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I TITOLI DI CREDITO

economia



I TITOLI DI CREDITO

GENERALITA'


La funzione dei titoli di credito è essenzialmente quella di agevolare la circolazione dei crediti, apportando all'acquirente una posizione di sicurezza che non è dato realizzare nel sistema della cessione dei crediti. In questo sistema la posizione del cessionario è dipendente da quella del cedente e, se le cessioni sono più, la posizione dell'ultimo cessionario è dipendente dalla posizione di tutti i precedenti cedenti. In un siffatto sistema, la circolazione dei crediti è praticamente inattuabile. Nel sistema dei titoli di credito dove il diritto e la sua creazione si fanno dipendere dal documento e dalla sua circolazione, da un lato si fa degradare il rapporto fondamentale agente soltanto indiretto del diritto della prestazione, dall'altro lato, dipendendo la circolazione del credito dalla circolazione del documento, il regime applicabile non è più quello della circolazione del credito ma è quello della circolazione delle cose mobili, con l'applicazione del principio "possesso di buona fede vale titolo" (art.1994 c.c.). Questo regime consente al terzo acquirente di respingere l'azione di rivendica del documento anche nel caso di acquisto o non dominio e di conservare la posizione soggettiva che ad esso è inerente, tutte le volte che l'acquisto sia avvenuto in buona fede.




La nozione di titoli di credito deve essere desunta dal complesso indirettamente dal complesso delle disposizioni che fanno riferimento ai titoli di credito (1992 c.c. e seg.). Si può quindi affermare che il T.C. è quel documento contenete una dichiarazione la quale può essere di contenuto diverso e che adempie contemporaneamente ad una duplice funzione: quella di costituire un mezzo necessario per l'esercizio del diritto che nel documento stesso è necessario; quella di costituire un mezzo tecnico di circolazione del diritto stesso.


Tenendo conto della seconda funzione si esclude l'applicabilità della normativa.


Il T.C. è un documento contenete la promessa di compiere una prestazione a favore di chi la presenterà al debitore, il diritto è incorporato nel titolo ha funzione dispositiva (chiamati: letteralità - autonomia).


Si acquista un diritto nuovo dei T.C. a quei documenti che servono solo ad identificare l'avente diritto alla presentazione e a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione. La normativa dei T.C. prende in considerazione la circolazione del titolo e non il momento costo, così che la classificazione dei T.C. si fa sulla base della circolazione.


La prima funzione, comunque non può essere trascurata in quanto la necessità e la sufficienza del documento per la realizzazione della prestazione sono condizioni indispensabili alla circolazione del documento consegnata circolazione del diritto alla prestazione stessa.


La dottrina più recente ha constatato che la fattispecie T.C. sia quella di documento destinato alla circolazione e mezzo tecnico di circolazione dei diritti.


La dottrina più recente ha constatato che la fattispecie T.C. sia quella di documento destinato alla circolazione e mezzo tecnico di circolazione dei diritti.


Da un lato ci si è limitati ad affermare la insufficienza della destinazione di

un documento alla circolazione come criterio tipologico al fine di definire i

T.C. riscontrandosi un analoga destinazione anche nei titoli impropri. Dall'altro lato ci si è preoccupati di ricercare un criterio tipologico diverso e lo si è ravvisato nell'essere il T.C. strumento tipico dell'autonomia dell'imprenditore commerciale o nell'essere un fenomeno di mobilizzazione della ricchezza caratteri 626f56g zzato dal ricorso al mercato quale meccanismo garante della mobilizzazione. L'autore non è d'accordo con questi criteri tipologici in quanto definisce meglio di T.C. il criterio da lui seguito. I titoli impropri infatti anche se hanno circolazione non sono creati con questo fine, inoltre qui non è il diritto che circola per effetto del documento, ma è il documento che circola per effetto del trasferimento del diritto.


La destinazione del documento alla circolazione è conseguenza della volontà del creatore del documento. Ma vi è una coincidenza tra valutazione sociale e valutazione individuale. Un documento intanto può essere socialmente considerato come destinato alla circolazione. Tuttavia da un lato la volontà del creatore è dato esattamente individuale, mentre non altrettanto lo è la valutazione sociale; dall'altro lato se normalmente le due formule sono equivalenti, esse non lo sono in tutti i casi.


