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Tema: consorzi + associazioni temporanee tra imprese + GEIE
Artt.2602 e segg., L.377/1976
Fonte del consorzio può essere:
1) un contratto tra più imprenditori che esercitano attività economiche anche diverse
(consorzio volontario)
2) un atto della Pubblica Autorità (consorzio obbligatorio)
3) la legge (consorzio coattivo)
Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o 414e44e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. La finalità è far conseguire ad ogni impresa una struttura più solida e maggiori possibilità di espansione, nonché un'utilità economica, cioè risparmi di costi e aumento dei profitti. Nell'ipotesi di imprese in concorrenza i consorzi sono strumenti adatti a disciplinare la reciproca concorrenza.
Il contratto, redatto in forma scritta, deve indicare:
oggetto e durata del consorzio (se nulla è stabilito non può superare i 10 anni)
sede dell'Ufficio
obblighi dei consorziati
poteri degli organi
condizioni di ammissione dei nuovi soci
casi di recesso e di esclusione
sanzioni per l'inadempimento degli obblighi.
Il contratto è aperto alla adesione di nuove parti, ma occorre il consenso scritto di tutti i consorziati. Le delibere sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati. In caso di recesso o di esclusione la quota di partecipazione si accresce proporzionalmente a quella degli altri consorziati. In caso di trasferimento dell'azienda l'acquirente subentra nel contratto di consorzio, ma gli altri possono escluderlo per giusta causa.
Cause di scioglimento:
decorso del tempo
conseguimento dell'oggetto o impossibilità di conseguirlo
volontà unanime dei consorziati
deliberazione presa col voto favorevole della maggioranza dei consorziati per giusta causa
provvedimento dell'Autorità governativa
altre cause previste nel contratto.
Si distinguono:
consorzi con attività interna, operanti solo tra i consorziati
consorzi con attività esterna, operanti anche nei confronti dei terzi, aventi un fondo comune, dotato di autonomia patrimoniale e destinato al soddisfacimento dei creditori del consorzio, e un Ufficio destinato a svolgere l'attività con i terzi. Un estratto del contratto deve essere depositato per l'iscrizione nel Registro delle imprese.
Società consortili
Società che assumono come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art.2602 c.c. (non la società semplice).
Associazioni temporanee tra imprese
Sono forme di cooperazione occasionale tra imprese per realizzare congiuntamente opere di rilevanti dimensioni (dighe, porti, strade.) o affari complessi.
L'istituto è molto diffuso nell'esperienza anglosassone, sotto la forma della joint-venture.
Es.: associazione temporanea tra imprese per partecipare agli appalti di opere pubbliche, in cui più imprese si riuniscono per conferire mandato collettivo ad una impresa, la capogruppo, che presenta offerte di appalti in nome e per conto delle altre.
Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
Regolamento CEE 2137/85
D.lgs.240/91
E'un organismo associativo comunitario, finalizzato a consentire agli imprenditori europei lo svolgimento in comune di iniziative economiche, rapporti di cooperazione aziendale, partecipazione congiunta a gare di appalto. E' un organismo a metà tra società e associazione. Svolge attività strumentale rispetto all'attività economica dei partecipanti. Ne possono far parte: società, persone fisiche che esercitano attività industriale, commerciale, agricola, artigianale, liberi professionisti (anche università, istituti di ricerca, fondazioni). Almeno due dei suoi componenti devono appartenere a Stati diversi della Comunità Europea. La sede principale deve essere in uno dei Paesi della Comunità Europea e fissata nel luogo in cui il Gruppo ha l'amministrazione centrale. Il contratto costitutivo deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità. Il GEIE non può perseguire uno scopo lucrativo. La sua attività è soggetta ad un rigido e articolato regime pubblicitario (registro delle imprese, Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea). Ogni membro è responsabile solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni del Gruppo, ma i creditori devono prima richiedere il pagamento al Gruppo. Organi obbligatori: collegio dei membri, con funzioni deliberative, e organo amministrativo, persona fisica o giuridica (rappresentante). Il Gruppo deve tenere i libri e le altre scritture contabili, indipendentemente dall'attività svolta.
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