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I PRESTITI PUBBLICI

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I PRESTITI PUBBLICI


Una fonte di entrata straordinaria alla quale la finanza pubblica ricorre sempre più frequentemente è rappresentata dai prestiti pubblici. L'insieme dei prestiti pubblici viene contratto attraverso l'emissione di titoli di natura obbligazionaria, il cui posse 414f56e sso dà diritto al rimborso del capitale alla scadenza oltre alla corresponsione degli interessi. I titoli vengono offerti attraverso il ricorso al mercato finanziario o venduti ai risparmiatori mediante l'intermediazione delle Banche. I sottoscrittori possono essere piccoli risparmiatori, istituti di credito, società commerciali o enti finanziari.

Nelle finanze moderne, la sottoscrizione dei prestiti pubblici consiste in un contratto di mutuo che non è più assistito da garanzie reali. Lo Stato obbliga al pagamento degli interessi ed al rimborso dei titoli ed il sottoscrittore deve fidarsi della solvibilità del suo debitore.

Il debito pubblico si può classificare in diversi modi:


In base al modo di collocarli sul mercato, i prestiti pubblici possono essere:




a)  A emissione diretta, se offerti direttamente dallo Stato ai sottoscrittori, attraverso i canali del mercato finanziario;


b)  A emissione indiretta, se vengono venduti ai risparmiatori attraverso l'intermediazione delle banche in cambio di una provvigione;


c)  Ad emissione mista, se offerti in parte direttamente ed in parte indirettamente.


Il sistema più frequente è quello della emissione indiretta, perché, attraverso il ricorso agli istituti di credito, lo Stato riesce normalmente a collocare sul mercato tutti i titoli emessi.

In relazione al loro termine di scadenza, i prestiti pubblici possono far parte del debito fluttuante o di quello consolidato. Il debito fluttuante è costituito dai prestiti emessi dallo Stato per importi che variano continuamente in relazione al fabbisogno finanziario corrente. Esso serve a far fronte a momentanee deficienze di cassa e, per questo motivo, è di breve o media scadenza.

Il debito consolidato è, invece, l'insieme dei prestiti a lunga o indeterminata scadenza ed è perciò destinato a coprire disavanzi cronici del bilancio statale verificatisi in ogni esercizio finanziario, sia per l'importo del capitale che per l'ammontare degli interessi. Il debito consolidato può essere redimibile o irredimibile. E' redimibile se lo stato s'impegna rimborsare i prestiti ai sottoscrittori. Il rimborso può avvenire:


a scadenza fissa, nel qual caso l'erario dovrà rimborsare l'intero ammontare del titolo entro un determinato termine;


a rimborso graduale, quando tutti i titoli emessi vengono rimborsati ogni anno per una somma comprensiva di capitale ed interessi;


mediante cartelle ammortizzabili, se ogni anno viene rimborsato interamente un dato numero di titoli, tramite estrazione a sorte.




I titoli del debito consolidato redimibile vengono chiamati obbligazioni.

Il debito irredimibile che, nelle moderne finanze non esiste più ormai da anni, è l'insieme dei prestiti consolidati di cui lo Stato non garantisce il rimborso, o che si riserva di rimborsare ad una scadenza indeterminata, obbligandosi solamente alla corresponsione degli interessi. I titoli del debito pubblico irredimibile prendono il nome di rendite.


Lo stato può servirsi di due strumenti per alleggerire l'onere degli interessi dovuti ai sottoscrittori dei prestiti del debito irredimibile: l'ammortamento e la conversione.


L'ammortamento consiste nella totale estinzione del prestito attraverso il suo rimborso ed il ritiro dei titoli dal mercato.

Si ha la conversione del debito irredimibile invece quando lo stato riesce a diminuire il tasso d'interesse sui prestiti emessi. La conversione può essere:


a)  facoltativa: si instaura un accordo tra l'ente pubblico ed i sottoscrittori, ai quali è lasciata la scelta tra queste due alternative: ottenere il rimborso del prestito per il suo intero ammontare; oppure rinunciare al rimborso del prestito e mantenere il diritto alla corresponsione degli interessi, ma ad un tasso inferiore a quello pattuito originariamente.


b)  Forzosa: quando lo stato riduce unilateralmente il tasso di interesse, avvalendosi del suo potere    d'imperio.


c)  Mascherata: quando lo stato, pur mantenendo invariato il tasso nominale di interesse, ricorre a provvedimenti fiscali o monetari che riducono il saggio di rendimento effettivo dei titoli.











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