Vi sono infatti delle ipotesi in cui la valutazione sociale del fenomeno non serve o non può funzionare. Così:


a) quando documenti destinati alla circolazione (cambiali, assegno) siano per volontà del creditore sottratti a tale destinazione (camb. all'ordine, assegno non trasferibile);

b) quando determinati documenti possono a scelta di chi li crea, essere o meno destinati alla circolazione;

c) quando non vi sia ancora una valutazione sociale della destinazione o vi sia una valutazione non concordante.


Tenendo conto di questi punti si può concludere che la destinazione del documento alla circolazione è quella impressa al titolo da chi lo crea, con la conseguenza che, nell'individuazione del fenomeno, debba piuttosto aversi riguardo alla volontà del creatore che non alla valutazione sociale.


Ove si preoccupi di considerare il T.C. non più in relazione alla sua circolazione e agli effetti che ne derivano, ma in relazione al fatto costitutivo del diritto alla funzione economico-giuridica cui il T.C. assolva nelle singole ipotesi, differenze emergono e la stessa denominazione di T.C. però appare inesatta, infatti in questa categoria non rientrano soltanto titoli menzionano T.C., ma altresì titoli che menzionano un diritto su cose individuato o un diritto di poteri.


La normativa comunque considera il fenomeno solo sotto il profilo circolatorio.


E' da precisare ancora che questa normativa dettata dal c.c. presuppone non soltanto la circolabilità, ma altresì la sua effettiva circolazione. Soltanto l'effettiva circolazione determina il sorgere dei problemi caratteristici del T.C. e l'applicazione delle norme.


La normativa dettata ai T.C. non si applica a quei documenti che non sono destinati alla circolazione, anche se adempiono a funzioni di legittimità, si prevede due categorie:


a) quelli la cui funzione si esplica in sede di esercizio del diritto, al fine

di identificare la persona del creditore (documento di legittimità);

b) quelli la cui funzione si esplica in sede di circolazione dei diritti, ma soltanto al fine di rendere superflua l'osservanza delle forme prescritte per la cessione, della quale tuttavia si producono gli effetti (titoli impropri).


Questi documenti hanno talora una apparenza esteriore analoga a quella dei titoli di credito, dei quali utilizzano taluni congegni. Ma questa analogia è solamente esteriore:


a) i documenti di legittimità si riferiscono spesso a diritti intrasferibili e quando si riferiscono a diritti trasferibili hanno bisogno di avere alla base una cessione ordinaria;

b) i titoli impropri, anche se utilizzano dei congegni di T.C. hanno degli effetti di utilizzazione completamente diversi.


Il mezzo tecnico, attraverso il quale si determina nel fenomeno dei titoli di

credito una semplificazione dei rapporti giuridici nel campo della circolazione dei diritti, è costituito da una connessione che, per volontà del creatore del titolo, si determina tra documento e diritto ai fini della circolazione, per modo che l'esercizio del diritto essenzialmente si fa dipendere dal possesso del documento secondo la legge di circolazione che gli è propria. L'incorporazione nel documento è peraltro soltanto una immagine politica, la quale assume un preciso significato giuridico soltanto in quanto si precisi entro quali fini la connessione operi.


La creazione dei T.C. non è un fenomeno automatico, ma è un fenomeno che si inserisce in un rapporto giuridico. Per effetto della creazione del T.C. non si variano i termini di questi rapporti e non si modifica la posizione che da esso deriva rispetto ai soggetti del rapporto stesso. a meno che in questa variazione non sia previsto su pattuizione.


La creazione di questo ha un unico effetto: quello per cui la prestazione, dovuta in base al rapporto tra le parti esistenti, sarà adempiuta nei confronti del possessore del titolo e cioè nel verificarsi dei presupposti inizialmente fissati. La creazione del titolo non tocca la titolarità del diritto, ma riguarda la legittimazione, non incide sul problema dell'appartenenza del diritto, ma su quello della disposizione e dell'esercizio. Attraverso la connessione della legittimazione al documento si consente l'esercizio del diritto anche da parte del possessore che non sia titolare e si consente altresì la possibilità di attribuire ad altri la legittimazione attraverso il trasferimento del documento (effetto positivo), mentre si impedisce l'esercizio del diritto da parte del non possessore anche se titolare e se vuoto di contenuto la trasmissione del diritto che questi faccia ad altri (effetto negativo).


