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PROCEDURE CONCORSUALI - Liquidazione coatta amm.va e Concordato preventivo

economia



PROCEDURE CONCORSUALI
 Liquidazione coatta amm.va e Concordato preventivo

   La liquidazione coatta amm.va è una procedura concorsuale, simile a quella fallimentare, diretta ad estinguere l'impresa, dopo aver soddisfatto i creditori.

   La differenza principale rispetto al fallimento è che nella liquidazione coatta viene tutelato, non tanto l'interesse dei creditori, quanto un interesse pubblico legato alle particolari imprese assoggettabili alla disciplina della l.c.a..

   Queste ultime sono:

  • assicurazioni
  • banche
  • cooperative
  • enti pubblici
  • consorzi obbligatori

   In conseguenza del fatto che la tutela riguarda un interesse pubblico, la procedura è attribuita ad un'autorità amm.va e non ad un'autorità giudiziaria, come nel fallimento. L'autorità giudiziaria (il Tribunale) interviene, in questo caso, solo per tutelare, eventualmente, i diritti soggettivi lesi dagli organi amm.vi.



 
  Le leggi speciali che regolano l'applicazione della l.c.a. alle imprese che vi possono essere sottoposte escludono generalmente, per le stesse, l'assoggettamento al fallimento (principio dell'esclusiva), tuttavia è possibile, in alcuni casi, che determinate imprese siano sottoponibili sia al fall., che alla l.c.a.. In quest'ultimo caso la procedura dichiarata per prima esclude l'altra (principio della preclusione).

La liquidazione coatta amministrativa


   Il concordato preventivo è una procedura concorsuale diretta ad evitare il fallimento e quindi ad evitare al debitore meritevole le gravi conseguenze che ne deriverebbero. Essa si sostanzia in un accordo tra il debitore ed i creditori, in forza del quale il primo promette di pagare integralmente i creditori privilegiati ed in percentuale (non inferiore al 40%) i creditori chirografari.

   Pertanto con l'omologazione del concordato preventivo i crediti si congelano ed il debitore che adempie regolarmente gli obblighi previsti nella sentenza di omologazione è liberato da tutti i debiti anteriori al concordato.

   Di conseguenza, chiusa la procedura, i creditori non hanno più nessuna azione contro il debitore e restano insoddisfatti per la parte di credito stralciata nel concordato.

Concordato preventivo















La liquidazione coatta amministrativa


I presupposti

Le leggi speciali che regolano l'applicazione effettiva di questa procedura alle imprese (o meglio alle categorie di imprese) prevedono, generalmente, quale presupposto necessario per la l.c.a., lo stato d'insolvenza. Infatti, l'interesse pubblico verrebbe senz'altro compromesso da una situazione di insolvenza imprenditoriale e ciò pertanto giustifica l'intervento tutelativo dell'autorità amm.va.

Tuttavia alcune leggi speciali prevedono l'intervento amm.vo e la conseguente instaurazione della l.c.a. anche per altri motivi, indipendentemente dalla presenza o meno dell'insolvenza. E' il caso di gravi irregolarità nella gestione, oppure di violazioni gravi o ripetute di norme di legge, statutarie o regolamentari da parte dell'impresa, oppure ancora della deviazione dell'ente dal fine istituzionale che esso ha.

Se il presupposto è lo stato d'insolvenza, questo viene accertato dal Tribunale mediante la dichiarazione di insolvenza, su domanda di uno o più creditori. Quando questa dichiarazione è anteriore alla l.c.a. ne costituisce appunto il presupposto per l'ammissione, quando invece è successiva (su istanza del commissario liquidatore o del pubblico ministero), essa serve per permettere al commiss. liquidatore l'esercizio dell'azione di revocatoria fallimentare, che altrimenti non avrebbe, e serve anche per assoggettare l'imprenditore, o gli organi della società, alle sanzioni penali stabilite per i reati fallimentari (v. lez. successiva).


Gli Organi della l.c.a.

Gli organi della procedura sono i seguenti:

Autorità amministrativa. Cioè l'ente della pubblica amm.zione che ha il potere di emettere il decreto di liquidazione (in conseguenza dei presupposti di cui sopra). Essa vigila sul regolare svolgimento del procedimento concorsuale. Un esempio è costituito dal ministero dell'industria per le assicurazioni o dal ministero del lavoro per le cooperative.

Commissario liquidatore. Cioè colui che è preposto alla materiale esecuzione della procedura. Ha gli stessi poteri e svolge le stesse funzioni del curatore nel fall. ed è anch'esso pubblico ufficiale. Egli compie tutte le operazioni della liquidazione, secondo le direttive impartite dall'autorità amm.va.

Comitato di sorveglianza. Ha funzioni consultive analoghe al comitato dei creditori nel fall., ed è composto da 3 a 5 membri scelti preferibilmente tra i creditori.


Le fasi della procedura

Tutto inizia con il provvedimento, sotto forma di decreto presidenziale, dell'autorità amm.va, che pone ufficialmente l'impresa in l.c.a..

