprese, grandezza che ha suscitato non poche perplessità in dottrina, dato che si tratta di una forma di prelievo alquanto insolita per il nostro sistema tributario[1].

In particolare, ci siamo soffermati nella prima parte all'esame di quelle che sono state le esigenze che hanno portato all'introduzione del tributo[2], per, poi, andare ad analizzare le forme di prelievo sul valore aggiunto delle imprese avutesi negli ordinamenti stranieri .



Altro significativo aspetto oggetto della nostra analisi è quello legato al carattere regionale dell'irap che acquista maggiore rilievo se si considera che il tributo in questione costituisce il primo passo verso la realizzazione del federalismo fiscale; obiettivo questo che deve essere attuato nel rispetto del vincolo costituito dal mantenimento della pressione fiscale e della Costituzione invariati[4].

Nella seconda parte ci siamo invece occupati della disciplina positiva del tributo e, quindi, del presupposto, dei soggetti passivi ed, in particolare, del calcolo della base imponibile. Per determinare quest'ultima, infatti, è stato necessario trattare distintamente le regole che il legislatore ha previsto in funzione della tipologia dei soggetti passivi e dell'attività esercitata[5].

Significative, poi, sono, dato il menzionato carattere regionale dell'irap, le regole stabilite per procedere alla ripartizione della produzione netta tra più Regioni, come del resto quelle previste al fine di computare il valore aggiunto prodotto, dai soggetti non residenti e dai soggetti residenti, rispettivamente nel territorio nazionale ed all'estero[6].

Il successivo passo è stato quello di affrontare i problemi che, secondo gli orientamenti della dottrina prevalente, ha posto l'irap nei confronti del rispetto di alcuni principi sanciti nella Carta costituzionale.

Siamo passati, quindi, all'analisi delle singole questioni di legittimità costituzionale che il tributo ha suscitato.

Di particolare rilevanza è stato il confronto effettuato con il principio della capacità contributiva sancito all'art. 53, comma 1, Cost., principio che ha subito, nel corso del tempo, alterne interpretazioni[7].

Al riguardo, non avendo riscontrato un univoco orientamento, abbiamo esposto le argomentazioni che in dottrina sono state addotte a difesa ed a critica dell'irap sotto tale aspetto, per poi giungere ad un giudizio conclusivo.

Importante precetto costituzionale interessato dall'istituzione dell'irap è il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.; invero, al riguardo, il tributo ha suscitato perplessità circa il trattamento riservato al lavoro autonomo nei confronti rispettivamente del lavoro dipendente e delle imprese[8].

Dato il carattere reale del tributo, poi, si pone la questione relativa al confronto dell'irap con il principio di solidarietà, art. 2 Cost., per il quale il concorso alle spese pubbliche non può prescindere dalla solidarietà tra le persone appartenenti ad una determinata comunità[9].

Altro aspetto particolare di cui ci siamo occupati, è quello della tutela del lavoro ai sensi degli artt. 1 e 4 Cost.; al riguardo l'irap laddove prevede l'indeducibilità del costo del lavoro non ci sembra volta a realizzare quella tutela viceversa sancita nella Costituzione.

Non meno rilevante è stato esaminare il nuovo tributo rispetto al principio della riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.[10] ed alla tutela della iniziativa economica privata sancita agli artt. 41 e 42 Cost.

In ultimo, andremo ad analizzare quale autonomo problema di costituzionalità quella disposizione che nella disciplina del tributo ha sancito l'indeducibilità dello stesso dalle imposte sui redditi; in specie il riferimento è al secondo comma dell'art. 53 Cost., che sancisce il criterio di progressività del sistema tributario[12].

Per quanto riguarda i contributi della dottrina, dobbiamo precisare che questi si sono sviluppati a prescindere dalle pronunce della Corte Costituzionale.

Invero, al momento, l'unica pronuncia della Corte Costituzionale, che ha peraltro dichiarato non fondata la questione di incostituzionalità dell'irap, è quella formulata a seguito del ricorso presentato dalla Regione Sicilia, verso il rispetto degli articoli 3 e 76 Cost. e 36 dello Statuto della Regione Sicilia da parte di alcune disposizioni del D.L.vo n. 446/1997 (sentenza n. 138 del 1999)[13].

Per il resto, dobbiamo sottolineare che la questione di costituzionalità dell'irap è stata rimessa all'esame della Corte Costituzionale con delle ordinanze, abbastanza coeve, dalle Commissioni Tributarie Provinciali rispettivamente di Torino, Como e Milano[14] .