I presupposti necessari fissati dalla volontà del creatore, nella connessione tra diritto e documento, sono le leggi di circolazione del titolo.



In relazione alla legge di circolazione si distinguono titoli al portatore, all'ordine e nominativi.


1) Nei titoli al portatore la legittimazione è attribuita dal semplice possesso

del titolo e la circolazione della legittimazione si attua in virtù dell'impossessamento del titolo da parte di persona diversa. Nei titoli all'ordine e nei titoli nominativi, la legittimazione presuppone oltre al possesso del titolo una certificazione documentale: quest'ultima si attua in modo diverso nei primi e nei secondi;

2) nei titoli all'ordine la legittimazione deriva dal fatto che il possessore è intestatario originale del titolo. In questi titoli la certificazione documentale dell'impossessamento consiste nella girata e cioè nell'ordine di compiere la prestazione alla persona a favore della quale la girata è fatta.


La girata può anche essere in bianco e cioè consistere nella semplice sottoscrizione dell'intestatario originario o del giratario e non rivelare la persona a favore della quale è fatta: in questo caso circola come un titolo al portatore ma non si trasferiva in questo. La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo; essa costituisce un indice di circolazione e di conseguenza il girante non è normalmente responsabile dell'adempimento della prestazione da parte dell'emittente. Non è ammissibile una girata condizionata o parziale: la condizione si considera come non apposta, quella parziale è nulla;


3) nei titoli nominativi, la legittimazione deriva dal fatto che il possessore è intestatario originario o successivo del titolo ed è iscritto nel registro dell'emittente; tuttavia anche qui è previsto una certificazione documentale in base a girata, sia pure con effetti meno integrali. Qui l'impossessamento si attua attraverso la traslazione la quale consiste nella duplice annotazione ad opera dell'emittente del nome del nuovo possessore nel titolo e nel registro.


La traslazione può attuarsi in due modi: o su richiesta dell'intestatario o su

richiesta del nuovo possessore del titolo che deve dimostrare il suo diritto all'intestazione del titolo.


La proprietà materiale del documento è irrilevante; non ha rilievo ai fini della titolarità del diritti, in quanto rispetto ad essa il documento ha rilevanza soltanto come mezzo di rappresentazione dei fatti che l'hanno determinato.


La titolarità del diritto anche quando questo è incorporato in un titolo di credito, si determina esclusivamente sulla base del negozio e dei negozi successivi che la costituiscono o la trasferiscono. Il documento è solo un indice di circolazione.


Dell'essere un T.C. connessa al documento soltanto la legittimazione derivano particolari conseguenze:


a)  il documento non rientra nella categoria dei documenti costitutivi. Il diritto può sorgere senza documento e in conseguenza incorporato in esso (mezzo di prova);

b)  è sempre possibile la sostituzione del documento con altro, senza che si modifichi la situazione giuridica preesistente. La sostituzione può aversi con più documenti, ciascuno delle quali abilita all'esercizio di un diritto frazionario o si può avere la sostituzione di più titoli unitari con un titolo multiplo.

c)   possono coesistere contemporaneamente più documenti, ciascuno dei quali abiliti all'esercizio dell'unico diritto in essi menzionato: si parla in tale ipotesi di duplicati; il creatore del titolo si libera adempiendo la prestazione nei confronti di uno dei possessori.


Dichiarazione Cartolare è la dichiarazione di adempiere la prestazione in essa indicata nei confronti del possessore "ad legitimationen" del titolo.


La determinazione della natura giuridica di tale dichiarazione ha creato numerose teorie che vanno dall'idea di considerare la creazione del T.C. come una mera operazione materiale per giungere, attraverso l'idea che si tratta di un atto volontario, o quella che si tratta di un negozio giuridico unilaterale o bilaterale.


La difficoltà di una costruzione teorica dipende dal fatto che i T.C. si inseriscono in un rapporto che realizza un fine economico e che questo rapporto assume una diversa rilevanza nei riguardi del prenditore del terzo e del terzo possessore. Da ciò deriva che, mentre nei confronti del possessore del titolo sono opponibili immediatamente tutte le eccezioni ricavabili da questo rapporto; non sussiste nei confronti degli altri possessori del titolo, a meno che le eccezioni non siano fondate sul contesto letterale del titolo stesso.