Da questo momento si producono gli stessi effetti che abbiamo già visto nel fallimento per il debitore (spossessamento, ecc.), per i creditori e per i contratti in essere. Invece gli effetti penali e sugli atti pregiudizievoli ai creditori si producono solamente con l'eventuale dichiarazione successiva d'insolvenza da parte del Tribunale (il cui fine ultimo, nel caso essa intervenga successivamente, è appunto quello di produrre questi effetti).

Abbiamo detto che questa procedura è a carattere amministrativo, diversamente da tutte le altre procedure concorsuali. Tuttavia anche nella l.c.a. il Tribunale (organo giudiziario) ha delle importanti competenze:

Pronuncia l'eventuale dichiarazione di insolvenza, che può essere antecedente alla liquidazione (in questo caso ne costituisce il presupposto) o successiva.

Giudica sulle opposizioni allo stato passivo e sulle contestazioni al bilancio finale ed al rendiconto della gestione.

Approva o rigetta l'eventuale concordato proposto.

Annulla o risolve il concordato quando ne ricorrano i motivi.


Successivamente c'è la formazione dello stato passivo ad opera del commissario liquidatore, il quale comunica ai creditori, entro 30 gg. dalla nomina, l'importo del credito come risulta dai libri contabili dell'impresa in liquidazione. I creditori hanno 15 gg. di tempo dalla suddetta comunicazione per far conoscere al commiss. le loro eventuali contestazioni. Entro 90 gg. dall'apertura della l.c.a., il commiss., tenuto conto delle contestazioni, provvede a formare lo stato passivo, che deposita presso la cancelleria del Tribunale. I creditori esclusi (totalmente o parzialmente) possono opporsi allo stato passivo entro 15 gg.. Sull'opposizione decide il Tribunale.

Formato definitivamente lo stato passivo c'è la fase della liquidazione dell'attivo. Essa è simile all'analoga fase del fall., ma, diversamente da quella, il commiss. liquidatore è costretto a chiedere l'autorizzazione, all'autorità amm.va, solo nel caso di vendite immobiliari o della vendita in blocco dei beni. Per questi atti egli deve chiedere anche il parere del comitato di sorveglianza. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono ripartite secondo lo stesso ordine visto per il fallimento.

Prima di procedere all'ultimo riparto tra i creditori, il commiss. liquidatore presenta all'autorità amm.va il bilancio finale di liquidazione, il conto di gestione ed il piano di riparto delle somme ricavate dalla liq., insieme ad una relazione predisposta dal comitato di sorveglianza. L'autorità amm.va autorizza il deposito di questi documenti in cancelleria e liquida il compenso al commiss. liquidatore. Entro 20 gg. è possibile proporre ricorso al Tribunale da parte di coloro che intendano contestare i documenti depositati. Decorso il termine senza ricorsi, ovvero deciso dal tribunale sui ricorsi presentati, il commissario liquidatore esegue la ripartizione finale e la procedura è chiusa.


Il Concordato

L'impresa sottoposta a l.c.a. può proporre, al Tribunale, un concordato, con l'autorizzazione dell'autorità amm.va, sentito il parere del commiss. liquidatore e del comitato di sorveglianza. La proposta di concordato, da depositarsi insieme ai pareri in cancelleria, deve contenere, analogamente al concordato fall., i seguenti indispensabili elementi:

la parte di crediti che l'impresa intende estinguere

i tempi entro i quali presume di adempiere le obbligazioni pecuniarie assunte nel concordato

le eventuali garanzie offerte


Entro 30 gg. chiunque fosse interessato può opporsi, presso la cancelleria, alla proposta di concordato e l'opposizione va comunicata al commissario.

Il Tribunale decide con sentenza riguardo alla proposta, approvandola o respingendola, sentito il parere dell'autorità amm.va.

La sentenza, qualunque essa sia, è appellabile, entro 15 gg., da parte dell'impresa in liquidazione, del commiss. liquidatore e di tutti coloro che in prima istanza si erano opposti.

Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel concordato comporta la sua risoluzione ad opera del Tribunale, su ricorso del commiss. liquidatore o dei creditori. Inoltre il Tribunale può annullarlo, su richiesta delle stessi parti, qualora sia stato "gonfiato" il passivo, oppure occultata dolosamente una parte dell'attivo.

Il Concordato preventivo


I requisiti per l'ammissione

Il debitore, per poter presentare la domanda di ammissione al concordato, deve avere, oltre ai soliti presupposti del fallimento (stato d'insolvenza e status di imprenditore commerciale), anche determinati requisiti, che lo rendano meritevole di essere ammesso al concordato.

Questi requisiti, indispensabili sia per il concordato preventivo, sia per l'amm.zione controllata (v. lez. successiva), si distinguono in formali e sostanziali.

