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TITOLI DI CREDITO
Introduzione
Un titolo di credito è un documento contenente una dichiarazione (in genere una promessa unilaterale). Questo documento incorpora un diritto letterale ed autonomo (in genere un diritto di credito), che può essere esercitato dal possessore del documento stesso.
Si viene cioè a creare uno stretto legame tra il documento ed il diritto contenuto nel documento.
Per quanto sopra il titolo di credito adempie a 2 funzioni essenziali:
costituisce il mezzo necessario e sufficiente per la costituzione e l'esercizio del diritto incorporato nel documento
costituisce il mezzo tecnico indispensabile per la circolazione del diritto menzionato nel documento (nel mondo degli affari quest'ultima è la funzione più importante)
Il titolo di credito ha ragion d'essere per l'esistenza di
un rapporto tra due individui (p.es. in conseguenza di un contratto di
compravendita). Questo rapporto sottostante (detto rapporto fondamentale)
dà origine al diritto incorporato nel titolo (detto diritto cartolare)
nel momento in cui i 2 soggetti decidono di emettere un titolo di credito per
facilitare il pagamento riguardante la loro transazione commerciale. Tuttavia
il rapporto fondamentale, pur essendo la causa di emissione del titolo e quindi
della costituzione del diritto cartolare, non incide più sul diritto cartolare,
nel senso che quest'ultimo diritto vive di vita propria e rappresenta un
diritto nuovo, che si astrae completamente dal rapporto fondamentale. In altre
parole il diritto cartolare gode di un'autonomia e di un'astrattezza
rispetto al rapporto fondamentale, che impediscono alle vicende del rapporto
sottostante di avere il benché minimo riflesso sul diritto incorporato nel
titolo di credito ( p. es 949c26j . il mancato adempimento di un contratto, non
impedisce al beneficiario del titolo di credito, originato dal contratto, di
ricevere la somma indicata nel titolo stesso).
Diverso dal titolo di credito è il documento di
legittimazione, che, non avendo le caratteristiche peculiari del titolo di
credito, ha il solo scopo di identificare la persona che ha diritto alla
prestazione. Sono doc. di legittimazione i biglietti di viaggio, i libretti di
deposito a risparmio nominativi, ecc..
Le caratteristiche dei titoli di credito sono importanti
per meglio comprendere il significato e la funzione di questi titoli.
Le varie classificazioni dei t.d.c. sono invece fondamentali per capire quali sono i titoli di credito più rilevanti che incontriamo nella vita di tutti i giorni.
Il diritto
di credito è il diritto che ha una persona di esigere da parte di un'altra
persona una prestazione in proprio favore in virtù di un vincolo giuridico. I
titoli di credito sono dei documenti cartacei contenenti la promessa
unilaterale di eseguire una determinata prestazione alla scadenza prestabilita
in favore di colui che materialmente presenterà il documento al debitore. Hanno
la funzione economica di trasferire il credito più velocemente garantendo
inoltre maggiormente il creditore. Caratteristiche fondamentali:
INCORPORAZIONE: nel titolo è incorporato il diritto di ottenere la prestazione
LETTERALITA': il titolo vale la cifra riportata su di esso. Se c'è discordanza tra quella in cifre e quella in lettere prevale quest'ultima
AUTONOMIA: ogni rapporto rimane autonomo e indipendente da quelli intercorsi tra altri precedenti possessori e debitori del medesimo titolo
Classificazione:
In base al RAPPORTO: titoli CAUSALI (accanto alla promessa viene specificato anche il rapporto che la giustifica), titoli ASTRATTI (è irrilevante il rapporto che ha dato origine alla promessa).
In base al REGIME DI CIRCOLAZIONE DEL TITOLO: titoli NOMINATIVI (intestati ad una persona e il trasferimento si attua mediante annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e su un apposito registro), titoli all'ORDINE (intestati ad una persona e trasferibili mediante girata), titoli al PORTATORE (non intestati e trasferibili mediante la consegna del documento).