Nei confronti di questi l'obbligazione risultante dal T.C. si autorizza in duplice senso: da un lato in quanto il contenuto e le modalità delle obbligazioni del curatore sono soltanto quelle che risultano dal titolo o dai documenti ai quali questo faccia spesso riferimento, dall'altro lato in quanto l'obbligazione menzionata nel titolo non risente della sorte del rapporto contrattuale, sia che questa insensibilità si attui rispetto alla fonte dell'obbligazione oltre che alla posizione del contraente (letteralità), sia invece che questa insensibilità si verifichi soltanto in ordine alla posizione del contraente, pur rimanendo legata alla causa obiettiva del rapporto di cui ha origine (autonomia).


La letteralità non è connessa al carattere costitutivo del documento e non si fonda sulla non causa, rispetto alle clausole non menzionate, della forma

necessaria per la loro efficacia; con ciò non si spiegherebbe la diversa situazione che esiste nei confronti del prenditore o dei terzi. Il problema della letteralità sorge nel campo della documentazione successiva del negozio giuridico e la letteralità esprime appunto la prevalenza della dichiarazione riproduttiva sulla dichiarazione riprodotta nei confronti di quelle persone rispetto alle quali la riproduzione ha una ragione d'essere.


Si parla normalmente di autonomia del rapporto cartolare rispetto al rapporto sottostante, ma questa soluzione attribuisce alla creazione del titolo una efficacia che non ha nella volontà delle parti. La creazione del titolo non è diretta a modificare il rapporto sottostante, ma serve a creare un mezzo di legittimazione circolante.


Fonte dell'obbligazione cartolare è pur sempre in negozio sottostante.

L'autonomia non dipende pertanto dalla creazione del titolo, ma dalla sua

circolazione, cioè da un fatto successivo e diverso.

La sostanza dei T.C. richiama immediatamente la sostanza della delegazione. Attraverso la combinazione di due rapporti fra debitore e prenditore (delegato e delegante) e fra prenditore e terza persona (delegante e delegatario), se ne determina un terzo fra debitore e terzo possessore (delegato e delegatario), in entrambi i casi l'obbligo del debitore trova la sua causa nel primo rapporto (delegato, delegante), mentre il diritto del creditore trova la sua causa in un rapporto diverso (delegante, delegatario).


L'identicità di struttura non esclude l'esistenza di differenze tra i due fenomeni. Nella delegazione, la sostituzione del creditore si attua per effetto di un negozio giuridico, nei titoli di C., un negozio giuridico può addirittura mancare, essendo sufficiente la circolazione del titolo e l'accettazione della sostituzione è implicita nel titolo.


Ma questa peculiarità e queste differenze non toccano il meccanismo e la struttura da cui l'autonomia dipende; non toccano la sostanza del fenomeno e la fonte dell'insensibilità dell'obbligazione cartolare alle eccezioni desumibili dal rapporto sottostante.


Su questa base si spiega come l'insensibilità sussista nei confronti dei terzi possessori del titolo e non anche del diretto prenditore. Si spiega anche come l'equilibrio tra prestazioni e controprestazione si ristabilisca mediante la rivalsa del debitore, che ha pagato al terzo, nei confronti del diretto contraente sulla base del negozio che ad esso lega. Così si spiega, come nei confronti dei terzi l'insensibilità possa essere diversa, a seconda della diversa conformazione del titolo.



La dichiarazione di volontà non può essere ricompresa nella categoria degli atti della volontà perché l'art. 1993 non elenca tra le eccezioni opponibili al terzo possessore quelle dipendenti dal vizio della volontà nella creazione del titolo.


La creazione del T. costituisce soltanto un atto preparatorio di quell'atto dovuto che si concreta nella trasmissione del titolo. La dichiarazione contenuta e la trasmissione sono volute, ma rispetto agli atti dovuti o ai negozi solutori non è questione di vizi di volontà, ma è questione di dovuto o non dovuto e cioè, rispetto alla dichiarazione cartolare o riproduzione esatta o inesatta della situazione preesistente.


Come dichiarazione voluta; la dichiarazione cartolare è legata a determinati requisiti:

a) la volontà del creatore: in una causa di questa la materialità dell'atto non ha rilevanza giuridica. La violenza fisica è pertanto opponibile e qualunque possessore, perché l'opponibilità immediatamente deriva dall'essere la creazione del titolo un atto volontario;

b) capacità del creatore; capacità legale e naturale. Quanto si parla di incapacità naturale si applica l'art. 428 c.c.


