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l'azienda

giurisprudenza



Tema: l'azienda




L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art.2555 c.c.).


Elementi costitutivi: beni immobili e beni mobili, ma per certa dottrina anche rapporti contrattuali, crediti e debiti, mentre per altra dottrina solo cose in senso tecnico.


Natura giuridica: 1) l'azienda è un oggetto unitario dal punto di vista giuridico (teorie unit 717i85h arie dell'universitas facti, dell'universitas iuris, del patrimonio autonomo, del bene immateriale). 2) l'azienda è un complesso di beni unificato solo economicamente (teorie atomistiche).




L'avviamento è il maggior valore che i beni acquistano quando sono organizzati dall'imprenditore, è la capacità dell'azienda di produrre profitti.


La clientela è l'insieme dei destinatari dei beni o servizi prodotti dall'imprenditore. Trasferimento dell'azienda: vendita, concessione in usufrutto, affitto (c.c.), permuta, donazione, conferimento in società. Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto (forma scritta ad probationem), salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto. Gli stessi contratti, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese (L.310/93). Occorre indicare i beni che non sono trasferiti. Chi aliena l'azienda deve astenersi per cinque anni dal trasferimento dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta (divieto di concorrenza).


Se non è pattuito diversamente, l'acquirente subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda che non abbiano carattere personale. Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi per giusta causa.


La cessione dei crediti, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto nei confronti dei terzi dall'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore è liberato se paga in buona fede all'alienante. L'alienante non è liberato dai debiti se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Ma nel trasferimento di azienda commerciale risponde dei debiti anche l'alienante, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Per la dottrina prevalente è necessario un patto espresso per il passaggio di crediti e debiti, mentre per la Cassazione si ha passaggio automatico.


Usufruttuario e affittuario hanno l'obbligo di esercitare l'azienda sotto la ditta che la contraddistingue, di gestirla senza modificarne la destinazione, di ricostituire le normali dotazioni di scorte e sostituire gli impianti deteriorati. Non c'è accollo dei debiti e la disciplina dettata per i crediti aziendali si applica solo all'usufrutto.






Segni distintivi dell'imprenditore


Ditta, insegna, marchio.


La legge tutela questi segni, riconoscendo all'imprenditore l'esclusività dell'uso e impedendo che altri se ne avvalgano.






Ditta: è il nome sotto cui l'imprenditore svolge la sua attività. È un mezzo di individuazione necessario.


La ditta caratterizza solo le imprese individuali. Le imprese collettive hanno come segno distintivo la "ragione sociale" (società di persone) o la "denominazione sociale" (società di capitali).


La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore (principio di verità) e deve essere nuova (principio di novità). Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l'oggetto o per il luogo, essa deve essere integrata o modificata. Chi per primo ha usato la ditta può imporre all'altro l'obbligo di differenziazione (principio della priorità dell'uso). Per le imprese commerciali l'obbligo spetta a chi ha iscritto la ditta nel registro delle imprese posteriormente.


Azioni a tutela della ditta: azione di contraffazione, azione di risarcimento dei danni, azione di indebito arricchimento.


La ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda e nel trasferimento per atto tra vivi non passa senza il consenso dell'alienante.




Insegna: è il segno distintivo del locale nel quale si svolge l'attività dell'imprenditore.


L'imprenditore è libero di formare l'insegna, ma non può utilizzare parole, figure, segni non veritieri, atti ad ingannare il pubblico (principio della verità). Inoltre, l'insegna deve essere nuova, non deve generare confusione con l'insegna adottata da altro imprenditore.




Marchio: è il segno distintivo dei prodotti e delle merci.


d.lgs.480/92


Funzione del marchio: indicazione dell'origine del prodotto da una certa impresa (funzione distintiva), funzione di garanzia qualitativa del prodotto, funzione di suggestione pubblicitaria.




Tipi di marchi: marchio di fabbrica, di commercio, marchio generale (per tutti i prodotti), marchio speciale (per un solo prodotto), marchio individuale (utilizzato da un solo imprenditore), marchio collettivo (garantisce l'origine, la natura, qualità di certi prodotti ed è utilizzato da tutti coloro che si assoggettano ad osservare gli standards qualitativi fissati dal titolare), marchio di forma (devono essere forme arbitrarie, capricciose e non utili, funzionali, estetiche).


Requisiti: il marchio non deve essere generico (marchi forti e deboli), deve essere veritiero, nuovo, lecito (non contrario all'ordine pubblico, alla legge, al buon costume).


