Caricare documenti e articoli online 
INFtub.com è un sito progettato per cercare i documenti in vari tipi di file e il caricamento di articoli online.


 
Non ricordi la password?  ››  Iscriviti gratis
 

La fusione e scissione di società

economia



La fusione e scissione di società


Dobbiamo parlare contemporaneamente della fusione e della scissione di società.

La fusione e la scissione sono 2 fattispecie esattamente opposte: mediante la fusione di società noi abbiamo un’operazione che comporta la unificazione di 2 o più società e quindi la unificazione di 2 o più patrimoni, la riduzione del numero dei soggetti: perché passiamo da una situazione con una pluralità di soggetti che possono essere . ad un solo soggetto, quindi effetto tipico della fusione è quello della estinzione di almeno una società e l’estinzione di una o più società avviene mediante unificazione di queste società con una seconda società, la seconda società a sua volta può essere una società esistente oppure una società di nuova costituzione.

In tutto che mediante modifiche statutarie e deve essere adottato in maniera uniforme esattamente identica da tutte le società coinvolte nell’operazione e determina una continuazione in questo caso di lieve trasformazione di tutti i rapporti giuridici in capo alla società che ha eseguito la fusione, i soci della società risultante dalla fusione saranno i soci di tutte le società che partecipavano alle varie società coinvolte 545h74f nell’operazione, quindi a questo punto facciamo un disegno per capire un po’ meglio che cos’è un’operazione di fusione:


Fusione in senso stretto





la prima ipotesi più semplice è quella di fusione in senso stretto che ha una società per esempio A a cui partecipano i soci x e y mettiamo il caso che questi soci abbiano il 50% delle azioni o delle quote della società A, poi abbiamo un’altra società, la società B a cui partecipano il socio z e w anche loro con il 50%, allora la fusione in senso stretto comporta l’estinzione di entrambe le società e la costituzione di una nuova società, la società C, i soci della società C saranno i soci delle società che hanno partecipato alle società che si sono fuse, quindi i soci di C saranno x, y, x e w; quindi noi abbiamo l’estinzione delle società partecipanti alla fusione e la creazione di una nuova società (questa è la fusione in senso stretto), sempre con la fusione abbiamo la riduzione del numero di società: si passa da un numero di società di 2, 3, 4, 5 perché le società che partecipano alla fusione possono essere infinite e il risultante della fusione è sempre una sola società a cui partecipano i soci di tutte le società coinvolte nella fusione.

Poi abbiamo una seconda fusione che è la fusione per incorporazione:


Fusione per incorporazione



Noi rifacciamo lo stesso esempio: la società A cui partecipa il socio x e y e la società B a cui partecipano il socio z e w.

La fusione per incorporazione avviene mediante l’estinzione di una società, per esempio: B, e l’incorporazione della società B nella società A, anche questa è una fusione solamente che invece di essere una fusione in senso stretto è una fusione per incorporazione, cioè la società risultante dalla fusione è una società che non è di nuova costituzione, ma è una delle società coinvolta nella fusione stessa, rimane l’effetto tipico della fusione, cioè il fatto che, mediante questa operazione di incorporazione, i soci della società A saranno: x, y e z e w che erano i soci della società incorporante, quindi abbiamo una società incorporante e una società o più società in cui in teoria vengono incorporate.

Per la scissione abbiamo invece il fenomeno opposto: abbiamo una situazione di partenza che prevede una sola società e una situazione di arrivo che prevede 2 o più società.

La scissione può essere di 2 tipi: scissione totale e scissione parziale.

Nella scissione totale la società scissa si estingue, nella scissione parziale invece la società scissa non si estingue ma rimane in vita.


Scissione totale



Nella scissione totale noi abbiamo la società A a cui partecipano il socio z e x, la società A si estingue e si creano le 2 società B e C, non necessariamente alle società risultanti dalla scissione devono partecipare tutti i soci della società scissa, quindi in linea di massima (se non si prevede diversamente) verrà rispettato lo stesso assetto originario e quindi i soci di B saranno z e x e i soci di C saranno ancora una volta z e x, se questi soci avevano un rapporto del 50% in linea di massima conservano il 50% anche nelle società che risultano dalla scissione però la scissione può essere fatta anche in maniera non proporzionale perché anzi per esempio può essere fatta per dividere le sorti dei 2 soci che non vogliono più stare insieme, vogliono dividere l’attività e allora in questo caso si può arrivare anche ad una situazione invece in cui un socio si prende una società e l’altro socio si prende l’altra società e quindi si può avere anche una situazione in cui: B è partecipata da z e C è partecipata solo da x; esempi poi si complicano all’infinito quando abbiamo 10, 1.000 soci in una società.