La dichiarazione cartolare consta anche di requisiti formali:

a) requisiti intrinseci - nel documento devono obbligatoriamente risultare determinati elementi essenziali perché si producano gli effetti propri del titolo di credito;

b) requisiti estrinseci - è stabilito talora sia redatto su appositi moduli e che siano rispettate le formalità di bollo.


Alcuni elementi comunque possono essere in bianco al momento dell'entrata in circolazione. Si parla in questo caso di titolo in bianco e per cui i principi della circolazione si applicano soltanto in quanto siano compatibili con la mancanza di taluno degli elementi essenziali.


La dichiarazione cartolare può enunciare la causa dell'obbligazione del creatore (titoli di credito causali) o non può enunciarla (titoli di credito astratto).


L'enunciazione della causa non ha altro effetto che quello di assoggettare il

diritto menzionato nel titolo alla disciplina propria del negozio del quale la

causa si enuncia.


In ogni caso però la posizione del possessore è autonoma rispetto al rapporto di base e inopponibili sono nei suoi confronti le eccezioni desumibili da questo rapporto. Vi è una sola eccezione quella costituita dalle azioni di società rispetto ai quali questa autonomia non sussiste. Ma tutto questo deriva dal fatto che questi titoli non attribuiscono immediatamente il diritto alla prestazione.


LA CIRCOLAZIONE DEI TITOLI DI CREDITO

Carattere essenziale del titolo di credito è quello di essere destinato alla circolazione. Questo spostamento può tuttavia verificarsi sotto presupposti e con effetti diversi e in relazione a ciò la dottrina distingue diverse forme di circolazione del credito:


a) circolazione in senso proprio; quella forma che ha per oggetto diretto il documento come cosa;

b) c. regolare se l'acquisto del titolo avviene per derivazione del precedente titolo;

c)  libera se l'acquisto del T. produce tutti gli effetti suoi tipici. C. limitata se produce effetti nuovi.


La circolazione del titolo importa sostituzione della persona del legittimato, importa cioè la perdita della legittimazione da parte di un soggetto e l'acquisto della legittimazione da parte di un soggetto diverso. Esso non importa anche l'attribuzione della titolarità del diritto.

La circolazione del diritto può accompagnare la circolazione della legittimità, ma perché ciò avvenga è necessario un atto di volontà, che si individua nel negozio di trasmissione.


Il possesso del documento abilita il possessore all'esercizio del diritto e a disporre ulteriormente il documento, opererà cioè nei confronti del debitore e del terzo, ma non attribuisce la titolarità del diritto.

Nei rapporti tra diretti contraenti, i diritti e i poteri del legittimato si determinano sulla base del negozio di trasmissione e non anche sulla base del possesso. Colui che si è spogliato del titolo e della legittimazione potrà ottenere la restituzione, in caso di invalidità o di risoluzione come colui che abbia acquistato il diritto potrà ottenere la consegna del titolo che non gli era stato ancora trasferito.


Nei rapporti diretti il documento segue le sorti del diritto. La posizione del possessore del titolo è in tutto subordinato alla natura e alle clausole di trasmissione.


Naturalmente però nei confronti del debitore e del terzo conta la legittimazione e quando questa è piena manca ogni possibilità del terzo di limitarne il contenuto in base al negozio di trasmissione.

La circolazione del titolo può essere limitata mediante la clausola non all'ordine, non trasferibile. Questa limitazione deve risultare dal titolo: essa pertanto non è concepibile per i titoli al portatore e neppure peri titoli nominativi a meno che questi non si trasferiscono per girata, e riguarda essenzialmente i titoli all'ordine, nei quali è possibile attraverso le girate a ricostruire la zona di trapassi ed esercitarne un'azione di regresso.


Anche la legittimazione può essere limitata a legittimazione nominale. Questa deriva dal fatto che il possessore non è investito nel diritto, ma ha il potere di esercitare il diritto in nome del formalmente investito, o ha investitura di un diritto più limitato. Qui viene meno il potere di disposizione del documento.