In base ai DIRITTI ENUNCIATI NEL TITOLO: titoli di PAGAMENTO (danno diritto ad una prestazione in denaro), titoli RAPPRESENTATIVI (attribuiscono un diverso diritto).
In base alla NATURA
DELL'EMITTENTE: titoli PUBBLICI (emessi dallo Stato), titoli PRIVATI (emessi da
soggetti privati).
Nel caso di smarrimento di un titolo di credito, è
possibile ricorrere all'ammortamento del titolo. La legge prevede che ci venga
consegnato un documento che faccia le veci di quello smarrito e che nello
stesso tempo quello smarrito cessi di essere valido. Bisogna innanzitutto
rivolgersi al Tribunale in quale entro 30 giorni pronuncia con un decreto del
Presidente del Tribunale l'avvenuto ammortamento del titolo che comporta due
conseguenze:
chi ha presentato ricorso ha il diritto di avere un duplicato del titolo
il titolo smarrito diventa
totalmente inefficace
Solo i titoli all'ordine e quelli nominativi possono
essere soggetti ad ammortamento, quelli al portatore no; questi vengono
bloccati per mezzo di un avviso all'emittente che provvede a non pagare chi si
presenta con il titolo smarrito.
Sono
documenti che implicano l'acquisto dei beni senza un pagamento immediato del
corrispettivo in denaro. Ci sono due tipi di carte:
carte di credito bilaterali: rilasciate da imprese che forniscono beni e servizi e consentono di effettuare gli acquisti degli stessi presso le unità della stessa impresa dislocate sul territorio.
Carte di credito trilaterali:
(visa, american express ecc.) si pagano i beni a dei fornitori con la carta.
L'impresa che l'ha rilasciata provvede al pagamento in liquidi mentre il
titolare della carta si troverà l'importo della spesa accreditato il mese
successivo sul suo conto corrente. L'emittente ha due tipi di convenzione: UNA
CONVENZIONE DI ABBONAMENTO CON I FORNITORI (questi ultimi si obbligano ad
accettare il pagamento con carta di credito mentre l'emittente si impegna a
dare loro i liquidi salvo il 3-4% che l'impresa trattiene per i servizi svolti)
E UNA CONVENZIONE CON IL TITOLARE DELLA CARTA DETTA CONVENZIONE DI RILASCIO (il
titolare può effettuare pagamenti con la carta previo pagamento di un canone
annuo oltre al rimborso mensile dopo aver ricevuto l'estratto conto).
E' uno
strumento di pagamento per chi ha fondi presso una banca. E' un titolo
all'ordine o al portatore rivolto ad un banchiere affinché questo paghi a vista
una somma determinata in favore di un altro soggetto e comportante in via
sussidiaria la responsabilità dell'emittente qualora la banca rifiuti il
pagamento. Requisiti fondamentali: denominazione di assegno bancario - ordine
incondizionato di pagare una determinata somma - indicazione del trattatario
(diverso dal traente) - sottoscrizione autografa del traente - indicazione del
luogo di pagamento - data e luogo di emissione. Un assegno con data in bianco è
nullo ma nella pratica è usatissimo. L'assegno postdatato è immediatamente
esigibile e comporta conseguenze fiscali per l'emittente. Un assegno può essere
di due tipi:
AL PORTATORE se non figura alcuna
indicazione del prenditore e viene pagato mediante la consegna materiale del
titolo
ALL'ORDINE se c'è il nome del prenditore e in questo caso si trasferisce mediante girata.