Questo è lo schema di base di una scissione totale, totale significa che la società scissa si estingue e da vita a 2 o più nuove società.

Invece nella


Scissione parziale



La società scissa resta in vita, ma trasferisce parte del suo patrimonio ad una società di nuova costituzione, qui i soci di A continuano a restare z e x, ma una parte di patrimonio viene assegnata ad una società di nuova costituzione in cui i soci saranno ancora una volta gli stessi della società scissa, come in questo caso potrebbe un socio restare socio della società scissa e l’altro prendersi tutte le quote della società di nuova costituzione.

Quindi l’effetto tipico della scissione non è quello della estinzione perché l’estinzione può anche non avvenire nella società scissa, l’effetto è quello della creazione di una nuova società mediante assegnazione di una parte di tutto il patrimonio e partecipazione alla società risultante da parte dei vecchi soci.

La scissione parziale deve essere distinta da un operazione diversa che viene spesso utilizzata nella pratica e che ha una caratteristica completamente diversa che è lo scorporo, lo scorporo di società che non è regolato dal codice civile, è un operazione mediante la quale la società vuole anche qui creare la seconda società per svolgere una parte dell’attività, conferisce un ramo di azienda, parte del patrimonio ad una società di nuova costituzione, ma nello scorporo (a differenza della scissione) il socio della società è la società che conferisce il suo ramo d’azienda; la società può costituire ex novo una nuova società conferendo a questa società lei: un ramo d’azienda, dei beni, una parte del suo patrimonio; a in questo caso se c’è un conferimento e non una scissione, uno scorporo, il socio della nuova società è la società conferente, quindi il socio di C sarà la società A in questo caso.


Lo scorporo di società



Fatte queste premesse vediamo un po’ per grande linea la disciplina della fusione e la disciplina della scissione.

La disciplina più articolata è dettata dalla fusione, la scissione invece viene regolata mediante rinvio ad una serie di norme relative alla fusione e tutta una serie di distinzione e di precisazioni ovviamente è un operazione completamente opposta, quindi la procedura è simile ma ovviamente ci sono dei problemi completamente diversi perché l’operazione è esattamente inversa alla fusione.

Intanto il primo aspetto e queste sono le operazione più delicate di tutti i diritti societari e quindi sono caratterizzate da una disciplina che prevede un procedimento molto articolato perché bisogna tutelare i soci di tutte le società coinvolte nell’operazione che viene decisa a maggioranza, ma che comunque ha effetti su tutti i soci e quindi c’è tutto un sistema per garantire i soci di minoranza e poi anche per garantire i creditori che possono subire pregiudizio sia nella fusione che nella scissione; nella fusione perché i soci possono ricevere un pregiudizio e quindi bisogna tutelarli? Perché il problema più delicato è quello di capire in che misura i vecchi soci parteciperanno alla nuova società, questo problema viene affrontare in quello che si chiama rapporto di cambio, il rapporto di cambio è necessario perché noi stiamo unificando 2 società che non hanno in qualche modo uguale: ci sarà una società in condizioni migliori ed una società in condizioni peggiori, per cui il 50% di x non vale il 50% di z, se noi per esempio ipotizziamo che questa società (A) ha un patrimonio di € 1.000.000,00 e questa società (B) ha un patrimonio di € 200.000,00, il 50% di x vale 5 volte il 50% di z, allora se noi facessimo un ragionamento matematico dovremmo dire che il rapporto di cambio è di 5 a 1 (vedi schema: fusione in senso stretto), quindi a x per ogni azione che noi diamo a z nella nuova società dobbiamo fare . la conseguenza è che bisogna ricalcolare tutto l’assetto delle partecipazioni nella nuova società, quindi se la nuova società avrà un patrimonio di € 1.200.000,00 noi daremo 500 azioni a x, 500 azioni a y, 100 azioni a z e 100 azioni a w. Tutto dipenderà da quanto valgono le partecipazioni di ogni socio in ogni società, quindi stabilire il rapporto di cambio è un punto delicato dell’operazione di fusione, perché in base al rapporto di cambio che viene deciso dalle assemblee si stabilisce quanto spetta a ciascun socio, quindi se noi facciamo il caso ad esempio: che non ci sia questa separazione assoluta, ma ci sia una separazione minore per cui gli stessi x e y hanno delle quote in queste società i soci sono tendenzialmente portati a dare un rapporto migliore alla società in cui hanno più azioni e quindi nel caso in cui per esempio entrambe le società sono detenute a maggioranza dello stesso socio che però ha delle quote più alte in una società e delle quote più basse in un’altra società questo socio può avere la tentazione di fare un rapporto di cambio a favore della società in cui ha delle quote più alte, in questo modo ottiene più azioni della nuova società, ma in ogni caso, a prescindere da questa ipotesi, c’è sempre l’esigenza di trovare il rapporto di cambio perché il rapporto di cambio viene deciso dall’assemblea a maggioranza e quindi bisogna trovare il sistema per garantire i soci di minoranza anche perché i soci di minoranza, almeno nelle SPA, non hanno neanche il diritto di recesso dopo l’opzione, quindi sono costretti a restare nella società che risulta dalla fusione.