La circolazione del titolo si attua sulla base di un negozio giuridico (N. di trasmissione) che se pure irrilevante nei confronti del debitore e del terzo è decisivo nei rapporti diretti. In taluni casi (come lo smarrimento) questo può circolare anche contro la volontà del possessore. Si parla in questo caso di circolazione irregolare o anomala del titolo e l'anomalia consiste in ciò che la mancanza del rapporto di trasmissione può agire anche nei confronti del terzo possessore.


La legge non lascia indifeso colui che ha smarrito il titolo e:

a)  se il nuovo possessore è conosciuto, la legge accorda allo smarritore l'azione di rivendicazione del T.. Nei possessori in buona fede l'azione di rivendicazione si arresta. Nel caso di mala fede l'onere della prova spetta a chi agisce.

b)  se il nuovo possessore non si conosce accordata l'azione di ammortamento per i T. d'ordine e nominativi e una specie di surrogato di questa per i titoli al portatore.


La circolazione del titolo non solo è disciplinata dalla legge sua propria ma anche dal diritto comune. Quella che si applica non è relativa alla circolazione delle cose, ma alla circolazione dei diritti. Qui non esiste l'istituto dell'incorporamento e il titolo che è un accessorio del diritto segue le sue stesse sorti.


Quando si assume l'acquisto del diritto cartolare sulla base delle disposizioni generali è necessario dimostrare che sussistono i presupposti da questi richiesti. Sarà pertanto possibile l'acquisto del diritto cartolare per successione, cessione ecc., ma non sarà possibile farlo per specificazione o usucapione.


La funzione del documento si limita al campo della prova, e cioè si identifica con quella esplicata dai titoli di legittimazione.


L'ESERCIZIO DEL DIRITTO CARTOLARE


Legittimazione dell'esercizio del diritto significa facoltà di prestazione indicata nel titolo. Tuttavia questa facoltà non è assoluta l'art. 1992 infatti nel secondo comma sancisce che la liberazione del debitore, nel caso in cui il legittimato non sia titolare del diritto, si verifica soltanto nell'ipotesi in cui il debitore adempie la prestazione senza dolo e colpa grave. Questo vale quando il possessore del titolo non è legittimato avendo acquistato il titolo con dolo o mala fede e quindi la sua posizione può essere fatta cadere attraverso la rivendica. L'art. 1992 si riferisce soltanto all'acquisto del titolo. Se questo è viziato, il debitore può, e in certi casi deve, rifiutare la prestazione, facendo valere egli quel vizio nell'acquisto che avrebbe potuto far valere il titolare non legittimato.


Il possessore legittimato invece può richiedere la prestazione e spetterà al debitore dimostrare il vizio della causa del possesso, ma tale onere sussiste solo dove egli è in grado di dimostrare tale vizio. Il dolo, implicante la volontà di adempiere nei confronti del non titolare, può sussistere soltanto quando il debitore abbia prove precise per dimostrare la non titolarità del legittimato: la colpa grave può sussistere soltanto in quanto egli avrebbe potuto procurarsi tali prove se avesse usato la normale diligenza.


La prova della legittimazione del possessore è data mediante presentazione del titolo. Il debitore potrà impugnare la legittimazione solo se dimostri il vizio del possesso o che colui che si presenta non è la persona investita.


Di fronte a colui legittimato si può opporre due categorie presuppone già risolto il problema della legittimazione. Queste eccezioni sono:


- A - eccezioni assolute cioè opponibili a tutti

1) mancanza dei requisiti che servono per perdere al T.C. i loro effetti;

2) fondata sul contesto letterario;

3) difetto di capacità o falsificazione di firma;

4) per far salva l'assoluta mancanza di volontà del creatore;

5) mancanza delle condizioni richieste.

B - Eccezioni personali -

sono quelle che sono basate su circostanze inerenti al rapporto di base o al negozio di trasmissione del titolo.

In taluni casi le eccezioni possono comunicarsi e cioè divenire opponibili ad altro possessore l'art. 1993 prevede questa comunicabilità nel caso in cui l'acquisto del titolo sia avvenuto intenzionalmente a danno del debitore.


Oltre i poteri di comunicabilità delle eccezioni personali tuttavia sussistono:

a) quando l'acquisto è avvenuto sulla base di norme di d. comune;

b) quando la legittimazione si attua in un'altra maniera.


