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IL REDDITO FISCALE

economia aziendale



IL REDDITO FISCALE


Tributi: sono flussi di denaro che lo Stato preleva coattivamente (imposti per legge). I tributi sono disciplinati dall'art. 53 della costituzione.

Classificazione dei tributi in base a chi riceve il denaro:

Tributi statali ( o erariali ): IRPEF, IRPEG.

Tributi locali (che vanno ad enti locali): IRAP, ICI.



Classificazione dei tributi in base a chi paga:

Imposte: che vengono pagate da tutti i cittadini che hanno una cap 535f53f acità reddituale e patrimoniale;

Tasse: vengono pagate dai cittadini che chiedano un certo servizio;

Contributi speciali: sono pagati da tutti i cittadini che pur non avendo richiesto il servizio, ne beneficiano comunque. Per esempio: opere di bonifica.

Le imposte in base alle modalità di calcolo si distinguono in:

Dirette calcolano direttamente sulla capacità contributiva del cittadino, ossia direttamente sul reddito e sul patrimonio, tramite la Dichiarazione dei redditi. Le imposte dirette sono:

IRFEF: imposta redditi persone fisiche;

IRAP: imposta che si applica a tutte le aziende individuali, società di persone e società di capitali;

IRPEG: imposta redditi persone giuridiche (tra cui le società di capitali);

Indirette: esprimono indirettamente la capacità contributiva dei soggetti passivi. Sono ad esempio:

I.V.A.: imposta indiretta, introdotta dal D.P.R.633/72;

Imposta di successione;

Bollo, ecc.;

Il decreto legislativo 446/97:

istituì l'IRAP (accorpando diverse imposte, fra cui la vecchia ILOR);

affiancò al calcolo dell'IRPEG (37%) la D.I.T (dual incomic task) la quale fa calcolare su una parte di reddito il 19%, mentre sul restante applico il 37%.


Imposte dirette delle aziende

Il D.P.R 600/73 ha disciplinato la differenza tra i soggetti passivi ordinari, classificandoli in:

Imprese ordinarie;

Imprese minori;

Imprese

Minime.

Il TUIR è il testo unico delle imposte sui redditi, delll'86, dove sono state consolidate tutte le leggi che determinano le imposte dirette, da usare per il calcolo dell'IRAP e l'IRPEG.

Per l'IRAP oltre al TUIR debbo tener conto del D.P.R. 446/97.


a)  Il trattamento fiscale a carico delle imprese è differente a secondo della loro natura giuridica. Infatti:

il reddito prodotto dalle imprese individuali è soggetto a lrpef;

il reddito prodotto dalle società di persone è soggetto ad lrpef, a carico dei soci sulla quota di reddito a ciascuno attribuibile, anche se non distribuita;

il reddito prodotto dalle società di capitali è soggetto a Irpeg. I soci sono soggetti a:

lrpef se persone fisiche o lrpeg se persone giuridiche solo in

caso di effettiva distribuzione degli utili

Per evitare la doppia tassazione del reddito distribuito è

previsto, a favore dei soci, il meccanismo del credito di

imposta.

b) La caratteristica fondamentale della normativa tributaria, che la differenzia da quella civilistica, consiste nella previsione precisa e particolareggiata dei componenti di reddito positivi e negativi.

Ciò trova giustificazione nelle differenti finalità a cui sono rivolte le norme dei CC rispetto a quelle del Tuir:

dal Bilancio deve scaturire un risultato economico che sia espressione degli utili realmente conseguiti in modo da offrire ai terzi una visione chiara veritiera e corretta della situazione aziendale;

le regole fiscali di determinazione del reddito di impresa partono da un presupposto differente che è quello di giungere alla determinazione del reddito da assoggettare a tassazione, in maniera certa e oggettivamente accertabile, lasciando meno spazio possibile alle valutazioni discrezionali dell'imprenditore e a sue possibili manovre tendenti a diminuire il reddito imponibile

c) L'art. 75 dei Tuir detta i principi in base ai quali si determinano i componenti dei reddito fiscale:

I. Principio della competenza: i costi e ricavi devono aver fornito la loro utilità nell'esercizio.

II. Principio dell'inerenza: i costi sono deducibili solo se

si riferiscono ad attività da cui provengono ricavi tassati.



III. Principio della certezza: i costi sono deducibili solo se documentati, verificabili, oggettivi.

IV. Principio dell'imputazione a CE

i costi sono deducibili solo se iscritti nel CE.


d) L'Irpeg è un'imposta proporzionale che colpisce con l'aliquota del 37% il reddito complessivo delle società di capitali, determinato sommando e sottraendo all'utile lordo civilistico, le variazioni derivanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dalle norme fiscali.

La perdita fiscale relativa ad un dato periodo di imposta può essere portata in diminuzione dell'imponibile Irpeg nei periodi successivi ma non oltre il 1/5;

Le perdite relative ai primi 3 periodi di imposta si possono

riportare in avanti senza limiti temporali.

Per favorire la ricapitalizzazione delle aziende, cioè l'incremento della dotazione di mezzi propri, l'Irpeg si applica ora con un meccanismo noto come D.I.T. (Dual lncome Tax), che scompone il reddito imponibile in due parti soggette ad aliquote diverse:

una parte tassata all'aliquota ordinaria dei 37%

una parte tassata in base all'aliquota agevolata del 19% e collegata all'incremento del patrimonio netto rispetto a quello esistente al 31/12/96

L'Irap, invece, è un'imposta reale e proporzionale che colpisce una particolare configurazione di valore aggiunto, il valore netto della produzione con l'aliquota attualmente in vigore del 4,25%.

La base imponibile è rappresentata da:

A) Valore della Produzione, al netto dei costi di cui ai punti:

B6 acquisti di materie prime

B7) servizi ad eccezione di: compensi ad

amministratori e sindaci, compensi

per collaborazioni coordinate e

continuative

B8) godimento per beni di terzi ad eccezione di: interessi

compresi nei canoni leasing

B 10) a) b) ammortamenti

B 11) variazione rimanenze materie

B 14) oneri diversi di gestione ad eccezione di: perdite su

crediti

E20) 21) plusvalenze e minusvalenze straordinarie

Non sono deducibili:

i costi del personale (con l'eccezione del costo degli apprendisti, del 70% del costo dei contratti di formazione e lavoro e dei premi lnail);

i costi per le svalutazioni dei crediti e delle imm.ni oltre agli oneri finanziari.

In linea generale, è possibile affermare che nessun soggetto, pubblico o privato, individuale o collettivo, che svolge attività imprenditoriale o professionale sfugge all'applicazione del tributo;

l'Irap spetta alla Regione nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato; se l'attività è esercitata in più Regioni, la ripartizione della base imponibile avviene in proporzione all'ammontare delle retribuzioni corrisposte al personale operante nel territorio di ciascuna Regione.







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