Questo problema del rapporto di cambio non c’è nella scissione perché non abbiamo una modificazione di società, abbiamo invece una moltiplicazione di società e quindi i soci partecipano alle nuove società esattamente nelle percentuali con cui partecipano alla società di partenza, quindi il problema del rapporto di cambio non esiste nella scissione, c’è la possibilità (dicevo prima) di una scissione non proporzionale in cui la scissione viene fatta per separare le compagini sociali, ma in questo caso dice il codice la scissione deve essere fatta all’unanimità, dunque il problema del rapporto di cambio non si pone perché se si vuole separare la compagine sociale, quindi prevedere una parte di patrimonio rispetto alla società in cui partecipavano solo alcuni soci, dall’altra parte, ad un’altra parte di società e . e quindi anche in questo caso il problema del rapporto di cambio non c’è e i soci decideranno all’unanimità chi parteciperà alla società . altrimenti partecipano tutti quanti di diritto, invece per altri . bisogna per forza creare un rapporto di cambio perché assegnare le azioni a tutti i soci della vecchia società.

Quindi il primo problema è di tutelare la minoranza nella fusione, mentre nella scissione questo problema non c’è, l’altro problema più grosso riguarda la tutela dei creditori che entrambe queste operazioni possono creare dei brutti effetti e per questo motivo la legge prevede la possibilità del creditore sia nella fusione che nella scissione di fare una opposizione se l’opposizione viene accolta l’operazione si blocca, quindi tra la delibera e l’atto finale abbiamo il termine di 60 giorni entro il quale i creditori possono fare opposizione, fatta l’opposizione o i creditori vengono pagati oppure il tribunale potrà valutare se effettivamente l’operazione pregiudica i creditori, il motivo per cui i creditori vengono pregiudicati è completamente diverso nella fusione e nella scissione, l’importante è capire dove sta il possibile pregiudizio dei creditori nella fusione e nella scissione, nella fusione il pregiudizio sta nel fatto che il patrimonio si unifica e allora la fusione (non importa di quale tipo) pregiudica in linea di massima i creditori della società che si trova in migliore condizione perché il creditore, in questo caso della società A, (D) si trova un debitore che ha un patrimonio di € 1.000.000,00, mettiamo il caso il creditore E invece per lo stesso credito presupponiamo che abbia un debitore che ha un patrimonio di € 200.000,00, quindi se noi unifichiamo i patrimoni tutti i creditori diventano creditori della nuova società e sono messi sullo stesso piano quindi può essere che la fusione pregiudica la situazione di un creditore che invece è passato ad un terzo, cioè il suo debitore aveva un patrimonio sufficiente, quindi se la fusione determina un possibile pregiudizio per i creditori, nel senso che i creditori per colpa della fusione rischiano di non essere pagati, possono fare opposizione ovviamente se si effettua la fusione bisognerà che la società C abbia il capitale positivo, quindi la fusione presuppone per definizione che la società sia in attivo se no non si può costituire, deve avere il capitale di entrambi i bilanci delle società e questi devono essere bilanci in attivo, al limite si può fondere una società in attivo con una in perdita se la somma di entrambe le società sia sempre in attivo.

Però un pregiudizio può essere di tipo qualitativo, cioè la società in teoria abbia beni sufficienti però sono dei beni immobili, degli edifici edificati, per esempio la società aveva del denaro, poteva pagare con il denaro e invece nella nuova società quel denaro serve per pagare tutti i creditori e può non bastare, allora se il patrimonio della nuova società non è liquido, ma è un patrimonio difficile da convertire in denaro comunque anche se c’è la capienza, dal punto di vista teorico, c’è pregiudizio del creditore perché i costi per ottenere il pagamento diventa molto più lungo essendo la società deve distribuire il suo danaro non ha più creditori, per esempio: D ha un credito di € 10.000,00 e A versa € 10.000,00 in cassa il resto sono tutti beni immobili e B non ha denaro, su questi € 10.000,00 preleva A dopo la fusione si soddisferà E (il creditore di B) e quindi il danaro liquido potrebbe non bastare per il creditore D, allora non conta solo la capienza, ma conta anche la possibilità effettiva di ottenere il pagamento in denaro, quindi in tutti questi casi i creditori possono fare opposizione entro 60 giorni dalla delibera dopodichè sarà il tribunale a verificare se effettivamente la fusione arreca pregiudizio.