Un assegno ha dei termini massimi entro i quali
venire riscosso; alla scadenza di questi termini la banca non rifiuta il
pagamento ma l'emittente può dar ordine che questo venga revocato. La durata è
di 8 giorni per l'assegno su piazza e di 15 per quello fuori piazza. L'assegno
a vuoto o non interamente scoperto costituisce reato grave salvo che l'emittente
non riesca a pagare l'ammontare entro 60 giorni. Se uno va in banca e l'assegno
non viene pagato questo è tenuto ad informare il traente per non avere
responsabilità di danni maggiori per il mancato avviso. Tipi particolari di
assegno:
CLAUSOLA NON TRASFERIBILE:
l'assegno oltre a non essere girabile è anche non cedibile il che implica che
solo il prenditore può riscuoterlo; per questo assegno non esiste di
conseguenza la procedure di ammortamento. La clausola di non trasferibilità è
obbligatoria per importi sopra i 20 milioni.
ASSEGNO SBARRATO due barre
parallele lungo tutta la lunghezza trasversale dell'assegno implicano una
limitazione della circolazione in quanto è necessario che l'ultimo giratario
sia un banchiere oppure un suo cliente.
ASSEGNO DA ACCREDITARE: non può
essere pagato in contanti ma solamente accreditato su un conto corrente
bancario.
ASSEGNO TURISTICO O TRAVEL CHECK:
il pagamento è legato ad una doppia firma da parte dell'emittente.
Gli assegni bancari possono
essere emessi solamente da correntisti.
Può essere fatto da chiunque. E' un titolo all'ordine contenente una promessa di pagamento e dotato di particolari requisiti di forma, emesso da un istituto bancario autorizzato, per somme che siano disponibili presso di esso al momento dell'emissione e pagabile a vista presso tutti i recapiti indicati dalla banca emittente. Consente pagamenti a rischio per l'eccessiva quantità di moneta che sarebbe necessaria. L'autorizzazione viene concessa da Banca Italia che crea una riserva obbligatoria non inferiore al 20% degli assegni messi in circolazione. La banca emittente invece deve creare un provvista ovvero disporre al momento dell'emissione della cifra indicata sull'assegno.
Titolo
all'ordine che attribuisce al possessore legittimo il diritto di farsi pagare
una somma determinata alla scadenza indicata. E' una sorta di impegno oggi per
un pagamento futuro.
Tipi di cambiale:
VAGLIA CAMBIARIO: promessa fatta
da una persona (emittente) di pagare egli stesso una somma ad un altro soggetto
(prenditore)
CAMBIALE TRATTA o TRATTA: ordine
che una persona (traente) dà ad un'altra (trattario) di pagare un terzo
(prenditore)
Requisiti fondamentali della
cambiale (se manca uno di questi la cambiale diventa promessa di pagamento o
riconoscimento di debito):
denominazione di cambiale
promessa (x vaglia) oppure ordine (x tratta) di pagare una somma
nome del trattario (chi deve pagare)
data di scadenza che può essere a vista (al momento in cui viene presentato il titolo al prenditore), a certo tempo vista (a tot giorni dalla presentazione), a giorno fisso (data completa), a certo tempo data (certo numero di giorni dall'emissione).
Nome del prenditore (quello che
incassa i soldi)
Elementi accidentali:
Luogo del pagamento
Luogo e data di emissione
Sottoscrizione di chi emette la cambiale
La cambiale in bianco non esiste in quanto deve
essere riempita dal prenditore prima di presentarla al debitore per il
pagamento. Tutte le persone giuridicamente capaci possono assumere obbligazioni
cambiarie.
EMISSIONE: è il negozio con cui il traente da vita alla cambiale, sottoscrivendola e consegnandola al prenditore
In questo negozio nasce una
responsabilità dell'emittente per il pagamento. In caso di tratta il traente
deve assicurarsi dell'accettazione del trattario
GIRATA: è il negozio mediante il
quale il prenditore (girante) dà ordine all'emittente o all'accettante di
pagare un terzo (giratario). La girata trasferisce tutti i diritti della
cambiale originando la responsabilità del girante (per accettazione e
pagamento). Tale responsabilità è detta di regresso; se il debitore non paga il
giratario può rivolgersi al suo girante. Questa responsabilità viene esclusa
mediante la girata senza garanzia mentre si possono impedire ulteriori girate
con la clausola non trasferibile.