Sono requisiti formali:

Regolare iscrizione nel Registro imprese per almeno 2 anni o per tutta la vita dell'impresa, se questa è di durata inferiore

Regolare tenuta della contabilità per almeno 2 anni o dall'inizio dell'impresa

Assenza in precedenza della dichiarazione di fallimento o di altro concordato preventivo nei 5 anni antecedenti

Assenza di condanne per reati fallimentari o per delitti contro il patrimonio


Sono requisiti sostanziali (con riguardo al contenuto del concordato preventivo):

Il pagamento per intero dei creditori privilegiati e per una percentuale non inferiore al 40% dei creditori chirografari. Il tutto entro 6 mesi dall'omologazione del concordato (altrimenti, per periodi più lunghi, il debitore deve riconoscere ai creditori anche il pagamento degli interessi)

L'offerta di garanzie personali e/o reali, tali da assicurare il regolare pagamento di cui sopra

L'offerta ai creditori, in alternativa al pagamento anzidetto, della cessione di tutti i beni del debitore, qualora tale cessione faccia ritenere possibile una soddisfazione dei creditori almeno pari alle percentuali di cui sopra (40% chirografari e 100% privilegiati)



La domanda d'ammissione e gli organi della procedura

La domanda per essere ammesso al concordato preventivo deve essere presentata, dal debitore insolvente, al Tribunale del luogo ove c'è la sede principale dell'impresa, sotto forma di ricorso. Essa, oltre a contenere le cause che hanno provocato lo stato d'insolvenza, deve essere accompagnata:

Dalle scritture contabili

Dallo stato patrimoniale

Dall'elenco nominativo dei creditori


A questo punto il Tribunale decide, sentito il parere del pubblico ministero, se respingere la domanda o accoglierla. Se la respinge dichiara d'ufficio il fallimento, se l'accoglie dichiara aperta la procedura di concordato e il decreto non è soggetto a reclamo. In quest'ultimo caso vengono nominati il giudice delegato ed il commiss. giudiziale. Inoltre, il Tribunale:

Convoca i creditori, entro 30 gg., affinché votino per l'approvazione o meno del concordato proposto dal debitore

Indica il termine al debitore, non superiore a 8 gg., per depositare la somma necessaria per le spese di procedura. In assenza di questo deposito è dichiarato d'ufficio il fallimento


Gli organi del concordato sono il giudice delegato, che ha la direzione della procedura, ed il commiss. giudiziale, che sorveglia ed assiste il debitore. Per quanto riguarda il primo (il g. delegato) i suoi compiti direzionali non si discostano da quelli visti nel fall., mentre il secondo (il commiss. giudiziale) ha necessariamente meno poteri del suo omologo nel fall., perché nel concordato il debitore non conosce lo "spossessamento", né la perdita dell'amm.zione della sua impresa. Egli si limita a verificare i creditori, comunicando loro la proposta di concordato, a redigere l'inventario ed a relazionare sull'opportunità o meno del concordato stesso.

Di conseguenza gli effetti del concordato sul debitore sono certamente meno incisivi di quelli visti nel fall.. Qui mancano le conseguenze della perdita di disponibilità dei beni e le varie incapacità personali e penali. Diverso è il discorso degli effetti sui creditori, che sono molto simili a quelli del fall., perché anche in questo caso ad essi è inibito di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, sin dal momento in cui la proposta di concordato è domandata al Tribunale.


Approvazione e omologazione del concordato


Sulla proposta di concordato sono chiamati a votare i creditori, ma solo quelli chirografari, perché quelli privilegiati comunque ricevono tutto il dovuto.

Affinché si abbia l'approvazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei creditori votanti (non degli aventi diritto al voto), rappresentati almeno i 2/3 della totalità dei crediti ammessi al voto. Nel caso fosse raggiunta solo la maggioranza di numero, si possono prendere in considerazione, per il raggiungimento dell'altra maggioranza (dei crediti), anche i voti per lettera giunti nei 20 gg. successivi.

Se non si raggiunge la maggioranza necessaria, si apre il fallimento.

Se il concordato viene approvato dai creditori, c'è la necessità di un ulteriore passo per la sua piena efficacia: il giudizio di omologazione. Questo è deciso dal Tribunale dopo l'ordinanza del g. delegato che fissa, entro 30 gg., l'udienza di comparizione delle parti. Entro i 5 gg. precedenti l'udienza i creditori dissenzienti possono opporsi all'omologazione.

Il Tribunale nel decidere se omologare o no il concordato dovrà innanzitutto verificare che tutte le condizioni di ammissibilità siano state rispettate, che la procedura sia stata regolare e che le maggioranze prescritte siano state raggiunte. Successivamente dovrà ulteriormente valutare, con un giudizio meramente di merito:

La convenienza economica del concordato per i creditori

La sicurezza delle garanzie offerte nel concordato

Se il debitore è veramente meritevole di cavarsela con il concordato, anziché con il fallimento

Se, nel caso di cessione in blocco dei beni ai creditori, il patrimonio offerto è sufficiente a pagare tutti e con le percentuali minime previste


Nel caso il concordato superi anche quest'ultimo esame, esso è finalmente efficace e vincolante per tutti i creditori chirografari, che perdono conseguentemente una parte del loro credito. Se il concordato non è omologato si apre il fallimento, così come lo stesso si apre qualora il concordato omologato venga in seguito risolto o annullato per le stesse cause di risoluzione o annullamento viste nel concordato fallimentare.




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