ESTINZIONE DEL TITOLO

L'estinzione avviene:

a) per effetto dell'esercizio del diritto in esso menzionato al quale consegue il ritiro della circolazione del documento. Il titolo estinto non è più T.C. e non può avere efficacia di legittimazione;

b) per distruzione del documento determinando la perdita dello strumento necessario per l'esercizio del diritto; importa che il diritto stesso diviene inutile per l'impossibilità del suo esercizio. Tuttavia la legge consente in via generale la ricostituzione del mezzo o un duplicato. La prova di distruzione può essere data con ogni mezzo, anche con presunzione.

c)   L'estinzione del titolo per dichiarazione di inefficacia del documento si attua attraverso l'ammortamento del titolo.


Questo è ammesso nel caso di smarrimento sottrazione e distruzione del titolo e si attua attraverso un processo che si compone di due fasi:

1) fase necessaria che si conclude con il decreto pronunciato dal presidente del tribunale;

2) fase eventuale la quale si inizia con l'opposizione del detentore del titolo e che importa l'accertamento. L'opposizione deve essere proposta con atto di citazione nel termine 30 dalla pubb. del decreto nella G.U.. Se non viene proposta nessuna opposizione l'ammortamento si considera dato.


Gli effetti dell'amm. toglie, ogni efficacia di legittimazione al titolo, e se il debitore adempie, adempie a suo rischio.

Colui che ha ottenuto il decreto di am.. acquista la legittimazione nei confronti del debitore. Legittimato all'opposizione è ogni detentore del titolo. L'ammortamento riguarda soltanto il titolo come mezzo di legittimazione. Non tocca invece la questione della titolarità del diritto. Questa azione si applica a titoli all'ordine e nominativi per quelli al portatore si applica una specie di surrogato attraverso il quale (2001) si abilita il possessore del titolo smarrito o sottratto a pretendere la prestazione decorso il termine di pagamento del titolo, purché non sia stata fatta denuncia all'emittente e purché nel termine non si sia presentato ad esigerlo altro possessore.



CATEGORIA DEI TITOLI DI CREDITO

Una prima distinzione è quella che si fa tra:

a) Titoli individuali - strumenti di mobilizzazioni del credito;

b) Titoli di massa - strumenti di investimento e di controllo della ricchezza.


La distinzione si basa anzitutto su una diversità di funzione economica.

Nei titoli di massa il valore del titolo è conseguenza del collegamento della sua emissione a una espressione di prestito o di investimento e cioè della sua inserzione in un rapporto sulla cui base compete al portatore un effettivo diretto patrimoniale nei confronti dell'emittente. Rispetto ad essi assumono rilievo, oltre al rapporto individuale, anche il negozio collettivo nel quale questo trova la sua base. Tenuto conto della funzione economica e del contenuto della dichiarazione cartolare si possono distinguere le seguenti categorie fondamentali di T.C., ciascuna delle quali presenta caratteristiche proprie:


- A - Titoli cambiari:

1) cambiale;

2) assegno bancario;

3) assegno circolare;

4) vaglia cambiario;

5) assegno bancario libero;

6) assegno bancario vistato;

7) assegno di corrispondenza;

- B - Titoli obbligazioni di prestito;

- C - Titoli rappresentativi di merci;

- D - Titoli di partecipazione.


FEDE DI CREDITO O POLISSINO


Questa presenta analogie strutturali con l'assegno circolare. Ci si chiede se la F.C. possa essere annoverata tra i titoli cambiari cioè per quelli ai quali funzione l'autonomia delle obbligazioni cartolari.

In base al R.D. del 1925 n. 1175 la risposta è negativa.

In base al R.D. del 1923 e del 1933 la risposta è positiva.

In sostanza la F.C., nel sistema della legge, è un vaglia cambiario con particolari caratteristiche, del vaglia cambiario essa pertanto desume la sua disciplina per quanto non attiene alle sue caratteristiche particolari.

Peculiarità tipica della F.C: è quella per cui la girata può contenere l'indicazione della causale per la quale viene fatta e l'indicazione delle condizioni alle quali il pagamento deve essere subordinato. In questo caso l'intera girata deve essere scritta e sottoscritta dal girante e la firma di questo deve essere autenticata dal notaio. La condizione apposta con la girata sospende il pagamento della fede di credito fin quando non sia stato dimostrato da parte del possessore del verificarsi di essa. In caso di smarrimento o distruzione della F.C. non fa luogo ad ammortamenti.





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