ACCETTAZIONE: riguarda solo la
tratta ed ha lo scopo di dare alla cambiale un obbligato principale.
ACCETTAZIONE ORDINARIA: È
il negozio cambiario mediante il quale il trattario dichiara di accettare
l'ordine e si obbliga a pagare la cambiale diventando obbligato principale.
L'accettazione è certificata dalla parola "accettato" o "visto".
ACCETTAZIONE X INTERVENTO:
una persona diversa dal trattario (interveniente, onorante) libera un obbligato
di regresso dal pagamento della cambiale prima della sua scadenza.
AVALLO: è il negozio cambiario con
cui una persona (avallante) garantisce il pagamento della cambiale da parte di
uno degli obbligati cambiari (avallato). Effetto dell'avallo è l'obbligazione
cambiaria identica e solidale sia per l'avallato che per l'avallante.
Il portatore può esigere il pagamento del titolo alla
scadenza e nel luogo indicato sulla cambiale. In una cambiale vi sono due tipi
di obbligati:
OBBLIGATI PRINCIPALI: emittente, trattario (solo dopo accettazione) e tutti gli avallanti
OBBLIGATI DI REGRESSO: traente,
giranti e loro avvallanti. Pagano se l'obbligato principale rifiuta di farlo
Il pagamento pone fine a tutte le obbligazioni quando
è eseguito dal trattario o dall'emittente oppure se è eseguito dal traente di
una cambiale tratta non accettata. Il debitore è liberato quando paga al
portatore del titolo. Chi paga acquista i diritti inerenti al titolo per
difendersi da precedenti giranti, dal traente o l'emittente. Ha diritto alla
consegna del titolo. Cancella la sua sottoscrizione e quelle dei giranti
susseguenti. C'è anche il pagamento per intervento che è la conseguenza
dell'accettazione per intervento.
Il portatore del titolo si può rivolgere
all'autorità giudiziaria per ottenere il pagamento della cambiale. A seconda
del modo in cui si possono far valere le azioni cambiarie si distinguono varie
forme e procedure.
PROCESSO DI COGNIZIONE: per ottenere una sentenza dal giudice che condanni il
debitore al pagamento. Il debitore ha l'onere di costituirsi in giudizio. Il
convenuto si costituisce in giudizio solo con la comparsa di risposta. La
sentenza di 1°grado non è esecutiva, lo è solo quella d'appello.
PROCEDIMENTO D'INGIUNZIONE: siccome il processo di cognizione richiede tempi
piuttosto lunghi si ricorre a questa seconda forma. Il creditore fa ricorso ad
un giudice che in base alla sola presenza della cambiale emette un decreto di
ingiuntivo che diventa operativo ai danni del debitore senza che questo possa
contraddire. A questo punto il debitore può avviare un processo di cognizione,
oppure, in caso di mancata opposizione si avvia automaticamente un processo di
esecuzione.
PROCESSO DI ESECUZIONE: la sola presenza del titolo implica l'avviamento della
procedura esecutiva avente lo scopo di far ottenere al creditore la somma
dovuta per sorte capitale, spese e interessi. Si parte con l'esecuzione
mobiliare (rapida e meno costosa) che colpisce i beni mobili (vendita
all'Asta), se questa risulta essere insufficiente si passa all'esecuzione
immobiliare che colpisce i beni immobili del debitore. Le azioni che il
creditore può compiere possono essere cambiarie o extracambiarie.
L'azione cambiaria in particolare si divide in:
DIRETTA: esercitata dal possessore
della cambiale verso l'obbligato principale. Si prescrive in 3 anni dalla
scadenza della cambiale.