Nella scissione, invece, i pericoli per i creditori sono maggiori, sono molto più gravi, perché non esiste tutto il ciclo per cui, nell’ipotesi della scissione parziale, non c’è responsabilità solidale della società risultante dalla scissione, tutti i debiti sono all’origine tutti i debiti della società A mettiamo il caso che abbiamo il creditore E, il creditore F, il creditore G, il creditore H. la società A effettua la scissione e trasferisce una parte del patrimonio: un immobile alla società C questo immobile della società C esce dal patrimonio di A e diventa di proprietà della società C, la società C non risponde in maniera illimitata dei debiti della società scissa, ma risponde solo dei debiti che le vengono assegnati nella scissione stessa, quindi nel progetto di scissione: io trasferisco l’immobile z e trasferisco anche il debito con H che quindi viene portato nella società C il resto rimane a carico della società scissa, quindi i creditori della società scissa si vedono ridotto il patrimonio del loro debitore, quindi la scissione può essere un’operazione con la quale una parte del patrimonio viene sottratto ai creditori della società originaria e quindi è un’operazione molto pericolosa da questo punto di vista, pericolosa per i creditori e invece vantaggiosa per la società specialmente se mediante questa operazione tutto quello che c’è di buono nella società viene portato nella società nuova e alla vecchia società invece viene lasciato beni che non siano di particolare rilievo ovviamente la società nuova dovrà avere il capitale minimo, quindi verrà caricata la nuova società sia dei debiti che dei crediti che del patrimonio, però il principio dice: non c’è una responsabilità illimitata e solidale se non nei limiti del patrimonio trasferito, quindi se il patrimonio trasferito sarà di € 100.000,00 (€ 200.000,00 di beni e € 100.000,00 di debiti), quindi € 200.000,00 di attivo e € 100.000,00 di passivo, la società beneficiaria avrà un capitale di € 100.000,00 in attivo, allora qui vediamo la capienza di € 100.000,00 oltre i debiti già trasferiti, allora la legge dice che la società beneficiaria risponde dei debiti non trasferiti nei limiti del patrimonio trasferito, quindi i creditori della vecchia società potranno chiedere il pagamento complessivamente massimo di € 100.000,00, mettiamo il caso che E, F e G avessero dei crediti per € 500.000,00 per € 100.000,00 si potranno rivolgere anche a C, ma il restante € 400.000,00 li dovranno chiedere per forza ad A, A potrebbe anche non avere niente per pagarli e quindi anche nella scissione i creditori possono fare opposizione e verrà accolta se si dimostra che il patrimonio della società scissa non è effettivamente in grado di pagare, cioè in linea di bilancio in teoria c’è una corrispondenza però dal punto di vista pratico non si riesce a pagare.

Precisamente quali sono le tappe della procedura?

La prima tappa (dicevamo) è quella del progetto di fusione deve essere elaborato dagli amministratori delle società partecipanti alla fusione, nella scissione il progetto viene fatto da un solo organo amministrativo della società di partenza, invece nella fusione gli amministratori delle varie società si devono mettere d’accordo perché i progetti di fusione devono essere identici se le delibere non sono identiche la fusione non si può realizzare, per esempio una società delibera un rapporto di cambio 5 a 1 e le altre 4 a 1 la fusione non si può effettuare; quindi di solito le fusioni vengono precedute da una consultazione tra gli amministratori delle varie società a meno che questi amministratori non siano gli stessi come può accadere in tutte le società coinvolte nella fusione, il progetto di fusione è . vediamo ora più precisamente quali sono . punti che voi trovate all’art. 2501 ter (Progetto di fusione) che prevede 8 punti il più importante è quello che prevede il rapporto di cambio in cui gli amministratori delle 2 società si devono mettere d’accordo sulla consistenza patrimoniale delle società in modo da calcolare il rapporto di cambio, un altro aspetto importante è lo statuto della società risultante dalla fusione perché normalmente le società hanno degli statuti diversi tra di loro sulle maggioranze, sulle cariche, ovviamente la società risultante dalla fusione sarà una sola e quindi avrà uno statuto e quindi gli amministratori devono comportare dei testi per lo statuto della nuova società oltre al progetto di fusione che deve contenere tutte le caratteristiche dell’operazione, gli amministratori devono redigere anche una relazione che deve illustrare i motivi dell’operazione di fusione e i criteri che servono per stabilire il rapporto di cambio, bisogna poi preparare una situazione patrimoniale cioè un bilancio aggiornato alla data della fusione, si può evitare di fare il bilancio ad oc solamente se la fusione si realizza entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio d’esercizio perché in questo modo se l’operazione si fa entro 120 giorni si può prendere come riferimento il bilancio dell’esercizio precedente, invece se già siamo ad esercizio inoltrato bisogna effettuare un bilancio straordinario alla data della fusione, un altro documento necessario è la relazione degli esperti di cui all’art. 2501 sexies (Relazione degli esperti), la relazione degli esperti è prevista proprio per valutare la peculiarità del rapporto di cambio, quindi il rapporto di cambio non è affidato solamente alla valutazione degli amministratori e alla contrattazione tra gli amministratori per quel motivo che vi dicevo prima: cioè se ci sono dei soci di minoranza, i soci di minoranza hanno bisogno di qualcuno che controlli dall’esterno il rapporto di cambio; questo qualcuno è il soggetto che deve effettuare la relazione (ex art. 2501 sexies): Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:



a)   Il metodo o i modelli seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall’applicazione di ciascuno di essi;

b)   Le eventuali difficoltà di valutazione.

La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull’adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull’importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.

Quindi gli esperti si devono pronunciare nel merito e devono acquistare che le opportunità .

Se la società è una SPA o è sufficiente che una qualsiasi delle società sia una SPA (o la società partecipante o la società risultante dalla fusione): L’esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti iscritti nell’albo dei revisori contabili o tra le società di revisione iscritte nell’apposito albo e, se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la società è quotata sui mercati regolamentati, l’esperto è scelto fra le società di revisione.

In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.

Se poi la fusione è una fusione eterogenea, cioè una fusione che determina anche una trasformazione si dovranno rispettare anche tutte le norme relative alla trasformazione e impone una relazione da parte dell’esperto a sua volta nominato dal tribunale o scelto dalle parti a seconda del tipo di società sulla congruità del capitale sociale e questa è un’ipotesi abbastanza frequente, cioè mediante la fusione si determina anche un cambiamento del tipo, questo se per esempio le 2 società sono di tipo diverso ci sarà necessariamente per una di essa una trasformazione anche se tutte e 2 società sono società dello stesso tipo la società risultante dalla trasformazione potrebbe essere una società diversa e quindi 2 SRL si possono fondere e dar luogo ad una SPA oppure una SPA si può fondere con una SRL e dar luogo ad una SPA e quindi B è una SRL e subirà anche una trasformazione, allora il principio è questo: che quando si effettua una fusione e se ci sono delle ulteriori modifiche bisogna rispettare le regole di queste modifiche, quindi se la fusione è una fusione eterogenea, cioè contiene una trasformazione, va rispettato anche contemporaneamente la procedura di questa trasformazione e quindi tutte le regole che abbiamo detto ieri tra cui la relazione dell’esperto e questo punto non sarà solo sulla congruità del rapporto di cambio, ma sarà anche sulla congruità del capitale della società risultante dalla fusione, ma questo vale per qualsiasi modifica statutaria che sia inserita nella fusione: se io nella fusione modifico l’oggetto sociale, e quindi la società risultante si occuperà di attività diversa da quella che svolgeva la società precedente, ho una modifica dell’oggetto sociale quindi noi sappiamo che, se si modifica l’oggetto sociale, i soci hanno diritto di recesso, allora con la fusione i soci avranno anche il diritto di recesso, quindi dentro la fusione ci possono essere operazioni di ulteriori e bisogna rispettare tutte le norme di queste ulteriori operazioni, quindi nella fase preliminare noi abbiamo 4 documenti: il progetto di fusione, la relazione degli amministratori, situazione patrimoniale aggiornata e relazione degli esperti sul rapporto di cambio, questi 4 documenti devono essere messi a disposizione dei soci (io non vi parlo dei termini), in ogni caso il progetto di scissione deve essere iscritto nel registro delle imprese, quindi gli altri 3 documenti vanno depositati presso la sede sociale, il progetto di fusione deve essere iscritto nel registro. (art. 2501 septiesDeposito di atti: Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, durante i 30 giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finchè la fusione sia decisa:

a)   Il progetto di fusione con le relazioni indicate negli articoli 2501 quinquies e 2501 sexies;

b)   I bilanci degli ultimi 3 esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l’amministrazione e il controllo contabile;

c)    Le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte a norma dell’art. 2501 quater.

I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenere gratuitamente copia.

E poi si passa nella seconda fase che è quella delle deliberazioni assembleari.

L’assemblea si può riunire solo dopo che sono decorsi 30 giorni dall’iscrizione del progetto di fusione perché i soci devono avere il tempo di consultare il progetto di fusione, verificare la documentazione e valutare se votare a favore o votare contro.