Cfr. MICCINESI M., Commento agli interventi di riforma tributaria: l'imposta regionale sulle attività

produttive SCHIAVOLIN R. (a cura di), Padova, Cedam, 1999.

Cfr. VISCO V., L'autonomia tributaria delle Regioni e il superamento della crisi fiscale dello Stato, in Quaderni n. 1-2, 1997, rivista trimestrale del Ministero delle finanze, ufficio per le relazioni con il pubblico.

Cfr. CORASANITI G., I profili internazionali e comparati dell'imposta regionale sulle attività produttive, in Riv. di dir. fin. e scien. fin. n. 4, 1999.


Cfr. VISCO V., L'autonomia tributaria delle Regioni e il superamento della crisi fiscale dello Stato, op. cit.

Cfr. MICCINESI M., Commento agli interventi di riforma tributaria, op. cit.

Cfr. MICCINESI M., Commento agli interventi di riforma tributaria, op. cit.


Cfr. MOSCHETTI F., Capacità contributiva, voce Enc. Giur. Treccani, Roma, 1998; Cfr. IDEM, Il principio della capacità contributiva, Padova, 1973; Cfr. IDEM, La capacità contributiva, in trattato di diritto tributario AMATUCCI (a cura di), Padova, 1993; Cfr. PERRONE L., Appunti sulle garanzie costituzionali in materia tributaria, in Riv. dir. trib. n. 9, 1997.

Cfr. CORSO G., Profili di illegittimità Costituzionale dell'Irap, in Corr. trib. n. 22, 2000.

Cfr. AA.VV., Irap, imprese e lavoro autonomo, intervento al convegno di studi di Pisa del 12 marzo 1999, intervento del prof. MOSCHETTI, in atti pubblicati in allegato a Il Fisco n. 29, 1999.


Cfr. CORSO G., Profili di illegittimità Costituzionale dell'Irap, op. cit.

Cfr. AA.VV., Irap, imprese e lavoro autonomo, intervento al convegno di studi di Pisa del 12 marzo 1999, intervento del prof. Moschetti, op. cit.

Cfr. BODRITO A., Irap tra genesi ed esegesi, in Dir. e prat. trib. n. 3, 1999.

Cfr. IZZI G., Irap - Addizionale regionale all'Irpef - Natura - Tributi propri delle regioni - Istituzione da parte della regione - Esclusione - ricorsi della regione Sicilia - Questione di illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 4, 15, 24, 26, 27, 30, 36, 40, 41, 42, 43, 50, 60, e 61 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 - Conflitto di attribuzione a seguito del decreto 24 marzo 1998 del Ministro del tesoro, di bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, concernente le modalità di riversamento delle somme riscosse per l'Irap e per l'addizionale regionale all' Irpef - Lesione dell'autonomia finanziaria e della potestà legislativa tributaria regionale - Violazione degli articoli 3 e 76 Cost. e dell'art. 36 dello Statuto della Regione Sicilia - Infondatezza , in Tributi, 1999; inoltre, per un ulteriore contributo si veda DI TUCCI B., L'Irap e l'autonomia finanziaria della regione Sicilia, in Tributi n. 9, 1999.

Cfr. VERNA G., L'irap sui redditi professionali alla consulta, in Boll. trib. n. 22, 1999.

In particolare l'ordinanza della Commissione provinciale di Torino (nn. 23-24 del 23/9/1999 in G. U. n. 6, 1^ serie spec., 2000) ha riguardato il confronto degli artt. 2 e 3, comma 1 lett. c), del D.L.vo n. 446/1997 in riferimento agli articoli 3 e 53 Cost. Invece, l'ordinanza della Commissione provinciale di Como (n. 725 del 18/10/1999 in G. U. n. 9, 1^ serie spec., 2000) ha riguardato il confronto degli artt. 3, comma 1 lett. c) e 45 del D.L.vo n. 446/1997 in riferimento agli articoli 3, 23, 32, 35 e 76 Cost. Infine, l'ordinanza della Commissione provinciale di Milano (n. 53 del 27/10/1999 in G. U. n. 9, 1^ serie spec., 2000) ha riguardato il confronto degli artt. 1, 2, 3, 4, 8 e 11 del D.L.vo n. 446/1997 in riferimento agli articoli 3 e 53 Cost. Cfr. Giurisprudenza costituzionale, vol. I e II, 2000, Giuffré, Milano.







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