DI REGRESSO: esercitata contro gli
obbligati di regresso; questa può essere esercitata prima della scadenza della
cambiale (quando l'accettazione sia stata rifiutata, fallisca o sia insolvente
il trattario, fallisca il traente di una cambiale non accettabile) oppure alla
scadenza della cambiale (mancato pagamento).
Prima di ricorrere alle azioni cambiarie è necessario
avviare un'altra procedura: il PROTESTO.
Il PROTESTO è un atto pubblico di ufficiale giudiziario o di notaio che attesta l'avvenuta presentazione della cambiale e il rifiuto di accettazione o di pagamento. Il creditore dice che la cambiale fattagli non è stata pagata. Il protesto ha valore di vera e propria sentenza. Il protestato ha 60 giorni per sanare la sua posizione altrimenti viene iscritto nel bollettino dei protestati (funzione informativa per le persone che accettano cambiali). La registrazione dura 5 anni quindi si viene cancellati.
Operazioni con le quali si invitano i titolari di
valori mobiliari ad acquistare, vendere, sottoscrivere o scambiare titoli.
L'offerta è detta pubblica perché i risparmiatori ne devono essere a
conoscenza.
o.p.ACQUISTO: acquisto titoli controprestazione denaro
o.p.SCAMBIO: controprestazione in titoli
o.p.ACQUISTO-SCAMBIO: controprestazione in titoli e denaro
l'offerta pubblica di acquisto (OPA) è un invito ai vecchi azionisti a vendere. Lo scopo è quello di acquistare un pacchetto azionario per tentare la scalata sociale, ovvero controllare una società.
o.p.SOTTOSCRIZIONE: riguarda titoli di nuova emissione collocati sul mercato a prezzo prefissato con rinuncia dei vecchi soci a far valere il loro diritto di opzione.
O.p.VENDITA: riguarda titoli esistenti offerti a prezzo prefissato che rimane tale per un certo periodo.
Le
caratteristiche dei t.d.c. sono:
L'incorporazione
significa che il diritto di credito è incorporato nel documento (titolo di
credito). Credito e titolo si vengono così ad identificare. Queste sono le
conseguenze dell'incorporazione:
La letteralità significa che il debitore deve eseguire la prestazione così come indicata dalla lettera del t.d.c.. Art. 1993 del CC: Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sul contenuto letterale del titolo. Di conseguenza il debitore non può essere chiamato ad una prestazione (pagamento) maggiore di quella indicata nel titolo, ma non può neanche rifiutarsi di eseguire il pagamento della somma risultante dal titolo adducendo accordi stipulati con la controparte del rapporto fondamentale o con i precedenti possessori del titolo.
L'autonomia
significa che (art. 1993 del CC) il debitore può opporre al possessore del
titolo soltanto le eccezioni a questo personali. Non è possibile quindi che
il debitore rifiuti di pagare un titolo per motivi legati ai vecchi possessori
del medesimo.
L'eventuale mancanza di legittimazione del possessore del t.d.c. può essere
fatta valere solo sull'ultimo prenditore del titolo, questo perché chi riceve
un titolo lo acquista in modo originario, prescindendo dai rapporti intercosi
tra il debitore ed i vecchi possessori. Il diritto di credito di ciascun
possessore è indipendente ed autonomo rispetto al diritto degli altri. C'è
un'unica eccezione a questa regola e riguarda il caso in cui le parti del
diritto cartolare (creditore e debitore del titolo) sono le stesse del rapporto
fondamentale (creditore e debitore del contratto dal quale è stato originato il
titolo). In questa ipotesi (che equivale a dire che il titolo non ha circolato)
il debitore può opporre al creditore le eccezioni fondate sul rapporto
sottostante (il contratto) e rifiutarsi di pagare il titolo.
Rispetto all'importante funzione circolatoria dei t.d.c. abbiamo:
Secondo la causa dell'emissione si distinguono in:
Rispetto
alla loro funzione economica possiamo avere:
Secondo il
contenuto della dichiarazione cartolare si distinguono in:
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