Questo termine di 30 giorni però è derogabile se i soci rinunciano con il consenso all’unanime: se tutti i soci sono d’accordo per fare l’operazione di fusione o di scissione, immediatamente, lo stesso giorno in cui si iscrive il progetto di fusione o di scissione, l’assemblea può deliberare, quindi la seconda fase è quella della decisione e per la decisione noi abbiamo delle regole particolari perché nelle società di persone (questo è il secondo caso dopo la trasformazione) in cui una delibera può essere adottata a maggioranza per modificare lo statuto anche in questo caso noi abbiamo un nuovo amministratore (attenzione!!! perchè questi criteri della maggioranza non vale per la scissione) vale solo per la fusione perché la legge vuole incentivare l’accorpamento delle attività imprenditoriali quindi la creazione di imprese di più grosse dimensioni (la fusione favorisce la creazione di imprese di più grosse dimensioni) e quindi la fusione delle società di persone si può decidere a maggioranza, invece nella scissione noi abbiamo lo smembramento di attività imprenditoriali che vengono distribuiti tra più società e quindi nella scissione le società di persone continuano a deliberare all’unanimità in entrambi i casi lo statuto può prevedere regole diverse, ma per legge i criteri sono questi: maggioranza per la fusione e unanimità per la scissione. Nelle società di capitali invece valgono le maggioranze normali dell’assemblea straordinaria, quindi sia per le SPA che per le SRL non ci sono regole particolari.

La deliberazione di fusione deve essere depositata e iscritta nel registro delle imprese, quindi c’è una prima pubblicità riguardo il progetto poi una seconda pubblicità che riguarda la delibera dell’assemblea.

La terza fase è quella relativa all’atto di fusione.

L’atto di fusione viene sottoscritto dagli amministratori delle società coinvolte nell’operazione, quindi i soci partecipano alla seconda fase, alla fase delle delibere, una volta che le assemblee hanno deliberato, rimane solamente da firmare l’atto di fusione però (lo abbiamo detto già tante volte) che tra la delibera e l’atto di fusione devono decorrere 60 giorni perché in questi 60 giorni i creditori si possono opporre per i motivi che dicevamo prima e questo qua sia per la fusione che per la scissione; si può evitare l’attendere dei 60 giorni solo in questi casi:

quando abbiamo il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, anzi prima ipotesi è che i creditori diano il consenso espresso, se i creditori danno il consenso espresso si può fare l’atto il giorno dopo che si sia iscritta la delibera di fusione che comunque la delibera va iscritta e poi si può fare l’atto;

il pagamento dei creditori che non hanno acconsentito alla fusione;

il deposito presso una banca delle somme sufficienti per pagare i creditori che non hanno dato il consenso alla fusione;

una relazione redatta dall’esperto, lo stesso esperto che può fare la relazione sul rapporto di cambio (anche se non deve essere lo stesso), il quale attesti, sotto la propria responsabilità (deve essere una società di revisione e non un revisore individuale), che la fusione non pregiudica i creditori e la società ha patrimonio sufficiente per pagare senza problemi tutti i creditori di tutte le società.

Allora se ci sono queste 4 ipotesi i creditori non possono fare opposizione e l’atto si può fare subito altrimenti se non risulta nessuna di queste condizioni è necessario aspettare 60 giorni dall’atto, se non c’è opposizione si può fare l’atto di fusione, se invece interviene un’opposizione dovrà decidere il tribunale.

L’ultima fase (dicevamo) è quella dell’atto di fusione che viene redatto anche questo in forma pubblica presso un notaio da tutti gli amministratori delle società partecipanti alla fusione; invece la scissione si effettua mediante un atto di scissione a cui partecipano solo gli amministratori della società scissa perché la società di partenza è una e quindi gli amministratori saranno solo quelli della società scissa.

L’atto di fusione viene sottoscritto dagli amministratori delle società partecipanti alla fusione e deve essere iscritto nel registro delle imprese entro 30 giorni dall’atto stesso, una volta intervenuta la fusione (dice il codice): che la società risultante dalla fusione prosegue tutti i rapporti delle società partecipanti alla fusione e si estinguono oppure per incorporazione potrebbero anche non estinguersi, questo effetto di prosecuzione del rapporto lo abbiamo già illustrato ieri per la trasformazione e abbiamo spiegato ieri che la prosecuzione del rapporto è una cosa diversa dalla successione del rapporto perché, in quest’ultimo, abbiamo un cambiamento del soggetto, nella trasformazione si era sempre detto ed era pacifico che non ci fossero successioni, ma solo una prosecuzione di rapporto; per la fusione invece questa della prosecuzione è una novità perché prima ulteriori forme si riteneva che la fusione determinasse una successione di posizioni con tutta una serie di effetti importante per il soggetto, per esempio se ci sono dei pregiudizi in corso tra creditori e società che si fondono per la vecchia impostazione c’è un cambiamento di soggetto che interrompe il pregiudizio e riassume il giudizio ex novo nei confronti delle società di nuova costituzione, ma pensiamo anche al trasferimento dei debiti e dei crediti che comportano degli effetti diversi se c’è una successione e se io cambio il debitore scatta una serie di regole, che voi conoscete, del codice civile che sono tanti e la stessa cosa vale per i contratti, la stessa cosa vale per la titolarità sui beni immobili, quindi prima della riforma si riteneva che ci fosse una successione, il soggetto era diverso con tutto quello che consegue dal punto di vista del diritto privato e del diritto civile, cioè il nuovo soggetto è un nuovo debitore, un nuovo creditore, un nuovo proprietario, un nuovo soggetto.