Il diritto all'uso esclusivo del marchio può acquistarsi:


con la registrazione, disposta dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. L'esclusiva ha efficacia su tutto il territorio nazionale, copre i prodotti affini, il diritto dura 10 anni. Chiunque può registrare un marchio 8D.lgs.480/92).


con l'uso di fatto, per cui chi ha fatto uso di un marchio non registrato può continuare ad usarne nei limiti in cui prima se ne è avvalso. L'esclusiva non copre i prodotti affini.


Azioni a difesa del marchio registrato: azione di rivendicazione, azione di contraffazione, azione inibitoria, azione di concorrenza sleale, azione di risarcimento dei danni. Misure cautelari: descrizione e sequestro degli oggetti considerati lesivi.


Prima del D.lgs.480/92: il marchio non può essere trasferito separatamente dall'azienda e il trasferimento può essere solo a titolo esclusivo.


D.lgs.480/92: cessione libera del marchio, anche parziaria.


Il marchio può essere concesso in licenza, anche non esclusiva, per la totalità o per una parte dei prodotti, purché non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.


Merchandising: un marchio celebre, che ha acquistato rinomanza sul mercato in relazione ad una certa categoria di prodotti, è concesso in uso a terzi per contraddistinguere prodotti di tutt'altro genere.





Tema: concorrenza




Il legislatore ha ritenuto che in regime di libertà di concorrenza il mercato trovi le condizioni più vantaggiose di equilibrio per il produttore e per il consumatore. Però autorizza anche limiti, perché l'attività economica sia indirizzata a fini sociali.


Art.2595 c.c.: la concorrenza deve essere svolta in modo da non ledere gli interessi dell'economia nazionale.


Limiti negoziali alla concorrenza:


clausole di esclusiva


patti di preferenza


patti di non concorrenza (art.2596)


cartelli (di zona, di prezzo, di condizioni contrattuali).


Limiti legali:


art.2557 c.c. (divieto di concorrenza a chi aliena l'azienda)


art.2105 c.c. (obbligo di fedeltà del lavoratore)




artt.2301, 2390 c.c. (divieto di concorrenza in materia societaria)




Concorrenza sleale


Sono vietati specifici atti tra imprenditori tra loro in concorrenza (comunanza di clientela).


Art.2598 c.c.: compie atti di concorrenza sleale chi


usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con quelli legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti di un concorrente (atti di confusione).


Diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti di un concorrente idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti di un concorrente (atti di denigrazione o vanteria).


Si vale di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda (es. boicottaggio dell'impresa, storno dei dipendenti, appropriazione dei segreti di fabbrica.).


Convenzione di unione di Parigi 1883 (art.10 bis): considera atti di concorrenza sleale tutti gli atti contrari agli usi onesti in materia industriale o commerciale.


Sanzioni: azioni di accertamento, di inibizione, di rimozione degli effetti, di risarcimento.




Tutela comunitaria della concorrenza:


divieto di intese, decisioni di associazioni, pratiche concordate pregiudizievoli al commercio tra gli Stati membri e restrittive della concorrenza all'interno del mercato comune (art.85 Trattato CEE).


Divieto di sfruttamento abusivo di posizione dominante (art. 86 Trattato CEE).


Regolamentazione degli interventi degli Stati membri nell'economia, per impedire che gli aiuti economici alle imprese generino limitazioni al libero esplicarsi della concorrenza (artt.92/94).


Regolamento 4064/1989 sulle concentrazioni (controllo di diritto o di fatto del comportamento commerciale di altre imprese o fusione tra imprese): sono vietate le concentrazioni che raggiungono una dimensione comunitaria, in cui il fatturato totale realizzato da tutte le imprese supera 5 miliardi di EURO, il fatturato totale realizzato individualmente da almeno 2 imprese supera 250 milioni di EURO, ogni impresa non realizza oltre i 2/3 del fatturato totale all'interno di un solo Stato membro.




L.287/1990: norme per la tutela della concorrenza e del mercato.


E' stata istituita un'Autorità garante della concorrenza e del mercato che vigila sul rispetto della normativa antitrust. La disciplina si applica laddove non vi è pregiudizio per il commercio tra gli Stati membri.


divieto di intese, decisioni di associazioni, pratiche concordate tra imprese che restringono la concorrenza all'interno del mercato nazionale


divieto di abuso di posizione dominante all'interno del mercato nazionale


divieto di concentrazioni (fusioni tra imprese, controllo di altre imprese, costituzione di imprese comuni) se comportano la costituzione di una posizione dominante sul mercato nazionale, in modo da eliminare la concorrenza. Le concentrazioni devono essere comunicate all'Autorità se il fatturato totale realizzato da tutte le imprese a livello nazionale superi 500 miliardi di £.








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