Oggi non è più così perché il 2504 bis (Effetti della fusione) vi dice: La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. Quindi i contratti, i contratti che sono pendenti, se una società ha un’appalto in corso e si fonde la società nuova risultante dalla fusione costituirà questo appalto senza dover comunicare niente, senza che l’altra parte abbia dei diritti di recesso perché il suo committente non è cambiato è sempre lo stesso, la fusione viene trattata a tutti gli effetti come una modificazione statutaria delle società che si fondono, non è altro che una modifica statutaria mediante la quale 2 società si integrano tra di loro, è vero che scompaiono cioè si estinguono tutte nella fusione in senso stretto, alcune per incorporazione, però è come se in qualche modo continuassero a vivere le società della fusione, la società che risulta dalla fusione non è un soggetto diverso dalle società che partecipano alla fusione, ma è un integrazione dei soggetti precedenti senza che ci sia nessuna soluzione di continuità; questo non vuol dire che le società non si estinguono, si estinguono e quindi se uno va a fare una visura sulla società A risulterà nel registro delle imprese che la società A è estinta, non esiste più, però la società C non è una società nuova come qualsiasi altro soggetto nuovo perché è una società che risulta dalla fusione delle vecchie e quindi continua tutti i rapporti delle vecchie società, è un’operazione anomala dal punto di vista concettuale perché per certi versi presenta degli effetti estintivi però questi effetti estintivi sono relativi perché prevale l’idea di una prosecuzione delle vecchie società all’interno di un’unica nuova società e anche un’integrazione dei patrimoni, di tutti i rapporti tanto è vero che i soci della società risultante dalla fusione sono i soci di tutte le vecchie società che si estinguono.

L’altro effetto importante è quello della preclusione all’invalidità e ne abbiamo parlato già ieri, una volta che viene iscritta nel registro delle imprese la fusione e che venga iscritta la fusione a carico di tutte le società perché bisogna fare un’iscrizione per ciascuna delle società che si estinguono e un’iscrizione per la società di nuova costituzione, una volta effettuate tutte le iscrizioni la fusione non può più essere dichiara invalida, questo riguarda la fusione.

Per la scissione le norme sono molto simili a quelle della fusione ci sono solamente alcune particolarità che voi studierete e alcune delle quali ho già anticipato prima: uno degli aspetti più interessanti è questo di utilizzare la scissione per separare le parti sociali e noi abbiamo 2 ipotesi: l’ipotesi di scissione non perfettamente proporzionale e un’ipotesi di scissione (non ha un termine ben preciso) per cui si effettua la separazione delle normali societaria, una cosa è la non perfetta proporzionalità per esempio nella società originaria i soci erano entrambi al 50% però si può stabilire che nella nuova società invece le quote siano regolate in maniera diversa, in una società un socio avrà di più e nell’altra società avrà di meno, questa è la scissione non proporzionale poi si può avere la scissione con la quale i soci si separano perché un socio parteciperà ad una società e l’altro socio parteciperà all’altra società, allora queste 2 ipotesi sono regolate in maniera diversa, l’art. 2506 (Forme di scissione) secondo comma dice: E’ consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni di una delle società beneficiarie della scissione, ma le azioni della società scissa. Per far si che ci sia una separazione completa, cioè che alcuni soci non partecipano a una delle società occorre il consenso all’unanime invece se si gioca solo sui rapporti, se si vuole solo cambiare il rapporto all’interno delle varie società vale un’altra regola che il bis (Progetto di scissione): Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie. Qualora il progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, il progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è posto l’obbligo di acquisto. Questa è una norma abbastanza pericolosa per il socio di minoranza perché permette di fatto alla maggioranza di buttare fuori alcuni soci dalla società, proviamo un po’ a ripercorrere quello che dice la legge: il progetto prevede una attribuzione delle partecipazioni non proporzionale, supponiamo che x e z abbiano il 50%, dopodichè si prevede che nella società B z abbia il 90% e x il 10% e invece al contrario che z abbia il 10% nella società C e x abbia il 90%, quindi di fatto a x va la maggior parte della società C e z la maggior parte della società B, è naturale che se la quotazione migliore va a B, z è avvantaggiato, se invece va a C è avvantaggiato x, allora la legge dice: quest’ipotesi si può fare a maggioranza non c’è di bisogno dell’unanimità, nel nostro caso hanno il 50% ed il 50%, però supponiamo che z abbia il 51% e x abbia il 49%, allora il 51 si può fare il progetto della scissione nella quale B abbia dei beni e C abbia altri beni e le partecipazioni non siano proporzionali e che può essere approvato, allora (dice la legge) in questo caso si può fare a maggioranza, quindi la maggioranza ha il diritto di organizzare come vuole la società, però il progetto di scissione deve prevedere il recesso del socio del minore apporto, quindi se poi x vota “no” per quella delibera, deve avere il diritto di recesso, il diritto di recesso vuol dire che ha il diritto, ha il 49% di sua proprietà . e dice anzi (il codice) nel progetto deve essere anche indicato anche chi è obbligato ad acquistare le sue quote, cioè non è un recesso che fa scattare una riduzione del capitale perché non si potrebbe fare, se la società dovesse limitare a x la sua quota non si potrebbe neanche fare la scissione, la scissione presuppone che i beni vengano divisi tra B e C, se la società A dovesse pagare x in denaro salterebbe tutta la scissione, allora la legge dice: tu maggioranza vuoi fare l’operazione, ma devi essere tu direttamente a pagare il socio che recede, cioè nel progetto deve essere indicato quanto spetta a x secondo i criteri previsti per il recesso, cioè valore di mercato dei beni della società dedotti dal bilancio e deve essere anche indicato chi è obbligato a comprarsi le azioni o le quote di x, se z acquista le quote di x, z poi avrà anche questo 10% e 90% delle società . , x verrà liquidato direttamente da z, z potrebbe anche essere questo soggetto, potrebbe anche essere un socio di minoranza (non importa), ma nel progetto dovrà essere indicato chi pagherà le quote dei soci che non vogliono acconsentire ad una distribuzione non proporzionale delle quote.

L’importante riguarda quel piano: cosa succede se il progetto di scissione manca la destinazione degli elementi dell’attivo e del passivo ect., normalmente le scissioni si tenta di farle abbastanza in breve perché nel progetto va indicato ogni singolo elemento se resta a carico della società o della nuova o nella scissione in senso stretto a quale delle 2 società viene assegnata.

Può capitare però (e capita spesso) che ci siano delle dimenticanze oppure se ci sono società troppo grosse quindi non si riesce a fare un progetto tutto completo, allora in questo caso la legge prevede cosa succede se un elemento viene scordato dal progetto di scissione, allora se viene dimenticato un elemento dell’attivo, dobbiamo distinguere tra la scissione totale e la scissione parziale:

Se la scissione è totale questo elemento viene ripartito fra le società beneficiarie in proporzione della quota di patrimonio che viene assegnato, quindi supponiamo che noi ci siamo scordati un immobile nel progetto di scissione e supponiamo che per tutti gli altri beni complessivamente a B abbiamo assegnato il 60% del patrimonio e a C il 40%, allora questo immobile verrà diviso tra B e C in proporzione alle quote complessive assegnate, quindi se non c’è una divisione ci sarà una comproprietà in cui B avrà il 60% di quell’immobile e C il 40% dell’immobile.

Invece se la scissione è parziale e io dimentico un bene, il bene resta a carico, cioè a favore della società scissa perché io trasferisco solo quello che voglio trasferire e se non ho indicato un elemento dell’attivo nel progetto, resta di proprietà della società che si scinde.

Invece per i debiti abbiamo una presunzione di solidarietà (che vale sia per la scissione totale che per la scissione parziale), questa solidarietà non è illimitata, ma è limitata al patrimonio netto trasferito, cioè ogni società risponderà anche dei debiti dell’altra nei limiti dell’attivo che le è stato trasferito, quindi i creditori dell’altra società non possono farli fallire, possono farli pagare fino all’ultima lira che io ho, ma non possono chiederli di più e per il resto restano a carico della loro società debitrice.






Privacy




Articolo informazione


Hits: 14465
Apprezzato: scheda appunto

Commentare questo articolo:

Non sei registrato
Devi essere registrato per commentare

ISCRIVITI



Copiare il codice

nella pagina web del tuo sito.


Copyright InfTub.com 2024